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Decisione

42.2018.34

2011-18: dedotti fr.100 (sanzione x mancata collaborazione). Decisione su recl. 7.9.18: annullata sanzione. Ricorso TCA: chiesto versamento di denaro corrispondente alle sanzioni. Irricevibile: non in

9 gennaio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 16 ottobre 2018 il

ricorrente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V; B1-3).

1.7. L’amministrazione, il 18

ottobre 2018, ha ribadito che:

" (…) Le

precedenti decisioni della sanzione di CHF 100.- sono state accettate, non

contestate e quindi sono cresciute in giudicato.

Si rileva che l’assistito non ha cambiato

il proprio atteggiamento di rifiuto delle misure di inserimento previste dalla

legge e normalmente seguite dagli atri assistiti, né, da solo, in sette anni ha

trovato un lavoro adeguato alle sue esigenze. (…)” (Doc. VII)

1.8. Il 26 ottobre 2018

l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, allegando

della documentazione (cfr. doc. IX; doc. IX1-5).

1.9. I doc. IX e IX1-5 sono stati

trasmessi all’amministrazione per osservazioni. Inoltre il TCA ha chiesto

all’USSI di produrre le decisioni di prestazioni assistenziali riconosciute al

ricorrente per i mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. X).

Il 19 novembre 2018 sono

pervenute a questa Corte, in particolare, la decisione del 28 maggio 2014

concernente il mese di giugno 2014 (assegnazione di una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1'926.- con trattenuta di fr. 100 per sanzione;

cfr. doc. 531) e la decisione del 26 giugno 2014 riguardante il mese di luglio

2014 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'926.-

con trattenuta di fr. 100 per sanzione; cfr. doc. 532).

L’USSI si è peraltro

riconfermato nella risposta di causa postulando la reiezione del ricorso (cfr.

doc. XI).

1.10. I doc. XI e 531-533 sono stati

inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

Considerandi

In ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2

L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù

del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59.

LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di

ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e

ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua

modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene

impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V

560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I

112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti).

L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento

dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum

Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse

dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni

concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3

pag. 276 seg.)."

2.3

In una sentenza

I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per

ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto

amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza

chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1

pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo

rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso

di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V

416.

consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può

prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del

punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.

1.

pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo

cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile

2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre

2013 consid. 2.2.

2.4. Nel caso di specie, come

visto nei fatti (cfr. consid. 1.2., 1.3.), l’USSI, con la decisione su reclamo

del 7 settembre 2018 (cfr. doc. A1), ha riformato la decisione del 26 febbraio

2018 (cfr. doc. 257), con cui ha concesso ad RI 1 il rinnovo delle prestazioni

assistenziali ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2018, annullando la

trattenuta mensile di fr. 100.-- applicata al ricorrente a titolo di “sanzione

in inserimento sociale” (cfr. doc. 257).

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,

applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65

Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), ha diritto di ricorrere

chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un

interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato.

È fatta

salva l'eventualità, che

però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai

considerandi (cfr. consid. 2.3.).

Avendo l’amministrazione, con

decisione su reclamo del 7 settembre 2018, riformato il precedente

provvedimento del 26 febbraio 2018 e accolto la richiesta del ricorrente formulata

nel reclamo del 13 marzo 2018, e meglio che gli “venga revocata la sanzione

con effetto immediato” (cfr. doc. 506), un ricorso contro la decisione su

reclamo citata non può portare ora a un risultato più favorevole per

quest’ultimo.

L’insorgente, quindi, nella

presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e

attuale alla disamina della decisione su reclamo del 7 settembre 2018.

Difettando un interesse degno

di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.41

del 5 dicembre 2018 consid. 2.6. in fine; STCA 42.2018.12 del 5 aprile

2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio

2013).

2.5. Giova, poi,

segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo

2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF

8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre

2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19;

DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente

fattispecie la decisione su reclamo del 7 settembre 2018, come

pure la decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; A1), riguardano

esclusivamente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di

marzo e aprile 2018.

Come esposto

sopra, l’USSI ha in ogni caso accolto la richiesta dell’insorgente, fatta

valere con il reclamo contro il provvedimento del 26 febbraio 2018, di

annullare la trattenuta-sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. A1; consid.

1.3.).

Ogni

altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 16 e 26 ottobre

2018 (cfr. doc. I; V; IX), in particolare concernente la richiesta di versargli

il denaro corrispondente a tutte le trattenute applicategli dal giugno 2011 o

eventualmente dal giugno 2012, esula dunque dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può esaminare la problematica menzionata.

Il TCA ritiene, in ogni

caso, utile evidenziare che l’USSI, dal 2011 fino al febbraio 2018, ha

applicato nei confronti dell’insorgente la deduzione di fr. 100.-- al mese indicandola

chiaramente in ogni decisione concernente l’assegnazione di una prestazione

assistenziale ordinaria mensile (cfr. consid. 1.1.; doc. 458; 443; 431; 419;

401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).

Tali provvedimenti sono

cresciuti in giudicato incontestati.

In effetti dalle carte

processuali emerge che la decisione su reclamo del 10 novembre 2011 con la

quale l’amministrazione ha confermato la sanzione di fr. 100.-- del 1° giugno

2011, ritenendola adeguata, poiché RI 1 non si è presentato per uno stage di

lavoro (dopo essere stato convocato a tal fine) e non ha seriamente cercato

altri impieghi non è stata impugnata davanti a questo Tribunale (cfr. consid.

1.1.).

Inoltre non risulta che

l’insorgente, benché l’amministrazione, in relazione al suo reclamo del 6

luglio 2012 contro la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale

del 16 giugno 2012 in cui ha postulato l’annullamento della penalizzazione di

fr. 100.-- (cfr. doc. 515; 516), avrebbe dovuto emanare una decisione su

reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps e non limitarsi a inviare, il 27 settembre

2012, uno scritto all’interessato, abbia reagito in qualche modo a

quest’ultimo. Ciò, nonostante l’USSI, nello scritto del 27 settembre 2012,

avesse specificato che le sanzioni gli venivano applicate a causa della sua

mancanza di collaborazione (cfr. doc. 515).

Infine è vero che nel 2014

il ricorrente ha scritto all’amministrazione il 7 luglio, tra l’altro,

chiedendo di annullare la sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. 511=IX2) e

il 25 luglio, successivamente a uno scritto di risposta dell’USSI del 18 luglio

2014 (cfr. doc. 510: “(…) la sanzione di fr. 100.- resterà attiva fino a

quando non sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale. (…)”),

ribadendo la sua domanda (cfr. doc. 108; IX3).

È altrettanto vero, però,

che, dopo l’ulteriore lettera dell’amministrazione del 31 luglio 2014 e

nonostante il relativo tenore (cfr. doc. 507: “(…) Le ricordiamo che dal

mese di maggio 2011 non ha mai voluto partecipare in modo positivo e

collaborativo ad un programma d’inserimento sociale proposto dal nostro Ufficio

motivo per cui ha ricevuto una sanzione. Le ribadiamo nuovamente che dal

momento in cui sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale

la sanzione mensile di fr. 100.-verrà annullata.”), il ricorrente, fino

al reclamo del 13 marzo 2018 (cfr. doc. 506) contro la

decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; consid. 1.2.), non ha più contestato

la sanzione di fr. 100.--, benché, perlomeno per il periodo aprile 2016

febbraio 2018 (cfr. doc. 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290;

274) l’USSI abbia emesso mensilmente o ogni due mesi una decisione di

concessione delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 458; 443; 431;

419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).

Visto che le decisioni di

concessione della prestazione assistenziale mensile con deduzione di fr. 100.--

come sanzione relative al periodo dal 2011 al febbraio 2018 sono cresciute in

giudicato, il TCA - a prescindere dalla questione di un’eventuale prescrizione

(parziale) del diritto alla corresponsione di prestazioni arretrate - non può

chinarsi sulla problematica concernente la richiesta di versargli la somma

corrispondente alle trattenute avvenute in tale lasso di tempo.

Va, infine, osservato, da

una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata né dagli

interessati, né dai Tribunali a riconsiderare un proprio provvedimento.

Dall’altra, che il rifiuto

di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una

richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere

contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un

reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF

9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50;

STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.5.; 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti