42.2018.47
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18 marzo 2019Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2018.47
rs
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 novembre 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 26 febbraio 2016 l’__________,
assicuratore malattia di RI 1, gli ha riconosciuto, a titolo di prestazione
LCA, la somma di fr. 300.-- quale rimborso della fattura relativa a lenti di
occhiali di fr. 380.-- del 5 febbraio 2016 (cfr. doc. A).
1.2. Tramite messaggio di posta
elettronica del 2 marzo 2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento di versargli, tra l’altro, l’importo di fr. 80.-- concernente
l’ammontare per lenti di occhiali non coperto dalla __________ (cfr. doc. A).
1.3. L’avv. RA 1, a nome e per
conto dell’interessato, il 4 dicembre 2017 ha inoltrato una “Richiesta di
rimborso” all’USSI, postulando, segnatamente, la corresponsione “dell’importo
scoperto di cassa malati per le lenti di occhiali” e rilevando:
" (…) La
richiesta è accolta nel tempo più breve possibile, rilevato che gli argomenti
sono disponibili da lungo tempo e che finora l’USSI ha impiegato diversi mesi
per una risposta.
(…)
- Signor RI 1 ha mantenuto a prezzi modici
alcune assicurazioni complementari della cassa malati che includono tra l’altro
anche un rimborso parziale di occhiali e/o lenti. Grazie a questa clausola, la
cassa malati gli ha rimborsato fr. 300.- su fr. 380.-.
L’USSI ha negato il rimborso dell’importo
scoperto di fr. 80.- della cassa malati per lenti di occhiali motivandolo con
obbligo di richiedere prima un’autorizzazione dall’USSI.
Il reclamante ha fatto risparmiare all’USSI
fr. 300.- e per questo viene ancora penalizzato. (…)” (Doc. B)
1.4. Il 28 febbraio 2018 il
rappresentante di RI 1, tramite un messaggio di posta elettronica inviato alla
Capoufficio dell’USSI, __________, ha domandato l’emanazione di una decisione
formale impugnabile, in particolare, in relazione alla spesa per le lenti degli
occhiali (cfr. doc. C).
1.5. L’USSI, l’8 marzo 2018, ha
emesso una decisione con cui, riferendosi alla domanda del 28 febbraio 2018, ha
rifiutato il rimborso delle “Spese occhiali”, osservando:
" (…) come
da direttiva dipartimentale, le spese per gli occhiali sono riconosciute esclusivamente
se preventivamente autorizzate dal nostro Ufficio.
Considerato che il nostro Ufficio non ha
rilasciato nessun benestare in merito, non si giustifica il rimborso di una
prestazione speciale per gli occhiali.(…)” (Doc. D)
1.6. Con decisione su reclamo del
14 novembre 2018 (cfr. doc. F) l’amministrazione ha poi respinto, nella misura
in cui non fosse divenuto privo di oggetto, il reclamo interposto il 9 aprile
2018 da RI 1 (cfr. doc. E), tramite il proprio patrocinatore, contro il
provvedimento dell’8 marzo 2018, motivando come segue:
" (…) La
spesa richiesta, dapprima, con decisione 8 marzo 2018, non era stata
riconosciuta. Per la spesa in oggetto (occhiali) l’assistito ha poi inoltrato
un preventivo 17.8.2018 per occhiali e lenti di CHF 390.- e con decisione
22.8.2018 l’USSI ha riconosciuto in base alle direttive la spesa per CHF 350.-
(CHF 100.- per lente e CHF 150.- per montatura), pagata il 31.8.2018.
La prestazione richiesta, la quale è
possibile ogni due anni, è stata riconosciuta secondo gli importi massimi
riconosciuti dalla legge e pagata il 31.8.2018.
Il reclamo è quindi divenuto privo di
oggetto, rispettivamente respinto.” (Doc. F)
1.7. Contro la decisione su
reclamo RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il rimborso la somma di fr. 80.-
corrispondente all’importo non coperto dalla cassa malati per l’acquisto delle
lenti degli occhiali.
L’insorgente ha
evidenziato segnatamente che:
" (…) Nella decisione
del 14.11.18 (doc. F) l’USSI confonde le date e le mischia con la data della
richiesta di rimborso di nuovi occhiali del 17.08.18. La data del conteggio della
cassa malati (doc. A) è il 26.02.16 e la data della prima richiesta di rimborso
è il 2.03.16 e non il 17.08.18 come suggerito dall’USSI.
Quindi l’affermazione dell’USSI che gli CHF
80.- non possono essere riconosciuti perché la prestazione è possibile ogni due
anni, non può essere condivisa; dal momento che tra le sue richieste vi è un periodo
di 2 ½ anni. (…)” (Doc. I)
Con istanza separata,
sempre del 12 dicembre 2018, il ricorrente ha chiesto di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
1.8. Nella sua risposta del 18
gennaio 2019 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo che
la prestazione richiesta è stata riconosciuta e pagata il 31 agosto 2018 (cfr.
doc. IV).
1.9. Dopo aver ottenuto una
proroga del termine di dieci giorni per presentare nuove prove (cfr. doc. VI;
VII), la parte ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni il 15 febbraio
2019 (cfr. doc. VIII).
1.10. L’USSI, il 4 marzo 2019, ha
indicato che l’insorgente “non adduce, rispetto a quelli già considerati,
ulteriori argomenti o prove idonei a cambiare la valutazione del caso in
oggetto da parte dell’USSI” (cfr. doc. X).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge
fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce,
invece, le prestazioni speciali:
" Le
prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad
esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie,
partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o
handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che
favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare
fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai
limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono
o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse
sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare
possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla
locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi
partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le prestazioni speciali si
distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non
considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito
rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e
per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le
prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in
RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. Nella presente evenienza l’USSI,
con decisione dell’8 marzo 2018, ha negato ad RI 1 la presa a carico della somma
di fr. 80.--, non coperta dalla cassa malati __________ per l’acquisto di lenti
di occhiali (costo complessivo di fr. 380.--), in quanto l’amministrazione non
ha rilasciato alcun preventivo benestare al riguardo (cfr. doc. D; B; C; A;
consid. 1.5; 1.4.; 1.3.; 1.1.).
Nella decisione su reclamo
del 14 novembre 2018 la parte resistente ha poi indicato, da una parte, di
avere riconosciuto all’insorgente l’importo di fr. 350.--, siccome il medesimo
ha inoltrato un preventivo del 17 agosto 2018 per occhiali e lenti di fr 390.-.
Dall’altra, di avergli
versato l’importo di fr. 350.-- il 31 agosto 2018.
L’USSI ha, quindi,
concluso che il reclamo fosse diventato privo di oggetto, rispettivamente da
respingere (cfr. doc. F; consid. 1.6.).
RI 1 ha contestato quanto
stabilito dall’amministrazione, rilevando in particolare che l’USSI ha confuso
le date delle richieste di rimborso della spesa per l’acquisto degli occhiali.
Più specificatamente la domanda di rimborso della somma di fr. 80.-- concerne le
lenti di occhiali comperate nel 2016 e non i nuovi occhiali del 2018.
L’insorgente, ha inoltre,
evidenziato che le Direttive per il 2018 non contemplano più la necessità di
una preventiva autorizzazione da parte dell’USSI per la presa a carico del
costo di occhiali e lenti.
A mente del ricorrente il
conteggio della cassa malati deve, di conseguenza, essere ritenuto più che
sufficiente per il rimborso dell’importo scoperto di fr. 80.- (cfr. doc. I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2016 emesse dal
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU 58/2015
del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.), a proposito dell’assunzione dei costi
relativi all’acquisto di occhiali, prevedono quanto segue:
" 3.
Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 della Las sono
destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in
volta secondo l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute
dall’USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi.
(…)
Occhiali
II costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto esclusivamente
se preventivamente autorizzato dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il
preavviso all'USSI allegando un preventivo e relativo certificato medico.
Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e
con i seguenti importi massimi:
- per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;
- per la lente monofocale
se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo
di CHF 100.-- a lente;
- per la lente
monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,
fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per la lente
progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino
ad un massimo di CHF 200.-- a lente;
- per la lente
progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,
fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.”
Dalle Direttive appena
menzionate, valide per l’anno 2016, si evince, da un lato, che l’assistenza
sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle
spese riguardanti gli occhiali
Dall’altro, che per poter
beneficiare dell’assunzione dei costi relativi agli occhiali è, però,
indispensabile che le spese vengano previamente approvate dall’USSI. Il
preavviso dell’USSI deve essere chiesto allegando un preventivo, oltre al
certificato medico.
In questo contesto va
ricordato che in una sentenza 42.2014.11 del 19 novembre 2014 il TCA ha
sottolineato che “la condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare
da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle
prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di
avere un controllo preventivo dei costi e di così, conseguentemente, limitare
tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro
vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi - i quali si
trovano già in una difficile situazione finanziaria - si indebitino, ossia
spendano, ad esempio per il trasloco e per l’acquisto di mobilio, degli importi
troppo elevati che non potranno essere in ogni caso assunti totalmente
dall’USSI”.
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2016.17 del 12 settembre 2016 con cui questo Tribunale ha confermato quanto
deciso dall’USSI, e meglio che era esclusa la presa a carico del costo relativo
all’acquisto di occhiali avvenuto nel febbraio 2016, poiché il ricorrente di
quel caso di specie non aveva inoltrato all’amministrazione una richiesta di
approvazione preliminare corredata da un certificato medico e da un preventivo.
Giova, altresì, osservare
che per l’anno 2017 il tenore delle Direttive in relazione al costo degli
occhiali corrisponde a quello delle Direttive per il 2016 (cfr. BU 10/2017 del
14 marzo 2017 pag. 33 segg.).
Per l’anno 2018 e per
l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali non sono state modificate quanto agli importi massimi erogati
dall’assistenza sociale in relazione all’acquisto di occhiali.
Tuttavia, come evidenziato
dal ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.7.), le stesse, per quanto attiene alla
procedura da seguire per ottenerne la presa a carico, enunciano:
" Il
beneficiario deve chiedere il riconoscimento all’USSI allegando la fattura
dettagliata e il relativo certificato medico.” (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo
2018 pag. 105; BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 481)
2.7. Nell’evenienza concreta dalle
carte processuali si evince che RI 1, nel febbraio 2016, ha acquistato delle
lenti di occhiali per complessivi fr. 380.--. L’importo di fr. 300.-- gli è
stato rimborsato dalla cassa malati __________ (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Inoltre dal preventivo
dell’Ottica __________ di __________ del 17 agosto 2018 (cfr. doc. 12) emerge
che nell’agosto 2018 il ricorrente ha acquistato un nuovo paio di occhiali del
costo complessivo di fr. 390.- (montatura fr. 150 + 2 lenti fr. 120 l’una),
sulla base della prescrizione della Dr. med. __________, FMH Oftalmologia e
Oftalmochirurgia, del 21 giugno 2018 (cfr. doc. 13).
Il 17, rispettivamente 20
agosto 2018 l’insorgente ha postulato la presa a carico da parte dell’USSI di
tale costo, inviandogli, tramite posta elettronica, il preventivo dell’Ottica __________
e la prescrizione medica (cfr. doc. 10; 11).
L’amministrazione, il 22
agosto 2018, ha assegnato al ricorrente una prestazione assistenziale speciale
massima per occhiali di fr. 350.- (cfr. doc. 9) e nella decisione del 30 agosto
2018 ha indicato che tale importo sarebbe stato versato direttamente all’Ottica
__________ (cfr. doc. 8).
Pertanto il pagamento
della spesa per montatura e lenti effettuato il 31 agosto 2018 e menzionato
nella decisione su reclamo del 14 novembre 2018 per concludere che il reclamo
del 9 aprile 2018 contro la decisione dell’8 marzo 2018 con cui l’USSI ha
rifiutato il rimborso della spesa per occhiali di fr. 80.- (cfr. doc. F; E; B)
si riferisce agli occhiali acquistati nel 2018 e non alle lenti comprate nel
2016, il cui costo globale di fr. 380.- è stato assunto per fr. 300.- dalla
cassa malati __________ (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Ne discende che l’USSI non
si è espresso in merito al reclamo interposto dall’insorgente specificatamente contro
il diniego, formulato formalmente con l’emanazione del provvedimento dell’8
marzo 2018, dell’assunzione del costo di fr. 80.-- non coperto dalla cassa
malati riguardante le lenti acquistate nel febbraio 2016 e fatto valere nel
marzo 2016 (cfr. doc. A; consid. 1.2.), nel dicembre 2017 (cfr. doc. B; consid.
1.3.) e il 28 febbraio 2018 (cfr. doc. C; consid. 1.4.).
In simili condizioni, la
decisione su reclamo del 14 novembre 2018 deve essere annullata e gli atti rinviati
alla parte resistente affinché si pronunci in relazione al reclamo del 9 aprile
2018 con cui l’insorgente ha censurato il rifiuto del rimborso di fr. 80.-
relativi all’acquisto di lenti nel 2016.
2.8. Vincente in causa, il
ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61
lett. g LPGA).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. II; consid. 1.7.) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018
consid. 5.2.; STF 9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del
15 aprile 2014 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 14 novembre 2018 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come
indicato al consid. 2.7.
Fatti
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà al
ricorrente l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
Considerandi
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti