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Decisione

42.2019.27

L'USSI,se date le condiz.,concede l'imp.relativo a Swisscaution quale prestito da rimborsare tramite deduz.dalla prest.assist.ordin.In casu a ragione l'ammin.ha negato l'assunzione del premio annuale

11 novembre 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 17 settembre 2019 la

ricorrente, quale ulteriore mezzo di prova, ha ribadito l’indicazione del Messaggio

n. 6697 del 15 ottobre 2012 pag. 26 (cfr. doc. V).

1.7. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VI).

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Preliminarmente va osservato

che la comunicazione del 18 dicembre 2018 con la quale l’USSI ha negato

l’assunzione della spesa per il premio 2019 Swisscaution (cfr. doc. B126;

consid. 1.1.) non è una decisione formale, già per il fatto che difetta

l’indicazione della possibilità di interporre contro la stessa reclamo

all’amministrazione.

La

giurisprudenza e la dottrina hanno, tuttavia, precisato che costituisce una

decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una

situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5

cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189

consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463;

KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta

edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im

Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision

dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social.

Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess

Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege

und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).

In concreto la questione

di sapere se lo scritto del 18 dicembre 2018 costituisca o meno una decisione

informale non merita di particolari approfondimenti.

In effetti, anche nel caso

in cui non si tratti di una decisione (e quindi a seguito della contestazione

del 24 dicembre 2018 andava emessa una decisione formale e non una decisione su

reclamo), si giustificherebbe, per motivi di economia processuale (cfr. STF

9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), di

rinunciare a considerare irricevibile il ricorso al TCA dell’insorgente contro

la decisione del 5 luglio 2019 e a rinviare gli atti all’USSI per pronunciarsi

in merito al reclamo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in

un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …”

(cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2), ritenuta la chiara

indicazione della motivazione fondante il diniego dell’assunzione del premio

2019.

Swisscaution sia nello scritto del 18 dicembre 2018 che nel provvedimento

del 5 luglio 2019 (cfr. doc. B126; A) e considerato il principio di celerità

vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF

9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012

consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

Pertanto questa Corte

entra nel merito del ricorso del 5 agosto 2019.

nel merito

2.3

Occorre innanzitutto rilevare

che la ricorrente ha fatto valere che la decisione su reclamo non

sarebbe sufficientemente motivata (cfr. doc. I consid. 1.2.).

La medesima

ha, quindi, invocato una lesione del diritto di essere sentito da parte

dell’amministrazione, e meglio la violazione dell’obbligo di motivare le

proprie decisioni.

Il diritto di essere sentito,

di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere

una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF

9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF

9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su reclamo del 5 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.), atteso che da questa

emergono chiaramente i motivi per cui l’USSI ha negato alla ricorrente

l’assunzione della spesa per il premio Swisscaution 2019, ossia perché lo

stesso può essere concesso solo come prestito da rimborsare, ciò che la

medesima ha rifiutato (cfr. doc. A).

Del

resto l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su

reclamo in questione, visto che l’ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La

censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.4

L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.5

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.6

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di

mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.;

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018,

BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno 2019 è utile

rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

995.

--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.

--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre

2018.

pag. 478-479)

2.7

L'art.

20.

Las definisce le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va

osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to 2.3. è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.8

Nell’evenienza concreta, come

visto, l’USSI ha negato a RI 1 l’assunzione della spesa relativa al premio 2019

Swisscaution, in quanto, da un lato, tale costo può essere riconosciuto

unicamente come anticipo da rimborsare tramite decurtazione della prestazione

assistenziale ordinaria, dall’altro, la ricorrente non è d’accordo con il

principio di dovere restituire tale costo (cfr. doc. B126; A; consid. 1.1.;

1.3

).

Al

riguardo questo Tribunale ritiene utile rilevare che nella STCA 42.2018.48-49

del 29 aprile 2019 consid. 2.5. (il cui ricorso interposto dalla ricorrente

personalmente al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_382/2019 del 6 giugno 2019 e con la quale è stato confermato il rifiuto da

parte dell’assistenza sociale di assumere l’importo di fr. 231.-- per Swisscaution

in relazione al contratto di locazione del maggio 2018 con oggetto

l’appartamento di __________ in __________, poiché già versato direttamente dalla

ricorrente) e nella STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 cresciuta in

giudicato incontestata (con cui è stato avallato il modo di procedere dell’USSI

che per far fronte alla garanzia - tramite Swisscaution - del contratto di

locazione del settembre 2018 relativo all’appartamento di __________ in __________

è stato concesso all’insorgente un importo di fr. 231.-- quale prestito da

rimborsare) è stato indicato che Swisscaution SA consente di fornire al

locatore una garanzia d’affitto senza deposito bancario.

Al

momento dell’iscrizione il locatario versa a Swisscaution un premio forfetario

di fr. 231.- valido fino al 31 dicembre dell’anno in corso e per gli anni

successivi si impegna a corrispondere un premio annuale corrispondente al 5%

dell’importo della garanzia d’affitto (prevista nel contratto di locazione) più

le spese di gestione di fr. 20.-- (cfr. www.swisscaution.ch).

Inoltre

l’art. 20 cpv. 4 Las, già citato sopra, prevede che a titolo di prestito da

rimborsare possono essere versati, in particolare, il deposito di garanzia

relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o

di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.7.).

Le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018

del 16 marzo 2018 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del

Cantone Ticino (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto

loro enunciano che:

"

3.2

Prestazioni speciali relative

all’alloggio

In generale:

Il trasferimento in un nuovo appartamento

genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di

garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un

nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento, l’importo previsto

quale deposito di garanzia e l’eventuale costo del trasloco. Per questi costi,

così come per i costi relativi all’acquisto di mobilio, la presa a carico da

parte dell’USSI è possibile solo se preventivamente richiesta, motivata e

documentata all’USSI e se tale spesa è determinata da:

una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

una riduzione dei

costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

altri motivi

comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili

soluzioni alternative.

Le prestazioni per l’alloggio sono inoltre

riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:

a. Deposito di garanzia per

appartamento

Di principio il deposito di garanzia sarà

riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente

deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni

assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua

disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli

dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni,

segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre

soluzioni alternative.

La spesa per il deposito di garanzia è

riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni

generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare

(art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i

seguenti importi massimi:

per unità di

riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;

per unità di

riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;

per unità di

riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La

sottolineatura è del redattore)

Per

quanto concerne le prestazioni speciali relative all’alloggio, le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21

dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il

medesimo tenore di quelle per il 2018.

Il

TCA rileva, poi, che effettivamente le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, però,

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009.

Le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal

DSS, in particolare in relazione a quanto previsto “per il deposito di garanzia

per appartamento”, e meglio che il relativo importo è concesso

a titolo di prestito da rimborsare, non sono contrarie alla legge

(cfr. STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.9.).

2.9

La ricorrente ha contestato

il principio di dovere rimborsare l’importo del premio Swisscaution prestato

dall’assistenza sociale, per il quale viene fatto firmare un riconoscimento di

debito, tramite deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria, invocando

tra l’altro l’art. 12 Cost. (cfr. doc. I; A).

L’art. 12 Cost,. secondo

cui chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto

d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per

un’esistenza dignitosa,

non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto

indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento, cure

medico-sanitarie di base; DTF 142 I 1 consid. 7.2.1.; STF 8C_3/2007 dell’8

giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366; DTF 121 I 367 consid.

2c pag. 373; sentenza 2P.148/2002 del 4 marzo 2003, consid. 2.3).

In una sentenza 8C_384/2019,

8C_385/2019 del 7 agosto 2019 l’Alta Corte ha osservato che il diritto all'aiuto in stato di bisogno di cui all’art.

12.

Cost. è confinato a importi minimi, i quali

sono di gran lunga inferiori alla normativa ticinese sull'assistenza sociale.

Va altresì evidenziato,

per quanto attiene al principio di dedurre dalle prestazioni assistenziali

l’ammontare eventualmente prestato dall’assistenza sociale per provvedere al

pagamento del premio Swisscaution, che l’amministrazione, nella misura in

cui non riduca la somma del forfait di mantenimento da versare all’assistito

(a meno che questi abbia assunto comportamenti abusivi o non rispettosi delle

prescrizioni dell’USSI; cfr. ad esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014),

può effettuare direttamente delle decurtazioni della prestazioni assistenziale

ordinaria (ad esempio per recuperare dei prestiti da lei erogati; cfr. STCA

42.2015

-8 del 3 febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il

ricorso dell’USSI contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza

8C_184/2016,8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di

legittimazione ricorsuale).

In proposito cfr. STCA

42.2019

-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.10. concernente l’insorgente e STCA

42.2018

-38 del 18 marzo 2019 consid. 2.10.

Ne discende che a ragione

l’USSI, se ne sono date le condizioni, concede a un assistito l’importo

corrispondente al premio Swisscaution quale prestito da rimborsare

tramite deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria.

Questa Corte ha peraltro

già statuito in questo senso nei confronti della ricorrente con sentenza

42.2019

-16 del 10 luglio 2019 cresciuta in giudicato incontestata e citata

sopra (cfr. consid. 2.8.).

Inoltre, siccome la

ricorrente non concorda con il principio del riconoscimento del premio

Swisscaution da parte dell’assistenza sociale quale prestito da rimborsare,

rettamente la parte resistente le ha negato l’assunzione della spesa relativa

al premio annuale 2019 dell’assicurazione Swisscaution.

Il riferimento al

Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 (cfr. doc. I; V) non è di ausilio alcuno

all’insorgente.

In effetti, come dalla

stessa riconosciuto, tale Messaggio indica che il deposito garanzia può essere

concesso dall’USSI quale prestito.

Per quanto attiene al rimborso

del medesimo, come rilevato in precedenza, l’unico limite per l’amministrazione

è quello di rispettare l’ammontare del forfait di mantenimento da versare

all’assistito che non va ridotto per recuperare dei prestiti da lei erogati.

La decisione su reclamo

del 5 luglio 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti