Lexipedia

Decisione

42.2019.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le

parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali

risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono

essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o

titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal

beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni

per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di

quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale

fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo

momentaneo, o se il rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così

via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la

liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da

considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il

beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca

legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

Considerandi

Per

quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una

sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2009.19

dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del

24.

ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.10 del 16

marzo 2016.

Ne

consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero deve

essere, in virtù dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las e del principio di

sussidiarietà, considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa,

possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di

sostanza difficilmente liquidabile.

In

casu, pertanto, il termine di tre mesi fissato dalla parte resistente in

cui non ha considerato la proprietà fondiaria in Brasile dell’insorgente trova

fondamento nell’art. 22 letta cfr. 2 Las che contempla proprio che l’eccezione

al conteggio della sostanza immobiliare sia transitorio (per un caso in cui l’USSI

ha fissato un termine transitorio di sei mesi cfr. STCA 42.2017.52 del 15 marzo

2018).

D’altronde

l’amministrazione, confrontata con una richiesta di rinnovo dell’assistenza

sociale, ha la facoltà di esaminare se siano oppure no ossequiati i presupposti

per nuovamente applicare una deroga transitoria al principio del computo

della proprietà fondiaria ai fini della determinazione del diritto a una prestazione

assistenziale (cfr. consid. 2.2.).

Al

riguardo è in ogni caso utile ricordare che l’art. 33 Las prevede l’obbligo di

rimborso delle prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni,

segnatamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti