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Decisione

42.2018.37

Nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria l'USSI a ragione ha computato a titolo di spesa x l'alloggio l'imp. max ammissibile (fr. 13'200/annui) invece della pigione effettiva > e ha negat

18 marzo 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il Presidente del TCA, il 12

novembre 2018, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al

ricorso del 15 ottobre 2018, tendente a ottenere delle misure supercautelari.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, ha ritenuto inammissibile il ricorso contro

la decisione incidentale del 12 novembre 2018, rilevando in ogni caso:

" (…) ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come

nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non

erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente,

quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare

probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4

pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). (…)”

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere, da una parte, se rettamente o meno l’USSI,

nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente

per il periodo maggio-luglio 2018 quantificata in fr. 2'026.--, abbia computato

a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare massimo ammissibile Las per una

persona sola di fr. 1'100.-- mensili, invece del costo effettivo di fr.

1'390.-- (fr. 1'140 quale canone di locazione e fr. 250 per le spese

accessorie) al mese.

Dall’altra, se

l’amministrazione a ragione oppure no le ha negato il diritto a una prestazione

assistenziale speciale di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese

accessorie.

2.2

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione

delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,

in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge

fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016.

le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.

14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno

2019.

è utile rilevare che gli importi del forfait di

mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono

dal 1° gennaio 2019 i seguenti:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 995.--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.

--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre

2018.

pag. 478-479)

2.5

Per quanto attiene in

particolare al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22 lett. c Las

enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di

riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le

prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità - LaLPC).

Secondo l’art. 9 cpv. 2

Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno

dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte

imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps

prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte

dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono

applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o

l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla

quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).

Il principio della

suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia

domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto

sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte

alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei

limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle

economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia

influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito

ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati

aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei

costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola

propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono

determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei

giovani adulti.

(…)

Affitti

eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia

dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.

Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più

conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si

dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo

familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato

di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con

economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa

più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Disattendere le

disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o

di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto

solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più

economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora

l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza

temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione

più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il

beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo

contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno

sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

2.6

In una sentenza 8C_216/2018

del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva

postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha

deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa

per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1°

settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo

di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo,

invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.

In effetti in quel caso di

specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio

più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute

non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in

ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.

Questo

Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a

stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel

relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al

mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili

per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con

il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare

massimo ammissibile per una persona sola.

In

quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015

e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari

per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il

fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo

scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato

che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere

computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps,

l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a

fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al

mese, superiore a tale cifra.

Questo

Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la

collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione

più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola)

una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153

m2 era senz’altro esigibile.

Il

TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di

sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per

trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato

che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il

ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo

adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di

trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe

stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr.

1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare

pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla

legge.

Con giudizio 42.2018.15

del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei

considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato

negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro

reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo

ammissibile Las.

Questa Corte ha

segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione

era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo

di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa

meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi,

considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di

locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr.

15'000.--.

Quale spesa per

l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore

all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso il termine di

sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi,

concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico

dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito

aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo

ammissibile Las.

2.7

Nell’evenienza concreta la

ricorrente, nata il 31 ottobre 1967, cittadina tedesca (cfr. doc. 136), è al

beneficio di prestazioni assistenziali dal 2014 (cfr. doc. 156; III).

Il 24 febbraio 2016

l’Ufficio della migrazione ha deciso la revoca del permesso B UE/AELS

rilasciatole il 15 novembre 2011 per esercitare un’attività lucrativa e le ha

intimato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016 (cfr. doc. 3).

La correttezza

o meno della revoca del permesso di soggiorno dell’insorgente non è al momento

stata decisa in via definitiva da un’istanza giudiziaria (cfr. doc. 2).

La ricorrente, dopo aver

ricevuto, il 27 dicembre 2017, la disdetta del precedente contratto di

locazione a __________ concluso l’8 febbraio 2017 (cfr. doc. 129; 130), il 10

aprile 2018 ha reperito un nuovo appartamento di 3 e ½ locali sempre a __________

dal 16 aprile 2018. La pigione ammonta a fr. 1'140.-- mensili e le spese

accessorie a fr. 250.-- al mese (cfr. doc. 125-126).

La spesa per l’alloggio

effettiva, di complessivi fr. 1'390.-- mensili, è pertanto, superiore al

massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr.

consid. 2.5.).

Non risulta, inoltre, che

l’insorgente abbia comprovato concreti e notevoli sforzi intrapresi nel periodo

dalla disdetta di dicembre 2017, relativa al precedente appartamento, alla

conclusione del nuovo contratto di locazione nell’aprile 2018 al fine di

trovare una situazione alloggiativa, adeguata alle sue esigenze di persona sola,

più economica rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali di __________.

Ella nemmeno ha fatto

valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere

in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.

Ne discende, in virtù

delle norme legali sopra riprodotte (cfr. doc. e della giurisprudenza citata

(cfr. consid. 2.5.), che a ragione l’USSI, nella decisione relativa alla

prestazione assistenziale spettante alla ricorrente nei mesi di maggio, giugno

e luglio 2018 in cui l’ha invitata a trovare un subentrante nei successivi sei

mesi ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri

dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente

dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (cfr. doc.

371-374; consid. 1.1.; giurisprudenza citata al consid. 2.5.).

2.8

In relazione al diniego della

richiesta della ricorrente di una prestazione assistenziale speciale di fr. 250.--,

corrispondente all’importo delle spese accessorie dell’appartamento di __________

(cfr. consid. 1.2.; 1.4.), giova rilevare che l'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali come segue:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va

osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.

è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Dal Messaggio del 15

ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta comunque una

prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta

l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono

più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di

famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto

problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14

aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011).

2.9

In concreto nel calcolo della

prestazione assistenziale ordinaria è stata correttamente computata, quale

spesa per l’alloggio, la somma massima ammissibile Las per una persona sola di

fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.7.).

Tale importo, come

evidenziato dall’USSI (cfr. doc. III; B), comprende già, oltre al canone di

locazione, le spese accessorie (cfr. art. 22 lett. c Las; consid. 2.5.).

Tutto ben considerato e

ritenuto in particolare che non risultano elementi tali da far ritenere molto

problematica la situazione della ricorrente (cfr. consid. 2.8.), nel caso di

specie non è possibile integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una

prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento di

__________.

2.10

Va, infine, osservato che, per

quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva

delle spese vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima

ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, si deve sopperire

tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile

2017.

consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA

39.2008.3

del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009

consid. 2.9.).

L’utilizzo da parte di un

assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese

non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione illegale

della soglia d’intervento.

L’amministrazione non può,

per contro, tranne nel caso in cui un assistito abbia assunto comportamenti

abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI (al riguardo cfr. ad

esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), dedurre direttamente dall’ammontare

della prestazione assistenziale ordinaria degli importi (ad esempio per

recuperare dei prestiti da lei erogati) in misura tale da ridurre la somma del

forfait di mantenimento da versare all’assistito (cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3

febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI

contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016,

8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione

ricorsuale).

2.11

Alla luce di tutto quanto appena

esposto, il TCA non può che confermare le decisioni su reclamo del 18 settembre

2018.

impugnate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti