42.2019.22
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30 luglio 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.22
rs
Lugano
30 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo
dell’11 aprile 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 31 agosto 2018 (cfr.
doc. 35) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali richieste il 14 agosto 2018, in quanto il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento (composta della medesima) - calcolato tenendo
conto del valore di un immobile in Italia acquistato nel 2010 al prezzo di Euro
40'000.-- e del valore di riscatto della polizza Assicurazioni __________ di
previdenza libera (pilastro 3b) - superava il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
reclamo dell’11 aprile 2019 RI 1, l’11 giugno 2019, ha inoltrato un ricorso al
TCA, stampato su carta dei Servizi sociali del Comune di __________ ma firmato
personalmente dalla medesima.
Nell’impugnativa l’insorgente
ha chiesto di farle firmare una cessione di credito per quanto concerne l’immobile
di sua proprietà e di concederle la prestazione assistenziale, perchè non ha
Fatti
i mezzi per mantenersi.
A proposito della tempestività
del ricorso, la ricorrente ha precisato:
" 7. Si
rende attenti sul fatto che la signora RI 1 è stata costretta ad assentarsi da
casa sua per motivi famigliari e che non ha quindi potuto ritirare la raccomandata
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. La missiva le è stata
quindi rispedita in data 22 maggio 2019 come da conferma allegata.” (Doc. I)
1.3. Il 28 giugno
2019, l’USSI, a quest’ultimo riguardo, ha rilevato:
" (…) la
decisione impugnata è dell’11 aprile 2019. Non è stata ritirata (doc. 6 inc.
USSI) ed è quindi stata debitamente rispedita e, come indica il ricorso,
ricevuta. Essa è da ritenere intimata il 18 aprile 2019. Il ricorso dell’11
giugno 2019 non è avvenuto nel termine di 30 giorni ed è intempestivo.
(…)” (Doc. IV)
1.4. Con scritto del 10 luglio
2019 firmato dalla ricorrente e da RA 1, assistente sociale presso i Servizi
sociali di __________, è stato osservato quanto segue:
" (…) la
signora RI 1 era assente per motivi famigliari e ciò non le ha di conseguenza
permesso di ritirare la raccomandata spedita dall’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento. Il termine assegnato per poter fare ricorso parte dal
momento in cui l’interessato riceve la missiva; pertanto, considerato che
l’ufficio competente ha poi rispedito il documento in data 22 maggio 2019
confermando altresì il mancato ritiro della raccomandata da parte della signora
RI 1, il ricorso datato 11 giugno 2019 risulta essere valido in quanto
inoltrato nei 30 giorni successivi alla presa di visione dello scritto da parte
dell’utente. (…)” (Doc. VI)
1.5. Il doc. VI è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).
Considerandi
in
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2
L'art. 65 cpv. 1 della Legge
sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33
Laps.
L'art.
33.
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È’
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA)."
2.3
L’art.
11.
Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid. 2.2.) prevede:
" I termini
stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.
3.
Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai
sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38.
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF
8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
ll Tribunale federale ha,
altresì, puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti
di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a
piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il
computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il
settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF
6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
In
proposito cfr. anche STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del
19.
settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, pag. 479).
2.4
Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare
in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.
STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9
agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che
chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la
notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata
dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di
far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo
indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome
durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata
all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.
2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve
durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla
quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima
di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata
tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il
principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale
avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è
incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la
procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta
aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio,
mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché
quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque
responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che
l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per
esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;
RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata
in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio
e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94.
consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del
rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine
ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della
protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I
366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
In proposito cfr. anche
STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.
2.5
Dalla
documentazione agli atti emerge che la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019
è stata spedita per plico raccomandato l’11 aprile 2019 (cfr. doc. 6). Il 12
aprile 2019 nella buca delle lettere della ricorrente è stato depositato il
relativo invito di ritiro (cfr. doc. 6).
La
decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata
dall’interessata, la quale, invece, il 15 aprile 2019 ha inoltrato alla Posta
l’ordine di prolungare il termine di ritiro (online; cfr. doc. 6: tracciamento
dell’invio da cui risulta che la richiesta è stata elaborata da “__________”).
La
scadenza del termine è stata quindi prorogata dalla Posta al 10 maggio 2019
(cfr. doc. 6; 10).
L’Ufficio
postale di __________, decorso il termine di ritiro prolungato fino al 10
maggio 2019, il 15 maggio 2019 ha rinviato al mittente la Raccomandata dell’11
aprile 2019, in quanto non ritirata (cfr. doc. 6; 8; 9).
La
decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 è poi stata rispedita per posta
semplice dall’USSI alla ricorrente il 22 maggio 2019 (cfr. doc. 7).
L’11 giugno 2019 è stato
interposto ricorso contro il provvedimento in questione.
2.6
Nell’evenienza concreta il
TCA ritiene, innanzitutto, che la ricorrente dovesse attendersi, secondo il
principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su reclamo da parte
dell’USSI, avendo la stessa, il 4 settembre 2018, inoltrato reclamo contro il
provvedimento del 31 agosto 2018 con cui l’USSI le ha rifiutato le prestazioni
assistenziali domandate il 14 agosto 2018 (cfr. doc. 133-135; 137), non
presentando – tenendo conto nel relativo calcolo del valore dell’immobile sito
in Italia di cui è proprietaria, nonché il valore di riscatto della polizza di
previdenza 3b – una lacuna di reddito (cfr. doc. 20; 35).
L’amministrazione, il 14
settembre 2018, ha del resto trasmesso all’insorgente uno scritto in cui le
comunicava, segnatamente, di avere ricevuto il suo reclamo (cfr. doc. 19).
RI 1, pertanto, era tenuta
a provvedere affinché la decisione su reclamo potesse esserle agevolmente
notificata (cfr. consid. 2.4.) e non limitarsi a semplicemente ordinare alla
Posta, il 15 aprile 2019, il prolungamento del termine di ritiro dopo aver
appreso (verosimilmente consultando il sito web della Posta e inserendo il relativo
numero) dell’invito di ritiro della Raccomandata deposto nella sua buca delle
lettere il 12 aprile 2019 (cfr. doc. 6).
Dalla
documentazione agli atti non risulta, infatti, che la ricorrente abbia avvisato
anticipatamente, né successivamente alla sua partenza, l’autorità competente
dell’assenza di aprile-maggio 2019 dal suo domicilio di __________, indicando
il nominativo di un rappresentante designato ad agire a suo nome e per suo
conto o perlomeno chiedendo di attendere il proprio rientro prima di emettere
il provvedimento in questione (se l’assenza fosse durata soltanto qualche
settimana; cfr. consid. 2.4.).
L’insorgente, che era al
corrente, perlomeno dal 15 aprile 2019, dell’esistenza di una lettera
Raccomandata a lei destinata, invece di ordinare alla Posta di prolungare il
termine di ritiro, avrebbe d’altronde potuto - tramite il servizio online della
Posta - conferire procura a terzi per ritirare tempestivamente l’invio allo
sportello postale (cfr. https://www.post.ch/it/ricezione/gestire-la-ricezione/procure-presso-la-posta).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.3.), poi, il termine di giacenza di sette giorni relativo alla
notificazione fittizia non può essere prolungato.
L’ultimo
giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui
ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata (in casu l’11
aprile 2019) ma non ritirata, corrisponde nel caso in esame al 19 aprile 2019.
In simili condizioni,
questo Tribunale deve, pertanto, concludere che la decisione su reclamo emessa
dall’USSI l’11 aprile 2019 e spedita lo stesso giorno è stata notificata
all’insorgente il 19 aprile 2019.
La
circostanza che il 22 maggio 2019 la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 sia
stata nuovamente spedita all’insorgente dall’USSI mediante posta semplice si
rivela, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia
avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (28
maggio 2019, come verrà precisato in seguito).
A
tale invio è stata allegata una lettera dell’amministrazione datata 22 maggio
2019, in cui è stato indicato:
" le
trasmettiamo per conoscenza la decisione su reclamo del 11 aprile 2019
trasmessale per raccomandata e non ritirata.” (Doc. 7)
Al riguardo giova evidenziare,
da un lato, che la ricorrente, ritenuto che il 15 aprile 2019, vista l’assenza
dal proprio domicilio (peraltro non comunicata all’USSI), aveva chiesto alla Posta
di prolungare il relativo termine di ritiro, ben doveva sapere dell’esistenza di
una Raccomandata a lei destinata quando ha ricevuto lo scritto del 22 maggio
2019, benché potesse non essere certa del mittente fino a quel momento.
Dall’altro, che il
provvedimento rispeditole il 22 maggio 2019 per conoscenza e che era datato 11
aprile 2019, quale mezzo di diritto indicava la facoltà di ricorso al TCA entro
30.
giorni dalla notifica (cfr. doc. A1),
Pertanto all’insorgente,
dopo la lettura della comunicazione del 22 maggio 2019, avrebbe dovuto quanto meno
sorgere il dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30
giorni (se dalla notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza,
alla relativa scadenza.
La medesima avrebbe, così,
dovuto se non altro contattare l’USSI per chiedere ragguagli in merito. Dalle
carte processuali non risulta, tuttavia, che abbia interpellato la parte
resistente prima del ricorso dell’11 giugno 2019.
Tutto
ben considerato, dunque, in casu la buona fede dell’insorgente non può essere
tutelata (cfr. consid. 2.4.).
Risulta,
di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la
decisione su reclamo dell’11 aprile 2019, notificata alla ricorrente il 19
aprile 2019, ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei
termini per le ferie giudiziarie pasquali (Pasqua caduta quest’anno il 21
aprile 2019; cfr. art. 11 Lptca; 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.3.; STF 9C_307/2019
del 29 maggio 2019), lunedì 29 aprile 2019 ed è scaduto martedì 28 maggio
2019.
Entro
questa data, dunque, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a
questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.
Consegnato
alla Posta, per contro, solo l’11 giugno 2019 (cfr. il timbro postale apposto
sulla busta di invio raccomandato), il ricorso della ricorrente si rivela
tardivo.
L’impugnativa
di RI 1 è, perciò, tardiva.
2.7
Occorre ora esaminare se
l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo
alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli
art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione
dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato
oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in
una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in
modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto,
per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire
criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8
Nel caso di specie questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per
interporre ricorso contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
In
particolare il generico riferimento a “motivi famigliari” - non meglio
precisati, né documentati - che avrebbero costretto la ricorrente ad assentarsi
dal proprio domicilio di __________ e che quindi le avrebbero impedito di
ritirare la Raccomandata dell’11 aprile 2019 (cfr. doc I; VI) non è sufficiente
a giustificare il ritardo con il quale è stata impugnata la decisione su
reclamo dell’11 aprile 2019.
Il ricorso inoltrato l’11
giugno 2019 da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2019 è dunque
irricevibile, in quanto tardivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni