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42.2018.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per

ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto

amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza

chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1

pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo

rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso

Considerandi

di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V

416.

consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può

prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del

punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.

3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.

1.

pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA

38.2013.27 del 24 luglio 2013; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.5. A seguito dell’acquisizione

di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20

dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U.

Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990,

pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse

dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24

Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze

fattuali o nuovi mezzi di prova.

Una vertenza che ha

acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere

rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016

del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.

4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).

2.6. In concreto, come visto nei

fatti, con giudizio 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018 - cresciuto in

giudicato incontestato - questo Tribunale ha stabilito che il “reclamo” del 28

luglio 2018 di RI 1, anch’esso inoltrato contro la decisione dell’USSI del 24

maggio 2018, con cui l’insorgente ha censurato l’asserito mancato versamento

dell’importo di fr. 1'000.-- alla ditta __________ era irricevibile (cfr.

consid. 1.2.).

Questa Corte, pertanto,

non può entrare nel merito dello scritto di RI 1 del 31 ottobre 2018, non solo

poiché può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emesse dall’organo

amministrativo che ha emanato la decisione formale contestata (cfr. per dei

casi analoghi le sentenze riguardanti la stessa assicurata: STCA 42.2018.27-29

del 17 settembre 2018; STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11

del 7 febbraio 2018 e STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017. Inoltre cfr. STCA

42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42.

2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5

del 14 aprile 2008), ma anche in virtù del principio “ne bis in idem”,

corollario della forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.5.).

Inoltre, come già indicato

nella sentenza 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018, l’insorgente non dispone in ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e

attuale all’esame della decisione del 24 maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

In effetti con il

provvedimenti del 24 maggio 2018 l’USSI le ha riconosciuto una prestazione

assistenziale speciale di fr. 1'000.-- per le spese di trasloco con versamento

diretto alla ditta __________ (cfr. doc. A6).

Dalla

documentazione agli atti emerge d’altronde che tale ammontare è stato

corrisposto dall’amministrazione alla ditta in questione il 30 maggio 2018

(cfr. doc. A 10; V1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il “reclamo” del 31 ottobre

2018 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti