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Decisione

42.2019.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 13 febbraio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere, in primo luogo, se l’USSI abbia a ragione o meno negato a RI

1.

una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018, in quanto

la domanda di rinnovo dell’assistenza sociale vidimata dal Comune gli è

pervenuta soltanto il 13 luglio 2018.

In secondo luogo, se

l’amministrazione abbia effettuato a torto una deduzione di fr. 280.-- dalla

prestazione assistenziale di luglio 2018.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e

della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del

8.

settembre 2006 pag. 313-317).

2.2

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno

erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le

prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23.

febbraio 2015;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

2.3

L’art. 59 Las, relativo alla

domanda di prestazioni assistenziali, prevede:

" 1La domanda di

prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve

essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II

Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di

aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II

richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

Giusta l’art. 60 Las:

" 1Il Dipartimento

decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per

le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in

base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio,

carattere vincolante.

3La

decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è

notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

L’art. 61 cpv. 1 Las

enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal

primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA

42.2017.46

del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

Ai sensi dell’art. 19

Laps:

" 1Le prestazioni

sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I

beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal

presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

3Se

una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio

incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.

L’art. 11 Reg.Laps

stabilisce:

" 1Prima di inoltrare

una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui

all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo

Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la

documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il

Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i

documenti necessari.

3Il

Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni

prima dell’appuntamento allo sportello.”

L’art. 12 Reg.Laps

riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.

In particolare le lett. c

e d prevedono:

" c)all’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2

cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa

di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;

d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).

2.4

Giusta l’art. 14 Reg.Laps:

"

1Il

richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli

deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o

finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi

all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se

il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento,

nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro

dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale

può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

decidere di non entrare in materia.”

Il tenore dell’art. 14

cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro

applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

La norma non indica come

scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la

facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se,

infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non

va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19

agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad

art. 43 n. 99-100).

L’assicuratore, tuttavia,

non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia

se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni

speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003

consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Le sanzioni contemplate

all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

2.5

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 ha inoltrato domanda di

assistenza sociale nel novembre 2013 dopo che il 9 luglio di quell’anno aveva

compiuto 18 anni (cfr. doc. 70; 74).

Nella sentenza di divorzio

dei genitori del ricorrente emanata il 9 marzo 2010 dal Pretore del Distretto

di __________ è stato indicato, da una parte, che dalle valutazioni dei servizi

coinvolti, segnatamente del Servizio medico-psicologico, relative alle capacità

genitoriali dei coniugi __________ è risultato auspicabile il collocamento

dell’insorgente e della sorella, entrambi minori, in istituto. Dall’altra, che

a quel momento RI 1 si trovava già in internato (cfr. doc. 107-112).

Da un rapporto del 20

novembre 2013, in cui il Comune di __________ ha preavvisato favorevolmente la

richiesta di assistenza sociale del ricorrente, emerge:

" (…)

personaggio già noto in quanto in passato è stato seguito da diversi servizi

senza grossi successi. Attualmente RI 1 alloggia presso la pensione __________

di __________, con disdetta per il 30 novembre 2013. La madre non è più

disposta ad alloggiarlo, causa di diverse problematiche e tensioni venutesi a

creare già in passato. Il ragazzo ha interrotto il percorso presso la comunità ____________________

nel mese di luglio 2013, da quella data non ha più una sistemazione stabile e

nemmeno un’entrata finanziaria fissa. (…)” (Doc. 71)

Il 21 ottobre 2014

l’Autorità Regionale di Protezione __________ ha istituito una curatela di

rappresentanza e di gestione ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art.

395.

CC a favore diRI 1. Quale curatrice è stata nominata __________ (cfr.doc.

95-98).

Il ricorrente, il 14

settembre 2015 ha concluso un contratto di locazione in relazione a un

appartamento di 1 ½ locali a __________ con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr.

doc. 64).

L’Autorità Regionale di

Protezione__________, il 9 giugno 2016, ha nominato __________ quale curatore in

sostituzione di __________ a far stato retroattivamente dal 1° gennaio 2016

(cfr. doc. 60).

Il 18 maggio 2017

l’Autorità di protezione 5 ha accolto le dimissioni di __________ con effetto

dal 31 maggio 2017 e ha designato RA 1 quale nuovo curatore dell’insorgente, a

quel momento in detenzione presso il Penitenziario __________ (cfr. doc.

60-61).

RI 1 è stato scarcerato il

26.

aprile 2018 (cfr. doc. 340).

Il 30 aprile 2018 il

ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali,

indicando che il suo luogo di domicilio era cambiato e che si trovava presso la

madre a __________, per cui “non c’è più affitto da pagare” (cfr. doc. 323).

La domanda è stata vidimata dai Servizi sociali comunali di __________ (cfr.

doc. 325).

Il 2 maggio 2018 l’USSI ha

emesso due decisioni con le quali gli ha assegnato una prestazione

assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2018 di fr. 118.40 corrispondente

al premio della cassa malati (cfr. doc. 329; 344; 345) e una prestazione

ordinaria di fr. 718.40 per il mese di maggio 2018 (cfr. doc. 321).

Il 14 maggio 2018 il

curatore, RA 1, ha inviato all’USSI il formulario compilato in quella data da RI

1.

per il rinnovo delle prestazioni assistenziali che sarebbero scadute il 31

maggio 2018 e ha comunicato che il medesimo risiede presso la madre a __________

(cfr. doc. 319).

Tale richiesta di rinnovo non

è stata controfirmata da alcun Comune/Servizio sociale di riferimento (cfr.

doc. 316-318).

Con decisione del 16

maggio 2018 l’USSI ha attribuito all’insorgente una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 314).

L’insorgente, il 16 maggio

2018, ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione concernente un

appartamento di 2 ½ locali a __________ con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr.

doc. 50).

Il 21 maggio 2018 il

curatore del ricorrente ha informato, tramite posta elettronica, l’USSI che

quest’ultimo sarebbe andato ad abitare a __________ dal 1° giugno 2018 (cfr.

doc. 304).

L’amministrazione, con un

messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018, ha di conseguenza comunicato

a RA 1 di aver bloccato le prestazioni a partire dal 1° giugno 2018 e che prima

della fine di maggio 2018 l’insorgente avrebbe dovuto far vidimare il

formulario di rinnovo al Comune di __________, nonché allegare copia della

notifica di partenza dal Comune di __________, copia della notifica di arrivo

al Comune di __________ e copia del contratto di locazione firmato da entrambe

le parti (cfr. doc. 304).

Il 24 maggio 2018 il

ricorrente e l’USSI hanno concluso un contratto d’inserimento sociale della

durata di un anno dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019 (cfr. doc. 126).

Il 4 giugno 2018 RA 1 ha

trasmesso all’USSI un certificato emesso il 30 maggio 2018 dal Comune di __________

da cui si evince cheRI 1, domiciliato a __________ dal 15 settembre 2015, il 25

maggio 2018 ha notificato la partenza per __________ con effetto dal 31 maggio

2018.

(cfr. doc. 301).

Nella stessa data

l’amministrazione - facendo riferimento al messaggio di posta elettronica del

22.

maggio 2018 - ha precisato al curatore che “per evadere la decisione del

mese di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del

formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della

notifica di arrivo al Comune di __________ (cfr.doc. 300).

Il 2 luglio 2018 il

curatore del ricorrente ha chiesto all’USSI se il suo assistito, nel mese di

luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni assistenziali retroattive, in quanto “siamo

alla scadenza dell’affitto e non posso pretendere che la madre paghi l’affitto

del figlio” (cfr. doc. 302).

La parte resistente, il 3

luglio 2018, ha fatto notare a RA 1 che non aveva ancora fatto pervenire il

formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e che non appena

trasmesso avrebbe emesso la decisione (cfr. doc. 302).

Il 5 luglio 2018 la Cassa

di disoccupazione __________ ha informato il ricorrente che il medesimo aveva

diritto a 90 indennità LADI dal 4 giugno 2018 con un guadagno assicurato di fr.

2'213.-- (cfr. doc. 120).

Il 9 luglio 2018 RA 1 ha

inviato il formulario di rinnovo datato 8 luglio 2018 non controfirmato dal

Comune (cfr. doc. 287-289). L’USSI ha osservato:

" (…) il

nostro ufficio non potrà dare seguito alla richiesta di rinnovo che ci ha

trasmesso in quanto il formulario non è stato vidimato dal comune di domicilio,

la invitiamo pertanto (come già comunicato più volte) a recarsi allo sportello

Laps di __________ per far timbrare e firmare il formulario.

Non daremo seguito ad ulteriore

corrispondenza in assenza di quanto richiesto.” (Doc. 285).

Il 13 luglio 2018 è

pervenuto all’amministrazione il formulario di rinnovo delle prestazioni

assistenziali datato 13 luglio 2018 e vidimato dall’Ufficio Intervento Sociale Sportello

regionale LAPS di __________ (cfr.doc. 270-272).

Con decisione del 13

luglio 2018 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 1'296.-- per il mese di luglio 2018, mentre gli ha negato il

diritto all’assistenza sociale per il mese di giugno 2018, in quanto la

richiesta di rinnovo per i mesi di giugno e luglio 2018 è stata vidimata dal

Comune di __________ soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 30=266; consid.

1.1

).

Il 24 luglio 2018 RA 1 ha

chiesto alla parte resistente di ritornare sul provvedimento del 13 luglio

2018, asserendo, da un lato, che RI 1 si è presentato agli uffici Laps di __________

all’inizio del mese di giugno 2018 e che, quindi, è questa la data che va presa

in considerazione. Dall’altro, che l’ufficio Laps gli ha domandato l’estratto

conto del 2016/2017 di cui non era in possesso e che ha dovuto richiedere alla

Postfinance di __________, come pure l’annuncio alla disoccupazione, ciò che ha

provocato una perdita di tempo per la ricerca di tutti i documenti (cfr. doc.

257).

L’amministrazione si è

riconfermata nella propria decisione il 30 luglio 2018 (cfr. doc. 255).

Il 6 agosto 2018 la parte

ricorrente ha interposto reclamo contro il provvedimento del 13 luglio 2018,

segnatamente contro il mancato riconoscimento di una prestazione assistenziale

per il mese di giugno 2018 e contro una pretesa deduzione di fr. 280.-- dalla

prestazione di luglio 2018, facendo valere in buona sostanza di avere fatto

tutto il possibile per inoltrare i documenti richiesti, inviando immediatamente

la notifica di partenza da __________ a __________ dove è stato trasmesso il

contratto di locazione dal 1° giugno 2018, come pure che:

" (…) Sono il

curatore amministrativo da un anno dove ho cercato diverse volte il vecchio

curatore ma senza esito, mi sono stati richiesti dalla LAPS gli estratti di tre

anni fa che non ero in possesso ed ho dovuto richiederli alla Postfinance di __________,

il mio assistito ha dovuto recarsi all’ufficio __________ per la disoccupazione

ed anche questo ha richiesto il tempo necessario di cui chiedo gentilmente che

da parte vostra gli venga concesso il mese di giugno l’assistenza dovuta in

quanto il mese di giugno la locazione non è stata pagata. Abbiamo fatto tutto

il possibile per ottenere da parte la LAPS il rinnovo vidimato evidentemente

questo a documenti ricevuti, il tempo usato è di circa 4 settimane. (…)” (Doc. 26=254)

L’Autorità Regionale di

Protezione __________, con decisione del 13 settembre 2018, non ha approvato il

rendiconto finanziario, né il rapporto morale relativi al periodo gennaio –

maggio 2017 quando __________ era il curatore del ricorrente.

L’ARP ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

" (…)

2.

in data 02.01.2018 si inviavano all’allora

curatore __________ i formulari “rendiconto finanziario” e “rapporto morale”

invitandolo a ritornarli debitamente compilati, unitamente a tutta la

documentazione giustificativa entro il 28.02.2018;

3.

L’allora curatore __________ era stato

richiamato una prima volta in data 11.05.2018 per la mancata

presentazione dei formulari sopracitati, assegnandogli un termine di 30 giorni

per produrre la documentazione, tuttavia a questa richiesta non è stato dato

seguito alcuno;

4.

l’allora curatore era stato nuovamente

richiamato a mezzo posta raccomandata in data 19.07.2018 assegnandogli

un ultimo termine di 15 giorni per produrre il rendiconto finanziario ed il

rapporto morale 2017 unitamente a tutta la documentazione contabile avvisandolo

che nel caso il termine non fosse stato rispettato si sarebbe proceduto con la

decisione di non approvazione del rendiconto, addebitandogli i relativi costi,

senza ulteriori comunicazioni;

5.

A tutt’oggi nulla è giunto, per cui non

è possibile accertare la regolarità della gestione della curatela, pertanto il

rendiconto finanziario ed il rapporto morale 01.01.-31.05.2017 non possono

essere approvati;

6.

l’allora curatore ha volato il suo

obbligo fi presentare all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto

sulla situazione dell’interessato, così come previsto dagli art. 410, 411 e 413

CC;

(…) (Doc. C)

L’ARP ha infine stabilito

che “un’azione di responsabilità contro chi ha gestito il patrimonio si

prescrive in un anno dalla notificazione della presente (vedi art. 454 e seg.

CC), fatta salva la responsabilità penale” (cfr. doc. C).

L’USSI ha confermato la

propria decisione del 13 luglio 2018 con decisione su reclamo del 18 dicembre

2018.

(cfr. doc. B; consid. 1.2.).

Il 17 settembre 2018 RA 1

ha informato l’USSI che RI 1 dal 13 settembre 2018 si trovava nuovamente in

carcere per motivi di consumo e vendita di stupefacenti (cfr.doc. 209).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che l’art. 12 lett.

c Reg.Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di prestazioni

assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente all’USSI e

non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come invece nel

caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.3.).

Come evidenziato dalla

parte resistente (cfr. doc. B; III), le decisioni di accoglimento delle

prestazioni assistenziali enunciano esplicitamente che “l’eventuale

richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di

scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato

dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento” (cfr.

doc. 321; 329; 314; 30=266; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

In concreto, del resto, la

domanda di rinnovo del 30 aprile 2018 inoltrata all’USSI in cui il ricorrente

ha indicato che abitava dalla madre a __________ è stata vidimata dai Servizi

sociali comunali di __________ (cfr. doc. 325), Comune di domicilio del

medesimo dal settembre 2015 (cfr. doc. 64; 301).

L’amministrazione,

ricevuta tale richiesta, ha emesso le decisioni del 2 maggio 2018 concernenti

le prestazioni assistenziali dei mesi di aprile e maggio 2018, le quali

riportano l’indicazione di cui sopra relativa alla modalità da seguire per il

rinnovo dell’assistenza sociale (cfr. doc. 321; 329).

La richiesta di rinnovo

del 14 maggio 2018 firmata dall’insorgente e inviata all’USSI tramite il

curatore il quale ha precisato che l’interessato risiedeva presso la madre a __________

non è stata controfirmata da alcun Comune o Servizio sociale (cfr. doc. 319;

316-318).

Tuttavia la parte

resistente, verosimilmente poiché in ogni caso non era cambiato il Comune di

domicilio, con decisione del 16 maggio 2018, gli ha comunque assegnato una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018

(cfr. doc. 314).

Quando però l’USSI è

venuto a conoscenza, tramite un messaggio di posta elettronica del 21 maggio

2018.

di RA 1, che il ricorrente aveva concluso un nuovo contratto di locazione

relativo a un appartamento a __________ con effetto dal 1° giugno 2018, ha

bloccato, il 22 maggio 2018, il versamento della prestazione di giugno e ha

invitato l’insorgente a produrre il formulario di rinnovo vidimato dal Comune

di __________ entro la fine di maggio 2018, oltre alle copie della notifica di

partenza dal Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________

e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 304).

Il controllo della domanda

di rinnovo da parte del Comune è importante per una verifica dei dati

dichiarati dal beneficiario dell’assistenza sociale.

Il formulario vidimato dal

Comune di __________, nonostante dei solleciti da parte dell’USSI (cfr. consid.

2.5

), è pervenuto a questo Ufficio soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 270).

Pertanto l’amministrazione

ha riconosciuto una prestazione assistenziale per luglio 2018, ma l’ha negata

per giugno 2018 (cfr. doc. 30=266; consid. 2.3.; 2.5.).

2.7

La parte ricorrente riguardo

al ritardo con cui è stata prodotta la richiesta di rinnovo vidimata

dall’Ufficio intervento sociale di __________, il 24 luglio 2018, ha fatto

valere che RI 1 all’inizio del mese di giugno 2018 si è recato negli uffici

Laps di __________, ma che, essendo necessari dei documenti, come l’estratto

conto 2016/2017, di cui il nuovo curatore non era in possesso, vi è stata una

perdita di tempo (cfr. doc. 257; consid. 2.5.).

Come esposto sopra, il

precedente - dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017 - curatore dell’insorgente, __________,

nonostante alcuni richiami, ha violato il suo obbligo di presentare

all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione

dell’interessato (cfr. doc. C; consid. 2.5.).

È vero che per costante

giurisprudenza le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle

azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo

2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre

2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008

dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA

38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°

aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno

2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006).

Inoltre il comportamento e

il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF

9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre

2014.

consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid.

3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin

2003).

È altrettanto vero,

tuttavia, che il Tribunale federale ha stabilito, per quanto riguarda la figura

professionale dell’avvocato, che il comportamento colpevole di questi è

imputabile al suo cliente, a meno che abbia commesso un errore grossolano in

particolare durante la difesa

obbligatoria (cfr. STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; DTF 143 I

284.

consid. 1.3.).

In casu, perciò, ritenuto

che RI 1 dal 2014 beneficia di una curatela di rappresentanza con gestione

patrimoniale ex art. 394 e 395 CC (i

curatori, nell’adempimento dei loro compiti, sottostanno all’obbligo di

diligenza; cfr. art. 413 CC; STF 5C_165/2001 del 30 agosto 2001), la mancata

presentazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per il 2017

(gennaio – maggio 2017) da parte del precedente curatore (cfr. doc. C) - che

era il suo rappresentante legale - costituisce una grave negligenza che,

applicando per analogia quanto previsto dalla giurisprudenza per l’avvocato, in

particolare durante la difesa obbligatoria, non va imputata al ricorrente anche

in considerazione di quanto verrà esposto di seguito.

2.8

Il TCA rileva, d’altronde,

che l’USSI nel caso di specie non ha ossequiato la procedura contemplata

all’art. 14 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

Come visto (cfr. consid.

2.4

), tali disposti enunciano che se l’assicurato, l’assistito o

il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuta in

modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

In concreto l’USSI ha sì

sollecitato più volte, dal 22 maggio al 9 luglio 2018, il curatore a voler

produrre il formulario per la richiesta di rinnovo vidimato dal Comune di __________

(cfr. doc. 304; 300; 302; 285; consid. 2.4.), tuttavia non risulta che abbia avvertito

la parte ricorrente in merito alle conseguenze del mancato inoltro della

richiesta di rinnovo controfirmata dal Comune di __________ entro un

determinato lasso di tempo, impartendole un termine per procedere al riguardo

con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato in materia o

avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (cfr. STCA 42.2016.19 del

14.

dicembre 2016 consid 2.3.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.;

STCA 38.2004.96 del 9 giugno 2005).

In effetti il 22 maggio

2018.

l’amministrazione ha informato il curatore che l’insorgente avrebbe

dovuto, prima della fine di maggio 2018, far vidimare il formulario di rinnovo

al Comune di __________, nonché allegare copie della notifica di partenza dal

Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________ e del

contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr.doc. 304).

Il 4 giugno 2018 l’USSI, a

seguito dell’inoltro da parte di RA 1 della sola notifica di partenza dal

Comune di __________ per __________ con effetto dal 31 maggio 2018 (cfr. doc.

301), si è poi limitato a comunicare che “per evadere la decisione del mese

di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del formulario

di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della notifica di

arrivo al Comune di __________ (cfr. doc. 300).

Inoltre il 3 luglio 2018

la parte resistente ha risposto al curatore, che il 2 luglio 2018 aveva chiesto

se il suo assistito, nel mese di luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni

assistenziali retroattive (cfr. doc. 302), che non appena trasmesso il

formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ avrebbe emesso la

decisione (cfr. doc. 302).

Infine ancora il 9 luglio

2019.

l’USSI, ricevuto il formulario non controfirmato dal Comune (cfr. doc.

287-289), da una parte, ha indicato che conseguentemente non avrebbe potuto dare

seguito alla richiesta di rinnovo. Dall’altra, ha semplicemente formulato

l’invito a recarsi allo Sportello Laps di __________ per far timbrare e firmare

il formulario (cfr. doc. 285).

2.9

Alla luce di quanto esposto,

tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, se effettivamente

l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di __________ a inizio giugno

2018, il ritardo con il quale il formulario ha potuto essere vidimato dall’Ufficio

intervento sociale di __________, e meglio solo il 13 luglio 2018, a causa

della ricerca dei documenti necessari di cui il nuovo curatore non disponeva in

quanto il precedente non ha consegnato la contabilità e il rendiconto

finanziario concernente il periodo gennaio – maggio 2017 (cfr. doc. C), non deve

penalizzareRI 1.

Pertanto, considerato

anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V

143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008

EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), la presente vertenza non può

essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4 febbraio

2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).

In concreto

si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 18

dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti

necessari per chiarire se effettivamente RI 1 a inizio giugno

2018.

si è recato presso lo Sportello Laps di __________ per far vidimare il

formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute al

31.

maggio 2018.

La parte resistente, dopo

aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente ha diritto

(qualora venga comprovato che a inizio giugno 2018 l’insorgente si è presentato

allo Sportello Laps di __________ per ottenere la convalida del formulario di

richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale) o meno a una prestazione

assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018.

2.10

L’insorgente ha pure

contestato, già nel reclamo del 6 agosto 2018 (cfr. doc. 26=254) e in seguito

nel ricorso (doc. I), un’asserita deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione

assistenziale ordinaria di luglio 2018.

Dalla decisione del 13

luglio 2018 con cui aRI 1, per quanto concerne il mese di luglio 2018, è stata

assegnata una prestazione mensile di fr. 1'296.-- si evince, da un lato, che dalla

stessa sono stati dedotti l’importo di fr. 118.40 per versarlo direttamente

alla cassa malati quale premio mensile e l’ammontare di fr. 83.80 quale “ricupero

elettricità”, per complessivi fr. 202.20. Dall’altro, che la somma di fr.

1'093.80 è stata corrisposta al ricorrente (cfr. doc. 30=266).

Non risulta, quindi,

nemmeno nell’allegato calcolo (cfr. doc. 32-33=268-269, una specifica

decurtazione di fr. 280.--.

L’USSI, nella decisione su

reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 agosto 2018 e nella risposta di

causa con cui ha postulato la reiezione del ricorso, non si è espressamente pronunciato

in merito a questa censura (cfr. doc. B; III).

Di conseguenza, ritenuto il

rinvio degli atti all’amministrazione per le ragioni indicate sopra (cfr.

consid. 2.9.), la parte resistente verificherà altresì la correttezza

dell’entità della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio

2018.

corrisposta al ricorrente, chiedendo in particolare ai suoi rappresentanti

di precisare e dettagliare la contestata deduzione di fr. 280.--.

2.11

Vincente in causa, l’insorgente,

patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 18 dicembre 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.9. e 2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di

giugno 2018, nonché all’importo della prestazione assistenziale ordinaria per

il mese di luglio 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al

ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti