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Decisione

42.2018.26

"Reclamo"24.6.18 interposto al TCA contro dec.25.4 e 23.5.18 dell'USSI irricevib.TCA si pronuncia solo su dec.su oppos.Abbondanz.va rilevato che ricorr.a seguito della 1.dec.form.inviato-entro term.x

23 luglio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. RI 1, con scritto del 24

giugno 2018, pervenuto al TCA il 28 giugno 2018, con oggetti:

"

1. Domanda urgente per provvedimenti cautelari e misure

precauzionali

2. Reclamo riguardando spese d’alloggio

superiori del limite e reclami

sulla restrizione del fabbisogno di

base praticamente disponibile

Decisione

su reclamo del 18.06.2018

Domanda del 22.05.2018, Rifiuto ricevuto via email

23.05.2018 e via posta 28.05.2018

Decisione del 25.04.2018, Reclamo inoltrato

14.05.2018, rimasto senza risposta” (Doc. I)

ha chiesto che l’USSI le

garantisca sempre un fabbisogno minimo di base previsto dalla legge di fr.

986.-- al mese e che, oltre alla spesa per il canone di locazione per una somma

di fr. 1'100.--mensili, le venga concesso un ammontare di fr. 250.-- (come

forfait senza il conguaglio) per le spese accessorie oppure le sia riconosciuto

l’importo totale della spesa d’alloggio effettiva di fr. 1'390.-- al mese fino

a che non avrà trovato un’abitazione ragionevole meno costosa nell’arco di

tempo di sei mesi (già previsto; cfr. doc. I pag. 4).

Al riguardo RI 1 ha in

particolare censurato il fatto che l’USSI, riconoscendole una spesa per

l’alloggio di soltanto fr. 1'100.-- al mese, quando è al corrente che il costo

totale effettivo corrisponde a fr. 1'390.-- mensili, indirettamente le riduce

il fabbisogno di base di fr. 986.-- del 30% (cfr. doc. I pag. 3).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Secondo l'art. 59 cpv. 1

della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni

assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere

presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".

L'art. 60 Las prevede che:

" 1Il

Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per

le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in

base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di

principio, carattere vincolante.

3La

decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è

notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."

L'art. 65 cpv. 1 Las

stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il

rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di

diritto di cui all'art. 33 Laps".

Quest'ultima disposizione

della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha il seguente tenore:

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3

Nella presente evenienza,

come visto nei fatti, con scritto del 24 giugno 2018 indirizzato al TCA RI 1 ha

chiesto che il fabbisogno di base di fr. 986.-- al mese le sia sempre garantito

e che, oltre al canone di locazione per una somma di fr. 1'100.-- mensili, le

venga concesso un ammontare di fr. 250.-- per le spese accessorie oppure le sia

riconosciuto l’importo totale della spesa d’alloggio effettiva di fr. 1'390.--

al mese fino a che non avrà trovato un’abitazione ragionevole meno costosa, facendo

espressamente menzione delle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 (cfr.

doc. I pag. 1 e 4).

In effetti con i provvedimenti

del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 l’USSI le ha, da una parte, con

decisione del 25 aprile 2018, assegnato una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 2'026.-- mensili per il periodo maggio – luglio 2018, computando a

titolo di spesa per l’alloggio la somma di fr. 13'200.-- annui, ossia fr.

1'100.-- mensili (importo massimo ammissibile per una persona; cfr. l’art. 22

lett. c Las), a fronte di un costo effettivo di fr. 16'680.-- annui, ovvero fr.

1'390.-- al mese, e invitandola a trovare un subentrante nei sei mesi seguenti (cfr.

doc. A5; consid. 1.1.).

Dall’altra, con decisione

del 23 maggio 2018 le ha negato una prestazione speciale di fr, 250.-- mensili

a copertura delle spese accessorie (cfr. doc. A3; consid. 1.3.).

E’ vero che nello scritto

del 24 giugno 2018 a questo Tribunale è stata citata e allegata allo stesso

anche la decisione su reclamo del 18 giugno 2018.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che RI 1, nello scritto al TCA, non ha in alcun modo contestato la

somma di fr. 174.90 assegnatale con la decisione su reclamo del 18 giugno 2018

per le spese di trasloco.

RI 1 si è riferita alla

decisione su reclamo del 18 giugno 2018 unicamente per censurare il fatto che

l’USSI in tale provvedimento avrebbe reputato irricevibile il suo reclamo

inoltrato contro la decisione del 25 aprile 2018 tramite un messaggio di posta

elettronica del 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione, però,

nella decisione su reclamo del 18 giugno 2018, in relazione al provvedimento

del 25 aprile 2018, ha esclusivamente indicato che “l’assistenza con

decisione 25.4.2018 ha riconosciuto la prestazione assistenziale per i mesi di

maggio, giugno e luglio 2018 considerando un costo di locazione di CHF 1'100.-

che è il limite massimo previsto dalla legge per le persone singole in

assistenza. Tale costo comprende anche le spese accessorie (cfr. art. 22 Las).

Tale decisione non è oggetto del presente reclamo.” (Doc. A1 p.to G).

Ne discende che la

decisione su reclamo del 18 giugno 2018, il cui contenuto specifico si

riferisce esclusivamente all’attribuzione dell’importo di fr. 174.90 per la

spesa di trasloco non è oggetto di ricorso al TCA.

Per quanto attiene alle

questioni del computo nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai

mesi da maggio a luglio 2018 di unicamente fr. 1'100.-- mensili per la spesa

per l’alloggio, rispettivamente del rifiuto di concederle un ammontare supplementare

di fr. 250.-- quale prestazione speciale per provvedere al pagamento delle

spese accessorie mensili, di cui alle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23

maggio 2018 (cfr. doc. A5; A3; consid. 1.1.; 1.3.) e censurate esplicitamente

da RI 1 nello scritto del 24 giugno 2018 al TCA, l’USSI, invece, non ha emesso alcuna

decisione su reclamo.

Ora, alla luce delle

disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello

scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni

su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei

casi analoghi cfr. STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del

15.

febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7

luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile

2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e

STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

Un ricorso potrà essere

eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro le decisioni su reclamo

dell’USSI.

Gli atti sono, pertanto,

trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sui reclami di RI

1.

mediante l’emissione di decisioni su reclamo.

2.4

Giova, abbondanzialmente,

osservare che, dopo l’emanazione della decisione del 25 aprile 2018, RI 1, il

14.

maggio 2018, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica (definito

quale “reclamazione”) in cui ha censurato il fatto che l’USSI, nel calcolo

della prestazione assistenziale, per la spesa dell’alloggio abbia computato

solo l’importo di fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.2.).

RI 1 non ha firmato tale

contestazione.

L'art. 10 cpv. 5 OPGA,

applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli

art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), stabilisce che se

l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la

firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I 25/06

del 27 marzo 2007).

Nella procedura di

opposizione/reclamo, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di

un termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come

possono essere ritenuti un’opposizione o un ricorso sprovvisti di firma

autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi

(cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26

settembre 2007 consid. 5.3.);

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid.

4.5

, ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va

accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta

Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare

un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo

contravviene all’esigenza della firma autografa.

In una sentenza

8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha,

inoltre, ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di

messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i

requisiti della forma scritta.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.66

del 20 ottobre 2017; STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017.

In concreto l’USSI, con

messaggio di posta elettronica del 21 giugno 2018, ha tra l’altro comunicato a RI

1.

che, se non era d’accordo con la decisione del 25 aprile 2018, avrebbe potuto

inoltrare reclamo, indicando che il termine è di trenta giorni dalla notifica

(cfr. doc. A2).

L’interessata ha reagito

subito inviando al TCA il reclamo del 24 giugno 2018.

Nel caso in cui, quindi, l’USSI,

quando ha ricevuto il messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2018,

momento in cui il termine di reclamo contro la decisione del 25 aprile 2018 non

era ancora scaduto, non ha reso attenta RI 1, ricordato il precetto della buona

fede (art. 9 Cost.) a cui tutte le autorità sono tenute, che il messaggio di

posta elettronica (dai documenti agli atti risulta peraltro che nell’incarto è

stato fatto uso anche da parte dell’amministrazione della posta elettronica),

in quanto tale, non era un valido reclamo, occorre ritenere che il 14 maggio

2018.

la medesima ha manifestato il suo dissenso nei confronti del contenuto del

provvedimento del 25 aprile 2018, poi formalizzato con “reclamo” al TCA (cfr.

STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016). L’USSI entrerà, di conseguenza, nel

merito del reclamo.

Qualora, per contro,

l’amministrazione abbia segnalato tempestivamente, prima del suo messaggio di

posta elettronica del 21 giugno 2018 (cfr. doc. A2), e meglio entro il termine

per interporre reclamo, a RI 1 che contro la decisione del 25 aprile 2018 non

era stato interposto alcun valido reclamo, il reclamo del 24 giugno 2018, se la

stessa non ha reagito secondo le debite modalità fino al 24 giugno 2018 (al

riguardo andrà verificato se lo “scritto” del 18 maggio 2018 con cui ha

confermato il reclamo del 14 maggio 2018 citato nella decisione su reclamo del

18.

giugno 2018 relativa alla spesa del trasloco - cfr. doc. A1 -, concerne o

meno anche delle contestazioni afferenti alla decisione del 25 aprile 2018,

rispettivamente può o meno essere considerato un valido reclamo) sarà da

considerare tardivo.

Per quanto concerne la

decisione del 23 maggio 2018 (cfr. doc. A3), va rilevato che RI 1 ha indicato

che la stessa sarebbe stata spedita dall’USSI tramite posta B e di averla

ricevuta il 28 maggio 2018 (cfr. doc. I pag. 2).

Se tale circostanza si

rivelerà corretta, ritenuto che il “reclamo” al TCA del 24 giugno 2018 è stato

spedito il 27 giugno 2018 (cfr. ricerca postale in virtù del numero di invio

posta A+ indicato suola busta di intimazione), il “reclamo” contro la decisione

del 23 maggio 2018 sarà da considerare tempestivo, essendo inoltrato entro 30

giorni dalla notifica della decisione.

2.5

L’emanazione del presente

giudizio rende, infine, priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure

cautelari, e meglio di versarle subito l’importo della spesa per l’alloggio non

coperto dall’assistenza sociale da maggio 2018 per almeno sei mesi, così da consentirle

di utilizzare l’ammontare del fabbisogno di base di fr. 986.-- per gli scopi a

cui è destinato (cfr. doc. I pag. 2; STF 8C_906/2017 del 24 gennaio 2018;

8C_636/2009 del 16 settembre 2009; STCA 39.2016.12 del 22 giugno 2016).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

“reclamo” del 24 giugno 2018 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

affinché decida sui reclami di RI 1 contro le decisioni del 25 aprile e del 23

maggio 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni