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42.2018.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi dell'assistenza ritenendo che vi fossero compresi. Conferma quindi

che vi era la buona fede e mantiene la richiesta di condono.

L.

L'operatrice USSI indica invece che l'unico documento in suo

possesso per il caso in oggetto era la lettera della __________ che indicava

l'inizio del primo anno scolastico.

In effetti, dagli atti risulta che con e-mail 13.7.2017

l'operatrice USSI aveva indicato all'assistita che nella lettera 28.7.2015

della __________ e nel certificato di frequenza 2016/17 non era menzionato che

vi sarebbe stata una retribuzione e ha chiesto quindi di trasmettere tutti i

conteggi salario dal 2015.

M.

Si evidenzia che su ogni domanda di rinnovo e su ogni decisione

mensile di assistenza ricevuta dall'assistita era riportato l'obbligo di

segnalare ogni cambiamento.

"Obbligo di annunciare ogni

cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni

personali ed economiche di tutti i membri dell'unità di riferimento indicati

nell'allegata tabelle di calcolo deve essere annunciato immediatamente

all'ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto segue:

- l'inoltro di una richiesta di

prestazione pubblica o privata per ogni componente dell'unità di riferimento (per

esempio: rendita Al; indennità giornaliera Al; disoccupazione, ecc.);

- la variazione dell'unita di

riferimento (es: nascita di un figlio o decesso del coniuge o di un figlio che considerato

nel calcolo)

- il cambiamento di domicilio;

- il cambiamento di stato civile

(es: la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio);

- l'inizio, la cessazione o

l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione

scolastica;

- l'inizio o la cessazione di una

attività lucrative

- l'aumento o la diminuzione del

reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari e/o

mobiliari;

- l'inizio o la fine delle

prestazioni concesse da una cassa malattia o da un'assicurazione privata."

In concreto, per molti mesi, malgrado tali ripetuti avvertimenti,

la figlia ha ricevuto un reddito senza che ne fosse data una chiara

informazione all'USSI sui vari formulari di rinnovo inviati all'assistenza.

Ogni decisione mensile di assistenza riporta poi in modo piuttosto

comprensibile i redditi considerati e indica specificamente "redditi del

lavoro". Quindi nel caso specifico si poteva rilevare che il reddito non

era stato considerato (nel caso in esame era chiaro il valore di CHF 0.-).

In tale situazione non si può ritenere che l'assistita avesse

adeguatamente fornito le necessarie informazioni e non si può ritenere che, con

minima attenzione, ricevendo ripetutamente durante l'anno decisioni che

indicavano "redditi del lavoro" CHF 0.- potesse non rendersi conto di

ricevere delle prestazioni parzialmente non dovute. (…)” (Doc. B)

1.2. Contro la decisione su

reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sottolinea di

avere informato l’USSI in data 17 agosto 2015 che sua figlia __________ dal 31

agosto 2015 avrebbe ripreso gli studi presso la __________ di __________ e di

avere inoltrato all’USSI una copia per conoscenza del contratto di formazione

firmato dalla figlia il 31 agosto 2015.

La ricorrente ritiene che

la sua buona fede vada riconosciuta e al riguardo rileva:

" (…) non mi

è dato sapere dove sia finita la copia del contratto inoltrata nel settembre

2015, così come non mi era dato sapere se tale documento avrebbe influenzato o

meno il mensile delle prestazioni ordinarie non essendo io a calcolarne l'ammontare.

Così come io in buona fede ho sempre dato per scontato che i loro

calcoli fossero giusti, (di fatto, a tutt'oggi non ho mai letto una loro

tabella di calcolo allegata ad un accoglimento della prestazione

assistenziale), così voglio credere che anch'essi possano comprendere

l'inconveniente creatosi in più che buona fede.

5.

col sorgere di quest'ultimo, mia figlia provò a

"decifrare" per la prima volta una delle loro tabelle di calcolo, ma

senza esito positivo, (e di certo non le manca l'intelligenza), tant'è che fece

richiesta di un colloquio esplicativo al quale ci recammo in data 29.11.2017, e

la funzionaria stessa ci disse che non è molto evidente capirlo.

6.

nel loro scritto datato 20.7.2017 citano che: in base all'art. 26

cpv. 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto od in parte, se il

titolare ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto

delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

In conclusione:

. avendo informato tempestivamente dell'inizio agli studi della

figlia nel corso del mese di agosto 2015 (vedi punto 2)

. avendo inoltrato a settembre 2015 copia del contratto di

formazione di quest'ultima ove figurava la remunerazione che avrebbe percepito

nel corso dei 3 anni di formazione

. ed avendo io percepito sino ad allora solo le entrate menzionate

nella tabella allegata (vedi punto 1.),

non vedo proprio come il condono non possa essere accolt9, in

quanto entrambi le 2 condizioni sono adempiute. (buona fede - onere troppo

grave). (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 14

novembre 2018 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

L'USSI richiama e conferma quanto esposto nella decisione su reclamo:

l'operatrice USSI ha indicato che l'unico documento in suo possesso per il caso

in oggetto era la lettera della __________ che indicava l'inizio del primo anno

scolastico. In effetti, dagli atti risulta che con e-mail 13.7.2017

l'operatrice USSI aveva indicato all'assistita che nella lettera 28.7.2015

della __________ e nel certificato di frequenza 2016/17 non era menzionato che

vi sarebbe stata una retribuzione e ha chiesto quindi di trasmettere tutti i

conteggi salario dal 2015.

Considerata la formazione intrapresa dalla figlia __________ e in

applicazione all'art. 4 della Laps (composizione dell'unità di riferimento) la

stessa deve pertanto far parte dell'unità di riferimento della madre.

Si osserva che su ogni domanda di rinnovo e su ogni decisione mensile

di assistenza ricevuta dall'assistita era riportato l'obbligo di segnalare ogni

cambiamento.

Dal 2015, in concreto, malgrado tali ripetute indicazioni, per

molti mesi la figlia ha ricevuto un reddito senza che ne fosse data una chiara

informazione all'USSI sui vari formulari di rinnovo inviati all'assistenza.

Ogni decisione mensile di assistenza poi, riportava in modo piuttosto

comprensibile i redditi considerati e indicava specificamente alla voce

"redditi del lavoro": CHF 0.-. Nel caso specifico l'interessata

poteva dunque rilevare che il reddito non era stato considerato. Ne risulta che

non erano state adeguatamente fornite le necessarie informazioni e che con

minima attenzione, ricevendo ripetutamente durante l'anno decisioni che

indicavano "redditi del lavoro": CHF 0.-, l'interessata non poteva

non rendersi conto di ricevere delle prestazioni parzialmente non dovute. (…)”

(Doc. V)

1.4. Il 16 novembre 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. Doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno negato alla ricorrente

il condono della restituzione dell’importo di fr. 8'992.30 percepito a torto a

titolo di prestazioni assistenziali da settembre 2015 a giugno 2017.

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile

residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono

dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla

base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv.

2)."

Ai sensi dell’art. 22 Las

il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5

a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde

alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e

la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone

componenti l’unità di riferimento.

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

2.2

Relativamente all’obbligo di

informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:

" 1Il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;

esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti

degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale.”

L’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

" 1L’assistito è

tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali.

2L’assistito

è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale

l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione

di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.3

Per quanto attiene alle

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps."

Giusta l'art. 26 Laps:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.

4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las

e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come

pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.4

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.

2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid.

2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se

si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1

LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.3.).

2.5

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL

Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996

pag. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,

"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.

481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CCS, che è applicabile analogicamente,

"

nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia

compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da

lui."

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato

può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi

unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;

DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se

non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R p. 3).

2.6

In una sentenza 8C_432/2014

del 25 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso

inoltrato contro al STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva

negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI di

percepire delle rendite complementari AI.

In

un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20

aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che

non aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.

Infine,

in una sentenza 8C_842/2015 del 4 dicembre 2015 il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata contro la STCA

42.2014.15

del 9 ottobre 2015 che aveva negato la buona fede di una persona che

non aveva annunciato all’USSI i guadagni da lei conseguiti tramite attività

lavorativa on-line.

2.7

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.8

Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato la buona fede di RI 1. L’amministrazione al riguardo ha

precisato che, contrariamente ai suoi obblighi, l’insorgente non ha segnalato i

redditi conseguiti dalla figlia __________ (nata nel 1994) mentre frequentava

la __________ di __________ (fr. 371.90 da settembre 2015 a settembre 2016 e

fr. 519.70 da ottobre 2016 a giugno 2017), benché sulle decisioni

dell’assistenza sociale ricevute dalla medesima è indicato che ogni cambiamento

relativo alle entrate deve essere annunciato.

La

ricorrente sostiene invece di avere annunciato tempestivamente nel mese di

agosto 2015 l’inizio degli studi della figlia e di avere inoltrato a settembre

2015.

il contratto di formazione da cui risulta la remunerazione che avrebbe

percepito.

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che il compito

dell’assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al

sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi

fronte da sole.

In tale settore, però,

vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22

ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30; Disposizioni

COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF

8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in

particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere

prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella

condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio

ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo

un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012

dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. la nostra Massima Istanza ha, poi, osservato

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

2.10

Va, inoltre, ribadito che

giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è

tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle

sue condizioni personali e finanziarie.

Inoltre l’art. 68 cpv. 1

Las prevede che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un

(nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1

; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

Va peraltro sottolineato

che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse

dall’USSI alla ricorrente è stato espressamente indicato l’obbligo di

annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti, ossia

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di

riferimento (in concreto composta della ricorrente e della figlia Alice), in

particolare l’aumento del reddito o della sostanza, come pure l’inizio di

un’attività lucrativa (cfr. doc. 252, 351, 392, 402, 410).

Da una semplice lettura

della decisione relativa all’assistenza sociale emerge, dunque, che l’USSI, in

quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.3.), deve

essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle

prestazioni.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito, nonché l’inizio

di un’attività lucrativa devono essere comunicati (vedi pure consid. 1.1).

2.11

Nella presente fattispecie,

dagli atti dell’incarto risulta che il 17 agosto 2015 RI 1 ha inviato a __________

dell’USSI un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" (…) Per

quanto riguarda mia figlia __________, visto che dal 31.8.2015 riprenderà gli

studi a tempo pieno presso la __________, e quindi sarà ancora a carico mio

visto che abita con me, anche se maggiorenne. Sarebbe possibile fare

un’integrazione alla mia pratica già aperta? Oggi consegneremo la richiesta per

la borsa di studio all’ufficio di Bellinzona. (…)”

Il 21 agosto 2015 __________

ha così risposto:

" (…) ho appena

verificato la situazione scolastica di sua figlia __________. Le confermo che

dal 1.09.2015 rientrerà nella sua unità di riferimento e quindi la prestazione

assistenziale sarà adeguata. Voglia farmi pervenire al più presto il

certificato assicurativo cassa malati 2015 (…)” (Doc. A2)

Il 28 luglio 2015 la

Direttrice della Scuola __________ di __________ ha inviato ad __________ la

seguente lettera:

" (…)

abbiamo il piacere di comunicarle che l’anno scolastico 2015/2016 inizierà

lunedì 31 agosto 2015

alle ore 8.20

L’indicazione dell’aula sarà esposta allo

schermo all’entrata della scuola.

I piani orari settima).

Altre informazioni riguardanti l’inizio

dell’anno scolastico saranno comunicate il primo giorno di scuola. (…)” (Doc. 450)

Il 3 luglio 2017 __________

dell’USSI si è rivolta a __________ dell’Ufficio borse di studio chiedendo:

" (…) ti

scrivo per la citata in oggetto a cui avete negato un aiuto allo studio. Tu

sapresti dirmi se alla ragazza viene versato uno stipendio con la formazione

che svolge? (…)”

__________ ha subito così

risposto:

" (…) Con la

richiesta dell’anno 2016/17 (da settembre 2016 ad agosto 2017) indicava di

percepire 649.60 netti mensili. Da settembre 2017 no so aiutarti, visto che non

ha mandato ancora la domanda. (…)” (Doc. 336)

Il 3 luglio 2017 __________

ha inviato a RI 1 uno scritto in cui figura in particolare quanto segue:

" (…) Siamo

inoltre venuti a conoscenza che sua figlia __________ durante l’anno 2016/2017

percepiva uno stipendio mensile di CHF 649.60 netti. La invitiamo a volerci

trasmettere tutti i conteggi salario di __________ sino al 30.06.2017 e di

indicarci fino a quando percepirà tale stipendio. (…)”

Il 13 luglio 2017 la

ricorrente ha in particolare sottolineato che:

" (…) Per

ciò che riguarda lo stipendio mensile di mia figlia, non capisce in che modo

possa risultare essere una novità, in quanto siete in possesso della copia del

suo contratto di formazione sin dall’inizio degli studi. Non percepisce

mensilmente il conteggio stipendio (solo 4 in 2 anni = vedi allegati) (…)”

(Doc. 444)

Lo stesso giorno __________

dell’USSI ha comunicato alla ricorrente di non essere in possesso del contratto

da cui risulta che la figlia __________ percepisce un salario:

" (…) La

informo inoltre che, ricontrollando tutta la documentazione in nostro possesso,

i documenti relativi alla scuola sono i seguenti:

- lettera del 28.07.2015 della scuola

superiore medico-tecnica che conferma l’inizio dell’anno scolastico,

- certificato di frequenza scolastica per

l’anno 2016/2017 del 25.08.2016.

In nessuno dei due documenti viene

menzionato che sua figlia verrà retribuita per l’intera formazione scolastica.

(…)” (Doc. 444)

La questione di sapere se

realmente RI 1 ha inviato all’USSI una copia di tale contratto e per quale

motivo esso non figura tra gli atti dell’amministrazione può rimanere aperta.

Decisivo

per l’esito della vertenza e sufficiente per negare la buona fede della

ricorrente è infatti la circostanza che in tutte le decisioni formali veniva indicato

“reddito dal lavoro: 0” (cfr. ad esempio doc. 353, doc. 394, doc. 404, doc.

412).

Ora,

tale indicazione, facilmente riconoscibile, non corrispondeva alla realtà e

avrebbe dovuto essere segnalata immediatamente all’amministrazione (cfr. art.

67.

cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las).

Non

avendolo fatto, RI 1 ha commesso una grave negligenza (cfr. consid. 2.5, 2.6 e

2.

).

Mancando

il primo presupposto cumulativo (quello della buona fede; il secondo è l’onere

gravoso, cfr. consid. 2.7) a ragione, secondo il TCA, l’USSI ha negato alla

ricorrente il condono dell’obbligo di restituzione.

La

decisione su reclamo del 24 settembre 2018 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti