42.2019.13
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15 maggio 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.13
rs
Lugano
15 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su reclamo del 18 dicembre 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
18 dicembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la propria precedente decisione del 13 luglio 2018 (cfr.
doc. 30=266) con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 1'296.-- per il mese di luglio 2018, mentre gli ha negato il
diritto all’assistenza sociale per il mese di giugno 2018, in quanto la
richiesta di rinnovo per i mesi di giugno e luglio 2018 è stata vidimata dal
Comune di __________ soltanto il 13 luglio 2018.
Nella decisione su reclamo
l’amministrazione ha segnatamente rilevato che:
" (…) Si
osserva che l’inoltro tempestivo della domanda di rinnovo ricade nella
responsabilità del richiedente (anche se agisce tramite un rappresentante)
ritenuto anche che l’USSI su ogni decisione di accoglimento di prestazioni
assistenziali indica sul retro, addirittura in grassetto che, l’eventuale
richiesta di rinnovo della prestazione (con la relativa documentazione) dovrà
essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo
dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio
d’accompagnamento di riferimento. (…)” (Doc. B).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 18 dicembre 2018 RI 1, rappresentato dal curatore RA 1 e dall’avv. RA
2, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’assegnazione di una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2018,
nonché il riconoscimento dell’importo dedotto dalla prestazione del mese di
luglio 2018, che corrisponderebbe a fr. 280.--.
A sostegno della pretesa
ricorsuale l’avv. RA 2, per conto dell’insorgente, ha in particolare addotto:
" (…) Nel
caso di specie il nuovo curatore del ricorrente ha messo in atto tutte le
misure possibili per far ottenere al proprio pupillo la dovuta copertura delle
prestazioni complementari già per il mese di giugno.
Il ritardo è imputabile unicamente al
precedente curatore amministrativo, già con reclamo 6 agosto 2018 ha tempestivamente
evidenziato che il ritardo era motivato dal fatto di non disporre della
necessaria documentazione completa e di fatto lamenta da parte dell’USSI un
ingiustificato formalismo. Pur non contestando che l’inoltro tempestivo della domanda
di rinnovo ricade nella responsabilità del richiedente, anche se agisce tramite
un rappresentante, si osserva come una inadempienza di terzi, peraltro delegati
dall’Autorità competente, non possa ricadere sul richiedente.
Appare quindi manifestamente insostenibile
che non venga concessa la prestazione assistenziale per il mese di giugno 2018
e contesta inoltre una non meglio precisata riduzione di CHF 280.- della
prestazione di luglio 2018.
Le motivazioni del presente gravame,
peraltro già sollevate nel reclamo, devono invero trovare accoglimento e la
decisione impugnata annullata.
Nell’ambito di una corretta valutazione dell’interesse
pubblico e privato, deve in concreto essere privilegiato il diritto
dell’insorgente. La totale mancanza di colpa del ritardo nella richiesta
all’USSI non può e non deve ricadere su un cittadino posto al beneficio di una
misura di protezione in quanto bisognoso delle tutele di una curatela
amministrativa.
Una conferma della decisione impugnata
sarebbe giocoforza contraria alle norme di legge poste alla base della tutela
della persona bisognosa di assistenza nelle più svariate forme da parte degli
enti pubblici. L’interesse pubblico deve pertanto n concreto cedere il passo
all’interesse del ricorrente, peraltro avente diritto - si aggiunga non
contestato o contestabile - alle prestazioni richieste in base alla propria
situazione economica.
Oltre ad essere totalmente carente sotto il
profilo dell’interesse pubblico, la misura adottata, inflitta con la decisione
impugnata, lo è anche sotto quello della proporzionalità. (…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, con risposta del 12
febbraio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 13 febbraio 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere, in primo luogo, se l’USSI abbia a ragione o meno negato a RI
1.
una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018, in quanto
la domanda di rinnovo dell’assistenza sociale vidimata dal Comune gli è
pervenuta soltanto il 13 luglio 2018.
In secondo luogo, se
l’amministrazione abbia effettuato a torto una deduzione di fr. 280.-- dalla
prestazione assistenziale di luglio 2018.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e
della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del
8.
settembre 2006 pag. 313-317).
2.2
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente
all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in
cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno
erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le
prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo
di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,
anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento
vi ha rinunciato."
Inoltre
giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23.
febbraio 2015;
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971."
2.3
L’art. 59 Las, relativo alla
domanda di prestazioni assistenziali, prevede:
" 1La domanda di
prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve
essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II
Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di
aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II
richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
" 1Il Dipartimento
decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per
le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in
base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio,
carattere vincolante.
3La
decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è
notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 61 cpv. 1 Las
enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal
primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA
42.2017.46
del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).
Ai sensi dell’art. 19
Laps:
" 1Le prestazioni
sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I
beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal
presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
3Se
una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio
incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti
giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata
consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.
L’art. 11 Reg.Laps
stabilisce:
" 1Prima di inoltrare
una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui
all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo
Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la
documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
2Il
Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i
documenti necessari.
3Il
Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni
prima dell’appuntamento allo sportello.”
L’art. 12 Reg.Laps
riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.
In particolare le lett. c
e d prevedono:
" c)all’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2
cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa
di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).
2.4
Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
"
1Il
richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari
all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e
del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli
deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o
finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi
all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se
il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento,
nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14
cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro
applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la
facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se,
infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non
va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19
agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad
art. 43 n. 99-100).
L’assicuratore, tuttavia,
non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia
se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni
speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003
consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate
all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010
consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
2.5
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 ha inoltrato domanda di
assistenza sociale nel novembre 2013 dopo che il 9 luglio di quell’anno aveva
compiuto 18 anni (cfr. doc. 70; 74).
Nella sentenza di divorzio
dei genitori del ricorrente emanata il 9 marzo 2010 dal Pretore del Distretto
di __________ è stato indicato, da una parte, che dalle valutazioni dei servizi
coinvolti, segnatamente del Servizio medico-psicologico, relative alle capacità
genitoriali dei coniugi __________ è risultato auspicabile il collocamento
dell’insorgente e della sorella, entrambi minori, in istituto. Dall’altra, che
a quel momento RI 1 si trovava già in internato (cfr. doc. 107-112).
Da un rapporto del 20
novembre 2013, in cui il Comune di __________ ha preavvisato favorevolmente la
richiesta di assistenza sociale del ricorrente, emerge:
" (…)
personaggio già noto in quanto in passato è stato seguito da diversi servizi
senza grossi successi. Attualmente RI 1 alloggia presso la pensione __________
di __________, con disdetta per il 30 novembre 2013. La madre non è più
disposta ad alloggiarlo, causa di diverse problematiche e tensioni venutesi a
creare già in passato. Il ragazzo ha interrotto il percorso presso la comunità ____________________
nel mese di luglio 2013, da quella data non ha più una sistemazione stabile e
nemmeno un’entrata finanziaria fissa. (…)” (Doc. 71)
Il 21 ottobre 2014
l’Autorità Regionale di Protezione __________ ha istituito una curatela di
rappresentanza e di gestione ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art.
395.
CC a favore diRI 1. Quale curatrice è stata nominata __________ (cfr.doc.
95-98).
Il ricorrente, il 14
settembre 2015 ha concluso un contratto di locazione in relazione a un
appartamento di 1 ½ locali a __________ con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr.
doc. 64).
L’Autorità Regionale di
Protezione__________, il 9 giugno 2016, ha nominato __________ quale curatore in
sostituzione di __________ a far stato retroattivamente dal 1° gennaio 2016
(cfr. doc. 60).
Il 18 maggio 2017
l’Autorità di protezione 5 ha accolto le dimissioni di __________ con effetto
dal 31 maggio 2017 e ha designato RA 1 quale nuovo curatore dell’insorgente, a
quel momento in detenzione presso il Penitenziario __________ (cfr. doc.
60-61).
RI 1 è stato scarcerato il
26.
aprile 2018 (cfr. doc. 340).
Il 30 aprile 2018 il
ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali,
indicando che il suo luogo di domicilio era cambiato e che si trovava presso la
madre a __________, per cui “non c’è più affitto da pagare” (cfr. doc. 323).
La domanda è stata vidimata dai Servizi sociali comunali di __________ (cfr.
doc. 325).
Il 2 maggio 2018 l’USSI ha
emesso due decisioni con le quali gli ha assegnato una prestazione
assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2018 di fr. 118.40 corrispondente
al premio della cassa malati (cfr. doc. 329; 344; 345) e una prestazione
ordinaria di fr. 718.40 per il mese di maggio 2018 (cfr. doc. 321).
Il 14 maggio 2018 il
curatore, RA 1, ha inviato all’USSI il formulario compilato in quella data da RI
1.
per il rinnovo delle prestazioni assistenziali che sarebbero scadute il 31
maggio 2018 e ha comunicato che il medesimo risiede presso la madre a __________
(cfr. doc. 319).
Tale richiesta di rinnovo non
è stata controfirmata da alcun Comune/Servizio sociale di riferimento (cfr.
doc. 316-318).
Con decisione del 16
maggio 2018 l’USSI ha attribuito all’insorgente una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018 (cfr. doc. 314).
L’insorgente, il 16 maggio
2018, ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione concernente un
appartamento di 2 ½ locali a __________ con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr.
doc. 50).
Il 21 maggio 2018 il
curatore del ricorrente ha informato, tramite posta elettronica, l’USSI che
quest’ultimo sarebbe andato ad abitare a __________ dal 1° giugno 2018 (cfr.
doc. 304).
L’amministrazione, con un
messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018, ha di conseguenza comunicato
a RA 1 di aver bloccato le prestazioni a partire dal 1° giugno 2018 e che prima
della fine di maggio 2018 l’insorgente avrebbe dovuto far vidimare il
formulario di rinnovo al Comune di __________, nonché allegare copia della
notifica di partenza dal Comune di __________, copia della notifica di arrivo
al Comune di __________ e copia del contratto di locazione firmato da entrambe
le parti (cfr. doc. 304).
Il 24 maggio 2018 il
ricorrente e l’USSI hanno concluso un contratto d’inserimento sociale della
durata di un anno dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019 (cfr. doc. 126).
Il 4 giugno 2018 RA 1 ha
trasmesso all’USSI un certificato emesso il 30 maggio 2018 dal Comune di __________
da cui si evince cheRI 1, domiciliato a __________ dal 15 settembre 2015, il 25
maggio 2018 ha notificato la partenza per __________ con effetto dal 31 maggio
2018.
(cfr. doc. 301).
Nella stessa data
l’amministrazione - facendo riferimento al messaggio di posta elettronica del
22.
maggio 2018 - ha precisato al curatore che “per evadere la decisione del
mese di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del
formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della
notifica di arrivo al Comune di __________ (cfr.doc. 300).
Il 2 luglio 2018 il
curatore del ricorrente ha chiesto all’USSI se il suo assistito, nel mese di
luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni assistenziali retroattive, in quanto “siamo
alla scadenza dell’affitto e non posso pretendere che la madre paghi l’affitto
del figlio” (cfr. doc. 302).
La parte resistente, il 3
luglio 2018, ha fatto notare a RA 1 che non aveva ancora fatto pervenire il
formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e che non appena
trasmesso avrebbe emesso la decisione (cfr. doc. 302).
Il 5 luglio 2018 la Cassa
di disoccupazione __________ ha informato il ricorrente che il medesimo aveva
diritto a 90 indennità LADI dal 4 giugno 2018 con un guadagno assicurato di fr.
2'213.-- (cfr. doc. 120).
Il 9 luglio 2018 RA 1 ha
inviato il formulario di rinnovo datato 8 luglio 2018 non controfirmato dal
Comune (cfr. doc. 287-289). L’USSI ha osservato:
" (…) il
nostro ufficio non potrà dare seguito alla richiesta di rinnovo che ci ha
trasmesso in quanto il formulario non è stato vidimato dal comune di domicilio,
la invitiamo pertanto (come già comunicato più volte) a recarsi allo sportello
Laps di __________ per far timbrare e firmare il formulario.
Non daremo seguito ad ulteriore
corrispondenza in assenza di quanto richiesto.” (Doc. 285).
Il 13 luglio 2018 è
pervenuto all’amministrazione il formulario di rinnovo delle prestazioni
assistenziali datato 13 luglio 2018 e vidimato dall’Ufficio Intervento Sociale Sportello
regionale LAPS di __________ (cfr.doc. 270-272).
Con decisione del 13
luglio 2018 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 1'296.-- per il mese di luglio 2018, mentre gli ha negato il
diritto all’assistenza sociale per il mese di giugno 2018, in quanto la
richiesta di rinnovo per i mesi di giugno e luglio 2018 è stata vidimata dal
Comune di __________ soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 30=266; consid.
1.1
).
Il 24 luglio 2018 RA 1 ha
chiesto alla parte resistente di ritornare sul provvedimento del 13 luglio
2018, asserendo, da un lato, che RI 1 si è presentato agli uffici Laps di __________
all’inizio del mese di giugno 2018 e che, quindi, è questa la data che va presa
in considerazione. Dall’altro, che l’ufficio Laps gli ha domandato l’estratto
conto del 2016/2017 di cui non era in possesso e che ha dovuto richiedere alla
Postfinance di __________, come pure l’annuncio alla disoccupazione, ciò che ha
provocato una perdita di tempo per la ricerca di tutti i documenti (cfr. doc.
257).
L’amministrazione si è
riconfermata nella propria decisione il 30 luglio 2018 (cfr. doc. 255).
Il 6 agosto 2018 la parte
ricorrente ha interposto reclamo contro il provvedimento del 13 luglio 2018,
segnatamente contro il mancato riconoscimento di una prestazione assistenziale
per il mese di giugno 2018 e contro una pretesa deduzione di fr. 280.-- dalla
prestazione di luglio 2018, facendo valere in buona sostanza di avere fatto
tutto il possibile per inoltrare i documenti richiesti, inviando immediatamente
la notifica di partenza da __________ a __________ dove è stato trasmesso il
contratto di locazione dal 1° giugno 2018, come pure che:
" (…) Sono il
curatore amministrativo da un anno dove ho cercato diverse volte il vecchio
curatore ma senza esito, mi sono stati richiesti dalla LAPS gli estratti di tre
anni fa che non ero in possesso ed ho dovuto richiederli alla Postfinance di __________,
il mio assistito ha dovuto recarsi all’ufficio __________ per la disoccupazione
ed anche questo ha richiesto il tempo necessario di cui chiedo gentilmente che
da parte vostra gli venga concesso il mese di giugno l’assistenza dovuta in
quanto il mese di giugno la locazione non è stata pagata. Abbiamo fatto tutto
il possibile per ottenere da parte la LAPS il rinnovo vidimato evidentemente
questo a documenti ricevuti, il tempo usato è di circa 4 settimane. (…)” (Doc. 26=254)
L’Autorità Regionale di
Protezione __________, con decisione del 13 settembre 2018, non ha approvato il
rendiconto finanziario, né il rapporto morale relativi al periodo gennaio –
maggio 2017 quando __________ era il curatore del ricorrente.
L’ARP ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
" (…)
2.
in data 02.01.2018 si inviavano all’allora
curatore __________ i formulari “rendiconto finanziario” e “rapporto morale”
invitandolo a ritornarli debitamente compilati, unitamente a tutta la
documentazione giustificativa entro il 28.02.2018;
3.
L’allora curatore __________ era stato
richiamato una prima volta in data 11.05.2018 per la mancata
presentazione dei formulari sopracitati, assegnandogli un termine di 30 giorni
per produrre la documentazione, tuttavia a questa richiesta non è stato dato
seguito alcuno;
4.
l’allora curatore era stato nuovamente
richiamato a mezzo posta raccomandata in data 19.07.2018 assegnandogli
un ultimo termine di 15 giorni per produrre il rendiconto finanziario ed il
rapporto morale 2017 unitamente a tutta la documentazione contabile avvisandolo
che nel caso il termine non fosse stato rispettato si sarebbe proceduto con la
decisione di non approvazione del rendiconto, addebitandogli i relativi costi,
senza ulteriori comunicazioni;
5.
A tutt’oggi nulla è giunto, per cui non
è possibile accertare la regolarità della gestione della curatela, pertanto il
rendiconto finanziario ed il rapporto morale 01.01.-31.05.2017 non possono
essere approvati;
6.
l’allora curatore ha volato il suo
obbligo fi presentare all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto
sulla situazione dell’interessato, così come previsto dagli art. 410, 411 e 413
CC;
(…) (Doc. C)
L’ARP ha infine stabilito
che “un’azione di responsabilità contro chi ha gestito il patrimonio si
prescrive in un anno dalla notificazione della presente (vedi art. 454 e seg.
CC), fatta salva la responsabilità penale” (cfr. doc. C).
L’USSI ha confermato la
propria decisione del 13 luglio 2018 con decisione su reclamo del 18 dicembre
2018.
(cfr. doc. B; consid. 1.2.).
Il 17 settembre 2018 RA 1
ha informato l’USSI che RI 1 dal 13 settembre 2018 si trovava nuovamente in
carcere per motivi di consumo e vendita di stupefacenti (cfr.doc. 209).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che l’art. 12 lett.
c Reg.Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di prestazioni
assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente all’USSI e
non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come invece nel
caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.3.).
Come evidenziato dalla
parte resistente (cfr. doc. B; III), le decisioni di accoglimento delle
prestazioni assistenziali enunciano esplicitamente che “l’eventuale
richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di
scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato
dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento” (cfr.
doc. 321; 329; 314; 30=266; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).
In concreto, del resto, la
domanda di rinnovo del 30 aprile 2018 inoltrata all’USSI in cui il ricorrente
ha indicato che abitava dalla madre a __________ è stata vidimata dai Servizi
sociali comunali di __________ (cfr. doc. 325), Comune di domicilio del
medesimo dal settembre 2015 (cfr. doc. 64; 301).
L’amministrazione,
ricevuta tale richiesta, ha emesso le decisioni del 2 maggio 2018 concernenti
le prestazioni assistenziali dei mesi di aprile e maggio 2018, le quali
riportano l’indicazione di cui sopra relativa alla modalità da seguire per il
rinnovo dell’assistenza sociale (cfr. doc. 321; 329).
La richiesta di rinnovo
del 14 maggio 2018 firmata dall’insorgente e inviata all’USSI tramite il
curatore il quale ha precisato che l’interessato risiedeva presso la madre a __________
non è stata controfirmata da alcun Comune o Servizio sociale (cfr. doc. 319;
316-318).
Tuttavia la parte
resistente, verosimilmente poiché in ogni caso non era cambiato il Comune di
domicilio, con decisione del 16 maggio 2018, gli ha comunque assegnato una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 718.40 per il mese di giugno 2018
(cfr. doc. 314).
Quando però l’USSI è
venuto a conoscenza, tramite un messaggio di posta elettronica del 21 maggio
2018.
di RA 1, che il ricorrente aveva concluso un nuovo contratto di locazione
relativo a un appartamento a __________ con effetto dal 1° giugno 2018, ha
bloccato, il 22 maggio 2018, il versamento della prestazione di giugno e ha
invitato l’insorgente a produrre il formulario di rinnovo vidimato dal Comune
di __________ entro la fine di maggio 2018, oltre alle copie della notifica di
partenza dal Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________
e del contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 304).
Il controllo della domanda
di rinnovo da parte del Comune è importante per una verifica dei dati
dichiarati dal beneficiario dell’assistenza sociale.
Il formulario vidimato dal
Comune di __________, nonostante dei solleciti da parte dell’USSI (cfr. consid.
2.5
), è pervenuto a questo Ufficio soltanto il 13 luglio 2018 (cfr. doc. 270).
Pertanto l’amministrazione
ha riconosciuto una prestazione assistenziale per luglio 2018, ma l’ha negata
per giugno 2018 (cfr. doc. 30=266; consid. 2.3.; 2.5.).
2.7
La parte ricorrente riguardo
al ritardo con cui è stata prodotta la richiesta di rinnovo vidimata
dall’Ufficio intervento sociale di __________, il 24 luglio 2018, ha fatto
valere che RI 1 all’inizio del mese di giugno 2018 si è recato negli uffici
Laps di __________, ma che, essendo necessari dei documenti, come l’estratto
conto 2016/2017, di cui il nuovo curatore non era in possesso, vi è stata una
perdita di tempo (cfr. doc. 257; consid. 2.5.).
Come esposto sopra, il
precedente - dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017 - curatore dell’insorgente, __________,
nonostante alcuni richiami, ha violato il suo obbligo di presentare
all’Autorità di protezione la contabilità e un rapporto sulla situazione
dell’interessato (cfr. doc. C; consid. 2.5.).
È vero che per costante
giurisprudenza le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle
azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo
2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre
2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008
dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA
38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°
aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno
2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006).
Inoltre il comportamento e
il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF
9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre
2014.
consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid.
3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin
2003).
È altrettanto vero,
tuttavia, che il Tribunale federale ha stabilito, per quanto riguarda la figura
professionale dell’avvocato, che il comportamento colpevole di questi è
imputabile al suo cliente, a meno che abbia commesso un errore grossolano in
particolare durante la difesa
obbligatoria (cfr. STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; DTF 143 I
284.
consid. 1.3.).
In casu, perciò, ritenuto
che RI 1 dal 2014 beneficia di una curatela di rappresentanza con gestione
patrimoniale ex art. 394 e 395 CC (i
curatori, nell’adempimento dei loro compiti, sottostanno all’obbligo di
diligenza; cfr. art. 413 CC; STF 5C_165/2001 del 30 agosto 2001), la mancata
presentazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per il 2017
(gennaio – maggio 2017) da parte del precedente curatore (cfr. doc. C) - che
era il suo rappresentante legale - costituisce una grave negligenza che,
applicando per analogia quanto previsto dalla giurisprudenza per l’avvocato, in
particolare durante la difesa obbligatoria, non va imputata al ricorrente anche
in considerazione di quanto verrà esposto di seguito.
2.8
Il TCA rileva, d’altronde,
che l’USSI nel caso di specie non ha ossequiato la procedura contemplata
all’art. 14 Reg.Laps, analoga a quella prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.
Come visto (cfr. consid.
2.4
), tali disposti enunciano che se l’assicurato, l’assistito o
il richiedente prestazioni assistenziali, nonostante un’ingiunzione, rifiuta in
modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore rispettivamente l’assistenza sociale può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
In concreto l’USSI ha sì
sollecitato più volte, dal 22 maggio al 9 luglio 2018, il curatore a voler
produrre il formulario per la richiesta di rinnovo vidimato dal Comune di __________
(cfr. doc. 304; 300; 302; 285; consid. 2.4.), tuttavia non risulta che abbia avvertito
la parte ricorrente in merito alle conseguenze del mancato inoltro della
richiesta di rinnovo controfirmata dal Comune di __________ entro un
determinato lasso di tempo, impartendole un termine per procedere al riguardo
con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato in materia o
avrebbe deciso sulla base degli atti a disposizione (cfr. STCA 42.2016.19 del
14.
dicembre 2016 consid 2.3.; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.6.;
STCA 38.2004.96 del 9 giugno 2005).
In effetti il 22 maggio
2018.
l’amministrazione ha informato il curatore che l’insorgente avrebbe
dovuto, prima della fine di maggio 2018, far vidimare il formulario di rinnovo
al Comune di __________, nonché allegare copie della notifica di partenza dal
Comune di __________, della notifica di arrivo al Comune di __________ e del
contratto di locazione firmato da entrambe le parti (cfr.doc. 304).
Il 4 giugno 2018 l’USSI, a
seguito dell’inoltro da parte di RA 1 della sola notifica di partenza dal
Comune di __________ per __________ con effetto dal 31 maggio 2018 (cfr. doc.
301), si è poi limitato a comunicare che “per evadere la decisione del mese
di giugno” necessitava del contratto di locazione completo, del formulario
di rinnovo vidimato dal Comune di __________ e della copia della notifica di
arrivo al Comune di __________ (cfr. doc. 300).
Inoltre il 3 luglio 2018
la parte resistente ha risposto al curatore, che il 2 luglio 2018 aveva chiesto
se il suo assistito, nel mese di luglio, avrebbe ricevuto le prestazioni
assistenziali retroattive (cfr. doc. 302), che non appena trasmesso il
formulario di rinnovo vidimato dal Comune di __________ avrebbe emesso la
decisione (cfr. doc. 302).
Infine ancora il 9 luglio
2019.
l’USSI, ricevuto il formulario non controfirmato dal Comune (cfr. doc.
287-289), da una parte, ha indicato che conseguentemente non avrebbe potuto dare
seguito alla richiesta di rinnovo. Dall’altra, ha semplicemente formulato
l’invito a recarsi allo Sportello Laps di __________ per far timbrare e firmare
il formulario (cfr. doc. 285).
2.9
Alla luce di quanto esposto,
tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, se effettivamente
l’insorgente si è presentato allo Sportello Laps di __________ a inizio giugno
2018, il ritardo con il quale il formulario ha potuto essere vidimato dall’Ufficio
intervento sociale di __________, e meglio solo il 13 luglio 2018, a causa
della ricerca dei documenti necessari di cui il nuovo curatore non disponeva in
quanto il precedente non ha consegnato la contabilità e il rendiconto
finanziario concernente il periodo gennaio – maggio 2017 (cfr. doc. C), non deve
penalizzareRI 1.
Pertanto, considerato
anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio
dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V
143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008
EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), la presente vertenza non può
essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere
ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4 febbraio
2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).
In concreto
si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 18
dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti
necessari per chiarire se effettivamente RI 1 a inizio giugno
2018.
si è recato presso lo Sportello Laps di __________ per far vidimare il
formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute al
31.
maggio 2018.
La parte resistente, dopo
aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente ha diritto
(qualora venga comprovato che a inizio giugno 2018 l’insorgente si è presentato
allo Sportello Laps di __________ per ottenere la convalida del formulario di
richiesta di rinnovo dell’assistenza sociale) o meno a una prestazione
assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2018.
2.10
L’insorgente ha pure
contestato, già nel reclamo del 6 agosto 2018 (cfr. doc. 26=254) e in seguito
nel ricorso (doc. I), un’asserita deduzione di fr. 280.-- dalla prestazione
assistenziale ordinaria di luglio 2018.
Dalla decisione del 13
luglio 2018 con cui aRI 1, per quanto concerne il mese di luglio 2018, è stata
assegnata una prestazione mensile di fr. 1'296.-- si evince, da un lato, che dalla
stessa sono stati dedotti l’importo di fr. 118.40 per versarlo direttamente
alla cassa malati quale premio mensile e l’ammontare di fr. 83.80 quale “ricupero
elettricità”, per complessivi fr. 202.20. Dall’altro, che la somma di fr.
1'093.80 è stata corrisposta al ricorrente (cfr. doc. 30=266).
Non risulta, quindi,
nemmeno nell’allegato calcolo (cfr. doc. 32-33=268-269, una specifica
decurtazione di fr. 280.--.
L’USSI, nella decisione su
reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 agosto 2018 e nella risposta di
causa con cui ha postulato la reiezione del ricorso, non si è espressamente pronunciato
in merito a questa censura (cfr. doc. B; III).
Di conseguenza, ritenuto il
rinvio degli atti all’amministrazione per le ragioni indicate sopra (cfr.
consid. 2.9.), la parte resistente verificherà altresì la correttezza
dell’entità della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio
2018.
corrisposta al ricorrente, chiedendo in particolare ai suoi rappresentanti
di precisare e dettagliare la contestata deduzione di fr. 280.--.
2.11
Vincente in causa, l’insorgente,
patrocinato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 18 dicembre 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come
indicato ai consid. 2.9. e 2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale
diritto del ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di
giugno 2018, nonché all’importo della prestazione assistenziale ordinaria per
il mese di luglio 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà al
ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti