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Decisione

42.2018.19

A ragione l'USSI ha ricnosciuto l'importo di fr. 1'806.-/mese quale prest.assist.ordinaria da gennaio ad aprile 2018. Corretti imp. soglia di intervento + spesa per l'alloggio. Rettam.inoltre computat

6 settembre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

Considerandi

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.

14/2018 del 23 marzo 2018).

2.8

Nella presente evenienza

l’USSI, con decisione del 3 gennaio 2018 (cfr. doc. A3), confermata dalla

decisione su reclamo del 24 aprile 2018 (cfr. doc. A1), ha riconosciuto alla

ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'806.-- mensili da

gennaio ad aprile 2018, tenendo conto quale reddito computabile Las di fr.

2'303.--, corrispondenti alla differenza tra il premio medio di riferimento

(PMR) dell’assicurazione malattie obbligatoria per il 2018 (fr. 5'577.-- annui)

- che è stato conteggiato quale spesa - e il premio dovuto alla cassa malati

per il 2018 (fr. 3’274.--), e meglio di fr. 191.-- al mese.

Nulla è stato conteggiato

a titolo di sostanza computabile Las.

Le spese computabili Las

sono, invece, state determinate considerando la spesa per l’alloggio di fr. 9'840.--

annui e il premio della cassa malati (PMR per il 2018) di fr. 5’577.--, per

complessivi fr. 15'417.--, ovvero fr. 1'284.-- mensili.

Quale soglia di intervento

per il 2018 è stato computato l’ammontare di fr. 986.-- al mese.

I sussidi della cassa

malati per il 2018 considerati ammontano dal canto loro a fr. 272.-- mensili.

L’amministrazione ha, di

conseguenza, stabilito che l’insorgente presenta una lacuna di reddito Las

mensile di fr. 1’807.-- [(fr. 986 fabbisogno di base Las + fr. 1'284 spesa

computabile Las) - fr. 191 reddito computabile Las - fr. 272 altre prestazioni

Laps].

In relazione al fatto che

l’importo della lacuna di reddito Las ammonti a fr. 1'807.--, mentre la somma

della prestazione assistenziale ordinaria attribuita alla ricorrente sia di fr.

1'806.--, l’USSI, nel provvedimento del 3 gennaio 2018, ha puntualizzato in una

nota che “…eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle

assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. doc. A3).

La ricorrente ha fatto

valere di non avere compreso, confrontando le tabelle di calcolo dal 2015 al

2018, quale sia l’elemento chiave di differenza che ha implicato una riduzione

della prestazione assistenziale da fr. 1'836.-- a fr. 1'806.--. Inoltre la

medesima ha chiesto il significato delle voci figuranti nella tabella di

calcolo del 3 gennaio 2018, e meglio del reddito computabile Las, della spesa

computabile Las, della spesa per l’alloggio e per i premi dell’assicurazione

malattia, precisando che nell’attestato cassa malati 2018 è indicato un premio

mensile di fr. 272.80 e non di fr. 464.--, come invece computato dall’USSI

(cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.9

Per quanto attiene

all’importo della soglia d’intervento, giova evidenziare che, come rettamente

indicato nel ricorso (cfr. doc. I), fino al 31 dicembre 2015, nel caso di

un’unità di riferimento composta di una persona, veniva tenuto conto di un

forfait globale di mantenimento di fr. 977.-- al quale si aggiungeva un

supplemento di integrazione di fr. 100.-- per complessivi fr. 1'077.-- (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per

il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015; consid. 2.7.).

Dal

1° gennaio 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per l’anno 2016 del 22 dicembre 2015, per l’anno 2017 del 1°

gennaio 2017 e per l’anno 2018 del 16 marzo 2018 prevedono, invece, la

soppressione del supplemento di integrazione applicato in modo generalizzato e un

aumento del forfait globale per il mantenimento - per una persona da fr. 977 a

fr. 986 (cfr. consid. 2.7.), analogamente a quanto contemplato dalle Norme

COSAS (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas).

Le norme

COSAS sono raccomandazioni all'indirizzo delle autorità sociali cantonali,

comunali, della Confederazione e delle organizzazioni private di sostegno

sociale. Tali raccomandazioni servono da punto di riferimento per la

giurisprudenza. Tuttavia, esse acquistano carattere vincolante tramite la

legislazione cantonale, le regolamentazioni comunali e la giurisprudenza.

Valgono per tutte le persone che beneficiano durevolmente del sostegno sociale

(compresi i rifugiati statutari), che hanno un proprio domicilio e che sono in

grado di adempiere alle condizioni richieste (cfr. www.cosas.ch/norme-cosas; C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. pure DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26

luglio 2007 consid. 4.3).

Il Cantone Ticino si

adegua da molti anni alle direttive COSAS.

In effetti le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per l’anno 2016 del 22

dicembre 2015, per l’anno 2017 del 1° gennaio 2017 e per l’anno 2018 del 16

marzo 2018 enunciano che la soglia d’intervento per le prestazioni

assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto

delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ne

discende che il computo nel calcolo della prestazione assistenziale spettante

alla ricorrente per il lasso di tempo gennaio – aprile 2018 di un fabbisogno di

base di fr. 986.-- mensili (cfr. doc. A3, A1) si rivela corretto.

2.10

Relativamente al calcolo della

spesa per l’alloggio, il TCA rileva che secondo l’art. 22 lett. c Las, ai fini

della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato

l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale

previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di

riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le

prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità - LaLPC).

In concreto l’USSI, nel

calcolo della prestazione assistenziale ordinaria relativa al periodo gennaio –

aprile 2018, ha a ragione conteggiato, quale spesa per l’alloggio, il canone di

locazione effettivo di fr. 9’840.-- annui, essendo inferiore al limite massimo

ammissibile Las che per una persona sola corrisponde a fr. 13'200.--.

Tale importo della pigione

effettiva risulta, del resto, computato nei calcoli dell’assistenza sociale

relativi alla ricorrente perlomeno dal giugno 2015 (cfr. doc. 592), senza che la

medesima abbia sollevato particolari obiezioni.

2.11

Relativamente al premio

dell’assicurazione malattie, va osservato che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g

Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia) quale premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie vanno computati i premi ordinari per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al

massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.

Secondo,

poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:

a) per la rispettiva

categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni, tra i 18 e 25

anni, superiore a 25 anni);

b) con franchigia ordinaria;

c) con rischio di infortunio

incluso;

d) ponderato per regioni di

premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1

LCAMal.

Il premio medio di

riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29

Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal).

L’art. 28 LCAMal enuncia

che:

"

1Il

premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati

previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2Esso

è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione

standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie

ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal () e considerando:

a)la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,

con franchigia ordinaria (α);

b)la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi,

con franchigia ordinaria (β);

c)lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e

modello standard (γ).

3Il

regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di

assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i

vari modelli assicurativi.”

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

1.

LCAMal:

"

Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

PMR = x α +

x (100% - γ) x β.”

Il

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2018 del 15 novembre 2017 prevede:

"

Art. 1

Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione

malattie per l’anno 2018 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito

disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2015.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: fr. 5’577.–

– giovani adulti: fr. 5’119.–

– minorenni: fr. 1’284.–.

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

– unità di riferimento senza figli: 3.2

– unità di riferimento con figli: 4.5

d) per i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai

fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30

LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di

riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la

percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.”

2.12

Da

quanto esposto al considerando precedente risulta che a titolo di premio della

cassa malati non va, perciò, tenuto conto del premio effettivo a carico di un

assicurato, bensì del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria contro

le malattie per singolo assicuratore ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi degli art. 8 cpv.

1.

lett. g Laps e 4 Reg.Laps.

Il

premio medio di riferimento (PMR) per gli adulti valido nell’anno 2018 ammonta

a fr. 5’577.-- annui (cfr. consid. 2.11.; art. 1 Decreto esecutivo concernente

le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2018 del 15 novembre 2017).

La

ricorrente è affiliata alla cassa malati __________ con modello medico di

famiglia, copertura infortuni e franchigia di fr. 2'500.-- (cfr. doc. 80).

Per

il 2018 il suo premio effettivo è di fr. 272.80 al mese (cfr. doc. 80), pari a

fr. 3'273.60 all’anno.

Il

premio ordinario 2018 per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1

lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 477.50 al mese (premio ordinario ponderato

concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia fr. 300.--, con

rischio di infortunio, cfr. art. 4 Reg.Laps; www.priminfo.ch), ovvero fr. 5'730.--

annui

L’ammontare

di fr. 5'730.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2018 di fr. 5’577.--.

Pertanto

in conformità all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, ai

fini del calcolo della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente da

gennaio ad aprile 2018, a ragione l’USSI ha tenuto conto del premio medio di

riferimento per il 2018 di fr. 5’577.-- (cfr. doc. A4).

2.13

L’USSI, ritenuto che in ogni

caso il premio effettivo dovuto all’__________ di fr. 3'273.60 annui (fr. 272.80

x 12 mesi) è di molto inferiore al premio medio di riferimento di fr. 5'577.--

annui utilizzato nel calcolo in virtù dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, ha

quindi conteggiato, nei redditi computabili Las, quale “altro reddito”,

l’ammontare di fr. 2'303.--, corrispondente alla differenza tra il PMR e il

premio dovuto all’__________.

Tale modo di procedere deve

essere tutelato.

In effetti il computo di

un reddito fittizio di fr. 2'303.-- annui va a compensare l’entità del premio

assicurazione malattia computato nelle spese di fr. 5'577.-- che è ben più elevata

del premio effettivamente dovuto all’__________ (fr. 3'273.60 all’anno).

Nel caso di specie

computando il PMR di fr. 5'577.-- senza tenere conto del reddito fittizio di

fr. 2'303.-- si riconoscerebbe alla ricorrente una spesa computabile Las

maggiore rispetto a quella reale e di conseguenza una prestazione assistenziale

ordinaria di entità superiore rispetto agli effettivi costi connessi ai bisogni

materiali primari a cui l’insorgente deve fare fronte.

Tale risultato sarebbe in

chiaro contrasto con lo scopo dell’assistenza sociale che è quello di

provvedere, quale ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V

143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008

EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), alle persone che stanno

per cadere o che sono cadute nel bisogno (cfr. art. 1 Las), ossia a coloro che non

sono (più) in grado di sostenere le spese essenziali per la loro sopravvivenza.

2.14

Alla luce di tutto quanto

esposto, il riconoscimento da parte dell’amministrazione di una prestazione

assistenziale ordinaria per il periodo da gennaio ad aprile 2018 di fr. 1’806.--

(cfr. doc. 76; A3) si rivela corretto.

La decisione su reclamo

del 24 aprile 2018 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti