42.2019.35
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25 novembre 2019Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.35
rs
Lugano
25 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
3. RI
3
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 luglio 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, sua moglie RI 2 e il
figlio RI 3 - di nazionalità __________ - sono entrati in Svizzera nel 2015
quali richiedenti l’asilo. Tale domanda è stata rifiutata dalla Segreteria di
Stato della migrazione (SEM) il 30 giugno 2017 e il Tribunale amministrativo
federale (TAF), il 12 aprile 2019, ha respinto il relativo ricorso degli
interessati (cfr. doc. 28; 25-27; B).
A seguito della sentenza
del TAF, la SEM ha impartito alla famiglia __________ un nuovo termine per
lasciare la Svizzera scadente il 4 luglio 2019 (cfr. doc. 6).
1.2. Il 24 giugno 2019 l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha emesso una
decisione con la quale ha assegnato RI 1, RI 2 e RI 3 - fino a quel momento
residenti in un appartamento di 3 ½ locali in via __________ ad __________
(cfr. doc. 33) - al Centro per richiedenti l’asilo della __________ a __________
dal 27 giugno 2019 (cfr. doc. 11).
1.3. Con decisione su reclamo
datata 12 luglio 2018 (recte: 2019) l’USSI ha parzialmente accolto il
reclamo interposto il 27 giugno 2019 dagli interessati, rappresentati dall’avv.
RA 1, contro il provvedimento del 24 giugno 2019 (cfr. doc. 10), nel senso che
ha annullato quest’ultimo, visto che, fissando il trasferimento già per il 27
giugno 2019, non aveva rispettato il termine per il reclamo.
Nella decisione su reclamo
è stato pure indicato che l’USSI avrebbe emesso una nuova decisione di trasferimento
al Centro Collettivo della __________, Sezione __________, di __________ e che
per il mese di luglio 2019 la famiglia __________ avrebbe beneficiato di prestazioni
di aiuto d’urgenza presso il domicilio di __________ (cfr. doc. B).
A quest’ultimo riguardo va
osservato che in effetti l’amministrazione, con decisione del 2 luglio 2019, ha
riconosciuto agli interessati, in applicazione in particolare del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le
persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il
territorio svizzero, una prestazione ordinaria di fr. 3'562.60 per il
mese di luglio 2019 (cfr. doc. 40).
1.4. Con decisione del 21 agosto
2019 l’USSI ha poi stabilito che la permanenza della famiglia __________
nell’appartamento di __________ era autorizzata fino al 30 agosto 2019 e che
dal 1° settembre 2019 sarebbe stata assegnata al Centro __________ di __________,
dove avrebbe avuto diritto a un alloggio indipendente e le sarebbero state
garantite le cure psico-sanitarie richieste, grazie alla presenza all’interno
del Centro del Servizio infermieristico e del Servizio psicologico, che
avrebbero funto da tramite con la rete sanitaria esterna (cfr. doc. 7).
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 12 luglio 2019 RI 1, RI 2 e RI 3, sempre patrocinati dall’avv. RA 1,
hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che:
" - La
decisione di data 12 luglio 2018 (recte: 2019), nonché la conseguente
decisione di data 21 agosto 2019, sono annullate;
- Il trasferimento è revocato;
- La famiglia __________ rimarrà
alloggiata, sin all’esito di tutte le procedure legali relative alla domanda
d’asilo, presso l’attuale appartamento sito in via __________, ad __________.”
(Doc. I pag. 4)
A sostegno delle proprie
pretese risorsuali gli insorgenti, tramite la loro rappresentante, hanno
addotto che per la precaria condizione di salute psichica di RI 3 con
potenziale pericolo per la sua vita, in relazione alla quale è stato prodotto
un rapporto medico dell’11 luglio 2019 allestito dal Servizio psico-sociale di __________
(cfr. doc. C), il suo trasferimento presso il centro di __________ è
controindicato.
Inoltre è stato chiesto,
visto che tali trasferimenti risponderebbero solo a una prassi del Cantone, tra
l’altro non comprovata e non consolidata, e considerate le situazioni
completamente differenti di altri richiedenti l’asilo, di far prevalere il
rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo, come sanciti dall’art. 1 CEDU,
nonché il rispetto dell’art. 8 CEDU.
La parte ricorrente ha poi
evidenziato, da una parte, che la legge non impone il trasferimento, ma lascia
spazio alla facoltà delle autorità di decidere il luogo del collocamento.
Dall’altra, che non vi sono situazioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale
che possano far propendere l’autorità al collocamento presso un centro collettivo,
ma al contrario in concreto vi è una situazione di vulnerabilità di un ragazzo
comprovata da un certificato medico.
La rappresentante degli
insorgenti, per conto di questi ultimi, ha infine affermato che anche RI 1
soffre di una grave forma di diabete del tipo 1, particolarmente invalidante,
che aggrava ulteriormente la situazione familiare e che avrebbe verosimilmente
più difficoltà a gestire fuori da un contesto di privata abitazione (cfr. doc.
I).
1.6. In risposta l’USSI ha osservato:
" (…) Dal profilo
formale si osserva che la prima decisione di trasferimento emanata dall’USSI è
stata annullata con decisione su reclamo del 12.07.2019 e che quella emessa
successivamente in data 21.08.2019 è già stata impugnata dalla patrocinatrice con
reclamo del 28.08.2019.
In data 16.10.2019 l’USSI ha emanato la
decisione sul reclamo del 28.08.2019 accogliendolo integralmente e annullando
di conseguenza la decisione del 21.08.2019, pertanto il presente ricorso appare
privo d’oggetto.
Dal punto di vista del contenuto del
ricorso, la patrocinatrice sottolinea lo stato di salute precario del figlio RI
3, attestato dal certificato del Servizio psicosociale di __________. Questo
aspetto merita degli approfondimenti e di conseguenza il trasferimento è
momentaneamente sospeso. Il merito verrà deciso dopo gli accertamenti del
caso.” (Doc. III)
Con decisione su reclamo
del 16 ottobre 2019 l’USSI ha, in effetti, annullato la decisione del 21 agosto
2019 (cfr. consid. 1.4.) e ha sospeso momentaneamente il trasferimento dei
ricorrenti al Centro collettivo __________ di __________, rilevando che “il
certificato medico prodotto dal Servizio psico-sociale evidenzia che il
trasferimento dall’appartamento al centro collettivo potrebbe peggiorare lo
stato di salute del figlio RI 3” (cfr. doc. III1).
1.7. Il 30 ottobre 2019 l’avv. RA
1, in primo luogo, ha comunicato di avere preso atto della decisione dell’USSI
con la quale è stato interamente accolto il reclamo e che tale provvedimento
arrivava, quasi in contemporanea con la decisione dell’Ufficio di migrazione di
disporre il carcere amministrativo per il successivo rimpatrio.
In secondo luogo, ha
chiesto, visto che sta intraprendendo i passi necessari per ottenere il rientro
di __________ in Ticino, agendo presso le autorità sia nazionali sia extra
nazionali, di decidere nel senso di confermare che la famiglia __________ sia
alloggiata in un appartamento al momento del rientro in Svizzera.
In subordine, la parte
ricorrente ha postulato, nella denegata ipotesi che si ritenga di dover
verificare le condizioni di salute di RI 3 mediante accertamenti medici idonei,
la sospensione del presente procedimento in attesa del rientro della famiglia
in Ticino per permettere l’espletamento di tali indagini mediche (cfr. doc. V).
1.8. L’USSI, l’8 novembre 2019, ha
richiamato e confermato le proprie osservazioni espresse nella risposta di
causa, precisando che la nuova richiesta della parte ricorrente è estranea
all’oggetto del ricorso. L’amministrazione ha, inoltre, sottolineato che tanto
la decisione del 24 giugno 2019 quanto la decisione del 21 agosto 2019 relative
al trasferimento al Centro di __________ sono state annullate con decisione su
reclamo del 12 luglio 2019, rispettivamente decisione su reclamo del 16 ottobre
2019, per cui il ricorso è privo di oggetto (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato
sulla base dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino,
prevede che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni
assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33
Laps.
L’art.
59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del
rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione
ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non
viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF
130 V 560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag.
190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133
II 409 consid. 1.3 pag. 413
con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere
soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata
la sentenza (DTF 136
II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in
Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,
nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca
su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136
Fatti
I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.2. In una sentenza I 239/05 del 22
Considerandi
marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del
Dispositivo
dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui
il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro
le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non
chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In
questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA
38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.
2.2.
2.3. Nella
presente evenienza, come visto nei fatti, con la decisione su reclamo del 12
luglio 2019, impugnata dinanzi al TCA con ricorso del 10 settembre 2019, l’USSI
ha annullato la decisione del 24 giugno 2019 riguardante il trasferimento della
famiglia __________ dall’appartamento di __________ al Centro collettivo di __________
dal 27 giugno 2019, riconoscendole prestazioni d’aiuto d’urgenza per il mese di
luglio 2019 e indicando che sarebbe stata emessa una nuova decisione di
trasferimento a __________ (cfr. doc. B, consid. 1.3.).
Inoltre
il successivo provvedimento del 21 agosto 2019 con cui l’USSI aveva predisposto
il trasferimento degli insorgenti al Centro collettivo di __________ dal 1°
settembre 2019 (cfr. doc. D; consid. 1.4.) è stato annullato con decisione su
reclamo del 16 ottobre 2019 - prodotta con la risposta di causa del 16 ottobre
2019 (cfr. doc. III) -, e il cambiamento di alloggio momentaneamente sospeso.
Nelle motivazioni è stato precisato che il certificato medico del Servizio
psico-sociale evidenziava che il trasferimento avrebbe potuto peggiorare lo
stato di salute di RI 3 (cfr. doc. III1, consid. 1.6.).
Ai
ricorrenti è stata peraltro assegnata, in applicazione segnatamente del
Regolamento concernente le prestazioni assistenziali
per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di
un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero, una prestazione assistenziale
ordinaria per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 di fr.
3'562.60 mensili, calcolata tenendo conto della pigione di fr. 1'500 al mese
relativa all’appartamento di __________ (cfr. doc. 40; E; 38; III pag. 3; 33).
Al
riguardo giova ribadire, da una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA,
applicabile in concreto in virtù dell’art. 33 cpv. 3
Laps (cfr. consid. 2.1.), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione
al suo annullamento o alla sua modificazione.
Dall’altra,
che l'esistenza di un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata
dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione
della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto
suscettibile di essere impugnato.
È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. consid. 2.2.).
L’amministrazione, da un lato,
con le decisioni su reclamo del 12 luglio e del 16 ottobre 2019, ha annullato
le precedenti decisioni del 24 giugno 2019 e del 21 agosto 2019 contro le quali
la famiglia __________ aveva interposto reclamo (cfr. consid. 1.3.; 1.6.) e che
avevano ordinato il trasferimento della stessa dall’appartamento di __________
al centro collettivo di __________, in prima battuta dal 27 giugno 2019 e in
seguito dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 11; B; D; III1).
Dall’altro, ha riconosciuto ai
ricorrenti una prestazione assistenziale ordinaria da luglio a ottobre 2019 conteggiata
computando la spesa per l’alloggio concernente l’appartamento di __________ di
fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 40, 38, E).
In simili condizioni, il
ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per gli insorgenti.
I ricorrenti, quindi, nella
presente evenienza non dispongono di un interesse pratico e attuale alla
disamina della decisione su reclamo del 12 luglio 2019 impugnata dinanzi al TCA
che ha annullato l’ordine di trasferimento presso il Centro di __________ dal
27 giugno 2019 e previsto l’emanazione di una nuova decisione al riguardo (cfr.
doc. B), la quale - emessa il 21 agosto 2019 con assegnazione all’alloggio
collettivo di __________ dal 1° settembre 2019 - è stata, tuttavia, annullata
con decisione su reclamo del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. III1).
Difettando un interesse degno
di protezione, il ricorso risulta pertanto inammissibile (cfr. STCA 42.2018.13
del 21 giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30
novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).
2.4. Giova, infine, segnalare che la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del
16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR
2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Inoltre in ambito di
assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui
quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera
vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca;
65 Las; 10 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero;
33 cpv. 2 Laps).
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a
maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca
l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010
del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
In una recente sentenza 8C_301/2018
del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di
principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in
relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente
pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
Nel caso di specie la
decisione su reclamo del 12 luglio 2019 e la decisione su reclamo
del 16 ottobre 2019 (cfr. doc. B; III1), riguardano esclusivamente il tipo di
alloggio previsto per i ricorrenti fino al mese di ottobre 2019 che, in
accoglimento della richiesta della parte ricorrente, ha continuato a rimanere presso
l’appartamento di __________.
Ogni
altra questione sollevata nel ricorso e nelle osservazioni del 30 ottobre 2019
(cfr. doc. I; V), in particolare concernente il collocamento degli insorgenti
in un appartamento individuale idoneo nel caso di un loro rientro in Svizzera,
in relazione al quale non è stata d’altronde emessa alcuna decisione da parte
dell’amministrazione, risulta prematura ed esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi sulla problematica citata.
Ne discende che nemmeno si
giustifica una sospensione della presente vertenza in attesa di un eventuale
rientro in Svizzera dei ricorrenti (cfr. doc. V).
In
proposito è utile, del resto, rilevare che per costante giurisprudenza federale
la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali
osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è
ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il
giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione
decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel
ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite
l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del
21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.;
STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V
90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid.
4.1 [B 143/05]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti