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Decisione

42.2019.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.2. In una sentenza I 239/05 del 22

Considerandi

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

Dispositivo

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro

le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA

38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.3. Nella

presente evenienza, come visto nei fatti, con la decisione su reclamo del 12

luglio 2019, impugnata dinanzi al TCA con ricorso del 10 settembre 2019, l’USSI

ha annullato la decisione del 24 giugno 2019 riguardante il trasferimento della

famiglia __________ dall’appartamento di __________ al Centro collettivo di __________

dal 27 giugno 2019, riconoscendole prestazioni d’aiuto d’urgenza per il mese di

luglio 2019 e indicando che sarebbe stata emessa una nuova decisione di

trasferimento a __________ (cfr. doc. B, consid. 1.3.).

Inoltre

il successivo provvedimento del 21 agosto 2019 con cui l’USSI aveva predisposto

il trasferimento degli insorgenti al Centro collettivo di __________ dal 1°

settembre 2019 (cfr. doc. D; consid. 1.4.) è stato annullato con decisione su

reclamo del 16 ottobre 2019 - prodotta con la risposta di causa del 16 ottobre

2019 (cfr. doc. III) -, e il cambiamento di alloggio momentaneamente sospeso.

Nelle motivazioni è stato precisato che il certificato medico del Servizio

psico-sociale evidenziava che il trasferimento avrebbe potuto peggiorare lo

stato di salute di RI 3 (cfr. doc. III1, consid. 1.6.).

Ai

ricorrenti è stata peraltro assegnata, in applicazione segnatamente del

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali

per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di

un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero, una prestazione assistenziale

ordinaria per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 di fr.

3'562.60 mensili, calcolata tenendo conto della pigione di fr. 1'500 al mese

relativa all’appartamento di __________ (cfr. doc. 40; E; 38; III pag. 3; 33).

Al

riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,

applicabile in concreto in virtù dell’art. 33 cpv. 3

Laps (cfr. consid. 2.1.), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato

dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione

al suo annullamento o alla sua modificazione.

Dall’altra,

che l'esistenza di un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata

dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione

della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto

suscettibile di essere impugnato.

È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. consid. 2.2.).

L’amministrazione, da un lato,

con le decisioni su reclamo del 12 luglio e del 16 ottobre 2019, ha annullato

le precedenti decisioni del 24 giugno 2019 e del 21 agosto 2019 contro le quali

la famiglia __________ aveva interposto reclamo (cfr. consid. 1.3.; 1.6.) e che

avevano ordinato il trasferimento della stessa dall’appartamento di __________

al centro collettivo di __________, in prima battuta dal 27 giugno 2019 e in

seguito dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 11; B; D; III1).

Dall’altro, ha riconosciuto ai

ricorrenti una prestazione assistenziale ordinaria da luglio a ottobre 2019 conteggiata

computando la spesa per l’alloggio concernente l’appartamento di __________ di

fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 40, 38, E).

In simili condizioni, il

ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per gli insorgenti.

I ricorrenti, quindi, nella

presente evenienza non dispongono di un interesse pratico e attuale alla

disamina della decisione su reclamo del 12 luglio 2019 impugnata dinanzi al TCA

che ha annullato l’ordine di trasferimento presso il Centro di __________ dal

27 giugno 2019 e previsto l’emanazione di una nuova decisione al riguardo (cfr.

doc. B), la quale - emessa il 21 agosto 2019 con assegnazione all’alloggio

collettivo di __________ dal 1° settembre 2019 - è stata, tuttavia, annullata

con decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. III1).

Difettando un interesse degno

di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.13

del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30

novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

2.4. Giova, infine, segnalare che la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del

16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR

2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Inoltre in ambito di

assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui

quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca;

65 Las; 10 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero;

33 cpv. 2 Laps).

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a

maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca

l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010

del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In una recente sentenza 8C_301/2018

del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di

principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in

relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente

pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

Nel caso di specie la

decisione su reclamo del 12 luglio 2019 e la decisione su reclamo

del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. B; III1), riguardano esclusivamente il tipo di

alloggio previsto per i ricorrenti fino al mese di ottobre 2019 che, in

accoglimento della richiesta della parte ricorrente, ha continuato a rimanere presso

l’appartamento di __________.

Ogni

altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 30 ottobre 2019

(cfr. doc. I; V), in particolare concernente il collocamento degli insorgenti

in un appartamento individuale idoneo nel caso di un loro rientro in Svizzera,

in relazione al quale non è stata d’altronde emessa alcuna decisione da parte

dell’amministrazione, risulta prematura ed esula dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi sulla problematica citata.

Ne discende che nemmeno si

giustifica una sospensione della presente vertenza in attesa di un eventuale

rientro in Svizzera dei ricorrenti (cfr. doc. V).

In

proposito è utile, del resto, rilevare che per costante giurisprudenza federale

la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali

osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è

ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il

giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione

decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel

ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite

l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del

21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.;

STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V

90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid.

4.1 [B 143/05]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti