42.2019.29
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 settembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.29
rs
Lugano
30 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1967
in Brasile, si è sposata nel 1988 in Brasile con __________ di nazionalità svizzera
(cfr. doc. 59; 39; 40).
Il 20 marzo 2019
l’interessata, con doppia nazionalità brasiliana e svizzera, è giunta in
Svizzera (cfr. doc. 39; 40; 60).
La medesima aveva già
vissuto in Svizzera dal 1993 al 1996 (cfr. doc. 60).
Con decisione del 4 aprile
2019 la Cassa __________ le ha negato il diritto a indennità di disoccupazione,
poiché il periodo di contribuzione non era adempiuto e non vi era alcun motivo
di esenzione (cfr. doc. 61).
Dopo aver abitato
temporaneamente presso dei conoscenti ad __________, dal 12 aprile 2019 RI 1 soggiorna
presso __________ a __________ (cfr. doc. 25; 39; 41).
Nel mese di maggio 2019 la
medesima ha richiesto l’assegnazione di prestazioni assistenziali (cfr.doc.
37).
1.2. Con decisione del 6 giugno 2019
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha negato
a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, in quanto dal relativo calcolo,
computando, da un lato, l’importo di fr. 150.-- al mese quale spillatico e di
fr. 2'010.-- quale retta mensile di __________ nelle spese, dall’altro, la
sostanza immobiliare di sua proprietà sita in Brasile, non è risultato un
fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di fr. 580.-- al mese (cfr.
doc. 24).
1.3. L’interessata, il 10 giugno
2019, ha interposto reclamo, facendo valere, oltre al fatto di essersi attivata
da subito nella ricerca di un impiego, che la proprietà immobiliare in Brasile
del valore di fr. 42'368.-- apparterrebbe al marito dal quale vorrebbe
divorziare. A quest’ultimo riguardo la stessa ha indicato che ciò non le
sarebbe al momento possibile poiché “… tutti gli avvocati da me contattati
non sono disposti ad assistermi, vista la mia situazione”.
Inoltre la reclamante ha
asserito che l’immobile in questione è di fatto la casa del marito dove abita
con la loro figlia e che egli non ha la liquidità necessaria per pagarle la sua
parte, percependo una pensione minima di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. 25).
1.4. Con decisione su reclamo del
30 luglio 2019 l’USSI, dopo aver evidenziato che l’immobile sito in Brasile è
anche di RI 1 la quale non ha fatto passi concreti per rivendicare quanto di
sua spettanza, ha accolto parzialmente il suo reclamo, nel senso che,
considerato che l’immobile si trova in Brasile e che le pratiche della relativa
liquidazione non sono immediate, le ha riconosciuto un “periodo minimo
transitorio di tre mesi quindi fino a ottobre 2019 - senza computare il
valore di tale sostanza - per procedere a incassare il valore della sua parte
della sostanza immobiliare, da ritenere non immediatamente liquidabile”.
L’amministrazione ha
precisato che la reclamante dovrà dimostrare i suoi immediati atti concreti in
tal senso (cfr. doc. B)
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 30 luglio 2019 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo che la sostanza immobiliare sita in Brasile non venga computata nel
calcolo della prestazione assistenziale nemmeno successivamente ai tre mesi concessi
dall’USSI, ritenuto, da una parte, che nell’abitazione vive il marito
unitamente ai figli, e, dall’altra, che non è possibile per il coniuge
indennizzarla per la parte dell’immobile di sua proprietà essendo al beneficio
di una pensione mensile di fr. 500.-- che gli consente di far fronte alle
necessità di base.
L’insorgente ha, inoltre,
osservato che nemmeno è ipotizzabile vendere l’appartamento, poiché non vi
sarebbero acquirenti, rispettivamente per il motivo che ciò equivarrebbe a
mettere sulla strada marito e figli, i quali dovrebbero rientrare in Svizzera e
richiedere l’assistenza sociale.
La medesima ha, infine,
fatto riferimento alle direttive COSAS E.2-4 (recte: E. 2.2), rilevando
che le stesse stabiliscono che in casi giustificati l’autorità può rinunciare a
esigere la liquidazione del bene immobile.
La ricorrente ritiene che
sia questo il caso, in quanto il computo della sostanza immobiliare significherebbe
mettere sulla strada una famiglia (cfr. doc. I).
1.6. In risposta l’amministrazione
ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella
decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.7. Pendente causa il TCA, dopo
aver rilevato che agli atti risultano delle decisioni emesse il 13 agosto 2019
a favore della ricorrente e riguardanti prestazioni speciali e ordinarie
(spillatico), ha invitato l’USSI a trasmettere eventuali ulteriori decisioni
emanate successivamente a tale data e valide fino a fine ottobre 2019 (cfr.
doc. V).
1.8. Il 25 settembre 2019
l’amministrazione ha prodotto la decisione del 5 settembre 2019 con cui
all’insorgente è stata riconosciuta una prestazione assistenziale speciale di
fr. 2'077.-- per il pagamento della retta di agosto 2019 di Casa Astra (cfr. doc.
VI; VI1).
1.9. I doc. V; VI, VI1 sono stati
inviati alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VII).
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. In ambito di assistenza
sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la
competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera
vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca;
65 Las; 33 cpv. 2 Laps).
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a
maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca
l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010
del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e
seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con
riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In una recente sentenza 8C_301/2018
del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di
principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in
relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente
pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
In
concreto con decisione su reclamo del 30 luglio 2019 l’USSI ha parzialmente
accolto il reclamo della ricorrente inoltrato contro il diniego di prestazioni
assistenziali stabilito con decisione del 6 giugno 2019 (cfr. doc. B; 24),
fissandole un periodo minimo transitorio di tre mesi, fino a fine ottobre 2019,
al fine di procedere a incassare il valore della sua parte di proprietà e in
cui la sostanza immobiliare sita in Brasile non è computata nel calcolo delle
prestazioni assistenziali. L’amministrazione ha precisato che l’insorgente dovrà
dimostrare all’USSI gli immediati atti concreti effettuati per liquidare la
proprietà (cfr. doc. B).
La parte resistente non si
è, quindi, esplicitamente pronunciata con una decisione in merito al diritto o
meno dell’insorgente a prestazioni assistenziali per il periodo successivo
all’ottobre 2019.
Non è escluso che, a
seconda degli atti concreti che la ricorrente comproverà, l’USSI decida
eventualmente il prolungamento del termine transitorio di tre mesi,
quest’ultimo peraltro definito “minimo” nella decisione su reclamo del
30 luglio 2019 (cfr. doc. B pag. 6).
In simili condizioni il
ricorso, per quanto attiene al lasso di tempo a decorrere dal 1° novembre 2019,
si rivela irricevibile.
nel merito
2.3. Come visto, con decisione su
reclamo del 30 luglio 2019 l’USSI ha fissato alla ricorrente un termine
transitorio minimo di tre mesi - fino a fine ottobre 2019 - per procedere a
incassare il valore della sua parte di proprietà in relazione all’immobile sito
in Brasile, precisando che in tale lasso di tempo la sostanza immobiliare non è
tenuta conto nel conteggio dell’assistenza sociale (cfr. doc. B; consid. 1.4.).
Il 13 agosto 2019
l’amministrazione ha, perciò, emesso delle decisioni con cui, non computando la
sostanza immobiliare, le ha riconosciuto delle prestazioni assistenziali speciali
per il pagamento delle rette di __________, e meglio di fr. 3'350.-- per i mesi
di aprile e maggio 2019 (cfr. doc. 64), di fr. 2'010.-- per il mese di giugno
2019 (cfr. doc. 70) e di fr. 2'077.-- per luglio 2019 (cfr. doc. 68).
Con due provvedimenti
sempre del 13 agosto 2019 l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione
speciale di fr. 123.20 per i contributi minimi AVS del mese di luglio 2019
(cfr. doc. 66) e una prestazione speciale di fr. 106.80 per l’assicurazione RC
(cfr. doc. 72).
Il 13 agosto 2019 l’amministrazione
le ha pure concesso l’importo di fr. 150.-- quale prestazione assistenziale
ordinaria (spillatico) mensile da aprile a settembre 2019 (cfr. doc. 74).
Infine con decisione del 5
settembre 2019 alla ricorrente è stata riconosciuta una prestazione
assistenziale speciale di fr. 2'077.-- per il pagamento della retta di agosto
2019 di __________ (cfr. doc. VI1; consid. 1.8.).
Per il periodo fino alla
fine di ottobre, in cui all’insorgente sono state assegnate prestazioni
assistenziali vi è, pertanto, da chiedersi se la medesima abbia un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione su reclamo.
Al
riguardo giova osservare che ai sensi dell’art. 59 LPGA, applicabile nel caso
di specie in virtù degli art. 65 Las e 33 cpv. 3
Laps, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla
decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione (cfr. STF 9C_499/2012 del 27 maggio 2013
consid. 2.1.; STCA 42.2018.34 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2. e 2.4.).
Tale questione non merita
di ulteriori approfondimenti, visto che l’impugnativa è in ogni caso da
respingere.
2.4. In
relazione alla proprietà di sostanza immobiliare va rilevato che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre
2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to
A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Inoltre
ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 della Legge sull’assistenza sociale (Las)
che regola l’intervento della pubblica assistenza nel Cantone Ticino la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e,
per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una
coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni
transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,
segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile.
L’art.
41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la
Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi
mobiliari e immobiliari.
Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale
- COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare
sottolineano, peraltro, che:
"
Non esiste, per principio, il
diritto a conservare una sostanza immobiliare.
Fatti
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le
parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali
risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono
essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o
titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal
beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni
per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di
quelle di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale
fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo
momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così
via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la
liquidazione del bene immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da
considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il
beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca
legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del
beneficiario.”
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
Considerandi
Per
quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una
sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2009.19
dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del
24.
ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.10 del 16
marzo 2016.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero deve
essere, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las e del principio di
sussidiarietà, considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa,
possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di
sostanza difficilmente liquidabile.
In
casu, pertanto, il termine di tre mesi fissato dalla parte resistente in
cui non ha considerato la proprietà fondiaria in Brasile dell’insorgente trova
fondamento nell’art. 22 letta cfr. 2 Las che contempla proprio che l’eccezione
al conteggio della sostanza immobiliare sia transitorio (per un caso in cui l’USSI
ha fissato un termine transitorio di sei mesi cfr. STCA 42.2017.52 del 15 marzo
2018).
D’altronde
l’amministrazione, confrontata con una richiesta di rinnovo dell’assistenza
sociale, ha la facoltà di esaminare se siano oppure no ossequiati i presupposti
per nuovamente applicare una deroga transitoria al principio del computo
della proprietà fondiaria ai fini della determinazione del diritto a una prestazione
assistenziale (cfr. consid. 2.2.).
Al
riguardo è in ogni caso utile ricordare che l’art. 33 Las prevede l’obbligo di
rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni,
segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti