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Decisione

42.2019.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2019Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio

42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

Questa Corte, con sentenza

42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni

assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la

domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra

persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato

gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente sentendo

l’insorgente e l’altra persona).

Questo Tribunale ha, in

effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere

né di escludere una convivenza stabile.

E’ vero, da una parte, che

il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione

da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla

settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di

quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.

Dall’altra, tuttavia,

dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in

particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo

svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale evoluzione

aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.

In una sentenza

39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha confermato quanto deciso dalla Cassa,

e meglio che per il calcolo dell’eventuale diritto ad assegni integrativi e di

prima infanzia dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento dell’assicurata andava

tenuto conto anche del padre di due dei suoi tre figli nati nel febbraio 2016 e

nel settembre 2017, in quanto convivente stabile.

Al riguardo è stato

precisato che, nonostante la ricorrente avesse affermato che fino a novembre

2017 non aveva un’abitazione in comune con il padre dei suoi due ultimi figli, in

applicazione della probabilità preponderante andava concluso che i medesimi

fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, ritenuti i due

figli in comune e il matrimonio contratto nel novembre 2017, due mesi dopo la

nascita della seconda bambina.

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 36.2018.8-14 del 22 maggio 2018; STCA 39.

2018.5 del 13 agosto 2018.

2.4. Le direttive COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid.

5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto

F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")

sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del

diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.5. Nella concreta evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1988, dopo aver

conseguito il diploma di impiegato di vendita nel 2007 e il diploma di

albergatore ristoratore presso la Scuola __________ di __________ nel 2014, negli

anni 2015 e 2016 ha lavorato a __________, quale cameriere, rispettivamente

ricezionista (cfr. doc. 124).

Il 5 ottobre 2017 la Cassa

Disoccupazione __________ ha negato al ricorrente il diritto a indennità di

disoccupazione a far tempo dal 2 ottobre 2017, in quanto nel termine quadro per

il periodo di contribuzione, ossia dal 2 ottobre 2015 al 1° ottobre 2017, non

ha svolto durante almeno dodici mesi un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione (cfr. doc. 126).

Al riguardo giova

osservare che per far scattare le norme dell’art. 61 Reg.

883/2004, valido per la Svizzera dal 1° aprile 2012 (art.

67 Regolamento n. 1408/71 fino al 31 marzo 2012), relative alla totalizzazione

dei periodi di occupazione o di assicurazione, e meglio per poter tenere conto

in Svizzera dei periodi assicurativi compiuti in uno stato membro dell’Unione

europea, è necessario che l’assicurato, prima della sopravvenienza della

disoccupazione, abbia da ultimo svolto un'occupazione soggetta a contribuzione

in Svizzera di almeno un giorno (cfr. DTF 132 V 196; DTF 139

V 88; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008, massimata in RDAT I-2009 N. 66 pag.

262; Circolare emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia relativa alle

ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione del 1° giugno 2016 - stato al 1° gennaio 2019 – p.ti

E1 segg.).

Rientrato

dalla __________, dal 5 aprile 2017 al 31 maggio 2017 l’insorgente ha abitato a

__________.

Dal 1°

giugno 2017 egli si è trasferito a __________ (cfr. doc. B; 22; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

In effetti il

13 aprile 2017 il ricorrente ha sottoscritto, unitamente a __________, un

contratto di locazione concernente un appartamento di 4 locali con un posteggio

e un posto garage a __________. La pigione ammonta a fr. 1'400.--mensili e le

spese accessorie a fr. 200.-- al mese.

E’ stato

pure concordato che la locazione sarebbe iniziata il 1° giugno 2017, che è di

durata indeterminata e che è possibile disdire il contratto con un preavviso di

tre mesi.

Non è per

contro stata prevista la data di una prima scadenza, ovvero non è stata

pattuita una certa durata minima, rinnovabile tacitamente (cfr. doc. 29).

__________, nata il __________

1988, nel 2015 ha ottenuto il diploma AFC come cuoca e dal 2015 al 2017 ha

lavorato con questa funzione presso il Ristorante __________ di __________

(cfr. doc. 129).

La medesima ha abitato a __________

dal settembre 2006 fino al 31 maggio 2017, allorché dal 1° giugno 2017 si è

trasferita a __________ (cfr. doc. B; 23; sistema informatico relativo alla

banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Il 9 aprile 2018 RI 1 ha inoltrato

una domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 27).

Nel documento “Procura,

autorizzazione a fornire informazioni e compensazione” del 26 marzo 2018, con

il quale __________, ha, in particolare, conferito facoltà al ricorrente di

rappresentarla nella richiesta di prestazioni sociali, rispettivamente ha

autorizzato tutte le persone e i servizi a fornire agli organi coinvolti tutte

le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto a prestazioni,

la stessa si è definita “co-inquilina” dell’insorgente (cfr. doc. 28).

Da una nota del 15 maggio

2018 indirizzata da __________ dello Sportello Laps di __________ (cfr. __________)

all’USSI emerge:

" I

richiedenti erano già beneficiari di USSI, separatamente in quanto erano

conviventi ma non avevano (hanno) una relazione.

Ora, trascorsi i 6 mesi, inoltrato nuova

domanda con UR unica, per quanto la loro situazione di “non coppia” rimanga da

loro confermata.

Il richiedente è alla ricerca di un lavoro

e non beneficia di disoccupazione; la sig.ra __________ è in disoccupazione e

ha trovato, dal 01.04 fino a fine stagione, un impiego in qualità di cuoca. (…)”

(Doc. 21)

Il 29 maggio 2018 l’USSI

ha emesso una decisione con la quale ha riconosciuto all’insorgente una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 385.-- per il mese di aprile 2018, considerando

nella sua unità di riferimento anche __________. Nel relativo calcolo sono

state, di conseguenza, conteggiate, nei redditi computabili Las, le indennità

di disoccupazione percepite dalla medesima di fr. 34'190.-- annui (cfr. doc.

247).

Con ulteriore decisione

del 29 maggio 2018 l’amministrazione ha poi assegnato al ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 336.-- per il mese di maggio 2018,

computando l’importo di fr. 9'454.-- annui a titolo di indennità di

disoccupazione percepite da __________ e la somma di fr. 26'549.-- annui (fr.

30'749 – fr. 4’200 franchigia reddito da lavoro) quale reddito da attività

dipendente quale cuoca iniziata dalla medesima il 1° aprile 2018 presso il Centro

__________ di __________ di durata determinata fino alla conclusione della

stagione (cfr. doc. 130).

Contro i provvedimenti del

29 maggio 2018 menzionati __________ ha interposto reclamo il 10 giugno 2018,

facendo segnatamente valere:

" (…)

- Come sapete io e la signora __________

siamo semplicemente coinquilini. Non siamo una coppia e nemmeno parenti, non

abbiamo niente a che fare se non la condivisione dell’appartamento per poter

dividere le spese dell’affitto. Non possiamo essere considerati in una sola

economia dato che facciamo la spesa separatamente, dormiamo in camere diverse,

abbiamo abbonamenti tv e assicurazioni differenti, andiamo in vacanza (quando

sarà possibile) separatamente, utilizziamo automobili differenti, ecc.

- Essendo solo conoscenti non posso e non

potrò fare fronte alle spese utilizzando le finanze di __________. Sono certo

che nessun giudice e nessun tribunale possa obbligare __________ a pagare le

mie fatture e a mantenermi. (…)” (Doc. G)

Con decisione del 27

Considerandi

luglio 2018, in relazione alla richiesta di rinnovo del 16 luglio 2018, in cui

l’insorgente ha fatto riferimento alla scadenza dell’assistenza sociale al 31

maggio 2018 (cfr. doc. 228), l’USSI gli ha erogato una prestazione

assistenziale ordinaria di fr.104.-- per il mese di luglio 2018, sempre tenendo

conto nella sua unità di riferimento di __________ (cfr. doc. 224).

Il 26 ottobre 2018 ha

avuto luogo un incontro a Bellinzona tra l’USSI e il ricorrente. In occasione

dello stesso quest’ultimo ha ribadito che __________ non è la sua convivente,

bensì dividono semplicemente le spese dell’appartamento (cfr. doc. 121).

Per i mesi di agosto e

settembre 2018 all’insorgente è stata negata l’assistenza sociale con

provvedimenti del 26 ottobre 2018, poiché, conteggiando anche i redditi e le

spese di __________, il reddito disponibile residuale superava il limite

fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 204; 187).

Con decisione del 5

dicembre 2018 l’USSI, per lo stesso motivo di cui sopra, ha poi respinto la

richiesta di rinnovo di RI 1 anche per il mese di novembre 2018 (cfr. doc.

154).

Con decisione su reclamo

del 12 dicembre 2018 l’amministrazione ha confermato le precedenti decisioni

del 29 maggio 2018 relative alle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile

(cfr. doc. 247) e maggio 2018 (cfr. doc. 243), ritenendo che tra il ricorrente

e __________ sussista una convivenza stabile (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

2.6

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per

analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188

consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid.

3.2

)

Al riguardo

cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

2.7

Nel caso di specie, attentamente

esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di fatto

presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che il

ricorrente conviva in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e

2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.) con __________.

E’ vero che l’art. 2a

lett. c Reg.Laps definisce quale convivenza stabile, tra l’altro, quella che

dura da sei mesi.

In casu è incontestata la

circostanza che il ricorrente e Federi__________, nell’aprile 2018, vivessero

nello stesso appartamento da più di sei mesi, visto che la locazione

dell’abitazione di __________ è iniziata il 1° giugno 2017 (cfr. doc. 29;

consid. 2.5.).

E’ altrettanto vero, però,

che il lasso di tempo di sei mesi riguarda la determinazione della stabilità di

una convivenza tra due partner (ossia di un concubinato) non messa in

discussione in quanto tale.

In concreto litigiosa è,

invece, proprio l’esistenza di una convivenza tra due partner.

Il ricorrente, infatti,

sostiene che __________ sia soltanto una coinquilina con la quale condivide

l’appartamento, con stanze da letto separate, per ridurre le spese (cfr. doc.

G; 121; I).

Al

fine di definire se si è confrontati con una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre

risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci (cfr. consid. 2.3.).

Per

concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere

valutate tutte le circostanze del singolo caso.

In proposito

giova evidenziare, da un lato, che con sentenza

8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, citata sopra (cfr.

consid. 2.3.) e menzionata dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), il

Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno considerate conviventi ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro

situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci, al di là di una semplice amicizia.

Dall’altro,

che con sentenza STF 2C_201/2018 del 15 ottobre

2018.

la nostra Massima Istanza ha stabilito che il fatto che il ricorrente

(nella cui unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata

considerata anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere

insieme) abbia traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio

- tra altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

Inoltre va osservato che

con giudizio 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015, a cui ha fatto riferimento

l’USSI nella decisione su reclamo (cfr. doc. B), l’Alta Corte ha confermato

quanto deciso dall’amministrazione, ossia di considerare conviventi un

richiedente di prestazioni assistenziali che ha traslocato da un appartamento

in un altro perché il canone di locazione del precedente appartamento era più

elevato delle pigioni previste dalle direttive del Comune in questione e la

compagna (“Partnerin”) che è entrata con lui nel nuovo appartamento. Il TF ha

osservato che non è arbitrario ritenere la coppia di innamorati (“Liebespaar”)

che vive nello stesso appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo

familiare (“familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft”). La circostanza di

dormire in stanze differenti e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno

risulta inusuale per le economie domestiche comuni, come le unioni familiari.

2.8

Nella presente fattispecie,

da una parte, il ricorrente e __________ hanno preso in locazione insieme

un appartamento dal 1° giugno 2017, benché entrambi non svolgessero un’attività

lavorativa e stessero cercando un’occupazione senza poter sapere dove

l’avrebbero, se del caso, reperita (cfr. consid. 2.5.).

Il fatto invocato dal

ricorrente (cfr. doc. G; I; O) di dormire in stanze separate, come ricordato

nel considerando precedente, di per sé non consente del resto di escludere una

convivenza.

Dall’altra,

tuttavia, __________ già nel formulario “Procura, autorizzazione a fornire

informazioni e compensazione” del 26 marzo 2018 ha indicato di essere “co-inquilina”

dell’insorgente (cfr. doc. 28; consid. 2.5.).

Il contratto di locazione

relativo all’appartamento di __________, sottoscritto il 13

aprile 2017 dal ricorrente unitamente a __________, prevede, poi, la possibilità di disdirlo con un preavviso di tre mesi,

senza che sia stata fissata una durata minima del contratto (cfr. doc.

29).

Ciò permette una notevole

flessibilità e praticità, ad esempio in caso di reperimento di un’attività

lavorativa in un luogo distante dal domicilio.

Nelle

dichiarazioni di terzi del gennaio 2019 agli atti, segnatamente di __________, __________

e __________ (cfr. doc. I; L; M), benché il TCA non ignori che, come emerge

dalla risposta di causa (cfr. doc. III pag. 4), sono state rilasciate

unicamente dopo la valutazione di convivenza da parte dell’USSI, è stato altresì

affermato che RI 1 e __________ non hanno una relazione ma abitano insieme per

dividere le spese.

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.7.), il Tribunale federale, nel giudizio STF 2C_201/2018 del 15

ottobre 2018, ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui unità di

riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata anche la

sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia traslocato

in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra altri

- per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

Il fatto di abitare

insieme – anche se da più di sei mesi – quindi, non consente, quale elemento

unico, di concludere che tra due persone sussista una convivenza, intesa quale

concubinato, ma rappresenta un indizio che deve essere sorretto da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza.

Anche due coinquilini che

condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici,

studenti, fratelli ecc.), infatti, possono firmare entrambi un contratto di

locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere (cfr. STCA

42.2014.13

del 21 maggio 2015 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg.).

In simili condizioni, il

TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce

l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5

maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza

preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2018.40 del 4

febbraio 2019; STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).

In concreto

si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 12

dicembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti

necessari per chiarire se tra il ricorrente e __________ sussista

oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a

Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.) e se perciò quest’ultima debba rientrare o meno

dell’unità di riferimento dell’insorgente al fine del calcolo dell’assistenza

sociale a partire dal mese di aprile 2018 (cfr. consid. 1.1.).

2.9

Per chiarire quanto sopra,

l’USSI verificherà il tipo di relazione che intercorre tra il

ricorrente a __________, in particolare interpellando la locatrice, __________

(cfr. doc. 29), rispettivamente __________, __________ e __________

(cfr. doc. I; L; M) che dovranno sostanziare le loro affermazioni.

L’USSI sentirà, inoltre,

il ricorrente e __________ ai quali sarà data l’opportunità di spiegare da

quando si conoscono, che tipo di rapporto hanno, presso e/o con chi vivevano a __________

l’insorgente, rispettivamente a __________ __________ prima di trasferirsi a __________

(cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe del Cantone Ticino) e il motivo per il quale hanno deciso, in primo

luogo, di non continuare ad abitare a __________ e a __________, in secondo

luogo, di prendere in locazione insieme l’appartamento di __________,

invece che con qualcun altro.

Gli stessi dovranno, altresì,

produrre i contratti che il ricorrente ha asserito aver concluso separatamente

(cfr. doc. G), segnatamente, di assicurazione mobilia domestica e responsabilità

civile privata, di abbonamento TV, internet ecc.

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito

le indagini di cui sopra, determinerà se il ricorrente e __________ convivano

in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e

2a Reg.Laps oppure no.

In caso di risposta

affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di aprile

2018.

andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita

dall’insorgente e da __________.

Qualora una convivenza

stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a

una prestazione assistenziale considerando un’unità di riferimento composta

esclusivamente del medesimo anche dal 1° aprile 2018

2.10

Vincente in causa, il

ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca;

art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di concessione dell’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF

9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del 15 aprile 2014

consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 12 dicembre 2018 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.8.-2.9. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al

ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti