42.2019.36
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 dicembre 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.36
RS/DC/sc
Lugano
10 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 settembre 2019 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
13 settembre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 maggio 2019, con la
quale aveva respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da RI
1 il 19 aprile 2019 dopo avere constatato un’eccedenza di reddito di fr. 14'520.--
(cfr. doc. 84/85).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (…) La
signora RI 1 con reclamo del 22 maggio 2019 ha contestato la decisione in
particolare il computo di CHF 776.- annuali di interessi su titoli e capitali.
Indica che il capitale presso la banca __________ è in pegno per cui non ha
nessuna possibilità di sbloccare tale somma per garantirsi il minimo vitale: se
venisse a mancare tale pegno le ritirerebbero l'ipoteca sulla casa e perderebbe
questo unico bene. Precisa poi che tutte le spese accessorie sono a suo carico
almeno per un importo variabile da CHF 4'000.- a CHF 5'000.-.
(…).
La reclamante chiede di rivedere il calcolo al fine di attribuire
una maggiore prestazione di assistenza.
Si osserva che nell'ambito dell'assistenza vige il principio della
sussidiarietà in base al quale chi chiede l'assistenza deve prima far capo a
tutte le proprie risorse, compresa la sostanza immobiliare.
Ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las eccezioni transitorie a
questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la
sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile. Quindi se la
liquidazione di un bene non si rivela possibile, per un periodo limitato
l'amministrazione può non considerare il suo valore.
Nella decisione impugnata il valore della proprietà fondiaria
(abitazione primaria) è pari a CHE 21'771.- (suddiviso in 12 mesi) in quanto
considera il valore di CHF 365'521.- dedotto il debito ipotecario di CHF
243'750.- e la quota esente di CHF 100’000.
La reclamante contesta che sia stato inoltre considerato il valore
del capitale presso la banca __________ di CHF 150'000.- costituiti in pegno a
garanzia dell'ipoteca. A tale proposito nell'ambito dell'assistenza deve essere
considerata ogni sostanza disponibile per la persona che chiede l'assistenza
(principio della sussidiarietà dell'assistenza). Il diritto all'assistenza
nasce quindi nel momento in cui una persona ha esaurito ogni sua risorsa o
sostanza. Nel caso in esame alla richiedente appartiene anche il citato importo
che deve quindi essere considerato nel calcolo. D'altra parte nell'ambito
dell'assistenza non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza
immobiliare.
Inoltre non risulta che il bene immobile potrebbe essere difficilmente
liquidabile e quindi è stato considerato nella decisione. Essa considera anche
spese di gestione e interessi ipotecari. In ogni caso anche non volendo
computare il valore del capitale presso la banca UBS di CHF 150'000.-
costituiti in pegno, non risulterebbe un fabbisogno scoperto.” (Doc. III/1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di “togliere
il reddito ipotetico dalla sostanza bloccata con relativi interessi fittizi e
garantirmi così il minimo vitale, il premio della cassa malati pagato e la
possibilità di accedere alle cure che necessito”.
Al riguardo la medesima ha
addotto che:
" (…) Attualmente
non ho più nessuna riserva finanziaria e le fatture con le diverse spese
iniziano ad accumularsi. Ho ricevuto dei precetti esecutivi che minano la mia
solidità economica nei confronti della banca (ipoteca immobiliare). La cassa
malati mi ha inviato il primo precetto esecutivo e rischio di perdere la
copertura assicurativa di base.
Attualmente vivo con la sola pensione AVS che mi dà un'entrata
mensile di 1'780.00 fr. La decisione di prendere la pensione anticipata, era
stata fatta in coppia quando mio marito era ancora vivo ed erano iniziati i
primi problemi finanziari. La gestione economica è sempre stata fatta da lui,
fino a quando si è tolto la vita lasciandomi da sola nelle difficoltà
economiche. Ho inoltrato richiesta di prestazione complementare AVS la quale ha
emesso una decisione negativa. Pertanto ho anche fatto reclamo, loro avevano
calcolato un capitale di consumo ingiustificato pari a 300'925.00 fr dal 2013
ad oggi. Questi soldi non ci sono più perché sono stati utilizzati dal mio
defunto marito e in parte investiti nella formazione di nostra figlia e nello
sport di ella (campionati __________) come nelle gare internazionali della
sottoscritta, essendo stata campionessa e facendo parte nel 1975 della __________.
__________ inoltre che nel vostro calcolo mi avete calcolato
776.00 fr annuali di interessi su titoli e capitali (per me inesistenti). Il
capitale presso la banca UBS di __________ è in pegno, per cui non ho nessuna
possibilità di sbloccare tale somma per garantirmi il minimo vitale e non
capisco come posso usare dei soldi che non Posso toccare perché impegnati. Se
viene a mancare questo pegno mi ritirano subito l'ipoteca che grava sulla casa
e perderei anche questo unico bene che mi rimane.
Dopo la mia grande insistenza presso la banca, la stessa ha deciso
di accordarmi una diminuzione dell'ipoteca di 80'000.- fr 50'000.- fr li
tengono come garanzia per il pagamento degli interessi e 20'000.- fr me li
hanno liberati, di cui 10'000.- fr sono già stati usati per pagare le fatture
più urgenti e garantirmi il minimo vitale in questi mesi, (vedi allegati) che
comprovano questa mia nuova situazione.
Vorrei farvi notare che il riscaldamento e tutte le spese
accessorie come R.C. della casa, tasse fondiarie, l'abbonamento della caldaia,
la manutenzione ordinaria ed in quanto dopo 28 anni la casa necessita di alcune
riparazioni urgenti e tutte le spese sono a mio carico. Ho valutato che spendo
almeno dai 4'000.- fr si 5'000.- fr annuali a dipendenza del corso del gasolio
e le spese arrivano; inoltre in un futuro prossimo si verificherà un aumento
ulteriore sulle tasse emissioni di Co2 per l'olio da riscaldamento, ci sarà un raddoppio
dagli attuali -.25 ct a -.54 ct per litro d'olio!! Data la spesa elevata e
l'inquinamento provocato, sarebbe opportuno ripiegare sul fotovoltaico, ma purtroppo
ciò, ora non mi è possibile. Ho dovuto spegnere il boiler dell'acqua calda
perché non avevo abbastanza combustibile e la doccia è stata fatta con acqua
fredda.
Voglio anche delucidarvi del fatto che nel 2014 a mio marito non è
stato rinnovato il contratto per l'affitto del __________ di __________, prima
sotto giurisdizione cantonale, poi su esplicita richiesta del comune di __________,
il mandato è passato di mano a detto comune, il quale immediatamente ha
disdetto il contratto dell'affitto e gestione con mio marito, affidandolo ad un
suo collega (__________), non per mancanza di qualifiche o inadempienze, visto
il rapporto d'intesa con il cantone, ma bensì per questioni ostiche tra comune
ed eredi __________; perciò mio marito si è visto togliere ogni sostentamento
finanziario, trovandosi a carico la famiglia, (la figlia dopo il diploma era in
cerca di lavoro per più di un anno). Egli si rivolse all'ufficio regionale
collocamento di __________ senza ottenere un risultato. Questo è il motivo per
cui dovette dar fondo al capitale rimasto e stipulando a mia insaputa un debito
con sua sorella di 50'000.- fr (vedi allegati) sempre per coprire i nostri
problemi finanziari. Ora la signora __________ di __________ reclama la somma
versata.
Dopo la morte di mio marito, abbiamo fatto successione ereditaria
e 1/4 della casa come anche tutto il resto sono stati iscritti a mia figlia.
La variante di poter vendere la casa per poter pagare le mie
fatture mensili mi sembra poco fattibile. Perdere mio marito in modo
inaspettato, vedersi togliere la casa nella quale pensavamo di vivere come
pensionati e riorganizzare tutta la mia vita, mi sembra eccessivo da chiedere
ad una vedova che era fiera ed onorata di rappresentare il proprio paese in
ambito __________ e non solo.
Vorrei trapassare a mia figlia e alla prossima generazione un
bene, anche se ipotecato in parte, una base sulla quale costruire.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16
ottobre 2019 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato quanto
segue:
" (…) Si
conferma che nel caso in questione il bene immobiliare non risulta invendibile
e quindi è da considerare come sostanza.
Valore proprietà fondiaria CHF 365'520.-
- Ipoteca
da rimborsare CHF 243'750.-
Valore immobile senza ipoteca CHF
121'770.-
Valore di pegno liberato CHF
150'000.-
Sostanza disponibile CHF
271'770.-
Non considerare la citata sostanza significherebbe garantire la
concessione dell'assistenza permettendo però allo stesso tempo di conservare la
sostanza medesima, ciò che è in contrasto con il principio della sussidiarietà
dell'assistenza e della parità di trattamento. Si tratta infatti di un importo
rilevante che è idoneo a coprire il fabbisogno. Ciò anche volendo escludere la
quota di ¼ della casa iscritto alla figlia.
Il bene immobile è stato correttamente considerato nel calcolo
della prestazione assistenziale come pure il valore del conto a garanzia
dell'ipoteca.” (Doc. V)
1.4. Il 28 ottobre 2019 la
ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie, precisando:
" (…) mio
marito per ben tre anni ha già provato a vendere la casa, data la situazione
venutasi a creare dopo il suo licenziamento, vivendo in un paese 1) lontano dal
centro abitativo ed 2) con poco più di 20 persone, nessun mandato è riuscito
nell’intento, anche se il prezzo della casa è stata elevatamente ribassato e
non è l’unica, anche un’altra casa nostra vicina, rimodernata e rinnovata è
ormai da più di 7 anni ancora in attesa di un compratore!
Quindi la vostra proposta poco fattibile,
mi porterebbe ad un crollo emotivo/finanziario.
Forse l’unica soluzione sarebbe di fare una
donazione a mia figlia?
La casa anche se ipotecata a fr. 400'000.-
e non a fr. 243'750.- come da vostro rapporto, oltre a fr. 50'000 di debito
conseguito a mia insaputa da mio marito con sua sorella; potrebbe almeno
garantire ad ella ed alla prossima generazione qualche cosa di tangibile. (…)”
(Doc. VII)
1.5. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 14 novembre 2019 (cfr. doc. IX), che è
stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).
1.6. Il 28 novembre 2019
l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI +1/2).
Il doc. XI +1/2 è stato
trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’USSI ha, correttamente oppure no, negato alla ricorrente il diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie richieste nel mese di aprile 2019 tenendo conto, in
particolare, della quota parte di fr. 365’521 (3/4 del valore totale)
dell’immobile adibito ad abitazione primaria sito a __________ e detenuto
dall’insorgente in comproprietà con la figlia, di un capitale di circa fr.
155'000 e dei redditi della sostanza per fr. 9'572.
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio
il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e
sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione
delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,
in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti,
alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri
Cantoni.
L’ammontare della soglia
Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5
novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha
indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con
il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla
Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati
statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è
considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno
2016 le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona +
200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di
16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni
compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato
all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la
partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait
globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di
CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di
integrazione di CHF 300.-- al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento
con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per
partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC –
USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un
supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il
p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani
adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di
fr. 600.-.
Gli
importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli
anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N.
14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno
2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di
mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono
dal 1° gennaio 2019 i seguenti:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre
2018 pag. 478-479)
2.5. Nella concreta evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 e il marito, __________,
deceduto il __________ 2018, erano in particolare comproprietari per ½ ciascuno
dei fondi __________ - comprensivo dell’abitazione primaria - e __________ RFD __________
- composto di bosco e prato - (cfr. doc. A10; 122; 127), il cui valore di stima
corrisponde a fr. 483'818 (cfr. doc. 122), rispettivamente fr. 3'544 (cfr. doc.
127), per complessivi fr. 487'362.
Uniche eredi della
successione di __________ sono la moglie e la loro figlia, __________, nata nel
1991 (cfr. doc. A9) che risulta vivere con la ricorrente a __________ (cfr. sistema informatico relativo alla banca
dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino) ma essere
economicamente indipendente (cfr. doc. 138).
In effetti la quota di
comproprietà di ½ relativa ai fondi __________ e __________ RFD __________ di __________
è stata iscritta a RF quale proprietà della comunione ereditaria costituita
dall’insorgente e dalla figlia (cfr. doc. A10; 125; 127).
La proprietà immobiliare è
gravata da diritti di pegno immobiliari, e meglio da una cartella ipotecaria al
portatore e da un’ipoteca capitale, a garanzia dei prestiti ottenuti da __________
di 400'000.-- e di fr. 87'000 (cfr. doc. 87segg.).
Dalle carte processuali
risulta, inoltre, che la ricorrente e il marito erano titolari di un conto di
risparmio presso __________ di __________ con un saldo al 31 dicembre 2018 di
fr. 150'000.-- (cfr. doc. 159), oltre che di due conti privati presso __________
di __________ con saldo al 28 febbraio 2019 di fr. 4'814.25 (cfr. doc. 162) e
di fr. 313.77 (cfr. doc. 176).
Globalmente l’ammontare di
tali conti corrisponde a circa fr. 155'000.--.
L’insorgente è al
beneficio di una rendita AVS, richiesta anticipatamente, di fr. 21'360.-- annui
(cfr. doc. 16; I).
La medesima ha indicato di
avere postulato il riconoscimento delle prestazioni complementari all’AVS, ma
che le sono state negate (cfr. doc. I).
La domanda di prestazioni
assistenziali è stata presentata dalla ricorrente nel mese di aprile 2019 (cfr.
doc. 143; 146).
L’USSI, nella decisione
del 2 maggio 2019 (cfr. doc. 14 -16), poi confermata dalla decisione su reclamo
del 13 settembre 2019 (cfr. doc. III1), ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie, in quanto dal relativo calcolo è emersa un’eccedenza di
fr. 14'520 mensili (cfr. doc. 15).
In proposito va osservato
che l’amministrazione ha, in particolare, conteggiato, a titolo di “sostanza
computabile come reddito Las”, l’importo annuo di fr. 170'306.--, pari a
fr. 14'192.-- mensili, tenendo conto dell’ammontare di fr. 21'771.-- quale
“sostanza immobiliare abitazione primaria” (fr. 365’521 ¾ di comproprietà dei
fondi __________ e __________ RFD __________ detenuta dalla ricorrente – fr.
243'750 debito ipotecario – fr. 100'000 quota esente; cfr. doc. 16) e
dell’importo di fr. 148'535.-- a titolo di “altra sostanza” [(fr. 3'392
proprietà fondiaria in altri comuni del cantone + fr. 155'143 titoli e altri
collocamenti di capitale) – fr. 10'000 quota esente; cfr. doc. 16].
La parte resistente, nei
redditi, ha pure considerato, oltre alle rendite AVS di fr. 21'360.-- annui, la
somma di fr. 9'572.-- annui come “reddito della sostanza”, composto di fr.
8'796.-- a titolo di valore locativo della propria abitazione e di fr. 776.-- come
reddito da titoli e capitale (cfr. doc. 16).
Nella spesa computabile
Las l’USSI ha computato l’importo di fr. 4'398 quale spesa per l’alloggio
(valore locativo per i proprietari, cfr. doc. 16), la somma di fr. 5'766 per i
premi LAMal e l’ammontare di fr. 4'887 a titolo di spese di gestione e
manutenzione fondi e fabbricati nel comune di domicilio (fr. 880), nonché di
interessi ipotecari per l’abitazione primaria (fr. 4'007; cfr. doc. 16).
RI 1 ha contestato il modo
di procedere dell’amministrazione, facendo valere, da un lato, di non avere più
riserve finanziarie e di vivere con la sola pensione AVS di fr. 1'780 al mese.
Dall’altro, che le fatture iniziano ad accumularsi.
La medesima ha precisato
che il capitale depositato presso __________ di __________ sarebbe in pegno
presso la banca senza possibilità di sbloccarlo per garantirle il minimo
vitale, in quanto in tale ipotesi “(…) mi ritirano subito l’ipoteca che
grava sulla casa e perderei anche questo unico bene che mi rimane” (cfr.
doc. I; 18).
La ricorrente ha, inoltre,
osservato che i costi per il riscaldamento e per tutte le spese accessorie
ammontano a circa fr. 4’000/5’000 all’anno.
Infine l’insorgente ha
asserito che il marito, per far fronte ai problemi finanziari, si era fatto
prestare la somma di fr. 50'000.-- dalla sorella, la quale ora ne reclama la
restituzione (cfr. doc. I; 18; VII).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,
ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017
del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.
2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007,
p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
In secondo luogo, il TCA
ricorda che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene
computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000 per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000 per una persona sola,
fr. 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr.
2’000 per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;
eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di
rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge
tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia,
enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Per quanto concerne
l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza
immobiliare in Svizzera o all’estero cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019,
il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8
luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42
dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15
marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto
2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010,
massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008.
Ne consegue che la sostanza
immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra
2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del
calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle
deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente
liquidabile.
Le disposizioni della
Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto
E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:
" Non
esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
Fatti
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di
comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse
private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere
soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario
stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per
mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle
di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco
rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il
ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del
sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene
immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per
principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario
possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale
esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del
beneficiario.”
Riguardo alla funzione
delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.7. Nella presente fattispecie il
TCA ritiene che a ragione l’USSI, nel calcolo concernente l’eventuale diritto
della ricorrente a prestazioni assistenziali ordinarie, abbia computato il
valore della sostanza immobiliare e mobiliare a lei appartenente e il relativo
reddito.
Riguardo alla quota di
comproprietà dell’insorgente a seguito del decesso del marito nel maggio 2018 è
utile osservare, in generale, che prima della divisione della successione va
sciolto il regime matrimoniale.
Al riguardo negli atti non
è precisato alcunché.
In casu, pertanto, volendo
tenere conto del regime ordinario della partecipazione agli acquisti (cfr. art.
181; 196 segg. CC) e del fatto che, da una parte, tutti i loro beni erano
acquisti (cfr. art. 197 CC), dall’altra, i coniugi __________ erano proprietari
di ogni cosa in misura della metà ciascuno, dopo la liquidazione del regime
matrimoniale (e prima della divisione della successione) la moglie risulta
comunque proprietaria di ½ della sostanza immobiliare e segnatamente di ½ del capitale
di circa fr. 150'000.
La restante quota di ½ dei
beni facente parte della successione va divisa a metà tra la moglie e la figlia
(art. 462 CC).
All’insorgente
complessivamente spettano, quindi, ¾ (½ + ¼) dei beni sia della sostanza
immobiliare che mobiliare.
Giova
poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il
carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.3.;
2.6.).
Per questo motivo la
giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il
diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.
In concreto nel reclamo e
nel ricorso l’insorgente non ha indicato la volontà di vendere segnatamente i
fondi __________ e __________ RFD __________ (cfr. consid. 2.5.).
Al contrario
nell’impugnativa del 2 ottobre 2019 la medesima ha affermato di voler “(…)
Considerandi
trapassare a mia figlia e alla prossima generazione un bene, anche se ipotecato
in parte, una base sulla quale costruire.” (cfr. doc. I).
Soltanto con lo scritto
del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. VII) la ricorrente ha asserito che il marito
aveva provato, invano (vista la distanza dal centro abitativo), per tre anni a
vendere la casa e che anche un immobile rimodernato e rinnovato vicino al suo
era in vendita da sette anni senza esito positivo.
In proposito il 28
novembre 2019 la medesima ha prodotto uno scritto del 7 dicembre 2016 con cui
il Municipio di __________ ha respinto la richiesta di suo marito “di
adibire la costruzione al mappale n. __________ RT quale residenza secondaria”,
dovendo rimanere, anche in caso di alienazione, a destinazione primaria (cfr.
doc. XI1; XI2).
Tuttavia l’insorgente, che
come visto nel ricorso ha manifestato l’intenzione di tramandare la casa di __________
alla figlia (cfr. doc. I), non ha fatto valere di avere messo in atto,
perlomeno negli ultimi tempi, sforzi particolari per tentare di vendere la
sostanza immobiliare di __________.
In simili condizioni non è
possibile concludere che i beni immobili, anche non ignorando che la casa debba
essere adibita ad abitazione primaria (cfr. doc. XI1), siano difficilmente liquidabili
(cfr. consid. 2.6.) e dunque concedere alla ricorrente un’eccezione
transitoria, ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr.
STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019
consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3
del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).
Non va peraltro
dimenticato che nel caso di specie la vendita dei fondi di __________, anche realizzando
unicamente un importo pari al valore di stima di complessivi fr. 487'362 (cfr.
consid. 2.5.), consentirebbe - dopo aver rimborsato la banca del mutuo
ipotecario di fr. 487'000.-- (cfr. consid. 2.5.) - di sbloccare il capitale di
fr. 150'000.-- depositato presso __________ di __________ che varrebbe quale
garanzia per la banca (cfr. doc. I; consid. 2.5.).
Per quanto attiene
all’asserito debito contratto dal marito nei confronti della sorella per
l’importo di fr. 50'000.-- (cfr. consid. 2.5.; doc. I; VII), va evidenziato che
i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni
assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.
Soltanto eccezionalmente
l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato
pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente
l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la
presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli
interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014
del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
2.8
Abbondanzialmente giova, in
ogni caso, rilevare che, anche volendo non considerare la sostanza (3/4
del valore dei fondi __________ e __________ RFD __________ e della proprietà
fondiaria in altri comuni; ¾ del capitale di circa fr. 155'000; cfr. consid.
2.5
; doc. 16) appartenente alla ricorrente e il relativo reddito (valore
locativo, reddito da titoli e capitali), l’esito della vertenza non sarebbe
differente.
In effetti in tale ipotesi,
non conteggiando in particolare la sostanza immobiliare, nelle spese andrebbe
anche omesso il computo delle spese di gestione e manutenzione, degli interessi
ipotecari e della spesa per l’alloggio (valore locativo per i proprietari).
I redditi computabili sarebbero,
quindi, composti delle rendite AVS di fr. 21'360.-- annui (cfr. doc. 16).
Le
spese computabili sarebbero, invece, costituite dal premio dell’assicurazione
malattia Las di fr. 5'766.-- (cfr. doc. 16).
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 22 Las; 5 Laps) della
ricorrente è pari a fr. 15’594.-- annui (redditi computabili di fr. 21’360.-- –
spese computabili di fr. 5’766.--), corrispondente a fr. 1’299.-- al mese.
Ne
discende che l’insorgente presenterebbe un’eccedenza di reddito Las di fr.
304.
-- (fr. 1’299.-- - fr. 995.-- soglia di intervento 2019; cfr. consid 2.4.).
La
medesima non avrebbe, perciò, comunque diritto a una prestazione assistenziale
ordinaria.
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su reclamo del 13 settembre 2019 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti