42.2018.34
2011-18: dedotti fr.100 (sanzione x mancata collaborazione). Decisione su recl. 7.9.18: annullata sanzione. Ricorso TCA: chiesto versamento di denaro corrispondente alle sanzioni. Irricevibile: non in
9 gennaio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.34
rs
Lugano
9 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 settembre 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento (USSI), con decisione del 1° giugno 2011 relativa al mese di
giugno 2011, ha concesso ad RI 1 (__________ 1991) - che percepisce
l’assistenza sociale dal dicembre 2009 (cfr. doc. 533; 45-47; B2) - una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'878.-- con trattenuta per sanzione
di fr. 100.--), in quanto il medesimo non ha collaborato in modo positivo al
suo inserimento professionale proposto dall’USSI (cfr. doc. 527; 528).
Con decisione su reclamo
del 10 novembre 2011, cresciuta in giudicato incontestata, l’amministrazione ha
confermato la sanzione di fr. 100.--, ritenendola adeguata, poiché RI 1 non si
è presentato per uno stage di lavoro (dopo essere stato convocato a tal fine) e
non ha seriamente cercato altri impieghi (cfr. doc. 469-475).
Dal 2011 al febbraio 2018
l’USSI ha sempre dedotto dalla prestazione assistenziale mensile accordata
all’interessato l’ammontare di fr. 100.-- quale sanzione (cfr. doc. 507; 458;
443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274; 531-532).
1.2. Con decisione del 26 febbraio
2018 l’USSI ha riconosciuto ad RI 1 il diritto al rinnovo delle prestazioni
assistenziali ordinarie, assegnandogli una prestazione di fr. 1'859.-- mensili
per i mesi di marzo e aprile 2018. Dall’importo menzionato sono stati dedotti,
tra l’altro, fr. 100.-- al mese a titolo di “trattenuta per sanzione in
inserimento sociale” (cfr. doc. 257)
1.3. Il 7 settembre 2018 l’USSI ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha parzialmente accolto il reclamo (cfr.
doc. 506) interposto il 13 marzo 2018 da RI 1 contro il
provvedimento del 26 febbraio 2018 e ha annullato la trattenuta mensile di fr.
100.-- per i mesi di marzo e aprile 2018.
L’amministrazione ha, in
particolare, rilevato che:
" (…) La
decisione impugnata, con la trattenuta in oggetto, non soddisfa i requisiti
citati e la trattenuta deve essere annullata. Infatti la sanzione applicata non
è stabilita da una decisione di riduzione scritta e motivata – emessa dopo aver
informato e sentito il beneficiario – con l’indicazione dei rimedi giuridici e
che stabilisce la durata della sanzione alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la
possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali
per una riduzione siano ancora date. Essa rappresenta per contro la continuità
di una sanzione a tempo indeterminato, ormai priva di proporzionalità.
Essa deve quindi essere eliminata.
Oggetto
del reclamo è la decisione del 26
febbraio 2018. Le decisioni precedenti, comprensive pure con la sanzione di CHF
100.-, sono cresciute in giudicato e non si giustifica una loro rivalutazione
considerato che il reclamante ha costantemente violato l’obbligo di
collaborare, rifiutando di prendere parte alle varie misure di integrazione
ripetutamente proposte dall’USSI. (…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su
reclamo del 7 settembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
chiedendo il versamento di “tutti i soldi arretrati, sottrattimi dalle
sanzioni arbitrarie, a partire dal mese di giugno 2011, o comunque 2012, fino
ad aprile 2018” (cfr. doc. I pag. 4).
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:
" (...) Premetto
che percepisco tali prestazioni da diversi anni, in quanto avendo concluso male
e con brutte note la scuola media, in seguito alla separazione dei miei
genitori, non ho mai avuto opportunità lavorative, e nemmeno di conseguire un
diploma.
Il motivo di tale sanzione era dovuto al
fatto che non accettai una proposta di frequentare un corso a __________ della __________,
che non dava accesso al mondo del lavoro, né rilasciava diplomi riconosciuti,
pertanto inutile, visto che non mi avrebbe aiutato in nessun modo ad inserirmi
nel mondo del lavoro, oltretutto avrei dovuto essere a contatto con
tossicodipendenti e persone con gravi problemi, con i quali non ho nulla a che
vedere.
A prescindere se tale sanzione fosse giustificata
o meno, il problema sta nel fatto che mi hanno sanzionato per ben quasi sette
anni, fino ad aprile 2018.
Nelle Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali 2017 una sanzione può essere data per tre mesi
rinnovabili, ma al massimo per dodici mesi; quindi anche non contando il primo
anno di sanzione, sono stato sanzionato arbitrariamente per ben quasi sei anni.
Così come il sopracitato Ufficio stesso ha
riconosciuto nella decisione su reclamo del 07.09.2018, dichiarando la sanzione
soppressa.
Nella stessa hanno però dichiarato che “il
reclamante ha costantemente violato l’obbligo di collaborare, rifiutando di prendere
parte alle varie misure d’integrazione ripetutamente proposte dall’USSI”,
affermazione completamente distorta, in quanto a parte l’inutile proposta della
__________ precedentemente citata, in tutti questi anni mi avevano unicamente
fatto una proposta presso un’azienda agricola ad __________, nella quale avrei
dovuto essere a contatto con dei carcerati, e non avrei avuto modo di
conseguire un diploma riconosciuto, né di uscire dall’assistenza sociale, visto
che si trattava di una proposta temporanea.
A parte queste proposte inutili, in tutti
questi anni non hanno suggerito nulla di concreto, ma solo cose umilianti.
Anzi, sono io che per due volte avevo chiesto loro se erano disposti a pagarmi
due corsi: uno della __________, mi avrebbe permesso di diventare pizzaiolo
certificato, e l’altro dell’__________, permetteva di accedere agli esami per
conseguire il diploma di contabile, ed erano corsi che avrei potuto
frequentare, in quanto non avevano requisiti particolari; ed invece si sono
sempre rifiutati di finanziarli.
Inoltre, ogni mese faccio ben venti
ricerche lavorative, che gli spedisco in occasione di ogni rinnovo delle
prestazioni. In ogni caso, non è giustificabile il fatto che mi hanno
sanzionato in maniera illegale.
Come più volte ho anche fatto presente
all’USSI tramite lettere raccomandate, da parte mia c’è la massima
disponibilità a frequentare corsi veri ed utili che diano dei diplomi
riconosciuti o fare dei lavori in aziende nelle quali ci sia la reale
possibilità di venire assunto e di rendermi autosufficiente ed autonomo.
Il punto è che non si dovrebbe fare
qualcosa tanto per fare, ma si dovrebbe fare qualcosa per potersi inserire nel
mondo del lavoro, in modo da poter essere indipendenti dall’aiuto statale. (…)”
(Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 9
ottobre 2018 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
Fatti
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 16 ottobre 2018 il
ricorrente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V; B1-3).
1.7. L’amministrazione, il 18
ottobre 2018, ha ribadito che:
" (…) Le
precedenti decisioni della sanzione di CHF 100.- sono state accettate, non
contestate e quindi sono cresciute in giudicato.
Si rileva che l’assistito non ha cambiato
il proprio atteggiamento di rifiuto delle misure di inserimento previste dalla
legge e normalmente seguite dagli atri assistiti, né, da solo, in sette anni ha
trovato un lavoro adeguato alle sue esigenze. (…)” (Doc. VII)
1.8. Il 26 ottobre 2018
l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, allegando
della documentazione (cfr. doc. IX; doc. IX1-5).
1.9. I doc. IX e IX1-5 sono stati
trasmessi all’amministrazione per osservazioni. Inoltre il TCA ha chiesto
all’USSI di produrre le decisioni di prestazioni assistenziali riconosciute al
ricorrente per i mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. X).
Il 19 novembre 2018 sono
pervenute a questa Corte, in particolare, la decisione del 28 maggio 2014
concernente il mese di giugno 2014 (assegnazione di una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 1'926.- con trattenuta di fr. 100 per sanzione;
cfr. doc. 531) e la decisione del 26 giugno 2014 riguardante il mese di luglio
2014 (assegnazione di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'926.-
con trattenuta di fr. 100 per sanzione; cfr. doc. 532).
L’USSI si è peraltro
riconfermato nella risposta di causa postulando la reiezione del ricorso (cfr.
doc. XI).
1.10. I doc. XI e 531-533 sono stati
inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).
Considerandi
In ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2
L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù
del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59.
LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I
112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti).
L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento
dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse
dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni
concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3
pag. 276 seg.)."
2.3
In una sentenza
I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per
ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto
amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza
chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1
pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo
rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso
di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se
l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V
416.
consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può
prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del
punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.
1.
pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
Dispositivo
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo
cfr. pure STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile
2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre
2013 consid. 2.2.
2.4. Nel caso di specie, come
visto nei fatti (cfr. consid. 1.2., 1.3.), l’USSI, con la decisione su reclamo
del 7 settembre 2018 (cfr. doc. A1), ha riformato la decisione del 26 febbraio
2018 (cfr. doc. 257), con cui ha concesso ad RI 1 il rinnovo delle prestazioni
assistenziali ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2018, annullando la
trattenuta mensile di fr. 100.-- applicata al ricorrente a titolo di “sanzione
in inserimento sociale” (cfr. doc. 257).
Al
riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,
applicabile nel caso di specie in virtù degli art. 65
Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Dall’altra, che l'esistenza di un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato.
È fatta
salva l'eventualità, che
però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai
considerandi (cfr. consid. 2.3.).
Avendo l’amministrazione, con
decisione su reclamo del 7 settembre 2018, riformato il precedente
provvedimento del 26 febbraio 2018 e accolto la richiesta del ricorrente formulata
nel reclamo del 13 marzo 2018, e meglio che gli “venga revocata la sanzione
con effetto immediato” (cfr. doc. 506), un ricorso contro la decisione su
reclamo citata non può portare ora a un risultato più favorevole per
quest’ultimo.
L’insorgente, quindi, nella
presente evenienza non dispone di un interesse degno di protezione pratico e
attuale alla disamina della decisione su reclamo del 7 settembre 2018.
Difettando un interesse degno
di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.41
del 5 dicembre 2018 consid. 2.6. in fine; STCA 42.2018.12 del 5 aprile
2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio
2013).
2.5. Giova, poi,
segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo
2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF
8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre
2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19;
DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b
e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente
fattispecie la decisione su reclamo del 7 settembre 2018, come
pure la decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; A1), riguardano
esclusivamente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di
marzo e aprile 2018.
Come esposto
sopra, l’USSI ha in ogni caso accolto la richiesta dell’insorgente, fatta
valere con il reclamo contro il provvedimento del 26 febbraio 2018, di
annullare la trattenuta-sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. A1; consid.
1.3.).
Ogni
altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 16 e 26 ottobre
2018 (cfr. doc. I; V; IX), in particolare concernente la richiesta di versargli
il denaro corrispondente a tutte le trattenute applicategli dal giugno 2011 o
eventualmente dal giugno 2012, esula dunque dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può esaminare la problematica menzionata.
Il TCA ritiene, in ogni
caso, utile evidenziare che l’USSI, dal 2011 fino al febbraio 2018, ha
applicato nei confronti dell’insorgente la deduzione di fr. 100.-- al mese indicandola
chiaramente in ogni decisione concernente l’assegnazione di una prestazione
assistenziale ordinaria mensile (cfr. consid. 1.1.; doc. 458; 443; 431; 419;
401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).
Tali provvedimenti sono
cresciuti in giudicato incontestati.
In effetti dalle carte
processuali emerge che la decisione su reclamo del 10 novembre 2011 con la
quale l’amministrazione ha confermato la sanzione di fr. 100.-- del 1° giugno
2011, ritenendola adeguata, poiché RI 1 non si è presentato per uno stage di
lavoro (dopo essere stato convocato a tal fine) e non ha seriamente cercato
altri impieghi non è stata impugnata davanti a questo Tribunale (cfr. consid.
1.1.).
Inoltre non risulta che
l’insorgente, benché l’amministrazione, in relazione al suo reclamo del 6
luglio 2012 contro la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale
del 16 giugno 2012 in cui ha postulato l’annullamento della penalizzazione di
fr. 100.-- (cfr. doc. 515; 516), avrebbe dovuto emanare una decisione su
reclamo ai sensi dell’art. 33 Laps e non limitarsi a inviare, il 27 settembre
2012, uno scritto all’interessato, abbia reagito in qualche modo a
quest’ultimo. Ciò, nonostante l’USSI, nello scritto del 27 settembre 2012,
avesse specificato che le sanzioni gli venivano applicate a causa della sua
mancanza di collaborazione (cfr. doc. 515).
Infine è vero che nel 2014
il ricorrente ha scritto all’amministrazione il 7 luglio, tra l’altro,
chiedendo di annullare la sanzione di fr. 100.-- mensili (cfr. doc. 511=IX2) e
il 25 luglio, successivamente a uno scritto di risposta dell’USSI del 18 luglio
2014 (cfr. doc. 510: “(…) la sanzione di fr. 100.- resterà attiva fino a
quando non sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale. (…)”),
ribadendo la sua domanda (cfr. doc. 108; IX3).
È altrettanto vero, però,
che, dopo l’ulteriore lettera dell’amministrazione del 31 luglio 2014 e
nonostante il relativo tenore (cfr. doc. 507: “(…) Le ricordiamo che dal
mese di maggio 2011 non ha mai voluto partecipare in modo positivo e
collaborativo ad un programma d’inserimento sociale proposto dal nostro Ufficio
motivo per cui ha ricevuto una sanzione. Le ribadiamo nuovamente che dal
momento in cui sarà disposto a svolgere un programma d’inserimento sociale
la sanzione mensile di fr. 100.-verrà annullata.”), il ricorrente, fino
al reclamo del 13 marzo 2018 (cfr. doc. 506) contro la
decisione del 26 febbraio 2018 (cfr. doc. 257; consid. 1.2.), non ha più contestato
la sanzione di fr. 100.--, benché, perlomeno per il periodo aprile 2016
febbraio 2018 (cfr. doc. 458; 443; 431; 419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290;
274) l’USSI abbia emesso mensilmente o ogni due mesi una decisione di
concessione delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 458; 443; 431;
419; 401; 386; 369; 351; 333, 305; 290; 274).
Visto che le decisioni di
concessione della prestazione assistenziale mensile con deduzione di fr. 100.--
come sanzione relative al periodo dal 2011 al febbraio 2018 sono cresciute in
giudicato, il TCA - a prescindere dalla questione di un’eventuale prescrizione
(parziale) del diritto alla corresponsione di prestazioni arretrate - non può
chinarsi sulla problematica concernente la richiesta di versargli la somma
corrispondente alle trattenute avvenute in tale lasso di tempo.
Va, infine, osservato, da
una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata né dagli
interessati, né dai Tribunali a riconsiderare un proprio provvedimento.
Dall’altra, che il rifiuto
di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una
richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere
contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un
reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF
9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50;
STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.5.; 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti