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Decisione

42.2019.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.7. Nella presente fattispecie il

TCA ritiene che a ragione l’USSI, nel calcolo concernente l’eventuale diritto

della ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie, abbia computato il

valore della sostanza immobiliare e mobiliare a lei appartenente e il relativo

reddito.

Riguardo alla quota di

comproprietà dell’insorgente a seguito del decesso del marito nel maggio 2018 è

utile osservare, in generale, che prima della divisione della successione va

sciolto il regime matrimoniale.

Al riguardo negli atti non

è precisato alcunché.

In casu, pertanto, volendo

tenere conto del regime ordinario della partecipazione agli acquisti (cfr. art.

181; 196 segg. CC) e del fatto che, da una parte, tutti i loro beni erano

acquisti (cfr. art. 197 CC), dall’altra, i coniugi __________ erano proprietari

di ogni cosa in misura della metà ciascuno, dopo la liquidazione del regime

matrimoniale (e prima della divisione della successione) la moglie risulta

comunque proprietaria di ½ della sostanza immobiliare e segnatamente di ½ del capitale

di circa fr. 150'000.

La restante quota di ½ dei

beni facente parte della successione va divisa a metà tra la moglie e la figlia

(art. 462 CC).

All’insorgente

complessivamente spettano, quindi, ¾ (½ + ¼) dei beni sia della sostanza

immobiliare che mobiliare.

Giova

poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il

carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.;

2.6.).

Per questo motivo la

giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il

diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.

In concreto nel reclamo e

nel ricorso l’insorgente non ha indicato la volontà di vendere segnatamente i

fondi __________ e __________ RFD __________ (cfr. consid. 2.5.).

Al contrario

nell’impugnativa del 2 ottobre 2019 la medesima ha affermato di voler “(…)

Considerandi

trapassare a mia figlia e alla prossima generazione un bene, anche se ipotecato

in parte, una base sulla quale costruire.” (cfr. doc. I).

Soltanto con lo scritto

del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. VII) la ricorrente ha asserito che il marito

aveva provato, invano (vista la distanza dal centro abitativo), per tre anni a

vendere la casa e che anche un immobile rimodernato e rinnovato vicino al suo

era in vendita da sette anni senza esito positivo.

In proposito il 28

novembre 2019 la medesima ha prodotto uno scritto del 7 dicembre 2016 con cui

il Municipio di __________ ha respinto la richiesta di suo marito “di

adibire la costruzione al mappale n. __________ RT quale residenza secondaria”,

dovendo rimanere, anche in caso di alienazione, a destinazione primaria (cfr.

doc. XI1; XI2).

Tuttavia l’insorgente, che

come visto nel ricorso ha manifestato l’intenzione di tramandare la casa di __________

alla figlia (cfr. doc. I), non ha fatto valere di avere messo in atto,

perlomeno negli ultimi tempi, sforzi particolari per tentare di vendere la

sostanza immobiliare di __________.

In simili condizioni non è

possibile concludere che i beni immobili, anche non ignorando che la casa debba

essere adibita ad abitazione primaria (cfr. doc. XI1), siano difficilmente liquidabili

(cfr. consid. 2.6.) e dunque concedere alla ricorrente un’eccezione

transitoria, ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr.

STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019

consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3

del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).

Non va peraltro

dimenticato che nel caso di specie la vendita dei fondi di __________, anche realizzando

unicamente un importo pari al valore di stima di complessivi fr. 487'362 (cfr.

consid. 2.5.), consentirebbe - dopo aver rimborsato la banca del mutuo

ipotecario di fr. 487'000.-- (cfr. consid. 2.5.) - di sbloccare il capitale di

fr. 150'000.-- depositato presso __________ di __________ che varrebbe quale

garanzia per la banca (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

Per quanto attiene

all’asserito debito contratto dal marito nei confronti della sorella per

l’importo di fr. 50'000.-- (cfr. consid. 2.5.; doc. I; VII), va evidenziato che

i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni

assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere

soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

Soltanto eccezionalmente

l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato

pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente

l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la

presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli

interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014

del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

2.8

Abbondanzialmente giova, in

ogni caso, rilevare che, anche volendo non considerare la sostanza (3/4

del valore dei fondi __________ e __________ RFD __________ e della proprietà

fondiaria in altri comuni; ¾ del capitale di circa fr. 155'000; cfr. consid.

2.5

; doc. 16) appartenente alla ricorrente e il relativo reddito (valore

locativo, reddito da titoli e capitali), l’esito della vertenza non sarebbe

differente.

In effetti in tale ipotesi,

non conteggiando in particolare la sostanza immobiliare, nelle spese andrebbe

anche omesso il computo delle spese di gestione e manutenzione, degli interessi

ipotecari e della spesa per l’alloggio (valore locativo per i proprietari).

I redditi computabili sarebbero,

quindi, composti delle rendite AVS di fr. 21'360.-- annui (cfr. doc. 16).

Le

spese computabili sarebbero, invece, costituite dal premio dell’assicurazione

malattia Las di fr. 5'766.-- (cfr. doc. 16).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 22 Las; 5 Laps) della

ricorrente è pari a fr. 15’594.-- annui (redditi computabili di fr. 21’360.-- –

spese computabili di fr. 5’766.--), corrispondente a fr. 1’299.-- al mese.

Ne

discende che l’insorgente presenterebbe un’eccedenza di reddito Las di fr.

304.

-- (fr. 1’299.-- - fr. 995.-- soglia di intervento 2019; cfr. consid 2.4.).

La

medesima non avrebbe, perciò, comunque diritto a una prestazione assistenziale

ordinaria.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo del 13 settembre 2019 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti