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Decisione

42.2018.48

A ragione USSI non ha assunto la nota d'onorario di un avvocato che rappr. la ricorr. nella fase di esecuz. di uno sfratto. Rettam. USSI ha poi negato assunzione del premio di iscrizione per la garanz

29 aprile 2019Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 5-6 inc. 42.2018.49).

A sostegno delle pretese

ricorsuali è stato segnatamente addotto:

" (…)

6. La ricorrente ritiene inaccettabile e

contrario alle disposizioni e ai principi applicabili in materia di prestazioni

assistenziali il diniego del riconoscimento della spesa dovuta al patrocinio

della collega avv. __________. L’intervento di quest’ultima si è reso

indispensabile a causa del contenzioso giudiziario della ricorrente con il

locatore, che è sfociato nella decisione di espulsione del 9 febbraio 2018. Di

questa situazione in materia di locazione l’USSI era informato già dal 28

agosto 2017. Dopo la decisione di espulsione del 9 febbraio 2018, l’USSI, il 15

febbraio 2018, ha negato alla ricorrente l’autorizzazione al trasloco in questa

situazione la ricorrente, essendo oggetto di una decisione di espulsione ma non

avendo l’autorizzazione a traslocare da parte dell’USSI, non poteva far altro

che rivolgersi a un legale per la tutela dei suoi interessi.

(…)

7. Il mancato riconoscimento da parte

dell’USSI del premio di iscrizione __________ di fr. 231.--, una tantum, è del

tutto incomprensibile. Da un lato infatti l’Ufficio resistente impone alla

ricorrente la sottoscrizione di un’assicurazione __________ in luogo e vece

dell’usuale deposito di garanzia, ma dall’altro si rifiuta di riconoscere il

premio di iscrizione obbligatorio per questa assicurazione sostitutiva del

deposito di garanzia.

(…)

8. Il costo per l’annuncio di cambio di

domicilio, alla stregua delle spese di trasloco che sono considerate

prestazioni assistenziali che possono essere riconosciute, dovevano parimenti

essere rimborsate alla ricorrente. (…)

La pigione dovuta per l’appartamento in __________

andava riconosciuta alla ricorrente, anche se di poco superiore al limite

previsto dall’art. 22 LAS in quanto va considerata la situazione nella quale

l’interessata si trovava, essendo stata oggetto di una decisione di espulsione

dall’appartamento precedentemente occupato. Oltretutto, se la ricorrente si è

vista costretta ad accettare la locazione di questo appartamento, ciò è anche

dovuto alla responsabilità dell’USSI che ha tergiversato e non ha consentito

all’interessata di sottoscrivere un contratto di locazione con costi rientranti

nei parametri stabiliti in linea di principio dalla legge. (…)” (Doc. I inc.

42.2018.48 = doc. I inc. 42.2018.49)

1.10. Con scritto del 24 gennaio

2019 l’avv. RA 1 ha chiesto di pronunciarsi sulla domanda di gratuito

patrocinio contestuale all’allegato di ricorso del 14 dicembre 2018 (cfr. doc.

V inc. 42.2018.48; doc. V inc. 42.2018.49).

1.11. L’USSI, nella risposta del 1°

febbraio 2019, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI

inc. 42.2018.48; doc. VI inc. 42.2018.49).

1.12. Il 6 febbraio 2019 il

Presidente del TCA ha respinto la domanda di RI 1 tendente a ottenere il

gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.9.; 1.10.), in quanto l’impugnativa non

soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. VIII).

Con giudizio 8C_132/2019

del 5 marzo 2019 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso

presentato personalmente dalla ricorrente contro il decreto del 6 febbraio 2019

(cfr. doc. X).

1.13. Il Presidente di questo

Tribunale, il 6 febbraio 2019, ha inoltre trasmesso al patrocinatore

dell’insorgente la risposta di causa assegnandole un termine di dieci giorni

per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).

La parte ricorrente è

rimasta silente.

Considerandi

2.1

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione

delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,

in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge

fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016.

le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.

14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno

2019.

è utile rilevare che gli importi del forfait di

mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono

dal 1° gennaio 2019 i seguenti:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 995.--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.

--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre

2018.

pag. 478-479)

2.4

L'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali come segue:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va

osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.

è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.5

Nell’evenienza concreta RI 1,

nata il __________ 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2011

(cfr. STCA 42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), dopo aver lasciato l’appartamento

in __________ il 17 aprile 2018 a seguito di espulsione decisa con sentenza del

Pretore di __________ del 28 giugno 2017 che ha considerato che il rapporto di

locazione era stato correttamente disdetto da parte del locatore a causa del

mancato pagamento del conguaglio spese accessorie 2013/14 (il relativo ricorso

alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello è stato ritenuto

irricevibile; cfr. doc.455; 450; 15 inc. 42.2019.1-5), ha soggiornato dal 17

aprile fino a metà maggio 2018 in albergo a carico dell’assistenza sociale

(cfr. doc. 16 inc. 42.2019.1-5; consid. 1.1.; 1.2.).

Il 2 maggio 2018 la

ricorrente ha concluso un contratto di locazione con la __________ relativo a

un appartamento di 3,5 locali in __________. E’ stata definita una durata

determinata dal 15 maggio al 14 settembre 2018. La pigione per quattro mesi

ammontava a fr. 3'800.--, pagabili in rate mensili di fr. 950.-- ciascuna,

mentre le spese accessorie corrispondevano a fr. 800.--, pari a fr. 200.-- al

mese (cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).

A titolo di deposito di

garanzia è stato concordato:

" CHF 2850.-

Il presente contratto entra in vigore unicamente ad avvenuta prestazione della

prima mensilità e della garanzia, che può avvenire tramite versamento su conto

risparmio garanzia affitti presso il __________ o tramite fideiussione

assicurativa (…)” (Doc. 56 inc. 42.2019.1-5)

L’insorgente, il 7 maggio

2018, ha sottoscritto con __________ una garanzia di affitto per la locazione

concernente l’abitazione in __________. Il premio forfetario valido fino al 31

dicembre 2018 era di fr. 231.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5).

A far tempo dal 15

settembre 2018 RI 1 si è trasferita in un altro appartamento, sempre a __________,

in __________ (cfr. doc. 856 inc. 42.2019.1-5).

Con decisione del 24

maggio 2018 l’USSI ha negato alla ricorrente l’assunzione delle spese di fr.

1'055.25 relativi alla nota d’onorario dell’avv. __________, di fr. 231.--

concernenti il premio d’iscrizione __________ e di fr. 52.-- per l’annuncio del

cambio di domicilio alla Posta (cfr. doc. 203 inc. 42.2019.1-5).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 13 novembre 2018 (cfr. doc. A inc.

42.2018

; consid. 1.7.).

Con decisione su reclamo

del 10 dicembre 2018 (cfr. doc. A inc. 42.2018.49, consid. 1.8.) l’USSI ha,

inoltre, avallato in particolare la propria decisione del 29 maggio 2018, con

cui a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'087.-- mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018.

Nel relativo calcolo, a

titolo di spesa per l’alloggio riguardante l’appartamento in __________, è

stata computata la somma di fr. 13'200.-- annui, massimo ammissibile Las per

una persona sola, invece della pigione effettiva di fr. 13'800.-- all’anno [(fr.

950.

+ fr. 200) x 12 mesi; cfr. doc. 288; 56 inc. 42.2019.1-5).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI non ha

assunto i costi relativi alla nota d’onorario di fr. 1'055.25 dell’avv. __________,

al premio d’iscrizione __________ di fr. 231.-- e all’annuncio del cambio di

domicilio alla Posta di fr. 52.--.

Al riguardo giova

innanzitutto evidenziare che i redditi e le spese computabili sono elencati in

modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps.

Di conseguenza tali voci

devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria.

Non è possibile non

computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps (cfr.

STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid. 2.12.).

Le spese fatte valere da RI

1.

in sede ricorsuale non sono specificatamente contemplate dagli art. 22 cfr. b

Las e 8 Laps concernenti proprio le voci della spesa vincolata computabili ai

fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale

ordinaria.

Per quanto concerne

eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa massima ammissibile per

l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las che per una persona sola corrisponde a

fr. 1'100.-- al mese, pari a fr. 13'200.-- annui (cfr. STCA 42.2018.19 del 6

settembre 2018 consid. 2.10. riguardante peraltro la ricorrente; STCA 42.2018.15

del 12 settembre 2018 consid. 2.7), che dalla lista esaustiva delle spese

vincolate, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr.

STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre

2014.

consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA

42.2008.16

dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

È vero che giusta l’art.

20.

Las possono essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un

periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti

previsti dall’art. 22 (cfr. consid. 2.4.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del

Consiglio di Stato risulta una prassi, tuttora valida, più restrittiva per le

prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui

all’art. 20 cpv. 2 Las non sono più applicate, se non in situazioni

eccezionali, come ad esempio nel caso di famiglie numerose con difficoltà a

reperire un alloggio o di persone molto problematiche (cfr. Messaggio n. 5589

p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno

2011).

2.7

In relazione alla nota

d’onorario dell’avv. __________ di fr. 1'055.25 emessa il 4 maggio 2018 per il

periodo 19 febbraio - 30 aprile 2018 va, altresì, osservato che la legale, a

cui la procura è stata conferita da RI 1 il 13 marzo 2018 (cfr. doc. 467 inc.

42.2019

-5), ha seguito la ricorrente durante il periodo dell’esecuzione dello

sfratto e quindi del trasloco dall’appartamento in __________ (cfr. doc. 467;

204.

inc. 42.2019.1-5), ma non nell’antecedente procedura giudiziaria davanti

alla Pretura di __________ sfociata nella sentenza del 28 giugno 2017 con cui è

stata ordinata l’espulsione della medesima dalla menzionata abitazione con

effetto dal 31 agosto 2017 (cfr. doc. 455 inc. 42.2019.1-5) e alla seconda

Camera civile del Tribunale d’appello del 16 gennaio 2018 con cui il ricorso di

RI 1 contro il giudizio pretorile è stato ritenuto irricevibile (cfr. doc. 450

inc. 42.2019.1-5).

In quest’ultimo

procedimento l’insorgente non era infatti rappresentata, mentre davanti alla

Pretura di __________ la medesima era patrocinata da un altro avvocato. In

proposito è utile sottolineare che il Pretore le ha negato il gratuito

patrocinio, in quanto le petizioni non presentavano fin dall’inizio il

presupposto della parvenza di buon fondamento delle azioni incoate, anzi in

parte erano al limite del temerario (cfr. doc. 464 inc. 42.2019.1-5).

Per quanto riguarda il

fatto che la ricorrente si sarebbe rivolta all’avv. __________ a seguito del

rifiuto dell’USSI, nel febbraio 2018, di autorizzare il trasloco (cfr. doc. I;

consid. 1.9., il TCA si limita a osservare che da uno scritto del 13 marzo 2018

della legale all’amministrazione si evince:

" (...) In data

12.2.2018

il vostro Ufficio, sempre via e-mail, ha informato la Sig.ra RI 1 che

“considerato il trasloco in un appartamento più oneroso rispetto l’attuale e

che supererà i limiti massimi fissati dalla Laps” non avrebbe autorizzato il

trasloco e non avrebbe riconosciuto le spese di trasloco, deposito di garanzie

e mobilio (…)” (Doc. 470 inc. 42.2019.1-5)

Pertanto l’USSI non ha

negato di principio l’autorizzazione a un trasloco in un altro appartamento,

bensì nel caso concreto per il motivo che la pigione della nuova abitazione era

più elevata dell’ammontare massimo ammissibile Las, limite di cui peraltro

l’insorgente, in assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.5.), avrebbe dovuto

essere già al corrente (cfr. doc. 477 inc. 42.2019.1-5: messaggio di posta

elettronica del 30 agosto 2017 dell’USSI alla ricorrente in cui è stato

ribadito tale limite).

Inoltre, in merito alla

censura ricorsuale secondo cui l’USSI non avrebbe fornito tempestive risposte

alla legale (cfr. doc. I pag. 4), dalle carte processuali risulta che l’amministrazione

già il giorno seguente lo scritto del 13 marzo 2018 con cui l’avv. __________ ha

chiesto di riconsiderare il rifiuto del trasloco (cfr. doc. 448 inc.

42.2019

-5) l’ha autorizzato eccezionalmente, ribadendo che l’importo massimo

per l’alloggio a carico dell’USSI è di fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 447 inc.

42.2019

-5).

Riguardo a queste

considerazioni è pure utile sottolineare che la ricorrente ha avuto a

disposizione sufficiente tempo per reperire, senza l’intervento di un avvocato,

una nuova abitazione la cui pigione rientrasse nei parametri ammissibili Las,

ritenuto che il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017

dall’abitazione in __________ risale al 28 giugno 2017 e la sentenza di

irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello al 16

gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5).

In simili condizioni, la

nota d’onorario dell’avv. __________ non deve essere presa a carico

dall’assistenza sociale.

Non è, infatti, compito di

quest’ultima far fronte alle spese legali di un avvocato che per scelta

personale viene incaricato da un beneficiario di prestazioni assistenziali di

seguirlo nella fase di esecuzione di uno sfratto, comprensiva della ricerca di

un nuovo alloggio e del relativo trasloco.

2.8

Per quanto concerne la

richiesta di pagamento del premio di iscrizione __________ di fr. 231.--

relativo alla garanzia del contratto di locazione dell’appartamento in __________

con inizio il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.-1-5; consid. 2.5.), va

rilevato che __________ consente di fornire al locatore una garanzia d’affitto

senza deposito bancario. Al momento dell’iscrizione il locatario versa a __________

un premio forfetario di fr. 231.- valido fino al 31 dicembre dell’anno in corso

e per gli anni successivi si impegna a corrispondere un premio annuale

corrispondente al 5% dell’importo della garanzia d’affitto (prevista nel

contratto di locazione) più le spese di gestione di fr. 20.-- (cfr. doc. 52

inc. 42.2019.-1-5; __________).

L’art. 20 cpv. 4 Las

prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in

particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie

nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18

marzo 1994 (cfr. consid. 2.4.).

Le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 (cfr.

BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) enunciano però che:

" 3.2

Prestazioni speciali relative all’alloggio

In generale:

Il trasferimento in un

nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al

trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che

intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI,

precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo

appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e l’eventuale costo

del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di

mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se

preventivamente richiesta, motivata e documentata all’USSI e se tale spesa è

determinata da:

una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

una riduzione dei

costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

altri motivi

comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili

soluzioni alternative.

Le prestazioni per

l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di

spesa:

a. Deposito di

garanzia per appartamento

Di principio il

deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non

vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il

beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o

il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo

importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di

possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o

facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il

deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata

dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo

di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di

garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

per unità di

riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;

per unità di

riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;

per unità di

riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La

sottolineatura è del redattore)

Per quanto concerne le prestazioni

speciali relative all’alloggio, le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del

28.

dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V

50.

consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28

settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E

1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

Dal contratto di locazione

relativo all’appartamento in __________ concluso dalla ricorrente il 3 maggio

2018, con effetto dal 15 maggio 2018, risulta, inoltre, come visto sopra (cfr.

consid. 2.5.), che la garanzia dello stesso può avvenire tramite versamento su

conto risparmio garanzia affitti presso il __________ o tramite fideiussione

assicurativa (cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).

La ricorrente ha

sottoscritto l’iscrizione __________ per la garanzia dell’appartamento di __________

citato il 7 maggio 2018 (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5) e ha versato il

relativo premio forfetario di fr. 231.--, come emerge dal suo scritto del 22

maggio 2018 all’USSI (cfr. doc. 808 inc. 42.2019.1-5).

Ne discende che in

concreto il premio d’iscrizione __________ non può essere riconosciuto

dall’USSI all’insorgente quale prestito da rimborsare ex art. 20 cpv. 4 Las

2.9

Relativamente al costo di fr.

52.

-- per l’annuncio del cambio di domicilio alla Posta, è utile osservare che

la Posta effettivamente offre, in caso di trasloco, il servizio a pagamento di

poter far rispedire le lettere e i pacchi al nuovo indirizzo. La

Posta registra il cambiamento di indirizzo e, se richiesto, inoltra

automaticamente gli invii al nuovo domicilio per dodici mesi (cfr. https://www.post.ch/it/privato/ricezione/cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione-per-clienti-privati/prezzi-ricezione-posta/prezzi-cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione).

Il servizio

menzionato non è evidentemente obbligatorio, rispettivamente è possibile

avvertire individualmente i propri contatti della modifica di indirizzo, ad esempio

con costo irrisorio tramite messaggi di posta elettronica.

Di conseguenza tale spesa

non deve essere finanziata dall’USSI, bensì alla stessa si deve sopperire

tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. consid. 2.6.).

2.10

Per quanto attiene alla

richiesta ricorsuale dell’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti alla

differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva di fr. 1'150.-- e quella

computata nel calcolo dell’assistenza sociale di fr. 1'100.-- (cfr. doc. I;

consid. 1.9.), giova rilevare che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo

della spesa per l’alloggio, enuncia che ai fini della determinazione della

prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese

accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili

(cfr. consid. 2.6.).

Per le unità di

riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.--

all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le

prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità - LaLPC).

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto

sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte

alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei

limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle

economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia

influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito

ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati

aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei

costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola

propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono

determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei

giovani adulti.

(…)

Affitti

eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia

dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.

Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più

conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si

dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo

familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato

di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia

domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più

conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Disattendere le

disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o

di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto

solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più

economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora

l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza

temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo

dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può

condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del

suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il

sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

2.11

In una sentenza 8C_216/2018

del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva

postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha

deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa

per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1°

settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014,

l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton

Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.

In effetti in quel caso di

specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio

più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute

non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in

ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.

Questo

Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a

stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel

relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al

mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili

per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con

il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare

massimo ammissibile per una persona sola.

In

quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015

e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari

per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il

fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo

scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato

che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere

computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps,

l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a

fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al

mese, superiore a tale cifra.

Questo

Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la

collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione

più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola)

una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153

m2 era senz’altro esigibile.

Il

TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di

sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per

trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato

che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il

ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo

adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di

trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe

stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr.

1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare

pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla

legge.

Con giudizio 42.2018.15

del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei

considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato

negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro

reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo

ammissibile Las.

Questa Corte ha

segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione

era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di

tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione

alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non

andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il

canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due

persone di fr. 15'000.--.

Quale spesa per

l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore

all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso il termine di

sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi,

concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico

dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito

aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo

ammissibile Las.

2.12

Nel caso di specie la spesa

per l’alloggio effettiva concernente l’appartamento in __________, di

complessivi fr. 1'150.-- mensili (cfr. consid. 2.5.), è superiore al massimo

ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid.

2.10

).

L’insorgente non ha fatto

valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere

in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione (cfr. consid.

2.6

).

La circostanza che la

ricorrente si trovava in una particolare situazione, siccome oggetto di una

decisione di espulsione dal precedente appartamento (cfr. doc. I pag. 5), non è

atta a sovvertire l’esito della vertenza.

In effetti il giudizio

pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017 dall’abitazione in __________

risale al 28 giugno 2017 e la sentenza di irricevibilità della seconda Camera

civile del Tribunale d’appello al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc.

42.2019

-5).

Pertanto, a prescindere da

eventuali accordi con il locatore di dilazione del termine di uscita,

l’insorgente, peraltro in assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.5.), ben

doveva essere al corrente di dover reperire un nuovo alloggio e che l’importo

della pigione finanziabile dall’assistenza sociale per una persona sola ammonta

al massimo a fr. 1'100.-- al mese, come le è stato ricordato

dall’amministrazione il 30 agosto 2017 (cfr. doc. 477 inc. 42.2019.1-5) e dall’avv.

__________ il 15 marzo 2018 (cfr. doc. 423 inc. 42.2019.1-5).

Ne discende, in virtù

delle norme legali sopra riprodotte (cfr. consid. 2.10.) e della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.11.), che a ragione l’USSI, nella decisione relativa

alla prestazione assistenziale di fr. 2'086.-- mensili spettante alla

ricorrente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, ha tenuto conto, quale

spesa per l’alloggio, dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr.

13'200.-- annui (cfr. doc. 288 inc. 42.2019.1-5).

2.13

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 13

novembre e del 10 dicembre 2018 impugnate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti