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Decisione

42.2020.18

A seguito del divieto generale imposto dal TI nel 3/2020 (avallato da Confederazione) attività ordinaria delle autofficine non poteva essere svolta. Attivo solo servizio picchetto. Pertanto ricorrente, titolare di garage, ha diritto a IPG Corona ex art. 2 cpv.3 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno

7 dicembre 2020Italiano45 min

90'000.00. Questo è stato incluso solo nella circolare riguardante i provvedimenti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.18

rs

Lugano

7 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su “reclamo” del 7 agosto 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 22 giugno

2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità

perdita di guadagno Corona, in quanto:

" (…) I

beneficiari sono persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente il

cui reddito soggetto all’AVS è compreso tra CHF 10’000.- e CHF 90'000.-. Il

vostro reddito nel 2019, sul quale avete versato i contributi previdenziali, è

superiore all’importo massimo.” (Doc. A6)

1.2. L’8 agosto 2020 la Cassa ha

emesso una “decisione su reclamo” con cui ha confermato il proprio precedente

provvedimento del 22 giugno 2020, rilevando:

" (…) ln base alla situazione straordinaria come conseguenza del

coronavirus, il Consiglio federale ha emanato la seguente ordinanza 2 COVID-19

in data 13.03.2020. Il Consiglio federale ha deciso in base all'articolo 185,

cpv. 3, della Costituzione federale (Cost). Ciò significa che il fondamento è

costituito dalla più alta base giuridica in Svizzera - I Cantoni non possono

adottare misure o rilasciare istruzioni che vadano oltre questa legge suprema.

Su questa base fondata sulla Cost. il Consiglio federale ha la competenza di

determinare quali siano le aziende indispensabili per mantenere

funzionante la vita pubblica (prestazioni base).

Le officine e le stazioni di servizio sono state designate come

tali e non sono state soggette a chiusura totale a livello federale.

Il 20.03.2020 il Governo cantonale ticinese ha emesso un'ordinanza

generale relativa alla situazione coronavirus. Questa non include la chiusura

totale di alcuni settori dell'economia. Il 27 marzo 2020, il Governo cantonale

del Ticino ha arbitrariamente decretato ulteriori chiusure di negozi, in

particolare per quanto riguarda i cantieri e i fornitori di cantieri, ma non

tutti i servizi del settore automobilistico e del commercio specializzato dei

veicoli a due ruote - Di conseguenza si può ancora ipotizzare una chiusura

parziale ai sensi dell'articolo 8. Con una nuova ordinanza COVID-19 del

28.03.2020 la Confederazione ha aggiornato l'ordinanza COVID-19, con la quale

introduce i determinanti articoli 7 (entrata in vigore retroattiva a partire

dal 17.03.2020) e 7e (entrata in vigore retroattiva dei cpv. 1-3 in vigore dal

21 marzo 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 marzo 2020), che definiscono anche

l'imposizione di restrizioni temporanee o chiusura di attività in specifici

settori economici, approvate dal Consiglio federale, da gestire in maniera

analoga a quelle definite su scala nazionale. Il 02.04.2020, il Governo

cantonale del Ticino ha modificato la propria ordinanza sulla base dei nuovi

articoli straordinari federali, art. 7 segg, in base ai quali il contenuto per

il settore automobilistico e del commercio specializzato dei veicoli a due

ruote non subisce alcuna modifica - Di seguito si deve ancora presumere una

chiusura parziale ai sensi dell'art. 8 - Questa ordinanza inizia il 06.04.2020

e rimane in vigore fino al 13.04.2020 (estensione della prima ordinanza).

Nuovamente in data 06.04.2020, il Governo cantonale del Ticino ha emesso un

regolamento invariato - Questa ordinanza inizia il 14.04.2020 e rimane in

vigore fino al 19.04.2020 (seconda estensione della prima ordinanza).

Inoltre, il Consiglio federale ha emesso le Direttive concernenti

Fatti

i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) in materia di

contributi AVS/IV/EO, organizzazione e assoggettamento assicurativo del 30

marzo 2020 / Versione 2 / valida dal 29.04.2020 / 318.714 i. A detta dei rif.

marginali 1065 segg. della Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti

per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus (CIC) di questa ordinanza e direttiva - la base per il calcolo

dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito

dell'attività lucrativa secondo la fissazione al 17 marzo 2020 dei contributi

dell'anno 2019 che dev'essere tra CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 e deve esserci

una perdita di guadagno direttamente correlata alla crisi del coronavirus. Il

suo reddito soggetto a AVS il 17.03.2020 era superiore a CHF 90'000.00 e quindi

non insorge alcun diritto.

La base per la valutazione della compensazione per i lavoratori

indipendenti è sostanzialmente il reddito percepito che è stato realizzato nel

2019. Come base si applica il reddito utilizzato per determinare il calcolo dei

contributi per il 2019 (acconto). Se al momento della determinazione

dell'indennità è già disponibile la comunicazione fiscale definitiva per il

2019, sarà presa in considerazione questa.

Se l'indennità determinata si basa sul reddito utilizzato per i

contributi d'acconto del 2019 e se questo non è stato adeguato dall'ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi, la domanda si fonda sul

reddito dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se la

comunicazione fiscale definitiva per il 2019 è già disponibile al momento della

domanda, si dovrà tenere conto di questa.

Considerazioni:

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle basi giuridiche sopra

elencate, la nostra decisione di "Rifiuto dell'indennità di perdita di

guadagno Corona" del 22.06.2020 è stata determinata sull'ultima decisione

definitiva di contribuzione per il 2017 del 24.06.2019 sulla base di un reddito

realizzato di CHF 223'700.00. Non abbiamo a disposizione una comunicazione

fiscale definitiva per il 2019.” (Doc. A1)

1.3. RI 1, con tempestivo ricorso

del 14 agosto 2020 inoltrato al TCA, ha fatto valere:

" (…) Tra marzo

e aprile inoltriamo per email i formulari di richiesta IPG Corona e compiliamo

il modulo Meldebeleg Corona Erwerbsersatz (Online) interponendo così la domanda

per il ricevimento dell'indennità a seguito delle misure decretate dal

Consiglio Federale, dal 19.03.2020 al 10.05.2020.

ln data 22.06.2020 viene respinta la nostra richiesta con

motivazione che il reddito realizzato dichiarato sull'ultima decisione

definitiva di contribuzione supera i Fr. 90'000.-

Con notifica del 01 .07.2020 ricorriamo alla decisione di rifiuto

del versamento dell'IPG Corona e reclamiamo nuovamente la nostra richiesta di

indennità. Esplicitiamo nel nostro scritto che siamo consapevoli del fatto che

dal 17.03.2020 al 20.03.2020 in Ticino vigeva un caso di rigore. Nonostante ciò

non inoltriamo una nuova richiesta (dal 20.03.2020 al 10.05.2020) poiché

riteniamo che sarà la cassa di compensazione ad adeguare il versamento delle

indennità giornaliere sulla base di tale situazione.

ln data 07.08.2020 riceviamo per raccomanda la decisione sul

nostro reclamo, il quale viene respinto. Determinante si dimostra di nuovo

l'ultima decisione definitiva di contribuzione: reddito realizzato maggiore di

Fr. 90’000.-.

Il 12.08.2020 inoltriamo opposizione alla decisione di respingere

il reclamo.

A seguito di un colloquio telefonico con l'Istituto delle

Assicurazioni Sociali, ci permettiamo di ribadire nel nostro scritto che

l'attività "garage e autofficine" non rientra nei casi di rigore,

pertanto anche in caso di conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS

superiore a CHF 90'000, la rendita IPG deve essere garantita. (…)” (Doc. I)

1.4. Dopo avere beneficiato di una

proroga del termine (cfr. doc. III-VI), il 24 settembre 2020 la Cassa ha

presentato la risposta di causa in lingua tedesca (cfr. doc. VII).

Di conseguenza il 28

settembre 2020 questo Tribunale le ha impartito un termine di 15 giorni per

produrre la traduzione della risposta in lingua italiana (cfr. doc. VIII).

Il 7 ottobre 2020 è

pervenuto l’atto di risposta tradotto in italiano con cui la parte resistente

ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando in particolare:

" (…)

- 16.04.2020 La Confederazione emana l'ordinanza Corona ampliata -

Clausola di rigore per autonomi - non è più necessaria una chiusura totale, ma

solo una perdita di guadagno dovuta alla stagnazione economica. - Questa

ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 17 marzo 2020.

La decisione del Consiglio federale del 16.04.2020 ha introdotto

l'estensione del gruppo di beneficiari per l'indennizzo corona per la perdita

di guadagno. Per prendere in considerazione solo i casi di rigore, ora si ha

diritto se il reddito soggetto all'AVS era compreso tra CHF 10'000.00 e CHF

90'000.00. Questo è stato incluso solo nella circolare riguardante i provvedimenti

per combattere il coronavirus - Indennità coronavirus (CIC) 328.713 d del

17.04.2020 con la versione 2. ln particolare, il nuovo paragrafo 3.2.5 con il

margine n. 1041.2 e il margine n. 1041.3 ha consentito di soddisfare i

presupposti del diritto per la nostra decisione di rifiuto del 22.06.2020

(allegato 1). Come già menzionato, i presupposti del diritto non sarebbero

stati soddisfatti in passato a causa della chiusura solo parziale.

Le restrizioni a breve termine o le sospensioni di attività in

determinati settori economici ordinate dai Cantoni e approvate dal Consiglio

federale devono essere trattate alla stregua delle chiusure di impianti

ordinate in tutta la Svizzera. Ciò significa che le chiusure/restrizioni

ordinate dal Cantone Ticino, approvate dal Consiglio federale, devono essere

equiparate a quelle ordinate dal Consiglio federale all'art. 6 cpv. 2

dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020, valide al 17 marzo 2020. Ciò è

subordinato all'approvazione delle chiusure/restrizioni cantonali da parte del

Consiglio federale.

Il determinante art. 7e cpv. 1-3 dell'ordinanza 2 COVID-19,

approvato dal Consiglio federale il 27 marzo 2020, è entrato in vigore con

effetto retroattivo alle ore 00:00 del 21 marzo 2020.

Il Consiglio federale ha deciso in base all'articolo 185, cpv. 3,

della Costituzione federale (Cost). Ciò significa che la base è costituita

dalla più alta base giuridica in Svizzera — i Cantoni non possono adottare

misure o rilasciare istruzioni che vadano oltre questa legge suprema. Su questa

base fondata sulla Cost. il Consiglio federale ha la competenza di determinare

le aziende indispensabili per mantenere funzionante la vita pubblica

(prestazioni base) Le officine e le stazioni di servizio sono state designate

come tali e non sono state soggette a chiusura totale a livello federale.

Il Cantone Ticino si è spinto oltre gli ordini del Consiglio

federale, in particolare per quanto riguarda la chiusura dei cantieri. Per

questo motivo i fornitori di cantiere come i pavimentatori, gli idraulici, gli

elettricisti, i servizi idraulici, gli addetti alla copertura di tetti, ecc.

che, come i proprietari di autofficine, sono stati colpiti solo in parte dalla

chiusura parziale (negozi chiusi - servizi idraulici aperti) sono stati

costretti a chiudere completamente. Ciò non ha tuttavia influito su nessuna

officina nel segmento delle prestazioni base.

Lo ha confermato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), il signor __________, in risposta a una richiesta telefonica e

conferma il nostro approccio che anche nel Canton Ticino il settore delle

autofficine e delle due ruote con officina non è stato completamente chiuso, ma

solo parzialmente chiuso, motivo per cui il risarcimento può essere corrisposto

solo in base alla clausola di rigore per l'indennità Corona. (…)” (Doc. IX)

1.5. Il 15 ottobre 2020 il

ricorrente ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Ribadiamo

comunque quanto menzionato nella nostra raccomanda a CO 1 del 12.08.2020

(allegato 1):

"siamo stati spesso confrontati con titolari di garage

(ditte individuali) che hanno percepito la rendita senza complicazioni a

differenza nostra".

Abbiamo contattato nuovamente l'Istituto delle Assicurazioni

Sociali (IAS, Bellinzona); il quale ci ha riconfermato che il versamento

dell'IPG sarebbe avvenuto poiché l'attività dei garage ticinesi non

rientrava tra i casi di rigore.

Notifichiamo che durante il periodo di "lockdown"

abbiamo mantenuto attivo unicamente un servizio di picchetto per le emergenze,

come da istruzioni comunicate da UPSA Sezione Ticino (allegato 2). Per

informazione: questo servizio di picchetto era garantito dal capo operaio e non

dal signor RI 1.

Non da ultimo, l'interesse di mantenere la sicurezza alla guida

dei nostri clienti, soprattutto per coloro che operavano per il settore

sanitario e delle cure a domicilio, ci è stato molto a cuore.

Auspichiamo quindi che non sia questa benevola decisione a

precludere il ricevimento dell'indennità.” (Doc. XI)

1.6. La Cassa, il 10 novembre 2020

ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XIV).

Il doc. XIV è stato

trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XV).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente

il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus

richiesta dal 19 marzo al 10 maggio 2020.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La

presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la

propagazione di malattie trasmissibili.”

Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.

b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a

fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo

per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia

o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare i

provvedimenti nei confronti della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2

Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28.

febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale).

Al riguardo è utile rilevare

che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr.

14.

pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della

costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale

federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura

di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i

punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le

stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali

parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il

Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di

rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7.

LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare giusta

l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività

societarie.

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3.

Il capoverso 2

non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a. negozi di

generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di

servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso

quotidiano;

b. negozi di

cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e

strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c. farmacie,

drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi

acustici);

d. uffici e

agenzie postali;

e. punti di

vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f. banche;

g. stazioni di

servizio;

h. stazioni

ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i. officine

di mezzi di trasporto;

j. pubblica

amministrazione;

k. strutture

sociali (p. es. centri di consulenza);

l. funerali

nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche

e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale;

n. alberghi.

4.

Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3

devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità

pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone

presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli

assembramenti di persone.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2.

COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della

posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti

di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile

2020.

(RU 2020 863).

Il Consiglio di Stato

ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 (valida fino al 29 marzo

2020), ha deciso:

" 1. È

confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private,

compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le

gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite

aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle

stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che

offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui

parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le

strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita,

giardini botanici e zoologici e parchi di animali).

2.

Il punto n. 1 non si

applica a:

- servizi di

distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità

d'ingresso dei clienti nei locali;

- mense

sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case

anziani e scolastiche non aperte al pubblico;

- mense aziendali non aperte al pubblico;

- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;

punti vendita di articoli medici e sanitari;

- farmacie e drogherie;

- chioschi;

- stazioni di

servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;

- banche;

- uffici e agenzie postali;

- funerali nella stretta cerchia familiare.

In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche

accresciute e di distanza sociale.

3.

Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza

per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a

esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla

presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:

- non accogliere

contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le

norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia

seduto sia in piedi;

- limitare

l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed

esclusivamente per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,

ecc.

4.

Possono rimanere operative le strutture sanitarie,

socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD

che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale

e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere

operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a

sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.

5.

Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute

e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione

agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6.

Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti

salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di

distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere

deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente interesse

pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria

e dei sindacati.

7.

Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a

domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il

pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile

solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

8.

Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture,

interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere

svolti tramite un servizio di picchetto.

9.

Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la

pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.

10.

Sono permesse le attività private volte a garantire la

sicurezza e l'ordine pubblico.

11.

Le attività industriali che non possono interrompere

immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori

necessari ad arrestare le linee di produzione.

Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare

o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

12.

Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute

e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla

presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.

13.

Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle

norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo

delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti

indispensabili.

14.

Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute

e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla

diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.

15.

È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle

attività autorizzate. (…)”

Il Consiglio federale, il

27.

marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU

2020.

1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

Ai sensi di questo

disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,

autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste

un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un

periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle

attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere

accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone

richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è

altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione

sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno acconsentito

a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione resta garantito

e se il funzionamento dei settori economici interessati e compromesso poiché

vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

L’art. 7e cpv. 1-3

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo

2020.

Con Risoluzione n. 1649

del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento

agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte

le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi

interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,

situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze

e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di

apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine

industriali, ecc.).”

Tali misure sono state

prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile

2020.

e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

Per il periodo dal 20 al

27.

aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile

2020, ha invece deciso:

" 1. Oltre

alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono

applicabili anche le seguenti disposizioni.

2.

Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione

degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero

superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come

attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività

inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di:

- non

accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le

norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia

seduto sia in piedi;

- limitare

l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente

per i propri ospiti;

- non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa,

ecc.

3.

Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle

norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui

cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure

attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da10 o meno

persone.

La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano

sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul

rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica,

segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o

preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni

di categoria e dei sindacati.

4.

Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria,

chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono

impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime

ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,

chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di

interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle

persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute

pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. (…)”

(la sottolineatura è della redattrice)

Dal 27 aprile al 3 maggio

2020.

il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo

l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e

prevendendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera

socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, che intendono

impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime

ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente,

chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di

interesse pubblico.

È stato altresì previsto

che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire

dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020”

(cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020).

L’art. 6 Ordinanza 2

Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino

al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6

cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse

quelle in locali privati;

e. Abrogato

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a:

l. funerali nella cerchia familiare;

o. centri

commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio

e i fiorai;

p. strutture che

offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni

di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q. strutture

servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

Tale disposizione è stata

oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7

giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

b. Abrogata

c. discoteche,

locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in

locali privati;

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura

di pasti;

bbis strutture

di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e

mense scolastiche);

3bis Oltre al piano di protezione ai sensi

dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3

lettera bbis si applica quanto segue:

a. la dimensione

dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle

scuole dell’obbligo;

b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c. nelle mense

aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano

nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente

alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;

d. le strutture

di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.

le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;

ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

2.3

Il Consiglio federale ha,

inoltre, adottato delle misure per frenare le conseguenze economiche connesse

alla diffusione del coronavirus.

In particolare l’Ordinanza

sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del

20.

marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità

di sei mesi (RU 2020 871), all’art. 2 cpv. 3 prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno). All’accertamento del reddito

è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

In deroga all’articolo 24

LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la

revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1),

mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di

compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS

prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato ed è

stato introdotto il cpv. 3bis (in vigore retroattivamente dal 17 marzo al 16

maggio 2020; RU 2020 1257):

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei

provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso

1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai

sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU

2020.

2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571).

Per completezza va

osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato

abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in

vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

2.4

L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).

Il p.to 3.2.4. N.1041

concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to

3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

" Hanno

diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in

seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, il p.to 3.2.4. è stato modificato ed è stato

introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.4

Diritto derivante dalla chiusura di strutture

1041.

Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di

guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6

capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.

1041.1

Questa

disposizione è applicabile per analogia ai lavoratori indipendenti che hanno

subìto una perdita di guadagno in seguito a una deroga di cui all’articolo 7e

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello cantonale e approvata dal

Consiglio federale per la limitazione o la cessazione delle attività di

determinati settori dell’economia.

3.2.5

Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di

rigore di lavoratori indipendenti

1041.2

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il

cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale. (…)”

Il tenore dei p.ti 3.2.4.

e 3.2.5. sopra riprodotto è stato mantenuto anche nelle versioni 3, 4, 5 e 6

della Circolare CIC (stato al 13 maggio 2020, 20 maggio 2020, 19 giugno 2020,

rispettivamente 3 luglio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen.admin. ch/it/d/12721).

2.5

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6

Nella presente evenienza

dall’estratto del Registro di commercio (cfr. www.zefix.ch) emerge

che il __________ è una ditta individuale con sede a __________. Quale scopo è

stata iscritta l’indicazione “garage e autoriparazioni”. Il ricorrente ne è il

titolare con diritto di firma individuale.

Il __________ è

concessionario __________. Inoltre nel suo sito internet (___________) quali servizi

risultano manutenzione ordinaria, gestione lavori in garanzia, preparazione

e presentazione al collaudo + riparazioni post collaudo (Autorizzazione cantonale),

vendita, geometria e servizio pneumatici + magazzino per il

relativo deposito, lavaggio e pulizia interna veicolo, servizio igienizzante

aria condizionata, aggiornamenti navigatore, sostituzione vetri, gestione danni

carrozzeria, assicurazioni, auto noleggio.

L’insorgente

ha chiesto indennità per perdita di guadagno connessa al coronavirus dal 19

marzo 2020 al 10 maggio 2020 (cfr. doc. I; A2).

La Cassa ha

negato al ricorrente il diritto a indennità, in quanto, da una parte, ha

escluso l’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno (“Hanno diritto

all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che

subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. (…)”; cfr.

consid. 2.3.), visto che i garage sono stati oggetto di una chiusura parziale.

Dall’altra, nemmeno ha

considerato l’insorgente rientrare nei caso di rigore di cui all’art. 2 cpv. 3bis (“I

lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per

combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei

contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90

000.

franchi. (…)”; cfr. consid. 2.3.), poiché dall’ultima decisione

definitiva di contribuzione per il 2017 del 24 giugno2019 risultava un reddito

realizzato di fr. 223'700.-- (cfr. doc. A6; A1; consid. 1.1.; 1.2.).

L’insorgente ha contestato

il modo di operare della parte resistente, facendo valere che durante il

periodo di confinamento in Ticino i garage sottostavano a una chiusura

ratificata dal Consiglio federale e che il proprio garage aveva mantenuto

attivo unicamente un servizio di picchetto garantito dal capo operaio e non da

lui stesso (cfr. doc. I; XI1; XI).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa avrebbe

dovuto denominare il provvedimento del 7 agosto 2010, poi impugnato dinanzi al

TCA, decisione su opposizione invece di decisione su reclamo (cfr. doc. A1).

In effetti l’art. 1

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RU 2020 871; RS 830.31) prevede che le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai

sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non

prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità

o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L’art. 52 LPGA enuncia al cpv. 1 che le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo il cpv. 2

le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici.

L’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno non prevede deroghe per quanto concerne l’istituto

dell’opposizione contemplato dalla LPGA.

Del resto la Cassa stessa,

nella decisione del 22 giugno 2020, aveva indicato quale rimedio di diritto che

“contro la presente decisione può essere interposta opposizione entro 30

giorni dalla notifica della decisione. (…)” (cfr. doc. A6). Il ricorrente,

il 1° luglio 2020, ha conseguentemente inoltrato alla parte resistente un atto

intitolato “opposizione decisione di rifiuto IPG Corona del 22.06.2020 (…)”

(cfr. doc. A7).

2.8

Per quanto attiene alle

censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona sostanza, da un lato,

avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus in

quanto il suo garage con autofficina ha dovuto chiudere, fatta eccezione per il

servizio di picchetto, dall’altro, il suo caso non sarebbe, perciò, da valutare

secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno), giova evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid.

2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17 marzo 2020, tramite l’Ordinanza

2.

COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi, ristoranti, bar, strutture ricreative

e per il tempo libero, nonché di strutture che offrono servizi alla persona con

contatto corporeo, lasciando invece aperte, in particolare, le officine di

mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19).

È altrettanto vero, però,

in primo luogo, che il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del

20.

marzo 2020, ha emesso delle disposizioni più stringenti rispetto a quelle

federali. In particolare ha confermato la chiusura di tutte le attività

commerciali e produttive non indispensabili e ha vietato l’attività nei

cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi

di lavoro, permettendo le attività che potevano essere svolte a domicilio in

modalità remota (la presenza in ufficio doveva essere limitata) e interventi

puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni

di pericolo o altre urgenze possono essere

svolti tramite un servizio di picchetto (cfr. p.ti 1, 6, 7 e 8).

Il 27 marzo 2020 il

Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1649, ha ribadito la chiusura di

tutte le attività commerciali e produttive private e ha precisato il p.to 8 (“Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di

distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti,

rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto

per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se

indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di

riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).

È pure altrettanto vero

che il Consiglio federale, tramite l’introduzione il 27 marzo 2020 dell’art. 7e

nell’Ordinanza 2 COVID-19 entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020, poteva

in ogni caso autorizzare i Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o

cessazione delle attività di determinati settori dell’economia se la

situazione epidemiologica lo richiedeva.

I Cantoni erano

così legittimati ad adottare provvedimenti che andavano oltre quanto previsto

dal Consiglio federale.

All’origine di

questa regolamentazione vi era proprio la decisione del Cantone Ticino di limitare

per un determinato periodo lo svolgimento delle attività in modo più

restrittivo rispetto a quanto decretato a livello federale (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/

pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

La Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) del 17 marzo 2020 nella versione 2, stato

al 17 aprile 2020, al p.to 3.2.4. (mantenuto nelle versioni 3, 4, 5 e 6 della

Circolare CIC; cfr. consid. 2.4.), relativo al diritto alle indennità derivante

dalla chiusura di strutture,

prevede

del resto che hanno diritto all’indennità - già prescindendo dai casi di rigore

-, oltre che i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno

in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 (cfr. consid. 2.2.), ordinata a livello federale, i lavoratori

indipendenti che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito a una deroga

di cui all’articolo 7e dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello

cantonale e approvata dal Consiglio federale per la limitazione o la

cessazione delle attività di determinati settori dell’economia (cfr.

consid. 2.4.).

La Circolare CIC indica

chiaramente che il diritto all’indennità contemplato all’art. 2 cpv. 3

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in caso di chiusura di un’attività

decretata a livello federale va riconosciuto per analogia anche ai lavoratori

indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa, non solo della

cessazione/sospensione, ma pure della limitazione della propria attività

ordinata dal Cantone e approvata dal Consiglio federale.

Ne discende che in relazione

alle attività che hanno fatto oggetto a livello cantonale di misure più

restrittive rispetto a quelle emesse dalla Confederazione, segnatamente di

chiusure totali o parziali (l’art. 7e dell’Ordinanza 2 COVID-19 fa in effetti

riferimento non solo alla cessazione ordinata a livello cantonale ma anche alla

limitazione delle attività di determinati settori dell’economia; cfr. consid.

2.2.) decise dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino sussiste il diritto a

indennità per perdita di guadagno connessa al coronavirus ai sensi dell’art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2.).

Il diritto alle indennità

è stato peraltro esteso ai casi di rigore successivamente - e meglio il 16

aprile 2020 con l’introduzione dell’art. 3 cpv. 2bis Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno, seppur valido retroattivamente al 17 marzo 2020 - per far beneficiare

dell’indennità anche quei lavoratori indipendenti che erano colpiti solo

indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la

pandemia, come ad esempio i tassisti, i quali, pur non avendo fatto oggetto di alcuna

limitazione, hanno avuto meno lavoro o non ne hanno più avuto (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78813.html).

In questa categoria

rientrano pure gli operatori delle professioni sanitarie in relazione ai quali

non vigeva alcun divieto di esercitare la professione (cfr. Risoluzione del Consiglio

di Stato n. 1570 del 20 marzo 2020 p.to 4; consid. 2.2.), ma che sono stati

invitati ad astenersi da trattamenti non urgenti o strettamente necessari (cfr.

https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/ DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/COVID_Chiropratici_osteopati_fisio_psi_odonto_podologi_16.03.202.pdf).

2.9

Nel caso concreto a seguito

delle misure adottate a livello federale e cantonale nel mese di marzo 2020

(cfr. consid. 2.2.; 2.8.) l’attività del __________, per quanto riguardava le

mansioni legate alla vendita di autoveicoli e di pneumatici, da una parte, e al

cambio pneumatici, alla manutenzione ordinaria delle auto, alla preparazione e

presentazione delle auto ai collaudi, nonché alle riparazioni post collaudo,

alle riparazioni dei danni di carrozzeria non particolarmente significativi,

agli aggiornamenti dei navigatori, al lavaggio e alla pulizia interna dei

veicoli (cfr. consid. 2.5.), non poteva essere svolta.

Era, infatti, attivo

soltanto un servizio di picchetto per interventi puntuali relativi a

riparazioni urgenti (cfr. Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1570 del 20

maro 2020 p.to 8; Risoluzione n. 1649 del 27 marzo 2020 consid. 2.2.).

In proposito è utile

osservare che presso la Sezione della circolazione, dal 16 marzo 2020, erano

sospesi tutti i collaudi, ad eccezione dei casi di comprovata necessità (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187472&cHash=9dc69e4f5a9f2d76d7604b87ce76cba4), come

pure presso il Touring Club Svizzero che ha ripreso a effettuare i

collaudi ai veicoli in modalità ridotta dal 27 aprile 2020 (cfr. https://www.cdt.ch/ticino/riprendono-i-collaudi-alla-sede-tcs-di-rivera-JC2620830?_sid=f6EbwDrx).

L’Unione professionale

svizzera dell’automobile (UPSA), il 22 marzo 2020, ha d’altronde raccomandato

ai propri membri, facendo riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato

con la Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, di seguire attentamente le

indicazioni delle Autorità, ossia:

" - Chiusura

fisica al pubblico delle officine meccaniche, degli

showroom, dei piazzali di vendita per veicoli nuovi e usati;

- Possibilità di

offrire un servizio di picchetto per urgenze, indispensabile unicamente per

garantire la mobilità del cittadino, dei mezzi di soccorso e dei veicoli

industriali e veicoli pesanti necessari ai trasporti connessi con le attività

autorizzate dalla risoluzione governativa citata e la consegna di pacchi, nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.” (cfr.

Allegato 2 a doc. XI)

Tale raccomandazione è

stata ripetuta dall’UPSA il 28 marzo 2020, il 4 aprile 2020, il 9 aprile 2020

(cfr. Allegato 2 a doc. XI).

A decorrere dal 20 aprile

2020, però, il Cantone Ticino, per quanto attiene alle attività dei garage, si

è allineato alla Confederazione. In effetti la Risoluzione n. 1827 del 15

aprile 2020 al p.to 1 rinvia alle limitazioni di cui all’art. 6 dell’ordinanza

2.

COVID-19 secondo cui, da una parte, le attività di vendita in generale erano

chiuse, dall’altra, le officine di mezzi di trasporto erano aperte (art. 6 cpv.

2.

e cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19; consid. 2.2.).

L’UPSA, al riguardo, il 17

aprile 2020 ha precisato ai propri associati che dal 20 aprile 2020 le officine

potevano riaprire senza limitazione del numero dei collaboratori, anche se le

strutture accessibili al pubblico, in particolare i negozi, avrebbero dovuto

restare chiuse (cfr. allegato 2 a doc. XI).

L’insorgente medesimo, il

1° luglio 2020, ha indicato che l’attività dell’officina è stata chiusa fino al

20.

aprile 2020 (cfr. doc. A7).

Alla luce di quanto appena

esposto, il TCA deve concludere che il ricorrente ha diritto alle indennità

perdita di guadagno a causa del coronavirus sulla base dell’art. 2 cpv. 3

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dal 21 marzo al 19 aprile 2020, e meglio

nel lasso di tempo in cui il Cantone Ticino, con l’avallo della Confederazione,

ha imposto il divieto di svolgere l’attività ordinaria dell’autofficina (cfr.

consid. 2.2.; 2.3.; 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

del 7 agosto 2020 è annullata.

§§ Il ricorrente ha

diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus dal 21

marzo al 19 aprile 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti