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42.2019.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 366) – non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona

nel bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia

confrontati con un abuso di diritto (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017

consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134

I 65).

Nella sentenza 8C_92/2007

del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte

ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona

che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie

è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non poteva

essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.

L’assistenza sociale

costituisce, del resto, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF

8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del

14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF

8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

2.6. Il TCA ritiene, inoltre,

utile evidenziare che il progetto di attività indipendente della moglie del

ricorrente nell’ambito dell’__________ e make-up è stato approvato dall’UMA,

visto che la medesima ha potuto beneficiare di 60 indennità speciali ex art.

71a segg. LADI (cfr. doc. 141; consid. 2.4.).

Secondo l'art. 71a cpv. 1

LADI, relativo al sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa

indipendente, l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono

intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il

versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione

di tale attività.

Giusta l’art. 71d cpv. 1

LADI al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione

dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio

competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente.

Al riguardo giova

osservare che l’art. 30 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato è sospeso

dal diritto all’indennità se durante la fase di progettazione ha ricevuto

indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in

grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente (cfr.

STCA 38.2002.41 del 25 novembre 2002).

È altresì utile rilevare

che la Prassi LADI PML emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO),

in relazione al sostegno a un’attività indipendente ai p.ti K74 e K75 prevede:

" K74 L’assicurato che si

reiscrive alla disoccupazione e chiede nuovamente di beneficiare delle

prestazioni dell'AD non può percepire un GI nell’ambito del progetto

sovvenzionato. L'attività deve essere abbandonata in via definitiva.

K75 Per contro per analogia alla Prassi LADI ID B238,

l’assicurato che ha lasciato completamente la disoccupazione grazie al SAI e

che constata che la sua attività indipendente può essere svolta soltanto a

tempo parziale, può iscriversi nuovamente alla disoccupazione per la

percentuale della capacità lavorativa che non utilizza per la sua attività

indipendente. Prima che la disposizione di cui alla K75 possa essere applicata

è necessario un certo periodo di tempo. Il servizio cantonale deve esaminare i

motivi che hanno portato al fallimento dell'uscita completa dalla

disoccupazione quando l’assicurato aveva deciso di lanciarsi nell’attività

indipendente dopo la fase di progettazione. In questo caso vanno applicate le

prescrizioni previste alla Prassi LADI ID B238

Di conseguenza, la Prassi LADI ID B268 non è più applicabile in

tal caso.”

2.7. __________, quando il suo

nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 3 febbraio 2019

(cfr. doc. 139), aveva terminato la fase di progettazione della propria

attività indipendente, realizzata grazie alle prestazioni LADI di cui agli art.

71a segg. LADI, e aveva iniziato a intraprendere la stessa.

In simili condizioni, per

stabilire se rettamente oppure no l’USSI, nel calcolo delle prestazioni

assistenziali spettanti eventualmente a RI 1 da marzo 2019, abbia considerato

l’importo delle indennità di disoccupazione a cui sua moglie avrebbe avuto

diritto se fosse rimasta iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego

quale dipendente invece di esercitare un’attività indipendente occorre

acclarare se nel caso di specie la decisione di avviare un’attività in proprio risulti

ragionevole o meno dal profilo economico.

Infatti la prospettiva di

un’attività lavorativa indipendente come estetista comportante un futuro

successo potrebbe giustificare un temporaneo deficit di entrate durante la fase

iniziale della stessa.

Tale prospettiva va

confrontata con le possibilità di conseguire un reddito che assicuri la sopravvivenza

in qualità di estetista dipendente (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni

del Canton San Gallo EL 2017/28 del 4 giugno 2018 in ambito di prestazioni

complementari, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59, in cui è stato

confermato il computo di indennità di disoccupazione alle quali la moglie

dell’assicurato aveva rinunciato per esercitare un’attività indipendente quale

infermiera specializzata dopo la fase di progettazione in relazione alla quale

aveva beneficiato delle indennità speciali di cui agli art. 71a segg. LADI. La

decisione di mettersi in proprio non era risultata ragionevole dal profilo

economico rispetto alle possibilità di trovare un impiego quale dipendente in

tale settore. L’URC aveva, del resto, approvato la richiesta dell’interessata

di avviare un’attività indipendente in modo non proprio entusiasta).

Tale ponderazione

economicamente orientata tra la possibilità di conseguire un reddito che

garantisca il sostentamento in qualità di indipendente e quelle in qualità di

dipendente si giustifica d’altronde anche ponendo mente, da una parte, al

diritto all’aiuto in situazioni di bisogno contemplato all’art. 12 Cost. fed.

che non può essere decurtato o negato nemmeno nel caso in cui la persona nel

bisogno sia responsabile della sua situazione, a meno che si sia confrontati

con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017

consid. 8.1.; 8.2.; STF 8C_92/2007

del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65).

Dall’altra, al fatto che

l’assistenza sociale rappresenta l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo

(cfr. consid. 2.5.).

2.8. In concreto questo Tribunale

ritiene che la documentazione contenuta nell’incarto non consenta di risolvere la

questione di sapere se nel caso della moglie del ricorrente la creazione di

un’attività indipendente sia stata oppure no economicamente più

ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente.

La presente vertenza non

può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento

istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente, la quale nella procedura di reclamo

non ha esperito alcuna specifica indagine.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est

d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant

l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée.

Considerandi

Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par

des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile

in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps

ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto

da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che

avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag.

374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Nel caso

concreto si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 25 aprile 2019 e il

rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire quanto sopra.

Il riferimento, formulato

dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), alla sentenza 42.2017.28

emessa da questo Tribunale il 18 luglio 2017, con cui è stato confermato il

diniego a prestazioni assistenziali richieste nel gennaio 2017, in quanto

andava tenuto conto delle indennità di disoccupazione che la moglie del

ricorrente (in disoccupazione dal 1° giugno 2015) avrebbe percepito se non

fosse stata ritenuta inidonea al collocamento dal 1° ottobre 2016 a seguito

dello svolgimento di un’attività indipendente quale massoterapista, non

permette peraltro di semplicemente negare a RI 1 il diritto a prestazioni

assistenziali senza un previo approfondimento della fattispecie .

In effetti nel caso

42.2017

, a differenza della concreta evenienza, la moglie dell’insorgente

non aveva beneficiato di indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a

segg. LADI per la fase di progettazione della sua attività. Pertanto nessun

progetto di attività indipendente era stato autorizzato dall’UMA.

2.9

L’amministrazione

verificherà, interpellando le competenti autorità dell’assicurazione contro la disoccupazione,

in particolare l’URC di __________ e l’UMA, se vi fossero, considerati il

mercato del lavoro nel settore professionale di __________ e le sue precedenti

esperienze professionali, nonché la sua formazione (cfr. doc. 143; consid.

2.4

), delle possibilità concrete di reperire un impiego come dipendente nel

settore dell’__________ e make-up quale consulente, truccatrice, venditrice di

profumeria, commessa, e, nel caso di risposta affermativa, se le stesse fossero

buone o meno.

Andrà,

inoltre, appurato chi, mentre __________ era in disoccupazione (il primo termine

quadro per la riscossione delle prestazioni è iniziato il 1° giugno 2018; cfr.

consid. 2.4.; doc. V1) ha proposto di creare un’attività indipendente, e meglio

se gli organi chiamati ad applicare la LADI oppure l’interessata stessa (in tal

caso andrà accertata la reazione in particolare dell’URC e dell’UMA).

L’USSI sentirà, inoltre,

la moglie del ricorrente per acclarare, da un lato, i motivi per i quali il

rapporto di impiego presso il reparto di profumeria di __________, dove è stata

attiva dal 2013 al 2018 (cfr. doc. 143), non è continuato.

Dall’altro, per sapere

perché già dall’aprile 2019, nonostante le difficoltà finanziarie che hanno

condotto il marito a richiedere l’assistenza sociale nel marzo 2019, ha preso

in locazione uno studio, invece di esercitare, perlomeno inizialmente, la

propria attività di estetista indipendente al proprio domicilio e presso i clienti

come previsto nella “Relazione progetto imprenditoriale” del gennaio 2019 (cfr.

doc. 91, consid. 2.4.).

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

2.10

L’USSI, dopo aver esperito le

indagini di cui sopra, determinerà se nel caso di specie la realizzazione e lo

sviluppo di un’attività indipendente fosse oppure no economicamente più

ragionevole rispetto alla ricerca di un impiego come dipendente, anche tenendo

conto del fatto che in relazione all’attività in proprio doveva ancora essere

perlomeno ampliato il giro di clienti, ciò che va a sfavore del conseguimento

di un reddito che garantisca il sostentamento in qualità di indipendente (cfr.

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo EL 2017/28 del

4.

giugno 2018, pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 22 pag. 58-59).

In caso di migliori

prospettive dal profilo economico tramite l’esercizio di un’attività

indipendente da parte di __________, il diritto all’assistenza sociale del

ricorrente, a fare tempo dal mese di marzo 2019, andrà calcolato senza tenere

conto nel reddito computabile delle indennità di disoccupazione.

In proposito giova

rilevare che con sentenza 42.2016.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD

II-2007 N. 14 pag. 62 segg., il TCA ha stabilito che a una persona esercitante

una professione a titolo indipendente, la quale aveva beneficiato di un intervento

assistenziale temporaneo della durata di sei mesi a seguito

dell’asserita difficoltà momentanea riscontrata nella sua attività indipendente,

a ragione era stato negato il diritto al rinnovo delle prestazioni

assistenziali, in quanto la sopravvivenza economica della sua attività non era

per nulla presumibile. In effetti la relativa situazione finanziaria non era

concretamente cambiata, né era imminente un turnaround della stessa.

Questo Tribunale ha

precisato che tale soluzione risultava tanto più fondata alla luce del

carattere sussidiario dell’assistenza sociale rispetto alle prestazioni sociali

federali e cantonali, segnatamente rispetto alle indennità straordinarie di

disoccupazione previste dalla Legge sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (sostegno agli indipendenti

disoccupati: art. 11 L-rilocc dal 1° gennaio 2016). A tale persona,

visto che era escluso il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione

non avendo cessato la propria attività indipendente, andava a più forte ragione

negato un ulteriore aiuto sociale. Nemmeno, poi, poteva essere tutelata la sua

buona fede, poiché, anche nel caso in cui gli fosse stata fornita un’errata

informazione in merito al prolungamento delle prestazioni assistenziali, non si

vedeva quale comportamento a lui pregiudizievole avrebbe potuto adottare a

seguito di tale eventuale comunicazione. Da un lato, era suo dovere impegnarsi

comunque per permettere un miglioramento dell’andamento della propria

professione. Dall’altro, egli poteva in ogni tempo richiedere le indennità

straordinarie di disoccupazione (di cui possono beneficiare i disoccupati che

non hanno diritto a prestazioni della LADI), purché cessasse l’attività

indipendente.

Al riguardo cfr. pure

Direttive COSAS p.to H7.

Qualora, per contro, le

possibilità della moglie dell’insorgente di realizzare entrate sufficienti per

provvedere alle primarie necessità con un’attività indipendente siano state

minori rispetto a quelle di trovare un impiego quale dipendente nel suo ramo

professionale, andrà confermato il computo, nel conteggio della prestazione

assistenziale dal marzo 2019, delle indennità di disoccupazione che avrebbe

percepito se non avesse iniziato l’attività in proprio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 25 aprile 2019 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.8.-2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° marzo 2019.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti