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Decisione

42.2019.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di RI 1 inoltrato contro la decisione su reclamo del 6 aprile 2018 con cui l’amministrazione,

confermando il provvedimento del 18 gennaio 2017, gli aveva negato, da gennaio

2017, il rinnovo delle prestazioni assistenziali computando, quale altro

reddito, l’importo di fr. 5’400.-- annui, corrispondente all’eccedenza mensile

della spesa per l’alloggio dell’abitazione a __________ (differenza tra la

pigione effettiva e il massimo ammissibile Las), nonché, a titolo di spese

professionali della moglie, unicamente il costo dell’abbonamento Arcobaleno,

invece di quello per l’automobile privata.

Il TCA ha, infatti, deciso

che il ricorrente e la moglie, avendo trovato un coinquilino dal marzo 2016 con

il quale condividere le spese di locazione che superavano i parametri Las,

avevano ossequiato l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai beneficiari

dell’assistenza sociale.

Pertanto risultava

ragionevole concedere loro, dopo la partenza senza preavviso del coinquilino a

fine novembre 2016, un ulteriore periodo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017,

in cui trovare una soluzione abitativa alternativa e soprattutto meno costosa.

In questo lasso di tempo

nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito

aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui. Quale spesa per l’alloggio non era invece

possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile

Las per due persone di fr. 15'000.-- annui.

Trascorso il termine di

sei mesi, ossia da luglio 2017, ritenuto, da una parte, che un cambiamento di

abitazione era esigibile, dall’altra, che non emergevano concreti sforzi effettuati

al fine di ridurre le spese di locazione, si giustificava , per contro, il

computo, quale reddito, della somma di fr. 5'400.-- annui.

Relativamente alle spese

professionali della moglie, l’USSI avrebbe dovuto verificare, con la

collaborazione di __________ e del suo datore di lavoro, se effettivamente per

l’espletamento delle proprie mansioni ella aveva utilizzato la propria

autovettura.

Qualora dai rimborsi delle

spese di trasferta da parte del datore di lavoro e dalle registrazioni degli

spostamenti fosse emerso un uso regolare dell’auto privata per servizi

aziendali durante la presenza sul posto di lavoro nell’orario di lavoro (e non

un utilizzo del veicolo privato soltanto per viaggi professionali in Italia con

partenza dal domicilio), l’USSI avrebbe dovuto conteggiare, a titolo di spese

professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno, l’ammontare

relativo alla vettura privata.

In caso contrario, avrebbe

confermato il computo del costo dei mezzi pubblici.

Questo Tribunale ha

precisato che l’USSI, dopo aver esperito le indagini per chiarire quali spese

professionali di trasporto andavano considerate nel calcolo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante all’insorgente, avrebbe effettuato un nuovo

conteggio di quest’ultima dal mese di gennaio 2017, tenendo conto che da

gennaio a giugno 2017 non doveva essere conteggiato il reddito aggiuntivo di

fr. 5'400.--.

Il giudizio 42.2018.15 è

cresciuto in giudicato incontestato.

1.2. RI 1, il 10 gennaio 2019, ha

inviato al TCA, all’attenzione del presidente Giudice Daniele Cattaneo, il

seguente scritto:

" Oggetto:

Incarto nr. 42.2018.15 RI 1/Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(…)

Alla vostra Sentenza del 12.09.18

sull’incarto succitato, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che

ci legge in copia, non ha ancora dato seguito a quanto pronunciato dal lodevole

Tribunale di cui lei è il Presidente.

Faccio presente che se la mia situazione

finanziaria non fosse così grave non mi sarei mai permesso di disturbarla. (…)”

(Doc. I)

1.3. Il 4 febbraio 2019 l’USSI, in

risposta, ha postulato lo stralcio della causa, rispettivamente la reiezione

del ricorso, osservando:

" (…) Con

sentenza 12 settembre 2018 il TCA inc. 42.2018.15 ha parzialmente accolto il

ricorso rinviando gli atti all’amministrazione per l’emissione di una nuova

decisione dopo aver esperito un complemento istruttorio.

L’USSI ha quindi svolto le necessarie

verifiche ed ha emesso la decisione il 29 gennaio 2019 (allegata) con la quale

ha definito il diritto alla prestazione di assistenza per gennaio 2017 di CHF

840.-.

Nel frattempo il signor RI 1 ha inoltrato

ricorso del 10 gennaio 2019 per denegata giustizia, lamentando che

l’amministrazione non aveva dato seguito alla sentenza.

Si osserva che secondo la giurisprudenza si

verifica una situazione di denegata giustizia qualora non vi sia una decisione

per un periodo, indicativo, di oltre quattro mesi dagli ultimi accertamenti e

nel caso in esame l’USSI ha emesso la propria decisione entro quattro mesi

dalla sentenza 12 settembre 2018 del TCA e dalle successive verifiche.

La decisione è già stata emessa.

Il ricorso è infondato e privo di oggetto. (…)”

(Doc. III)

In effetti con decisione

del 29 gennaio 2019 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 840.-- per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 601=A1).

Nel provvedimento

menzionato è stato precisato:

" Prestazione

assistenziale per gennaio 2017 come da sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 12 settembre 2018.

Nel calcolo sono stati tolti fr. 5'400.00 in “ogni altro reddito”

(eccedenza alloggiativa) e sono state modificate le “spese professionali di

trasporto” di __________ (da fr. 1'308.00 a fr. 9'300.00).” (cfr. doc. 601=A1).

1.4. Il 15 febbraio 2019

l’insorgente ha precisato di non ritenere corretto, sulla base della sentenza

del TCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018, il calcolo dell’USSI limitato al mese

di gennaio 2017. Al riguardo egli ha rilevato di essere riuscito a uscire

dall’appartamento di __________ soltanto alla fine del mese di agosto 2018.

Il ricorrente ha

puntualizzato di avere estinto le pendenze esecutive con la cassa malati grazie

a prestiti da parte di amici e familiari che deve restituire.

Inoltre il medesimo ha osservato,

da un lato, di essersi recato ogni mese, dopo l’opposizione contro la decisione

di diniego delle prestazioni assistenziali, allo sportello dell’aiuto sociale

del Comune di __________ per rinnovare mensilmente la domanda di assistenza, ma

che la signora __________ rispondeva che vista l’opposizione pendente occorreva

attendere la relativa decisione e non inoltrare nuove richieste.

Dall’altro, di aver

scritto tra marzo e giugno 2017 due lettere all’USSI, e meglio alla signora __________

e alla signora __________, rimaste senza risposta.

Il ricorrente ha, infine, indicato

di essere riuscito a inoltrare una nuova domanda di assistenza sociale

nell’aprile 2018 alla quale non è stato dato seguito (cfr. doc. V+A1-19).

1.5. La parte resistente, il 1°

marzo 2019, confermando la risposta al ricorso, ha osservato che:

" (…) nel

periodo successivo alla decisione del 18 gennaio 2017 e fino a giugno 2018

l’interessato non ha più fatto domanda di assistenza, ciò che attesta l’assenza

di uno stato di necessità e, in effetti, ha potuto far capo da fine gennaio

2017 all’aiuto di terzi (doc. D). Pertanto, dato il principio di sussidiarietà dell’assistenza,

non aveva diritto alle prestazioni assistenziali.” (Doc. VII)

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

Secondo l'art. 2 della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per costante giurisprudenza

vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non

si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF

114.

V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la

giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018

del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid.

3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

In particolare, secondo la

giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure

invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

Decisivo per l'interessato

è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non

abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195

consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza

di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle

circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze

che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono

oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri

rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF

9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF

130.

I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p.

527.

e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui

la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4).

Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

In effetti in una sentenza

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il

principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da

mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i

fatti con la necessaria diligenza.

In una sentenza

8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di

una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è inoltre così

espresso:

" (...)

3.1

Le recourant se plaint d'une violation de l'art.

6.

par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un

délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été

rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de

l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2

Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son

arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant

pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1

let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la

constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui

sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une

forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant

l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a

été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois.

L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant

soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux,

que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt

revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui

devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de

coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il

est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures

d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est

plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du

litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf

mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît

cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1

Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant

au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être

considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour

le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et

1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una tale procedura, ci

si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di

stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003,

consid. 4.1).

Quando un tribunale accoglie

un ricorso per denegata o ritardata giustizia, deve ordinare all’autorità

competente di emanare una decisione, ma non deve statuire al posto di tale

autorità rimasta passiva (cfr. STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

2.3

Come visto nei fatti (cfr.

consid. 1.1.), questa Corte, con sentenza 42.2018.15 del 12 settembre 2018, ha parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti all’USSI per un

complemento istruttorio, il ricorso di RI 1 inoltrato contro la decisione su

reclamo del 6 aprile 2018 con cui l’amministrazione, confermando il

provvedimento del 18 gennaio 2017, gli aveva negato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali dal mese di gennaio 2017.

In particolare il TCA ha

stabilito, da una parte, che nell’arco di tempo da gennaio a giugno 2017

non andava considerato, nel calcolo della prestazione assistenziale del

ricorrente, un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui, corrispondente alla differenza

tra la pigione effettiva e il massimo ammissibile Las.

In effetti nel caso di

specie risultava ragionevole concedere all’insorgente e alla moglie un lasso di

tempo di sei mesi in cui trovare una soluzione abitativa alternativa e

soprattutto meno costosa.

In quel periodo, quale

spesa per l’alloggio, non poteva invece essere conteggiato un ammontare

superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--

annui.

Trascorso il termine di

sei mesi, ossia da luglio 2017, ritenuto che un cambiamento di abitazione era

esigibile e che non emergevano concreti sforzi effettuati al fine di ridurre le

spese di locazione, si giustificava, per contro, il computo della somma di fr.

5'400.-- annui quale reddito aggiuntivo.

D’altra parte,

questo Tribunale ha deciso che l’USSI avrebbe dovuto effettuare degli accertamenti

per chiarire se a titolo di spese professionali della moglie dell’insorgente

andava conteggiato il costo dell’automobile privata oppure dei mezzi pubblici.

Il 29 gennaio 2019

l’amministrazione ha emanato una decisione con la quale ha assegnato al

ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 840.- per il mese di

gennaio 2017. Nel relativo calcolo non è stato computato il reddito aggiuntivo

di fr. 5'400.-- annui, mentre sono stati conteggiati, quale spesa per

l’alloggio, l’ammontare massimo ammissibile Las di fr. 15'000.-- annui e, quali

spese professionali della moglie, l’importo di fr. 9'300.-- all’anno invece di

fr. 1'308.-- considerati nel provvedimento annullato dal TCA con giudizio

42.2018.15

e riguardante il costo per l’abbonamento Arcobaleno (cfr. doc.

601=A1).

E’ vero, quindi, come

affermato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), che il medesimo

Ufficio, emettendo la decisione del 29 gennaio 2019 - dopo aver esperito le

necessarie verifiche - ha dato seguito alla sentenza di questa Corte.

Tuttavia la STCA

42.2018.15

è stata eseguita soltanto parzialmente, e meglio limitatamente al

mese di gennaio 2017.

In effetti il dispositivo

del giudizio del TCA citato prevede:

" 1. Il

ricorso, in quanto non privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 6 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché, dopo aver esperito un

complemento istruttorio come stabilito al consid. 2.12., decida nuovamente in

merito all’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali

ordinarie dal mese di gennaio 2017 conformemente a quanto indicato ai

consid. 2.9. e 2.13.” (La sottolineatura è del redattore)

Al consid. 2.9. della STCA

42.2018.15

è stato, in particolare, stabilito che per il periodo da gennaio

a giugno 2017, nel calcolo volto a determinare se l’insorgente avesse

diritto a una prestazione assistenziale ordinaria o meno, non andava

conteggiato un reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui.

In simili condizioni, l’USSI,

oltre a emanare il provvedimento del 29 gennaio 2019 concernente il mese di

gennaio 2017, avrebbe dovuto pronunciarsi anche in relazione al periodo dal mese

di febbraio 2017, tenendo conto, segnatamente, che fino a giugno 2017 non

doveva essere computato il reddito aggiuntivo di fr. 5'400.-- annui, mentre da

luglio 2017 tale somma andava considerata.

Riguardo all’asserzione

dell’amministrazione secondo cui “nel periodo successivo alla decisione del

18.

gennaio 2017 e fino a giugno 2018 l’interessato non ha più fatto domanda di

assistenza, ciò che attesta l’assenza di uno stato di necessità e, in effetti,

ha potuto far capo da fine gennaio 2017 all’aiuto di terzi …” (Doc. VII), questo

Tribunale, in primo luogo, rileva che l’insorgente ha dichiarato di essersi

recato ogni mese, dopo l’opposizione contro la decisione di diniego delle

prestazioni assistenziali, allo sportello dell’aiuto sociale del Comune di __________

per rinnovare mensilmente la domanda di assistenza, ma che la signora __________

rispondeva che vista l’opposizione pendente occorreva attendere la relativa

decisione e non inoltrare nuove richieste. Egli ha pure indicato di aver

scritto tra marzo e giugno 2017 due lettere all’USSI, e meglio alla signora __________

e alla signora __________, rimaste senza risposta (cfr. doc. V; consid. 1.4.).

In secondo luogo, il TCA osserva

che, indipendentemente dall’inoltro di richieste di rinnovo dell’assistenza sociale

da parte del ricorrente, la parte resistente avrebbe dovuto in ogni caso emettere

una decisione per il periodo dal mese di febbraio 2017 in modo da ossequiare la

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 completamente e non solo parzialmente,

come invece avvenuto con la decisione del 29 gennaio 2019 relativa unicamente al

mese di gennaio 2017.

2.4

Alla luce di quanto sopra

esposto, occorre concludere che l’USSI, il quale nella risposta di causa ha

peraltro indicato di avere già emesso la decisione in esecuzione della STCA

42.2018.15

del 12 settembre 2018 (cfr. doc. III), ha commesso un diniego di

giustizia nei confronti del ricorrente.

All’amministrazione è,

dunque, fatto ordine di emanare, senza indugio, la decisione relativa al

diritto o meno di RI 1 a prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di

febbraio 2017, in ossequio della sentenza 42.2018.15 del 12 settembre 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata giustizia

del 10 gennaio 2019 è accolto.

§ All’USSI

è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione relativa a prestazioni

assistenziali ordinarie dal mese di febbraio 2017, conformemente a quanto

indicato nella STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti