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Decisione

42.2019.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I premi cassa malati sono

stati assunti dall’assistenza sociale anche per il periodo novembre 2017 – luglio

2018 (cfr. doc. 344; 264; 252; 241).

La ricorrente, nel mese di

agosto 2018, ha postulato il riconoscimento di prestazioni assistenziali

arretrate a far tempo dal dicembre 2014 (cfr. consid. 1.1.-1.2.).

L’USSI, con decisione del

10 agosto 2018 confermata dalla decisione su reclamo del 12 dicembre 2018, ha

respinto la richiesta dell’insorgente, indicando che i suoi diritti connessi

all’assistenza sociale sono già stati stabiliti con la decisione su reclamo del

30 ottobre 2017 cresciuta in giudicato (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

In simili condizioni

risulta che l’USSI, con la decisione su reclamo impugnata, non è implicitamente

entrata in materia in merito a un’eventuale riconsiderazione o revisione del

provvedimento del 30 ottobre 2017.

2.7. L’art. 1 Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede

che:

" 1La legge ha lo scopo di armonizzare e

coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle

prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo l’art. 2 cpv. 1

Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps, tra l’altro, le prestazioni

assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

L’art. 2 cpv. 2 Laps

enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in

quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono

applicate alle prestazioni assistenziali.

Ne discende che l’art. 24

Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle

prestazioni assistenziali.

Giusta l’art. 24 della

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):

" 1Le decisioni e le decisioni

su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento

o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

2L’organo

amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su

reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo

amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su

reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo

preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della

revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve

avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè

se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo

amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto

della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui

all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo

art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps

non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o

straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della

riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare

su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato

se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole.

La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale

è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla

revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha

emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A

livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3

Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps

la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la

decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.8. Come esposto sopra, l’art. 24

Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA enuncia

che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art.

53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22

marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

2.9. Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004;

STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del

28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata

in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre va osservato che l’Alta

Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V

50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte

dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

2.10. Dalla riconsiderazione (o

riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative

(art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.

61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V

42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del

29 novembre 2002).

In particolare,

secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle

circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento

principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che

tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute

all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015

consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353

consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p.

64 consid. 2b e riferimenti;).

Inoltre, i fatti

nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base

fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi

importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel

procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento

dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già

allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto

produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova

è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza

nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013

consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e

9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110

V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova

perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,

piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta

la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una

decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di

revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti

già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che

Considerandi

l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del

giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353

consid. 5b).

2.11

Riguardo

alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3

dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di

decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la

revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla

notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha

ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui

l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo

contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione

interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle

decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte

dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I

termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente

all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti,

benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto

stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla

PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;

STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF

143.

V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4

del 12 dicembre 2011.

2.12

In concreto, come visto, la

decisione su reclamo del 30 ottobre 2017, con la quale l’USSI ha riconosciuto

alla ricorrente l’assunzione del premio della cassa malati già dal 2015 (cfr.

doc. 370), è cresciuta in giudicato incontestata.

L’amministrazione non può,

pertanto, ritornare sulla stessa a meno che non siano adempiute le condizioni

della revisione processuale o della riconsiderazione.

Riguardo all’istituto

della riconsiderazione deve essere ribadito, però, da una parte, che l’autorità

amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte

dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una

propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di

un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V

50).

Il TCA non è perciò

legittimato a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione della

decisione su reclamo del 30 ottobre 2017.

Il ricorso, da questo

profilo, è conseguentemente irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre

2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22

gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.;

STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

2.13

Nel caso di specie nemmeno si

giustifica la revisione della decisione su reclamo del 30 ottobre 2017 passata

in giudicato.

In effetti non risultano

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente rispetto a quella stabilita con il provvedimento in questione (cfr.

consid. 2.10.).

Nel ricorso l’insorgente

ha fondato la propria pretesa di prestazioni assistenziali arretrate a far

tempo dal 2014, in particolare, facendo riferimento alla STF 2C_204/2017 del 12

giugno 2018 di cui chiede l’esecuzione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Con la STF 2C_204/2017 - allegata

all’impugnativa (cfr. doc. A2) - l’Alta Corte ha confermato la revoca del

permesso di dimora UE/AELS di cui, quale cittadina italiana, era titolare dal

28.

maggio 2014 per esercitare un’attività lucrativa dipendente, decisa il 27

febbraio 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni del Cantone Ticino e avallata dal Consiglio di Stato il 7 ottobre

2015, come pure dal Tribunale cantonale amministrativo il 9 gennaio 2017.

In tale giudizio la nostra

Massima Istanza ha menzionato il fatto che l’insorgente ha dovuto far capo

all’assistenza pubblica a partire da settembre 2014 e ne postulava ancora l’erogazione

(cfr. consid. B; 4).

Inoltre il TF ha deciso

che il ricorso contro la revoca del permesso di dimora è infondato, osservando

in particolare che:

" (…) Come

ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, a prescindere dal fatto

che la ricorrente è nata in Svizzera e qui vi ha vissuto per la prima parte

della sua vita, lasciando poi volontariamente il nostro Paese, il suo più

recente soggiorno in Svizzera è stato globalmente di breve durata e la sua

integrazione non è riuscita, dato che da anni non lavora ed è a carico della

pubblica assistenza da molto tempo. Un suo trasferimento nella zona di

confine, dove ha già vissuto e studiato anche in passato e dove lingua, cultura

e stile di vita sono pressoché identici ai nostri, risulta pertanto esigibile,

non essendo nemmeno escluso che lei possa ottenere un permesso G UE/AELS per

svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, qualora nel frattempo avesse

trovato un lavoro. (…)” (La sottolineatura è della redattrice)

Tuttavia l’Alta Corte, con

il giudizio 2C_204/2017, si è chinata unicamente, quale ultima istanza di

ricorso, sulla correttezza della revoca del permesso di dimora.

Non ha, per contro, ordinato

alcunché, nemmeno indirettamente, all’autorità competente in materia di

assistenza sociale a favore della ricorrente.

Ne discende che la

sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 non consente di rivedere la decisione

su reclamo del 30 ottobre 2017, né di comunque sovvertire l’esito della

presente vertenza.

2.14

Questa Corte evidenzia poi che

l’art. 61 cpv. 2 Las prevede sì che l’autorità competente può, per un periodo

limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali

speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il

particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

Tuttavia, giusta l’art. 5

Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

Va altresì osservato che

la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà

dell’amministrazione.

La possibilità contemplata

dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente

a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la

copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione

di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica

della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n.

5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza sociale non

ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al

beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità

contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in

DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3

Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir

les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des

exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait

entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale

pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en

charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes

de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152;

HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al

riguardo vedi pure STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_866/2014 del 14

aprile 2015; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in

DTF 136 V 351.

È vero che l’Alta Corte,

nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione

dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse

delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere

prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe

comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento

dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

In concreto l’insorgente

non ha fatto valere nessuna spesa concreta che sarebbe rimasta inevasa e che

potrebbe ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. STCA

42.2017.46

del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.).

2.15

Va, infine, rilevato che l’art.

5.

Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede

che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle

prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone.

2Le persone con

sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni

o aiuti immediati.

3Sono riservate le

disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Nel caso in cui si tratti

di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge

federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio se la

persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia

il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4, 20 LAS).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale quale costituzione di domicilio

salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di

natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

In proposito cfr. STCA

42.2018.17

del 10 settembre 2018 (il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018) e STCA 42.2016.32

dell’8 febbraio 2017 (il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

giudizio 8C_190/2017 del 28 agosto 2017).

In concreto nei confronti

della ricorrente, alla quale è stato ritirato il permesso di dimora (cfr. consid.

2.13

; doc. A2: STF 2C_204/2017 del 12 giugno 2018; STF 2F_13/2018 del 10

agosto 2018, citata nel giudizio del TCA del 28 marzo 2019 - cfr. consid. 1.8.

-, con cui, oltre a ritenere inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice

Seiler, è stata respinta la domanda di revisione della STF 2C_204/2017 del 12 giugno

2018), l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, il 22 giugno 2018, ha emesso

una decisione di allontanamento in cui è stata fissata la data del 22 luglio

2018.

quale ultimo termine per lasciare la Svizzera (cfr. doc. VI3).

L'istanza del 10 settembre

2018.

con cui l’insorgente ha chiesto il rilascio di un (nuovo) permesso di

dimora UE/AELS (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 consid. A, citata nel

giudizio del TCA del 28 marzo 2019; cfr. consid. 1.8.) è stata peraltro respinta

dalla Sezione della popolazione il 10 ottobre 2018.

Nel dicembre 2018 il

Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ammissibili, le

istanze di ricusa di se stesso e del Consiglio di Stato e ha dichiarato

inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso il ricorso contro la

decisione del 10 ottobre 2018 trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato per

competenza e per decisione nel merito (cfr. STF 2C_121/2019 del 25 febbraio

2019.

consid. B).

Con sentenza 2C_121/2019

del 25 febbraio 2019 l’Alta Corte ha respinto il ricorso della ricorrente

contro il giudizio cantonale citato. Il TF ha confermato la reiezione, nella

misura della sua ammissibilità, dell’istanza di ricusa, unico oggetto di

disamina, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per competenza e

decisione di merito non essendo state contestate.

Infine con sentenza

2F_6/2019 del 21 marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha respinto, in quanto

ammissibile, la domanda di revisione della STF 2C_121/2019.

Di conseguenza la

richiesta di prestazioni assistenziali della ricorrente deve in ogni caso

essere disattesa, non avendo la stessa domicilio o dimora assistenziale nel

Cantone Ticino.

2.16

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, la decisione su reclamo del 12 dicembre 2018 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti