42.2020.14
Calcolo ind. straord. cant. disocc. corretto considerando in UR pure i 2 figli del marito della ric. di cui non ha custodia/autorità parentale. A ragione computati AF. Rinvio per determinare se figlio ricorr. ricevuto AF. Deduzione contrib. x rette colloc. figli ma non x imp. = AF versati a figli
30 novembre 2020Italiano65 min
nel senso di escludere dall’Unità di Riferimento i minori __________ e __________
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.14
rs
Lugano
30 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 marzo
2020 l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha accordato a RI 1
indennità straordinarie cantonali di disoccupazione di fr. 221.25 al giorno per
un totale massimo di 120 indennità giornaliere sull’arco di un anno dal 1°
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, tenendo conto, da un lato, di un’unità di
riferimento composta della medesima, del marito, __________, dei due figli di
quest’ultimo, __________ e __________, nati il __________ 2004, nonché del
figlio di RI 1, __________, nato il __________ 2005. Dall’altro, di un reddito
computabile Laps di fr. 7'200.-- annui costituito esclusivamente dagli assegni
familiari per i tre ragazzi (cfr. doc. C = 42).
Dalle indennità
straordinarie di marzo 2020 di fr. 4'425.-- (fr. 221.25 x 20 giorni
indennizzati) e aprile 2020 di fr. 4'867.50 (fr. 221.25 x 22 giorni
indennizzati) è stato dedotto l’importo di fr. 800.-- mensili e versato
direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) Settore
rette (cfr. doc. D = 45; 46).
1.2. A seguito del reclamo
interposto il 9 aprile 2020 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc.
49), l’UMA, il 27 maggio 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha
confermato:
" - la
decisione del 5 marzo 2020 di accoglimento delle indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione
- la trattenuta a favore di USSI-Settore
rette operata a partire dal conteggio delle ISD di aprile 2020.” (Doc. B pag.
5)
L’amministrazione ha così
argomentato il proprio provvedimento del 27 maggio 2020:
" (…)
5.
Confermiamo la composizione dell'unità di riferimento come da
decisione del 5 marzo 2020.
Al punto 2 della presente sono citati i documenti considerati per
stabilire l'unità di riferimento. Da questa documentazione risulta come al
momento della separazione il padre aveva assunto l'autorità parentale e non la
madre (cfr. allegati 2-4). Dal 10 febbraio 2017 è stata nominata una tutrice
per i figli __________ e __________. Ciò non modifica l'obbligo di mantenimento
del padre, obbligo che la richiedente ed il marito hanno confermato con la
dichiarazione fiscale 2018 dove hanno segnalato 3 figli per la deduzione
fiscale prevista per ogni figlio a carico (cfr. punto 25.1 degli allegati 5 e
6).
A titolo abbondanziale rileviamo che il signor __________ aveva
fatto richiesta di ISD dal 1° febbraio 2016 presentando la stessa
documentazione. Le ISD gli erano state concesse e l'importo della lacuna di
reddito era stato calcolato considerando un'unità di riferimento con 5 persone,
tra cui figuravano i figli __________ e __________. La decisione del 14 marzo
2016 non era stata contestata. La situazione era già la stessa perché la madre __________
era partita per il __________ il 18 novembre 2008, i figli __________ e __________
erano in internato da aprile 2010 e il signor __________ la signora RI 1 erano
sposati dal 12 novembre 2010.
(…).
6.
Nell’ambito LAPS (cfr. art. 13), vige il principio di
sussidiarietà: le prestazioni sociali sono complementari o suppletorie a quelle
della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste altre leggi cantonali. Spetta al richiedente ISD
adottare le misure necessarie per beneficiare di queste altre prestazioni, fra
cui figurano gli assegni familiari.
Al reclamo del 9 aprile è stata allegata la richiesta inoltrata
dal signor __________ all'Istituto delle Assicurazioni sociali del Canton
Ticino (IAS) per assegni familiari (AF) quale persona senza attività lucrativa.
Gli assegni sono stati richiesti retroattivamente a partire da dicembre 2018. È
stata pure allegata la conferma dell'IAS del 27 marzo 2020 che la richiesta era
sospesa in quanto la documentazione era incompleta; tra la documentazione
mancante figuravano i conteggi stipendio percepiti presso il datore di lavoro.
ln data 30 aprile 2020 l'avvocato RA 1 ha trasmesso al nostro
Ufficio la lettera del 24 aprile con cui l'IAS comunica al signor __________
che il versamento degli AF concessi con decisioni del 14 aprile 2020 è stato
sospeso. Rileviamo che il versamento degli AF è stato sospeso e non revocato e
che le decisioni del 14 aprile 2020 non ci sono mai state trasmesse.
La questione relativa al beneficio o meno degli AF dopo il
compimento dei 16 anni sollevata dall'avv. RA 1 deve essere chiarita con
l'autorità competente per la concessione degli AF.
ln merito agli AF del figlio __________ non ci è stata trasmessa alcuna
documentazione. Come segnalato in precedenza la richiedente è responsabile di
adottare le misure necessarie per beneficiare di questa prestazione. (…)” (Doc.
B pag. 3-4)
Riguardo al versamento di
fr. 800.-- a favore di USSI – Settore rette, l’UMA ha indicato:
" 3.
In data 5 marzo 2020 l’Ufficio delle misure
attive ha erogato le ISD di febbraio 2020 il cui importo è stato determinato
considerando i figli __________ e __________. Il fabbisogno di base mensile per
singolo figlio, forfaitsecondo l'art. 10 LAPS, ammonta a oltre fr.
400.- per persona.
Le Convenzioni ufficiali per l'affidamento a u a un centro
educativo di __________ e __________ del 1°
febbraio 2011 (allegato
4) prevedono al punto 14 Cessione che "La famiglia naturale
autorizza il versamento di eventuali prestazioni della LAPS destinate al
minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo
corrispondente a/ contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della
sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento. "
Firmando le convenzioni il signor __________ ha attestato "di
averne preso conoscenza e di rispettarne i termini".
Prima di procedere al pagamento delle ISD di marzo 2020, l'USSl -
Settore rette ha confermato all'UMA di non aver ricevuto da parte del signor __________
il pagamento di fr. 800.- per le rette dei figli (fr. 400.- per figlio).
Ritenuto che le ISD comprendono un importo per il fabbisogno di
base mensile di ogni figlio, l'UMA ha quindi operato il versamento delle rette
direttamente all'USSl - Settore rette. (…)” (Doc. B pag. 3)
1.3. RI 1, sempre patrocinata
dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al
TCA, postulando:
“ In
via principale
Fatti
I. Il ricorso è integralmente accolto.
Di conseguenza, decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata
nel senso di escludere dall’Unità di Riferimento i minori __________ e __________
nonché di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui.
(…).
In via subordinata
I. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata
nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché
di annullare la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo
2020.
(…).
In via ancora più subordinata
I. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata
nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché
di ridurre la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020
da CHF 800.00 complessivi a CHF 400.00 complessivi.
(…)“ (Doc. I pag. 11)
L’insorgente
ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera
dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 11).
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha fatto valere che, contrariamente a quanto
stabilito dall’amministrazione, l’unità di riferimento non è composta anche dei
figli del marito, rilevando:
" (…) a
torto l’autorità resistente afferma che il padre (ossia il marito della
ricorrente) sia il detentore dell'autorità parentale: con decisione del 10
febbraio 2017 (doc. E), l'Autorità Regionale di Protezione __________ di
__________ ha revocato l'autorità parentale al padre a favore della curatrice,
Signora __________ dell'UAP. Di conseguenza, allo stato attuale nessuno dei
due genitori detiene l'autorità parentale sui minori __________ e __________.
Orbene, ai sensi dell'art. 4b Laps, se entrambi i genitori sono
privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'unità di
riferimento della madre: non vi sono deroghe alcune a questo principio,
sancito in modo più che chiaro dalla legge. ln casu, entrambi i genitori di
Diego e Ines sono stati privati dell'autorità parentale, la quale viene, da
anni, esercitata dalla curatrice, Signora __________: di conseguenza, i minori
dovrebbero essere inseriti nella UR della madre e non in quella del padre.
Vero è che la madre di __________ e __________ risiede all'estero
e meglio a __________, in Italia: tuttavia, il fatto che ai sensi dell'art. 4d
Laps le persone domiciliate all'estero non facciano parte dell'UR ancora non
significa che, automaticamente, __________ e __________ debbano essere inseriti
in quella del padre, come è stato arbitrariamente fatto con la decisione qui
avversata (cfr. Messaggio del 1 3 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d
Laps; art. 4b Laps).
ln un caso come quello che qui ci occupa, i figli di primo letto
del marito non dovrebbero fare parte dell'UR del padre ma dovrebbero costituire
un'UR a sé stante, oltretutto visto come essi siano collocati presso un
istituto da diversi anni e meglio dal 1° febbraio 2011.
Alla conclusione summenzionata si arriva, giocoforza, anche
considerando la ratio che sta dietro al principio della UR, ovvero quella di
presumere una condivisione di alcune spese derivanti dall'economia domestica
comune, la quale permette di ridurre alcune voci di spesa per ogni membro
supplementare dell'UR (v. art. IO Laps). Nel caso in esame, __________ e __________
sono collocati presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i
costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede
in alcun modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i
minori (i quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come
si vedrà meglio di seguito. Come sancito da codesto lodevole Tribunale nella
decisione 42.2012.13, "il fatto di considerare nell'unità di
riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato
all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli
sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid.
2.13, grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa,
appare evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub
iudice e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di
mantenimento, visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Inoltre,
come vedremo poco più avanti, i due figli di primo letto del marito della ricorrente,
__________ e __________, percepiscono ora direttamente gli assegni famigliari
base, per l'importo di CHF 200.00 ciascuno: di conseguenza, il fabbisogno dei
figli viene - perlomeno parzialmente - coperto "facendo capo ai mezzi
finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno
figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed
il padre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi"
(cfr. TCA 42.2012.13, consid. 2.13).
Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei
figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo
giustificata e giustificabile alla luce della totale indipendenza
economica dei figli __________ e __________ dal padre.
Occorre infatti a tal proposito precisare che l'USSl ha promosso
una causa civile nei confronti del marito della qui ricorrente, volta proprio a
determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei figli di
primo letto: tale procedura è ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________
ed è appena iniziata la fase istruttoria. Non è pertanto ancora stato
determinato l'importo mensile che sarà - se del caso - esigibile dal padre a
favore dei figli frutto del primo matrimonio.
Infine, si rileva come l'Autorità resistente sostenga che, nel
2016 il marito della ricorrente abbia a sua volta postulato per un'indennità
ISD e che egli non abbia impugnato la relativa decisione ove i figli di primo
letto sono stati inseriti nell'UR: da tale circostanza l'autorità resistente sembrerebbe
voler trarre una qualche non meglio specificata conclusione. Ora, corrisponde
al vero quanto sostenuto dall'autorità senonché essa omette di indicare che
l'autorità parentale è stata revocata al padre nell'anno 2017, ossia
a seguito della decisione menzionata. Di conseguenza, nel 2016 l'UR era
correttamente composta anche dai figli di primo letto del marito della
ricorrente, contrariamente alla decisione qui impugnata, emessa dopo la revoca
dell'autorità parentale. (…)” (Doc. I pag. 4-6)
Nel ricorso è poi stata
censurata la quantificazione del reddito computabile in fr. 7'200.-- annui,
corrispondenti agli assegni familiari per i tre figli. Al riguardo è stato
precisato:
“(…) allo stato attuale l'UR non
percepisce alcun assegno famigliare a favore dei minori, ciò che sembra
essere ignorato dall'Autorità resistente: fino al 27 maggio 2020, il
versamento degli AF a favore di __________ e __________ è rimasto sospeso, a
causa di non meglio precisati accertamenti effettuati dall'Istituto delle
assicurazioni sociali (cfr. lettera della ricorrente all'UMA del 24 aprile
2020). Con decisione del 27 maggio 2020, l'IAS ha accordato gli AF ai figli
minori di primo letto del marito della ricorrente limitatamente ai mesi di
agosto 2019 - aprile 2020. prevendendo inoltre il versamento diretto a favore
di quest'ultimi (doc. F). Di conseguenza, allo stato attuale, l'UR
non percepisce alcun reddito, visto come anche gli AF a favore del figlio di
primo letto della ricorrente, __________, non vengano versati e ciò in attesa
che la situazione economica della ricorrente si stabilizzi. (…)” (Doc. I pag.
7)
Infine la parte ricorrente
ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 800.--, affermando:
" (…)
- l’importo trattenuto (CHF 800.00, ossia CHF 400.00 per figlio)
corrisponde a quanto raccomandato dal DSS in merito al contributo
che i genitori di figli affidati a terzi (in casu un istituto) dovrebbero
versare per le rette (art. 67 RLFam). ln caso di mancato accordo tra il
genitore e I'USSI, quest'ultimo avrà la facoltà di promuovere un'azione civile
volta ad accertare il contributo richiesto al genitore (art. 69 cpv. 2 RLFam).
Nella presente fattispecie, l'USSl ha effettivamente promosso una causa civile
nei confronti del marito della qui ricorrente, nell'ambito della quale si dovrà
determinare l'ammontare del contributo di mantenimento esigibile dal genitore (richiamo
inc. __________ dalla Pretura di __________). La causa è tutt'ora pendente e si
trova all'inizio della fase istruttoria.
(…).
Per quanto possa essere d'interesse nella presente procedura,
nell'ambito della causa civile dovrà pure essere accertata la capacità
contributiva della madre dei due minori __________ e __________, visto come, ad
oggi, l'intero importo per il mantenimento dei figli venga richiesto unicamente
al padre.
Nella denegata ipotesi in cui l'importo di CHF 400.00 per figlio
dovesse essere ritenuto corretto da codesto lodevole Tribunale (a prescindere
dall'esito della causa civile), si rileva come, dal mese di gennaio 2020, gli
assegni famigliari sono stati versati direttamente a favore dei figli di primo
letto del marito della ricorrente, giusta la decisione sub doc. F, per un
importo di CHF 200.00 cadauno. Orbene, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam,
"il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai
mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno
figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e
cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSP' (grassetto
ad opera dello scrivente). Ciò significa che un contributo aggiuntivo viene
richiesto ai genitori in via sussidiaria, laddove le prestazioni dirette
a favore dei figli non siano sufficienti per coprire tutto l'ammanco. Nel caso
che qui ci occupa, risulta che i minori abbiano percepito direttamente AF per
l'importo di CHF 200.00 ciascuno, a far tempo (retroattivamente) dal mese di
luglio 2019: di conseguenza, l'importo trattenuto dall'indennità versata a
favore della ricorrente dovrà essere ridotto a CHF 400.00 complessivi
(CHF 200.00 per figlio). (…)” (Doc. I pag. 9-10)
1.4. L’Ufficio delle misure
attive, nella propria risposta di causa del 3 luglio 2020, ha postulato la
reiezione dell’impugnativa per quanto concerne la composizione dell’unità di
riferimento e la quantificazione del reddito.
Relativamente alla
trattenuta l’amministrazione ha, invece, indicato che “il versamento mensile
diretto a USSI – Settore rette è rivisto a fr. 400.-” (cfr. doc. V pag. 4)
Alle precisazioni formulate
dall’amministrazione verrà fatto riferimento, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
1.5. Il 13 luglio 2020 l’avv. RA 1,
per conto dell’insorgente, ha trasmesso le decisioni emesse il 1° luglio 2020
dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari con le quali a __________ e __________
sono stati riconosciuti assegni familiari di fr. 250.-- mensili dal 1° maggio
2020 fino al 30 giugno 2020 per Ines e fino al 31 dicembre 2020 per __________
(cfr. doc. VII1; VII2).
Il rappresentante della
ricorrente ha inoltre evidenziato:
" (…) si
rileva come l’importo versato direttamente a favore dei minori risulta essere
di CHF 500.00 mensili per i mesi di maggio e giugno 2020, pertanto maggiore
rispetto alla quantificazione operata dall’Ufficio resistente.” (Doc. VII)
1.6. L’UMA, il 23 luglio 2020, ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. IX + 1).
1.7. La parte ricorrente si è
espressa nuovamente in merito alla fattispecie il 12 agosto 2020 (cfr.doc. XI +
1).
1.8. Il 3 settembre 2020 questa
Corte ha interpellato come segue l’amministrazione:
" (…)
vogliate prendere posizione in merito all’asserzione della parte ricorrente secondo
cui “(…) nella nuova domanda di prestazioni assistenziali, inoltrata dalla
ricorrente ed ancora al vaglio dell’autorità, lo sportello Laps di __________
abbia rettamente deciso di non inserire __________ e __________ nella UR (…)”
(cfr. doc. XI pag. 1).” (Doc. XII)
L’UMA, il 9 settembre
2020, ha risposto:
" (…)
abbiamo chiesto riscontro al Servizio centrale delle prestazioni sociali (SCPS)
dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b) del
Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).
Le competenze di questo sevizio sono sancite all’art. 20 del medesimo
Regolamento.
In data 4 settembre, il SCPS ci ha confermato che per la nuova
domanda di prestazioni assistenziali lo sportello LAPS di Lugano ha determinato
l’unità di riferimento (UR) considerando i figli __________ e __________. Ciò
risulta sia dalla Conferma di inoltro della domanda sottoscritta dalla signora RI
1 in data 30 luglio 2020 (vedi allegato) sia dal fatto che le prestazioni
assistenziali sono state determinate recentemente con un’UR composta di 5
persone.” (Doc. XIII)
1.9. L’avv. RA 1, per conto della
ricorrente, il 18 settembre 2020, ha in particolare trasmesso un messaggio di
posta elettronica del 10 settembre 2020 nel quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha indicato
che, considerato il ricorso pendente al TCA riguardante l’UR calcolata
dall’UMA, nel caso in cui venisse accolto, l’UR verrà automaticamente corretta
anche nella tabella di calcolo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. XV;
X1).
1.10. I doc. XV e XV1 sono stati
inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI (Doc. XVI).
1.11. Questa Corte, il 21 ottobre
2020, ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di indicare se l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento avesse emesso una decisione riguardo alla
domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla sua assistita nel mese di
luglio 2020 e, in caso affermativo, di fornirne una copia (cfr. doc. XVII).
L’avv. RA 1, il 22 ottobre
2020, ha inviato copia della decisione emessa dall’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento il 2 settembre 2020 da cui si evince che alla ricorrente è
stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di
settembre 2020 di fr. 3'108.--, tenendo conto di un’UR di cinque persone, e
meglio dell’insorgente, del marito, di __________, nonché di __________ e __________.
A titolo di redditi sono stati computati, oltre al reddito da attività
dipendente di __________ di fr. 9'578 annui, degli AF per quest’ultimo e Ines
di fr. 3'000.-- annui ciascuno e di fr. 2'400.-- all’anno per __________.
Il legale ha specificato
che tale provvedimento è oggetto di reclamo davanti all’USSI (cfr. doc.
XVIIII+1/2).
Il doc. XVIII con gli
allegati è stato trasmesso per conoscenza all’UMA (cfr. doc. XX).
1.12. Il 4 novembre 2020 l’avv. RA 1
ha sollecitato l’evasione del ricorso del 12 giugno 2020, evidenziando come la
sua cliente e l’intera famiglia si trovino in gravi difficoltà economiche (cfr.
doc. XIX).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’importo dell’indennità giornaliera straordinaria
cantonale di disoccupazione di fr. 221.25 riconosciuta a RI 1 a decorrere dal
mese di febbraio 2020 sia o meno corretto.
Più precisamente andrà
verificato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità di riferimento
della ricorrente, ha considerato anche __________ e __________, figli nati dal
primo matrimonio di suo marito __________.
In seguito andrà esaminato
se rettamente nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione sono
stati computati gli assegni familiari relativi a __________, __________ (se
facenti parte dell’URC della ricorrente) e __________, figlio dell’insorgente.
Infine il TCA è chiamato a
stabilire la correttezza della deduzione dalle indennità straordinarie
dell’importo di fr. 800.-- mensili (ridotto nella risposta di causa a fr.
400.--) versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) Settore rette (cfr. doc. D = 44; 45).
2.2
Il 1° febbraio 2003 è entrata
in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
L'obiettivo principale
della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni
finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la
definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni
sociali.
La Laps è circoscritta a
quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente
cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione
malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi
di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le
indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi,
gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La
partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata,
ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art.
65.
LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio
n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3,
Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della
gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).
2.3
L’art. 2 Laps, attinente al
campo di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. e stabilisce, in
particolare, che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati.
L’art. 11 della legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori
indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai
disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e
non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità
straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.
1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) è idoneo al collocamento;
b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o
abbreviare la
disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.
2).
In caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o
infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.
Questo diritto è
limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato
dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 10 cpv. 2)"
Al riguardo va osservato
che nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali,
messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr.
BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), è stata abolita la possibilità -
esistente fino al 31 gennaio 2003 - di beneficiare delle indennità
straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti (cfr.
Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to
9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n.
4773, p.to 3).
Ai sensi dell’art. 12
L-rilocc, concernente l’importo massimo:
" Richiamati
gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è
pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento
ai sensi della Laps. (cpv. 1)
Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere
intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."
L’art. 13 R
L-rilocc enuncia:
" … (cpv. 1
abrogato con effetto dal 1.2.03)
L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella
forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque
indennità giornaliere. (cpv. 2)
Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità
straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo
previste dalla LADI. (cpv. 3)
… (cpv. 4 abrogato con effetto
dal 1.2.03)
… (cpv. 5 abrogato
con effetto dal 1.2.03)
… (cpv. 6 abrogato
con effetto dal 1.2.03).”
2.4
Con l’entrata in vigore della
Laps il calcolo delle indennità straordinarie ai disoccupati viene effettuato
facendo riferimento ai parametri della Laps, come risulta dai disposti di legge
menzionati al considerando precedente.
Il titolare del diritto e
l’importo massimo delle indennità, invece, come visto sopra, vengono definiti
dalla L-rilocc (cfr. art. 12 Laps; art. 11, 12 L-rilocc; Messaggio n. 5221 del
13.
marzo 2002 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 3).
Il
titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a
quando la somma del reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, delle riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie di cui beneficiano le persone facenti parte della sua
unità di riferimento, della copertura dei costi generali e degli importi
supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo
studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della
sua unità di riferimento e le altre prestazioni sociali di complemento
armonizzate di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art.
11.
cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
2.5
L’art. 6 Laps regolamenta il
reddito computabile:
"
Il reddito computabile è
costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una
coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)”
L’art. 6 cpv. 1 lett. a
Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue:
" i redditi
ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38
cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento
una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un
massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271)
La spesa computabile è
costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.
7.
Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita
dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b) gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32.
cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della
richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio
di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)”
Il 1° gennaio 2021 entrerà
in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps:
" i premi effettivi
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della
legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26
giugno 1997 (LCAMal)”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni
complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi
maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone
con figli.
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tali
importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
L’art.
9.
Laps riguarda la spesa per l’alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni
complementari
all’AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte da due persone sulle prestazioni
complementari
all’AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte da più di due sulle prestazioni
complementari
persone: all’AVS/AI
per i coniugi maggiorati
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Ai sensi dell’art. 5
Reg.Laps:
" 1Riservati gli
importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è
definita come segue:
a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le
spese accessorie;
b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione
primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.
2In
caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di
riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in
considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione
e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte
imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
Per quel che riguarda la
soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in
votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24
febbraio 2017 pag. 1626) prevede:
" Art.
10.
1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di
a)
per il titolare del diritto: fr.
17’441.--;
b)
per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c)
per la seconda persona supplementare
dell’unità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d)
per la terza persona supplementare
dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e)
per la quarta e ogni ulteriore
persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il
Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1
vengono adeguate.”
L’art. 1 del Decreto
esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia:
" Per gli
anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento
fr. 8’668.–;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento
fr. 6’460.–;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento
fr. 4’940.–;
e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità
di riferimento fr. 4’923.–“
2.6
Nella presente evenienza
l’Ufficio delle misure attive, con decisione del 5 marzo 2020, confermata con decisione su reclamo del 27 maggio 2020, ha
accordato alla ricorrente, a far tempo dal mese di febbraio 2020, 120 indennità
giornaliere straordinarie di disoccupazione di fr. 221.25, tenendo conto
di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________, del
marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc. C = 42;
consid. 1.1.; 1.2.).
Dalla
documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha chiuso la propria
attività indipendente il 30 novembre 2019. In effetti da tale data la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’ha stralciata dal registro affiliati
nella categoria indipendenti. La medesima si è iscritta in disoccupazione nel
dicembre 2019, ma le è stato negato il diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7;
33; 34).
La medesima rientra, quindi,
nel campo di applicazione dell’art. 11 L-rilocc (cfr. consid. 2.3.).
Del
resto la titolarità della ricorrente, per quanto riguarda le indennità
straordinarie di disoccupazione, non è mai stata messa in discussione dall’UMA.
Come
già evidenziato, è in discussione l’ammontare di tale indennità e avantutto la
composizione dell’unità di riferimento.
In effetti l’insorgente ha
innanzitutto contestato l’inserimento di __________ e __________ nella sua
unità di riferimento, in quanto, da una parte, i ragazzi sono collocati presso
un istituto da diversi anni, e meglio dal 1° febbraio 2011. Dall’altra, suo
marito, come del resto la madre dei ragazzi che risiede in Italia, non ha più l’autorità
parentale sugli stessi, toltagli nel 2017 ed esercitata da una tutrice. È stato
fatto, altresì, valere che __________ e __________ non condividono i costi
dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun
modo al loro mantenimento. In proposito, per completezza, è stato precisato che
l'USSl - Settore rette ha promosso una causa civile - pendente dinanzi alla
Pretura di __________ - nei confronti del marito dell’insorgente, volta a
determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei due figli (cfr.
doc. I; XI1; consid.1.3.).
2.7
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
Giusta l’art. 4b Laps:
"
Se entrambi i genitori
sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”
L’art.
1a Reg.Laps prevede che:
"
Se l’autorità parentale sui figli
minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art.
4.
cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di
riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”
Nel Messaggio n. 5221 del 13
marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla
prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era
costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto
aveva la custodia, ha indicato che:
"
D’altra parte, perché
l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei
genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato
a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di
riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento
per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento
del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13 marzo 2002 pag.
9)
Il
concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità
parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati
dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento
della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d
Laps; art. 4b Laps).
2.8
Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1
CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
Il cpv. 2 enuncia che
finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del
padre e della madre.
L’art. 298 CC relativo al
divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:
" 1 Nell’ambito di una procedura di
divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice
attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario
per tutelare il bene del figlio.
2.
Può anche
limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la
partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono
prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
2bis Per
decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla
cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente
relazioni personali con entrambi i genitori.
2ter In caso
di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori
o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno
disporre la custodia alternata.
3.
Invita
l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il
padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
Secondo l’art. 311 CC
relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:
" 1.
D’ufficio
1.
Se altre misure per la protezione del figlio
sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di
protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
1.
quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza
o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
2.quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato
gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2.
Quando l’autorità parentale sia tolta ad
entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3.
Salvo esplicita disposizione contraria, la
privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”
L’art. 312 CC si riferisce
per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei
genitori:
" 2. Col consenso
dei genitori
L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità
parentale:
1.
quando ne facciano richiesta per motivi gravi;
2.quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio
da parte di terzi non designati.”
L’art. 327a CC sancisce
del resto che l’autorità di protezione dei
minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.
Secondo
l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
2.9
L’art. 276 CC, concernente il
mantenimento da parte dei genitori, prevede:
" 1Il
mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2.
I genitori
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3.
I genitori
sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi.”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali
con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto
ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF
120.
II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.
311.
N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.
Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art.
293.
CC prevede che:
"
Il diritto pubblico stabilisce chi
debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei
genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento
di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di
mantenimento del figlio. (cpv. 2)”
L’art. 20 della Legge sul
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per
le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso
terzi, sancisce:
" 1Sono affidamenti
di minorenni presso terzi i collocamenti:
a) presso famiglie affidatarie;
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati
senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.
2Non
sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità
pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione
scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di
vacanza.”
Giusta l’art. 21 Legge per
le famiglie:
" 1Il minorenne può
essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il
suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non
costituiscono motivo per un affidamento.
2Se
le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente
presso famiglie affidatarie.
3L’affidamento
in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso
famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni
educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento
familiare.
4In
caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni
compiuti.”
L’art. 29 Legge per le
famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:
" 1Il finanziamento
degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una
prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le
entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale
composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.
2In
casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo
Stato, che può esercitare eventuali regressi.
3Il
contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti
all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività
e nel rispetto delle disposizioni legali.
4Il
contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene
versato a rate.
5Qualora
l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.
20.
cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.
6La
determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di
prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
7Le
ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di
acconti, sono stabilite dal regolamento.”
Secondo l’art. 60
Reg.Legge per le famiglie:
" 1Un collocamento di
minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del
minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione
del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I
minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della
legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3Su
richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del
rappresentante legale l’UAP valuta il
bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica
l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto
dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”
Ex art. 62 Reg.Legge per
le famiglie:
" 1L’affidamento di
minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata
preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di
protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro
educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni
compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata
dall’interessato stesso.
2Tale
convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in
particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o
della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato
poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;
c)chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti
ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d)chi prende le decisioni
relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione
religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del
minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando
l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve
avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP
elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti
interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”
Per quanto attiene alle
spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso,
l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:
" 1L’USSI fa valere
le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di
famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede
le capacità finanziarie dei genitori.
2L’USSI
può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo
giustificano.
3Restano
riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”
Giusta l’art. 70 Reg.Legge
per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:
" 1L’ammontare del
contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri
utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il
contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari
vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,
assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”
Le Direttive concernenti
l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai
fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:
" 1. La
retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo
riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per
l’internato e fr. 300.– per l’esternato.
2.
L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori
del minorenne è stabilito in:
Condizioni
di reddito familiare
Ammontare
del contributo mensile
Internato
Esternato
Famiglia
senza prestazioni LAPS
da
CHF. 220 da CHF 110
a
CHF 480.- a CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS,
senza
prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS
di
cui prestazioni di assistenza
CHF.
220.
CHF 110
3.
A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la
propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4.
Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia
affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a
partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza
prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di
assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per
le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
5.
Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di
cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute
e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni
ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”
2.10
Con sentenza 42.2008.15 del 18
marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale,
in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in
affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla
quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al
mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva
contestato l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità
di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in
applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è
costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità
parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato,
che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla
Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a
fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.
Il
TCA, al riguardo, ha precisato che:
"
(…) Tale soluzione si giustifica
tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in
affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.
2.7.; Basler Kommentar, ad art.
276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n.
06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio
di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle
Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid.
2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi
affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di
prestazioni assistenziali.
L’intervento dello Stato ha come scopo quello
di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non
hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento
(cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15
del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)
Con sentenza 42.2012.13
del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa
Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due
figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della
custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun
modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i
redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto
eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per
l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di
verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto
non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né
le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto
inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due
tutori.
È stato del resto
precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe
dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse
diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che
a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente
l’assistenza tra parenti.
Il caso della sentenza
42.2012.13
si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in
quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata
privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come
del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento
(come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il
primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a
terzi), ma erano pure sotto tutela.
In secondo luogo, i figli
facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.
2.11
Nel caso di specie dalle carte
processuali risulta che __________, attuale marito della ricorrente, nel 2003
si è unito in matrimonio con __________ e che dalla loro unione, il __________
2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________.
Il 21 novembre 2008 il
Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio
del matrimonio (cfr. doc. 24 = 31).
Dalla Convenzione
regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge
segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al padre
che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie
relazioni personali (cfr. doc. 25 = 32 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di
divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini
istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 24 = 31).
Nel febbraio 2011 il padre
di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno dei figli una
“Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il
centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile
tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era
previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei
nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta e contributo
le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti
l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai
fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 26; 27).
Inoltre è stato precisato:
" (…)
3.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Se la famiglia naturale paga il contributo
intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di
fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso.
Se la famiglia naturale paga un contributo
stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e
dell’incasso.
(…).
14.
CESSIONE
La famiglia naturale autorizza il versamento
di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di
affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico
direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal
suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)
Il 28 aprile 2015
l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha accolto la
richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto segue:
" § si
autorizzano le relazioni personali tra il padre __________ dal venerdì sera
alle ore 17.30 alla domenica sera;
§ i minori __________ e __________ potranno
recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora
quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato
naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 23)
L’Autorità Regionale di
Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________ dell’autorità
parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato e a loro
favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è
stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. E;
consid. 2.8.).
2.12
Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che
il modo di operare dell’UMA che, ai fini della determinazione dell’indennità
straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, ha considerato
un’unità di riferimento composta, oltre che della medesima, del figlio __________
e di suo marito __________, anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________,
debba essere tutelato.
Al riguardo giova
ricordare che l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati
dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della
madre (cfr. consid. 2.7.).
È vero che il disposto
menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la
madre di __________ e __________ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr.
doc. I; E pag. 6).
Nel caso di specie è del
resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal
novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato.
Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di __________ e __________ e nel 2015
l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni
personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid.
2.11.).
La situazione sub iudice
si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19
novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di
verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché
in quel caso, benché la madre dei due figli minorenni in affidamento presso
terzi fosse stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, come
nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte
al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si
verifica in concreto.
In quella sentenza il TCA
ha d’altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid.
2.10.).
Le
Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri
educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi
da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un minorenne ad un
centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di mantenimento nella
misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione
dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando
questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e
pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni
assistenziali (cfr. consid. 2.9.)
Infine è utile evidenziare
che dal calcolo dell’imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26
aprile 2019 relativa all’imposta cantonale 2018 si evince che quale “deduzione
per ogni figlio a carico” il dato dichiarato, che è identico al dato accertato,
è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV).
L’art. 34 cpv. 1 lett. a
della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito
netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli
studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
Nella Circolare N. 18/2020
Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle
contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di “provvedere
al sostentamento del figlio” non è obbligatoriamente collegata all’autorità
parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).
Per tre figli la somma
ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai
coniugi __________ nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2018.
Ad ogni modo, per
completezza, va osservato che in concreto, anche volendo, per ipotesi, non
tenere conto dei figli del marito della ricorrente, l’esito della vertenza non
potrebbe essere differente.
La lacuna di reddito Laps
- calcolata considerando un fabbisogno di fr. 32'726 annui per tre persone
(ricorrente + __________ + marito), pari a fr. 2'727.-- (invece di fr.
3'549.10; cfr. doc. 43), alcun reddito (quindi non conteggiando alcun assegno
familiare, nemmeno per __________ quale ipotesi più favorevole per la
ricorrente; cfr. consid. 2.13.) e per semplicità di calcolo spese di fr.
2'828.25, ossia, a vantaggio dell’insorgente, dello stesso valore di quelle
computate considerando i tre figli, e deducendo i sussidi della cassa malati di
fr. 976.30 relativi all’intera famiglia (cfr. doc. 43; XVIII2) avendo
conteggiato i premi LAMal dei coniugi, di __________, __________ e __________ -
sarebbe infatti di fr. 4'579.25 mensili. Essa sarebbe, perciò, di importo
inferiore a quella ottenuta con il calcolo di cui alla decisione del 5 marzo
2020, pari a fr. 4'801.05 (cfr. doc. 43).
L’indennità ISD
ammonterebbe, pertanto, a fr. 211.-- (4'579.25 : 21,7 applicando per analogia
l’art. 40a OADI), invece di fr. 221.25 di cui alla decisione del 5 marzo 2020.
Non si rivela, dunque,
necessario dare seguito alla richiesta della parte ricorrente (cfr. doc. I;
XI1) di richiamare l’incarto relativo alla causa civile promossa dall’Ufficio
sostegno sociale e dell’inserimento Settore rette contro il marito
dell’insorgente dalla Pretura di __________ (a proposito della valutazione
anticipata delle prove cfr. STF 8C_ 611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.;
STF 8C_139/2019 del 18 giugno2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio
2018.
consid. 5.1.).
2.13
Ritenuto che __________ e __________
fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, nel calcolo
dell’indennità straordinaria di disoccupazione, oltre alle loro spese, vanno
pure computati gli assegni familiari versati a loro favore di fr. 200.-- al
mese ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2020 e di fr. 250.-- in seguito,
avendo compiuto 16 anni il 5 aprile 2020 (cfr. v.art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in
vigore fino al 31 luglio 2020: assegno di formazione dalla fine del mese in cui
il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più
tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età – dal
1° agosto 2020: “l’assegno di formazione, versato dall’inizio
del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più
presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il
figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno
d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo”),
indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1°
luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari abbia
deciso che gli AF, da gennaio 2020, sarebbero stati corrisposti direttamente
sui conti intestati ai ragazzi (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc. F; VII1; VII2).
Per quanto concerne
l’assegno familiare a favore di __________ (nato il __________ 2005), dalla
documentazione bancaria dagli atti, ovvero quella da maggio a dicembre 2019, si
evince che alla ricorrente è stato bonificato l’ammontare di fr. 200.-- il 5
giugno, il 6 agosto, il 4 settembre e il 6 novembre 2019 da parte della Cassa
cantonale AVS AI IPG (cfr. doc. 36).
Non è dato di sapere se si
tratta di assegni familiari per indipendenti.
Nel ricorso è stato
asserito che a __________ non vengono versati AF in attesa che la situazione
economica della ricorrente si stabilizzi (cfr. doc. I pag. 7).
Tuttavia nella decisione
del 2 settembre 2020 con la quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una
prestazione assistenziale di fr. 3'109.-- per il mese di settembre 2020 è stato
computato un AF di fr. 200.-- mensili anche per __________ (cfr. doc. XVIII2).
Tale provvedimento non è
cresciuto in giudicato avendo la medesima interposto reclamo (cfr. doc. XVIII).
In simili condizioni,
considerato peraltro che l’assegno familiare è una prestazione prioritaria
rispetto all’indennità straordinaria di disoccupazione (cfr. art. 2 Laps),
l’amministrazione dovrà verificare se l’insorgente nel periodo a far tempo dal
mese di febbraio al mese di luglio 2020 (giusta l’art. 12 cpv. 2 L-rilocc
possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere straordinarie di
disoccupazione; cfr. consid. 2.3.) abbia beneficiato di assegni familiari
(eventualmente riconosciutile retroattivamente) per il figlio __________.
In caso negativo, visto in
ogni caso che ai sensi dell’art. 10a Laps per determinare se un assicurato ha
diritto o meno a una determinata prestazione, si tiene conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta, l’importo corrispondente all’assegno per il figlio __________ non
andrà computato nel calcolo volto a stabilire l’indennità straordinaria
cantonale di disoccupazione spettante alla ricorrente dal 1° febbraio 2020.
Il TCA rende, tuttavia,
attenta l’insorgente che in tale caso, se in seguito le verranno riconosciuti
retroattivamente gli assegni per il figlio, l’importo dell’indennità
straordinaria cantonale di disoccupazione - corrispondente all’ammontare di
tali assegni - potrà esserle chiesto in restituzione.
Al riguardo cfr. STCA
42.2019.34
del 5 dicembre 2019.
2.14
Per quanto attiene alla
deduzione dall’indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 800.-- versati
direttamente all’USSI a titolo di rette per l’affidamento di __________ e __________
presso il centro educativo (fr. 400.-- per figlio; cfr. doc. 45-49; consid.
1.1.), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento
dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro,
il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20
cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie).
Le Convenzioni ufficiali
per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________ sottoscritte
dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al
contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare
della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del
sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con
prestazioni LAPS - fra le quali figurano le ISD (cfr. art. 2 Laps; consid.
2.3.) - senza prestazioni di assistenza il contributo alle rette per
l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 400.-- mensili
(cfr. consid. 2.9.; 2.11.).
Ne discende che il
conteggio di un contributo alle rette per i due figli __________ e __________
di complessivi fr. 800.-- dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. D = 45), quando la
ricorrente beneficiava di ISD, non presta il fianco a critiche.
A ragione, poi, in virtù
della cessione contemplata nelle Convenzioni a cui il padre dei ragazzi ha
aderito l’11 febbraio 2011 (“La famiglia
naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al
minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo
corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della
sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento” (cfr. consid. 2.11.), l’UMA ha trattenuto
dall’indennità straordinaria di disoccupazione mensile un importo a titolo di
contributo alla retta e l’ha versato direttamente all’USSI.
Relativamente all’entità
di tale ammontare, però, l’amministrazione stessa, nella risposta di causa, ha
indicato che, siccome gli AF, a seguito della decisione del 27 maggio 2020,
sono stati corrisposti direttamente a __________ e __________ con effetto
retroattivo dal mese di gennaio 2020 (cfr. doc. F), l’importo mensile delle ISD
pagato direttamente a USSI è quantificato in fr. 400.-- per i due figli (e
quindi non fr. 800.-- come stabilito in precedenza; cfr. doc. V pag.3).
Nella duplica l’UMA ha
affermato:
" (…)
b) l’importo mensile delle ISD pagato
direttamente a USSI – Settore rette ammonta a fr. 300.-. Per le indennità di
luglio 2020, fino al giorno 17, data dell’ultima indennità a cui ha diritto la
richiedente, l’importo da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 169.50
(13 ISD su 23 indennità previste per il mese di luglio).
Considerando le decisioni IAS del 27 maggio
2020, citate nella risposta di causa, e quelle summenzionate, l’importo
complessivo da marzo 2020 da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr.
1'569.50. L’importo già pagato ammonta a fr. 2'400.- e pertanto fr. 830.50 sono
stati versati in eccesso e devono essere rimborsati alla signora RI 1. (…)”
(Doc. IX)
Effettivamente, visto che
gli assegni familiari - che devono servire per coprire il contributo alle rette
(cfr. art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il contributo dei
genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari
vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,
assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI) - dal mese di gennaio
2020.
sono versati direttamente sui conti intestati a __________ e __________
(fr. 200 per figlio fino ad aprile 2020 e in seguito fr. 250 per figli),
l’importo mensile delle ISD da trattenere e pagare direttamente all’USSI è di
fr. 400.-- al mese per marzo e aprile 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle
rette per __________ e __________ – fr.400. di AF) e di fr. 300.-- da maggio
2020.
(fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ –
fr. 500. di AF).
In proposito è utile
rilevare che la parte di ISD da dedurre a favore dell’USSI quale parte del
contributo alle rette è in ogni caso quella destinata a coprire il fabbisogno
di ognuno dei due figli (cfr. doc. B pag. 3; consid. 1.2.). Nel calcolo
dell’ISD viene infatti conteggiato un fabbisogno proprio per ogni persona
supplementare dell’unità di riferimento rispetto al titolare, che corrisponde
per la seconda persona supplementare (in casu __________; cfr. doc. C = 42) a
fr. 6'460 annui, pari a 538.-- mensili e per la terza persona supplementare (in
casi __________; cfr. doc. C = 42) di fr. 4'940 annui, pari a fr. 411.--
mensili (cfr. consid. 2.5.).
Dalle indennità
straordinarie di disoccupazione bonificate alla ricorrente sono, per contro,
stati dedotti fr. 800.-- mensili quale contributo alle rette (cfr. doc. 45-49).
Pertanto
l’amministrazione, una volta appurato se la ricorrente abbia ricevuto o meno
assegni familiari per __________ nel periodo determinante (cfr. consid. 2.13.)
e dopo aver nuovamente determinato l’ammontare dell’indennità giornaliera
straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, da febbraio al 17
luglio 2020 (cfr. doc. IX), ricalcolerà la parte dell’importo di ISD trattenuto
da rimborsarle.
2.15
Alla luce di tutto quanto
esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver
esperito le indagini per chiarire se l’insorgente, nel periodo dal mese di febbraio
al mese di luglio 2020, abbia beneficiato di assegni familiari per il figlio __________
(cfr. consid. 2.13.), da una parte, effettui un nuovo conteggio delle indennità
straordinarie di disoccupazione spettantile in tale arco di tempo, tenendo
conto di un’unità di riferimento composta di cinque persone comprensive dei
figli __________ e __________.
Dall’altra, determini la
somma che deve essere rimborsata all’insorgente, ritenuto che a titolo di
contributi alle rette di __________ e __________ devono essere trattenuti fr.
400.-- complessivi mensili per i mesi di marzo e aprile 2020 e fr. 300.-- al
mese da maggio al 17 luglio 2020 (cfr. consid. 2.14.).
2.16
La ricorrente, parzialmente vincente
in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è
vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27
marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27
maggio 2019 consid. 2.9.).
2.17
Per
la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di
principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia
le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
“L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF
9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo
personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 8C_8C_925/2014
del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid.
7.2).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 7.2).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF
8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.18
Nel
caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di
prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX).
In
tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va
poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente
destituite di esito favorevole.
Il
TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.
È riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF
9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STF I 472/06 del 21 agosto 2007
consid. 7.2.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 27 maggio 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UMA affinché, dopo aver esperito un complemento
istruttorio come stabilito al consid. 2.13., calcoli nuovamente l’indennità
giornaliera straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente - la cui
unità di riferimento è composta della medesima, di suo figlio, del marito e dei
due figli di quest’ultimo - e stabilisca l’importo da rimborsarle conformemente
a quanto indicato ai consid. 2.13.-2.15.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà all’assicurata
l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti