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Decisione

42.2020.14

Calcolo ind. straord. cant. disocc. corretto considerando in UR pure i 2 figli del marito della ric. di cui non ha custodia/autorità parentale. A ragione computati AF. Rinvio per determinare se figlio ricorr. ricevuto AF. Deduzione contrib. x rette colloc. figli ma non x imp. = AF versati a figli

30 novembre 2020Italiano65 min

nel senso di escludere dall’Unità di Riferimento i minori __________ e __________

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.14

rs

Lugano

30 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 5 marzo

2020 l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha accordato a RI 1

indennità straordinarie cantonali di disoccupazione di fr. 221.25 al giorno per

un totale massimo di 120 indennità giornaliere sull’arco di un anno dal 1°

febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, tenendo conto, da un lato, di un’unità di

riferimento composta della medesima, del marito, __________, dei due figli di

quest’ultimo, __________ e __________, nati il __________ 2004, nonché del

figlio di RI 1, __________, nato il __________ 2005. Dall’altro, di un reddito

computabile Laps di fr. 7'200.-- annui costituito esclusivamente dagli assegni

familiari per i tre ragazzi (cfr. doc. C = 42).

Dalle indennità

straordinarie di marzo 2020 di fr. 4'425.-- (fr. 221.25 x 20 giorni

indennizzati) e aprile 2020 di fr. 4'867.50 (fr. 221.25 x 22 giorni

indennizzati) è stato dedotto l’importo di fr. 800.-- mensili e versato

direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) Settore

rette (cfr. doc. D = 45; 46).

1.2. A seguito del reclamo

interposto il 9 aprile 2020 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc.

49), l’UMA, il 27 maggio 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha

confermato:

" - la

decisione del 5 marzo 2020 di accoglimento delle indennità straordinarie

cantonali di disoccupazione

- la trattenuta a favore di USSI-Settore

rette operata a partire dal conteggio delle ISD di aprile 2020.” (Doc. B pag.

5)

L’amministrazione ha così

argomentato il proprio provvedimento del 27 maggio 2020:

" (…)

5.

Confermiamo la composizione dell'unità di riferimento come da

decisione del 5 marzo 2020.

Al punto 2 della presente sono citati i documenti considerati per

stabilire l'unità di riferimento. Da questa documentazione risulta come al

momento della separazione il padre aveva assunto l'autorità parentale e non la

madre (cfr. allegati 2-4). Dal 10 febbraio 2017 è stata nominata una tutrice

per i figli __________ e __________. Ciò non modifica l'obbligo di mantenimento

del padre, obbligo che la richiedente ed il marito hanno confermato con la

dichiarazione fiscale 2018 dove hanno segnalato 3 figli per la deduzione

fiscale prevista per ogni figlio a carico (cfr. punto 25.1 degli allegati 5 e

6).

A titolo abbondanziale rileviamo che il signor __________ aveva

fatto richiesta di ISD dal 1° febbraio 2016 presentando la stessa

documentazione. Le ISD gli erano state concesse e l'importo della lacuna di

reddito era stato calcolato considerando un'unità di riferimento con 5 persone,

tra cui figuravano i figli __________ e __________. La decisione del 14 marzo

2016 non era stata contestata. La situazione era già la stessa perché la madre __________

era partita per il __________ il 18 novembre 2008, i figli __________ e __________

erano in internato da aprile 2010 e il signor __________ la signora RI 1 erano

sposati dal 12 novembre 2010.

(…).

6.

Nell’ambito LAPS (cfr. art. 13), vige il principio di

sussidiarietà: le prestazioni sociali sono complementari o suppletorie a quelle

della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste altre leggi cantonali. Spetta al richiedente ISD

adottare le misure necessarie per beneficiare di queste altre prestazioni, fra

cui figurano gli assegni familiari.

Al reclamo del 9 aprile è stata allegata la richiesta inoltrata

dal signor __________ all'Istituto delle Assicurazioni sociali del Canton

Ticino (IAS) per assegni familiari (AF) quale persona senza attività lucrativa.

Gli assegni sono stati richiesti retroattivamente a partire da dicembre 2018. È

stata pure allegata la conferma dell'IAS del 27 marzo 2020 che la richiesta era

sospesa in quanto la documentazione era incompleta; tra la documentazione

mancante figuravano i conteggi stipendio percepiti presso il datore di lavoro.

ln data 30 aprile 2020 l'avvocato RA 1 ha trasmesso al nostro

Ufficio la lettera del 24 aprile con cui l'IAS comunica al signor __________

che il versamento degli AF concessi con decisioni del 14 aprile 2020 è stato

sospeso. Rileviamo che il versamento degli AF è stato sospeso e non revocato e

che le decisioni del 14 aprile 2020 non ci sono mai state trasmesse.

La questione relativa al beneficio o meno degli AF dopo il

compimento dei 16 anni sollevata dall'avv. RA 1 deve essere chiarita con

l'autorità competente per la concessione degli AF.

ln merito agli AF del figlio __________ non ci è stata trasmessa alcuna

documentazione. Come segnalato in precedenza la richiedente è responsabile di

adottare le misure necessarie per beneficiare di questa prestazione. (…)” (Doc.

B pag. 3-4)

Riguardo al versamento di

fr. 800.-- a favore di USSI – Settore rette, l’UMA ha indicato:

" 3.

In data 5 marzo 2020 l’Ufficio delle misure

attive ha erogato le ISD di febbraio 2020 il cui importo è stato determinato

considerando i figli __________ e __________. Il fabbisogno di base mensile per

singolo figlio, forfaitsecondo l'art. 10 LAPS, ammonta a oltre fr.

400.- per persona.

Le Convenzioni ufficiali per l'affidamento a u a un centro

educativo di __________ e __________ del 1°

febbraio 2011 (allegato

4) prevedono al punto 14 Cessione che "La famiglia naturale

autorizza il versamento di eventuali prestazioni della LAPS destinate al

minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo

corrispondente a/ contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della

sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento. "

Firmando le convenzioni il signor __________ ha attestato "di

averne preso conoscenza e di rispettarne i termini".

Prima di procedere al pagamento delle ISD di marzo 2020, l'USSl -

Settore rette ha confermato all'UMA di non aver ricevuto da parte del signor __________

il pagamento di fr. 800.- per le rette dei figli (fr. 400.- per figlio).

Ritenuto che le ISD comprendono un importo per il fabbisogno di

base mensile di ogni figlio, l'UMA ha quindi operato il versamento delle rette

direttamente all'USSl - Settore rette. (…)” (Doc. B pag. 3)

1.3. RI 1, sempre patrocinata

dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al

TCA, postulando:

“ In

via principale

Fatti

I. Il ricorso è integralmente accolto.

Di conseguenza, decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata

nel senso di escludere dall’Unità di Riferimento i minori __________ e __________

nonché di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui.

(…).

In via subordinata

I. Il ricorso è accolto. Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata

nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché

di annullare la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo

2020.

(…).

In via ancora più subordinata

I. Il ricorso è accolto. Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata

nel senso di rettificare il reddito computabile dell’UR in CHF 0.- annui nonché

di ridurre la trattenuta a favore dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020

da CHF 800.00 complessivi a CHF 400.00 complessivi.

(…)“ (Doc. I pag. 11)

L’insorgente

ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera

dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 11).

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha fatto valere che, contrariamente a quanto

stabilito dall’amministrazione, l’unità di riferimento non è composta anche dei

figli del marito, rilevando:

" (…) a

torto l’autorità resistente afferma che il padre (ossia il marito della

ricorrente) sia il detentore dell'autorità parentale: con decisione del 10

febbraio 2017 (doc. E), l'Autorità Regionale di Protezione __________ di

__________ ha revocato l'autorità parentale al padre a favore della curatrice,

Signora __________ dell'UAP. Di conseguenza, allo stato attuale nessuno dei

due genitori detiene l'autorità parentale sui minori __________ e __________.

Orbene, ai sensi dell'art. 4b Laps, se entrambi i genitori sono

privati dell'autorità parentale, il minorenne fa parte dell'unità di

riferimento della madre: non vi sono deroghe alcune a questo principio,

sancito in modo più che chiaro dalla legge. ln casu, entrambi i genitori di

Diego e Ines sono stati privati dell'autorità parentale, la quale viene, da

anni, esercitata dalla curatrice, Signora __________: di conseguenza, i minori

dovrebbero essere inseriti nella UR della madre e non in quella del padre.

Vero è che la madre di __________ e __________ risiede all'estero

e meglio a __________, in Italia: tuttavia, il fatto che ai sensi dell'art. 4d

Laps le persone domiciliate all'estero non facciano parte dell'UR ancora non

significa che, automaticamente, __________ e __________ debbano essere inseriti

in quella del padre, come è stato arbitrariamente fatto con la decisione qui

avversata (cfr. Messaggio del 1 3 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d

Laps; art. 4b Laps).

ln un caso come quello che qui ci occupa, i figli di primo letto

del marito non dovrebbero fare parte dell'UR del padre ma dovrebbero costituire

un'UR a sé stante, oltretutto visto come essi siano collocati presso un

istituto da diversi anni e meglio dal 1° febbraio 2011.

Alla conclusione summenzionata si arriva, giocoforza, anche

considerando la ratio che sta dietro al principio della UR, ovvero quella di

presumere una condivisione di alcune spese derivanti dall'economia domestica

comune, la quale permette di ridurre alcune voci di spesa per ogni membro

supplementare dell'UR (v. art. IO Laps). Nel caso in esame, __________ e __________

sono collocati presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i

costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede

in alcun modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i

minori (i quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come

si vedrà meglio di seguito. Come sancito da codesto lodevole Tribunale nella

decisione 42.2012.13, "il fatto di considerare nell'unità di

riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato

all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli

sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid.

2.13, grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa,

appare evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub

iudice e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di

mantenimento, visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Inoltre,

come vedremo poco più avanti, i due figli di primo letto del marito della ricorrente,

__________ e __________, percepiscono ora direttamente gli assegni famigliari

base, per l'importo di CHF 200.00 ciascuno: di conseguenza, il fabbisogno dei

figli viene - perlomeno parzialmente - coperto "facendo capo ai mezzi

finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno

figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed

il padre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi"

(cfr. TCA 42.2012.13, consid. 2.13).

Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei

figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo

giustificata e giustificabile alla luce della totale indipendenza

economica dei figli __________ e __________ dal padre.

Occorre infatti a tal proposito precisare che l'USSl ha promosso

una causa civile nei confronti del marito della qui ricorrente, volta proprio a

determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei figli di

primo letto: tale procedura è ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________

ed è appena iniziata la fase istruttoria. Non è pertanto ancora stato

determinato l'importo mensile che sarà - se del caso - esigibile dal padre a

favore dei figli frutto del primo matrimonio.

Infine, si rileva come l'Autorità resistente sostenga che, nel

2016 il marito della ricorrente abbia a sua volta postulato per un'indennità

ISD e che egli non abbia impugnato la relativa decisione ove i figli di primo

letto sono stati inseriti nell'UR: da tale circostanza l'autorità resistente sembrerebbe

voler trarre una qualche non meglio specificata conclusione. Ora, corrisponde

al vero quanto sostenuto dall'autorità senonché essa omette di indicare che

l'autorità parentale è stata revocata al padre nell'anno 2017, ossia

a seguito della decisione menzionata. Di conseguenza, nel 2016 l'UR era

correttamente composta anche dai figli di primo letto del marito della

ricorrente, contrariamente alla decisione qui impugnata, emessa dopo la revoca

dell'autorità parentale. (…)” (Doc. I pag. 4-6)

Nel ricorso è poi stata

censurata la quantificazione del reddito computabile in fr. 7'200.-- annui,

corrispondenti agli assegni familiari per i tre figli. Al riguardo è stato

precisato:

“(…) allo stato attuale l'UR non

percepisce alcun assegno famigliare a favore dei minori, ciò che sembra

essere ignorato dall'Autorità resistente: fino al 27 maggio 2020, il

versamento degli AF a favore di __________ e __________ è rimasto sospeso, a

causa di non meglio precisati accertamenti effettuati dall'Istituto delle

assicurazioni sociali (cfr. lettera della ricorrente all'UMA del 24 aprile

2020). Con decisione del 27 maggio 2020, l'IAS ha accordato gli AF ai figli

minori di primo letto del marito della ricorrente limitatamente ai mesi di

agosto 2019 - aprile 2020. prevendendo inoltre il versamento diretto a favore

di quest'ultimi (doc. F). Di conseguenza, allo stato attuale, l'UR

non percepisce alcun reddito, visto come anche gli AF a favore del figlio di

primo letto della ricorrente, __________, non vengano versati e ciò in attesa

che la situazione economica della ricorrente si stabilizzi. (…)” (Doc. I pag.

7)

Infine la parte ricorrente

ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 800.--, affermando:

" (…)

- l’importo trattenuto (CHF 800.00, ossia CHF 400.00 per figlio)

corrisponde a quanto raccomandato dal DSS in merito al contributo

che i genitori di figli affidati a terzi (in casu un istituto) dovrebbero

versare per le rette (art. 67 RLFam). ln caso di mancato accordo tra il

genitore e I'USSI, quest'ultimo avrà la facoltà di promuovere un'azione civile

volta ad accertare il contributo richiesto al genitore (art. 69 cpv. 2 RLFam).

Nella presente fattispecie, l'USSl ha effettivamente promosso una causa civile

nei confronti del marito della qui ricorrente, nell'ambito della quale si dovrà

determinare l'ammontare del contributo di mantenimento esigibile dal genitore (richiamo

inc. __________ dalla Pretura di __________). La causa è tutt'ora pendente e si

trova all'inizio della fase istruttoria.

(…).

Per quanto possa essere d'interesse nella presente procedura,

nell'ambito della causa civile dovrà pure essere accertata la capacità

contributiva della madre dei due minori __________ e __________, visto come, ad

oggi, l'intero importo per il mantenimento dei figli venga richiesto unicamente

al padre.

Nella denegata ipotesi in cui l'importo di CHF 400.00 per figlio

dovesse essere ritenuto corretto da codesto lodevole Tribunale (a prescindere

dall'esito della causa civile), si rileva come, dal mese di gennaio 2020, gli

assegni famigliari sono stati versati direttamente a favore dei figli di primo

letto del marito della ricorrente, giusta la decisione sub doc. F, per un

importo di CHF 200.00 cadauno. Orbene, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam,

"il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai

mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno

figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e

cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSP' (grassetto

ad opera dello scrivente). Ciò significa che un contributo aggiuntivo viene

richiesto ai genitori in via sussidiaria, laddove le prestazioni dirette

a favore dei figli non siano sufficienti per coprire tutto l'ammanco. Nel caso

che qui ci occupa, risulta che i minori abbiano percepito direttamente AF per

l'importo di CHF 200.00 ciascuno, a far tempo (retroattivamente) dal mese di

luglio 2019: di conseguenza, l'importo trattenuto dall'indennità versata a

favore della ricorrente dovrà essere ridotto a CHF 400.00 complessivi

(CHF 200.00 per figlio). (…)” (Doc. I pag. 9-10)

1.4. L’Ufficio delle misure

attive, nella propria risposta di causa del 3 luglio 2020, ha postulato la

reiezione dell’impugnativa per quanto concerne la composizione dell’unità di

riferimento e la quantificazione del reddito.

Relativamente alla

trattenuta l’amministrazione ha, invece, indicato che “il versamento mensile

diretto a USSI – Settore rette è rivisto a fr. 400.-” (cfr. doc. V pag. 4)

Alle precisazioni formulate

dall’amministrazione verrà fatto riferimento, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto.

1.5. Il 13 luglio 2020 l’avv. RA 1,

per conto dell’insorgente, ha trasmesso le decisioni emesse il 1° luglio 2020

dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari con le quali a __________ e __________

sono stati riconosciuti assegni familiari di fr. 250.-- mensili dal 1° maggio

2020 fino al 30 giugno 2020 per Ines e fino al 31 dicembre 2020 per __________

(cfr. doc. VII1; VII2).

Il rappresentante della

ricorrente ha inoltre evidenziato:

" (…) si

rileva come l’importo versato direttamente a favore dei minori risulta essere

di CHF 500.00 mensili per i mesi di maggio e giugno 2020, pertanto maggiore

rispetto alla quantificazione operata dall’Ufficio resistente.” (Doc. VII)

1.6. L’UMA, il 23 luglio 2020, ha

presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. IX + 1).

1.7. La parte ricorrente si è

espressa nuovamente in merito alla fattispecie il 12 agosto 2020 (cfr.doc. XI +

1).

1.8. Il 3 settembre 2020 questa

Corte ha interpellato come segue l’amministrazione:

" (…)

vogliate prendere posizione in merito all’asserzione della parte ricorrente secondo

cui “(…) nella nuova domanda di prestazioni assistenziali, inoltrata dalla

ricorrente ed ancora al vaglio dell’autorità, lo sportello Laps di __________

abbia rettamente deciso di non inserire __________ e __________ nella UR (…)”

(cfr. doc. XI pag. 1).” (Doc. XII)

L’UMA, il 9 settembre

2020, ha risposto:

" (…)

abbiamo chiesto riscontro al Servizio centrale delle prestazioni sociali (SCPS)

dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b) del

Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

Le competenze di questo sevizio sono sancite all’art. 20 del medesimo

Regolamento.

In data 4 settembre, il SCPS ci ha confermato che per la nuova

domanda di prestazioni assistenziali lo sportello LAPS di Lugano ha determinato

l’unità di riferimento (UR) considerando i figli __________ e __________. Ciò

risulta sia dalla Conferma di inoltro della domanda sottoscritta dalla signora RI

1 in data 30 luglio 2020 (vedi allegato) sia dal fatto che le prestazioni

assistenziali sono state determinate recentemente con un’UR composta di 5

persone.” (Doc. XIII)

1.9. L’avv. RA 1, per conto della

ricorrente, il 18 settembre 2020, ha in particolare trasmesso un messaggio di

posta elettronica del 10 settembre 2020 nel quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha indicato

che, considerato il ricorso pendente al TCA riguardante l’UR calcolata

dall’UMA, nel caso in cui venisse accolto, l’UR verrà automaticamente corretta

anche nella tabella di calcolo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. XV;

X1).

1.10. I doc. XV e XV1 sono stati

inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI (Doc. XVI).

1.11. Questa Corte, il 21 ottobre

2020, ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di indicare se l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento avesse emesso una decisione riguardo alla

domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla sua assistita nel mese di

luglio 2020 e, in caso affermativo, di fornirne una copia (cfr. doc. XVII).

L’avv. RA 1, il 22 ottobre

2020, ha inviato copia della decisione emessa dall’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento il 2 settembre 2020 da cui si evince che alla ricorrente è

stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di

settembre 2020 di fr. 3'108.--, tenendo conto di un’UR di cinque persone, e

meglio dell’insorgente, del marito, di __________, nonché di __________ e __________.

A titolo di redditi sono stati computati, oltre al reddito da attività

dipendente di __________ di fr. 9'578 annui, degli AF per quest’ultimo e Ines

di fr. 3'000.-- annui ciascuno e di fr. 2'400.-- all’anno per __________.

Il legale ha specificato

che tale provvedimento è oggetto di reclamo davanti all’USSI (cfr. doc.

XVIIII+1/2).

Il doc. XVIII con gli

allegati è stato trasmesso per conoscenza all’UMA (cfr. doc. XX).

1.12. Il 4 novembre 2020 l’avv. RA 1

ha sollecitato l’evasione del ricorso del 12 giugno 2020, evidenziando come la

sua cliente e l’intera famiglia si trovino in gravi difficoltà economiche (cfr.

doc. XIX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’importo dell’indennità giornaliera straordinaria

cantonale di disoccupazione di fr. 221.25 riconosciuta a RI 1 a decorrere dal

mese di febbraio 2020 sia o meno corretto.

Più precisamente andrà

verificato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità di riferimento

della ricorrente, ha considerato anche __________ e __________, figli nati dal

primo matrimonio di suo marito __________.

In seguito andrà esaminato

se rettamente nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione sono

stati computati gli assegni familiari relativi a __________, __________ (se

facenti parte dell’URC della ricorrente) e __________, figlio dell’insorgente.

Infine il TCA è chiamato a

stabilire la correttezza della deduzione dalle indennità straordinarie

dell’importo di fr. 800.-- mensili (ridotto nella risposta di causa a fr.

400.--) versato direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI) Settore rette (cfr. doc. D = 44; 45).

2.2

Il 1° febbraio 2003 è entrata

in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

L'obiettivo principale

della Laps è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni

finanziarie a favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la

definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni

sociali.

La Laps è circoscritta a

quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente

cantonale, più precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione

malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi

di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le

indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi,

gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La

partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata,

ma non armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art.

65.

LAMal si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio

n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3,

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della

gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

2.3

L’art. 2 Laps, attinente al

campo di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. e stabilisce, in

particolare, che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati.

L’art. 11 della legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo

tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori

indipendenti disoccupati, prevede che:

" Ai

disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e

non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità

straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.

1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o

abbreviare la

disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.

2).

In caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o

infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è

limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato

dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 10 cpv. 2)"

Al riguardo va osservato

che nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali,

messa in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr.

BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), è stata abolita la possibilità -

esistente fino al 31 gennaio 2003 - di beneficiare delle indennità

straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti (cfr.

Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to

9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n.

4773, p.to 3).

Ai sensi dell’art. 12

L-rilocc, concernente l’importo massimo:

" Richiamati

gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è

pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento

ai sensi della Laps. (cpv. 1)

Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere

intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."

L’art. 13 R

L-rilocc enuncia:

" … (cpv. 1

abrogato con effetto dal 1.2.03)

L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella

forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque

indennità giornaliere. (cpv. 2)

Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità

straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo

previste dalla LADI. (cpv. 3)

… (cpv. 4 abrogato con effetto

dal 1.2.03)

… (cpv. 5 abrogato

con effetto dal 1.2.03)

… (cpv. 6 abrogato

con effetto dal 1.2.03).”

2.4

Con l’entrata in vigore della

Laps il calcolo delle indennità straordinarie ai disoccupati viene effettuato

facendo riferimento ai parametri della Laps, come risulta dai disposti di legge

menzionati al considerando precedente.

Il titolare del diritto e

l’importo massimo delle indennità, invece, come visto sopra, vengono definiti

dalla L-rilocc (cfr. art. 12 Laps; art. 11, 12 L-rilocc; Messaggio n. 5221 del

13.

marzo 2002 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 3).

Il

titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a

quando la somma del reddito disponibile residuale della sua unità di

riferimento, delle riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie di cui beneficiano le persone facenti parte della sua

unità di riferimento, della copertura dei costi generali e degli importi

supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo

studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della

sua unità di riferimento e le altre prestazioni sociali di complemento

armonizzate di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art.

11.

cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della

medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero

beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto

richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota

proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile

residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

Esso

viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento

definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

2.5

L’art. 6 Laps regolamenta il

reddito computabile:

"

Il reddito computabile è

costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una

coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le

parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai

sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno

computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)”

L’art. 6 cpv. 1 lett. a

Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue:

" i redditi

ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38

cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento

una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un

massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271)

La spesa computabile è

costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.

7.

Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita

dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b) gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.

32.

cpv. 1 lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio

di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)”

Il 1° gennaio 2021 entrerà

in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps:

" i premi effettivi

per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della

legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26

giugno 1997 (LCAMal)”

L'art. 9 Laps riguarda la

spesa per l'alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni

complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi

maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."

L'art. 5 cpv. 1 lett. b

cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per

pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di

fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone

con figli.

Secondo l'art. 2 della

legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo

massimo.

Dal 1° gennaio 2001 tali

importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

L’art.

9.

Laps riguarda la spesa per l’alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte da una persona: sulle prestazioni

complementari

all’AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte da due persone sulle prestazioni

complementari

all’AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte da più di due sulle prestazioni

complementari

persone: all’AVS/AI

per i coniugi maggiorati

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Ai sensi dell’art. 5

Reg.Laps:

" 1Riservati gli

importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è

definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le

spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione

primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

2In

caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in

considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione

e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte

imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in

votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24

febbraio 2017 pag. 1626) prevede:

" Art.

10.

1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a)

per il titolare del diritto: fr.

17’441.--;

b)

per la prima persona supplementare

dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c)

per la seconda persona supplementare

dell’unità di riferimento:

fr. 6'402.--;

d)

per la terza persona supplementare

dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e)

per la quarta e ogni ulteriore

persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2Il

Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1

vengono adeguate.”

L’art. 1 del Decreto

esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia:

" Per gli

anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento

fr. 8’668.–;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento

fr. 6’460.–;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento

fr. 4’940.–;

e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità

di riferimento fr. 4’923.–“

2.6

Nella presente evenienza

l’Ufficio delle misure attive, con decisione del 5 marzo 2020, confermata con decisione su reclamo del 27 maggio 2020, ha

accordato alla ricorrente, a far tempo dal mese di febbraio 2020, 120 indennità

giornaliere straordinarie di disoccupazione di fr. 221.25, tenendo conto

di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________, del

marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc. C = 42;

consid. 1.1.; 1.2.).

Dalla

documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha chiuso la propria

attività indipendente il 30 novembre 2019. In effetti da tale data la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’ha stralciata dal registro affiliati

nella categoria indipendenti. La medesima si è iscritta in disoccupazione nel

dicembre 2019, ma le è stato negato il diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7;

33; 34).

La medesima rientra, quindi,

nel campo di applicazione dell’art. 11 L-rilocc (cfr. consid. 2.3.).

Del

resto la titolarità della ricorrente, per quanto riguarda le indennità

straordinarie di disoccupazione, non è mai stata messa in discussione dall’UMA.

Come

già evidenziato, è in discussione l’ammontare di tale indennità e avantutto la

composizione dell’unità di riferimento.

In effetti l’insorgente ha

innanzitutto contestato l’inserimento di __________ e __________ nella sua

unità di riferimento, in quanto, da una parte, i ragazzi sono collocati presso

un istituto da diversi anni, e meglio dal 1° febbraio 2011. Dall’altra, suo

marito, come del resto la madre dei ragazzi che risiede in Italia, non ha più l’autorità

parentale sugli stessi, toltagli nel 2017 ed esercitata da una tutrice. È stato

fatto, altresì, valere che __________ e __________ non condividono i costi

dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun

modo al loro mantenimento. In proposito, per completezza, è stato precisato che

l'USSl - Settore rette ha promosso una causa civile - pendente dinanzi alla

Pretura di __________ - nei confronti del marito dell’insorgente, volta a

determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei due figli (cfr.

doc. I; XI1; consid.1.3.).

2.7

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

Giusta l’art. 4b Laps:

"

Se entrambi i genitori

sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”

L’art.

1a Reg.Laps prevede che:

"

Se l’autorità parentale sui figli

minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art.

4.

cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di

riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”

Nel Messaggio n. 5221 del 13

marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla

prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era

costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto

aveva la custodia, ha indicato che:

"

D’altra parte, perché

l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei

genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato

a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di

riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento

per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento

del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13 marzo 2002 pag.

9)

Il

concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità

parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati

dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento

della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d

Laps; art. 4b Laps).

2.8

Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1

CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

Il cpv. 2 enuncia che

finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del

padre e della madre.

L’art. 298 CC relativo al

divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:

" 1 Nell’ambito di una procedura di

divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice

attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario

per tutelare il bene del figlio.

2.

Può anche

limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono

prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

2bis Per

decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla

cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente

relazioni personali con entrambi i genitori.

2ter In caso

di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori

o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno

disporre la custodia alternata.

3.

Invita

l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il

padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.

Secondo l’art. 311 CC

relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:

" 1.

D’ufficio

1.

Se altre misure per la protezione del figlio

sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di

protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:

1.

quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza

o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

2.quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato

gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

2.

Quando l’autorità parentale sia tolta ad

entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

3.

Salvo esplicita disposizione contraria, la

privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”

L’art. 312 CC si riferisce

per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei

genitori:

" 2. Col consenso

dei genitori

L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità

parentale:

1.

quando ne facciano richiesta per motivi gravi;

2.quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio

da parte di terzi non designati.”

L’art. 327a CC sancisce

del resto che l’autorità di protezione dei

minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

Secondo

l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

2.9

L’art. 276 CC, concernente il

mantenimento da parte dei genitori, prevede:

" 1Il

mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2.

I genitori

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3.

I genitori

sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi.”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali

con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto

ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF

120.

II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.

311.

N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.

Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.

Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art.

293.

CC prevede che:

"

Il diritto pubblico stabilisce chi

debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei

genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento

di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di

mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

L’art. 20 della Legge sul

sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per

le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso

terzi, sancisce:

" 1Sono affidamenti

di minorenni presso terzi i collocamenti:

a) presso famiglie affidatarie;

b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati

senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.

2Non

sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità

pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione

scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di

vacanza.”

Giusta l’art. 21 Legge per

le famiglie:

" 1Il minorenne può

essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il

suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non

costituiscono motivo per un affidamento.

2Se

le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente

presso famiglie affidatarie.

3L’affidamento

in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso

famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni

educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento

familiare.

4In

caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni

compiuti.”

L’art. 29 Legge per le

famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:

" 1Il finanziamento

degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una

prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le

entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale

composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.

2In

casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo

Stato, che può esercitare eventuali regressi.

3Il

contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti

all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività

e nel rispetto delle disposizioni legali.

4Il

contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene

versato a rate.

5Qualora

l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.

20.

cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.

6La

determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di

prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

7Le

ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di

acconti, sono stabilite dal regolamento.”

Secondo l’art. 60

Reg.Legge per le famiglie:

" 1Un collocamento di

minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del

minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione

del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.

2I

minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della

legislazione federale, della legge e del presente regolamento.

3Su

richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del

rappresentante legale l’UAP valuta il

bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica

l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto

dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”

Ex art. 62 Reg.Legge per

le famiglie:

" 1L’affidamento di

minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata

preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di

protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro

educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni

compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata

dall’interessato stesso.

2Tale

convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in

particolare:

a) il progetto educativo di affidamento;

b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o

della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato

poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;

c)chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti

ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;

d)chi prende le decisioni

relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione

religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del

minorenne;

e) il disciplinamento delle relazioni personali;

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

3Quando

l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve

avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.

4L’UAP

elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti

interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”

Per quanto attiene alle

spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso,

l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:

" 1L’USSI fa valere

le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di

famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede

le capacità finanziarie dei genitori.

2L’USSI

può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo

giustificano.

3Restano

riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977

sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”

Giusta l’art. 70 Reg.Legge

per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:

" 1L’ammontare del

contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri

utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.

2Il

contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari

vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,

assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”

Le Direttive concernenti

l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai

fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:

" 1. La

retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo

riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per

l’internato e fr. 300.– per l’esternato.

2.

L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori

del minorenne è stabilito in:

Condizioni

di reddito familiare

Ammontare

del contributo mensile

Internato

Esternato

Famiglia

senza prestazioni LAPS

da

CHF. 220 da CHF 110

a

CHF 480.- a CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS,

senza

prestazioni di assistenza

CHF. 400 da CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS

di

cui prestazioni di assistenza

CHF.

220.

CHF 110

3.

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la

propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.

4.

Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia

affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a

partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza

prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di

assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per

le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.

5.

Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di

cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute

e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni

ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”

2.10

Con sentenza 42.2008.15 del 18

marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale,

in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in

affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla

quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al

mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva

contestato l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità

di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in

applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è

costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità

parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato,

che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla

Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a

fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.

Il

TCA, al riguardo, ha precisato che:

"

(…) Tale soluzione si giustifica

tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in

affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.

2.7.; Basler Kommentar, ad art.

276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n.

06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio

di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).

In effetti ciò risulta anche dalle

Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid.

2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi

affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di

prestazioni assistenziali.

L’intervento dello Stato ha come scopo quello

di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non

hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento

(cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15

del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)

Con sentenza 42.2012.13

del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa

Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due

figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della

custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun

modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i

redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto

eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per

l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di

verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto

non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né

le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto

inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due

tutori.

È stato del resto

precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe

dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse

diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che

a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente

l’assistenza tra parenti.

Il caso della sentenza

42.2012.13

si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in

quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata

privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come

del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento

(come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il

primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a

terzi), ma erano pure sotto tutela.

In secondo luogo, i figli

facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.

2.11

Nel caso di specie dalle carte

processuali risulta che __________, attuale marito della ricorrente, nel 2003

si è unito in matrimonio con __________ e che dalla loro unione, il __________

2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________.

Il 21 novembre 2008 il

Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio

del matrimonio (cfr. doc. 24 = 31).

Dalla Convenzione

regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge

segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al padre

che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie

relazioni personali (cfr. doc. 25 = 32 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di

divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini

istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 24 = 31).

Nel febbraio 2011 il padre

di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno dei figli una

“Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il

centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile

tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era

previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei

nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta e contributo

le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti

l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai

fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 26; 27).

Inoltre è stato precisato:

" (…)

3.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Se la famiglia naturale paga il contributo

intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di

fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso.

Se la famiglia naturale paga un contributo

stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e

dell’incasso.

(…).

14.

CESSIONE

La famiglia naturale autorizza il versamento

di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di

affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico

direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal

suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)

Il 28 aprile 2015

l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha accolto la

richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto segue:

" § si

autorizzano le relazioni personali tra il padre __________ dal venerdì sera

alle ore 17.30 alla domenica sera;

§ i minori __________ e __________ potranno

recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora

quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato

naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 23)

L’Autorità Regionale di

Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________ dell’autorità

parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato e a loro

favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è

stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. E;

consid. 2.8.).

2.12

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che

il modo di operare dell’UMA che, ai fini della determinazione dell’indennità

straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, ha considerato

un’unità di riferimento composta, oltre che della medesima, del figlio __________

e di suo marito __________, anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________,

debba essere tutelato.

Al riguardo giova

ricordare che l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati

dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della

madre (cfr. consid. 2.7.).

È vero che il disposto

menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la

madre di __________ e __________ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr.

doc. I; E pag. 6).

Nel caso di specie è del

resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal

novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato.

Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di __________ e __________ e nel 2015

l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni

personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid.

2.11.).

La situazione sub iudice

si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19

novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di

verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché

in quel caso, benché la madre dei due figli minorenni in affidamento presso

terzi fosse stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, come

nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte

al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si

verifica in concreto.

In quella sentenza il TCA

ha d’altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid.

2.10.).

Le

Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri

educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi

da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un minorenne ad un

centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di mantenimento nella

misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione

dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando

questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e

pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni

assistenziali (cfr. consid. 2.9.)

Infine è utile evidenziare

che dal calcolo dell’imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26

aprile 2019 relativa all’imposta cantonale 2018 si evince che quale “deduzione

per ogni figlio a carico” il dato dichiarato, che è identico al dato accertato,

è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV).

L’art. 34 cpv. 1 lett. a

della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito

netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli

studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

Nella Circolare N. 18/2020

Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle

contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di “provvedere

al sostentamento del figlio” non è obbligatoriamente collegata all’autorità

parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).

Per tre figli la somma

ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai

coniugi __________ nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2018.

Ad ogni modo, per

completezza, va osservato che in concreto, anche volendo, per ipotesi, non

tenere conto dei figli del marito della ricorrente, l’esito della vertenza non

potrebbe essere differente.

La lacuna di reddito Laps

- calcolata considerando un fabbisogno di fr. 32'726 annui per tre persone

(ricorrente + __________ + marito), pari a fr. 2'727.-- (invece di fr.

3'549.10; cfr. doc. 43), alcun reddito (quindi non conteggiando alcun assegno

familiare, nemmeno per __________ quale ipotesi più favorevole per la

ricorrente; cfr. consid. 2.13.) e per semplicità di calcolo spese di fr.

2'828.25, ossia, a vantaggio dell’insorgente, dello stesso valore di quelle

computate considerando i tre figli, e deducendo i sussidi della cassa malati di

fr. 976.30 relativi all’intera famiglia (cfr. doc. 43; XVIII2) avendo

conteggiato i premi LAMal dei coniugi, di __________, __________ e __________ -

sarebbe infatti di fr. 4'579.25 mensili. Essa sarebbe, perciò, di importo

inferiore a quella ottenuta con il calcolo di cui alla decisione del 5 marzo

2020, pari a fr. 4'801.05 (cfr. doc. 43).

L’indennità ISD

ammonterebbe, pertanto, a fr. 211.-- (4'579.25 : 21,7 applicando per analogia

l’art. 40a OADI), invece di fr. 221.25 di cui alla decisione del 5 marzo 2020.

Non si rivela, dunque,

necessario dare seguito alla richiesta della parte ricorrente (cfr. doc. I;

XI1) di richiamare l’incarto relativo alla causa civile promossa dall’Ufficio

sostegno sociale e dell’inserimento Settore rette contro il marito

dell’insorgente dalla Pretura di __________ (a proposito della valutazione

anticipata delle prove cfr. STF 8C_ 611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.;

STF 8C_139/2019 del 18 giugno2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio

2018.

consid. 5.1.).

2.13

Ritenuto che __________ e __________

fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, nel calcolo

dell’indennità straordinaria di disoccupazione, oltre alle loro spese, vanno

pure computati gli assegni familiari versati a loro favore di fr. 200.-- al

mese ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2020 e di fr. 250.-- in seguito,

avendo compiuto 16 anni il 5 aprile 2020 (cfr. v.art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in

vigore fino al 31 luglio 2020: assegno di formazione dalla fine del mese in cui

il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più

tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età – dal

1° agosto 2020: “l’assegno di formazione, versato dall’inizio

del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più

presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il

figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno

d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo”),

indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1°

luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari abbia

deciso che gli AF, da gennaio 2020, sarebbero stati corrisposti direttamente

sui conti intestati ai ragazzi (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc. F; VII1; VII2).

Per quanto concerne

l’assegno familiare a favore di __________ (nato il __________ 2005), dalla

documentazione bancaria dagli atti, ovvero quella da maggio a dicembre 2019, si

evince che alla ricorrente è stato bonificato l’ammontare di fr. 200.-- il 5

giugno, il 6 agosto, il 4 settembre e il 6 novembre 2019 da parte della Cassa

cantonale AVS AI IPG (cfr. doc. 36).

Non è dato di sapere se si

tratta di assegni familiari per indipendenti.

Nel ricorso è stato

asserito che a __________ non vengono versati AF in attesa che la situazione

economica della ricorrente si stabilizzi (cfr. doc. I pag. 7).

Tuttavia nella decisione

del 2 settembre 2020 con la quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una

prestazione assistenziale di fr. 3'109.-- per il mese di settembre 2020 è stato

computato un AF di fr. 200.-- mensili anche per __________ (cfr. doc. XVIII2).

Tale provvedimento non è

cresciuto in giudicato avendo la medesima interposto reclamo (cfr. doc. XVIII).

In simili condizioni,

considerato peraltro che l’assegno familiare è una prestazione prioritaria

rispetto all’indennità straordinaria di disoccupazione (cfr. art. 2 Laps),

l’amministrazione dovrà verificare se l’insorgente nel periodo a far tempo dal

mese di febbraio al mese di luglio 2020 (giusta l’art. 12 cpv. 2 L-rilocc

possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere straordinarie di

disoccupazione; cfr. consid. 2.3.) abbia beneficiato di assegni familiari

(eventualmente riconosciutile retroattivamente) per il figlio __________.

In caso negativo, visto in

ogni caso che ai sensi dell’art. 10a Laps per determinare se un assicurato ha

diritto o meno a una determinata prestazione, si tiene conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta, l’importo corrispondente all’assegno per il figlio __________ non

andrà computato nel calcolo volto a stabilire l’indennità straordinaria

cantonale di disoccupazione spettante alla ricorrente dal 1° febbraio 2020.

Il TCA rende, tuttavia,

attenta l’insorgente che in tale caso, se in seguito le verranno riconosciuti

retroattivamente gli assegni per il figlio, l’importo dell’indennità

straordinaria cantonale di disoccupazione - corrispondente all’ammontare di

tali assegni - potrà esserle chiesto in restituzione.

Al riguardo cfr. STCA

42.2019.34

del 5 dicembre 2019.

2.14

Per quanto attiene alla

deduzione dall’indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 800.-- versati

direttamente all’USSI a titolo di rette per l’affidamento di __________ e __________

presso il centro educativo (fr. 400.-- per figlio; cfr. doc. 45-49; consid.

1.1.), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento

dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro,

il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20

cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie).

Le Convenzioni ufficiali

per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________ sottoscritte

dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al

contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare

della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del

sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con

prestazioni LAPS - fra le quali figurano le ISD (cfr. art. 2 Laps; consid.

2.3.) - senza prestazioni di assistenza il contributo alle rette per

l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 400.-- mensili

(cfr. consid. 2.9.; 2.11.).

Ne discende che il

conteggio di un contributo alle rette per i due figli __________ e __________

di complessivi fr. 800.-- dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. D = 45), quando la

ricorrente beneficiava di ISD, non presta il fianco a critiche.

A ragione, poi, in virtù

della cessione contemplata nelle Convenzioni a cui il padre dei ragazzi ha

aderito l’11 febbraio 2011 (“La famiglia

naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al

minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo

corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della

sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento” (cfr. consid. 2.11.), l’UMA ha trattenuto

dall’indennità straordinaria di disoccupazione mensile un importo a titolo di

contributo alla retta e l’ha versato direttamente all’USSI.

Relativamente all’entità

di tale ammontare, però, l’amministrazione stessa, nella risposta di causa, ha

indicato che, siccome gli AF, a seguito della decisione del 27 maggio 2020,

sono stati corrisposti direttamente a __________ e __________ con effetto

retroattivo dal mese di gennaio 2020 (cfr. doc. F), l’importo mensile delle ISD

pagato direttamente a USSI è quantificato in fr. 400.-- per i due figli (e

quindi non fr. 800.-- come stabilito in precedenza; cfr. doc. V pag.3).

Nella duplica l’UMA ha

affermato:

" (…)

b) l’importo mensile delle ISD pagato

direttamente a USSI – Settore rette ammonta a fr. 300.-. Per le indennità di

luglio 2020, fino al giorno 17, data dell’ultima indennità a cui ha diritto la

richiedente, l’importo da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 169.50

(13 ISD su 23 indennità previste per il mese di luglio).

Considerando le decisioni IAS del 27 maggio

2020, citate nella risposta di causa, e quelle summenzionate, l’importo

complessivo da marzo 2020 da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr.

1'569.50. L’importo già pagato ammonta a fr. 2'400.- e pertanto fr. 830.50 sono

stati versati in eccesso e devono essere rimborsati alla signora RI 1. (…)”

(Doc. IX)

Effettivamente, visto che

gli assegni familiari - che devono servire per coprire il contributo alle rette

(cfr. art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il contributo dei

genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari

vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,

assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI) - dal mese di gennaio

2020.

sono versati direttamente sui conti intestati a __________ e __________

(fr. 200 per figlio fino ad aprile 2020 e in seguito fr. 250 per figli),

l’importo mensile delle ISD da trattenere e pagare direttamente all’USSI è di

fr. 400.-- al mese per marzo e aprile 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle

rette per __________ e __________ – fr.400. di AF) e di fr. 300.-- da maggio

2020.

(fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ –

fr. 500. di AF).

In proposito è utile

rilevare che la parte di ISD da dedurre a favore dell’USSI quale parte del

contributo alle rette è in ogni caso quella destinata a coprire il fabbisogno

di ognuno dei due figli (cfr. doc. B pag. 3; consid. 1.2.). Nel calcolo

dell’ISD viene infatti conteggiato un fabbisogno proprio per ogni persona

supplementare dell’unità di riferimento rispetto al titolare, che corrisponde

per la seconda persona supplementare (in casu __________; cfr. doc. C = 42) a

fr. 6'460 annui, pari a 538.-- mensili e per la terza persona supplementare (in

casi __________; cfr. doc. C = 42) di fr. 4'940 annui, pari a fr. 411.--

mensili (cfr. consid. 2.5.).

Dalle indennità

straordinarie di disoccupazione bonificate alla ricorrente sono, per contro,

stati dedotti fr. 800.-- mensili quale contributo alle rette (cfr. doc. 45-49).

Pertanto

l’amministrazione, una volta appurato se la ricorrente abbia ricevuto o meno

assegni familiari per __________ nel periodo determinante (cfr. consid. 2.13.)

e dopo aver nuovamente determinato l’ammontare dell’indennità giornaliera

straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, da febbraio al 17

luglio 2020 (cfr. doc. IX), ricalcolerà la parte dell’importo di ISD trattenuto

da rimborsarle.

2.15

Alla luce di tutto quanto

esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver

esperito le indagini per chiarire se l’insorgente, nel periodo dal mese di febbraio

al mese di luglio 2020, abbia beneficiato di assegni familiari per il figlio __________

(cfr. consid. 2.13.), da una parte, effettui un nuovo conteggio delle indennità

straordinarie di disoccupazione spettantile in tale arco di tempo, tenendo

conto di un’unità di riferimento composta di cinque persone comprensive dei

figli __________ e __________.

Dall’altra, determini la

somma che deve essere rimborsata all’insorgente, ritenuto che a titolo di

contributi alle rette di __________ e __________ devono essere trattenuti fr.

400.-- complessivi mensili per i mesi di marzo e aprile 2020 e fr. 300.-- al

mese da maggio al 17 luglio 2020 (cfr. consid. 2.14.).

2.16

La ricorrente, parzialmente vincente

in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è

vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27

marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27

maggio 2019 consid. 2.9.).

2.17

Per

la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di

principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia

le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

“L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF

9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 8C_8C_925/2014

del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid.

7.2).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 7.2).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF

8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.18

Nel

caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di

prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX).

In

tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Va

poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente

destituite di esito favorevole.

Il

TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.

È riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF

9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STF I 472/06 del 21 agosto 2007

consid. 7.2.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 27 maggio 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UMA affinché, dopo aver esperito un complemento

istruttorio come stabilito al consid. 2.13., calcoli nuovamente l’indennità

giornaliera straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente - la cui

unità di riferimento è composta della medesima, di suo figlio, del marito e dei

due figli di quest’ultimo - e stabilisca l’importo da rimborsarle conformemente

a quanto indicato ai consid. 2.13.-2.15.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà all’assicurata

l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti