42.2018.41
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5 dicembre 2018Italiano11 min
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Incarto
n.
42.2018.41
rs
Lugano
5 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “reclamo” del 31 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 24 maggio 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 maggio
2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha
attribuito all’interessata una prestazione assistenziale speciale di fr.
1'000.-- quale contributo massimo per la fattura del 14 maggio 2018 della ditta
__________ (cfr. doc. A6).
1.2. Con
sentenza 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018 il presidente del TCA ha
stabilito, tra l’altro, che il “reclamo” del 28 luglio 2018 contro il
provvedimento del 24 maggio 2018 era irricevibile, in quanto, da una parte,
questo Tribunale può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo. Dall’altra, a prescindere dalla questione della tempestività o meno della
contestazione della decisione del 24 maggio 2018, l’insorgente non disponeva in
ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della
decisione del 24 maggio 2018. Al riguardo è stato precisato che con il
provvedimento del 24 maggio 2018 l’USSI le aveva infatti riconosciuto una
prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- non censurata in quanto tale
- il cui importo era già stato corrisposto.
1.3. Il 31 ottobre 2018 RI 1 ha
interposto un nuovo “reclamo” al TCA con cui ha chiesto di “intimare l’USSI
tempestivamente di comprovare debitamente quanto da loro sostenuto, il
versamento effettivo alla ditta __________. In caso di inadempienza condannarla
a versare la prestazione speciale di CHF 1'000.-- direttamente alla
sottoscritta”, osservando:
" (…) Il 26
ottobre 2018 l’USSI invia una stampa dello schermo del programma contabile in
cui figura un presunto ordine di pagamento datato 30 maggio 2018. Il documento
non è attendibile. Il 29 ottobre 2018 invia una “nuova conferma di pagamento”
della __________ che niente di meno è un ordine di pagamento del 30 maggio 2018
non confermato e quindi non valido.
La ditta di trasloco __________ minaccia
l’invio di un precetto esecutivo per incassare il saldo a suo credere di CHF
552.30. Quindi presumibilmente il titolare non ha ricevuto i CHF 1'000.00
versati dall’USSI poiché in caso affermativo avrebbe incassato CHF 447.70 di
troppo dell’importo complessivo e non avrebbe ragione per pretendere il
pagamento di un saldo scoperto. (…)” (Doc. I)
1.4. L’USSI, il 16 novembre 2018,
ha rilevato:
" (…) Si
osserva che un reclamo diretto al TCA è irricevibile.
L’assistita nel caso in esame non impugna
una decisione su reclamo dell’USSI. In tal senso il ricorso è irricevibile.
D’altra parte dagli atti allegati dalla
stessa ricorrente risulta che la prestazione è stata riconosciuta e anche
versata. L’assistita non documenta il contrario. Anche nel merito la sua
lagnanza è infondata.
Si chiede di respingere, rispettivamente
dichiarare irricevibile l’impugnativa in oggetto.” (Doc. III)
1.5. Il 22 novembre 2018 la
ricorrente ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1
della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni
assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere
presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps".
L'art.
60 Las prevede che:
" 1Il
Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per
le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in
base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di
principio, carattere vincolante.
3La
decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è
notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las
stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il
rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di
diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione
della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. L’art.
59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale e applicabile in ambito di
assistenza sociale in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv.
3 Laps, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I
112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti).
L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento
dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse
dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni
concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3
pag. 276 seg.)."
2.4. In una sentenza
Fatti
I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per
ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto
amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza
chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1
pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo
rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso
Considerandi
di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se
l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V
416.
consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può
prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del
punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.
1.
pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
Dispositivo
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA
38.2013.27 del 24 luglio 2013; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.
2.2.
2.5. A seguito dell’acquisizione
di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure
successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In
nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,
modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20
dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U.
Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990,
pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse
dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24
Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze
fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una vertenza che ha
acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere
rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016
del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.
4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
2.6. In concreto, come visto nei
fatti, con giudizio 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018 - cresciuto in
giudicato incontestato - questo Tribunale ha stabilito che il “reclamo” del 28
luglio 2018 di RI 1, anch’esso inoltrato contro la decisione dell’USSI del 24
maggio 2018, con cui l’insorgente ha censurato l’asserito mancato versamento
dell’importo di fr. 1'000.-- alla ditta __________ era irricevibile (cfr.
consid. 1.2.).
Questa Corte, pertanto,
non può entrare nel merito dello scritto di RI 1 del 31 ottobre 2018, non solo
poiché può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emesse dall’organo
amministrativo che ha emanato la decisione formale contestata (cfr. per dei
casi analoghi le sentenze riguardanti la stessa assicurata: STCA 42.2018.27-29
del 17 settembre 2018; STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11
del 7 febbraio 2018 e STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017. Inoltre cfr. STCA
42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42.
2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5
del 14 aprile 2008), ma anche in virtù del principio “ne bis in idem”,
corollario della forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, come già indicato
nella sentenza 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018, l’insorgente non dispone in ogni caso di un interesse degno di protezione pratico e
attuale all’esame della decisione del 24 maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
In effetti con il
provvedimenti del 24 maggio 2018 l’USSI le ha riconosciuto una prestazione
assistenziale speciale di fr. 1'000.-- per le spese di trasloco con versamento
diretto alla ditta __________ (cfr. doc. A6).
Dalla
documentazione agli atti emerge d’altronde che tale ammontare è stato
corrisposto dall’amministrazione alla ditta in questione il 30 maggio 2018
(cfr. doc. A 10; V1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “reclamo” del 31 ottobre
2018 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti