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Decisione

42.2019.33

Rettamente USSI respinto rich. assunzione partecipazione a costi LAMal relativa a conteggio di cassa malati (6/2018). Fatta valere tardivamente (10/19) e non con domanda rinnovo (8/19). Direttive TI n

2 dicembre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G.

L’assistenza applica i criteri stabiliti

dalla legge, nel rispetto del principio di legalità e del principio

dell’uguaglianza di trattamento. In particolare sono riconosciute solo le spese

previste dalla legge.

Si osserva che, come chiariscono le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 (RL

871.115):

3.1 Prestazioni speciali

relative alla salute

a. Franchigie

e partecipazioni cassa malati

Sono riconosciute le

franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal : 700

franchi annui per gli assicurati adulti e 350 franchi annui per gli assicurati

che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve richiederne il

pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi conteggi/fatture al più tardi

in occasione della richiesta di rinnovo.

Per la spesa richiesta, la beneficiaria non ne ha fatto richiesta

di pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi conteggi/fatture al più

tardi in occasione della richiesta di rinnovo il 29 agosto 2018, ma il 29

ottobre 2018.

Correttamente l’USSI non ha coperto la spesa. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

reclamo del 2 settembre 2019 RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso,

facendo valere quanto segue:

" (…) L’oggetto

del reclamo (recte: ricorso) concerne i termini di prescrizione per il

riconoscimento delle prestazioni speciali.

Questo termine viene indicato nelle

comunicazioni circolari senza un preciso riferimento legale.

Sulle direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2018, 3.1 lett. a Franchigie e

partecipazioni cassa malati prevede:

“ Sono riconosciute

le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal:

700 franchi annui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni).”

Poi in seguito viene aggiunta la seguente

frase dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS):

“ Il beneficiario

deve richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi

conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo.”

L’articolo 103 OAMal non menziona la frase

inserita dal DSS. L’articolo in questione è di diritto federale.

Non è dato a sapere con quale base legale

il suddetto Dipartimento ha la facoltà di modificare (aggiungendo) predetta

frase a fianco di un articolo di diritto federale.

Oltretutto una recente sentenza del Tribunale

federale I corte di diritto sociale 8C_382/2019 del 6 giugno 2019 esprime che

il diritto dell’assistenza sociale è retto dal diritto cantonale. (…)” (Doc. I)

1.4. L’USSI, nella risposta del 13

settembre 2019, ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 23 settembre 2019

l’insorgente ha inviato un ulteriore scritto (cfr. doc. V) che è stato

trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

Considerandi

2.1

La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art.

12.

Cost. fed.; 13 Cost./TI) costituisce la base del sostegno sociale che è

regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in

proposito vedi l’art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 della Legge federale sulla competenza

ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2

L'art.

1.

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5

novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha

indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di

mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.

--

2.

persone 1'509.--

3.

persone 1'834.--

4.

persone 2'110.--

5.

persone 2'386.--

Per ogni persona +

200.

--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più

persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di

almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un

supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–

mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che

prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta

al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione

di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un

supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di

inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale

per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –

USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un

supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il

p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani

adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di

fr. 600.--.

Gli

importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli

anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.

14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno 2019 è utile

rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

995.

--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.

--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre

2018.

pag. 478-479)

2.4

L'art.

20.

Las definisce le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono

l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va

osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere

determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e

franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15

febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In

proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo

2013.

(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL

contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione

finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente

programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to 2.3. è stato indicato:

"

(…) si coglie occasione di

introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni

che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di

pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie

nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono

accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di

prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta

cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge

sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei

principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.5

Nell’evenienza concreta, come

visto, l’USSI ha negato a RI 1 - nata nel 1968 e al beneficio di prestazioni

assistenziali dal 2011 (cfr. STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid.

2.8

; STF 8C_382/2019 del 6 giugno 2019; doc. B332; B346; B354 inc. 42.2019.27)

- l’assunzione dell’importo di fr. 70.90 relativo alla partecipazione ai costi

LAMal di cui al conteggio prestazioni __________ n. __________ del 22 giugno

2018, in quanto la domanda in tal senso è stata presentata tardivamente, e

meglio non con la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 29

agosto 2018, bensì soltanto il 29 ottobre 2018 (cfr. doc. D; A; consid. 1.1.;

1.2

).

Al

riguardo questo Tribunale ritiene utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las, già

citato sopra, prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono essere

versati, in particolare, il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.4.).

Le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018

del 16 marzo 2018 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del

Cantone Ticino (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto

loro enunciano che:

" 3.1

Prestazioni speciali relative alla salute

a. Franchigie e

partecipazioni cassa malati

Sono

riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal

(art. 103 OAMal: fr. 700.– annui per gli assicurati adulti e fr. 350.– annui

per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve

richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi

conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo. (…)”

Per quanto concerne le prestazioni

speciali relative alle franchigie e partecipazioni cassa malati, le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21

dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il

medesimo tenore di quelle per il 2018.

2.6

La ricorrente - che, come

evidenziato dall’USSI (cfr. doc. III), non ha contestato di non avere

presentato nella richiesta di rinnovo dell’agosto 2018 precedente a quella

dell’ottobre 2018 la fattura di fr. 70.90 emessa dall’__________ il 22 giugno

2018.

- ha obiettato che le Direttive appena menzionate si discostano senza base

legale dal diritto federale e più precisamente dall’art. 103 OAMal (cfr. doc.

I).

Il

TCA, in proposito, osserva che le direttive amministrative non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, però,

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009.

Le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal DSS, in particolare in

relazione a quanto previsto per il riconoscimento delle franchigie e delle

partecipazioni ai costi previste dalla LAMal, e meglio che “il beneficiario

deve richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi

conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo”

(cfr. consid. 2.5.), non sono contrarie alla legge, come verrà esposto nel

considerando successivo.

2.7

L’art. 64 cpv. 1, 2 e 3 della

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) enuncia:

" 1Gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute.

2.

La

partecipazione ai costi comprende:

a.

un importo fisso per anno

(franchigia); e

b.

il 10 per cento dei costi eccedenti

la franchigia (aliquota percentuale).

3.

Il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo

dell’aliquota percentuale.”

Giusta l’art. 103 dell’Ordinanza

sull’assicurazione malattie (OAMal) cpv. 1 e 2:

" 1La franchigia prevista nell’articolo 64

capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.

2.

L’importo

annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64 capoverso 2

lettera b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a

350.

franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.”

La LAMal e l’OAMal

prevedono i costi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione malattie che

sono a carico degli assicurati.

Esse non regolano invece

le spese relative alla salute coperte - in via sussidiaria - dall’assistenza

sociale, come del resto osservato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc.

III).

L’assistenza sociale è

regolamentata, per quel che riguarda le prestazioni che possono essere

riconosciute ai richiedenti, dal diritto cantonale (cfr. consid. 2.1.; STF

8C_382/2019 del 6 giugno 2019 citata dalla ricorrente - doc. I - e concernente

lei stessa).

Nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2.

Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

In simili condizioni,

occorre concludere che il limite temporale (entro la successiva richiesta di

rinnovo dell’assistenza sociale) stabilito dalle Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per richiedere il pagamento/rimborso

delle franchigie e delle partecipazioni ai costi LAMal, tramite la concessione

di una prestazione assistenziale speciale regolamentata dal diritto cantonale, è

conforme al principio di sussidiarietà e risponde a esigenze di parità di

trattamento.

In effetti la presa a

carico - se tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione di una prestazione

assistenziale speciale sono ossequiate - unicamente delle partecipazioni ai

costi LAMal fatturate e fatte valere entro la nuova domanda di rinnovo (ossia

nel periodo tra una richiesta di rinnovo e la seguente), si giustifica con il

fatto che, se richiesta in un periodo successivo, l’assunzione di tale spesa da

parte dell’assistenza sociale per l’assistito non era prioritaria al momento del

relativo conteggio. Ciò può significare che il medesimo ha fatto fronte alla

stessa con altri mezzi. In tal caso, in virtù del principio di sussidiarietà, l’intervento

dell’assistenza sociale è escluso.

2.8

Alla luce di quanto esposto,

l’USSI a ragione ha respinto la richiesta della ricorrente di assumere la

partecipazione LAMal di fr. 70.90 conteggiata dalla sua cassa malati il 22

giugno 2018, in quanto formulata soltanto il 29 ottobre 2018 e non con la

precedente richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 29 agosto

2018.

La decisione su reclamo

del 2 settembre 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti