42.2019.33
Rettamente USSI respinto rich. assunzione partecipazione a costi LAMal relativa a conteggio di cassa malati (6/2018). Fatta valere tardivamente (10/19) e non con domanda rinnovo (8/19). Direttive TI n
2 dicembre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.33
rs
Lugano
2 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 settembre 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 19 dicembre
2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha
respinto la richiesta formulata il 29 ottobre 2018 da RI 1 di assumere la
partecipazione ai costi LAMal di fr. 70.90 relativa al conteggio dell’__________
n. __________ del 22 giugno 2018, in quanto giunta tardivamente.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che tale domanda avrebbe dovuto essere inviata
al più tardi con l’ultima richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali,
ossia il 29 agosto 2018 (cfr. doc. D).
1.2. A seguito del reclamo
interposto dall’interessata il 24 dicembre 2018, il provvedimento del 19
dicembre 2018 è stato confermato con decisione su reclamo del 2 settembre 2019.
L’USSI ha segnatamente
rilevato:
" (…)
Fatti
G.
L’assistenza applica i criteri stabiliti
dalla legge, nel rispetto del principio di legalità e del principio
dell’uguaglianza di trattamento. In particolare sono riconosciute solo le spese
previste dalla legge.
Si osserva che, come chiariscono le
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 (RL
871.115):
3.1 Prestazioni speciali
relative alla salute
a. Franchigie
e partecipazioni cassa malati
Sono riconosciute le
franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal : 700
franchi annui per gli assicurati adulti e 350 franchi annui per gli assicurati
che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve richiederne il
pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi conteggi/fatture al più tardi
in occasione della richiesta di rinnovo.
Per la spesa richiesta, la beneficiaria non ne ha fatto richiesta
di pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi conteggi/fatture al più
tardi in occasione della richiesta di rinnovo il 29 agosto 2018, ma il 29
ottobre 2018.
Correttamente l’USSI non ha coperto la spesa. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 2 settembre 2019 RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso,
facendo valere quanto segue:
" (…) L’oggetto
del reclamo (recte: ricorso) concerne i termini di prescrizione per il
riconoscimento delle prestazioni speciali.
Questo termine viene indicato nelle
comunicazioni circolari senza un preciso riferimento legale.
Sulle direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2018, 3.1 lett. a Franchigie e
partecipazioni cassa malati prevede:
“ Sono riconosciute
le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal:
700 franchi annui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni).”
Poi in seguito viene aggiunta la seguente
frase dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS):
“ Il beneficiario
deve richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi
conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo.”
L’articolo 103 OAMal non menziona la frase
inserita dal DSS. L’articolo in questione è di diritto federale.
Non è dato a sapere con quale base legale
il suddetto Dipartimento ha la facoltà di modificare (aggiungendo) predetta
frase a fianco di un articolo di diritto federale.
Oltretutto una recente sentenza del Tribunale
federale I corte di diritto sociale 8C_382/2019 del 6 giugno 2019 esprime che
il diritto dell’assistenza sociale è retto dal diritto cantonale. (…)” (Doc. I)
1.4. L’USSI, nella risposta del 13
settembre 2019, ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 23 settembre 2019
l’insorgente ha inviato un ulteriore scritto (cfr. doc. V) che è stato
trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
Considerandi
2.1
La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art.
12.
Cost. fed.; 13 Cost./TI) costituisce la base del sostegno sociale che è
regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in
proposito vedi l’art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 della Legge federale sulla competenza
ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).
L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2
L'art.
1.
Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di
mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
986.
--
2.
persone 1'509.--
3.
persone 1'834.--
4.
persone 2'110.--
5.
persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.
--
supplementare
1.1
Supplemento per unità di riferimento di 3 o più
persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di
almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un
supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.–
mensili.
1.2
Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che
prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta
al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione
di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un
supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di
inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale
per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.--.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 è utile
rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:
"
Persone dell’unità di riferimento -
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
995.
--
2.
persone 1'523.--
3.
persone 1'851.--
4.
persone 2'129.--
5.
persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.
--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre
2018.
pag. 478-479)
2.4
L'art.
20.
Las definisce le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va
osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere
determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e
franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15
febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In
proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013.
(mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) al p.to 2.3. è stato indicato:
"
(…) si coglie occasione di
introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni
che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono
accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di
prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta
cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge
sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei
principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5
Nell’evenienza concreta, come
visto, l’USSI ha negato a RI 1 - nata nel 1968 e al beneficio di prestazioni
assistenziali dal 2011 (cfr. STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid.
2.8
; STF 8C_382/2019 del 6 giugno 2019; doc. B332; B346; B354 inc. 42.2019.27)
- l’assunzione dell’importo di fr. 70.90 relativo alla partecipazione ai costi
LAMal di cui al conteggio prestazioni __________ n. __________ del 22 giugno
2018, in quanto la domanda in tal senso è stata presentata tardivamente, e
meglio non con la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 29
agosto 2018, bensì soltanto il 29 ottobre 2018 (cfr. doc. D; A; consid. 1.1.;
1.2
).
Al
riguardo questo Tribunale ritiene utile rilevare che l’art. 20 cpv. 4 Las, già
citato sopra, prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono essere
versati, in particolare, il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.4.).
Le
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018
del 16 marzo 2018 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del
Cantone Ticino (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) dal canto
loro enunciano che:
" 3.1
Prestazioni speciali relative alla salute
a. Franchigie e
partecipazioni cassa malati
Sono
riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal
(art. 103 OAMal: fr. 700.– annui per gli assicurati adulti e fr. 350.– annui
per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve
richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi
conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo. (…)”
Per quanto concerne le prestazioni
speciali relative alle franchigie e partecipazioni cassa malati, le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21
dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il
medesimo tenore di quelle per il 2018.
2.6
La ricorrente - che, come
evidenziato dall’USSI (cfr. doc. III), non ha contestato di non avere
presentato nella richiesta di rinnovo dell’agosto 2018 precedente a quella
dell’ottobre 2018 la fattura di fr. 70.90 emessa dall’__________ il 22 giugno
2018.
- ha obiettato che le Direttive appena menzionate si discostano senza base
legale dal diritto federale e più precisamente dall’art. 103 OAMal (cfr. doc.
I).
Il
TCA, in proposito, osserva che le direttive amministrative non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve, però,
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009.
Le Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal DSS, in particolare in
relazione a quanto previsto per il riconoscimento delle franchigie e delle
partecipazioni ai costi previste dalla LAMal, e meglio che “il beneficiario
deve richiederne il pagamento/rimborso all’USSI allegando i relativi
conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo”
(cfr. consid. 2.5.), non sono contrarie alla legge, come verrà esposto nel
considerando successivo.
2.7
L’art. 64 cpv. 1, 2 e 3 della
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) enuncia:
" 1Gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute.
2.
La
partecipazione ai costi comprende:
a.
un importo fisso per anno
(franchigia); e
b.
il 10 per cento dei costi eccedenti
la franchigia (aliquota percentuale).
3.
Il
Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo
dell’aliquota percentuale.”
Giusta l’art. 103 dell’Ordinanza
sull’assicurazione malattie (OAMal) cpv. 1 e 2:
" 1La franchigia prevista nell’articolo 64
capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.
2.
L’importo
annuo massimo dell’aliquota percentuale secondo l’articolo 64 capoverso 2
lettera b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a
350.
franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.”
La LAMal e l’OAMal
prevedono i costi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione malattie che
sono a carico degli assicurati.
Esse non regolano invece
le spese relative alla salute coperte - in via sussidiaria - dall’assistenza
sociale, come del resto osservato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc.
III).
L’assistenza sociale è
regolamentata, per quel che riguarda le prestazioni che possono essere
riconosciute ai richiedenti, dal diritto cantonale (cfr. consid. 2.1.; STF
8C_382/2019 del 6 giugno 2019 citata dalla ricorrente - doc. I - e concernente
lei stessa).
Nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2.
Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,
poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
In simili condizioni,
occorre concludere che il limite temporale (entro la successiva richiesta di
rinnovo dell’assistenza sociale) stabilito dalle Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per richiedere il pagamento/rimborso
delle franchigie e delle partecipazioni ai costi LAMal, tramite la concessione
di una prestazione assistenziale speciale regolamentata dal diritto cantonale, è
conforme al principio di sussidiarietà e risponde a esigenze di parità di
trattamento.
In effetti la presa a
carico - se tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione di una prestazione
assistenziale speciale sono ossequiate - unicamente delle partecipazioni ai
costi LAMal fatturate e fatte valere entro la nuova domanda di rinnovo (ossia
nel periodo tra una richiesta di rinnovo e la seguente), si giustifica con il
fatto che, se richiesta in un periodo successivo, l’assunzione di tale spesa da
parte dell’assistenza sociale per l’assistito non era prioritaria al momento del
relativo conteggio. Ciò può significare che il medesimo ha fatto fronte alla
stessa con altri mezzi. In tal caso, in virtù del principio di sussidiarietà, l’intervento
dell’assistenza sociale è escluso.
2.8
Alla luce di quanto esposto,
l’USSI a ragione ha respinto la richiesta della ricorrente di assumere la
partecipazione LAMal di fr. 70.90 conteggiata dalla sua cassa malati il 22
giugno 2018, in quanto formulata soltanto il 29 ottobre 2018 e non con la
precedente richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 29 agosto
2018.
La decisione su reclamo
del 2 settembre 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti