42.2018.19
A ragione l'USSI ha ricnosciuto l'importo di fr. 1'806.-/mese quale prest.assist.ordinaria da gennaio ad aprile 2018. Corretti imp. soglia di intervento + spesa per l'alloggio. Rettam.inoltre computat
6 settembre 2018Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.19
rs
Lugano
6 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 aprile 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 24
aprile 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI)
ha confermato la precedente decisione del 3 gennaio 2018 (cfr. doc. A2), con
cui a RI 1, al beneficio dell’assistenza sociale dal 2011 (cfr. doc. I: STCA
42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), è stata concessa una prestazione
assistenziale di fr. 1’806.-- mensili per il periodo gennaio - aprile 2018
(cfr. doc. A1).
L’amministrazione,
nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:
" (…) Con il
reclamo del 5 febbraio 2018 RI 1 ha contestato la decisione indicando che essa
riconosce una prestazione ridotta di CHF 30.- rispetto alle precedenti
prestazioni mensili di assistenza (passando da CHF 1'836.- a CHF 1'806.-)
siccome non considera a suo avviso correttamente i costi del premio di cassa
malati. Per la reclamante non essendo stati modificati gli articoli 8 Laps e 22
Las non si giustificherebbe una modifica dei valori applicati. Chiede quindi di
rivedere il calcolo al fine di attribuire una prestazione mensile di assistenza
aumentata di CHF 30.-, quindi di CHF 1'836.--.
H.
Relativamente alla contestazione del premio
dell’assicurazione malattia considerato si osserva che il premio da considerare
non è quello effettivo ma il premio ordinario e solo fino al massimo del PMR.
(…)
La decisione impugnata ha considerato e
riconosciuto come spesa il PMR per adulti di CHF 5'577.- pari a CHF 464.- al
mese. Il valore considerato in tal senso (PMR) è tuttavia superiore al premio
ordinario della reclamante che ammonta a CHF 272.- e che è interamente coperto
dal sussidio di cassa malati. Ne risulta quindi una quota di premio
riconosciuta in eccesso pari a CHF 191.-. Tale spesa in realtà inesistente
determinerà il riconoscimento di una corrispondente quota di prestazione non
dovuta. Per evitare ciò viene inserito un corrispondente valore di reddito nel
calcolo che neutralizza detto valore.
In tal senso il calcolo relativo alla
prestazione assistenziale 2018 è corretto.
G.
Anche nel 2017, correttamente la
prestazione avrebbe dovuto ammontare a CHF 1'806.-.
(…)
Ci riserveremo pertanto il diritto di
emettere un ordine di restituzione, soggetto a reclamo e condono, per la
prestazione indebitamente percepita nel 2017 di CHF 360.-. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 24 aprile 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo
valere in particolare:
" (…) Confrontando
le tabelle di calcolo dal 2015 al 2018 non è chiaro l’elemento chiave che
differisce la prestazione assistenziale di CHF 1'836.00 da CHF 1'806.00.
La sottoscritta confessa di non aver capito
questi parametri malgrado ella abbia sollecitato a più riprese già dal primo
versamento della prestazione assistenziale nell’ottobre 2011 (vedasi gli
allegati in calce) senza esito.
Riprendo la mia richiesta del 2 novembre
2011 desidero conoscere la provenienza e come si è arrivati agli importi che
vengono riportati nella decisione del 2015, 2016, 2017 e 2018. Vale a dire il
significato delle voci qui sotto elencate:
Riassunto dati finanziari dell’UR CHF/anno CHF/mese
(A)Reddito computabile LAS 2'303 191
(B)Sostanza computabile
come reddito LAS 0 0
(C)Spesa computabile LAS 15'417 1’284
Spesa alloggio 9'840 820
Premi assicurazione malattia 1) 5'577 464
1) Dall’attestato cassa
malati 2018 il premio figura CHF 272.80 mensile e non CHF 464.00
Riassunto altre prestazioni LAPS dell’UR
Altre prestazioni LAPS
Sussidio cassa malati 272
Attendo che l’USSI chiarisca quanto legittimamente richiesto.
Chiedi altrettanto il mancato versamento dei CHF 360.00 dal 2011 senza valida
motivazione.” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime
argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. Il 22 giugno 2018 la
ricorrente ha indicato di essere giunta, dopo aver preso atto della risposta di
causa, alla conclusione che “il calcolo della prestazione assistenziale per
l’anno 2017 è presumibilmente errato di CHF 360.00 di troppo” e che “ la
restituzione del predetto importo resta espressamente riservata”(cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente
fattispecie la decisione su reclamo del 24 aprile 2018 e il
provvedimento del 3 gennaio 2018 (cfr. doc. A1; A3), riguardano esclusivamente il
diritto a prestazioni assistenziali ordinarie da gennaio ad aprile 2018.
Ogni
altra questione sollevata nel ricorso (cfr. doc. I), in particolare concernente
l’esame delle decisioni relative agli anni dal 2015 al 2017, nonché il versamento
dell’importo di fr. 360.-- che non le sarebbe stato corrisposto dal 2011 senza
valida motivazione, esula dunque dalla presente causa.
Giova, inoltre, rilevare
che le decisioni riguardanti le prestazioni assistenziali per gli anni dal 2011
al 2017 sono peraltro cresciute in giudicato.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi sulle problematiche citate.
Nel
merito
2.3. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’USSI ha correttamente oppure no assegnato alla
ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria mensile per il periodo
gennaio - aprile 2018 di fr. 1'806.-.
2.4. Preliminarmente occorre
rilevare che l’insorgente, nel ricorso, ha contestato la
decisione su reclamo del 24 aprile 2018 emessa dall’USSI per motivi d’ordine
formale.
La medesima fa
valere, implicitamente, una lesione del diritto di essere sentito, e meglio che
l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivare la decisione su reclamo
del 24 aprile 2018, asserendo che le motivazioni fornite dall’USSI sono “insufficienti
e poco comprensibili” (cfr. doc. I).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
reclamo del 24 aprile 2018, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il
motivo per cui l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale
di fr. 1'806.-- da gennaio ad aprile 2018, ossia in particolare il computo di
un reddito (fr. 191.-- mensili) corrispondente alla differenza tra il premio
medio di riferimento (PMR) dell’assicurazione malattie obbligatoria per il 2018
(fr. 464.-- al mese) - che è stato conteggiato quale spesa - e il premio ordinario
a favore della cassa malati per il 2018 (fr. 272.--). L’amministrazione ha
specificato che in tal modo si evita di riconoscere una quota di prestazione in
realtà non dovuta, visto che il PMR, utilizzato per determinare l’entità della
prestazione assistenziale, nel caso della ricorrente, è più elevato del premio
dovuto alla cassa malati (cfr. doc. A1).
La censura sollevata dall’insorgente
non risulta, dunque, fondata.
2.5. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.6. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.7. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la
Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo
delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla
Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello
svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle
famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e
appropriata.
Il Dipartimento della
sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è,
infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo
regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un
lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle
«direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr.
"Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la
CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.),
in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-,
come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base
dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di
assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS
AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un
adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far
tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
Persona
dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait
globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)
(fr./mese)
Supplemento
d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)
(fr./mese)
Totale
(fr./mese)
1
persona
977.--
100.--
1077.--
2
persone
1495.--
100.--
1595.--
3
persone
1818.--
100.--
1918.--
4
persone
2090.--
100.--
2190.--
5
persone
2364.--
100.--
2464.--
6
persone
2638.--
100.--
2738.--
7
persone
2912.--
100.--
3012.--
Per ogni persona
supplementare
+
272.--
-
+
272.--
B. Supplemento
per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle
precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento
con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra
sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive
persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.--
fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011
in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).”
Tali importi
sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012
del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015
pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).
Dal 1° gennaio 2016 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali del 22 dicembre 2015 prevedono
Fatti
i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
Considerandi
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
2.8
Nella presente evenienza
l’USSI, con decisione del 3 gennaio 2018 (cfr. doc. A3), confermata dalla
decisione su reclamo del 24 aprile 2018 (cfr. doc. A1), ha riconosciuto alla
ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'806.-- mensili da
gennaio ad aprile 2018, tenendo conto quale reddito computabile Las di fr.
2'303.--, corrispondenti alla differenza tra il premio medio di riferimento
(PMR) dell’assicurazione malattie obbligatoria per il 2018 (fr. 5'577.-- annui)
- che è stato conteggiato quale spesa - e il premio dovuto alla cassa malati
per il 2018 (fr. 3’274.--), e meglio di fr. 191.-- al mese.
Nulla è stato conteggiato
a titolo di sostanza computabile Las.
Le spese computabili Las
sono, invece, state determinate considerando la spesa per l’alloggio di fr. 9'840.--
annui e il premio della cassa malati (PMR per il 2018) di fr. 5’577.--, per
complessivi fr. 15'417.--, ovvero fr. 1'284.-- mensili.
Quale soglia di intervento
per il 2018 è stato computato l’ammontare di fr. 986.-- al mese.
I sussidi della cassa
malati per il 2018 considerati ammontano dal canto loro a fr. 272.-- mensili.
L’amministrazione ha, di
conseguenza, stabilito che l’insorgente presenta una lacuna di reddito Las
mensile di fr. 1’807.-- [(fr. 986 fabbisogno di base Las + fr. 1'284 spesa
computabile Las) - fr. 191 reddito computabile Las - fr. 272 altre prestazioni
Laps].
In relazione al fatto che
l’importo della lacuna di reddito Las ammonti a fr. 1'807.--, mentre la somma
della prestazione assistenziale ordinaria attribuita alla ricorrente sia di fr.
1'806.--, l’USSI, nel provvedimento del 3 gennaio 2018, ha puntualizzato in una
nota che “…eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle
assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. doc. A3).
La ricorrente ha fatto
valere di non avere compreso, confrontando le tabelle di calcolo dal 2015 al
2018, quale sia l’elemento chiave di differenza che ha implicato una riduzione
della prestazione assistenziale da fr. 1'836.-- a fr. 1'806.--. Inoltre la
medesima ha chiesto il significato delle voci figuranti nella tabella di
calcolo del 3 gennaio 2018, e meglio del reddito computabile Las, della spesa
computabile Las, della spesa per l’alloggio e per i premi dell’assicurazione
malattia, precisando che nell’attestato cassa malati 2018 è indicato un premio
mensile di fr. 272.80 e non di fr. 464.--, come invece computato dall’USSI
(cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.9
Per quanto attiene
all’importo della soglia d’intervento, giova evidenziare che, come rettamente
indicato nel ricorso (cfr. doc. I), fino al 31 dicembre 2015, nel caso di
un’unità di riferimento composta di una persona, veniva tenuto conto di un
forfait globale di mantenimento di fr. 977.-- al quale si aggiungeva un
supplemento di integrazione di fr. 100.-- per complessivi fr. 1'077.-- (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per
il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015; consid. 2.7.).
Dal
1° gennaio 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per l’anno 2016 del 22 dicembre 2015, per l’anno 2017 del 1°
gennaio 2017 e per l’anno 2018 del 16 marzo 2018 prevedono, invece, la
soppressione del supplemento di integrazione applicato in modo generalizzato e un
aumento del forfait globale per il mantenimento - per una persona da fr. 977 a
fr. 986 (cfr. consid. 2.7.), analogamente a quanto contemplato dalle Norme
COSAS (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas).
Le norme
COSAS sono raccomandazioni all'indirizzo delle autorità sociali cantonali,
comunali, della Confederazione e delle organizzazioni private di sostegno
sociale. Tali raccomandazioni servono da punto di riferimento per la
giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere vincolante tramite la
legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la giurisprudenza.
Valgono per tutte le persone che beneficiano durevolmente del sostegno sociale
(compresi i rifugiati statutari), che hanno un proprio domicilio e che sono in
grado di adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C.
Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26
luglio 2007 consid. 4.3).
Il Cantone Ticino si
adegua da molti anni alle direttive COSAS.
In effetti le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per l’anno 2016 del 22
dicembre 2015, per l’anno 2017 del 1° gennaio 2017 e per l’anno 2018 del 16
marzo 2018 enunciano che la soglia d’intervento per le prestazioni
assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ne
discende che il computo nel calcolo della prestazione assistenziale spettante
alla ricorrente per il lasso di tempo gennaio – aprile 2018 di un fabbisogno di
base di fr. 986.-- mensili (cfr. doc. A3, A1) si rivela corretto.
2.10
Relativamente al calcolo della
spesa per l’alloggio, il TCA rileva che secondo l’art. 22 lett. c Las, ai fini
della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato
l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale
previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
9.
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Per le unità di
riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad
un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--
all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le
prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità - LaLPC).
In concreto l’USSI, nel
calcolo della prestazione assistenziale ordinaria relativa al periodo gennaio –
aprile 2018, ha a ragione conteggiato, quale spesa per l’alloggio, il canone di
locazione effettivo di fr. 9’840.-- annui, essendo inferiore al limite massimo
ammissibile Las che per una persona sola corrisponde a fr. 13'200.--.
Tale importo della pigione
effettiva risulta, del resto, computato nei calcoli dell’assistenza sociale
relativi alla ricorrente perlomeno dal giugno 2015 (cfr. doc. 592), senza che la
medesima abbia sollevato particolari obiezioni.
2.11
Relativamente al premio
dell’assicurazione malattie, va osservato che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia) quale premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie vanno computati i premi ordinari per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.
Secondo,
poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:
a) per la rispettiva
categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni, tra i 18 e 25
anni, superiore a 25 anni);
b) con franchigia ordinaria;
c) con rischio di infortunio
incluso;
d) ponderato per regioni di
premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1
LCAMal.
Il premio medio di
riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29
Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal).
L’art. 28 LCAMal enuncia
che:
"
1Il
premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Esso
è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione
standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie
ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal () e considerando:
a)la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,
con franchigia ordinaria (α);
b)la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi,
con franchigia ordinaria (β);
c)lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e
modello standard (γ).
3Il
regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di
assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i
vari modelli assicurativi.”
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
1.
LCAMal:
"
Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR = x α +
x (100% - γ) x β.”
Il
Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2018 del 15 novembre 2017 prevede:
"
Art. 1
Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione
malattie per l’anno 2018 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito
disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2015.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: fr. 5’577.–
– giovani adulti: fr. 5’119.–
– minorenni: fr. 1’284.–.
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
– unità di riferimento senza figli: 3.2
– unità di riferimento con figli: 4.5
d) per i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai
fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30
LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di
riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la
percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.”
2.12
Da
quanto esposto al considerando precedente risulta che a titolo di premio della
cassa malati non va, perciò, tenuto conto del premio effettivo a carico di un
assicurato, bensì del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria contro
le malattie per singolo assicuratore ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi degli art. 8 cpv.
1.
lett. g Laps e 4 Reg.Laps.
Il
premio medio di riferimento (PMR) per gli adulti valido nell’anno 2018 ammonta
a fr. 5’577.-- annui (cfr. consid. 2.11.; art. 1 Decreto esecutivo concernente
le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2018 del 15 novembre 2017).
La
ricorrente è affiliata alla cassa malati __________ con modello medico di
famiglia, copertura infortuni e franchigia di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 80).
Per
il 2018 il suo premio effettivo è di fr. 272.80 al mese (cfr. doc. 80), pari a
fr. 3'273.60 all’anno.
Il
premio ordinario 2018 per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1
lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 477.50 al mese (premio ordinario ponderato
concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia fr. 300.--, con
rischio di infortunio, cfr. art. 4 Reg.Laps; www.priminfo.ch), ovvero fr. 5'730.--
annui
L’ammontare
di fr. 5'730.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2018 di fr. 5’577.--.
Pertanto
in conformità all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, ai
fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente da
gennaio ad aprile 2018, a ragione l’USSI ha tenuto conto del premio medio di
riferimento per il 2018 di fr. 5’577.-- (cfr. doc. A4).
2.13
L’USSI, ritenuto che in ogni
caso il premio effettivo dovuto all’__________ di fr. 3'273.60 annui (fr. 272.80
x 12 mesi) è di molto inferiore al premio medio di riferimento di fr. 5'577.--
annui utilizzato nel calcolo in virtù dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, ha
quindi conteggiato, nei redditi computabili Las, quale “altro reddito”,
l’ammontare di fr. 2'303.--, corrispondente alla differenza tra il PMR e il
premio dovuto all’__________.
Tale modo di procedere deve
essere tutelato.
In effetti il computo di
un reddito fittizio di fr. 2'303.-- annui va a compensare l’entità del premio
assicurazione malattia computato nelle spese di fr. 5'577.-- che è ben più elevata
del premio effettivamente dovuto all’__________ (fr. 3'273.60 all’anno).
Nel caso di specie
computando il PMR di fr. 5'577.-- senza tenere conto del reddito fittizio di
fr. 2'303.-- si riconoscerebbe alla ricorrente una spesa computabile Las
maggiore rispetto a quella reale e di conseguenza una prestazione assistenziale
ordinaria di entità superiore rispetto agli effettivi costi connessi ai bisogni
materiali primari a cui l’insorgente deve fare fronte.
Tale risultato sarebbe in
chiaro contrasto con lo scopo dell’assistenza sociale che è quello di
provvedere, quale ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V
143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008
EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), alle persone che stanno
per cadere o che sono cadute nel bisogno (cfr. art. 1 Las), ossia a coloro che non
sono (più) in grado di sostenere le spese essenziali per la loro sopravvivenza.
2.14
Alla luce di tutto quanto
esposto, il riconoscimento da parte dell’amministrazione di una prestazione
assistenziale ordinaria per il periodo da gennaio ad aprile 2018 di fr. 1’806.--
(cfr. doc. 76; A3) si rivela corretto.
La decisione su reclamo
del 24 aprile 2018 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti