42.2018.26
"Reclamo"24.6.18 interposto al TCA contro dec.25.4 e 23.5.18 dell'USSI irricevib.TCA si pronuncia solo su dec.su oppos.Abbondanz.va rilevato che ricorr.a seguito della 1.dec.form.inviato-entro term.x
23 luglio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.26
rs
Lugano
23 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul “reclamo” del 24 giugno 2018 di
RI 1
contro
le decisioni del 25 aprile e 23 maggio 2018 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 aprile 2018
l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha
riconosciuto a RI 1, la cui unità di riferimento è costituita unicamente dalla
medesima, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'026.-- mensili per
il periodo maggio – luglio 2018.
Nel citato provvedimento
l’amministrazione ha precisato che:
" Dall’allegata
tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è superiore rispetto
a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo pertanto a trovare un
subentrante entro i prossimi 6 mesi.
Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere,
a parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.”
(Doc. A5)
1.2. L’interessata, il 14 maggio
2018, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica con oggetto
“Reclamazione per restringere e negare diritti costituzionali” con il quale,
dopo aver indicato che il canone di locazione del suo appartamento ammonta a
fr. 1'140.-- e le spese accessorie a fr. 250.--, ha in particolare osservato
che, quando il costo di un’abitazione eccede il limite ammesso,
l’amministrazione può chiedere di cercare un altro alloggio in un arco di tempo
ragionevole, ma nel frattempo l’Ufficio competente deve sostenere l’assistito
versando tutte le spese connesse all’abitazione, anche se superano l’importo
massimo ammissibile. Pertanto la medesima ritiene che a torto l’USSI, nel suo
caso, abbia computato solo l’importo di fr. 1'100.-- (cfr. doc. A4).
1.3. Il 22 maggio 2018 con un
ulteriore messaggio di posta elettronica RI 1 ha postulato la concessione di
una prestazione speciale di fr. 250.-- per far fronte alle spese accessorie della
sua abitazione nel mese di maggio 2018, rilevando che non è ragionevole
provvedere al pagamento di tale ammontare attingendo alla somma relativa alla
copertura del fabbisogno di base mensile (cfr. doc. A3).
L’USSI, con messaggio di
posta elettronica del 23 maggio 2018, ha risposto segnatamente:
" (…)
l’importo massimo per l’alloggio, comprese le spese accessorie, per una persona
sola è pari a CHF 1'100 al mese. Pertanto non viene riconosciuta una
prestazione speciale per coprire l’eccedenza alloggiativa a suo carico. Il
nostro Ufficio emetterà una decisione negativa che riceverà nei prossimi giorni
per posta a casa.
(…)” (Doc. A3)
In effetti il 23 maggio
2018 l’amministrazione ha emanato una decisione formale negando all’interessata
una prestazione speciale di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese
accessorie e indicando, quale rimedio di diritto, la possibilità di inoltrare
un reclamo all’USSI entro 30 giorni dalla notifica (cfr.doc. A3).
1.4. Il 18 giugno 2018
l’amministrazione ha, poi, emesso una decisione su reclamo, con la quale ha
confermato il provvedimento del 15 maggio 2018 relativo al riconoscimento a RI
1 di una prestazione speciale di fr. 174.90 per le spese di trasloco,
rilevando:
" (…)
Nel caso in oggetto vi era già stata una
precedente decisone speciale 15 febbraio 2017 di CHF 300.- per trasloco e
un’ulteriore decisione del 20 marzo 2017 di prestazione speciale per trasloco
di CHF 525.10. Vi era quindi una spesa globale di CHF 825.10.
A fronte della spesa di CHF 1'000.- ogni 5
anni restava un margine di CHF 174.90. La spesa di trasloco di CHF 450.-
richiesta non poteva rientrare nei costi di CHF 1'000.- ogni 5 anni se non
nella misura di CHF 174.90.
(…)” (Doc. A1 p.to H)
L’USSI ha, inoltre,
precisato:
" Si osserva
pure che la decisione contestata è del 15 maggio 2018 e non è impugnata tramite
un successivo tempestivo reclamo, correttamente motivato e firmato. Il
messaggio e-mail 14.5.2018 (precedente la decisione formale 15.5.2018) non è un
valido “reclamo”, mentre il messaggio 18.5.2018 è privo di motivazioni e non è
sottoscritto dalla reclamante.
Il reclamo è, in tal senso, pure
irricevibile.” (Doc. A1 p.to H)
1.5. Con messaggio di posta
elettronica del 21 giugno 2018 RI 1 ha chiesto il versamento dell’importo di
fr. 580.-- (spesa dell’alloggio per i mesi di maggio e giugno 2018 non coperta
dall’ammontare massimo di fr. 1’100.--, e meglio fr. 250 di spese accessorie +
fr. 40 di canone di locazione x 2 mesi; cfr. doc. A2).
Il 21 giugno 2018 l’USSI,
tramite posta elettronica, ha risposto:
" la
prestazione di sostegno sociale per i mesi di maggio e giugno è stata emessa in
data 25.04.2018. Se lei non è d’accordo con la decisione emessa può inoltrare
un reclamo. Inoltre in riferimento alla sua richiesta del 22 maggio 2018,
relativa ad una prestazione speciale per coprire la spesa accessoria pari a CHF
250 al mese, il nostro Ufficio si è espresso in data 23 maggio 2018 con una
decisione negativa. Anche in questo caso se non è d’accordo con la decisione
emessa può inoltrare un regolare reclamo.
Le rammentiamo, come indicato sulla nostra decisione del
18.06.2018, che l’atto di reclamo deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla
notifica, deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve
motivazione, le conclusioni e deve essere sottoscritto. Pertanto un reclamo
trasmesso via mail non viene considerato.” (Doc. A2)
Fatti
1.6. RI 1, con scritto del 24
giugno 2018, pervenuto al TCA il 28 giugno 2018, con oggetti:
"
1. Domanda urgente per provvedimenti cautelari e misure
precauzionali
2. Reclamo riguardando spese d’alloggio
superiori del limite e reclami
sulla restrizione del fabbisogno di
base praticamente disponibile
Decisione
su reclamo del 18.06.2018
Domanda del 22.05.2018, Rifiuto ricevuto via email
23.05.2018 e via posta 28.05.2018
Decisione del 25.04.2018, Reclamo inoltrato
14.05.2018, rimasto senza risposta” (Doc. I)
ha chiesto che l’USSI le
garantisca sempre un fabbisogno minimo di base previsto dalla legge di fr.
986.-- al mese e che, oltre alla spesa per il canone di locazione per una somma
di fr. 1'100.--mensili, le venga concesso un ammontare di fr. 250.-- (come
forfait senza il conguaglio) per le spese accessorie oppure le sia riconosciuto
l’importo totale della spesa d’alloggio effettiva di fr. 1'390.-- al mese fino
a che non avrà trovato un’abitazione ragionevole meno costosa nell’arco di
tempo di sei mesi (già previsto; cfr. doc. I pag. 4).
Al riguardo RI 1 ha in
particolare censurato il fatto che l’USSI, riconoscendole una spesa per
l’alloggio di soltanto fr. 1'100.-- al mese, quando è al corrente che il costo
totale effettivo corrisponde a fr. 1'390.-- mensili, indirettamente le riduce
il fabbisogno di base di fr. 986.-- del 30% (cfr. doc. I pag. 3).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Secondo l'art. 59 cpv. 1
della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni
assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere
presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".
L'art. 60 Las prevede che:
" 1Il
Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per
le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in
base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di
principio, carattere vincolante.
3La
decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è
notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las
stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il
rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di
diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione
della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3
Nella presente evenienza,
come visto nei fatti, con scritto del 24 giugno 2018 indirizzato al TCA RI 1 ha
chiesto che il fabbisogno di base di fr. 986.-- al mese le sia sempre garantito
e che, oltre al canone di locazione per una somma di fr. 1'100.-- mensili, le
venga concesso un ammontare di fr. 250.-- per le spese accessorie oppure le sia
riconosciuto l’importo totale della spesa d’alloggio effettiva di fr. 1'390.--
al mese fino a che non avrà trovato un’abitazione ragionevole meno costosa, facendo
espressamente menzione delle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 (cfr.
doc. I pag. 1 e 4).
In effetti con i provvedimenti
del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 l’USSI le ha, da una parte, con
decisione del 25 aprile 2018, assegnato una prestazione assistenziale ordinaria
di fr. 2'026.-- mensili per il periodo maggio – luglio 2018, computando a
titolo di spesa per l’alloggio la somma di fr. 13'200.-- annui, ossia fr.
1'100.-- mensili (importo massimo ammissibile per una persona; cfr. l’art. 22
lett. c Las), a fronte di un costo effettivo di fr. 16'680.-- annui, ovvero fr.
1'390.-- al mese, e invitandola a trovare un subentrante nei sei mesi seguenti (cfr.
doc. A5; consid. 1.1.).
Dall’altra, con decisione
del 23 maggio 2018 le ha negato una prestazione speciale di fr, 250.-- mensili
a copertura delle spese accessorie (cfr. doc. A3; consid. 1.3.).
E’ vero che nello scritto
del 24 giugno 2018 a questo Tribunale è stata citata e allegata allo stesso
anche la decisione su reclamo del 18 giugno 2018.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che RI 1, nello scritto al TCA, non ha in alcun modo contestato la
somma di fr. 174.90 assegnatale con la decisione su reclamo del 18 giugno 2018
per le spese di trasloco.
RI 1 si è riferita alla
decisione su reclamo del 18 giugno 2018 unicamente per censurare il fatto che
l’USSI in tale provvedimento avrebbe reputato irricevibile il suo reclamo
inoltrato contro la decisione del 25 aprile 2018 tramite un messaggio di posta
elettronica del 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
L’amministrazione, però,
nella decisione su reclamo del 18 giugno 2018, in relazione al provvedimento
del 25 aprile 2018, ha esclusivamente indicato che “l’assistenza con
decisione 25.4.2018 ha riconosciuto la prestazione assistenziale per i mesi di
maggio, giugno e luglio 2018 considerando un costo di locazione di CHF 1'100.-
che è il limite massimo previsto dalla legge per le persone singole in
assistenza. Tale costo comprende anche le spese accessorie (cfr. art. 22 Las).
Tale decisione non è oggetto del presente reclamo.” (Doc. A1 p.to G).
Ne discende che la
decisione su reclamo del 18 giugno 2018, il cui contenuto specifico si
riferisce esclusivamente all’attribuzione dell’importo di fr. 174.90 per la
spesa di trasloco non è oggetto di ricorso al TCA.
Per quanto attiene alle
questioni del computo nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai
mesi da maggio a luglio 2018 di unicamente fr. 1'100.-- mensili per la spesa
per l’alloggio, rispettivamente del rifiuto di concederle un ammontare supplementare
di fr. 250.-- quale prestazione speciale per provvedere al pagamento delle
spese accessorie mensili, di cui alle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23
maggio 2018 (cfr. doc. A5; A3; consid. 1.1.; 1.3.) e censurate esplicitamente
da RI 1 nello scritto del 24 giugno 2018 al TCA, l’USSI, invece, non ha emesso alcuna
decisione su reclamo.
Ora, alla luce delle
disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello
scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni
su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei
casi analoghi cfr. STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del
15.
febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7
luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile
2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e
STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Un ricorso potrà essere
eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro le decisioni su reclamo
dell’USSI.
Gli atti sono, pertanto,
trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sui reclami di RI
1.
mediante l’emissione di decisioni su reclamo.
2.4
Giova, abbondanzialmente,
osservare che, dopo l’emanazione della decisione del 25 aprile 2018, RI 1, il
14.
maggio 2018, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica (definito
quale “reclamazione”) in cui ha censurato il fatto che l’USSI, nel calcolo
della prestazione assistenziale, per la spesa dell’alloggio abbia computato
solo l’importo di fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.2.).
RI 1 non ha firmato tale
contestazione.
L'art. 10 cpv. 5 OPGA,
applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli
art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), stabilisce che se
l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la
firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I 25/06
del 27 marzo 2007).
Nella procedura di
opposizione/reclamo, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di
un termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come
possono essere ritenuti un’opposizione o un ricorso sprovvisti di firma
autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi
(cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26
settembre 2007 consid. 5.3.);
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid.
4.5
, ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va
accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta
Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare
un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo
contravviene all’esigenza della firma autografa.
In una sentenza
8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha,
inoltre, ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di
messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i
requisiti della forma scritta.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.66
del 20 ottobre 2017; STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017.
In concreto l’USSI, con
messaggio di posta elettronica del 21 giugno 2018, ha tra l’altro comunicato a RI
1.
che, se non era d’accordo con la decisione del 25 aprile 2018, avrebbe potuto
inoltrare reclamo, indicando che il termine è di trenta giorni dalla notifica
(cfr. doc. A2).
L’interessata ha reagito
subito inviando al TCA il reclamo del 24 giugno 2018.
Nel caso in cui, quindi, l’USSI,
quando ha ricevuto il messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2018,
momento in cui il termine di reclamo contro la decisione del 25 aprile 2018 non
era ancora scaduto, non ha reso attenta RI 1, ricordato il precetto della buona
fede (art. 9 Cost.) a cui tutte le autorità sono tenute, che il messaggio di
posta elettronica (dai documenti agli atti risulta peraltro che nell’incarto è
stato fatto uso anche da parte dell’amministrazione della posta elettronica),
in quanto tale, non era un valido reclamo, occorre ritenere che il 14 maggio
2018.
la medesima ha manifestato il suo dissenso nei confronti del contenuto del
provvedimento del 25 aprile 2018, poi formalizzato con “reclamo” al TCA (cfr.
STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016). L’USSI entrerà, di conseguenza, nel
merito del reclamo.
Qualora, per contro,
l’amministrazione abbia segnalato tempestivamente, prima del suo messaggio di
posta elettronica del 21 giugno 2018 (cfr. doc. A2), e meglio entro il termine
per interporre reclamo, a RI 1 che contro la decisione del 25 aprile 2018 non
era stato interposto alcun valido reclamo, il reclamo del 24 giugno 2018, se la
stessa non ha reagito secondo le debite modalità fino al 24 giugno 2018 (al
riguardo andrà verificato se lo “scritto” del 18 maggio 2018 con cui ha
confermato il reclamo del 14 maggio 2018 citato nella decisione su reclamo del
18.
giugno 2018 relativa alla spesa del trasloco - cfr. doc. A1 -, concerne o
meno anche delle contestazioni afferenti alla decisione del 25 aprile 2018,
rispettivamente può o meno essere considerato un valido reclamo) sarà da
considerare tardivo.
Per quanto concerne la
decisione del 23 maggio 2018 (cfr. doc. A3), va rilevato che RI 1 ha indicato
che la stessa sarebbe stata spedita dall’USSI tramite posta B e di averla
ricevuta il 28 maggio 2018 (cfr. doc. I pag. 2).
Se tale circostanza si
rivelerà corretta, ritenuto che il “reclamo” al TCA del 24 giugno 2018 è stato
spedito il 27 giugno 2018 (cfr. ricerca postale in virtù del numero di invio
posta A+ indicato suola busta di intimazione), il “reclamo” contro la decisione
del 23 maggio 2018 sarà da considerare tempestivo, essendo inoltrato entro 30
giorni dalla notifica della decisione.
2.5
L’emanazione del presente
giudizio rende, infine, priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure
cautelari, e meglio di versarle subito l’importo della spesa per l’alloggio non
coperto dall’assistenza sociale da maggio 2018 per almeno sei mesi, così da consentirle
di utilizzare l’ammontare del fabbisogno di base di fr. 986.-- per gli scopi a
cui è destinato (cfr. doc. I pag. 2; STF 8C_906/2017 del 24 gennaio 2018;
8C_636/2009 del 16 settembre 2009; STCA 39.2016.12 del 22 giugno 2016).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
“reclamo” del 24 giugno 2018 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
affinché decida sui reclami di RI 1 contro le decisioni del 25 aprile e del 23
maggio 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni