42.2018.37
Nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria l'USSI a ragione ha computato a titolo di spesa x l'alloggio l'imp. max ammissibile (fr. 13'200/annui) invece della pigione effettiva > e ha negat
18 marzo 2019Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.37-38
rs
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2018 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 18 settembre 2018 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 aprile
2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto
a RI 1, la cui unità di riferimento è costituita unicamente dalla medesima, una
prestazione assistenziale ordinaria per il periodo maggio – luglio 2018 di fr.
2'026.-- mensili, tenendo conto di una spesa per l’alloggio di fr. 13'200.--
annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, invece di quella effettiva di fr. 1'390.--
al mese.
Nel
citato provvedimento l’amministrazione ha precisato che:
" Dall’allegata
tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è superiore rispetto
a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo pertanto a trovare un
subentrante entro i prossimi 6 mesi.
Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere,
a parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.”
(Doc. 371)
1.2. Il 23 maggio 2018 l’USSI ha
emanato una decisione formale negando all’interessata una prestazione speciale
di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese accessorie (cfr. doc.
368).
1.3. Con sentenza 42.2018.26 del
23 luglio 2018 questa Corte ha ritenuto irricevibile il “reclamo” del 24 giugno
2018 inoltrato da RI 1 contro i provvedimenti del 25 aprile e del 23 maggio
2018, in quanto il TCA può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate da
un organo amministrativo.
Gli atti sono stati
trasmessi all’USSI per statuire senza indugio sui reclami di RI 1 mediante
l’emissione di decisioni su reclamo.
1.4. Il 18 settembre 2018
l’amministrazione ha emanato due decisioni su reclamo.
Con la prima ha confermato
il provvedimento del 25 aprile 2018 (cfr. consid. 1.1.), precisando che quale
costo per l’alloggio nel calcolo della prestazione assistenziale non va tenuto
conto del canone di locazione effettivo di fr. 1'140.-- mensili e delle spese
accessorie di fr. 250.--, bensì deve essere considerato ed è stato considerato
l’importo massimo di fr. 1'100.--, poiché si tratta del limite stabilito dalle
norme applicabili in materia di assistenza sociale per una persona (cfr. doc.
A).
Con la seconda l’USSI ha
confermato la decisione del 23 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2.), osservando che
l’ammontare massimo di fr. 1'100.-- al mese comprende anche le spese
accessorie, per cui non può esserle riconosciuto l’importo di fr. 250.-- quale
prestazione speciale (cfr. doc. B).
1.5. Contro le decisioni su reclamo
del 18 settembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
il versamento, dal mese di maggio 2018 fino a quando troverà un’abitazione meno
costosa, della differenza tra la spesa d’alloggio effettiva e quella
conteggiata dall’USSI per garantirle il fabbisogno di base di fr. 986.-- al
mese.
La medesima ha, inoltre,
domandato l’adozione di misure cautelari urgenti, e meglio la concessione da
subito dell’importo totale del canone di locazione e delle spese accessorie di
fr. 1'390.-- (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, a seguito del
trasloco, da maggio 2018 si è ritrovata non volentieri in un alloggio la cui
relativa spesa – di fr. 1'140 per la locazione e di fr. 250 per le spese
accessorie per complessivi fr. 1'390 al mese - supera il limite ufficiale.
La medesima ritiene che,
quando un assistito è tenuto a ricercare un’abitazione meno costosa in un arco
di tempo ragionevole, l’assistenza sociale, in questo periodo, deve farsi
carico della spesa per l’alloggio effettiva. A mente della ricorrente soltanto in
caso di rifiuto di traslocare in un alloggio disponibile più economico l’USSI,
dopo un preavviso, può ridurre le spese per l’alloggio (cfr. doc. I).
1.6. L’USSI, con risposta del 6
novembre 2018, ha postulato la reiezione sia della domanda di provvedimenti
cautelari e supercautelari, che del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. Il Presidente del TCA, il 12
novembre 2018, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al
ricorso del 15 ottobre 2018, tendente a ottenere delle misure supercautelari.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, ha ritenuto inammissibile il ricorso contro
la decisione incidentale del 12 novembre 2018, rilevando in ogni caso:
" (…) ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come
nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non
erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente,
quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare
probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4
pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). (…)”
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere, da una parte, se rettamente o meno l’USSI,
nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente
per il periodo maggio-luglio 2018 quantificata in fr. 2'026.--, abbia computato
a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare massimo ammissibile Las per una
persona sola di fr. 1'100.-- mensili, invece del costo effettivo di fr.
1'390.-- (fr. 1'140 quale canone di locazione e fr. 250 per le spese
accessorie) al mese.
Dall’altra, se
l’amministrazione a ragione oppure no le ha negato il diritto a una prestazione
assistenziale speciale di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese
accessorie.
2.2
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione
delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,
in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge
fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17.
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016.
le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 986.--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno
2019.
è utile rilevare che gli importi del forfait di
mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono
dal 1° gennaio 2019 i seguenti:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 995.--
2.
persone 1'523.--
3.
persone 1'851.--
4.
persone 2'129.--
5.
persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.
--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre
2018.
pag. 478-479)
2.5
Per quanto attiene in
particolare al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22 lett. c Las
enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
9.
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Per le unità di
riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad
un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--
all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le
prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità - LaLPC).
Secondo l’art. 9 cpv. 2
Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno
dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte
imputabile al convivente.
L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps
prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte
dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono
applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o
l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla
quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).
Il principio della
suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia
domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:
" (…)
■
Locali d’abitazione
Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto
sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte
alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei
limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle
economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia
influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito
ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati
aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei
costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.
Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola
propria.
Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono
determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei
giovani adulti.
(…)
■
Affitti
eccessivamente elevati
Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia
disponibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.
Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più
conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si
dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo
familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato
di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con
economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa
più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
■
Disattendere le
disposizioni
Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o
di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto
solo l’importo corrispondente alle spese generate dall’abitazione più
economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora
l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza
temporaneo
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere
finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed
economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare
attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni
contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio
a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione
più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il
beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo
contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno
sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per
le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011, pag. 171-172.
2.6
In una sentenza 8C_216/2018
del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva
postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha
deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa
per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1°
settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo
di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo,
invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.
In effetti in quel caso di
specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio
più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute
non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in
ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.
Questo
Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a
stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una
prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel
relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al
mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili
per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con
il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare
massimo ammissibile per una persona sola.
In
quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015
e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari
per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il
fratello o eventualmente con una terza persona.
Lo
scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato
che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere
computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps,
l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a
fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al
mese, superiore a tale cifra.
Questo
Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la
collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione
più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola)
una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153
m2 era senz’altro esigibile.
Il
TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di
sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per
trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato
che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il
ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo
adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di
trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe
stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr.
1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare
pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla
legge.
Con giudizio 42.2018.15
del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei
considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato
negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro
reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo
ammissibile Las.
Questa Corte ha
segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione
era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo
di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa
meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi,
considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di
locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr.
15'000.--.
Quale spesa per
l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore
all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Trascorso il termine di
sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi,
concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico
dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito
aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo
ammissibile Las.
2.7
Nell’evenienza concreta la
ricorrente, nata il 31 ottobre 1967, cittadina tedesca (cfr. doc. 136), è al
beneficio di prestazioni assistenziali dal 2014 (cfr. doc. 156; III).
Il 24 febbraio 2016
l’Ufficio della migrazione ha deciso la revoca del permesso B UE/AELS
rilasciatole il 15 novembre 2011 per esercitare un’attività lucrativa e le ha
intimato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016 (cfr. doc. 3).
La correttezza
o meno della revoca del permesso di soggiorno dell’insorgente non è al momento
stata decisa in via definitiva da un’istanza giudiziaria (cfr. doc. 2).
La ricorrente, dopo aver
ricevuto, il 27 dicembre 2017, la disdetta del precedente contratto di
locazione a __________ concluso l’8 febbraio 2017 (cfr. doc. 129; 130), il 10
aprile 2018 ha reperito un nuovo appartamento di 3 e ½ locali sempre a __________
dal 16 aprile 2018. La pigione ammonta a fr. 1'140.-- mensili e le spese
accessorie a fr. 250.-- al mese (cfr. doc. 125-126).
La spesa per l’alloggio
effettiva, di complessivi fr. 1'390.-- mensili, è pertanto, superiore al
massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr.
consid. 2.5.).
Non risulta, inoltre, che
l’insorgente abbia comprovato concreti e notevoli sforzi intrapresi nel periodo
dalla disdetta di dicembre 2017, relativa al precedente appartamento, alla
conclusione del nuovo contratto di locazione nell’aprile 2018 al fine di
trovare una situazione alloggiativa, adeguata alle sue esigenze di persona sola,
più economica rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali di __________.
Ella nemmeno ha fatto
valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere
in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.
Ne discende, in virtù
delle norme legali sopra riprodotte (cfr. doc. e della giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.5.), che a ragione l’USSI, nella decisione relativa alla
prestazione assistenziale spettante alla ricorrente nei mesi di maggio, giugno
e luglio 2018 in cui l’ha invitata a trovare un subentrante nei successivi sei
mesi ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri
dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente
dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (cfr. doc.
371-374; consid. 1.1.; giurisprudenza citata al consid. 2.5.).
2.8
In relazione al diniego della
richiesta della ricorrente di una prestazione assistenziale speciale di fr. 250.--,
corrispondente all’importo delle spese accessorie dell’appartamento di __________
(cfr. consid. 1.2.; 1.4.), giova rilevare che l'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali come segue:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va
osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere
determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e
franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15
febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In
proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013.
(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.
è stato indicato:
"
(…) si coglie occasione di
introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni
che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono
accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di
prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta
cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge
sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei
principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
Dal Messaggio del 15
ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta comunque una
prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta
l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono
più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di
famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto
problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14
aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011).
2.9
In concreto nel calcolo della
prestazione assistenziale ordinaria è stata correttamente computata, quale
spesa per l’alloggio, la somma massima ammissibile Las per una persona sola di
fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.7.).
Tale importo, come
evidenziato dall’USSI (cfr. doc. III; B), comprende già, oltre al canone di
locazione, le spese accessorie (cfr. art. 22 lett. c Las; consid. 2.5.).
Tutto ben considerato e
ritenuto in particolare che non risultano elementi tali da far ritenere molto
problematica la situazione della ricorrente (cfr. consid. 2.8.), nel caso di
specie non è possibile integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una
prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento di
__________.
2.10
Va, infine, osservato che, per
quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva
delle spese vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima
ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, si deve sopperire
tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile
2017.
consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA
39.2008.3
del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009
consid. 2.9.).
L’utilizzo da parte di un
assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese
non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione illegale
della soglia d’intervento.
L’amministrazione non può,
per contro, tranne nel caso in cui un assistito abbia assunto comportamenti
abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI (al riguardo cfr. ad
esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), dedurre direttamente dall’ammontare
della prestazione assistenziale ordinaria degli importi (ad esempio per
recuperare dei prestiti da lei erogati) in misura tale da ridurre la somma del
forfait di mantenimento da versare all’assistito (cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3
febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI
contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016,
8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione
ricorsuale).
2.11
Alla luce di tutto quanto appena
esposto, il TCA non può che confermare le decisioni su reclamo del 18 settembre
2018.
impugnate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti