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Decisione

42.2019.15

A ragione USSI ha erogato a ricorrente unicamente a titolo di prestito gli importi per il pagamento della garanzia Swisscaution e per spese di trasloco. Rettamente nella prestazione assistenziale ordi

10 luglio 2019Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I costi d'alloggio prevede un massimo di CHF 13'200.00 annuo

(compresi spese accessorie e di riscaldamento escluso conguaglio) per 1

persona. Questo dispositivo è previsto nell'art. 10 lett. b cpv 1 della legge

federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (lPC). Non è dato a sapere il motivo per cui il DSS

ha voluto ancorare le direttive interne su questa legge in procinto di riforma.

Ora nel caso specifico già spiegato esaurientemente con il reclamo

inoltrato a questo Tribunale il 22 giugno 2018 (irricevibile e rinviato

all'USSI per evasione), la reclamante si trovava in una situazione di sfratto

eseguito e che l'USSI era contraria all'autorizzare del cambio di abitazione

malgrado la sentenza passata in giudicato. Per il secondo trasloco avvenuto

1'11 settembre 2018 è dovuto al termine del contratto di locazione a tempo

determinato di 4 mesi, di cui l'USSI era al corrente. In entrambi i casi

l'affitto supera di poco l'importo massimo previsto dalla legge. La COSAS è

sicuramente al corrente della sopramenzionata legge, nonostante ciò, raccomanda

che in caso di affitti eccessivi il finanziamento è dato (COSAS 2017, pago 62

"affitti eccessivamente elevati"). L'affitto dell'appartamento in __________,

__________ di CHF 950.00 netto più acconto spese di CHF 200.00 e l'affitto

dell'appartamento in Via __________, __________ di CHF 1'100.00 + acconto spese

di CHF 150.00 rientrano nella media degli affitti nel Canton Ticino.

Dal mese di ottobre 2018 l'USSI inspiegabilmente non ha più

versato i CHF 150.00 quale acconto delle spese accessorie e di riscaldamento

come da contratto di locazione.

Decisioni del 4 e del 14 settembre 2018

L'accoglimento della prestazione speciale di CHF 231.00 (premio

d'iscrizione Swisscaution) rimando alle puntuali allegazioni alla pagina 2 di

questo reclamo.

Spese di trasloco dell'11 settembre 2018. L'USSI con stessa

modalità di coazione impone alla beneficiaria di firmare un riconoscimento di

debito pena la prestazione speciale non verrebbe concessa. La motivazione data

è che questo Ufficio riconosce spese di trasloco ogni 5 anni con previa

autorizzazione per cambio di abitazione.

Simile direttiva rigida di tipo contabile non trova una valida

base legale. La sottoscritta non ha avuto altra alternativa sennonché cercare

prontamente un'altra sistemazione rispettando il termine di disdetta e

riconsegna dell'ente locato. (…)” (Doc. I inc. 42.2019.15=doc. I inc.

42.2019.16)

1.8. L’USSI, nella risposta del 12

marzo 2019, ha chiesto di respingere il ricorso contro la decisione su reclamo

del 14 gennaio 2019 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi

di settembre, ottobre e novembre 2018 con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2019.15).

Con risposta del 14 marzo

2019 l’amministrazione ha parimenti postulato la reiezione del ricorso contro

la decisone su reclamo del 14 gennaio 2019 concernente i prestiti per

l’assicurazione SwissCaution e per le spese di trasloco. Alle relative

motivazioni verrà fatto riferimento, se necessario, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V inc. 42.2019.16).

1.9. La ricorrente ha presentato

delle osservazioni in merito alle fattispecie, inviando dei documenti, il 18

marzo 2019 (cfr. doc. V + V1-V4 inc. 42.2019.15; doc. VI + VI1-VI4) e il 29

marzo 2019 (cfr. doc. VII + B inc. 42.2019.16).

1.10. La parte resistente si è

pronunciata al riguardo con scritti del 1° aprile 2019 (cfr. doc. VIII inc.

42.2019.15) e dell’11 aprile 2019 (cfr. doc. IX inc. 42.2019.16).

1.11. I doc. VIII inc. 42.2019.15 e

IX inc. 42.2019.16 sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (cfr.

doc. IX inc. 42.2019.15; X inc. 42.2019.16).

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro

due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono fatti,

perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente temi analoghi

di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia

processuale le procedure ricorsuali 42.2019.15 e 42.2019.16 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_63/2019,8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,9C_760/2017 del 13 febbraio

2018.

consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1;

STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF

128.

V 124 consid. 1).

2.2

La ricorrente

nell’atto ricorsuale del 14 febbraio 2019, ha chiesto “laddove questo

reclamo dovesse risultare carente di cognizione di causa, che venga designato l’avv.

__________ quale patrocinatore d’ufficio” (cfr. doc. I pag. 4).

In tale contesto va

ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti

determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare

a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile

(cfr. art. 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Nel caso concreto questo

Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere

adeguatamente i propri interessi.

La medesima,

pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28

Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF

143.

V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio

2018.

consid. 2.2.; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA

42.2017.49

del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid.

2.6

, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.1

).

La domanda di designazione

di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.

nel merito

2.3

Preliminarmente occorre

rilevare che la ricorrente ha fatto valere una lesione del

diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio la violazione

dell’obbligo di motivare le decisioni del settembre 2018 e del 14 gennaio 2019

(cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15 = doc. I pag. 1 inc. 42.2019.16).

Il diritto

di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la

pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di

pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli

argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019

consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557

consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni del

settembre 2018 (cfr. consid. 1.1. – 1.4.) e delle decisioni su reclamo del 14

gennaio 2019 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.), atteso che da queste emergono

chiaramente i motivi per cui l’USSI, da una parte, ha riconosciuto

all’insorgente delle prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 643.-- per il

mese di settembre 2018, rispettivamente di fr. 2'086.-- per i mesi di ottobre e

novembre 2018. Dall’altra, le ha concesso, a titolo di prestito da rimborsare,

la somma di fr. 231.-- per l’assicurazione SwissCaution relativa al nuovo

contratto di locazione valido dal 15 settembre 2018 e l’ammontare di fr.

1'000.-- per il costo del trasloco del settembre 2018.

Del resto la ricorrente ha

potuto rendersi conto della portata, in particolare, delle decisioni su reclamo

emesse il 14 gennaio 2019 nei suoi confronti, visto che le ha impugnate dinanzi

a questo Tribunale.

La censura sollevata dall’insorgente

non risulta, dunque, fondata.

2.4

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.5

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge

fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33.

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli

scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.

17.

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa

su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di

bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ex art. 19

Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la

soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella

stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti,

alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri

Cantoni.

L’ammontare della soglia

Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati

statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è

considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno

2016.

le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 986.--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di

16.

anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni

compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato

all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di

integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento

con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per

partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.

14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno

2019.

è utile rilevare che gli importi del forfait di

mantenimento sono aumentati come segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona 995.--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.

--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre

2018.

pag. 478-479)

2.7

L'art. 20 Las definisce le

prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va

osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to

2.3

è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.8

Nell’evenienza concreta RI 1,

nata il __________ 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2011

(cfr. STCA 42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), nel mese di settembre

2018, vista la durata determinata del contratto di locazione (dal 15 maggio al

14.

settembre 2018) relativo all’appartamento di 3,5 locali in __________ a __________

(cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5., il cui ricorso

interposto dalla ricorrente personalmente al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019), ha concluso

un nuovo contratto di locazione concernente un appartamento sempre a __________

in Via __________.

La pigione di quest’ultimo

ammonta a fr. 1'100.-- mensili, oltre a fr. 150.-- al mese per le spese

accessorie, per complessivi fr. 15'000.-- annui (cfr. doc. I inc. 42.2019.15;

doc. 698a inc. 42.2019.1-5).

La ricorrente stessa, nell’impugnativa,

ha indicato che “(…) il contratto di locazione prevedeva due possibilità per

la garanzia dell’affitto: stipulare una fideiussione (SwissCaution) oppure con

il versamento su un conto deposito di garanzia presso una banca. (…)” (cfr.

doc. I inc. 42.2019.15 pag. 2).

Con decisione del 4

settembre 2018 (cfr. doc. A2 inc. 42.2018.16) l’USSI ha concesso all’insorgente

una prestazione speciale per l’assicurazione Swisscaution quale “Deposito di

garanzia appartamento – settembre 2018” di fr. 231.--, a titolo di prestito,

da versare al Comune di __________ che ha anticipato tale pagamento e da

restituire tramite trattenuta mensile sulla sua prestazione assistenziale

ordinaria (cfr. doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.1.).

In effetti sia dalla

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.- del mese di ottobre 2018,

che da quella del medesimo importo del novembre 2018 - riconosciute alla

ricorrente con decisione del 6 settembre 2018 - l’amministrazione ha dedotto, l’ammontare

di fr. 115.50 (per complessivi fr. 231.--) quale “recupero deposito di

garanzia appartamento” Swisscaution (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15; consid.

1.3

).

Come indicato nella STCA

42.2018

-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5. già citata (il

cui ricorso interposto dalla ricorrente personalmente al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019 e con

la quale è stato confermato il rifiuto da parte dell’assistenza sociale di

assumere l’importo di fr. 231.-- per Swisscaution in relazione al contratto di

locazione con oggetto l’appartamento di __________ in __________ poiché già

versato direttamente dal ricorrente), Swisscaution SA consente di

fornire al locatore una garanzia d’affitto senza deposito bancario.

Al momento dell’iscrizione

il locatario versa a Swisscaution un premio forfetario di fr. 231.- valido fino

al 31 dicembre dell’anno in corso e per gli anni successivi si impegna a

corrispondere un premio annuale corrispondente al 5% dell’importo della

garanzia d’affitto (prevista nel contratto di locazione) più le spese di

gestione di fr. 20.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5; www.swisscaution.ch).

2.9

L’art. 20 cpv. 4 Las, come

visto sopra, prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono

essere versati, in particolare, il deposito di garanzia relativo alla

locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi

partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione

malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.7.).

Le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 emesse

dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU

14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto loro enunciano che:

" 3.2

Prestazioni speciali relative all’alloggio

In generale:

Il trasferimento in un

nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al

trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che

intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI,

precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo

appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e l’eventuale costo

del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di

mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se

preventivamente richiesta, motivata e documentata all’USSI e se tale spesa è

determinata da:

una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

una riduzione dei

costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

altri motivi

comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili

soluzioni alternative.

Le prestazioni per

l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di

spesa:

a. Deposito di

garanzia per appartamento

Di principio il

deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non

vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il

beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o

il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo

importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di

possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o

facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il

deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata

dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo

di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di

garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

per unità di

riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;

per unità di

riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;

per unità di

riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La

sottolineatura è del redattore)

Per quanto concerne le prestazioni

speciali relative all’alloggio, le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del

28.

dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.

La ricorrente ha obiettato

che le Direttive appena menzionate “non sostituiscono testi di legge e non

possono discostarsi dal diritto federale e costituzionale” (cfr. doc. I

pag. 1 inc. 42.2019.15).

Al riguardo va osservato che

l’art. 48 Las sancisce che il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l’Autorità

cantonale competente in materia di assistenza sociale.

Giusta poi l’art. 1

Reg.Las il Dipartimento della sanità e della

socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge

sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento.

Il TCA rileva, poi, che effettivamente

le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e

non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, però,

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.

Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei

cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

Le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali emanate dal DSS, in particolare in relazione

a quanto previsto “per il deposito di garanzia per appartamento” non risultano

contrarie alla legge.

L’insorgente, del resto,

si è limitata ad asserire che le direttive in questione non possono scostarsi

dal diritto federale e costituzionale (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15).

2.10

In concreto l’importo di fr.

231.

-- quale premio di iscrizione SwissCaution in relazione al contratto di locazione

del settembre 2018, a differenza della situazione relativa al contratto di

locazione del maggio 2018 dove la ricorrente aveva corrisposto personalmente

tale ammontare (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.8.), è stato anticipato dal

Comune di __________.

Pertanto a ragione l’USSI,

con decisione del 4 settembre 2018, ha concesso all’insorgente un prestito

(cfr. art. 20 cpv. 4 Las; Direttive cantonale riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2018 p.to 3.2.) di fr. 231.-- da corrispondere

al Comune e poi da rimborsare all’USSI.

Trattandosi di un

prestito, il modo di procedere dell’amministrazione si rivela corretto anche

dal profilo della deduzione dell’importo di fr. 231.-- dalla prestazione

assistenziale ordinaria di ottobre e novembre 2018 (per fr. 115.50 al mese)

effettuata con decisione del 6 settembre 2018 (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15;

consid. 1.3.), ma già preannunciata nella decisione del 4 settembre 2018

relativa alla concessione del prestito di fr. 231.-- (cfr. consid. 1.1.),

rispettivamente nel provvedimento del 4 settembre 2018 afferente alla

prestazione assistenziale di settembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).

Al riguardo giova

evidenziare che l’amministrazione, nella misura in cui non riduca la somma del

forfait di mantenimento da versare all’assistito (a meno che questi abbia

assunto comportamenti abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI;

cfr. ad esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), può effettuare

direttamente delle decurtazioni della prestazioni assistenziale ordinaria (ad

esempio per recuperare dei prestiti da lei erogati; cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3

febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI

contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016,

8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione

ricorsuale).

Cfr. pure STCA

42.2018

-38 del 18 marzo 2019 consid. 2.10.

2.11

L’insorgente, in relazione al

conteggio della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per

i mesi di ottobre e novembre 2018 (cfr. consid. 1.3.), ha pure censurato il

computo, a titolo di spesa per l’alloggio in Via __________ a __________,

dell’ammontare di fr. 13'200.-- annui, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc.

849.

inc. 42.2019.1-5), invece del costo effettivo di fr. 15'000.-- annui, ossia

fr. 1'250.-- al mese (fr. 1’100 di pigione + fr. 150 di spese accessorie;

consid. 2.8.).

In proposito va ribadito

(cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.10. segg. menzionata

sopra) che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo della spesa per

l’alloggio, enuncia che ai fini della determinazione della prestazione

assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie

effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9.

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia

fr. 1'100.-- mensili.

Le Direttive

della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto

sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte

alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei

limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle

economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia

influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito

ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati

aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei

costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola

propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono

determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei

giovani adulti.

(…)

Affitti

eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia

dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.

Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più

conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si

dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo

familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato

di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia

domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più

conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Disattendere le

disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o

di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto

solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più

economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora

l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza

temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere

finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed

economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare

attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni

contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più

conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,

tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro

radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e

il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio

a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione

più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il

beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo

contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno

sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per

le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o

regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

2.12

In una sentenza 8C_216/2018

del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva

postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha

deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa

per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1°

settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014,

l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton

Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.

In effetti in quel caso di

specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio

più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute

non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in

ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.

Questo

Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a

stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una

prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel

relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al

mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili

per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con

il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare

massimo ammissibile per una persona sola.

In

quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015

e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari

per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il

fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo

scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato

che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere

computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps,

l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a

fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al

mese, superiore a tale cifra.

Questo

Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la

collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione

più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola)

una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153

m2 era senz’altro esigibile.

Il

TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di

sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per

trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato

che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il

ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo

adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di

trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe

stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr.

1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare

pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla

legge.

Con giudizio 42.2018.15

del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei

considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato

negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro

reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo

ammissibile Las.

Questa Corte ha

segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione

era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di

tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione

alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non

andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il

canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due

persone di fr. 15'000.--.

Quale spesa per

l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore

all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso il termine di

sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi,

concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico

dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito

aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo

ammissibile Las.

2.13

Nel caso di specie la spesa

per l’alloggio effettiva concernente l’appartamento in Via __________ a __________,

di complessivi fr. 1'250.-- mensili (cfr. consid. 2.8.; 2.11.), è superiore al

massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr.

consid. 2.11.).

L’insorgente non ha fatto

valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere

in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.

La circostanza che la

ricorrente si trovava in una particolare situazione, siccome oggetto di una

decisione di espulsione dall’appartamento di __________ in cui aveva vissuto

fino ad aprile 2018, rispettivamente a causa della durata determinata del

contratto di locazione concernente l’abitazione in __________ a __________

valido da metà maggio a metà settembre 2018 (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc.

42.2019

; STCA 42.2018.48-49 consid. 2.5.), non è atta a sovvertire l’esito

della presente vertenza.

In effetti, in primo

luogo, il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017

dall’abitazione in Cor__________ a __________ risale al 28 giugno 2017 e la

sentenza di irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.48-49

consid. 2.12.).

In secondo luogo, il

contratto relativo all’appartamento in __________ è comunque durato quattro

mesi cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).

La ricorrente, peraltro in

assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.8.), disponeva dunque del tempo

sufficiente per reperire un appartamento con pigione corrispondente all’importo

massimo finanziabile dall’assistenza sociale per una persona sola, ossia fr.

1'100.-- al mese (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.12.).

Per quanto attiene alla

censura ricorsuale secondo cui da ottobre 2018 inspiegabilmente non è

più stato versato l’importo di fr. 150.-- per le spese accessorie (cfr. doc. I

pag. 3 inc. 42.2019.15), va osservato che è vero che per il mese di settembre

2019, con decisione del 4 settembre 2019, è stato riconosciuto l’ammontare di

fr. 150.-- (cfr. allegato a doc. A1 inc. 42.2019.15; consid. 1.2.).

Per quel mese, però,

l’importo di fr. 150.-- relativo alle spese accessorie è l’unica voce relativa

alla spesa per l’alloggio, siccome la prima mensilità della pigione non era

dovuta (cfr. consid. 1.2.).

Nei mesi di ottobre e

novembre 2018 il canone di locazione netto di fr. 1'100.-- al mese, pari a fr.

13'200.-- annui, era, per contro, dovuto.

Considerato che lo stesso costituisce

il massimo ammissibile Las per una persona, a ragione l’USSI non ha conteggiato

altri importi aggiuntivi nei calcoli relativi alle prestazioni assistenziali

ordinarie di ottobre e novembre 2018.

Corrisponde poi alla

realtà quanto asserito nel ricorso, ovvero che gli importi massimi per la spesa

per l’alloggio contemplati dalla Legge sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 10 cpv. 1

lett. b LPC), alla quale l’art. 9 Laps in vigore dal 1° febbraio 2003 (a cui

rinvia l’art. 22 lett. c Las) fa riferimento (cfr. consid. 2.11.), sono “in

procinto di riforma” (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).

In effetti la modifica

della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019, prevede un adeguamento

degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio per una persona

sola da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440 nella regione 1, rispettivamente a fr.

15'900 nella regione 2 e fr. 14'520 nella regione 3 (cfr. nuovo art. 10 cpv. 1

lett. a LPC in FF 2019 pag. 2262).

Tuttavia è ancora in corso

il termine di referendum contro tale riforma, che scadrà l’11 luglio 2019 e

l’entrata in vigore è, se del caso, prevista per il 2021 (cfr. FF 2019 2259,

2270; www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/reformen-und-revisionen/el-reform.html).

Ne discende che la

modifica della LPC non ha attualmente alcuna influenza sul calcolo della

prestazione assistenziale.

È utile sottolineare,

analogamente a quanto già osservato nella STCA 42.2018.48-49 consid. 2.6., che agli

eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva delle spese

vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima ammissibile per

l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las si deve sopperire tramite l’importo

della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid.

2.8

; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13

novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_382/2019 del 6 giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile

il ricorso dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019

(cfr. consid. 2.8.), in particolare il seguente passaggio:

" (…) il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato in maniera dettagliata, ricordando

peraltro i motivi specifici per derogare ai massimi legali (giudizio cantonale,

consid. 2.6.), le ragioni per cui tali spese non potessero essere accollate

alla pubblica assistenza.

(…)”

L’utilizzo da parte di un

assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese

non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione

illegale della soglia d’intervento (cfr. STCA 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019

consid. 2.10.)

2.14

In relazione alla decisione

del 4 settembre 2018 concernente la prestazione assistenziale ordinaria del

mese di settembre 2018 di fr. 643.-- (cfr. consid. 1.2.) l’insorgente ha

contestato la deduzione di fr. 73.30 corrispondenti alle spese esecutive del

precetto esecutivo del 1° giugno 2018 inviatole dalla sua Cassa malati in virtù

di un credito di fr. 2'066.05 per partecipazioni ai costi LAMal a suo carico

(cfr. doc. A4 inc. 42.2019.15).

Nell’impugnativa la

ricorrente ha indicato che il precetto esecutivo è stato fatto spiccare a

seguito del ritardo con il quale l’USSI ha provveduto a versare l’importo

dovuto alla Cassa malati (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).

Tuttavia dalla decisione

del 18 giugno 2018 con cui l’amministrazione ha assegnato all’insorgente una prestazione

speciale di fr. 2'139.35 (fr. 2'066.05 + fr. 73.30) per il pagamento della

franchigia e partecipazione ai costi LAMal secondo i conteggi della Cassa

malati dell’8, del 13 e del 15 dicembre 2017, nonché del 10 gennaio 2018 e

comprensiva delle spese esecutive di fr. 73.30 (importo corrisposto dall’USSI

stesso alla Cassa malati il 22 giugno 2018; cfr. doc. A3 inc. 42.2019.15 - emerge

che è l’insorgente stessa ad essere stata resa attenta del fatto che “richieste

tardive non saranno più prese in considerazione (vedi circolare allegata). Le

richieste devono essere inoltrate, PER IL TRAMITE DEL MUNICIPIO, con conteggi,

fatture originali” (Doc. A5 inc. 42.2019.15).

L’affermazione della

ricorrente secondo cui l’USSI avrebbe ricevuto le fatture tempestivamente (cfr.

doc. V inc. 42.2019.15) risulta del resto infondata.

Da una parte, i messaggi

di posta elettronica del 5 e del 12 aprile 2018 indirizzati dalla medesima

all’USSI e allegati al ricorso (cfr. doc. A8; A9 inc. 42.2019.15) non

dimostrano l’invio senza indugio delle fatture emesse dalla Cassa malati nel

dicembre 2017 e nel gennaio 2018. Infatti queste ultime prevedevano un termine

di pagamento di 30 giorni, mentre con il messaggio del 5 aprile 2018

l’insorgente ha trasmesso la successiva diffida della Cassa malati (cfr. doc.

A9 inc. 42.2019.15) e con il messaggio del 12 aprile 2018 le fatture

dettagliate (cfr. doc. A8 inc. 42.2019.15).

Va d’altronde osservato

che la parte resistente ha concesso prestazioni speciali (franchigia e

partecipazione ai costi) per fatture della Cassa malati emesse in marzo 2018 con

decisione del 22 maggio 2018 (cfr. doc. 757 inc. 42.2019.1-5). Ciò significa

che se le fatture vengono inviate senza ritardo all’amministrazione,

quest’ultima può decidere in merito rapidamente.

D’altra parte, i documenti

prodotti pendente causa (cfr. doc. V+1/4) sono irrilevanti, poiché concernono conteggi

della Cassa malati e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG degli

anni 2012 e 2013, ben precedenti al periodo in questione (fatture di fine 2017

e inizio 2018).

Le spese esecutive non

sono, peraltro, un costo contemplato nella lista esaustiva delle spese

computabili Las (cfr. art. 22 Las; 8 Laps). Pertanto alle stesse va fatto

fronte tramite l’ammontare del forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.13.).

In simili condizioni, la

deduzione di fr. 73.30 dall’importo della prestazione assistenziale ordinaria

relativa al periodo 15-30 settembre 2018 non presta il fianco a critica alcuna.

2.15

Nemmeno, infine, è censurabile

il riconoscimento (“eccezionale”; cfr. allegato a doc. A2 inc.

42.2019

), a titolo di prestito, dell’importo di fr. 1'000.-- per la spesa

relativa al trasloco effettuato nel settembre 2018 dalla ditta AB Traslochi nell’appartamento

in Via __________ a __________, versato dall’USSI direttamente alla Cassa

comunale di __________ che aveva anticipato la somma all’insorgente (cfr.

allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.4.).

In proposito il TCA rileva

che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il

2018.

del 16 marzo 2018 (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.),

menzionate sopra (cfr. consid. 2.9.), in relazione al trasloco, enunciano:

" b.

Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se

previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali).

Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi

massimi:

– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo

di CHF 1’000;

– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di

CHF 1’500.–;

– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di

CHF 3’000.–”

Per quanto concerne le prestazioni

speciali relative al trasloco, le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del

28.

dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.

Cfr. pure STCA 42.2014.11

del 19 novembre 2014

È altresì utile

evidenziare che le Norme COSAS al punto C.1.5. prevedono che in linea di

principio dai beneficiari di sostegno sociale ci si attende che traslochino

autonomamente e senza il supporto di professionisti, pur indicando che in casi

particolari possono essere riconosciute delle spese per degli aiuti al

trasloco.

Riguardo al valore delle

direttive cfr. consid. 2.9.

Con decisione del 24

maggio 2018 l’amministrazione aveva già attribuito alla ricorrente una

prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- quale contributo massimo per

la fattura del 14 maggio 2018 della ditta __________ relativa al trasloco in __________

a __________ (cfr. doc. 754 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.41 del 5 dicembre

2018; STCA 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018).

Essendo trascorsi soltanto

pochi mesi dal trasloco del maggio 2018, a ragione l’USSI, per far fronte al

costo del nuovo trasloco del settembre 2018, ha concesso all’insorgente unicamente

un prestito da restituire di fr. 1'000.-- e non una prestazione speciale non da

rimborsare.

2.16

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte non può che confermare sia la decisione su reclamo del 14

gennaio 2019 concernente le prestazioni assistenziali ordinarie di settembre,

ottobre e novembre 2018, sia la decisione su reclamo del 14 gennaio 2019

riguardante le prestazioni speciali inerenti al premio SwissCaution e al costo

del trasloco effettuato nel mese di settembre 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2019.15 e 42.2019.16

sono congiunte

2. I ricorsi contro le due

decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 sono respinti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti