42.2018.40
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 febbraio 2019Italiano49 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.40
rs
Lugano
4 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 26 settembre 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
26 settembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito
USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 luglio 2018 con cui aveva
negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli
accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di
__________ e di __________, è emerso che la stessa vive regolarmente ad __________
con __________ e non presso il suo domicilio di __________.
L’amministrazione ha
precisato che un’ulteriore richiesta avrebbe potuto essere esaminata soltanto
se completata con i dati anagrafici e finanziari __________ (cfr. doc. D=4; A).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 26 settembre 2018 RI 1, rappresentata dallo RA 1, ha interposto
ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a prestazioni
assistenziali dal giugno 2018.
L’insorgente ha, inoltre,
postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dello RA 1 (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno delle pretese
ricorsuali RI 1, tramite il proprio patrocinatore, ha in particolare osservato:
" (…)
Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps i
partner conviventi formano un'unità di riferimento se la convivenza è
considerata stabile ai sensi dell'art. 2a RLaps: "Una convivenza è
considerata stabile se vi sono figli in comune, se la convivenza procura gli
stessi vantaggi di un matrimonio o se la convivenza è durata almeno 6
mesi".
Per ammettere una stabilità nella convivenza basta il realizzarsi
di una sola di queste condizioni (cfr. decisione TCA inc. no. 36.2018.8).
Nel caso che ci concerne i coniugi separati non hanno figli in
comune.
Inoltre durante i giorni che la ricorrente è stata ospitata
dall'ancor marito non ha mai usufruito degli stessi vantaggi di un matrimonio.
Come la sig.ra RI 1 ha già precisato nelle sue lettere inviate
all'USSI, non ha mai ricevuto da parte dell'ancora marito una prestazione in
danaro (cfr. doc. G e doc. I).
Dal rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. F) si
evince che la ricorrente è stata controllata dal 26 marzo 2018 al 31 maggio
2018, quindi per un periodo di due mesi.
Dal rapporto si evince anche che secondo gli agenti (guardando
attraverso la finestra) l'appartamento della ricorrente non appariva vissuto,
poiché non si ha constatato alcun spostamento di oggetti e la bucalettere è
sempre stata trovata vuota.
Innanzitutto si contesta che la ricorrente non ha domicilio a __________
e non vive nell'appartamento controllato dalla Polizia.
La sig.ra RI 1 è ritornata regolarmente presso il suo appartamento
nei fine settimana, durante i giorni feriali e anche regolarmente durante la
settimana nel corso delle giornate.
Per quanto riguarda il veicolo __________ targato __________
citato nel rapporto di Polizia (doc. F), la ricorrente ed il sig. __________ si
sono accordati nel senso che l'ancor marito utilizza il veicolo assumendosi
tutte le spese della vettura, poiché la sig.ra RI 1 non riesce a sostenere i
costi dell'automobile.
Le targhe sono attualmente ancora a nome della ricorrente.
Quest'ultima ha pagato l'imposta di circolazione dell'anno 2018, ma in futuro
verranno pagate dal sig. __________.
Per questo motivo il veicolo __________ con targhe a nome della
ricorrente non si trova mai presso il suo domicilio, ma parcheggiato nei
posteggi del domicilio dell'ancor marito, il quale utilizza regolarmente il
veicolo.
In base a quanto esposto in precedenza, il fatto di essere stata
ospitata occasionalmente dall'ancor marito non ha procurato alla ricorrente gli
stessi vantaggi di un matrimonio, circostanza che comunque doveva essere
dimostrata dall'USSI che non ha portato nessuna prova a riguardo.
Prove: doc. F (rapporto Polizia Comunale di __________);
doc. G (reclamo del 24.07.2018); doc. I (lettera sig.ra RI 1).
2. L'unica condizione rimanente per considerare una convivenza
stabile e quindi ritenere che la ricorrente ed il sig. __________ formino una
sola unità di riferimento è che la convivenza sia durata almeno 6 mesi.
Dal rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. F) e dal
rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. E) risulta che la
ricorrente è stata controllata durante l'arco di due mesi, più precisamente dal
21 marzo al 31 maggio 2018.
Dalla tabella del rapporto di sorveglianza della Polizia Comunale
di __________ (doc. E) si nota che i controlli sono avvenuti in modo molto
irregolare, tralasciando tutti i fine settimana e molti pomeriggi.
Inoltre non sono nemmeno avvenuti delle verifiche durante la
settimana dal 21.05.2018 al 25.05.2018.
Fatti
I controlli non sono perciò mai avvenuti durante i giorni festivi
o nei fine settimana quando la ricorrente si trovava nel proprio appartamento
dalla mattina alla sera, dato che i lavori sui cantieri non erano in corso.
Nei giorni di lavoro sul cantiere la ricorrente è invece tornata
con una certa regolarità nel proprio appartamento.
La luce trovata accesa dagli agenti (cfr. doc. E) viene lasciata
dalla ricorrente poiché il suo appartamento è poco luminoso e non vi sono molte
finestre da dove possa entrare della luce.
Come già esposto in precedenza, la sig.ra RI 1 ha chiesto aiuto
all'ancor marito perché non aveva nessun'altra persona a cui poteva rivolgersi.
La situazione nel proprio appartamento era diventata
insopportabile per la ricorrente per via dei rumori e delle polveri che le
hanno causato gravi problemi di salute.
Inoltre come si evince dalle foto (doc. L) i muri
dell'appartamento si sbriciolavano per via delle vibrazioni dei lavori in
corso.
Tutto ciò, dovuto ai lavori davanti casa (doc. L), creava alla
sig.ra RI 1 dei gravi problemi di salute e psicologici (cfr. doc. M), fino al
punto ad arrivare a pensare al suicidio.
Il rifiuto delle prestazioni assistenziali non ha certamente
aiutato a migliorare la situazione.
La ricorrente non ha mai voluto ripristinare l'unione coniugale o
tornare a convivere con l'ancor marito (doc. N), ma è stata solamente ospitata
provvisoriamente e in modo irregolare dal sig. __________ durante il periodo
dal 10.3.2018 al 30.06.2018 (doc. N).
Il fatto di essere stata ospitata occasionalmente dal sig. __________
durante l'arco di circa tre mesi non rappresenta certamente una convivenza
stabile ai sensi dell'art. 4 Laps e dell'art. 2a RLaps, in quanto non è
ossequiata la condizione della durata di almeno 6 mesi della convivenza.
L'unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni
assistenziali è dunque costituita solamente dal titolare del diritto e dunque
solamente dalla ricorrente.
L'USSI ha dunque a torto ritenuto che i signori RI 1 rappresentino
una sola unità di riferimento e che la domanda per le prestazioni assistenziali
doveva essere presentata congiuntamente all'ancor marito con i relativi dati
anagrafici e finanziari.
La domanda per le prestazioni assistenziali presentata dalla
ricorrente doveva dunque essere accolta.
Prove: doc. F (rapporto Polizia Comunale di __________);
doc. E (rapporto Polizia Comunale di __________); doc. L (documentazione
fotografica); doc. M (lettera sig. __________ all'USSI); doc. N (email avv. __________).
3. È recisamente contestato che i motivi indicati dalla ricorrente
nei suoi scritti all'USSI non giustificano l'assenza dal proprio domicilio di __________.
Se i gravi problemi di salute, psicologici, nonché la situazione
di degrado dell'appartamento a mente dell'USSI non sono abbastanza da
giustificare l'assenza non continua della ricorrente dal proprio appartamento,
ci si domanda cosa avrebbe dovuto subire in più la sig.ra RI 1 per far sì che
la sua domanda di venir ospitata dall'ancor marito per un breve periodo durante
certi giorni della settimana sia giustificabile.
Inoltre si contesta che l'assenza della sig.ra RI 1 dal proprio
appartamento di __________ era praticamente costante (si rimanda a quanto
esposto in precedenza).
4. Si contesta inoltre che la sig.ra RI 1 ha violato l'obbligo di
notificazione ai sensi dell'art. 30 Laps il quale prevede che le persone che
compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Come è stato esposto in precedenza la ricorrente rappresenta
l'unica unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali
nonostante sia stata ospitata per un breve periodo dal sig. __________. (…)”
(Doc. I)
1.3. Con risposta del 15 novembre
2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. La parte ricorrente ha
presentato le proprie osservazioni il 28 novembre 2018 (cfr. doc. VII).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. IX).
1.6. Il rappresentante
dell’insorgente, il 18 dicembre 2018, si è riconfermato nelle richieste
formulate nel ricorso (cfr. doc. XI).
1.7. Il doc. XI è stato trasmesso
per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, ritenendo che la ricorrente non
abbia il proprio domicilio a __________, bensì ad __________ presso __________,
le abbia negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a far tempo dal mese
di giugno 2018.
La garanzia costituzionale
del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la
base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di
assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,
LAS).
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art.
1.
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.2
Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
2.3
L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013
del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso
di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2
Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
S. 108).“
In
proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF
141.
V 530.
2.4
Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità
di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L'unità economica di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia
di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.
4773.
del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore
dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
Come appena
visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre
2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è
costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o
se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi
o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner
convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al
cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
" (…)
2.2
Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa
parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in
comune.
Questa regola era stata definita per garantire la
parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza
in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la
sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma
applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,
affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il
TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei
due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale
sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti
mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita
"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,
occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita
stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo
margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva
un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di
molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.
4.
cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal
titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il
regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la
convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"
Inoltre dal
Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione
della gestione e delle finanze emerge che:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori
hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a
definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono
figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"
Dal Commento
alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.
2.3
), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione
"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,
compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o
postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della
convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,
2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi
si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza
di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore
delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.5
Secondo la giurisprudenza
federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un
concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo
della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese
della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento
reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto
considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF
8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con giudizio 8C_232/2015
del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi
confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una
beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era
nato un figlio era stabile.
L’asserzione della
ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato
così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario
sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere
realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi
sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente
contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il
possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio
di sussidiarietà.
Infine il TF ha
evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in
considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica
comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
Con giudizio 8C_138/2016
del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato
la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto
2014.
nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un
importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il
quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se
il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica
indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività
lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte
di assicurazioni).
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato un giudizio di questa
Corte con cui a un’assicurata sono stati negati gli assegni integrativi e di
prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati
dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di
riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre
2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.
La nostra Massima Istanza
ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art.
4.
cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là
di una semplice amicizia.
In una sentenza 39.2005.12
del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al
diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con
figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono
membri della medesima unità di riferimento.
In una sentenza 42.2010.13 del 19
agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una
convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una
comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un
rapporto di relazione.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di
riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla
madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da
molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente
con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per
stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche
delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con sentenza 42.2014.13
del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte
ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni
assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in
quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a
quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di
sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1
lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per
considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di
un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile
giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del
lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI
ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra
l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava
l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi
indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti
suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha,
pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità
di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua
figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con giudizio
42.2016.11
del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie
concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre
anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli
art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a
prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre
anni.
Questa Corte, con sentenza
42.2017.36
del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni
assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la
domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra
persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato
gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente
sentendo l’insorgente e l’altra persona).
Questo Tribunale ha, in
effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere
né di escludere una convivenza stabile.
E’ vero, da una parte, che
il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione
da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla
settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di
quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.
Dall’altra, tuttavia,
dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in
particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo
svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale
evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.
In una sentenza
39.2018
-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha stabilito che andava tenuto conto
nell’unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo
dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima
infanzia, anche del periodo in cui essa non conviveva stabilmente con il padre
di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un’abitazione e neanche
un’economia domestica in comune con lui.
Questo Tribunale ha infatti
confermato che la Cassa ha ragione aveva stabilito
che il suo compagno anche per quel periodo fosse
da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai
sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai
fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia
domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta
determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci, e dall’altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito
i due avevano contratto matrimonio.
Al riguardo cfr. pure STCA
36.2018
-14 del 22 maggio 2018, peraltro citata dalla parte ricorrente (cfr.
doc. I; consid. 1.2.); STCA 39. 2018.5 del 13 agosto 2018.
2.6
Le direttive COSAS del 2005,
aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid.
5.5
e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto
F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")
sottolineano che:
"
F.5 Comunità di abitazione e vita
di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone
che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per
principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il
sostegno sociale.
Per ogni
beneficiario dev.ssere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non
beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese
da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il
sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,
all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.
capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del
diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo
familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri
membri della comunità.
Di
conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere
sommati.
Il contributo che
una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni
di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o
partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici
presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al
concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato
(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo
se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto
in comune.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.
171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
2.7
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1958) si è sposata con __________
(__________1950) nel 1984 (cfr. doc. III1).
Nel settembre 2015
l’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________, ha istituito
a favore di RI 1 una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione
del reddito e del patrimonio, giusta i combinati art. 394 e 395 CC.
Quale curatrice è stata
nominata __________ (cfr. doc. 104).
Il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, il 19 ottobre 2015, ha deciso in via cautelare che
“è dato atto che i coniugi RI 1 e __________ vivono separati dal 1° ottobre
2015” (cfr. doc. 105).
Dal verbale del 3 dicembre
2015.
della Pretura di __________ emerge, segnatamente, che la situazione
finanziaria dei coniugi __________ era deficitaria, così che non erano dovuti
contributi alimentari tra loro e che l’abitazione coniugale, ossia
l’appartamento di __________, unitamente all’arredamento e alle suppellettili,
è stato assegnato alla moglie, mentre l’abitazione messa a disposizione dal
comune datore di lavoro sarebbe stata utilizzata unicamente dal marito (cfr.
doc. 85).
Il 1° novembre 1999 i
coniugi __________ avevano in effetti concluso un contratto di locazione
relativo a un appartamento di 1 ½ locali con 2 atelier e una camera degli
ospiti separata a __________, __________. La pigione corrispondeva a fr. 830 al
mese, oltre a fr. 90 mensili per le spese di riscaldamento (cfr. doc. 75).
Il 20 ottobre 2015 la
ricorrente ha richiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale (cfr.
doc. 95).
Il Comune di __________,
il 22 dicembre 2015, ha preavvisato di principio favorevolmente tale domanda
(cfr. doc. 81).
Con decisione del 7
dicembre 2015 l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale
mensile di fr. 1'245 (cfr. doc. 83).
Dalla documentazione agli
atti si evince che la medesima ha percepito l’assistenza sociale anche nel 2016
e nel 2017 fino al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 294; 272; 282; 260; 252;
237).
La decisione del 29 marzo
2018.
prevedeva, infatti, una prestazione assistenziale di fr. 1'769 mensili per
i mesi di aprile e maggio 2018 (cfr. doc. 223).
Il 23 agosto 2017
l’Amministrazione __________ ha comunicato agli inquilini, fra cui la
ricorrente, dello stabile in Via __________, la diminuzione della pigione del
35% a causa di lavori edili nelle vicinanze dell’immobile da ottobre 2016 fino
alla fine degli stessi.
L’Amministrazione __________
ha, inoltre, pregato gli interessati di avvisare l’Ufficio tecnico del Comune,
rispettivamente la medesima, se ci fosse stato un problema con gli orari dei
lavori, la polvere o il rumore, così da avere più potere di trattativa per
richiedere al committente il rimborso della riduzione della pigione (cfr. doc.
26; 27).
Su richiesta del Comune di
__________ la Polizia comunale di __________ e la Polizia comunale di __________,
tra marzo e maggio 2018, hanno effettuato dei controlli presso l’abitazione
della ricorrente.
Dal Rapporto di
sorveglianza del 1° giugno 2018 della Polizia comunale di __________ si evince
che nel periodo dal 21 marzo al 30 maggio 2018 in occasione dei controlli
eseguiti in settimana (a esclusione del sabato e la domenica; cfr. doc. 7-8)
negli orari dalle 7:35 alle 16:40 l’insorgente non era mai presente
nell’appartamento di __________ (cfr. doc. 6)
Nel Rapporto informativo
del 5 giugno 2018 allestito dalla Polizia comunale di __________, in relazione
ai controlli esperiti dal 26 marzo al 31 maggio 2018 (anche il sabato e la
domenica; cfr. doc. 17-21) presso l’abitazione della ricorrente a __________, è
stato indicato che:
" (…)
Durante i nostri controlli non abbiamo mai
visto la rubricata nella propria abitazione a __________ come pure nei
dintorni. Abbiamo trovato unicamente una luce accesa, sia di giorno che di
notte, in un locale dell’appartamento adibito a salotto e ufficio.
Da quanto si può vedere dalla finestra di
questo locale, esso appare non vissuto in quanto non si costata alcun
spostamento di oggetti.
La cassetta delle lettere è sempre stata
trovata vuota.
L’autoveicolo __________ targato __________
intestato all’interessata non è mai stato trovato nei parcheggi pubblici nelle
adiacenze dell’abitazione come pure nei parcheggi in centro paese a __________.
Considerato quanto sopra abbiamo iniziato
ad effettuare pure i controlli ad __________ in Via __________ dove vive il
marito __________.
Come si vede dalla tabella allegata, per
contro, l’autoveicolo in oggetto è stato avvistato molte volte parcheggiato
lungo la Via __________ nei pressi dell’abitazione del marito (vedi foto).
La RI 1 è stata anche vista passeggiare in
sua compagnia, del marito sempre sulla Via __________ e rincasare assieme a lui
con le borse della spesa.
Da un’ulteriore ricerca siano venuti a
conoscenza che la rubricata riceve la corrispondenza a nome di G__________.
L’unica volta che la RI 1 è stata vista a __________
è quando si è recata con il marito, in data 26.04.2018, presso l’Ufficio AVS
dalla responsabile __________ per il disbrigo delle sue pratiche.”
(Doc. 14)
Con risoluzione del 12
giugno 2018 il Municipio di __________, ritenuti i rapporti delle Polizie
comunali di __________ e __________ del 1°, rispettivamente 5 giugno 2018, ha deciso
di comunicare la fattispecie ai preposti servizi cantonali e di emanare un
provvedimento di accertamento di non domicilio (cfr. doc. 22).
Il 2 luglio 2018 l’USSI ha
negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli
accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di
__________ e di __________, è emerso che la stessa vive regolarmente ad __________
con __________ e non presso il suo domicilio di Brissago. L’amministrazione ha specificato
che un’ulteriore domanda volta all’ottenimento dell’assistenza sociale avrebbe
potuto essere esaminata solo se completata con i dati anagrafici e finanziari __________
(cfr. doc. D=4; consid. 1.1.).
Il 18 luglio 2018 __________
ha scritto all’USSI quanto segue:
" (…) nello
stabile e nell’hotel situati accanto a quello dell’appartamento vi sono stati
dei lavori ingenti che hanno creato rumori importanti, disagi di accesso e
polvere. Questa situazione è durata molto a lungo, inizialmente RI 1 ha
sopportato pensando che si sarebbe presto risolta, ma negli ultimi tempi questa
situazione gravava sempre più pesantemente sulla sua già fragile situazione
psicologica. RI 1 non ha dato la disdetta dell’appartamento, come invece è
stato fatto da altri inquilini, in quanto l’appartamento e la zona dove è
situato le piacevano molto e desiderava poter continuare a viverci. Inoltre non
aveva la forza fisica e psicologica per affrontare un trasloco.
Vedendo RI 1 in una situazione di fragilità,
non essendoci altre soluzioni possibili, ed essendo rimasti in buoni rapporti
nonostante la pratica di divorzio in corso, è stata ospitata provvisoriamente
da me. Ciò nonostante RI 1 andava regolarmente nel suo appartamento, in
particolar modo durante le chiusure dei cantieri (giorni festivi, weekend).
Questa situazione dovrebbe presto
risolversi ed RI 1 dovrebbe poter tornare a vivere definitivamente a __________
già nel mese di agosto.
Per quanto concerne la situazione
finanziaria, salvo nel mese di giugno in cui RI 1 non ha ricevuto alcuna
entrata, lei ha sempre fatto fronte alle proprie spese ed io alle mie. Non
abbiamo in alcun momento avuto una gestione comune delle nostre entrate. (…)”
(Doc. M)
Contro il provvedimento
del 2 luglio 2018 la ricorrente ha poi interposto reclamo il 24 luglio 2018,
facendo valere di aver chiesto a __________, che però non la sosteneva
finanziariamente, di ospitarla qualche volta durante la settimana a causa di
lavori di ristrutturazione dell’__________ e di una villa nei pressi della sua
abitazione di __________, visto che gli stessi provocavano molto rumore e polvere
all’origine di alcuni suoi problemi di salute. La medesima ha precisato di
essere stata nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. __________ (cfr.
doc. 5=G).
Il 25 agosto 2018 l’insorgente
ha ribadito di non avere ricevuto alcun aiuto finanziario da parte di __________
(cfr. doc. 40).
Con decisione su reclamo
del 26 settembre 2018 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 2 luglio
2018.
Il 26 ottobre 2018 il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha deciso che il matrimonio
tra la ricorrente __________ è sciolto per divorzio e ha omologato la
convenzione stipulata tra i coniugi il 23 ottobre 2018 (cfr. doc. III1).
Dalla convenzione appena
citata risulta che “(…) I coniugi rinunciano reciprocamente ed
irrevocabilmente all’ottenimento di un contributo di mantenimento post divorzio
in virtù dell’art. 125 CC. I coniugi, per quanto loro possibile, provvederanno
loro stessi al proprio mantenimento (…)” (Doc. R)
2.8
A proposito
dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per
analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra
Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Al riguardo
cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato
che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in
forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù
dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed
ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul
tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
2.9
In concreto,
attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di
fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la
ricorrente, nel mese di giugno 2018, convivesse in modo stabile ai sensi degli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) con __________.
Ai
fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia
domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta
determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci (cfr. consid. 2.5.).
In assenza
di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi
confrontati con una convivenza.
Per
concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere
valutate tutte le circostanze del singolo caso.
In proposito
giova ribadire, da un lato, che con sentenza
8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, citata sopra (cfr.
consid. 2.5.), il Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno
considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando,
indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.
Dall’altro, che
nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13
pag. 66 seg., questa Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che
il ricorrente convivesse con un’altra persona con la quale intratteneva una
relazione sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre)
nel medesimo appartamento (la compagna si recava tuttavia presso
l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla
settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la
notte), tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si
occupava anche delle faccende domestiche dell’insorgente e del fatto che la sua
auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di
notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l’interessato
- che i medesimi avevano una figlia di pochi anni in comune,
rispettivamente che in periodi precedenti e in un lasso di tempo successivo hanno
coabitato (cfr. consid. 2.5.).
2.10
Nel caso di specie, da una
parte, dai controlli esperiti dalla Polizia comunale di __________ e di __________
dalla fine di marzo alla fine di maggio 2018 è emerso che la ricorrente non si
trovava mai nella sua abitazione di __________, nonostante ci fosse una luce
accesa sia di giorno che di notte, rispettivamente che la sua auto era molte
volte parcheggiata in Via __________ ad __________ nei pressi dell’abitazione
di __________, come pure che l’insorgente è stata vista passeggiare con
quest’ultimo sulla Via __________ e rincasare con lui con le borse della spesa
(cfr. doc. 6; 14).
Al riguardo è utile
osservare che nella STF 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 consid. 2, massimata in
RtiD II-2018 N. 25 pag. 116-117 l’Alta Corte ha segnatamente evidenziato:
" (…) la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di
prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato
(conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le
autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni
siano erogate conformemente alle leggi. (…)”
Cfr. pure STF 8C_744/2018
dell’8 gennaio 2019 citata al consid. 2.5.
Inoltre __________ è il
marito della ricorrente dal quale è sì separata giudizialmente dal 2015 e
divorziata da fine ottobre 2018, ma con cui ha convissuto, prima della
separazione, per circa trent’anni, dal 1984 al 2015 (cfr. consid. 2.7.).
Dall’altra,
tuttavia, non è dato di sapere dove alloggiasse regolarmente la ricorrente nel
periodo precedente la fine di marzo 2018 e nel lasso di tempo successivo alla
fine di maggio 2018.
In proposito giova
rilevare che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che
gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino si evince che __________ dal 1° luglio
2018.
risiede a __________.
Dagli atti
dell’incarto è, poi, emerso che vicino all’abitazione dell’insorgente a __________
vi era effettivamente un cantiere per la ristrutturazione di un hotel e di una
villa (cfr. consid. 2.7.). Il disagio provocato dai lavori edili, di cui
peraltro si può immaginare la notevole entità sulla base delle foto agli atti
(cfr. doc. 214-222), ha pure giustificato la riduzione della pigione di RI 1
del 35% (cfr. doc. 26-27).
La ricorrente, nel reclamo
del 24 luglio 2018, ha altresì asserito di essere nuovamente seguita, da più di
sei mesi, dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. doc.
5=G). Ciò è stato indicato anche da __________ il 22 luglio 2018 (cfr. doc.
212).
In simili condizioni, il
TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce
l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,
pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5
maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza
preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere
ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2017.36 del 10
ottobre 2017).
Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su
reclamo del 26 settembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui
gli accertamenti necessari per chiarire se tra la ricorrente
e __________ sussistesse oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4
cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) ad Ascona e se perciò
quest’ultimo debba rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente
al fine del calcolo dell’assistenza sociale a partire dal mese di giugno 2018.
A tale
proposito è utile rilevare che in ambito di assistenza sociale, oltre a essere
indispensabile la determinazione del Cantone di domicilio (cfr. consid. 2.2.),
è fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le
prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente
l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.
Il luogo dove sono
depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti
amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali
costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al
luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita
personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF
9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;
DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del
Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare
per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe,
ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in
altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale (al riguardo cfr.
STF 8C_527/2017 del 2 novembre 2017; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA
42.2017.42
del 20 novembre 2017.
2.11
Per chiarire quanto sopra,
l’USSI verificherà, contattando il Comune di __________, rispettivamente
l’impresa di costruzioni responsabile del cantiere di __________ nei pressi
dell’abitazione della ricorrente, in primo luogo, quando sono iniziati i lavori
edili e quali lavori specifici sono stati effettuati a partire dall’inizio del
2018, in particolare se sono stati svolti lavori comportanti maggiori
inconvenienti per il vicinato rispetto al periodo precedente.
In secondo luogo, se il
Comune e/o la ditta sono stati contattati dall’insorgente per lamentele di
vario tipo, come peraltro suggerito dall’Amministrazione __________ nell’agosto
2017.
in caso di particolari problemi (cfr. doc. 26).
Per acclarare se la
ricorrente abbia alloggiato oppure no solo transitoriamente presso __________,
l’USSI si avvarrà, segnatamente e se possibile, dei conteggi dell’elettricità
relativi all’appartamento di __________ (in particolare, nel caso in cui la
ricorrente precedentemente al marzo 2018 abbia risieduto a __________, il suo
consumo di elettricità sarà maggiore di quello relativo al semplice utilizzo di
una luce di giorno e di notte, come emerso dal rapporto della Polizia comunale
di __________ del 5 giugno 2018; cfr. doc. 14).
L’amministrazione, una
volta ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente,
interpellerà poi il Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui
la stessa si sarebbe rivolta a fine 2017/inizio 2018 (cfr. doc. 5=G), per
accertare se i suoi problemi di salute fossero o meno principalmente connessi
al disagio originato dal cantiere, l’evoluzione delle sue condizioni di salute,
se il medico sia stato informato di un peggioramento delle condizioni abitative
dell’insorgente a causa del cantiere da inizio 2018 e se dal profilo medico
psichiatrico la permanenza della ricorrente nell’abitazione di __________ nei
pressi dei lavori edili fosse esigibile o meno.
Al medico andranno altresì
richieste le eventuali informazioni ricevute dall’insorgente circa il tipo di rapporto
che la unisce a __________ e le sue relazioni sociali e d.micizia in genere.
L’USSI sentirà, inoltre, la
ricorrente e __________ ai quali sarà data l’opportunità di spiegare che tipo
di relazione intercorre tra loro dalla separazione nel 2015, il motivo per il
quale la ricorrente - perlomeno da marzo 2018 - ha chiesto ospitalità proprio
all’allora marito e non a qualcun altro e per quanto tempo, come pure a chi
appartiene e chi utilizza in realtà l’automobile __________.
Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF
9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011
consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
L’USSI, dopo aver esperito
le indagini di cui sopra, determinerà se la ricorrente e __________ nel giugno
2018.
convivessero in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv.
1.
lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no.
In caso di risposta
affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di giugno
2018.
andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita
dall’insorgente e da __________ ad __________.
Pertanto il relativo
conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà,
oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di __________.
Qualora una convivenza
stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a
una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2018, considerando un’unità di
riferimento composta esclusivamente della medesima.
2.12
Il TCA rileva, infine, che l’USSI,
nella risposta di causa, ha affermato che l’insorgente, siccome dalla sentenza
di divorzio del 26 ottobre 2018 emerge che dispone di un conto LPP dal quale
deve versare fr. 324'475.90 a __________ e che quindi è titolare di una pari
sostanza, è da considerare in grado di far fronte al proprio sostentamento con
i propri mezzi, rispetto ai quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. V).
A tale proposito giova
evidenziare, come osservato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII), che fino
all’insorgere di un caso di previdenza (ad esempio invalidità o vecchiaia; al
riguardo va ricordata la possibilità di richiedere una rendita AVS anticipata
ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS: dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per
gli uomini; cfr. pure Legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Legge sul libero
passaggio, LFLP) un assicurato, tranne in casi eccezionali (cfr. art. 5 LFLP:
ad esempio se lascia definitivamente la Svizzera o se inizia un’attività
lucrativa indipendente), non può disporre liberamente dell’avere di libero
passaggio.
Pertanto, prima
dell’insorgere di un caso di previdenza, l’importo della LPP non va computato
nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria.
E’ in ogni caso utile
rilevare che con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 questa Corte ha
confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali
percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di
una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché
il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
A ragione
l’amministrazione ha, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante
poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso
dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe
comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
2.13
Vincente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art.
61.
lett. g LPGA).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.
6.
e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF
9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del 15 aprile 2014
consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 26 settembre 2018 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come
indicato ai consid. 2.10.-2.11. e decida nuovamente in merito all’eventuale
diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° giugno 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà alla ricorrente
l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti