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Decisione

42.2018.27

"Reclamo" al TCA irricevibile. TCA si pronuncia solo su decisioni su reclamo. Inoltre non interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina delle decisioni (importi delle prestazioni assis

17 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per

ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto

amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza

chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1

pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo

rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso

Considerandi

di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V

416.

consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può

prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del

punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.

1.

pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16

settembre 2013 consid. 2.2.

2.5. Nella presente evenienza, in

cui RI 1 ha inviato al TCA un “reclamo” contro le decisioni emesse dall’USSI il

22, 24 maggio 2018 e 13 luglio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.), questo

Tribunale, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., non può entrare

nel merito del suo scritto del 28 luglio 2018, in quanto il medesimo può

pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo

amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. le sentenze

riguardanti RI 1 stessa: STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11

del 7 febbraio 2018 e STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017. Inoltre cfr. STCA 42.2017.4-10

del 15 febbraio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del

26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile

2008).

Questa

Corte rileva, inoltre, che RI 1, nella presente evenienza, a

prescindere dalla questione della tempestività o meno della contestazione delle

decisioni del 22 e 24 maggio 2018, non dispone in ogni caso di un interesse

degno di protezione pratico e attuale alla disamina delle decisioni del 22, 24

maggio e 13 luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

In effetti con i provvedimenti

del 22, 24 maggio e 13 luglio 2018 l’USSI le ha riconosciuto delle prestazioni

assistenziali speciali - non censurate in quanto tali - i cui importi,

contrariamente a quanto asserito dall’interessata nello scritto del 28 luglio

2018 (cfr. consid. 1.4.; doc. I), sono già stati corrisposti (cfr. consid.

1.1.; 1.2; 1.3.; 1.5.; doc. B1; B2; B3; IV).

In proposito cfr. STCA

42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA

38.2013.27 del 24 luglio 2013.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il “reclamo” del 28 luglio

2018 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti