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Decisione

42.2019.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2020Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.7. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr.

consid. 2.4.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS),

ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4

cpv. 1 LAS; consid. 2.5.; 2.6.).

Qualora,

per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto

del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al

minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal

Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno

un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al

riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio

2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece,

l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e

3.1; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio

è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in

quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio

2017.

2.8. Questa

Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato

dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia,

il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in

quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la

residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di

recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un

sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto

bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia,

era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che

determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può

avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto

che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì

in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento

di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non

costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente

costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF

9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009

consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale,

con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un

assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla

Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove

aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del

TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc.

8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

"

(…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su

una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire

il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente

rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove

meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente

la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente

dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile

che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le

prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione

dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque

ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare

il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non

tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno

sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,

intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o

pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e

sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la

presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire

persone vicine. (…)”

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava

domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era

iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre

2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA ha sottolineato che

“sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato

al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in

seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il ricorso al Tribunale

federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto

in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall’USSI che

aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in

quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro

domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano

proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava

che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari

differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di

acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il

consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi

secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto

con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza

sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di

elettricità presso la loro abitazione.

2.9. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente - cittadina svizzera,

nata il 26 giugno 1967 (cfr. doc. 126; 128) e legalmente separata dal marzo 2011

(cfr. doc. 139) - è stata al beneficio di prestazioni assistenziali dal marzo

2012 all’agosto 2014 (cfr. doc. 26-28).

Nel mese di aprile 2016

l’insorgente, domiciliata a __________ e la cui unità di riferimento era

composta dalla medesima e dal figlio __________ (__________ 2000, studente), ha

nuovamente fatto ricorso all’assistenza sociale (cfr. doc. 122; 317).

Dal 1° maggio 2016 la

medesima e il figlio si sono trasferiti a __________ (cfr. doc. 99; 113).

Il 7 giugno 2017 l’USSI ha

chiesto all’Ufficio controllo abitanti (UCA) __________ di verificare la

presenza dell’insorgente al proprio domicilio, siccome non si escludeva che la

stessa non risiedesse effettivamente a __________ (cfr. doc. 167).

Dal Rapporto d’esecuzione

del 7 gennaio 2018 emerge che la Polizia Città di __________ ha effettuato 35

controlli a sorpresa presso l’abitazione della ricorrente dal 20 giugno al 18

dicembre 2017 in differenti orari della giornata, tra le ore 01:35 e le ore

22:00 (cfr. doc. 58-59).

L’esito

di tali accertamenti è stato il seguente:

" (…) la

signora RI 1 non è mai stata trovata al domicilio. La bucalettere veniva

svuotata saltuariamente da lei o dal marito come ci ha informati la custode del

palazzo. (…)” (Doc. 59)

L’UCA di __________,

allorché il 12 marzo 2018 ha trasmesso il Rapporto di Polizia all’USSI, ha

indicato che i consumi elettrici dell’appartamento dell’insorgente sono stati

di 162 kWh dal 27 aprile al 31 dicembre 2016, di 174 kWh per l’intero anno 2017

e di 52 kWh dal 1° gennaio al 27 febbraio 2018 (cfr. doc. 60).

Con decisione del 6 aprile

Considerandi

2018, confermata dalla decisione su reclamo del 25 luglio 2018 cresciuta in

giudicato incontestata (cfr. doc. 41; 38), l’amministrazione ha stabilito,

sulla base delle verifiche svolte dalla Polizia comunale di __________, che non

si giustificava un intervento da parte dell’assistenza sociale, considerato che

il centro degli interessi della ricorrente non era nel Comune di __________

(cfr. doc. 57).

Il 18 dicembre 2018 la

parte resistente ha poi emesso nei confronti dell’insorgente un ordine di

restituzione di fr. 19'107.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali

percepite indebitamente nel lasso di tempo luglio 2017 - febbraio 2018, poiché

la medesima non era effettivamente residente al domicilio dichiarato a __________.

(cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 20 novembre 2019 (cfr. doc. A; consid.

1.1

).

2.10

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che per quanto

riguarda la nozione di domicilio (assistenziale) rilevante per la presente

evenienza va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai

consid. 2.4.-2.8.

Questo Tribunale ritiene,

inoltre, utile rilevare che in ambito di assistenza sociale risulta

indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo

l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone

di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 Legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno - LAS -; consid. 2.3.), del Comune di domicilio della

persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo

dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi

interessi (cfr. consid. 2.4.).

Il

luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante

da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni

sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano

rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi

concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF

9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF

136.

II 405 consid. 4.3.).

La

determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante,

da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti

consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone

Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro,

alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune

di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv.

2.

Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente

vive.

In proposito cfr. STCA

42.2019.21

del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre

2017.

2.11

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questo Tribunale

ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione secondo cui il domicilio

assistenziale della ricorrente nel periodo da luglio 2017 a gennaio 2018 non

era a __________ debba essere tutelato.

In effetti dagli elementi

di fatto relativi al caso di specie emerge, in applicazione all’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019

consid. 4.3.; STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_651/2018

del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che la sua

residenza effettiva, perlomeno a far tempo dal mese di luglio 2017, non era a __________.

Al riguardo va evidenziato

che dal Rapporto di Polizia del 7 gennaio 2018 si evince che in occasione dei

35.

controlli effettuati tra giugno e dicembre 2017 in differenti orari della

giornata nessuno si trovava presso l’abitazione dell’insorgente a __________

(cfr. doc. 58-59; consid. 2.9.).

Inoltre il consumo di

elettricità nei mesi in questione è stato esiguo, e meglio di 174 kWh nel 2017

e di 52 kWh nei primi mesi del 2018. Già d’altronde nel periodo dal 27 aprile

al 31 dicembre 2016 il consumo è stato di soli 162 kWh (cfr. doc. 60; consid.

2.9

).

In

proposito è utile evidenziare che in Svizzera un’economia domestica

media di due persone (l’unità di riferimento della ricorrente nel periodo in

questione era costituita da lei e dal figlio __________; cfr. doc. 246 segg.)

che non usa l’elettricità per produrre acqua calda e calore consuma annualmente

2350.

kWh di elettricità (cfr. https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/48/48DF3714B1101ED991B4230F612DF8A2.pdf).

L’insorgente stessa, del

resto, ha affermato che in quel periodo - come pure al momento del ricorso - è

stata ospitata da alcuni parenti in Italia durante la settimana e dai figli in

Svizzera nel fine settimana (cfr. doc. I).

La medesima ha menzionato

dei problemi di salute (in particolare un esaurimento nervoso) quale motivo

della sua assenza dal domicilio (cfr. doc. I).

I certificati medici agli

atti del Dr. med. __________, medicina interna - generale FMH, datati 27 giugno

2017, 17 gennaio 2018 e 1° marzo 2018 attestano un’inabilità lavorativa del

100% a causa di un’affezione degenerativa al ginocchio destro e di problemi

alla sfera psichica (cfr. doc. 186-189).

Tuttavia essi non fanno

accenno alcuno a un’eventuale impossibilità o contrindicazione - perlomeno

temporanea - a vivere nella propria abitazione con il figlio diciasettenne.

La richiesta di

prestazioni dell’assicurazione invalidità del 24 luglio 2017 è stata peraltro

respinta il 3 settembre 2018, poiché non sono risultati periodi di incapacità

lavorativa prolungata (cfr. doc. 155).

Ne discende che la

ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________ nel periodo dal

luglio 2017 al gennaio 2018, da un profilo oggettivo ha effettivamente

percepito a torto le prestazioni assistenziali concernenti tali mesi.

Nella

fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr.

consid. 2.3.).

In

effetti dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Città di __________

e dal Comune stesso (cfr. consid. 2.9.) è emerso

un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ -

atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali

delle prestazioni assistenziali.

È,

quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni

assistenziali per il lasso di tempo luglio 2017 – gennaio 2018 andavano

riviste.

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione l’USSI il 18

dicembre 2018 - e quindi entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui

ha avuto conoscenza che nei mesi da luglio 2017 a gennaio 2018 il domicilio

assistenziale della ricorrente non era a __________, e meglio dal gennaio 2018

(cfr. Rapporto della Polizia Città di __________ del 7 gennaio 2018, peraltro

trasmesso all’USSI dal Comune di __________ il 12 marzo 2018; doc. 58; 60; art.

26.

cpv. 2 Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid.

2.3

; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017

dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine

suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015

consid. 2.7.) - ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni

assistenziali percepite dalla ricorrente nel periodo luglio 2017 - gennaio

2018.

Quanto affermato dalla ricorrente circa la sua mancata

conoscenza dei propri doveri non le è del resto di ausilio alcuno (cfr. doc.

I).

La

medesima, infatti, da una parte, l’11 aprile 2016 ha sottoscritto la conferma

di richiesta dell’assistenza sociale avvenuta tramite annuncio presso il Comune

di domicilio, in cui è stato precisato l’obbligo di segnalare ogni modifica

nella composizione del nucleo familiare, come il cambiamento di domicilio (cfr.

doc. 122; 132). Inoltre il 12 aprile 2016 ha firmato, in particolare, l’elenco

(non esaustivo) delle circostanze da comunicare immediatamente all’USSI,

segnatamente il cambiamento di domicilio o della residenza delle persone che

compongono l’unità di riferimento (cfr. doc. 120).

Dall’altra,

nella richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali di luglio 2017 (e

pure in quella di gennaio 2018) l’insorgente ha risposto negativamente alla

domanda se “rispetto al momento della richiesta della prestazione o dell’ultimo

rinnovo il mio luogo di residenza è cambiato” (cfr. doc. 255; 226). Dagli

atti nemmeno risulta che abbia interpellato l’USSI o il Comune di __________

per spiegare la propria situazione alloggiativa.

Le

indicazioni a disposizione della ricorrente erano sufficienti per comprendere

che il domicilio, inteso come la residenza effettiva e il centro dei propri

interessi in uno specifico Comune (cfr. consid. 2.5.), è una condizione

decisiva per beneficiare dell’assistenza sociale.

In caso di dubbi

avrebbe, in ogni caso, dovuto chiedere ragguagli all’USSI.

In simili condizioni

l’insorgente non può fare appello alla violazione dell’art. 18

Laps relativo all’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (e

dell’art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali -LPGA -

applicabile per analogia) e alla tutela della sua buona fede ai sensi dell’art.

9.

Cost per essere liberata dall’obbligo di restituire (cfr. STF 8C_26/2015 del

5.

gennaio 2016 consid. 5.2.- 5.3.).

2.12

Occorre

ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 19’107.-- sia

corretto.

L’USSI ha determinato l’ammontare di fr. 19’107.--

sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali versati

all’insorgente da luglio 2017 a gennaio 2018 (cfr. doc. 12; 18-25).

Tenuto

conto di tutto quanto stabilito sopra, e

meglio che la ricorrente nei mesi in questione, non avendo il proprio domicilio

assistenziale a __________, ha percepito indebitamente l’integralità delle

prestazioni assistenziali, non presta fianco a critica alcuna la conclusione

della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali

di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da luglio 2017 a gennaio 2018.

Del

resto la ricorrente non ha formulato

specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.13

Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 20

novembre 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Infine,

per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente non saprebbe

come restituire il denaro richiestole in restituzione dall’USSI (cfr. doc. I),

giova osservare che l’onere troppo grave è una condizione del condono (cfr.

art. 26 cpv. 3 Laps; consid. 2.3.).

Per

costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Va

comunque ricordato che ulteriore presupposto del condono è la buona fede del beneficiario di prestazioni

nel momento in cui le ha ricevute (cfr. consid. 2.3.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti