42.2019.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 giugno 2019Italiano33 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2019.9
rs
Lugano
17 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
12 dicembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI), confermando il precedente provvedimento del 10 agosto 2018, ha respinto
la richiesta del 6 agosto 2018 di RI 1 tendente all’ottenimento di prestazioni
assistenziali arretrate dal dicembre 2014 (cfr. doc. 232; 231).
L’amministrazione ha
motivato la propria decisione su reclamo, indicando che relativamente al
periodo in oggetto i diritti dell’interessata erano stati stabiliti con la
decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 cresciuta in giudicato incontestata,
con la quale le era stato riconosciuto, ritenuta la sua richiesta di assistenza
sociale del 20 maggio 2015, il pagamento del premio cassa malati nella misura
in cui non era già coperto dal sussidio di cui beneficiava (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 12 dicembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha chiesto, innanzitutto, l’assegnazione di tutti gli arretrati delle
prestazioni assistenziali (comprensive, in particolare, del forfait di
mantenimento, della spesa per l’alloggio, delle spese supplementari - come le
spese di trasloco, di mobilio, per il deposito della garanzia
dell’appartamento, per cure dentarie, per occhiali - delle spese dovute
all’esercizio di un’attività lavorativa) a partire dal mese di agosto 2014 sino
al 12 giugno 2018.
La ricorrente ha pure
chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per non
averla assistita e integrata nei quattro anni di permanenza nel territorio
svizzero (cfr. doc. I pag. 23-24).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto che deve essere
eseguita la sentenza del TF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 (allegata
all’impugnativa - cfr. doc. A2 - e con cui l’Alta Corte ha confermato la revoca
del permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare la ricorrente, cittadina
italiana, per esercitare un’attività lucrativa dipendente, decisa il 27
febbraio 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino e avallata dal Consiglio di Stato il 7 ottobre
2015 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 9 gennaio 2017), con la quale
sarebbe stato eccepito che la medesima è a carico della pubblica assistenza da
molto tempo, che l’integrazione non è riuscita e che la stessa avrebbe avuto
diritto ai vantaggi sociali al pari dei lavoratori nazionali. L’insorgente ha,
al riguardo, fatto valere che l’USSI non ha, però, dato seguito, emettendo le
relative decisioni, alle sue numerose richieste di assistenza sociale a
decorrere dal mese di dicembre 2014 (cfr. doc. I).
1.3. Il 22 gennaio 2019 il
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, giudice Daniele
Cattaneo, ha ordinato l’intimazione del ricorso all’USSI, assegnando allo
stesso un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa.
Di tale atto è stata
inviata copia per conoscenza a RI 1 (cfr. doc. II).
1.4. L’USSI, con la risposta di
causa del 12 febbraio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa,
ribadendo che il diritto alle prestazioni assistenziali arretrate - dalla sua
valida richiesta del 20 maggio 2015, richiamata con domanda del 12 luglio 2017
-, è stato definito con decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 cresciuta in
giudicato, con cui le è stato riconosciuto il pagamento del premio della cassa
malati, ritenuto che con il reclamo ha postulato il pagamento del premio della
cassa malati __________.
L’amministrazione ha,
inoltre, rilevato che la sentenza del 12 giugno 2018 del Tribunale federale non
ha stabilito un obbligo di versare prestazioni assistenziali.
Infine l’USSI ha
evidenziato di avere, con decisione del 6 settembre 2018, rifiutato il diritto
a prestazioni di sostegno sociale in quanto RI 1 si è annunciata al Controllo
abitanti di __________ come partente per l’estero - destinazione sconosciuta
(cfr. doc. III).
1.5. Il 13 febbraio 2019 il
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, giudice Daniele
Cattaneo, ha ordinato l’intimazione della risposta di causa a RI 1 “con
l’avvertenza che le parti hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni,
eventuali altri mezzi di prova” (Doc. IV).
1.6. Con scritto del 22 febbraio
2019, pervenuto al TCA il 25 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato le
proprie osservazioni in merito alla fattispecie trasmettendo della
documentazione.
La medesima ha, in
particolare, indicato di non essere mai partita dalla Svizzera e che la
notifica di partenza da __________ nell’agosto 2018 le sarebbe stata estorta
dall’Ufficio controllo abitanti (cfr. doc. V; B1-13).
Il doc. V con gli allegati
è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VII).
1.7. Con atto separato, sempre del
22 febbraio 2019, pervenuto al TCA il 26 febbraio 2019 tramite la Cancelleria
del Tribunale d’appello (cfr. doc. VI + busta di spedizione), l’insorgente ha
formulato istanza di ricusazione del presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, giudice Daniele Cattaneo, nel procedimento 42.2019.9.
L’istante ha rimproverato
al citato giudice di avere già emanato nei suoi confronti delle sentenze in
ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, con cui le ha negato - a
mente della medesima in maniera discriminatoria ed errata - l’accesso a un
qualsiasi provvedimento inerente al mercato del lavoro, come pure misure
cautelari d’urgenza d’inserimento professionale e d’integrazione nel territorio
onde evitare il suo allontanamento a causa di disoccupazione involontaria,
favorendo così le condotte abusive ed arbitrarie della Sezione del lavoro.
La stessa ritiene, perciò,
che il giudice Cattaneo risulti prevenuto nella vertenza relativa al suo
ricorso del 18 gennaio 2019 in ambito di assistenza sociale (cfr. consid. 1.1.;
1.2.) e che si trovi, di conseguenza, nella condizione di incompatibilità di
cui all’art. 50 lett. e della Legge sulla procedura amministrativa (cfr. doc.
VI).
1.8. Con giudizio del 28 marzo 2019
il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto dei giudici Raffaele
Guffi, presidente, Ivano Ranzanici e Andrea Pedroli, ha respinto l’istanza di
ricusazione del 22 febbraio 2019.
Nella sentenza citata il
TCA, dopo essersi chiesto se l’istanza fosse tempestiva o meno e aver indicato
che la questione non meritava in ogni caso di ulteriori approfondimenti in
quanto la richiesta di ricusazione andava respinta, ha ricordato che per
costante giurisprudenza un giudice non può essere ricusato solo perché abbia
già preso decisioni nei confronti della medesima persona in precedenti casi e
che né l’art. 30 cpv. 1 Cost., né l’art. 6 CEDU esigono che un giudice debba
ricusarsi a motivo che in un precedente stadio del processo abbia reso una
decisione sfavorevole all’interessato.
Il giudizio del 28 marzo
2019 è cresciuto in giudicato incontestato.
In ordine
2.1. La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;
STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre
2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131
V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 riguarda
esclusivamente il rifiuto di attribuire alla ricorrente delle prestazioni
assistenziali arretrate dal 2014 sino al 12 giugno 2018 in misura maggiore di
quelle definite con decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 (cfr. doc. A1,
consid. 1.1.)
Ogni altra questione, in
particolare quella concernente un eventuale risarcimento da parte
dell’amministrazione per i danni che sarebbero stati cagionati alla ricorrente
segnatamente “…in quattro anni di permanenza nel territorio per non averla
mai assistita ed integrata e per aver fatto trascorrere invano anni produttivi
di vita…” (cfr. doc. I), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno del diniego del diritto alle prestazioni assistenziali
arretrate richieste.
Al riguardo cfr. la
sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.1., riguardante l’insorgente
e allegata al ricorso (cfr. doc. A2), nonché la STCA 38.2018.26 del 3 ottobre
2018 consid. 2.1. sempre relativa alla ricorrente.
Nel merito
2.2. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge
fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure
contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato
che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.
Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che
autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e
33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art.
17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa
su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di
bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato
relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle
prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)."
Ex art. 19
Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la
soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella
stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2.5. L'art. 20 Las definisce le
prestazioni speciali come segue:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono
l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va
osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere
determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione,
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e
franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15
febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In
proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo
2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL
contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione
finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente
programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3.
è stato indicato:
"
(…) si coglie occasione di
introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni
che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di
pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie
nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono
accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di
prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta
cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge
sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei
principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
Dal Messaggio del 15
ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta comunque una
prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta
l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono
più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di
famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto
problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14
aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011).
2.6. Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che l’USSI, con decisione del 2 agosto 2017, ha
negato all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali richieste il 12/17
luglio 2017 e tendenti alla copertura dei premi cassa malati dal 2015 (cfr.
doc. 559; 562-571), ritenendo che il suo centro degli interessi non fosse nel Cantone
Ticino (cfr. doc. 526).
A seguito del reclamo
della ricorrente con cui ha contestato la mancata assunzione dei premi di cassa
malati (cfr. doc. 376), l’amministrazione, il 30 ottobre 2017, ha emanato una
decisione su reclamo con la quale ha riconosciuto alla medesima il pagamento
dei premi LAMal dal 2015 (cfr. doc. 348; 352), rilevando:
" (…) dopo
adeguata rivalutazione, si giudica non sufficientemente accertata l’assenza dal
Ticino nel periodo interessato, e, ritenuto che la prestazione assistenziale è
una prestazione cantonale, nel caso di specie non si giustifica di non
riconoscere la prestazione richiesta, vale a dire i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria, nella misura in cui non siano già coperti dal sussidio
del premio di cassa malati di cui l’interessata beneficia. (…)” (Doc. 370)
La decisione su reclamo
del 30 ottobre 2017 è cresciuta in giudicato incontestata.
Fatti
I premi cassa malati sono
stati assunti dall’assistenza sociale anche per il periodo novembre 2017 – luglio
2018 (cfr. doc. 344; 264; 252; 241).
La ricorrente, nel mese di
agosto 2018, ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali
arretrate a far tempo dal dicembre 2014 (cfr. consid. 1.1.-1.2.).
L’USSI, con decisione del
10 agosto 2018 confermata dalla decisione su reclamo del 12 dicembre 2018, ha
respinto la richiesta dell’insorgente, indicando che i suoi diritti connessi
all’assistenza sociale sono già stati stabiliti con la decisione su reclamo del
30 ottobre 2017 cresciuta in giudicato (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
In simili condizioni
risulta che l’USSI, con la decisione su reclamo impugnata, non è implicitamente
entrata in materia in merito a un’eventuale riconsiderazione o revisione del
provvedimento del 30 ottobre 2017.
2.7. L’art. 1 Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede
che:
" 1La legge ha lo scopo di armonizzare e
coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle
prestazioni sociali erogate dal Cantone.
2Essa sostiene l’integrazione sociale.”
Secondo l’art. 2 cpv. 1
Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps, tra l’altro, le prestazioni
assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.
L’art. 2 cpv. 2 Laps
enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in
quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono
applicate alle prestazioni assistenziali.
Ne discende che l’art. 24
Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle
prestazioni assistenziali.
Giusta l’art. 24 della
Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):
" 1Le decisioni e le decisioni
su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento
o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
2L’organo
amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su
reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo
amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su
reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo
preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:
" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della
revisione e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve
avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè
se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo
amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto
della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo
art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps
non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o
straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della
riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare
su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato
se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole.
La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale
è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla
revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha
emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A
livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3
Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps
la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la
decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”
2.8. Come esposto sopra, l’art. 24
Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53 LPGA enuncia
che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art.
53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22
marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,
consid. 1.2.).
2.9. Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF
8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004;
STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del
28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova
evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere
obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione
(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I
206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata
in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
Inoltre va osservato che l’Alta
Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V
50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte
dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è
impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in
materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011).
2.10. Dalla riconsiderazione (o
riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative
(art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.
61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V
42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del
29 novembre 2002).
In particolare,
secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle
circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento
principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che
tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute
all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015
consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353
consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p.
64 consid. 2b e riferimenti;).
Inoltre, i fatti
nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base
fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, ad una diversa decisione
I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi
importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel
procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già
allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto
produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova
è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza
nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013
consid. 4.2.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e
9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110
V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova
perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,
piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta
la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una
decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già
conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di
revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti
già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che
Considerandi
l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del
giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353
consid. 5b).
2.11
Riguardo
alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3
dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di
decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la
revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla
notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).
L’Alta Corte ha
ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,
in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto
il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un
assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui
l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo
contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione
interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle
decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte
dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I
termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente
all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti,
benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto
stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla
PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole
particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle
singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF
8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;
STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF
143.
V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4
del 12 dicembre 2011.
2.12
In concreto, come visto, la
decisione su reclamo del 30 ottobre 2017, con la quale l’USSI ha riconosciuto
alla ricorrente l’assunzione del premio della cassa malati già dal 2015 (cfr.
doc. 370), è cresciuta in giudicato incontestata.
L’amministrazione non può,
pertanto, ritornare sulla stessa a meno che non siano adempiute le condizioni
della revisione processuale o della riconsiderazione.
Riguardo all’istituto
della riconsiderazione deve essere ribadito, però, da una parte, che l’autorità
amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio
provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte
dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una
propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di
un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità
giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V
50).
Il TCA non è perciò
legittimato a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione della
decisione su reclamo del 30 ottobre 2017.
Il ricorso, da questo
profilo, è conseguentemente irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre
2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003
consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22
gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.;
STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
2.13
Nel caso di specie nemmeno si
giustifica la revisione della decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 passata
in giudicato.
In effetti non risultano
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione (cfr.
consid. 2.10.).
Nel ricorso l’insorgente
ha fondato la propria pretesa di prestazioni assistenziali arretrate a far
tempo dal 2014, in particolare, facendo riferimento alla STF 2C_204/2017 del 12
giugno 2018 di cui chiede l’esecuzione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Con la STF 2C_204/2017 - allegata
all’impugnativa (cfr. doc. A2) - l’Alta Corte ha confermato la revoca del
permesso di dimora UE/AELS di cui, quale cittadina italiana, era titolare dal
28.
maggio 2014 per esercitare un’attività lucrativa dipendente, decisa il 27
febbraio 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino e avallata dal Consiglio di Stato il 7 ottobre
2015, come pure dal Tribunale cantonale amministrativo il 9 gennaio 2017.
In tale giudizio la nostra
Massima Istanza ha menzionato il fatto che l’insorgente ha dovuto far capo
all’assistenza pubblica a partire da settembre 2014 e ne postulava ancora l’erogazione
(cfr. consid. B; 4).
Inoltre il TF ha deciso
che il ricorso contro la revoca del permesso di dimora è infondato, osservando
in particolare che:
" (…) Come
ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, a prescindere dal fatto
che la ricorrente è nata in Svizzera e qui vi ha vissuto per la prima parte
della sua vita, lasciando poi volontariamente il nostro Paese, il suo più
recente soggiorno in Svizzera è stato globalmente di breve durata e la sua
integrazione non è riuscita, dato che da anni non lavora ed è a carico della
pubblica assistenza da molto tempo. Un suo trasferimento nella zona di
confine, dove ha già vissuto e studiato anche in passato e dove lingua, cultura
e stile di vita sono pressoché identici ai nostri, risulta pertanto esigibile,
non essendo nemmeno escluso che lei possa ottenere un permesso G UE/AELS per
svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, qualora nel frattempo avesse
trovato un lavoro. (…)” (La sottolineatura è della redattrice)
Tuttavia l’Alta Corte, con
il giudizio 2C_204/2017, si è chinata unicamente, quale ultima istanza di
ricorso, sulla correttezza della revoca del permesso di dimora.
Non ha, per contro, ordinato
alcunché, nemmeno indirettamente, all’autorità competente in materia di
assistenza sociale a favore della ricorrente.
Ne discende che la
sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 non consente di rivedere la decisione
su reclamo del 30 ottobre 2017, né di comunque sovvertire l’esito della
presente vertenza.
2.14
Questa Corte evidenzia poi che
l’art. 61 cpv. 2 Las prevede sì che l’autorità competente può, per un periodo
limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali
speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il
particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
Tuttavia, giusta l’art. 5
Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.
Va altresì osservato che
la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà
dell’amministrazione.
La possibilità contemplata
dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente
a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la
copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione
di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica
della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n.
5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
L’assistenza sociale non
ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al
beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità
contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in
DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:
" (…)
1.3
Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir
les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des
exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait
entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale
pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en
charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes
de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152;
HÄNZI, op. cit., p. 137).”
Al
riguardo vedi pure STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_866/2014 del 14
aprile 2015; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in
DTF 136 V 351.
È vero che l’Alta Corte,
nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione
dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse
delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere
prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe
comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento
dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.
In concreto l’insorgente
non ha fatto valere nessuna spesa concreta che sarebbe rimasta inevasa e che
potrebbe ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. STCA
42.2017.46
del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.).
2.15
Va, infine, rilevato che l’art.
5.
Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede
che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle
prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora
assistenziale nel Cantone.
2Le persone con
sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni
o aiuti immediati.
3Sono riservate le
disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Nel caso in cui si tratti
di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge
federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio se la
persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia
il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4, 20 LAS).
Per
gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri
l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio
salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di
natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
In proposito cfr. STCA
42.2018.17
del 10 settembre 2018 (il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018) e STCA 42.2016.32
dell’8 febbraio 2017 (il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
giudizio 8C_190/2017 del 28 agosto 2017).
In concreto nei confronti
della ricorrente, alla quale è stato ritirato il permesso di dimora (cfr. consid.
2.13
; doc. A2: STF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018; STF 2F_13/2018 del 10
agosto 2018, citata nel giudizio del TCA del 28 marzo 2019 - cfr. consid. 1.8.
-, con cui, oltre a ritenere inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice
Seiler, è stata respinta la domanda di revisione della STF 2C_204/2017 del 12 giugno
2018), l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, il 22 giugno 2018, ha emesso
una decisione di allontanamento in cui è stata fissata la data del 22 luglio
2018.
quale ultimo termine per lasciare la Svizzera (cfr. doc. VI3).
L'istanza del 10 settembre
2018.
con cui l’insorgente ha chiesto il rilascio di un (nuovo) permesso di
dimora UE/AELS (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 consid. A, citata nel
giudizio del TCA del 28 marzo 2019; cfr. consid. 1.8.) è stata peraltro respinta
dalla Sezione della popolazione il 10 ottobre 2018.
Nel dicembre 2018 il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ammissibili, le
istanze di ricusa di se stesso e del Consiglio di Stato e ha dichiarato
inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso il ricorso contro la
decisione del 10 ottobre 2018 trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato per
competenza e per decisione nel merito (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio
2019.
consid. B).
Con sentenza 2C_121/2019
del 25 febbraio 2019 l’Alta Corte ha respinto il ricorso della ricorrente
contro il giudizio cantonale citato. Il TF ha confermato la reiezione, nella
misura della sua ammissibilità, dell’istanza di ricusa, unico oggetto di
disamina, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per competenza e
decisione di merito non essendo state contestate.
Infine con sentenza
2F_6/2019 del 21 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha respinto, in quanto
ammissibile, la domanda di revisione della STF 2C_121/2019.
Di conseguenza la
richiesta di prestazioni assistenziali della ricorrente deve in ogni caso
essere disattesa, non avendo la stessa domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone Ticino.
2.16
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti