42.2020.2
Il ricorso di un beneficiario di prestazioni assistenziali da 01/2010 a 06/2019 e al quale USSI ha chiesto rimborso di fr.260'184.75 a seguito di anticipo ereditario ricevuto nel 06/2019 dal padre di fr. 320'000 è stato respinto
25 maggio 2020Italiano31 min
tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.2
DC/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha percepito prestazioni
assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 per complessivi fr. 260'184.75.
Il 12 giugno 2019 è stato
accreditato sul conto dell’assicurato un importo di fr. 320'000.-- come quota
parte di eredità.
Con decisione su reclamo
del 16 gennaio 2020 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI) ha confermato la decisione del 13 giugno 2019 (cfr. doc. 63) con
la quale ha chiesto la restituzione di fr. 260'184.75, rilevando:
" (…) Secondo
le Direttive COSAS (n. E.3.1 Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto)
il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno
sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa
le seguenti raccomandazioni:
(…)
• Lasciare a
disposizione una somma adeguata (fr. 25 000.-- per le persone sole, fr. 40
000.-- per le coppie, più fr. 15 000.-- per ogni figlio minorenne) alle persone
che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro
patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.
Tali somme lasciate a libera
disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del
beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le
prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della
scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.
Fatti
I.
Nel caso in esame il reclamante con il versamento a suo favore ha
beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di
conseguenza deve rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali percepite.
L'importo richiesto come rimborso per le prestazioni assistenziali
percepite non contraddice l'obiettivo di non ostacolare il ripristino
dell'autonomia e rispetta chiaramente la raccomandazione di lasciare a
disposizione una somma adeguata CHF 25'000.--.
La decisione può, essere confermata.” (Doc. I)
1.2. Contro la decisione su
reclamo l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore ricorda innanzitutto che:
" (…) Il 12
giugno 2019, in ossequio ai propri obblighi, il Signor RI 1 informava l'Ufficio
i del sostegno sociale e dell'inserimento dell'avvenuto versamento dell'importo
di CHF 320'000.-- a valere quale anticipo ereditario da parte del padre (doc.
I, inc. n. 140.8.2019) ed effettuato con lo scopo di dotare il figlio di
una sostanza sufficiente a permettergli di avviare una propria attività
lavorativa indipendente, di nuovo nel campo Radio/TV, impianti satellitari,
computer, vendita, assistenza, riparazioni e servizio a domicilio. (…)” (Doc. I
pag. 4)
Egli sottolinea inoltre
che se è vero che l’art. 33 LAS stabilisce che le prestazioni assistenziali
vanno rimborsate in caso di acquisizione di una sostanza rilevante, è
altrettanto vero che:
" (…) Nel
Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012 relativo alla modifica della LAS, il
Consiglio di Stato si era tuttavia premunito di sottolineare il fatto che il
rimborso non deve "scoraggiare il reinserimento professionale e la
riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il
salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta -
trappola della povertà)".
Allo stesso modo si esprimeva il Rapporto del 28 giugno 2017 del
Dipartimento sanità e socialità della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 per prolungare la prescrizione nel
diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali:
"Chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è
tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le
sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non
compromettano la sua indipendenza e possa indurla a
ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone."
E ancora:
"Se una persona rientra nel mondo del lavoro [...] ma il
rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a
domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al
rimborso".
Ed infatti ai sensi dell'art. 43 della LAS, l'Autorità cantonale
può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le
circostanze lo giustificano. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
Il patrocinatore del
ricorrente sottolinea che, nella presente fattispecie, ad RI 1 resterebbe a
disposizione un importo di fr. 44'800.-- del tutto insufficiente per rilanciare
la propria attività imprenditoriale e ritrovare così la propria autonomia
finanziaria. Egli contesta pure l’operato dell’USSI nella misura in cui non si
è pronunciato sull’applicazione dell’art. 43 LAS nel caso concreto:
" (…) L'Ufficio
si è infatti reso silente sul punto cruciale dell'intera vicenda in esame: la
rinuncia ex art. 43 LAS al rimborso delle prestazioni ricevute. Non avvalendosi
l'USSI di tale facoltà, esso si pone in netta contrapposizione con la visione
delle misure d'integrazione sociale come investimento (direttive COSAS
punto D.2). Per la collettività è infatti di vitale interesse che
l'integrazione e il reinserimento sociale abbiano successo, ciò anche a
beneficio e grazie alle risorse dello Stato.
Nel nostro caso l'avvio di un'attività imprenditoriale in proprio
priverebbe la collettività di una preziosa risorsa, sia dal punto fiscale - essendo
l'impresa soggetta alle imposte - che dal punto di vista occupazionale, in
quanto essa potrebbe rappresentare un possibile nuovo posto di lavoro per
apprendisti e lavoratori.
L'investimento effettuato dallo Stato nell'aiutare il Signor RI 1
per tutti questi anni andrebbe di conseguenza in fumo e ciò arrecherebbe un
danno economico non indifferente alle casse pubbliche, poiché come detto, il
Signor RI 1 potrà difficilmente rendersi economicamente indipendente nelle sue
condizioni, ricadendo nella "trappola della povertà" nel giro di
pochi mesi. (…)” (Doc. I pag. 5-6, 8-9)
Il rappresentante del
ricorrente chiede dunque l’annullamento della decisione su reclamo con la quale
è stata chiesta la restituzione di fr. 260'184.75.
1.3. Nella sua risposta del 6
marzo 2020 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Si
conferma che il signor RI 1, con il versamento di CHF 320'000.- a suo favore,
ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare e per
legge è quindi tenuto a rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali
percepite.
Come chiarito nella decisione su reclamo impugnata, l'importo
richiesto come rimborso per le prestazioni assistenziali percepite non
contraddice l'obiettivo di non ostacolare il ripristino dell'autonomia ma, al
contrario, tale richiesta rispetta chiaramente la raccomandazione di lasciare a
disposizione una somma adeguata di CHF 25'000.-- prevista dalle norme COSAS.
L'USSI non ha operato alcun abuso di apprezzamento né una semplice
automatica richiesta di rimborso dell'intero ammontare delle prestazioni
percepite. Al contrario ha valutato e rispettato la necessità di lasciare una
somma adeguata al ricorrente, il quale pretende invece arbitrariamente di poter
disporre dell'importo da lui ricevuto che, a suo dire, è necessario per avviare
nuovamente un'attività indipendente nel campo della precedente.
Egli deve in realtà far capo anche a un possibile lavoro
dipendente sul mercato del lavoro, quindi senza iniziale investimento, che non
rappresenta pertanto una necessità ma una sua propria scelta. La decisione
impugnata non viola pertanto lo scopo di non ostacolare il raggiungimento
dell'autonomia.
Relativamente alla rinuncia al rimborso si tratta di una
possibilità che nelle circostanze concrete, per i motivi indicati, non risultava
giustificata. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 10 marzo 2020 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 18 marzo 2020 (doc. VI)
il TCA, accogliendo la richiesta del patrocinatore del ricorrente (doc. V), ha
prorogato di 20 giorni il termine per produrre nuova documentazione.
Il 5 maggio 2020 l’avv. __________
dello studio legale RA 1 si è così espressa:
" (…) con
riferimento alla pratica di cui in oggetto e nel rispetto del termine assegnato
per presentare eventuali mezzi di prova, si producono unitamente alla presente
tre classificatori contenenti le copiose, seppur vane, ricerche compiute dal
Signor RI 1 negli ultimi anni per ottenere un posto di lavoro.
Per quanto concerne la risposta dell'USSI del 6 marzo 2020, in
nome e per conto del ricorrente mi permetto di rilevare quanto segue.
In primo luogo, la motivazione addotta dall'USSI a fondamento
della sua arbitraria decisione puramente pretestuosa. In effetti, la richiesta
di rimborso da parte dell'USSI è stata emanata e notificata al qui ricorrente
IMMEDIATAMENTE (e meglio il 13.06.2019, praticamente il giorno stesso in cui ha
avuto notizia dal Signor RI 1 di aver ricevuto l'accredito della sua quota di
anticipo ereditario avvenuta con scritto del 12.06.2019). A quel momento, e
meglio il 13 giugno 2019, l'USSI non sapeva e non poteva sapere che il Signor RI
1 intendeva utilizzare la somma ricevuta quale anticipo ereditario per
riavviare un'attività in proprio; il ricorrente aveva infatti (in conformità a
quanto previsto dalla Legge) informato l'USSI unicamente dell'eredità ricevuta,
senza evidentemente esporre i progetti relativi al suo futuro
professionale. Pertanto non è sicuramente per tale motivo (i.e.
l'intenzione da parte del qui ricorrente di avviare un'attività indipendente)
che l'USSI ha chiesto il rimborso, rispettivamente che si è rifiutato di
considerare di rinunciarvi. Del resto, la meccanicità della richiesta di
rimborso - senza l'analisi di eventuali ulteriori circostanze - emerge
direttamente dalla stessa decisione del 13.06.2019. Appreso che il Signor RI 1
ha ricevuto un accredito di CHF 320'000.-- a valere quale anticipo ereditario,
l'unica condizione presa in considerazione dall'USSI nella sua decisione fu
proprio ed unicamente la ricezione da parte del Signor RI 1 dell'importo di CHF
320'000.--, importo che copriva integralmente quanto percepito dal ricorrente a
titolo di prestazioni assistenziali nel periodo gennaio 2010 - giugno 2019:
"durante il periodo gennaio
2010 - giugno 2019 il nostro Ufficio ha
versato un importo complessivo
di prestazioni di sostegno sociale pari a CHF 260'184.75"
[...] in applicazione all'art.
33 Laps,
"considerato l'accredito di
CHF 320'000.00, è tenuto al rimborso
dell'intero importo delle
prestazioni ricevute." (decisione USSI 13.06.20 19)
La sterile equazione "acquisizione sostanza rilevante =
restituzione delle prestazioni percepite" applicata dall'USSI riemerge con
forza anche nell'allegato di risposta 6 marzo 2020 (p. 2, n. 3): "Con
decisione su reclamo del 16 gennaio 2020 l'USS1 ha chiarito che nel caso in
esame il signor RI 1 con il versamento a suo favore ha beneficiato di un
aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di conseguenza doveva
rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali percepite."
In secondo luogo, la motivazione dell'USSI a sostegno della
propria decisione è perfetta-mente arbitraria. L'USSI parte dal presupposto che
il Signor RI 1 voglia mettersi in proprio per libera scelta, perché non vuole
e/o non ha voluto farsi assumere quale dipendente:
"Egli deve in realtà far
capo anche a un possibile lavoro dipendente sul mercato del lavoro, quindi
senza iniziale investimento, che non rappresenta pertanto una necessità ma una
sua propria scelta. La decisione impugnata non viola pertanto lo scopo di non
ostacolare il raggiungimento dell'autonomia." (Risposta USSI 06.03.2020,
p. 4)
Ora, premesso che di tale assunto non vi è agli atti alcun
elemento, neppure indiziario, la copiosa documentazione prodotta con la
presente dimostra, al contrario, che il Signor RI 1 si è incessantemente
prodigato per trovare un'occupazione come dipendente, senza purtroppo ottenere
per anni il benché minimo, positivo riscontro.
L'USSI parla di libera scelta in capo al qui ricorrente. Orbene,
per definizione, una scelta un “libero atto di volontà per cui, tra due o
più offerte, proposte, possibilità o disponibilità, si manifesta o dichiara di
preferirne una (in qualche caso anche più di una), ritenendola
migliore, più adatta o conveniente delle altre, in base a criteri oggettivi
oppure personali di giudizio, talora anche dietro la spinta di impulsi
momentanei, che comunque implicano sempre una decisione”.
In casu, l'intenzione del Signor RI 1 di avviare una propria
attività indipendente non deriva certamente da una sua libera scelta. Quando
ci si trova confrontati con ben tre classificatori pieni di centinaia di
ricerche di lavoro ed altrettante risposte negative, non si può più parlare di
libera scelta, non si è liberi di scegliere tra due o più offerte.
Pertanto,
il voler avviare una propria attività indipendente, assumendosi oltretutto
il relativo rischio imprenditoriale, non costituisce una libera scelta del
Signor RI 1 bensì l'unica sua possibilità di sbocco professionale.
Rebus sic stantibus, impedendo al ricorrente di avviare con
l'importo ricevuto dal padre a tale specifico scopo un'attività imprenditoriale
che gli permetta di sostentarsi da solo, la decisione dell'USSI viola
crassamente lo scopo stesso dell'assistenza sociale che è quello, nel rispetto
della dignità e dei diritti della persona, di attribuire un aiuto a coloro che
necessitano di prestazioni sociali e che stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno, al fine di favorire l'inserimento sociale e professionale dei
beneficiari (art. 1 LAS).
L'aiuto che qui deve prestarsi al Signor RI 1 è la rinuncia al
rimborso di quanto da lui percepito a titolo assistenziale e dei al fine di non
scoraggiarne il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia
(cfr. Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012 relativo alla modifica della LAS).
Vero è che la garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale
costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in
materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno). Va tuttavia precisato che
oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la
partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno
sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento
del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive "Concetto e indicazioni per
il calcolo dell'aiuto sociale" emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to AI ed
ediz. 2005 p.to AI). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un
minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio
di Stato Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica della
legge sull'assistenza sociale, pag. 5).
L'assistenza quindi non deve soltanto procurare alla persona quei
beni materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma deve anche
permetterle di provvedere a una sua vita più degna nel contesto sociale,
assicurandole prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi,
per far si che la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 5).
Se una persona rientra nel mondo del lavoro è tenuta a rimborsare
le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento
rilevante nella sua situazione economica. Se rientra nel mondo del
lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e
conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato
rinuncia al rimborso (Rapporto 28 giugno 2017 SANITÀ E SOCIALITÀ della
Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016
presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare
la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni
assistenziali).
Ed è proprio in tale contesto che trova applicazione l'art. 43
della LAS che permette all'Autorità cantonale di rinunciare totalmente o
parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
Ebbene, nel caso del Signor RI 1. tutte le circostanze che
giustificano una rinuncia al rimborso ex art. 43 LAS sono date, e alla
luce della documentazione qui pro-dotta è la stessa motivazione della decisione
impugnata, e contrario, a confermarlo. Ricordiamo:
"Egli (il qui ricorrente,
n.d.r.) deve in realtà far capo anche a un possibile lavoro dipendente sul
mercato del lavoro, quindi senza iniziale investimento, che non rappresenta
pertanto una necessità ma una sua propria scelta. La decisione impugnata non
viola pertanto lo scopo di non ostacolare il raggiungimento
dell'autonomia."
La mole impressionante di candidature del Signor RI 1 per una sua
assunzione quale dipendente e quella, non meno importante, di risposte negative
dimostra l'esatto contrario di quanto si afferma nella decisione impugnata: il
qui ricorrente non ha più alcuna, realistica probabilità di essere assunto
quale dipendente sul mercato del lavoro, e investire il denaro ricevuto in
donazione dal padre rappresenta l'unica opportunità di poter ancora sperare nel
raggiungimento di una seppur modesta, ma dignitosa autosufficienza economica. Una
necessità quindi, non certo una libera scelta; l'unica alternativa possibile a
un nuovo ricorso, a brevissimo termine, all'aiuto sociale.
Pertanto, nella misura in cui nega arbitrariamente, i.e. con
motivi che contrastano in modo inconciliabile con le tavole processuali,
l'applicazione dell'art. 43 LAS, la decisione su reclamo del 16 gennaio 2020
del lodevole Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento concernente la
richiesta di rimborso delle prestazioni sociali versate a favore del Signor RI
1 nel periodo gennaio 2010 - giugno 2019 per complessivi CHF 260'184.75 deve
essere annullata, con protesta di tassa, spese e congrue ripetibili. (…)”
(Doc. VII+1)
Al riguardo, il 12 maggio
2020, l’USSI si è così espresso:
" (…) con
riferimento al vostro scritto 6 maggio 2020, pervenuto il 7 maggio 2020,
relativo alle osservazioni 5 maggio 2020 del ricorrente, inoltriamo le presenti
osservazioni.
Il ricorrente in sostanza conferma le
proprie precedenti allegazioni e non adduce argomenti o prove idonei a cambiare
la valutazione del caso in oggetto da parte dell’USSI.
Il signor RI 1, con il versamento di CHF
320'000.- a suo favore, ha beneficiamo di un aumento decisamente rilevante
della propria sostanza e in base alla Las è tenuto a rimborsare all’USSI le
prestazioni assistenziali percepite.
Il ricorrente ribadisce che gli verrebbe
così ingiustamente impedito di avviare un’attività economica indipendente,
avendo già inutilmente cercato un lavoro dipendente con impegno ma purtroppo
senza risultati.
Come già chiarito, l’importo richiesto come
rimborso per le prestazioni assistenziali percepite rispetta chiaramente la
raccomandazione di lasciare a disposizione una somma adeguata di CHF 25'000.-
prevista dalle norme COSAS. Non è a carico dell’assistenza il finanziamento,
anche cospicuo, di un’attività indipendente. La decisione di rimborso era
quindi corretta.
Si conferma la risposta al ricorso. (…)”
(Doc. IX)
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1, il
rimborso di prestazioni assistenziali ottenute da gennaio 2010 a giugno 2019
per un importo complessivo di fr. 260'184.75 a seguito del versamento a suo
favore, di un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo di eredità.
2.2
L'art.
33.
Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno
rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli
arretrati (art. 32 Laps);
b)
in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c)
in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
A
proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002
relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di
Stato si era così espresso:
"
Il nuovo art. 33, rispetto a
quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste
un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla
prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste
nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le
prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni
assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non
scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con
la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali
(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel
suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze
aveva al riguardo rilevato:
"
II nuovo art. 33 limita e precisa
le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni
assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve
avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente
percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza
rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di
sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto
dalla legislazione cantonale."
Nel
rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione
sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da
Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di
chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare
le seguenti considerazioni:
" (…) Il
Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni
sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni
è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le
richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,
previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito
un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone
tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto
sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale
(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino
sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che
possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria
situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle
prestazioni speciali per far fronte a bisogni
particolari o puntuali della persona.
Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve
collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire
il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di
inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non
conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni
pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è
prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a
garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento
sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto
statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
Ÿ professionale:
per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo
del lavoro in tempi brevi
Ÿ sociale:
per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma
che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che
necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto
prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione
economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua
indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo
di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad
es. stipendio in nero – art. 36 LAS)
- le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni
assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal
beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione
assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso
l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale
sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6
milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli
assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno
dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella
misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione
economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso
implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a
domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al
rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente
al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”
2.3
Nelle
Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, al punto E.3.1
(“Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto”) figurano le seguenti
indicazioni:
"
Il ritorno all'autonomia economica
delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario
del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:
■ Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui
redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del
sostegno.
■ Laddove le basi legali prevedono un rimborso
obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di
applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi,
per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à
H.9).
■ Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute
allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale
(franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali
dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).
■ Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr.
25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr. 15000.- per
ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni
importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno
materiale.
Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero
essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo
di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute, a causa
dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di
prescrizione definito dal diritto cantonale."
Riguardo alla funzione delle
disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi
(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums
definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde
mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein
Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte
beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses
Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter,
die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_331/2019 del
18.
settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
Con
sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la
richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria
dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a
prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il
rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la
ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere
ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta
nel reclamo a Euro 290'000.
In
proposito cfr. pure STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF
8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6
giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton
Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.
Con sentenza 42.2018.18
del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la
richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da
una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di
vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a
suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
Secondo
il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale
capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al
nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a
quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
Questi principi sono stati
confermati dal TCA in una sentenza 42.2019.26 del 24 febbraio 2020, attualmente
contestata davanti al Tribunale federale (cfr. inc. 8C_222/2020), relativa ad
un’assicurata che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a
seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata.
L’USSI aveva considerato
l’importo di capitale che supera la somma di fr. 250'000.--.
In quell’occasione il TCA
ha anche rilevato che:
" (…) Alla
luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las
vada interpretato nel senso che sono escluse dal rimborso soltanto le
prestazioni ricevute e concordate nei contratti di inserimento sociale o
professionale strettamente legate a quest’ultimo (in concreto un incentivo
finanziario inizialmente di fr. 200, poi aumentato a fr. 300, nonché il
rimborso delle spese di trasferta e di doppia economia domestica; cfr. consid.
2.4.).
Includere nell’esclusione anche le altre prestazioni assistenziali
(ordinarie e speciali) che vengono erogate a un assistito, a prescindere dalla
conclusione di un contratto di inserimento sociale / professionale sarebbe, del
resto, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. STF
8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1) tra coloro
che hanno svolto una misura di inserimento sociale o professionale e coloro che
invece non l’hanno effettuata perché non ne adempivano - indipendentemente
dalla loro volontà - i presupposti, i quali in caso, ad esempio, di
acquisizione di sostanza rilevante, sono tenuti a rimborsare le prestazioni
assistenziali. In tale contesto va ricordato che secondo l’art. 8 Reg.Las l’USSI,
nella valutazione volta a stabilire se l’assistito adempie le condizioni per
sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale, tiene conto della
sua età, della sua formazione lavorativa ed esamina se non vi siano dei
problemi di salute o una situazione famigliare o personale, che compromettano
in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa (cfr. consid.
2.8.).
Per quanto attiene al caso di specie, va oltretutto evidenziato
che l’insorgente nel periodo in cui è stata al beneficio dell’assistenza
sociale dal novembre 2014 al giugno 2018 (tre anni e mezzo circa) non è sempre
stata occupata con attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di
inserimento sociale sottoscritti in tale lasso di tempo, bensì per due anni e
tre mesi complessivi, e meglio da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre
e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr.
consid. 2.4.).
Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che l’USSI ha
comunque lasciato a disposizione della ricorrente l’ammontare di fr. 25'000.--
come previsto dalle Norme COSAS (cfr. consid. 2.2.; doc. 19; A; III), a ragione
la parte resistente ha tenuto conto del capitale LPP e le ha chiesto, in virtù
dell’art. 33 Las (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), il rimborso della somma di fr.
34'643.-- corrispondente a prestazioni assistenziali ordinarie e speciali
connesse ai contributi minimi AVS, nonché alla franchigia e alle partecipazioni
dell’assicurazione malattie (cfr. consid. 2.4.; A). (…)”
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STFA C 25/00 del
20.
ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per
quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un
ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle
circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede
oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona
fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.
3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese;
STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
2.4
Nel caso in esame dagli atti
risulta che Il 12 giugno 2019 RI 1 ha ricevuto un anticipo ereditario di fr.
320'000.--.
Questa circostanza
(acquisizione di una sostanza rilevante) è una di quelle a seguito delle quali
le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr.
art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.1).
D’altra parte
l’amministrazione ha lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma
adeguata di fr. 25’000.-- conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid.
2.3).
A proposito dell’art. 43
Las, secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente
al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio
1651.
del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il
relativo rapporto della Commissione della legislazione) il TCA rileva che la
competenza per rinunciare al rimborso o al regresso giusta l’art. 43 spetta al
Consiglio di Stato (cfr. art. 47 lett. c Las) e che nulla è stato previsto nel
Regolamento a questo proposito.
A
prescindere da ogni considerazione riguardo all’importo necessario per
intraprendere un’attività indipendente e del fatto che l’anticipo di eredità
sia avvenuto dopo che il ricorrente aveva beneficiato di prestazioni
assistenziali per nove anni e mezzo, questo Tribunale sottolinea che il
legislatore ha scelto di non richiedere il rimborso a coloro che beneficiano
nuovamente di un salario (per evitare che ricadano nel bisogno, cfr.
consid.2.2). A coloro che ricevono sostanza rilevante o un’eredità viene invece
chiesta la restituzione ma possono beneficiare liberamente di un determinato
importo, conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid.2.3).
La decisione su reclamo
del 16 gennaio 2020 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti