42.2019.15
A ragione USSI ha erogato a ricorrente unicamente a titolo di prestito gli importi per il pagamento della garanzia Swisscaution e per spese di trasloco. Rettamente nella prestazione assistenziale ordi
10 luglio 2019Italiano49 min
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2019.15-16
rs
Lugano
10 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 14 febbraio 2019 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 settembre
2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha
concesso a RI 1, a titolo di prestito, l’importo di fr. 231.-- quale
prestazione speciale per il “Deposito di garanzia appartamento – settembre
2018”.
Al riguardo nel
provvedimento è stato precisato quanto segue:
" Per
assicurazione SwissCaution per nuovo contratto di locazione
valido dal 15.09.2018. L’intero importo viene riversato alla cassa comunale di __________,
come da anticipo effettuato il 03.09.2018. L’importo di fr. 231,00 sarà da noi
recuperato con una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale riconosciutale.
Alla cessazione dell’intervento assistenziale le è fatto obbligo di restituire
l’importo non ancora ricuperato (corrispondente all’importo iniziale dedotte le
trattenute già effettuate).” (Allegato
a doc. A2 inc. 42.2019.16)
1.2. Con ulteriore decisione del 4
settembre 2018 l’amministrazione ha riconosciuto all’interessata una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 643.-- per il lasso di tempo dal 15
al 30 settembre 2018 (per il periodo 1-14 settembre 2018 le era già stata
assegnata una prestazione di fr. 1'043.-- con decisione del 31 agosto 2018
(cfr. doc. 701 inc. 42.2019.1-5).
Nel provvedimento del 4
settembre 2018 è stato in particolare indicato:
" VISTO IL
CONTRATTO DI LOCAZIONE VALIDO DAL 15.09.2018 per
il mese di settembre 2018 vengono ancora versati:
CHF 493.00 metà sostentamento
CHF 150.00 di spese accessorie – prima mensilità di affitto
gratuita (come indicato sul contratto di locazione)
L’importo di CHF 231.00 anticipato per stipulare l’assicurazione
deposito di garanzia SwissCaution verrà recuperato in due rate di CHF 115.50
sulle prestazioni assistenziali di ottobre e novembre 2018. (…)” (Allegato a
doc. A1 inc. 42.2019.15)
1.3. Il 6 settembre 2018 l’USSI ha
emesso una decisione con la quale ha attributo a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2018.
Dall’ammontare di fr.
2'086.-- è stato dedotto, sia per ottobre che per novembre 2018, l’importo di
fr. 115.50 (per complessivi fr. 231.--) quale “recupero deposito di garanzia
appartamento” Swisscaution (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15).
1.4. Con decisione del 14
settembre 2018 l’amministrazione ha assegnato all’interessata una prestazione
speciale di fr. 1'000.-- per il “trasloco, trasporto e deposito mobili –
settembre 2018”, osservando:
" In via del
tutto eccezionale viene riconosciuta, a titolo di prestito, la spesa relativa
al trasloco offerto dalla ditta __________ (preventivo del 31.08.2018 –
contributo massimo di CHF 1'000.00 in applicazione delle Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018).
L’intero importo viene riversato alla cassa comunale di __________,
che ha provveduto ad anticiparle la somma di CHF 1'000.00 in data 04 e 10
settembre 2018 – come da dichiarazioni di debito da lei sottoscritte.
Considerato che in base alle direttive dipartimentali la spesa per il trasloco
è riconosciuta ogni 5 anni (a lei già riconosciuta in data 24.05.2018) l’intero
importo di CHF 1'000.00 sarà da noi recuperato con una trattenuta mensile di CHF
150.00 sulla prestazione assistenziale riconosciutale a partire dal mese di
gennaio 2019.
Alla cessazione dell’intervento assistenziale le è fatto obbligo
di restituire l’importo non ancora recuperato (corrispondente all’importo
iniziale dedotte le trattenute già effettuate).
La decisione cresciuta in giudicato vale come titolo di credito ai
sensi dell’art. 82 della Legge sull’esecuzione e fallimenti.” (Allegato a doc.
A2 inc. 42.2019.16)
1.5. L’USSI, con decisione su
reclamo del 14 gennaio 2019, ha confermato i provvedimenti del 4 e 6 settembre
2018 con i quali ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria
di fr. 643.-- per il mese di settembre 2018 e di fr. 2'086.-- mensili per i
mesi di ottobre e novembre 2018.
Al riguardo l’amministrazione
ha rilevato:
" (…)
Ha contestato la decisione del 4 settembre 2018 e meglio la
deduzione di CHF 73.30 e il recupero in due rate dell’importo di CHF 231.-
anticipato per la garanzia SwissCaution siccome non vi sarebbe il suo consenso.
Come chiarito in occasione del colloquio
del 21.11.2018 la deduzione di CHF 73.30 rappresenta il recupero delle
spese esecutive a carico dell’assistita, come stabilito nella decisione USSI
18.6.2018.
Come chiarito in occasione del colloquio del 21.11.2018 sulla scorta
dell’art. 20 cpv. 4 Las l’USSI ha stabilito la trattenuta a recupero in due
rate dell’importo di CHF 231.-- anticipato per la garanzia SwissCaution, che
non è una tassa e non può essere riconosciuta come prestazione.” (cfr. doc. A1
inc. 42.2019.15)
1.6. Con decisione su reclamo sempre
del 14 gennaio 2019 l’USSI ha poi respinto il reclamo interposto
dall’interessata contro i provvedimenti del 4 e del 14 settembre 2018 relativi
alla concessione di prestazioni speciali a titolo di prestito, e meglio della
somma di fr. 231.-- per l’Assicurazione SwissCaution e dell’importo di fr.
1'000.-- per il trasloco (cfr. doc. A2 inc. 42.2019.16).
1.7. RI 1 ha inoltrato al TCA, in
un unico atto, due tempestivi ricorsi contro le decisioni su reclamo del 14
gennaio 2019, chiedendo in particolare il “corretto versamento delle
prestazioni ordinarie” e “la restituzione degli importi detratti senza
valida base legale”.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali la medesima ha addotto:
" (…)
Le direttive interne del Dipartimento della sanità e socialità
(DSS) riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del
16 marzo 2018 non sostituiscono testi di legge e non possono discostarsi dal
diritto federale e costituzionale.
Da quanto emerge le decisioni di questo Dipartimento per conto
dell'USSI sono basate sulla convenienza economica che piuttosto sul dovere di
assistenza prevista dal principio della sussidiarietà e del suo mandato.
(…).
Decisioni del 4 e del 6 settembre 2018
Suddetto Ufficio ha riconosciuto un forfait di CHF 493.00, CHF
150.00 per spese accessorie e di riscaldamento a partire dal 15 settembre 2018
(data dell'inizio della locazione) e trattenuto quale ricupero" franchigia
e partecipazione all'assicurazione malattia" di CHF 73.30.
La reclamante contesta la deduzione di questo importo poiché in
realtà si riferisce alle spese di precetto esecutivo 2586554 inviato dalla
Cassa malati (vedasi in calce contestazione dell'11 agosto 2018 e decisione del
18 giugno 2018) dovuto al ritardo del pagamento da parte dell'USSI avvenuto il
22 giugno 2018.
Per quanto riguarda il premio forfetario d'iscrizione Swisscaution
di CHF 231.00 va ricordato che il contratto di locazione prevedeva due
possibilità per la garanzia d'affitto: stipulare una fideiussione (Swisscaution)
oppure con il versamento su un conto deposito di garanzia presso una banca.
Comprensibile che la decisione dell'USSI sia ricaduta sulla prima opzione
decisamente meno impegnativa non dovendo anticipare l'intera somma del
capitale.
La reclamante contesta l'illiceità e la modalità dell'accollamento
delle spese d'alloggio: sotto forma di coazione in un momento critico di
bisogno urgente, viene imposto la sottoscrizione di un riconoscimento di debito
pena la prestazione assistenziale non verrebbe erogata.
Aggiungasi che questo Ufficio ha proceduto arbitrariamente al
ricupero del presunto prestito deducendo dalle prestazioni assistenziali senza
il consenso della beneficiaria. Non menziona un benché su quale base legale si
è avvalsa. Contrariamente quanto sostenuto dall'USSI, l'art. 20 cpv 4 LAS il
prestito da restituire è il deposito di garanzia anticipato da questo Ufficio
nella versione del deposito bancario e non dalle spese aggiuntive (premio
d'iscrizione e interessi annui) della Swisscaution.
Fatti
I costi d'alloggio prevede un massimo di CHF 13'200.00 annuo
(compresi spese accessorie e di riscaldamento escluso conguaglio) per 1
persona. Questo dispositivo è previsto nell'art. 10 lett. b cpv 1 della legge
federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (lPC). Non è dato a sapere il motivo per cui il DSS
ha voluto ancorare le direttive interne su questa legge in procinto di riforma.
Ora nel caso specifico già spiegato esaurientemente con il reclamo
inoltrato a questo Tribunale il 22 giugno 2018 (irricevibile e rinviato
all'USSI per evasione), la reclamante si trovava in una situazione di sfratto
eseguito e che l'USSI era contraria all'autorizzare del cambio di abitazione
malgrado la sentenza passata in giudicato. Per il secondo trasloco avvenuto
1'11 settembre 2018 è dovuto al termine del contratto di locazione a tempo
determinato di 4 mesi, di cui l'USSI era al corrente. In entrambi i casi
l'affitto supera di poco l'importo massimo previsto dalla legge. La COSAS è
sicuramente al corrente della sopramenzionata legge, nonostante ciò, raccomanda
che in caso di affitti eccessivi il finanziamento è dato (COSAS 2017, pago 62
"affitti eccessivamente elevati"). L'affitto dell'appartamento in __________,
__________ di CHF 950.00 netto più acconto spese di CHF 200.00 e l'affitto
dell'appartamento in Via __________, __________ di CHF 1'100.00 + acconto spese
di CHF 150.00 rientrano nella media degli affitti nel Canton Ticino.
Dal mese di ottobre 2018 l'USSI inspiegabilmente non ha più
versato i CHF 150.00 quale acconto delle spese accessorie e di riscaldamento
come da contratto di locazione.
Decisioni del 4 e del 14 settembre 2018
L'accoglimento della prestazione speciale di CHF 231.00 (premio
d'iscrizione Swisscaution) rimando alle puntuali allegazioni alla pagina 2 di
questo reclamo.
Spese di trasloco dell'11 settembre 2018. L'USSI con stessa
modalità di coazione impone alla beneficiaria di firmare un riconoscimento di
debito pena la prestazione speciale non verrebbe concessa. La motivazione data
è che questo Ufficio riconosce spese di trasloco ogni 5 anni con previa
autorizzazione per cambio di abitazione.
Simile direttiva rigida di tipo contabile non trova una valida
base legale. La sottoscritta non ha avuto altra alternativa sennonché cercare
prontamente un'altra sistemazione rispettando il termine di disdetta e
riconsegna dell'ente locato. (…)” (Doc. I inc. 42.2019.15=doc. I inc.
42.2019.16)
1.8. L’USSI, nella risposta del 12
marzo 2019, ha chiesto di respingere il ricorso contro la decisione su reclamo
del 14 gennaio 2019 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi
di settembre, ottobre e novembre 2018 con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2019.15).
Con risposta del 14 marzo
2019 l’amministrazione ha parimenti postulato la reiezione del ricorso contro
la decisone su reclamo del 14 gennaio 2019 concernente i prestiti per
l’assicurazione SwissCaution e per le spese di trasloco. Alle relative
motivazioni verrà fatto riferimento, se necessario, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V inc. 42.2019.16).
1.9. La ricorrente ha presentato
delle osservazioni in merito alle fattispecie, inviando dei documenti, il 18
marzo 2019 (cfr. doc. V + V1-V4 inc. 42.2019.15; doc. VI + VI1-VI4) e il 29
marzo 2019 (cfr. doc. VII + B inc. 42.2019.16).
1.10. La parte resistente si è
pronunciata al riguardo con scritti del 1° aprile 2019 (cfr. doc. VIII inc.
42.2019.15) e dell’11 aprile 2019 (cfr. doc. IX inc. 42.2019.16).
1.11. I doc. VIII inc. 42.2019.15 e
IX inc. 42.2019.16 sono stati trasmessi per conoscenza all’insorgente (cfr.
doc. IX inc. 42.2019.15; X inc. 42.2019.16).
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente sono diretti contro
due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono fatti,
perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente temi analoghi
di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 42.2019.15 e 42.2019.16 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_63/2019,8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,9C_760/2017 del 13 febbraio
2018.
consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1;
STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF
128.
V 124 consid. 1).
2.2
La ricorrente
nell’atto ricorsuale del 14 febbraio 2019, ha chiesto “laddove questo
reclamo dovesse risultare carente di cognizione di causa, che venga designato l’avv.
__________ quale patrocinatore d’ufficio” (cfr. doc. I pag. 4).
In tale contesto va
ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti
determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare
a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile
(cfr. art. 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Nel caso concreto questo
Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere
adeguatamente i propri interessi.
La medesima,
pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28
Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF
143.
V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio
2018.
consid. 2.2.; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA
42.2017.49
del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid.
2.6
, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.
2.1
).
La domanda di designazione
di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
nel merito
2.3
Preliminarmente occorre
rilevare che la ricorrente ha fatto valere una lesione del
diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio la violazione
dell’obbligo di motivare le decisioni del settembre 2018 e del 14 gennaio 2019
(cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15 = doc. I pag. 1 inc. 42.2019.16).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019
consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557
consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione delle decisioni del
settembre 2018 (cfr. consid. 1.1. – 1.4.) e delle decisioni su reclamo del 14
gennaio 2019 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.), atteso che da queste emergono
chiaramente i motivi per cui l’USSI, da una parte, ha riconosciuto
all’insorgente delle prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 643.-- per il
mese di settembre 2018, rispettivamente di fr. 2'086.-- per i mesi di ottobre e
novembre 2018. Dall’altra, le ha concesso, a titolo di prestito da rimborsare,
la somma di fr. 231.-- per l’assicurazione SwissCaution relativa al nuovo
contratto di locazione valido dal 15 settembre 2018 e l’ammontare di fr.
1'000.-- per il costo del trasloco del settembre 2018.
Del resto la ricorrente ha
potuto rendersi conto della portata, in particolare, delle decisioni su reclamo
emesse il 14 gennaio 2019 nei suoi confronti, visto che le ha impugnate dinanzi
a questo Tribunale.
La censura sollevata dall’insorgente
non risulta, dunque, fondata.
2.4
L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge
fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.6
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33.
Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17.
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016.
le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 986.--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16.
anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno
2019.
è utile rilevare che gli importi del forfait di
mantenimento sono aumentati come segue:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona 995.--
2.
persone 1'523.--
3.
persone 1'851.--
4.
persone 2'129.--
5.
persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.
--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre
2018.
pag. 478-479)
2.7
L'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va
osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere
determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e
franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15
febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In
proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013.
(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to
2.3
è stato indicato:
"
(…) si coglie occasione di
introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni
che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono
accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di
prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta
cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge
sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei
principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.8
Nell’evenienza concreta RI 1,
nata il __________ 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2011
(cfr. STCA 42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), nel mese di settembre
2018, vista la durata determinata del contratto di locazione (dal 15 maggio al
14.
settembre 2018) relativo all’appartamento di 3,5 locali in __________ a __________
(cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5., il cui ricorso
interposto dalla ricorrente personalmente al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019), ha concluso
un nuovo contratto di locazione concernente un appartamento sempre a __________
in Via __________.
La pigione di quest’ultimo
ammonta a fr. 1'100.-- mensili, oltre a fr. 150.-- al mese per le spese
accessorie, per complessivi fr. 15'000.-- annui (cfr. doc. I inc. 42.2019.15;
doc. 698a inc. 42.2019.1-5).
La ricorrente stessa, nell’impugnativa,
ha indicato che “(…) il contratto di locazione prevedeva due possibilità per
la garanzia dell’affitto: stipulare una fideiussione (SwissCaution) oppure con
il versamento su un conto deposito di garanzia presso una banca. (…)” (cfr.
doc. I inc. 42.2019.15 pag. 2).
Con decisione del 4
settembre 2018 (cfr. doc. A2 inc. 42.2018.16) l’USSI ha concesso all’insorgente
una prestazione speciale per l’assicurazione Swisscaution quale “Deposito di
garanzia appartamento – settembre 2018” di fr. 231.--, a titolo di prestito,
da versare al Comune di __________ che ha anticipato tale pagamento e da
restituire tramite trattenuta mensile sulla sua prestazione assistenziale
ordinaria (cfr. doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.1.).
In effetti sia dalla
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.- del mese di ottobre 2018,
che da quella del medesimo importo del novembre 2018 - riconosciute alla
ricorrente con decisione del 6 settembre 2018 - l’amministrazione ha dedotto, l’ammontare
di fr. 115.50 (per complessivi fr. 231.--) quale “recupero deposito di
garanzia appartamento” Swisscaution (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15; consid.
1.3
).
Come indicato nella STCA
42.2018
-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.5. già citata (il
cui ricorso interposto dalla ricorrente personalmente al TF è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2019 del 6 giugno 2019 e con
la quale è stato confermato il rifiuto da parte dell’assistenza sociale di
assumere l’importo di fr. 231.-- per Swisscaution in relazione al contratto di
locazione con oggetto l’appartamento di __________ in __________ poiché già
versato direttamente dal ricorrente), Swisscaution SA consente di
fornire al locatore una garanzia d’affitto senza deposito bancario.
Al momento dell’iscrizione
il locatario versa a Swisscaution un premio forfetario di fr. 231.- valido fino
al 31 dicembre dell’anno in corso e per gli anni successivi si impegna a
corrispondere un premio annuale corrispondente al 5% dell’importo della
garanzia d’affitto (prevista nel contratto di locazione) più le spese di
gestione di fr. 20.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5; www.swisscaution.ch).
2.9
L’art. 20 cpv. 4 Las, come
visto sopra, prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono
essere versati, in particolare, il deposito di garanzia relativo alla
locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi
partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.7.).
Le Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 emesse
dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU
14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto loro enunciano che:
" 3.2
Prestazioni speciali relative all’alloggio
In generale:
Il trasferimento in un
nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al
trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che
intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI,
precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo
appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e l’eventuale costo
del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di
mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se
preventivamente richiesta, motivata e documentata all’USSI e se tale spesa è
determinata da:
–
una comprovata
necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività
lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia
economia domestica oppure;
–
una riduzione dei
costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
–
altri motivi
comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili
soluzioni alternative.
Le prestazioni per
l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di
spesa:
a. Deposito di
garanzia per appartamento
Di principio il
deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non
vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il
beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o
il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo
importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di
possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o
facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il
deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata
dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo
di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di
garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
–
per unità di
riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;
–
per unità di
riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;
–
per unità di
riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La
sottolineatura è del redattore)
Per quanto concerne le prestazioni
speciali relative all’alloggio, le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del
28.
dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.
La ricorrente ha obiettato
che le Direttive appena menzionate “non sostituiscono testi di legge e non
possono discostarsi dal diritto federale e costituzionale” (cfr. doc. I
pag. 1 inc. 42.2019.15).
Al riguardo va osservato che
l’art. 48 Las sancisce che il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l’Autorità
cantonale competente in materia di assistenza sociale.
Giusta poi l’art. 1
Reg.Las il Dipartimento della sanità e della
socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge
sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento.
Il TCA rileva, poi, che effettivamente
le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e
non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve, però,
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
Le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali emanate dal DSS, in particolare in relazione
a quanto previsto “per il deposito di garanzia per appartamento” non risultano
contrarie alla legge.
L’insorgente, del resto,
si è limitata ad asserire che le direttive in questione non possono scostarsi
dal diritto federale e costituzionale (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2019.15).
2.10
In concreto l’importo di fr.
231.
-- quale premio di iscrizione SwissCaution in relazione al contratto di locazione
del settembre 2018, a differenza della situazione relativa al contratto di
locazione del maggio 2018 dove la ricorrente aveva corrisposto personalmente
tale ammontare (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.8.), è stato anticipato dal
Comune di __________.
Pertanto a ragione l’USSI,
con decisione del 4 settembre 2018, ha concesso all’insorgente un prestito
(cfr. art. 20 cpv. 4 Las; Direttive cantonale riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2018 p.to 3.2.) di fr. 231.-- da corrispondere
al Comune e poi da rimborsare all’USSI.
Trattandosi di un
prestito, il modo di procedere dell’amministrazione si rivela corretto anche
dal profilo della deduzione dell’importo di fr. 231.-- dalla prestazione
assistenziale ordinaria di ottobre e novembre 2018 (per fr. 115.50 al mese)
effettuata con decisione del 6 settembre 2018 (cfr. doc. A1 inc. 42.2019.15;
consid. 1.3.), ma già preannunciata nella decisione del 4 settembre 2018
relativa alla concessione del prestito di fr. 231.-- (cfr. consid. 1.1.),
rispettivamente nel provvedimento del 4 settembre 2018 afferente alla
prestazione assistenziale di settembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo giova
evidenziare che l’amministrazione, nella misura in cui non riduca la somma del
forfait di mantenimento da versare all’assistito (a meno che questi abbia
assunto comportamenti abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI;
cfr. ad esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), può effettuare
direttamente delle decurtazioni della prestazioni assistenziale ordinaria (ad
esempio per recuperare dei prestiti da lei erogati; cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3
febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI
contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016,
8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione
ricorsuale).
Cfr. pure STCA
42.2018
-38 del 18 marzo 2019 consid. 2.10.
2.11
L’insorgente, in relazione al
conteggio della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per
i mesi di ottobre e novembre 2018 (cfr. consid. 1.3.), ha pure censurato il
computo, a titolo di spesa per l’alloggio in Via __________ a __________,
dell’ammontare di fr. 13'200.-- annui, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc.
849.
inc. 42.2019.1-5), invece del costo effettivo di fr. 15'000.-- annui, ossia
fr. 1'250.-- al mese (fr. 1’100 di pigione + fr. 150 di spese accessorie;
consid. 2.8.).
In proposito va ribadito
(cfr. STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 consid. 2.10. segg. menzionata
sopra) che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo della spesa per
l’alloggio, enuncia che ai fini della determinazione della prestazione
assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie
effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
9.
cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia
fr. 1'100.-- mensili.
Le Direttive
della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:
" (…)
■
Locali d’abitazione
Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto
sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte
alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei
limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle
economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia
influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito
ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati
aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei
costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.
Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola
propria.
Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono
determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei
giovani adulti.
(…)
■
Affitti
eccessivamente elevati
Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia
disponibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica.
Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più
conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si
dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo
familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato
di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia
domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più
conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
■
Disattendere le
disposizioni
Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o
di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto
solo l’importo corrispondente alle spese generate dall’abitazione più
economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora
l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza
temporaneo
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere
finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed
economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare
attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni
contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più
conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione,
tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro
radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e
il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio
a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione
più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il
beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo
contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno
sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per
le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o
regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011, pag. 171-172.
2.12
In una sentenza 8C_216/2018
del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva
postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha
deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa
per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1°
settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014,
l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton
Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.
In effetti in quel caso di
specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio
più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute
non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in
ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.
Questo
Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a
stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una
prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel
relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al
mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili
per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con
il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare
massimo ammissibile per una persona sola.
In
quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015
e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari
per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il
fratello o eventualmente con una terza persona.
Lo
scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato
che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere
computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps,
l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a
fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al
mese, superiore a tale cifra.
Questo
Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la
collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione
più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola)
una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153
m2 era senz’altro esigibile.
Il
TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di
sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per
trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato
che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il
ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo
adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di
trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe
stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr.
1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare
pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla
legge.
Con giudizio 42.2018.15
del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei
considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato
negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro
reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo
ammissibile Las.
Questa Corte ha
segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione
era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di
tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione
alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non
andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il
canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due
persone di fr. 15'000.--.
Quale spesa per
l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore
all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Trascorso il termine di
sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi,
concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico
dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito
aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo
ammissibile Las.
2.13
Nel caso di specie la spesa
per l’alloggio effettiva concernente l’appartamento in Via __________ a __________,
di complessivi fr. 1'250.-- mensili (cfr. consid. 2.8.; 2.11.), è superiore al
massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr.
consid. 2.11.).
L’insorgente non ha fatto
valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere
in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.
La circostanza che la
ricorrente si trovava in una particolare situazione, siccome oggetto di una
decisione di espulsione dall’appartamento di __________ in cui aveva vissuto
fino ad aprile 2018, rispettivamente a causa della durata determinata del
contratto di locazione concernente l’abitazione in __________ a __________
valido da metà maggio a metà settembre 2018 (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc.
42.2019
; STCA 42.2018.48-49 consid. 2.5.), non è atta a sovvertire l’esito
della presente vertenza.
In effetti, in primo
luogo, il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017
dall’abitazione in Cor__________ a __________ risale al 28 giugno 2017 e la
sentenza di irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.48-49
consid. 2.12.).
In secondo luogo, il
contratto relativo all’appartamento in __________ è comunque durato quattro
mesi cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).
La ricorrente, peraltro in
assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.8.), disponeva dunque del tempo
sufficiente per reperire un appartamento con pigione corrispondente all’importo
massimo finanziabile dall’assistenza sociale per una persona sola, ossia fr.
1'100.-- al mese (cfr. STCA 42.2018.48-49 consid. 2.12.).
Per quanto attiene alla
censura ricorsuale secondo cui da ottobre 2018 inspiegabilmente non è
più stato versato l’importo di fr. 150.-- per le spese accessorie (cfr. doc. I
pag. 3 inc. 42.2019.15), va osservato che è vero che per il mese di settembre
2019, con decisione del 4 settembre 2019, è stato riconosciuto l’ammontare di
fr. 150.-- (cfr. allegato a doc. A1 inc. 42.2019.15; consid. 1.2.).
Per quel mese, però,
l’importo di fr. 150.-- relativo alle spese accessorie è l’unica voce relativa
alla spesa per l’alloggio, siccome la prima mensilità della pigione non era
dovuta (cfr. consid. 1.2.).
Nei mesi di ottobre e
novembre 2018 il canone di locazione netto di fr. 1'100.-- al mese, pari a fr.
13'200.-- annui, era, per contro, dovuto.
Considerato che lo stesso costituisce
il massimo ammissibile Las per una persona, a ragione l’USSI non ha conteggiato
altri importi aggiuntivi nei calcoli relativi alle prestazioni assistenziali
ordinarie di ottobre e novembre 2018.
Corrisponde poi alla
realtà quanto asserito nel ricorso, ovvero che gli importi massimi per la spesa
per l’alloggio contemplati dalla Legge sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 10 cpv. 1
lett. b LPC), alla quale l’art. 9 Laps in vigore dal 1° febbraio 2003 (a cui
rinvia l’art. 22 lett. c Las) fa riferimento (cfr. consid. 2.11.), sono “in
procinto di riforma” (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).
In effetti la modifica
della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019, prevede un adeguamento
degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio per una persona
sola da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440 nella regione 1, rispettivamente a fr.
15'900 nella regione 2 e fr. 14'520 nella regione 3 (cfr. nuovo art. 10 cpv. 1
lett. a LPC in FF 2019 pag. 2262).
Tuttavia è ancora in corso
il termine di referendum contro tale riforma, che scadrà l’11 luglio 2019 e
l’entrata in vigore è, se del caso, prevista per il 2021 (cfr. FF 2019 2259,
2270; www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/reformen-und-revisionen/el-reform.html).
Ne discende che la
modifica della LPC non ha attualmente alcuna influenza sul calcolo della
prestazione assistenziale.
È utile sottolineare,
analogamente a quanto già osservato nella STCA 42.2018.48-49 consid. 2.6., che agli
eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva delle spese
vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima ammissibile per
l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las si deve sopperire tramite l’importo
della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid.
2.8
; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13
novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_382/2019 del 6 giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile
il ricorso dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019
(cfr. consid. 2.8.), in particolare il seguente passaggio:
" (…) il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato in maniera dettagliata, ricordando
peraltro i motivi specifici per derogare ai massimi legali (giudizio cantonale,
consid. 2.6.), le ragioni per cui tali spese non potessero essere accollate
alla pubblica assistenza.
(…)”
L’utilizzo da parte di un
assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese
non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione
illegale della soglia d’intervento (cfr. STCA 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019
consid. 2.10.)
2.14
In relazione alla decisione
del 4 settembre 2018 concernente la prestazione assistenziale ordinaria del
mese di settembre 2018 di fr. 643.-- (cfr. consid. 1.2.) l’insorgente ha
contestato la deduzione di fr. 73.30 corrispondenti alle spese esecutive del
precetto esecutivo del 1° giugno 2018 inviatole dalla sua Cassa malati in virtù
di un credito di fr. 2'066.05 per partecipazioni ai costi LAMal a suo carico
(cfr. doc. A4 inc. 42.2019.15).
Nell’impugnativa la
ricorrente ha indicato che il precetto esecutivo è stato fatto spiccare a
seguito del ritardo con il quale l’USSI ha provveduto a versare l’importo
dovuto alla Cassa malati (cfr. doc. I inc. 42.2019.15).
Tuttavia dalla decisione
del 18 giugno 2018 con cui l’amministrazione ha assegnato all’insorgente una prestazione
speciale di fr. 2'139.35 (fr. 2'066.05 + fr. 73.30) per il pagamento della
franchigia e partecipazione ai costi LAMal secondo i conteggi della Cassa
malati dell’8, del 13 e del 15 dicembre 2017, nonché del 10 gennaio 2018 e
comprensiva delle spese esecutive di fr. 73.30 (importo corrisposto dall’USSI
stesso alla Cassa malati il 22 giugno 2018; cfr. doc. A3 inc. 42.2019.15 - emerge
che è l’insorgente stessa ad essere stata resa attenta del fatto che “richieste
tardive non saranno più prese in considerazione (vedi circolare allegata). Le
richieste devono essere inoltrate, PER IL TRAMITE DEL MUNICIPIO, con conteggi,
fatture originali” (Doc. A5 inc. 42.2019.15).
L’affermazione della
ricorrente secondo cui l’USSI avrebbe ricevuto le fatture tempestivamente (cfr.
doc. V inc. 42.2019.15) risulta del resto infondata.
Da una parte, i messaggi
di posta elettronica del 5 e del 12 aprile 2018 indirizzati dalla medesima
all’USSI e allegati al ricorso (cfr. doc. A8; A9 inc. 42.2019.15) non
dimostrano l’invio senza indugio delle fatture emesse dalla Cassa malati nel
dicembre 2017 e nel gennaio 2018. Infatti queste ultime prevedevano un termine
di pagamento di 30 giorni, mentre con il messaggio del 5 aprile 2018
l’insorgente ha trasmesso la successiva diffida della Cassa malati (cfr. doc.
A9 inc. 42.2019.15) e con il messaggio del 12 aprile 2018 le fatture
dettagliate (cfr. doc. A8 inc. 42.2019.15).
Va d’altronde osservato
che la parte resistente ha concesso prestazioni speciali (franchigia e
partecipazione ai costi) per fatture della Cassa malati emesse in marzo 2018 con
decisione del 22 maggio 2018 (cfr. doc. 757 inc. 42.2019.1-5). Ciò significa
che se le fatture vengono inviate senza ritardo all’amministrazione,
quest’ultima può decidere in merito rapidamente.
D’altra parte, i documenti
prodotti pendente causa (cfr. doc. V+1/4) sono irrilevanti, poiché concernono conteggi
della Cassa malati e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG degli
anni 2012 e 2013, ben precedenti al periodo in questione (fatture di fine 2017
e inizio 2018).
Le spese esecutive non
sono, peraltro, un costo contemplato nella lista esaustiva delle spese
computabili Las (cfr. art. 22 Las; 8 Laps). Pertanto alle stesse va fatto
fronte tramite l’ammontare del forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.13.).
In simili condizioni, la
deduzione di fr. 73.30 dall’importo della prestazione assistenziale ordinaria
relativa al periodo 15-30 settembre 2018 non presta il fianco a critica alcuna.
2.15
Nemmeno, infine, è censurabile
il riconoscimento (“eccezionale”; cfr. allegato a doc. A2 inc.
42.2019
), a titolo di prestito, dell’importo di fr. 1'000.-- per la spesa
relativa al trasloco effettuato nel settembre 2018 dalla ditta AB Traslochi nell’appartamento
in Via __________ a __________, versato dall’USSI direttamente alla Cassa
comunale di __________ che aveva anticipato la somma all’insorgente (cfr.
allegato a doc. A2 inc. 42.2019.16; consid. 1.4.).
In proposito il TCA rileva
che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il
2018.
del 16 marzo 2018 (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.),
menzionate sopra (cfr. consid. 2.9.), in relazione al trasloco, enunciano:
" b.
Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se
previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali).
Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi
massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo
di CHF 1’000;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di
CHF 1’500.–;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di
CHF 3’000.–”
Per quanto concerne le prestazioni
speciali relative al trasloco, le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del
28.
dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018.
Cfr. pure STCA 42.2014.11
del 19 novembre 2014
È altresì utile
evidenziare che le Norme COSAS al punto C.1.5. prevedono che in linea di
principio dai beneficiari di sostegno sociale ci si attende che traslochino
autonomamente e senza il supporto di professionisti, pur indicando che in casi
particolari possono essere riconosciute delle spese per degli aiuti al
trasloco.
Riguardo al valore delle
direttive cfr. consid. 2.9.
Con decisione del 24
maggio 2018 l’amministrazione aveva già attribuito alla ricorrente una
prestazione assistenziale speciale di fr. 1'000.-- quale contributo massimo per
la fattura del 14 maggio 2018 della ditta __________ relativa al trasloco in __________
a __________ (cfr. doc. 754 inc. 42.2019.1-5; STCA 42.2018.41 del 5 dicembre
2018; STCA 42.2018.27-29 del 17 settembre 2018).
Essendo trascorsi soltanto
pochi mesi dal trasloco del maggio 2018, a ragione l’USSI, per far fronte al
costo del nuovo trasloco del settembre 2018, ha concesso all’insorgente unicamente
un prestito da restituire di fr. 1'000.-- e non una prestazione speciale non da
rimborsare.
2.16
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte non può che confermare sia la decisione su reclamo del 14
gennaio 2019 concernente le prestazioni assistenziali ordinarie di settembre,
ottobre e novembre 2018, sia la decisione su reclamo del 14 gennaio 2019
riguardante le prestazioni speciali inerenti al premio SwissCaution e al costo
del trasloco effettuato nel mese di settembre 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2019.15 e 42.2019.16
sono congiunte
2. I ricorsi contro le due
decisioni su reclamo del 14 gennaio 2019 sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti