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42.2018.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2019Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I controlli non sono perciò mai avvenuti durante i giorni festivi

o nei fine settimana quando la ricorrente si trovava nel proprio appartamento

dalla mattina alla sera, dato che i lavori sui cantieri non erano in corso.

Nei giorni di lavoro sul cantiere la ricorrente è invece tornata

con una certa regolarità nel proprio appartamento.

La luce trovata accesa dagli agenti (cfr. doc. E) viene lasciata

dalla ricorrente poiché il suo appartamento è poco luminoso e non vi sono molte

finestre da dove possa entrare della luce.

Come già esposto in precedenza, la sig.ra RI 1 ha chiesto aiuto

all'ancor marito perché non aveva nessun'altra persona a cui poteva rivolgersi.

La situazione nel proprio appartamento era diventata

insopportabile per la ricorrente per via dei rumori e delle polveri che le

hanno causato gravi problemi di salute.

Inoltre come si evince dalle foto (doc. L) i muri

dell'appartamento si sbriciolavano per via delle vibrazioni dei lavori in

corso.

Tutto ciò, dovuto ai lavori davanti casa (doc. L), creava alla

sig.ra RI 1 dei gravi problemi di salute e psicologici (cfr. doc. M), fino al

punto ad arrivare a pensare al suicidio.

Il rifiuto delle prestazioni assistenziali non ha certamente

aiutato a migliorare la situazione.

La ricorrente non ha mai voluto ripristinare l'unione coniugale o

tornare a convivere con l'ancor marito (doc. N), ma è stata solamente ospitata

provvisoriamente e in modo irregolare dal sig. __________ durante il periodo

dal 10.3.2018 al 30.06.2018 (doc. N).

Il fatto di essere stata ospitata occasionalmente dal sig. __________

durante l'arco di circa tre mesi non rappresenta certamente una convivenza

stabile ai sensi dell'art. 4 Laps e dell'art. 2a RLaps, in quanto non è

ossequiata la condizione della durata di almeno 6 mesi della convivenza.

L'unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni

assistenziali è dunque costituita solamente dal titolare del diritto e dunque

solamente dalla ricorrente.

L'USSI ha dunque a torto ritenuto che i signori RI 1 rappresentino

una sola unità di riferimento e che la domanda per le prestazioni assistenziali

doveva essere presentata congiuntamente all'ancor marito con i relativi dati

anagrafici e finanziari.

La domanda per le prestazioni assistenziali presentata dalla

ricorrente doveva dunque essere accolta.

Prove: doc. F (rapporto Polizia Comunale di __________);

doc. E (rapporto Polizia Comunale di __________); doc. L (documentazione

fotografica); doc. M (lettera sig. __________ all'USSI); doc. N (email avv. __________).

3. È recisamente contestato che i motivi indicati dalla ricorrente

nei suoi scritti all'USSI non giustificano l'assenza dal proprio domicilio di __________.

Se i gravi problemi di salute, psicologici, nonché la situazione

di degrado dell'appartamento a mente dell'USSI non sono abbastanza da

giustificare l'assenza non continua della ricorrente dal proprio appartamento,

ci si domanda cosa avrebbe dovuto subire in più la sig.ra RI 1 per far sì che

la sua domanda di venir ospitata dall'ancor marito per un breve periodo durante

certi giorni della settimana sia giustificabile.

Inoltre si contesta che l'assenza della sig.ra RI 1 dal proprio

appartamento di __________ era praticamente costante (si rimanda a quanto

esposto in precedenza).

4. Si contesta inoltre che la sig.ra RI 1 ha violato l'obbligo di

notificazione ai sensi dell'art. 30 Laps il quale prevede che le persone che

compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Come è stato esposto in precedenza la ricorrente rappresenta

l'unica unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali

nonostante sia stata ospitata per un breve periodo dal sig. __________. (…)”

(Doc. I)

1.3. Con risposta del 15 novembre

2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. La parte ricorrente ha

presentato le proprie osservazioni il 28 novembre 2018 (cfr. doc. VII).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. IX).

1.6. Il rappresentante

dell’insorgente, il 18 dicembre 2018, si è riconfermato nelle richieste

formulate nel ricorso (cfr. doc. XI).

1.7. Il doc. XI è stato trasmesso

per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, ritenendo che la ricorrente non

abbia il proprio domicilio a __________, bensì ad __________ presso __________,

le abbia negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a far tempo dal mese

di giugno 2018.

La garanzia costituzionale

del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la

base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di

assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla

competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza,

LAS).

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.2

Ai sensi dell’art. 115 della

Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al

titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone.

2Le persone con

sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni

o aiuti immediati.

3Sono riservate le

disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

2.3

L’art. 23 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo

domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al

domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V

367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P

21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.

25).

In proposito al cambiamento di

domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il

luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o

quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne

stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013

del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso

di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le

malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"

(…)

2.2

Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des

Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet

sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.

Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1

und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum

Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren

Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,

sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob

die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch

für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen

gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,

darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen

Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert

haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2

S. 108).“

In

proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF

141.

V 530.

2.4

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità

di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

Come appena

visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre

2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o

se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi

o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner

convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al

cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" (…)

2.2

Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa

parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in

comune.

Questa regola era stata definita per garantire la

parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il

TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei

due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale

sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti

mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita

"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,

occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.

4.

cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal

titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il

regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre dal

Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione

della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3

), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione

"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,

compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o

postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della

convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003,

2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi

si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza

di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore

delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5

Secondo la giurisprudenza

federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un

concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo

della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese

della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento

reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto

considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF

8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una

beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era

nato un figlio era stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

Con giudizio 8C_138/2016

del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato

la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto

2014.

nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un

importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il

quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se

il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica

indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività

lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte

di assicurazioni).

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato un giudizio di questa

Corte con cui a un’assicurata sono stati negati gli assegni integrativi e di

prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati

dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di

riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre

2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.

La nostra Massima Istanza

ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art.

4.

cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là

di una semplice amicizia.

In una sentenza 39.2005.12

del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al

diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con

figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono

membri della medesima unità di riferimento.

In una sentenza 42.2010.13 del 19

agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una

convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una

comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un

rapporto di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente

con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per

stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche

delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte

ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti

suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio

42.2016.11

del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

Questa Corte, con sentenza

42.2017.36

del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni

assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la

domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra

persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato

gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente

sentendo l’insorgente e l’altra persona).

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere

né di escludere una convivenza stabile.

E’ vero, da una parte, che

il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione

da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla

settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di

quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.

Dall’altra, tuttavia,

dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in

particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo

svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale

evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.

In una sentenza

39.2018

-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha stabilito che andava tenuto conto

nell’unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo

dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima

infanzia, anche del periodo in cui essa non conviveva stabilmente con il padre

di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un’abitazione e neanche

un’economia domestica in comune con lui.

Questo Tribunale ha infatti

confermato che la Cassa ha ragione aveva stabilito

che il suo compagno anche per quel periodo fosse

da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai

sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai

fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci, e dall’altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito

i due avevano contratto matrimonio.

Al riguardo cfr. pure STCA

36.2018

-14 del 22 maggio 2018, peraltro citata dalla parte ricorrente (cfr.

doc. I; consid. 1.2.); STCA 39. 2018.5 del 13 agosto 2018.

2.6

Le direttive COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid.

5.5

e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto

F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")

sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev.ssere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del

diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.7

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1958) si è sposata con __________

(__________1950) nel 1984 (cfr. doc. III1).

Nel settembre 2015

l’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________, ha istituito

a favore di RI 1 una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione

del reddito e del patrimonio, giusta i combinati art. 394 e 395 CC.

Quale curatrice è stata

nominata __________ (cfr. doc. 104).

Il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di __________, il 19 ottobre 2015, ha deciso in via cautelare che

“è dato atto che i coniugi RI 1 e __________ vivono separati dal 1° ottobre

2015” (cfr. doc. 105).

Dal verbale del 3 dicembre

2015.

della Pretura di __________ emerge, segnatamente, che la situazione

finanziaria dei coniugi __________ era deficitaria, così che non erano dovuti

contributi alimentari tra loro e che l’abitazione coniugale, ossia

l’appartamento di __________, unitamente all’arredamento e alle suppellettili,

è stato assegnato alla moglie, mentre l’abitazione messa a disposizione dal

comune datore di lavoro sarebbe stata utilizzata unicamente dal marito (cfr.

doc. 85).

Il 1° novembre 1999 i

coniugi __________ avevano in effetti concluso un contratto di locazione

relativo a un appartamento di 1 ½ locali con 2 atelier e una camera degli

ospiti separata a __________, __________. La pigione corrispondeva a fr. 830 al

mese, oltre a fr. 90 mensili per le spese di riscaldamento (cfr. doc. 75).

Il 20 ottobre 2015 la

ricorrente ha richiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale (cfr.

doc. 95).

Il Comune di __________,

il 22 dicembre 2015, ha preavvisato di principio favorevolmente tale domanda

(cfr. doc. 81).

Con decisione del 7

dicembre 2015 l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale

mensile di fr. 1'245 (cfr. doc. 83).

Dalla documentazione agli

atti si evince che la medesima ha percepito l’assistenza sociale anche nel 2016

e nel 2017 fino al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 294; 272; 282; 260; 252;

237).

La decisione del 29 marzo

2018.

prevedeva, infatti, una prestazione assistenziale di fr. 1'769 mensili per

i mesi di aprile e maggio 2018 (cfr. doc. 223).

Il 23 agosto 2017

l’Amministrazione __________ ha comunicato agli inquilini, fra cui la

ricorrente, dello stabile in Via __________, la diminuzione della pigione del

35% a causa di lavori edili nelle vicinanze dell’immobile da ottobre 2016 fino

alla fine degli stessi.

L’Amministrazione __________

ha, inoltre, pregato gli interessati di avvisare l’Ufficio tecnico del Comune,

rispettivamente la medesima, se ci fosse stato un problema con gli orari dei

lavori, la polvere o il rumore, così da avere più potere di trattativa per

richiedere al committente il rimborso della riduzione della pigione (cfr. doc.

26; 27).

Su richiesta del Comune di

__________ la Polizia comunale di __________ e la Polizia comunale di __________,

tra marzo e maggio 2018, hanno effettuato dei controlli presso l’abitazione

della ricorrente.

Dal Rapporto di

sorveglianza del 1° giugno 2018 della Polizia comunale di __________ si evince

che nel periodo dal 21 marzo al 30 maggio 2018 in occasione dei controlli

eseguiti in settimana (a esclusione del sabato e la domenica; cfr. doc. 7-8)

negli orari dalle 7:35 alle 16:40 l’insorgente non era mai presente

nell’appartamento di __________ (cfr. doc. 6)

Nel Rapporto informativo

del 5 giugno 2018 allestito dalla Polizia comunale di __________, in relazione

ai controlli esperiti dal 26 marzo al 31 maggio 2018 (anche il sabato e la

domenica; cfr. doc. 17-21) presso l’abitazione della ricorrente a __________, è

stato indicato che:

" (…)

Durante i nostri controlli non abbiamo mai

visto la rubricata nella propria abitazione a __________ come pure nei

dintorni. Abbiamo trovato unicamente una luce accesa, sia di giorno che di

notte, in un locale dell’appartamento adibito a salotto e ufficio.

Da quanto si può vedere dalla finestra di

questo locale, esso appare non vissuto in quanto non si costata alcun

spostamento di oggetti.

La cassetta delle lettere è sempre stata

trovata vuota.

L’autoveicolo __________ targato __________

intestato all’interessata non è mai stato trovato nei parcheggi pubblici nelle

adiacenze dell’abitazione come pure nei parcheggi in centro paese a __________.

Considerato quanto sopra abbiamo iniziato

ad effettuare pure i controlli ad __________ in Via __________ dove vive il

marito __________.

Come si vede dalla tabella allegata, per

contro, l’autoveicolo in oggetto è stato avvistato molte volte parcheggiato

lungo la Via __________ nei pressi dell’abitazione del marito (vedi foto).

La RI 1 è stata anche vista passeggiare in

sua compagnia, del marito sempre sulla Via __________ e rincasare assieme a lui

con le borse della spesa.

Da un’ulteriore ricerca siano venuti a

conoscenza che la rubricata riceve la corrispondenza a nome di G__________.

L’unica volta che la RI 1 è stata vista a __________

è quando si è recata con il marito, in data 26.04.2018, presso l’Ufficio AVS

dalla responsabile __________ per il disbrigo delle sue pratiche.”

(Doc. 14)

Con risoluzione del 12

giugno 2018 il Municipio di __________, ritenuti i rapporti delle Polizie

comunali di __________ e __________ del 1°, rispettivamente 5 giugno 2018, ha deciso

di comunicare la fattispecie ai preposti servizi cantonali e di emanare un

provvedimento di accertamento di non domicilio (cfr. doc. 22).

Il 2 luglio 2018 l’USSI ha

negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli

accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di

__________ e di __________, è emerso che la stessa vive regolarmente ad __________

con __________ e non presso il suo domicilio di Brissago. L’amministrazione ha specificato

che un’ulteriore domanda volta all’ottenimento dell’assistenza sociale avrebbe

potuto essere esaminata solo se completata con i dati anagrafici e finanziari __________

(cfr. doc. D=4; consid. 1.1.).

Il 18 luglio 2018 __________

ha scritto all’USSI quanto segue:

" (…) nello

stabile e nell’hotel situati accanto a quello dell’appartamento vi sono stati

dei lavori ingenti che hanno creato rumori importanti, disagi di accesso e

polvere. Questa situazione è durata molto a lungo, inizialmente RI 1 ha

sopportato pensando che si sarebbe presto risolta, ma negli ultimi tempi questa

situazione gravava sempre più pesantemente sulla sua già fragile situazione

psicologica. RI 1 non ha dato la disdetta dell’appartamento, come invece è

stato fatto da altri inquilini, in quanto l’appartamento e la zona dove è

situato le piacevano molto e desiderava poter continuare a viverci. Inoltre non

aveva la forza fisica e psicologica per affrontare un trasloco.

Vedendo RI 1 in una situazione di fragilità,

non essendoci altre soluzioni possibili, ed essendo rimasti in buoni rapporti

nonostante la pratica di divorzio in corso, è stata ospitata provvisoriamente

da me. Ciò nonostante RI 1 andava regolarmente nel suo appartamento, in

particolar modo durante le chiusure dei cantieri (giorni festivi, weekend).

Questa situazione dovrebbe presto

risolversi ed RI 1 dovrebbe poter tornare a vivere definitivamente a __________

già nel mese di agosto.

Per quanto concerne la situazione

finanziaria, salvo nel mese di giugno in cui RI 1 non ha ricevuto alcuna

entrata, lei ha sempre fatto fronte alle proprie spese ed io alle mie. Non

abbiamo in alcun momento avuto una gestione comune delle nostre entrate. (…)”

(Doc. M)

Contro il provvedimento

del 2 luglio 2018 la ricorrente ha poi interposto reclamo il 24 luglio 2018,

facendo valere di aver chiesto a __________, che però non la sosteneva

finanziariamente, di ospitarla qualche volta durante la settimana a causa di

lavori di ristrutturazione dell’__________ e di una villa nei pressi della sua

abitazione di __________, visto che gli stessi provocavano molto rumore e polvere

all’origine di alcuni suoi problemi di salute. La medesima ha precisato di

essere stata nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. __________ (cfr.

doc. 5=G).

Il 25 agosto 2018 l’insorgente

ha ribadito di non avere ricevuto alcun aiuto finanziario da parte di __________

(cfr. doc. 40).

Con decisione su reclamo

del 26 settembre 2018 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 2 luglio

2018.

Il 26 ottobre 2018 il

Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha deciso che il matrimonio

tra la ricorrente __________ è sciolto per divorzio e ha omologato la

convenzione stipulata tra i coniugi il 23 ottobre 2018 (cfr. doc. III1).

Dalla convenzione appena

citata risulta che “(…) I coniugi rinunciano reciprocamente ed

irrevocabilmente all’ottenimento di un contributo di mantenimento post divorzio

in virtù dell’art. 125 CC. I coniugi, per quanto loro possibile, provvederanno

loro stessi al proprio mantenimento (…)” (Doc. R)

2.8

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul

tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.9

In concreto,

attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di

fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la

ricorrente, nel mese di giugno 2018, convivesse in modo stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) con __________.

Ai

fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci (cfr. consid. 2.5.).

In assenza

di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi

confrontati con una convivenza.

Per

concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere

valutate tutte le circostanze del singolo caso.

In proposito

giova ribadire, da un lato, che con sentenza

8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, citata sopra (cfr.

consid. 2.5.), il Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno

considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando,

indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

Dall’altro, che

nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13

pag. 66 seg., questa Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che

il ricorrente convivesse con un’altra persona con la quale intratteneva una

relazione sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre)

nel medesimo appartamento (la compagna si recava tuttavia presso

l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla

settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la

notte), tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si

occupava anche delle faccende domestiche dell’insorgente e del fatto che la sua

auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di

notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l’interessato

- che i medesimi avevano una figlia di pochi anni in comune,

rispettivamente che in periodi precedenti e in un lasso di tempo successivo hanno

coabitato (cfr. consid. 2.5.).

2.10

Nel caso di specie, da una

parte, dai controlli esperiti dalla Polizia comunale di __________ e di __________

dalla fine di marzo alla fine di maggio 2018 è emerso che la ricorrente non si

trovava mai nella sua abitazione di __________, nonostante ci fosse una luce

accesa sia di giorno che di notte, rispettivamente che la sua auto era molte

volte parcheggiata in Via __________ ad __________ nei pressi dell’abitazione

di __________, come pure che l’insorgente è stata vista passeggiare con

quest’ultimo sulla Via __________ e rincasare con lui con le borse della spesa

(cfr. doc. 6; 14).

Al riguardo è utile

osservare che nella STF 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 consid. 2, massimata in

RtiD II-2018 N. 25 pag. 116-117 l’Alta Corte ha segnatamente evidenziato:

" (…) la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di

prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato

(conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le

autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni

siano erogate conformemente alle leggi. (…)”

Cfr. pure STF 8C_744/2018

dell’8 gennaio 2019 citata al consid. 2.5.

Inoltre __________ è il

marito della ricorrente dal quale è sì separata giudizialmente dal 2015 e

divorziata da fine ottobre 2018, ma con cui ha convissuto, prima della

separazione, per circa trent’anni, dal 1984 al 2015 (cfr. consid. 2.7.).

Dall’altra,

tuttavia, non è dato di sapere dove alloggiasse regolarmente la ricorrente nel

periodo precedente la fine di marzo 2018 e nel lasso di tempo successivo alla

fine di maggio 2018.

In proposito giova

rilevare che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino si evince che __________ dal 1° luglio

2018.

risiede a __________.

Dagli atti

dell’incarto è, poi, emerso che vicino all’abitazione dell’insorgente a __________

vi era effettivamente un cantiere per la ristrutturazione di un hotel e di una

villa (cfr. consid. 2.7.). Il disagio provocato dai lavori edili, di cui

peraltro si può immaginare la notevole entità sulla base delle foto agli atti

(cfr. doc. 214-222), ha pure giustificato la riduzione della pigione di RI 1

del 35% (cfr. doc. 26-27).

La ricorrente, nel reclamo

del 24 luglio 2018, ha altresì asserito di essere nuovamente seguita, da più di

sei mesi, dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. doc.

5=G). Ciò è stato indicato anche da __________ il 22 luglio 2018 (cfr. doc.

212).

In simili condizioni, il

TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza

preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2017.36 del 10

ottobre 2017).

Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo del 26 settembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui

gli accertamenti necessari per chiarire se tra la ricorrente

e __________ sussistesse oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) ad Ascona e se perciò

quest’ultimo debba rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente

al fine del calcolo dell’assistenza sociale a partire dal mese di giugno 2018.

A tale

proposito è utile rilevare che in ambito di assistenza sociale, oltre a essere

indispensabile la determinazione del Cantone di domicilio (cfr. consid. 2.2.),

è fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le

prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente

l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.

Il luogo dove sono

depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti

amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali

costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al

luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita

personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF

9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530;

DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La determinazione del

Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare

per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe,

ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in

altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale (al riguardo cfr.

STF 8C_527/2017 del 2 novembre 2017; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA

42.2017.42

del 20 novembre 2017.

2.11

Per chiarire quanto sopra,

l’USSI verificherà, contattando il Comune di __________, rispettivamente

l’impresa di costruzioni responsabile del cantiere di __________ nei pressi

dell’abitazione della ricorrente, in primo luogo, quando sono iniziati i lavori

edili e quali lavori specifici sono stati effettuati a partire dall’inizio del

2018, in particolare se sono stati svolti lavori comportanti maggiori

inconvenienti per il vicinato rispetto al periodo precedente.

In secondo luogo, se il

Comune e/o la ditta sono stati contattati dall’insorgente per lamentele di

vario tipo, come peraltro suggerito dall’Amministrazione __________ nell’agosto

2017.

in caso di particolari problemi (cfr. doc. 26).

Per acclarare se la

ricorrente abbia alloggiato oppure no solo transitoriamente presso __________,

l’USSI si avvarrà, segnatamente e se possibile, dei conteggi dell’elettricità

relativi all’appartamento di __________ (in particolare, nel caso in cui la

ricorrente precedentemente al marzo 2018 abbia risieduto a __________, il suo

consumo di elettricità sarà maggiore di quello relativo al semplice utilizzo di

una luce di giorno e di notte, come emerso dal rapporto della Polizia comunale

di __________ del 5 giugno 2018; cfr. doc. 14).

L’amministrazione, una

volta ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente,

interpellerà poi il Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui

la stessa si sarebbe rivolta a fine 2017/inizio 2018 (cfr. doc. 5=G), per

accertare se i suoi problemi di salute fossero o meno principalmente connessi

al disagio originato dal cantiere, l’evoluzione delle sue condizioni di salute,

se il medico sia stato informato di un peggioramento delle condizioni abitative

dell’insorgente a causa del cantiere da inizio 2018 e se dal profilo medico

psichiatrico la permanenza della ricorrente nell’abitazione di __________ nei

pressi dei lavori edili fosse esigibile o meno.

Al medico andranno altresì

richieste le eventuali informazioni ricevute dall’insorgente circa il tipo di rapporto

che la unisce a __________ e le sue relazioni sociali e d.micizia in genere.

L’USSI sentirà, inoltre, la

ricorrente e __________ ai quali sarà data l’opportunità di spiegare che tipo

di relazione intercorre tra loro dalla separazione nel 2015, il motivo per il

quale la ricorrente - perlomeno da marzo 2018 - ha chiesto ospitalità proprio

all’allora marito e non a qualcun altro e per quanto tempo, come pure a chi

appartiene e chi utilizza in realtà l’automobile __________.

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà se la ricorrente e __________ nel giugno

2018.

convivessero in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv.

1.

lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no.

In caso di risposta

affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di giugno

2018.

andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita

dall’insorgente e da __________ ad __________.

Pertanto il relativo

conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà,

oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di __________.

Qualora una convivenza

stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a

una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2018, considerando un’unità di

riferimento composta esclusivamente della medesima.

2.12

Il TCA rileva, infine, che l’USSI,

nella risposta di causa, ha affermato che l’insorgente, siccome dalla sentenza

di divorzio del 26 ottobre 2018 emerge che dispone di un conto LPP dal quale

deve versare fr. 324'475.90 a __________ e che quindi è titolare di una pari

sostanza, è da considerare in grado di far fronte al proprio sostentamento con

i propri mezzi, rispetto ai quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. V).

A tale proposito giova

evidenziare, come osservato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII), che fino

all’insorgere di un caso di previdenza (ad esempio invalidità o vecchiaia; al

riguardo va ricordata la possibilità di richiedere una rendita AVS anticipata

ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS: dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per

gli uomini; cfr. pure Legge federale sul libero passaggio nella previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Legge sul libero

passaggio, LFLP) un assicurato, tranne in casi eccezionali (cfr. art. 5 LFLP:

ad esempio se lascia definitivamente la Svizzera o se inizia un’attività

lucrativa indipendente), non può disporre liberamente dell’avere di libero

passaggio.

Pertanto, prima

dell’insorgere di un caso di previdenza, l’importo della LPP non va computato

nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria.

E’ in ogni caso utile

rilevare che con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 questa Corte ha

confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali

percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di

una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché

il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

A ragione

l’amministrazione ha, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante

poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso

dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe

comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

2.13

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art.

61.

lett. g LPGA).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF

9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del 15 aprile 2014

consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 26 settembre 2018 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.10.-2.11. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° giugno 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla ricorrente

l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti