42.2019.34
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5 dicembre 2019Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.34
DC/sc
Lugano
5 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 agosto 2019 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 luglio
2019 l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha accordato a RI 1 delle
indennità straordinarie cantonali di disoccupazione di fr. 58.50 al giorno a
decorrere dal 1° maggio 2019, computando i redditi e le spese del richiedente,
della sua convivente e del loro figlio __________, nato il __________ 2006
(cfr. doc. 73-75).
1.2. A seguito del reclamo
interposto il 23 luglio 2019 da RI 1, l’Ufficio delle misure attive, il 5
agosto 2019, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha modificato la
precedente decisione fissando in fr. 60.15 l’importo dell’indennità giornaliera
(cfr. doc. 83-84).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
- punto 213 – nella
dichiarazione d'imposta del 2018, allegata alla richiesta delle indennità
straordinarie, al punto 5.3 risulta che l'affitto annuale incassato corrisponde
a fr. 5`562.--. La dichiarazione del signor RI 1 del 17.05.2018 indica invece
che la pigione annua al mappale 363 Tesserete corrisponde a fr. 5'136.--;
l'indennità giornaliera viene quindi ricalcolata tenendo conto di quest'ultimo
importo;
- punto 219 – il
valore locativo di cui al mappale 422 deve essere considerato visto che dispone
del valore di stima e dell'abitabilità, per il calcolo delle ISD ininfluente
che la proprietà sia o meno affittata;
- punto
243 – l'ammontare mensile di fr. 1'000.- alla signora __________ da parte del
signor __________ deve essere computato integralmente come reddito, la
deduzione delle spese di manutenzione e gestione dell'immobile già considerata
nella tassazione del proprietario dell'immobile;
- spese
per l'alloggio – non si tratta di comprendere se trattasi di debito o credito
nei confronti del signor __________, ma piuttosto di non poter considerare una
spesa per l'alloggio visto che di fatto non viene sostenuta.” (Doc. A1)
1.3. RI 1 ha tempestivamente
impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, postulando il ricalcolo con
effetto retroattivo delle indennità giornaliere dovute.
A sostegno delle proprie
pretese egli ha addotto:
" (…)
Punto 219:
Fatti
V. primo reclamo.
Allego fotografie stato attuale e condizioni per il rilascio
dell'abitabilità,
in particolare posa corrimano scala interna non ancora eseguito
per mancanza di fondi.
In generale manca il tinteggio generale, la posa degli spots,
delle lampade esterne e la sistemazione esterna.
La legge preposta dovrebbe garantire il sostentamento, sulla base
della situazione attuale, non supposta.
Punto 243 assegni figli:
V. primo reclamo.
Non si fa menzione nella decisione ISD a seguito del mio reclamo.
In seguito su mia richiesta, telefonicamente il funzionario
incaricato sig. __________, mi comunica che in ogni caso gli assegni per figli
sono recuperabili retroattivamente.
La legge parla chiaro, variazioni di reddito saranno
tempestivamente comunicate da parte del beneficiario alle competenti autorità,
attualmente questo reddito non c'è (maggio, giugno, luglio, agosto, CHF. 200.--
mensili) e deve essere da subito aggiunto alle indennità giornaliere.
Punto 243 entrate __________ e spese:
Decisione ISD compresa e accolta per ciò che riguarda le spese di
gestione e manutenzione come da tassazione 2017.
richiesto comunque il computo degli interessi passivi ipotecari
(vedi allegato), non presenti nella decisione di tassazione in quanto pagati
come sotto indicato, direttamente dal signor __________ ma di fatto tramite gli
affitti incassati su mio versamento mensile.
Spese per l'alloggio
V. primo reclamo.
In sintesi il signor __________ si occupa di eseguire pagamenti e
versamenti generali, in particolare attraverso il versamento con ordine
permanente dell'affitto da me onorato fino ai primi del 2018, e consegnato
quale comprova allo sportello Laps in aggiunta ad una dichiarazione scritta in
seduta stante (v. allegato), sui motivi dell'annullamento dell'ordine
permanente, cioè il sopraggiungimento delle prime difficoltà economiche.
Queste entrate servivano a coprire il pagamento degli interessi
passivi sulla casa, ora interamente a carico del signor __________.
(Allego comunque copia contratto d'affitto del 2006 non richiesta
antecedentemente dallo sportello Laps).” (Doc. I)
1.4. L’Ufficio delle misure
attive, nella propria risposta di causa del 9 settembre 2019, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa riconfermando le argomentazioni esposte nella decisione su
reclamo, rilevando inoltre che:
" (…) Per
quanto concerne il punto "243 assegni figli" menzionato nel ricorso,
come già spiegato dal funzionario incaricato __________ l'assegno è
recuperabile retroattivamente annunciandosi alla Cassa di compensazione. Se ciò
non è avvenuto non è motivo per includere tale costo nel fabbisogno dell'unità
di riferimento del richiedente. (…)” (Doc. III)
1.5. Il 10 settembre 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
1.6. Il 23 ottobre 2019 il segretario
del TCA ha chiesto all’assicurato di indicare se nel frattempo ha ricevuto gli
assegni familiari per suo figlio __________ (cfr. doc. V).
Il 28 ottobre 2019 RI 1 ha
risposto di non avere ancora ricevuto gli assegni precisando che “sembra che
ora, nel corso di questa settimana, la pratica sarà evasa” (cfr. doc. VI).
Il 13 novembre 2019 l’UMA
ha sottolineato che “gli assegni familiari rivendicati del signor RI 1 non sono
una prestazione erogata dal nostro Ufficio” (cfr. doc. VIII).
Il 18 novembre 2019 il
segretario del TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 5 giorni per comunicare
se nel frattempo ha ricevuto gli assegni familiari (cfr. doc. IX).
Il ricorrente ha così
risposto il 20 novembre 2019:
" (…) Vi
confermo che ad oggi, 20.11.19, non ho ancora ricevuto nessun assegno
familiare, con computo degli stessi retroattivo a partire da maggio 2019.
La documentazione è stata depositata presso il Comune di __________
il 13.08.2019!” (Doc. X)
La domanda e la risposta
sono state trasmesse per conoscenza all’UMA il 25 novembre 2019 (cfr. doc. XI).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’importo dell’indennità giornaliera straordinaria
cantonale di disoccupazione di fr. 60.15 riconosciuta a RI 1 a decorrere dal
mese di maggio 2019 è o meno corretto.
2.2
Il 1° febbraio 2003 è entrata
in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
L'obiettivo principale
della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni
finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la
definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni
sociali.
La Laps è circoscritta a
quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente
cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione
malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi
di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni
familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione
al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non
armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal
si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio del 1°
luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3, Messaggio del 13 marzo 2002
pag. 7; Rapporto della commissione della gestione e delle finanze dell'11
giugno 2002 pag. 3).
2.3
L’art. 2 Laps, attinente al
campo di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. e stabilisce, in
particolare, che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati.
L’art. 10 della legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo
tenore in vigore dal 1° febbraio 2003, relativo al sostegno ai lavoratori
indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai
disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e
non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità
straordinarie interamente a carico del Cantone.(cpv.
1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o
abbreviare la
disoccupazione;
b) non riceve rendite AVS o AI intere;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000
(Laps) (cpv. 2).
In caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o
infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità.
Questo diritto è
limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato
dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"
Al riguardo va osservato
che nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali,
messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr.
BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), l’art. 10 L-rilocc è stato modificato.
In effetti fino al 31
gennaio 2003 tale disposto contemplava la possibilità di beneficiare delle
indennità straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti.
Tale diritto è stato
abolito a decorrere dal 1° febbraio 2003 (cfr. Messaggio del 1° luglio 1998
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to 9.2.; Messaggio del 22
dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n. 4773, p.to 3).
Ai sensi dell’art. 11,
concernente l’importo massimo:
" Richiamati
gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è
pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento
ai sensi della Laps. (cpv. 1)
Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere
intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."
L’art. 13 R
L-rilocc enuncia:
" … (cpv. 1
abrogato con effetto dal 1.2.03)
L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella
forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque
indennità giornaliere. (cpv. 2)
Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità
straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo
previste dalla LADI. (cpv. 3)
… (cpv. 4 abrogato con effetto
dal 1.2.03)
… (cpv. 5 abrogato
con effetto dal 1.2.03)
… (cpv. 6 abrogato
con effetto dal 1.2.03)."
2.4
Con l’entrata in vigore della
Laps il calcolo delle indennità straordinarie ai disoccupati viene effettuato
facendo riferimento ai parametri della Laps, come risulta dai disposti di legge
menzionati al considerando precedente.
Il titolare del diritto e
l’importo massimo delle indennità, invece, come visto sopra, vengono definiti
dalla L-rilocc (cfr. art. 12 Laps; art. 10, 11 L-rilocc; Messaggio del 13 marzo
2002.
concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali, p.to 3).
Il
titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a
quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua
unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa
beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile residuale
è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle
spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5
Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
2.5
L'art. 6 Laps regolamenta il
reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--,
rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)
Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro
dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte
dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce
un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni (cpv. 4)."
La spesa computabile è
costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.
7.
Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota
cantonale media ponderata;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
l) le imposte
ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)."
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni
complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi
maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione
fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr.
12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con
figli.
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tali
importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.--
(cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Infine l'art. 10 Laps
precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia
d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni complementari
all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del
limite
na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni complementari
all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite
minimo
quinta persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il quinto figlio."
mento:
L'art. 3b della Legge
federale sulle prestazioni complementari (LPC) enuncia in particolare che le
spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le
persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo
(fr. 2'753.--).
Il 1° gennaio 2005 è
entrata in vigore una modifiche della Laps decretata dal Gran Consiglio, alla
luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.
Più precisamente è stato
introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per
l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale
ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre
2004), fanno stato i limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr.
BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002).
Abbondanzialmente giova
rilevare che il 12 dicembre 2005 all’art. 37 Laps è stato aggiunto il cpv. 4
secondo cui in deroga all’art. 10 Laps anche per l’anno 2006 fanno stato i
limiti previsti dalla LPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 7/2006 del
10.2
; FU 101/2005 del 20.12.2005).
2.6
Nella presente fattispecie,
il ricorrente contesta alcuni degli elementi considerati dall’UMA per effettuare
il calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione che gli spetta.
A proposito degli altri
redditi della proprietà fondiaria (punto 219) di fr. 15'539.--, corrispondenti
al valore di stima della casa unifamiliare, il TCA non può che approvare
l’operato dell’UMA che ha preso atto dal Certificato di abitabilità rilasciato
dal Comune di __________ il 16 novembre 2018, dopo il Verbale di collaudo del 19
settembre 2018 nel quale RI 1 si era impegnato ad effettuare gli adempimenti
richiesti (cfr. doc. A5).
Riguardo al reddito di fr.
1'000.-- mensili (fr. 12'000.-- annui) della convivente __________ (punto 243)
ricevuto a titolo di locazione di un immobile da parte di __________, il
ricorrente ha riconosciuto che giustamente nella decisione su reclamo l’UMA non
aveva dedotto un importo di circa fr. 3'000.-- a titolo di spese e di
manutenzione dell’immobile in quanto essa è già considerata nella tassazione
del proprietario dell’immobile.
Secondo il TCA questa
conclusione deve valere pure per gli interessi passivi ipotecari (di fr.
5'580.--) che sono dovuti da __________ e non da __________ (cfr. doc. A7).
Infine, correttamente
secondo il TCA, l’amministrazione non ha computato nulla a titolo di spese per
l’alloggio in quanto, malgrado il contratto del 1° gennaio 2006 allegato (cfr.
doc. A8), RI 1 non versa attualmente alcuna pigione a __________ e __________.
Infine, a proposito
dell’assegno familiare di base previsto dalla Legge federale sugli assegni
familiari (LAFam) di fr. 200.-- mensili (fr. 2'400.-- cfr. punto 243) per il
figlio __________, nato nel 2006, è vero che tale prestazione è prioritaria
rispetto all’indennità straordinaria di disoccupazione (cfr. art. 2 Laps), è
altrettanto vero che però al momento determinante della decisione su reclamo (5
agosto 2019) non era ancora stata versata e nemmeno il 20 novembre 2019 (cfr.
consid. 1.6.).
Pertanto, ritenuto pure che
ai sensi dell’art. 10a Laps per determinare se un assicurato ha diritto o meno
a una determinata prestazione, e meglio per fissare il reddito disponibile
residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento
(cfr. art. 5 Laps, consid. 2.4.), si tiene conto della situazione finanziaria
dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta,
l’importo corrispondente all’assegno per il figlio __________ non va computato
nel calcolo volto a stabilire l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione
spettante al ricorrente dal 1° maggio 2019.
Il TCA rende in ogni caso
attento l’insorgente che, quando gli verranno riconosciuti retroattivamente gli
assegni per il figlio, l’importo dell’indennità straordinaria cantonale di
disoccupazione - corrispondente all’ammontare di tali assegni - potrà essere
posto in compensazione oppure gli verrà chiesto in restituzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio delle misure attive affinché ricalcoli l’importo dell’indennità
spettante al ricorrente.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti