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42.2019.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 settembre 2019Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i vicini di

corte hanno informato la Polizia che sono mesi che non vedono i signori RI 1;

il sig. __________ della ditta __________

(che gestisce la vendita della casa dei citati) ha dichiarato alla Polizia che

i signori RI 1 si trovano presumibilmente presso il loro paese d'origine e che

non li sente ormai da qualche mese.

- Il Comune di __________,

in data 15 novembre 2018 a seguito di un controllo, ha riscontrato che da un

anno a questa parte il consumo di acqua potabile è praticamente nullo.

- Il nostro

Ufficio ha chiesto il consumo elettrico all'__________. L'__________ ci ha

comunicato che un consumo medio di un'economia domestica composto come quella

dei citati è pari a 1'600 kWh/h. Per il periodo 10 novembre 2017 - 6 dicembre

2018 (392 giorni) i citati hanno consumato solo 946.00 kWh. (…)” (cfr. doc.

112=doc. C)

1.2. A seguito del reclamo

interposto da RI 1, allora rappresentata da __________ (cfr. doc. 105), l’USSI,

il 26 aprile 2019, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il

precedente provvedimento del 15 gennaio 2019, ossia il diniego del rinnovo delle

prestazioni assistenziali, in quanto la medesima e il marito non avevano un

domicilio reale a __________.

L’amministrazione

ha in particolare rilevato:

"

(…)

In concreto il

domicilio formale della reclamante era a __________.

Tuttavia, in base alle constatazioni della Polizia ed ai consumi

elettrici e di acqua potabile rilevati (non corrispondenti ad una casa abitata),

risultava evidente l'assenza praticamente totale dalla propria abitazione,

assenza pure confermata dai vicini.

Si osserva che alla richiesta fatta dall'USSI di produrre il suo

passaporto e quello del marito, al fine di chiarire eventuali trasferte

all'estero e la relativa durata, la richiedente e il marito hanno rifatto il

passaporto nuovo e non hanno prodotto quello vecchio. Dapprima hanno indicato

che lo stesso è stato ritirato dalla relativa autorità.

Una volta chiarito da parte dell'USSI che tale autorità non

trattiene i passaporti, i signori RI 1 hanno invece indicato di non averlo

conservato. Hanno quindi violato l'obbligo di collaborare a chiarire la

situazione. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

reclamo del 26 aprile 2019 RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno

interposto un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’assegnazione di

prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° gennaio 2019 sulla scorta delle

precedenti decisioni (fr. 1'507.-- al mese con i dovuti adeguamenti).

Dall’altra,

di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria integrale con gratuito

patrocinio da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 8-9; doc. E: certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).

A sostegno delle pretese

ricorsuali la patrocinatrice, a nome e per conto dei suoi assistititi, ha, dapprima,

addotto:

" (…)

3. I coniugi RI 1, lei nata nel 1969, lui nel 1963, sono residenti

in Svizzera dal 1994, titolari di permesso di domicilio C.

Erano entrambi attivi professionalmente in alberghi a __________,

la moglie più tardi in lavanderia. Nel 2009 la coppia ha acquistato una casa

nel nucleo di __________, grazie al ricavato dalla vendita di un immobile in __________,

di proprietà del marito.

La loro patria oramai era diventata il Ticino.

4. Quando qualche anno fa gli alberghi della famiglia __________ a

__________ hanno mano mano chiuso, il sig. RI 1 è rimasto senza lavoro. Qualche

anno dopo, anche la signora RI 1 è rimasta disoccupata, in seguito alla

chiusura della lavanderia in cui lavorava. Nessuno dei due è riuscito a trovare

una nuova occupazione. Il 26 dicembre 2016 si sono esaurite le indennità di

disoccupazione cui la moglie aveva ancora diritto (guadagno assicurato:

4'509.00).

Hanno quindi predisposto (ulteriori) misure di risparmio:

dato che i figli non erano interessati a riprendere l'abitazione

di famiglia, i coniugi hanno tentato di mettere in vendita l'immobile a __________,

sperando di poter così finanziare il proprio sostentamento in attesa della

pensione (contratto con l'intermediario, __________, 19.07.2016);

dato che non sarebbe stato così facile, trattandosi di casa di

nucleo su 4 piani, dal 1. settembre 2016 hanno affittato il monolocale al piano

terra

Il 24.3.2017 hanno persino costituito la proprietà in proprietà

per piani, nella speranza di riuscire a vendere più facilmente, magari anche

solo una parte dell'immobile. Purtroppo finora senza successo.

5. Il Comune a un certo momento ha chiesto loro come facessero a

vivere. Vista la situazione, hanno segnalato alla coppia la possibilità di far

capo alle prestazioni assistenziali. Da febbraio 2017 hanno quindi accettato di

farvi capo. Fatto sta che in seguito al rifiuto della domanda di dicembre 2018,

da gennaio 2019 i ricorrenti sono senza entrate, se non l'affitto del

monolocale, che serve per coprire almeno gli interessi ipotecari (cfr. doc. E).”

(Doc. I pag. 2-3)

La parte ricorrente ha poi

osservato:

" (…)

10. L'USSI sembra sostenere che il domicilio effettivo dei coniugi

RI 1 non si troverebbe a __________, senza tuttavia indicare dove avrebbero

trasferito il centro dei propri interessi. Normalmente incomberebbe a colui che

afferma l'avvenuta costituzione di un nuovo domicilio, e, di riflesso, la

cessione di quello attuale – di fornirne la prova (cfr. sentenza TRAM

52.2016.37 dell'8 settembre 2016, con riferimento agli art. 6 LOC e 22 e segg.

CC).

11. Residenza effettiva, presenza effettiva, non significa ancora

che si debba rimanere confinati in casa per essere presenti in ogni momento.

Della libertà di movimento godono anche le persone in assistenza. Non bastano

certo 6 visite puntuali sull'arco di oltre un mese per affermare che una

persona non abiterebbe nel luogo visitato. Rilevo pure come vi risultano tracce

di presenza dagli estratti conto come pure dalle fatture mediche. La maggior

parte dei pagamenti vengono svolti in contanti, per cui non lasciano traccia

sugli estratti conto. Rilevo ad ogni modo che a fine ottobre/inizio novembre la

signora RI 1 è stata in ospedale (v. fattura __________ 30.10.-9.11.2018) e che

il 14.12.2018 vi sono state visite dai dr. __________ a __________ e __________

a __________.

Faccio inoltre notare come l'intermediario immobiliare, nel suo

scritto 19.01.2019, precisasse come la sua testimonianza non potesse essere

prova dell'assenza dei coniugi da __________, dato che i loro contatti sono

limitati alla vendita dell'immobile e che ha sentito i coniugi più volte per le

visite, che avvengono peraltro alla loro presenza. Aggiungo pure che il

18.12.2018 è stata presentata la domanda di assistenza, per cui i coniugi in

quel momento non erano palesemente nel loro Paese.

(…) chi è povero cerca di risparmiare dove può. Nel caso dei

coniugi RI 1, hanno spento il secondo frigo-congelatore, dato che "non

abbiamo più carne" (costa troppo). Non si usa la lavatrice, ma si porta il

bucato alla nuora a __________. Non si stira più. Si cucina poco facendo capo

all'aiuto del figlio e della nuora presso cui i coniugi sono spesso ospiti e

che danno loro dei pasti che basta scaldare. Ci si ciba di panini e pasta (per

la pasta è sufficiente scaldare l'acqua, poi si butta la pasta e si spegne - ce

lo spiegava già Adolf Ogi per la bollitura delle uova). La coppia non dispone

di lavastoviglie: Il riscaldamento era a legna e ora a nafta (non

centralizzata), si evita di accendere scaldabagno ecc. Pur di risparmiare, i

coniugi avevano anche disdetto internet, non guardano la tele, non entrano nel

computer, hanno disdetto il telefono fisso, evitando di accendere il boiler,

anche la signora non usa più l'asciugacapelli, si lavano con l'acqua fredda e

specialmente d'inverno per potersi fare la doccia calda fanno capo al figlio a __________.

Se guardiamo quali sono le percentuali di consumo di tutti gli apparecchi che

la famiglia non ha o che non usa più, appare evidente che il consumo non può

che essere inferiore alla "norma" (di cui peraltro non si sa come

sarebbe stata stabilita).

Ma ciò non significa che non abitano effettivamente a __________:

il centro dei propri interessi si trova lì, nel nucleo poco frequentato di __________.

13. Se guardiamo l'andamento del consumo, vediamo che la riduzione

del consumo coincide in effetti con i problemi economici dei coniugi: una prima

riduzione vi fu dalla fine del 2016, quando la signora RI 1 esaurì il diritto

alle indennità di disoccupazione e la coppia non aveva più alcun reddito. Poi

vi fu un'ulteriore riduzione nel 2018, con il perdurare delle difficoltà

economiche e la necessità di adottare misure di risparmio ancora più dure e

incisive.

Quanto al consumo d'acqua, non risulta che il consumo nel 2018 sia

stato nullo.

Evidente che con le misure drastiche adottate dai coniugi anch'esso

si è ridotto considerevolmente. (…)” (Doc. I pag. 5-7)

L’avv. RA 1 ha, infine, asserito

che i documenti agli atti non permettono di concludere che i coniugi non

fossero presenti nel Cantone Ticino e che il centro dei loro interessi non

fosse a __________, dove sono proprietari di una casa in parte data in

locazione (cfr. doc. I pag. 7-8).

1.4. Con risposta del 18 giugno

2019 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 1° luglio 2019 è stata

prodotta la dichiarazione del __________ di __________ relativa ai servizi

forniti all’auto di RI 2 nel corso del 2018 (cfr. doc. V + L).

1.6. L’amministrazione, il 12

luglio 2019, ha osservato che “il documento allegato, un elenco non datato

di servizi auto di un __________ a __________, non dimostra in alcun modo che

l’assistita avesse concretamente il centro dei propri interessi di vita e meglio

il centro dei propri interessi personali e professionali a __________, ciò che

è condizione per riconoscere il domicilio effettivo in tale luogo” (cfr.

doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato ai ricorrenti il

rinnovo del diritto alle prestazioni assistenziali a decorrere dal gennaio 2019.

Più

specificatamente deve essere verificato se a ragione oppure no

l’amministrazione ha stabilito che gli insorgenti non siano realmente

domiciliati a __________.

2.2

La

garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13

Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi

cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della

Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge

federale sull’assistenza, LAS).

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.3

Ai

sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli

indigenti:

"

Gli indigenti sono

assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art.

5.

Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede

che:

"

1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni

della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel

Cantone.

2Le persone

con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a

prestazioni o aiuti immediati.

3Sono

riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo

l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

"

1Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa

riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese

cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta

l’art. 10 Las, poi:

"

Il domicilio e la dimora sono

determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art.

4.

della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

(legge federale sull'assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale,

sancisce che:

"

1.

La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2.

L’annuncio

alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di

presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è

cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex

art. 9 LAS:

"

1.

Il domicilio assistenziale termina con la partenza del

Cantone.

2.

In caso di dubbio, la partenza si reputa

avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3.

L’entrata

in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un

maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da

un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio

assistenziale.

L’art.

11.

LAS definisce la dimora, e meglio:

"

1.

Dimora giusta la presente legge significa effettiva

presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2.

Se

una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di

malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del

medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra

l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri

(art. 20-23).

Relativamente, in particolare,

all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati

in Svizzera:

"

Gli stranieri domiciliati

in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione

di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

(cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato

fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2).(

Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in

Svizzera:

"

Se uno straniero dimorante

in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone

di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché

l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere

contrario del medico. (cpv. 2)”

Ai sensi dell’art. 22 LAS

relativo al rimpatrio:

"

È riservato il rimpatrio

giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale

del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri.”

2.4

L’art. 23 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio

in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al

domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile per i terzi e deve quindi risultare da

circostanze esterne oggettive. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V

530.

consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata

parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76

consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di

domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il

luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o

quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne

stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013

del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso

di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha

ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"

(…)

2.2

Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des

Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet

sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.

Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1

und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum

Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren

Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,

sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob

die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch

für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen

gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,

darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen

Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert

haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2

S. 108).“

2.5

Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone

nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197

segg. emerge segnatamente che:

"

(…) Questo capitolo del

disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio

assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda

ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di

norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2

del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri –

cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di

presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito

un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la

prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la

dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per

la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso

secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato

concernete l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno

dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,

esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e

di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul

territorio cantonale anche se non

possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di

presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle

disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno

segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di

transito.

(…).

24.

Assistenza degli stranieri

241.

Obbligo assistenziale e competenza (art. 20

a 22)

(…) di

regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per

gli stranieri, coincide con il Cantone che ha

rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli

articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del

Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23

capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di

urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di

domicilio. (…)”. (FF 1976 III

1207, 1208, 1209 e 1214; la sottolineatura è della redattrice)

Inoltre in dottrina Thomet

(cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en

matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n.

95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

"

(…)

Au centre de la disposition sur le domicile se

trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le

terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une

personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux

art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y

établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le

domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée

de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon

l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où

elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et

les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement

inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982

p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été

constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à

la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit

civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC;

Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80;

Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence

citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une

personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y

établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)

et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois

indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne

sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit

toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le

lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.

23.

CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le

fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En

règle générale la présence physique est indispensable tant pour la

constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela

résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son

canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La

durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad

art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un

séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n°

26.

ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue

durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire

(art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102;

Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention

de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une

période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49

ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se

modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même,

l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou on s'est installé n'empêche

pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant:

l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte

la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit

dicte par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient

pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n°

22.

ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à

abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf.

ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p.

45.

; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond

à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il

prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe

des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient

des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur

centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en Suisse est

indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la

police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.

23.

CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce

principe. Cette disposition

dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour

étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse

prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que

provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments

constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et

l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une

autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir

que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type

d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un

domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au

bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à

l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un

domicile.

(…).

En résumé et en suivant l'exemple du

commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la

constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous

ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas

nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;

Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

- les circonstances entourant

la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,

étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations

postérieures de la personne en cause

(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

- la prolongation d'un séjour

d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige

souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire

si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978.

in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se réétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)” (le sottolineature

sono della redattrice)

2.6

Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale

sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.3.) - è competente il Cantone di

domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20

cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi

(cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.5.).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione

di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più

tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al

riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio

secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia

dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli

stranieri.

In

effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di

un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è

presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più

tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque,

essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati,

e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non

dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di

vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue

relazioni personali.

In

questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può

servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr.

consid. 2.5.).

Qualora,

per contro, una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad

assisterla - attribuendole un aiuto immediato - è il Cantone di dimora (cfr.

art. 21 cpv. 1 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone

(cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al

riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF

2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7

del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è

stato versato l’anticipo spese)

2.7

Questa

Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato

dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia,

il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in

quanto egli risiedeva regolarmente in Italia.

Il

TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di

quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei

fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività

lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti

prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In

secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto

peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il

suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli

interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove

viveva la sua famiglia.

Il

TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da

parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per

stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio

ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3;

STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Con

giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017 questo Tribunale ha respinto il

ricorso di un assistito a cui è stato negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla

Polizia è emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove

aveva annunciato il proprio arrivo.

La

sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio

2018.

dal Tribunale federale (inc.8C_4/2018), il quale si

è espresso come segue:

"

(…)

La Corte cantonale ha fondato la sua decisione

su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a

stabilire il domicilio del ricorrente a X._____ e non a Y.______. A torto, il

ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere

liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura

riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti

finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate

fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure

d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle

leggi. La pretesa violazione dell'art.

13.

Cost., non sollevata dinanzi

ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque

ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare

il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non

tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno

sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,

intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o

pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e

sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la

presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire

persone vicine. (…)”

Infine, con

sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018, questa Corte ha avallato il modo di

procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza sociale

(domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato

in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto

all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,

anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA ha sottolineato che

“sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è

annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y.

e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il ricorso al Tribunale

federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

2.8

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 2, nato il __________ 1963, di

nazionalità della __________ e in possesso di un permesso C - rinnovato nel

settembre 2018 con scadenza nel settembre 2023 -, è entrato in Svizzera nel

gennaio 1994 (cfr. doc. K1; 214-215; sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino).

Anche la moglie, RI 1,

nata il __________ 1968 e di nazionalità della __________, è in possesso di un

permesso C - rinnovato nel settembre 2018 con scadenza nel settembre 2023 - ed

è entrata in Svizzera nell’agosto 1994 (cfr. doc. K1; 212-213; sistema informatico relativo alla banca

dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Gli insorgenti, dal

settembre 2009, sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo __________

RFD __________. Si tratta di un edificio con superficie di m2 51 composto di un

pian terreno, primo piano, secondo piano e mansarda (cfr. doc. K1; F; 235-238),

ipotecato per circa fr. 250'000.-- (cfr. doc. 241-251; E).

Nel luglio 2016 i medesimi

hanno conferito mandato alla __________ di vendere l’immobile per fr.

810'000.-- quale “prezzo di promozione” e fr. 650'000.-- quale “prezzo di

chiusura” (cfr. doc. 240).

A partire dal settembre

2016.

i ricorrenti hanno poi dato in locazione a __________ un monolocale

arredato con cucina e bagno al pianterreno dell’edificio sito sul fondo __________

RFD __________. Il relativo contratto è della durata di un anno rinnovabile

tacitamente e prevede il pagamento di una pigione di fr. 660.-- al mese (cfr.

doc. 216; E).

Dalle carte processuali

risulta, altresì, la bozza di un atto di costituzione di una Proprietà per

piani del fondo __________ RFD __________ (doc. 223).

Dal febbraio 2017 al

dicembre 2018 gli insorgenti hanno percepito prestazioni assistenziali (cfr.

doc. I; 202-204; 541; 445; 467; 486; 512).

Nel mese di dicembre 2018

la ricorrente ha chiesto il rinnovo dell’assistenza sociale a partire dal

gennaio 2019 (cfr. doc. 151-153).

Dal Rapporto informativo

del 16 dicembre 2018 redatto dalla Polizia della Città di __________ su

richiesta del Comune di __________ si evince che i vari sopralluoghi eseguiti

presso il domicilio degli insorgenti (il 4 novembre 2018 alle 14:14; il 22

novembre 2018 alle 08:50; il 25 novembre 2018 alle 11:20; il 5 dicembre 2018

alle 21:10; il 6 dicembre 2018 alle 22:20; il 10 dicembre 2018 alle 11:30)

hanno dato esito negativo e che nemmeno è stato possibile, per mancanza di

indicazioni utili, prendere contatto con i medesimi.

In tale Rapporto è stato

pure precisato che i vicini di corte dei ricorrenti hanno informato l’assistente

di Polizia che “sono mesi che non li vedono” e che la loro casa era in

vendita da parecchio tempo, come pure quanto segue:

" (…) Da

alcuni accertamenti si aveva effettivamente modo di appurare che l’abitazione

in oggetto si trova in vendita, la pratica risulta essere gestita dalla __________

immobiliare con sede a __________. Si riusciva a prendere contatto telefonico

con il direttore della ditta signor __________; a precisa domanda il signor __________

ci informava che i RI 1 si trovano presumibilmente presso il loro paese

d’origine. __________ oltremodo ci informava che non li sente ormai da qualche

mese. Si presume che i RI 1 torneranno sul nostro territorio quando la pratica

della vendita immobiliare sarà da concludere. __________ ci metteva a disposizione

il numero della signora RI 1, non si riusciva in alcun caso a prendere contatto

telefonico. (...)” (Doc. 149=doc. K1)

Il Comune di __________,

il 18 dicembre 2018, ha inoltre comunicato all’USSI che “da un anno non c’è

stato praticamente consumo di acqua da parte dei signori RI 1” (cfr. doc.

148)

Al riguardo va osservato

che dalla Tassa acqua potabile 2018 emessa nei confronti dei ricorrenti si

evince che il consumo totale annuo è stato di 17 m3 (cfr. doc. 114).

Le __________, il 9

gennaio 2019, dando seguito a una richiesta dell’USSI (cfr. doc. 145), hanno trasmesso

le fatture di consumo dell’elettricità riguardanti gli insorgenti dal 2015 al

2018.

Dal novembre 2014 al novembre 2015 il consumo corrisponde a complessivi

(energia diurna e energia notturna) 7'329 kWh (cfr. doc. 125), dal novembre

2016.

al novembre 2017 a 7'940 kWh (cfr. doc. 130), dall’ottobre 2016 a novembre

2017.

a kWh 2'755 (cfr. doc. 135) e dal novembre 2017 al dicembre 2018 a kWh 946

(cfr. doc. 140).

L’__________ ha

specificato che “…il consumo medio di un’economia domestica composta di due

locali con piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui (fonte: Commissione federale

dell’energia elettrica Elcom). Una differenza tra il consumo reale e la media

nazionale (circa il 30% in meno o in più), può essere semplicemente imputabile

all’utilizzo quotidiano della cucina; ci permettiamo sottolineare come un utilizzo

razionale ed ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a LED, Stand-By,

ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media…” (cfr. doc.

124)

Il 14 gennaio 2019 ha

avuto luogo un incontro presso l’USSI a Bellinzona tra quest’ultimo e la

ricorrente (il marito non si è presentato). L’appuntamento era già stato fissato

il 3 gennaio 2019 per il 7 gennaio 2019 (cfr. doc. 147), ma quello stesso

giorno gli insorgenti hanno informato tramite posta elettronica di non poter

partecipare per problemi influenzali (RI 1 ha presentato in proposito un

certificato medico il 14 gennaio 2019; cfr. doc. 419).

Dal Rapporto/Verbale del

14.

gennaio 2019 emerge:

" (…)

La signora ci comunica che è spesso dal

figlio a __________ in quanto la loro casa è fredda e non vogliono consumare energia

elettrica considerato che hanno solo due caloriferi elettrici. Vanno dal figlio

per scaldarsi.

(…).

La signora ci comunica che utilizzano poco

l’acqua. Ad esempio utilizzano il wc solo a metà. I vestiti vengono lavati

dalla nuora il giovedì mattina. Considerato che sono dal figlio utilizzano poco

l’acqua.

(…).

La signora ci comunica che a casa mangiano

solo panini. Non utilizzano la cucina. Mangiano dal figlio. La signora ci ha

comunicato però che un anno e mezzo fa ha bruciato una piastra.

(…).

La signora insiste dicendo che sono spesso

dal figlio a __________. Però loro abitano a __________. (…)” (Doc.121-122)

Con decisione del 15

gennaio 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), sulla

base degli esiti delle verifiche effettuate dal Comune di __________ e

dall’amministrazione stessa, ha stabilito che nei confronti di RI 1 non si

giustificava più un intervento da parte dell’assistenza sociale, poiché il

centro degli interessi della medesima non era a __________ (cfr. doc. 112=C;

consid. 1.1.).

Il 19 gennaio 2019 __________

della Met__________ ha precisato di avere con gli insorgenti unicamente un

rapporto di tipo professionale per la vendita del loro immobile e che la

l’affermazione circa la partenza per il loro Paese d’origine “era una

supposizione poiché eravamo sotto le feste natalizie e posso confermare che

avevo visto e sentito la signora RI 1 a fine novembre e pertanto non mi trovo e

non posso confermare quanto dichiarato a verbale poiché non specifico”

(cfr. doc. 115; I).

A seguito del reclamo

interposto il 24 gennaio 2019 dai ricorrenti, allora rappresentati da __________,

contro il provvedimento del 15 gennaio 2019 (cfr. doc. 105), l’amministrazione,

il 29 gennaio 2019, ha chiesto di produrre copia di tutte le pagine del

passaporto dei medesimi (cfr. doc. 104).

Considerato che dalla

documentazione trasmessa relativa ai passaporti è emerso che gli stessi sono

stati rilasciati dall’autorità competente della __________ il 12 febbraio 2019

(cfr. doc. 66-101), l’USSI ha invitato la parte ricorrente il 20 febbraio e il

22.

marzo 2019 a inviare copia di tutte le pagine del precedente passaporto

(cfr. doc. 60-61).

Il 30 marzo 2019 il

rappresentante degli insorgenti ha risposto che “i vecchi documenti sono

stati ritirati dalla competente autorità bosniaca” (cfr. doc. 58).

Dopo che l’amministrazione

ha indicato a __________ di avere contattato l’autorità della __________ che ha

rilasciato i nuovi passaporti la quale ha indicato di avere riconsegnato i

vecchi passaporti agli interessati (cfr. doc. 56), il 12 aprile 2019 la parte

ricorrente ha asserito che “i signori RI 1, una volta ottenuto il passaporto

nuovo presso l’autorità di __________ (__________), si sono visti pure

restituire i passaporti vecchi che tuttavia sono “stati bucati” e gettati nel

cestino dell’ufficio” (cfr. doc. 53).

Con decisione su reclamo

del 26 aprile 2019 l’USSI ha confermato il precedente provvedimento del 15

gennaio 2019, ossia il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, in

quanto a __________ la medesima e il marito non avevano un domicilio reale

(cfr. doc. A; consid.1.2.).

2.9

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla presente fattispecie, il TCA osserva innanzitutto che, come

rilevato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4), le sentenze DTF 111 Ia

113.

e 113 Ia 465 citate dall’amministrazione nella decisione su reclamo (cfr.

doc. A) non si attagliano al caso di specie. Il primo giudizio indicato ha

stabilito che un brevetto d'avvocato rilasciato senza esame da un cantone non

dev'essere, di regola, riconosciuto in un altro cantone quale certificato

d'idoneità ai sensi dell'art. 5 disp.trans. Cost. Il secondo riguarda la

costituzione del domicilio fiscale di una persona celibe.

Per quanto riguarda la

nozione di domicilio (assistenziale) rilevante per la presente evenienza va

fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid.

2.3

-2.7.

Questo Tribunale ritiene,

inoltre, utile rilevare che in ambito di assistenza sociale risulta

indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo

l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone

di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 Legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno - LAS -; consid. 2.3.), del Comune di domicilio della

persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo

dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi

interessi (cfr. consid. 2.4.).

Il

luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante

da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni

sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano

rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi

concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata

in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La

determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante,

da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti

consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone

Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro,

alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune

di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv.

2.

Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente

vive.

In proposito cfr. STCA 42.2017.42

del 20 novembre 2017.

2.10

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questa Corte

ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione che ha rifiutato ai

ricorrenti il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie richiesto il 18

dicembre 2018 debba essere tutelato.

Dagli

elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che gli

insorgenti, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), non avevano (più) il proprio domicilio

assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid.

2.3

) a Melano.

Al riguardo va evidenziato,

in particolare, che dal Rapporto informativo del 16 dicembre 2018 allestito

dalla Polizia della Città di __________ emerge che in occasione dei

sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti tra il 4 novembre 2018 e il

10.

dicembre 2018 (4 novembre 2018 alle 14:14, 22 novembre 2018 alle 08:50, 25

novembre 2018 alle 11:20, 5 dicembre 2018 alle 21:10, 6 dicembre 2018 alle

22:20 e 10 dicembre 2018 alle 11:30) i coniugi RI 1 non si trovavano presso la

loro abitazione di __________

Da tale Rapporto si evince,

altresì, che i vicini hanno indicato alla Polizia che non vedevano i ricorrenti

da mesi (cfr. doc. 149; consid. 2.8.).

Le due dichiarazioni da

parte di terzi del 18 e 22 gennaio 2019 secondo cui questi ultimi vedrebbero

gli insorgenti “spesso”, rispettivamente “sempre e beviamo il caffè

insieme” (cfr. doc. 116) non sono peraltro atte a sovvertire l’esito della

vertenza.

La prima attestazione

rilasciata da __________ non indica dove e quando precisamente vedrebbe i

ricorrenti. Relativamente alla seconda, va sottolineato, da un lato, che non si

comprende chi l’abbia redatta, dall’altro, che neppure in questo caso è

specificato dove e quando avverrebbero gli incontri.

Per quanto attiene alle asserzioni

di __________ della __________, giova rilevare che è vero che nella prima

versione, quella fornita alla Polizia - al più tardi il 16 dicembre 2018 (data

del Rapporto informativo della Polizia della Città di __________) -, il

medesimo ha semplicemente indicato che “presumibilmente” gli insorgenti

si trovavano nel loro Paese d’origine (cfr. doc. 149).

È altrettanto vero,

tuttavia, che ha puntualizzato che “non li sente ormai da qualche mese”

(cfr. doc. 149).

Non si comprende,

pertanto, come in un secondo tempo, e meglio dopo la decisione del 15 gennaio

2019.

nei confronti dei coniugi RI 1 di diniego del rinnovo delle prestazioni

assistenziali, abbia affermato di avere visto e sentito la ricorrente a fine

novembre 2018 (cfr. doc. 115; consid. 2.8.), ossia una quindicina di giorni al

massimo prima di essere interpellato dalla Polizia.

Per inciso, benché in

concreto si tratti delle attestazioni di un terzo e non dei ricorrenti, giova

sottolineare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data

priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza -

in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni

fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le

conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.STF

8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

5.2

= RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

L’Alta

Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per

prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali

sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è

ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima

ora; DTF 142 V 590 consid.

5.2

pag. 594 seg.)”.

In

una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha

poi specificato che, in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente

o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.

Dalle

carte processuali risulta, del resto, che il consumo di acqua relativo all’economia

domestica dei ricorrenti a __________ nel 2018 è stato quasi nullo, ovvero di

17.

m3 annui (cfr. doc. 114), corrispondenti a 17'000 litri all’anno (cfr. www.youmath.it; www.chimica-online.it)

e a 46,57 litri al giorno (17'000 l : 365 giorni).

Quale confronto va tenuto

presente che la Società svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (svgw) ha

indicato che in Svizzera il consumo giornaliero a persona nel 2017 è stato di

300.

litri.

Di essi circa 140 litri sono stati consumati dalle economie domestiche al

giorno a persona (cfr. http://www.svgw.ch).

In concreto, invece, gli

insorgenti singolarmente hanno consumato nel 2018 circa 23 litri di acqua al

giorno (46,57 litri : 2).

Anche considerando, come

fatto valere dai ricorrenti, che lavano i panni e fanno la doccia calda dal

figlio a __________ (cfr. doc. 121-122; I; consid. 1.3.; 2.8.), il consumo di

23.

litri di acqua al giorno non consente di dimostrare la presenza dei medesimi

a __________.

In relazione al consumo di

elettricità, va osservato che dal 2015 al 2018 vi è stata una notevole

diminuzione da 7'329 kWh nel 2015 a 946 kWh nel 2018 di energia totale (diurna

+ notturna; 7'940 kWh nel 2016 e 2'755 kWh nel 2017; cfr. doc. 125-140).

La patrocinatrice degli

insorgenti ha addotto che “chi è povero cerca di risparmiare dove può” e

che i ricorrenti hanno quindi assai limitato l’uso di elettrodomestici e

apparecchi tecnologici (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Gli insorgenti, però,

hanno percepito prestazioni assistenziali dal febbraio 2017 (cfr. consid. 2.8.).

Tuttavia, seppur un’importante riduzione sia avvenuta già nel 2017 (da 7'940

kWh nel 2016 a 2'755 kWh nel 2017), nel 2018 il consumo è diminuito

ulteriormente di circa 2/3 (946 kWh). Inoltre le __________ hanno indicato che

il mancato utilizzo della cucina (in casu la parte ricorrente ha asserito di

mangiare panini o dal figlio, cfr. doc. I) può comportare una riduzione del 30%

del consumo (cfr. doc. 124). Nel caso di specie, per contro, la decurtazione è

ben maggiore, e meglio di circa l’87% dal 2015 al 2018, di circa il 65% dal

2016.

al 2017 e di circa il 66% dal 2017 al 2018.

Anche la circostanza fatta

valere dai ricorrenti secondo cui spesso si trovavano dal figlio a __________

(cfr. doc. I; 121-122) costituisce un fattore che contrasta con il preteso

domicilio a __________, visto che tale presenza sarebbe stata talmente

frequente da comportare un così basso consumo di acqua e di elettricità a __________.

Sorprende, inoltre, da una

parte, che il rinnovo del passaporto __________ dei ricorrenti abbia avuto luogo

il 12 febbraio 2019 (cfr. doc. 66-101), allorché, il 29 gennaio 2019 l’USSI ha

chiesto loro di produrre copia di tutte le pagine del loro passaporto (rilevanti

al fine di verificare i timbri di entrata e di uscita dalla __________; cfr.

doc. 104; consid. 2.8.).

Dall’altra, che la

versione fornita il 30 marzo 2019 riguardante la mancata trasmissione dei

precedenti passaporti (poiché ritirati dall’autorità competente bosniaca; cfr.

doc. 58) sia stata modificata - contraddicendo quanto espresso in precedenza

(cfr. STF 9C_219/2019 del 13 agosto 2019 consid. 4.3.) - il 12 aprile 2019 dopo

l’accertamento dell’amministrazione da cui è emerso che l’autorità di rilascio

non ritira i passaporti, indicando che gli stessi sarebbero stati bucati e

gettati nel cestino dell’ufficio competente (cfr. doc. 53).

Nel ricorso, poi, è stata

aggiunta un’ulteriore spiegazione, ovvero che il rinnovo era dovuto al fatto

che i passaporti sarebbero “…finiti in lavatrice insieme alla giacca

sporcatasi in una rovinosa caduta in occasione di una visita presso l’anziana

madre della signora …” (cfr. doc. I pag. 4).

La rappresentante dei

ricorrenti stessa ha d’altronde riconosciuto che “quanto precede può aver

fatto sorgere dei sospetti…” (cfr. doc. I pag. 4.

Il TCA non ignora che la

medesima ha, in proposito, precisato “… ma non è certo sufficiente per

concludere che i coniugi non abitassero realmente a __________” (cfr. doc.

I pag. 4).

Questo Tribunale evidenzia

che in ogni caso la “vicenda” dei passaporti è un elemento che insieme ad altri

(controlli di Polizia, dichiarazioni dei vicini, consumo di acqua ed

elettricità) conduce alla conclusione che gli insorgenti, quando, nel dicembre

2018, hanno chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, non avessero

domicilio a __________.

Le otto visite mediche

effettuate tra gennaio 2018 e gennaio 2019 (il 12 gennaio, il 9 febbraio, il 7

marzo, il 21 giugno, il 4 ottobre, il 9 novembre, il 14 dicembre 2018 e il 24

gennaio 2019) dalla ricorrente presso la Dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, a Lugano e attestate da quest’ultima il 17 maggio

2019.

(cfr. doc. J), nonché l’acquisto di medicamenti in farmacia a __________

il 18 gennaio, il 9 febbraio, il 22 marzo, il 24 e il 27 aprile, l’11 maggio,

il 21 giugno, il 3 settembre, il 4 ottobre, il 14 dicembre 2018 (cfr. doc. K) e

la degenza presso l’__________ dal 30 ottobre al 9 novembre 2018 (cfr. doc. I

pag. 5) non sono, d’altronde, elementi che consentono di stabilire il domicilio

assistenziale degli insorgenti a __________.

Ciò vale anche per la

dichiarazione del __________ di __________ all’attenzione del ricorrente -

scritta a mano, non datata e senza le relative fatture - in cui è stato

indicato che il 16 febbraio, 12 aprile, il 22 giugno, il 13 agosto, il 19

ottobre e il 22 novembre 2018 sono stati eseguiti degli interventi a un’auto,

di cui non è specificato il modello, né il numero di targa ecc. (cfr. doc. L).

L’esecuzione di un lavoro

all’automobile dell’insorgente non implica di per sé che il medesimo avesse il

domicilio effettivo a __________, come rettamente sottolineato dalla parte

resistente (cfr. doc. VII).

Relativamente alla censura

ricorsuale secondo cui “normalmente incomberebbe a colui che afferma

l’avvenuta costituzione di un nuovo domicilio, e di riflesso, la cessione di

quello attuale – di fornirne la prova (cfr. sentenza TRAM 52.2016.37 dell’8

settembre 2016 con riferimento agli art. 6 LOC e 22 e segg. CC)” (cfr. doc.

I pag. 5), va rilevato che l’art. 24 cpv. 1 CC enuncia che il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro.

Tuttavia nell’ambito

dell’assistenza sociale, per i motivi sopra esposti (rischio di abusi,

partecipazione finanziaria del Comune di domicilio; cfr. consid. 2.9.), occorre

prestare un’attenzione particolare a dove si trovi effettivamente il domicilio

di una persona (cfr. STF 8C_527/2017 del 2 novembre 2017 relativa a un ricorso

contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vallese, con cui quest’ultimo

ha confermato il diniego di prestazioni dell’assistenza sociale per

impossibilità di determinare il domicilio assistenziale nei confronti di una

persona che ha fatto valere di abitare da 50 anni a U. dove erano depositati i

suoi documenti e dove disponeva sempre di una camera presso una famiglia

d’accoglienza, ritenuto dal TF inammissibile in quanto insufficientemente

motivato).

Infine,

in riferimento al permesso C di cui dispongono i ricorrenti e che è stato loro

rinnovato nel settembre 2018 (cfr. consid. 2.8.), giova ribadire che

l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli

stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona

ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC

(cfr. consid. 2.5.; 2.6; STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF

9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

La

decisione su reclamo del 26 aprile 2019 impugnata deve, di conseguenza, essere

confermata.

2.11

Deve ancora essere verificato

se i ricorrenti possono essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

In

realtà la domanda degli insorgenti deve essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.11.).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011,

in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.

263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 6; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I

446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA

1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521 consid. 9.1.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A tale proposito si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010

del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto

2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA

non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 140 V 521 consid.

9.1

; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, alla

luce in particolare della Las e della Laps, della giurisprudenza pubblicata nel

sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva, dopo un

esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio, -siccome gli elementi scaturenti dal Rapporto di Polizia del

dicembre 2018, dalle dichiarazioni di terzi, dalle fatture dell’acqua e

dell’elettricità relative al 2018, dalla mancata presentazione dei passaporti

precedenti a quelli rilasciati nel febbraio 2019 (cfr. consid. 2.8.; 2.10.)

convergono verso la conclusione che il domicilio assistenziale dei ricorrenti

non era (più) a __________ - che l’USSI ha a ragione, ritenuta l’importanza

decisiva della determinazione del domicilio cantonale e comunale in ambito di

assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.), negato loro il diritto al rinnovo delle

prestazioni assistenziali.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.31 del 25 settembre

2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA

38.2007.100

del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti