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42.2019.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i residenti del Cantone” (pag. 11).

In

seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo

previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli

assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo

intervento sociale.

Infine

anche il Messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della

Legge sugli aiuti allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i

giorni il principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di

uno studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato

considerato prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e

integrativi. Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale

intervento assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di

studio (pag. 8).

2.3. Nell’evenienza concreta

l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta

nel mese di ottobre 2018, in quanto, avendo conseguito il diploma per le

professioni __________ nel 1998 e il diploma di maturità __________ nel 2000,

il medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa

sufficiente per il proprio mantenimento.

L’amministrazione

ha, inoltre, osservato, da un lato, che non si può ritenere che l’ulteriore

formazione quale operatore di palcoscenico che il ricorrente sta intraprendendo

aumenti notevolmente le sue possibilità di impiego. Dall’altro, che la stessa -

della durata di quattro anni - non è di breve durata (cfr. doc. 29; II1; VI;

consid. 1.1.).

Secondo

il ricorrente, invece, i titoli di studio conseguiti in Ticino e a __________

non gli permettono di trovare un impiego. Egli, al riguardo, ha precisato che

l’ottenimento di tali diplomi è il frutto di scelte operate per intraprendere

studi superiori ed essere ammesso all’università, non conclusa per motivi

essenzialmente economici e famigliari.

L’insorgente ha, pure,

fatto valere di essere tra i pochi apprendisti impegnati nel tirocinio quale

operatore di __________ introdotto in Ticino nell’anno scolastico 2018-2019 e

che di conseguenza vi sono buone prospettive di inserimento lavorativo.

Il medesimo sostiene che

non si tratti di una scelta individuale, visto che il relativo progetto è stato

elaborato con un Orientatore professionale (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4. Dalle

carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1978, dopo aver frequentato le

scuole elementari a __________ e le scuole medie a __________ e a __________, nel

1998 ha ottenuto il diploma per le professioni socio sanitarie rilasciato dall’a; doc. A1; 113).

Nel 2000 egli ha inoltre superato

l’esame di Stato degli studi secondari superiori con indirizzo attività sociali

(__________) presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. B; 113; A1).

Dal 2003 al 2006 RI 1 ha

lavorato quale aiuto montatore di elettrodomestici presso la __________ di __________.

Nel frattempo, e meglio nel

2005, egli si è iscritto alla Facoltà di __________ __________ (USI) frequentata

fino al 2007.

Dal 2006 al 2009 è stato

alle dipendenze di __________ a __________ quale impiegato di vendita (cfr.doc.

113; A1) e dal 2008 al 2011 pure di __________ quale __________ (cfr. doc. 113;

A1).

L’insorgente, dal 2012 al

2016, era poi iscritto presso la Facoltà __________ dell’__________ (cfr. doc.

A1; 113).

Dal 2014 a tutt’oggi il

ricorrente svolge “piccoli lavori accessori in privato” (cfr. doc. A1). Dal

settembre 2017 al 30 giugno 2018 è, inoltre, stato attivo quale agente di

sicurezza presso __________ (cfr. doc. 112; 104).

Egli ha pure lavorato al

50% presso __________ dal novembre 2017. Il rapporto di lavoro è terminato a

fine agosto 2018 a seguito della disdetta inoltrata dal medesimo (cfr. doc.

112; 94; VIII).

Nel settembre 2018

l’insorgente ha iniziato un apprendistato quale Operatore __________

frequentando, per quanto attiene alle materie d’insegnamento, il Centro

professionale __________ e lavorando, per quanto concerne la formazione

professionale di base, presso __________ alle dipendenze del __________ (cfr.

doc. C; 88; 89; 90).

Egli, nel mese di ottobre 2018,

ha interposto domanda di prestazioni assistenziali che l’USSI gli ha rifiutato

con decisione del 13 novembre 2018, confermata dalla decisione su reclamo del

12 marzo 2019 (cfr. doc. 29; II1).

Con decisione dell’8

aprile 2019 al ricorrente è stato negato il diritto a un aiuto allo studio per

l’anno scolastico 2018-2019, in quanto “la durata minima degli studi

(o della formazione) è già stata superata”.

L’Ufficio degli aiuti allo

studio ha altresì indicato:

(…) Nel suo caso rileviamo che nel corso

degli anni scolastici 2012 - 2015 lei ha frequentato l’__________ (grado

terziario universitario). Ora presenta una domanda per la frequenza della __________

(grado secondario due). Lei frequenta quindi uno studio di grado inferiore

rispetto a quello universitario. (…)” (Doc. 115)

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima

evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e

13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Con

sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Le disposizioni della

Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS al punto A.4 ("Principi

del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà

costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno

sociale, sottolineano del resto che:

"

(...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona

bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto

disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando

non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata.

Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è

sussidiario:

·

allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi

di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione

critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il

patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·

agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità

devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti

pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a

contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da

contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·

alle prestazioni volontarie da

parte di terzi: le prestazioni

d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche

nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere

benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento

pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.6. Le direttive COSAS al punto H.6 "Formazione, formazione continua e perfezionamento

professionale" indicano, inoltre, che:

"

(…)

H.6 Formazione,

formazione continua e perfezionamento professionale

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi

alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento

professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti

(borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri

fondi e fondazioni, ecc.).

(…)

· Seconda formazione e riqualifica professionale

Possono essere versati contributi per una seconda

formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non

permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile

che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di

raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una

riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di colloca­mento

della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i

corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento

ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di

collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo

sufficiente per pro­muovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale. (…)”

2.7. Questo

Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta

in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha

esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una

seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

Il

TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della

dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda

formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto

qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri

il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata,

nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

In

quell’occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master

(Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente

in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali

per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle

religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti

il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi

universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire

un reddito sufficiente per vivere.

In

concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per

riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza

sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle

religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente

l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse

notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato

in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente

esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso

formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato

con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è

chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso

Considerandi

un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il

TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica,

contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura

non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro,

che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate

nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere

sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al

riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo

non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato

SSS su tre anni.

In

secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in

considerazione gli assegni di studio.

Questo

Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al

beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio

2011.

Con

giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della

sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali

deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito

il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo

aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo

Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente

permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito

sufficiente per vivere.

Inoltre

nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in

applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In

primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente,

svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.

In

secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in

questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

È

stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il

TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne

l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione

assistenziale.

Dall’altra,

che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di

studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di

reddito.

Questa

Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non

sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda

formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale

complementare per coprire tale lacuna.

Con

sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il

ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione

presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata

di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha

considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la

ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più

conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era

giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di

scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente

già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al

beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un

prestito di studio.

Con giudizio 42.2013.11

dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale

attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente

per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni

assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo

percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su

due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In

secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in

sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del

lavoro.

Con

sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag.

65.

segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di

un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto

ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al

Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione

assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In

effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di

quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di

professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo

svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.

Pertanto,

in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare

di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le

conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.

Il

TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto

improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto

svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a

permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni

assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano,

infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due

anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS

sulla seconda formazione.

Con

sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del

14.

gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva

negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di

trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in

International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che

disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta

esperienza professionale.

In

effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la

copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo

una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva

dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua

collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli

non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe

potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Con

sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su

reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva

formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente,

già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di

commercio al dettaglio.

Il

TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor

migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando

che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali

che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda

formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è

stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto

il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.

Con

giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su

reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale

specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni

assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale

presso una scuola specializzata.

Il

TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove

sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di

lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività

lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno

economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio

settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la

seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con

uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve

durata.

Questo

Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano

un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica

professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.

In

una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da

parte dell’USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che

disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del

corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di

psicologia di un’Università telematica.

In

quell’occasione questa Corte ha rilevato che l’attestato di capacità quale

impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a

conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato

il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve

durata.

Con

giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la

decisione su reclamo con cui l’amministrazione aveva negato l’assistenza

sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma

di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo

e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio

titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale

elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario

I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che

l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro

permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio

sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova

formazione non era di breve durata.

Infine con sentenza

42.2019.8

del 17 aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere

dell’USSI che aveva respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni

assistenziali al relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda

formazione (corso di pratica assistita di un anno per poter accedere al

Bachelor in ingegneria elettronica della durata di tre anni) – a fronte del

possesso di un AFC nella professione di cuoco e della maturità professionale – non

risultava necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno

era adempiuto del resto il presupposto del raggiungimento della propria

autonomia in tempi utili.

Il ricorso dell’insorgente

al Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non

soddisfaceva le esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato

che:

" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il

ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della

pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia

per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata

come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”

2.8

Da quanto esposto ai

considerandi precedenti, e meglio sia dalle direttive COSAS (cfr. consid. 2.6.),

sia dalla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7.), emerge che solo

eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza.

Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di

conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore

formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente

la collocabilità sul mercato del lavoro.

Nella presente

fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.4.), ha conseguito nel

1998.

il diploma per __________ rilasciato dall’allora Scuola __________, ora __________,

__________ e nel 2000 il diploma con indirizzo __________ (__________) presso

l’Istituto __________.

L’USSI sostiene che i

titoli di studio già ottenuti, unitamente alle esperienze professionali quale

impiegato di vendita presso __________ dal 2006 al 2009, desk operator supporto

informatico dal 2008 al 2011, nonché agente di sicurezza e venditore presso __________

nel 2017 e 2018 (cfr. doc. X; consid. 1.5.; 2.4.), consentano all’insorgente di

realizzare un reddito che gli permetta di far fronte al proprio sostentamento

(cfr. doc. II1; VI; X).

RI 1, per contro, è del

parere che i diplomi conseguiti nel 1998 e nel 2000 non implichino la

possibilità di esercitare una professione e che per i lavori svolti, peraltro

non qualificati e precari, non veniva considerata la sua formazione (cfr. doc.

I; VIII).

Al

riguardo questa Corte ritiene che in concreto si possa

prescindere dall’effettuare ulteriori accertamenti relativi alla possibilità o

meno per l’insorgente di realizzare un reddito sufficiente grazie ai titoli di

studio di cui già dispone, segnatamente concernenti le ricerche di lavoro

intraprese dallo stesso in passato e al loro esito.

Infatti, anche volendo

ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione del

ricorrente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli permetta di

provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio degli aiuti

allo studio, nell’aprile 2019, gli ha negato un aiuto allo studio per l’anno

scolastico 2018-19 (cfr. doc. 115; consid. 2.4.), il rifiuto delle prestazioni

assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli

ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da

parte dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013

consid. 2.8.).

È comunque utile

evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio

di sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo

attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid.

2.5

; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2013.22 del 13

marzo 2014 consid. 2.8.; STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6

giugno 2019 menzionato al consid. 2.7.).

Inoltre, per quanto

concerne la censura secondo cui il.

In

primo luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso quale Operatore

__________, svolgendosi su quattro anni a tempo pieno (cfr. doc. 88; 91; C),

non è evidentemente di breve durata (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25

agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA

42.2010.36

del 21 novembre 2011; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013).

Del resto il

ricorrente ha asserito che il datore di lavoro, ossia il __________, ha risposto

negativamente alla sua richiesta di abbreviare la durata del tirocinio (cfr.

doc. I pag. 3; consid. 1.2.).

Al riguardo

giova in ogni caso rilevare che nemmeno formazioni della durata di due anni a

tempo pieno sono considerate di breve durata (cfr. STCA 42.2011.4 del 25

agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA

42.2013.11

dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA

42.2017.1

del 29 marzo 2017).

In secondo luogo, il

ricorrente non ha dimostrato che la formazione quale Operatore __________

migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli

non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe

effettivamente esercitare una volta ultimata tale apprendistato.

È vero che la formazione

come Operatore __________ in Ticino ha preso avvio soltanto nell’anno scolastico

2018-19 (cfr. doc. I).

È altrettanto vero,

tuttavia, che riguarda un ambito professionale di nicchia.

Il __________ stesso, nel

suo scritto del 6 settembre 2018 in cui comunicava al ricorrente la sua assunzione

quale apprendista operatore di palcoscenico presso __________, ha precisato che

“l’apprendistato presso di noi non comporta necessariamente la

continuazione, del rapporto di lavoro a esami finali superati” (cfr. doc.

89).

In esito alle suesposte

considerazioni, la decisione su reclamo del 12 marzo 2019 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti