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Decisione

42.2020.2

Il ricorso di un beneficiario di prestazioni assistenziali da 01/2010 a 06/2019 e al quale USSI ha chiesto rimborso di fr.260'184.75 a seguito di anticipo ereditario ricevuto nel 06/2019 dal padre di fr. 320'000 è stato respinto

25 maggio 2020Italiano31 min

tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.2

DC/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 16 gennaio 2020 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 ha percepito prestazioni

assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 per complessivi fr. 260'184.75.

Il 12 giugno 2019 è stato

accreditato sul conto dell’assicurato un importo di fr. 320'000.-- come quota

parte di eredità.

Con decisione su reclamo

del 16 gennaio 2020 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in

seguito: USSI) ha confermato la decisione del 13 giugno 2019 (cfr. doc. 63) con

la quale ha chiesto la restituzione di fr. 260'184.75, rilevando:

" (…) Secondo

le Direttive COSAS (n. E.3.1 Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto)

il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno

sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa

le seguenti raccomandazioni:

(…)

• Lasciare a

disposizione una somma adeguata (fr. 25 000.-- per le persone sole, fr. 40

000.-- per le coppie, più fr. 15 000.-- per ogni figlio minorenne) alle persone

che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro

patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.

Tali somme lasciate a libera

disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del

beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le

prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della

scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.

Fatti

I.

Nel caso in esame il reclamante con il versamento a suo favore ha

beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di

conseguenza deve rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali percepite.

L'importo richiesto come rimborso per le prestazioni assistenziali

percepite non contraddice l'obiettivo di non ostacolare il ripristino

dell'autonomia e rispetta chiaramente la raccomandazione di lasciare a

disposizione una somma adeguata CHF 25'000.--.

La decisione può, essere confermata.” (Doc. I)

1.2. Contro la decisione su

reclamo l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo

patrocinatore ricorda innanzitutto che:

" (…) Il 12

giugno 2019, in ossequio ai propri obblighi, il Signor RI 1 informava l'Ufficio

i del sostegno sociale e dell'inserimento dell'avvenuto versamento dell'importo

di CHF 320'000.-- a valere quale anticipo ereditario da parte del padre (doc.

I, inc. n. 140.8.2019) ed effettuato con lo scopo di dotare il figlio di

una sostanza sufficiente a permettergli di avviare una propria attività

lavorativa indipendente, di nuovo nel campo Radio/TV, impianti satellitari,

computer, vendita, assistenza, riparazioni e servizio a domicilio. (…)” (Doc. I

pag. 4)

Egli sottolinea inoltre

che se è vero che l’art. 33 LAS stabilisce che le prestazioni assistenziali

vanno rimborsate in caso di acquisizione di una sostanza rilevante, è

altrettanto vero che:

" (…) Nel

Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012 relativo alla modifica della LAS, il

Consiglio di Stato si era tuttavia premunito di sottolineare il fatto che il

rimborso non deve "scoraggiare il reinserimento professionale e la

riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il

salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta -

trappola della povertà)".

Allo stesso modo si esprimeva il Rapporto del 28 giugno 2017 del

Dipartimento sanità e socialità della Commissione della legislazione

sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 per prolungare la prescrizione nel

diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali:

"Chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è

tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le

sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non

compromettano la sua indipendenza e possa indurla a

ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone."

E ancora:

"Se una persona rientra nel mondo del lavoro [...] ma il

rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a

domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al

rimborso".

Ed infatti ai sensi dell'art. 43 della LAS, l'Autorità cantonale

può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

Il patrocinatore del

ricorrente sottolinea che, nella presente fattispecie, ad RI 1 resterebbe a

disposizione un importo di fr. 44'800.-- del tutto insufficiente per rilanciare

la propria attività imprenditoriale e ritrovare così la propria autonomia

finanziaria. Egli contesta pure l’operato dell’USSI nella misura in cui non si

è pronunciato sull’applicazione dell’art. 43 LAS nel caso concreto:

" (…) L'Ufficio

si è infatti reso silente sul punto cruciale dell'intera vicenda in esame: la

rinuncia ex art. 43 LAS al rimborso delle prestazioni ricevute. Non avvalendosi

l'USSI di tale facoltà, esso si pone in netta contrapposizione con la visione

delle misure d'integrazione sociale come investimento (direttive COSAS

punto D.2). Per la collettività è infatti di vitale interesse che

l'integrazione e il reinserimento sociale abbiano successo, ciò anche a

beneficio e grazie alle risorse dello Stato.

Nel nostro caso l'avvio di un'attività imprenditoriale in proprio

priverebbe la collettività di una preziosa risorsa, sia dal punto fiscale - essendo

l'impresa soggetta alle imposte - che dal punto di vista occupazionale, in

quanto essa potrebbe rappresentare un possibile nuovo posto di lavoro per

apprendisti e lavoratori.

L'investimento effettuato dallo Stato nell'aiutare il Signor RI 1

per tutti questi anni andrebbe di conseguenza in fumo e ciò arrecherebbe un

danno economico non indifferente alle casse pubbliche, poiché come detto, il

Signor RI 1 potrà difficilmente rendersi economicamente indipendente nelle sue

condizioni, ricadendo nella "trappola della povertà" nel giro di

pochi mesi. (…)” (Doc. I pag. 5-6, 8-9)

Il rappresentante del

ricorrente chiede dunque l’annullamento della decisione su reclamo con la quale

è stata chiesta la restituzione di fr. 260'184.75.

1.3. Nella sua risposta del 6

marzo 2020 l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Si

conferma che il signor RI 1, con il versamento di CHF 320'000.- a suo favore,

ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare e per

legge è quindi tenuto a rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali

percepite.

Come chiarito nella decisione su reclamo impugnata, l'importo

richiesto come rimborso per le prestazioni assistenziali percepite non

contraddice l'obiettivo di non ostacolare il ripristino dell'autonomia ma, al

contrario, tale richiesta rispetta chiaramente la raccomandazione di lasciare a

disposizione una somma adeguata di CHF 25'000.-- prevista dalle norme COSAS.

L'USSI non ha operato alcun abuso di apprezzamento né una semplice

automatica richiesta di rimborso dell'intero ammontare delle prestazioni

percepite. Al contrario ha valutato e rispettato la necessità di lasciare una

somma adeguata al ricorrente, il quale pretende invece arbitrariamente di poter

disporre dell'importo da lui ricevuto che, a suo dire, è necessario per avviare

nuovamente un'attività indipendente nel campo della precedente.

Egli deve in realtà far capo anche a un possibile lavoro

dipendente sul mercato del lavoro, quindi senza iniziale investimento, che non

rappresenta pertanto una necessità ma una sua propria scelta. La decisione

impugnata non viola pertanto lo scopo di non ostacolare il raggiungimento

dell'autonomia.

Relativamente alla rinuncia al rimborso si tratta di una

possibilità che nelle circostanze concrete, per i motivi indicati, non risultava

giustificata. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 10 marzo 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 18 marzo 2020 (doc. VI)

il TCA, accogliendo la richiesta del patrocinatore del ricorrente (doc. V), ha

prorogato di 20 giorni il termine per produrre nuova documentazione.

Il 5 maggio 2020 l’avv. __________

dello studio legale RA 1 si è così espressa:

" (…) con

riferimento alla pratica di cui in oggetto e nel rispetto del termine assegnato

per presentare eventuali mezzi di prova, si producono unitamente alla presente

tre classificatori contenenti le copiose, seppur vane, ricerche compiute dal

Signor RI 1 negli ultimi anni per ottenere un posto di lavoro.

Per quanto concerne la risposta dell'USSI del 6 marzo 2020, in

nome e per conto del ricorrente mi permetto di rilevare quanto segue.

In primo luogo, la motivazione addotta dall'USSI a fondamento

della sua arbitraria decisione puramente pretestuosa. In effetti, la richiesta

di rimborso da parte dell'USSI è stata emanata e notificata al qui ricorrente

IMMEDIATAMENTE (e meglio il 13.06.2019, praticamente il giorno stesso in cui ha

avuto notizia dal Signor RI 1 di aver ricevuto l'accredito della sua quota di

anticipo ereditario avvenuta con scritto del 12.06.2019). A quel momento, e

meglio il 13 giugno 2019, l'USSI non sapeva e non poteva sapere che il Signor RI

1 intendeva utilizzare la somma ricevuta quale anticipo ereditario per

riavviare un'attività in proprio; il ricorrente aveva infatti (in conformità a

quanto previsto dalla Legge) informato l'USSI unicamente dell'eredità ricevuta,

senza evidentemente esporre i progetti relativi al suo futuro

professionale. Pertanto non è sicuramente per tale motivo (i.e.

l'intenzione da parte del qui ricorrente di avviare un'attività indipendente)

che l'USSI ha chiesto il rimborso, rispettivamente che si è rifiutato di

considerare di rinunciarvi. Del resto, la meccanicità della richiesta di

rimborso - senza l'analisi di eventuali ulteriori circostanze - emerge

direttamente dalla stessa decisione del 13.06.2019. Appreso che il Signor RI 1

ha ricevuto un accredito di CHF 320'000.-- a valere quale anticipo ereditario,

l'unica condizione presa in considerazione dall'USSI nella sua decisione fu

proprio ed unicamente la ricezione da parte del Signor RI 1 dell'importo di CHF

320'000.--, importo che copriva integralmente quanto percepito dal ricorrente a

titolo di prestazioni assistenziali nel periodo gennaio 2010 - giugno 2019:

"durante il periodo gennaio

2010 - giugno 2019 il nostro Ufficio ha

versato un importo complessivo

di prestazioni di sostegno sociale pari a CHF 260'184.75"

[...] in applicazione all'art.

33 Laps,

"considerato l'accredito di

CHF 320'000.00, è tenuto al rimborso

dell'intero importo delle

prestazioni ricevute." (decisione USSI 13.06.20 19)

La sterile equazione "acquisizione sostanza rilevante =

restituzione delle prestazioni percepite" applicata dall'USSI riemerge con

forza anche nell'allegato di risposta 6 marzo 2020 (p. 2, n. 3): "Con

decisione su reclamo del 16 gennaio 2020 l'USS1 ha chiarito che nel caso in

esame il signor RI 1 con il versamento a suo favore ha beneficiato di un

aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di conseguenza doveva

rimborsare all'USSI le prestazioni assistenziali percepite."

In secondo luogo, la motivazione dell'USSI a sostegno della

propria decisione è perfetta-mente arbitraria. L'USSI parte dal presupposto che

il Signor RI 1 voglia mettersi in proprio per libera scelta, perché non vuole

e/o non ha voluto farsi assumere quale dipendente:

"Egli deve in realtà far

capo anche a un possibile lavoro dipendente sul mercato del lavoro, quindi

senza iniziale investimento, che non rappresenta pertanto una necessità ma una

sua propria scelta. La decisione impugnata non viola pertanto lo scopo di non

ostacolare il raggiungimento dell'autonomia." (Risposta USSI 06.03.2020,

p. 4)

Ora, premesso che di tale assunto non vi è agli atti alcun

elemento, neppure indiziario, la copiosa documentazione prodotta con la

presente dimostra, al contrario, che il Signor RI 1 si è incessantemente

prodigato per trovare un'occupazione come dipendente, senza purtroppo ottenere

per anni il benché minimo, positivo riscontro.

L'USSI parla di libera scelta in capo al qui ricorrente. Orbene,

per definizione, una scelta un “libero atto di volontà per cui, tra due o

più offerte, proposte, possibilità o disponibilità, si manifesta o dichiara di

preferirne una (in qualche caso anche più di una), ritenendola

migliore, più adatta o conveniente delle altre, in base a criteri oggettivi

oppure personali di giudizio, talora anche dietro la spinta di impulsi

momentanei, che comunque implicano sempre una decisione”.

In casu, l'intenzione del Signor RI 1 di avviare una propria

attività indipendente non deriva certamente da una sua libera scelta. Quando

ci si trova confrontati con ben tre classificatori pieni di centinaia di

ricerche di lavoro ed altrettante risposte negative, non si può più parlare di

libera scelta, non si è liberi di scegliere tra due o più offerte.

Pertanto,

il voler avviare una propria attività indipendente, assumendosi oltretutto

il relativo rischio imprenditoriale, non costituisce una libera scelta del

Signor RI 1 bensì l'unica sua possibilità di sbocco professionale.

Rebus sic stantibus, impedendo al ricorrente di avviare con

l'importo ricevuto dal padre a tale specifico scopo un'attività imprenditoriale

che gli permetta di sostentarsi da solo, la decisione dell'USSI viola

crassamente lo scopo stesso dell'assistenza sociale che è quello, nel rispetto

della dignità e dei diritti della persona, di attribuire un aiuto a coloro che

necessitano di prestazioni sociali e che stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno, al fine di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (art. 1 LAS).

L'aiuto che qui deve prestarsi al Signor RI 1 è la rinuncia al

rimborso di quanto da lui percepito a titolo assistenziale e dei al fine di non

scoraggiarne il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia

(cfr. Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012 relativo alla modifica della LAS).

Vero è che la garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale

costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in

materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla

competenza ad assistere le persone nel bisogno). Va tuttavia precisato che

oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la

partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno

sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento

del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive "Concetto e indicazioni per

il calcolo dell'aiuto sociale" emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to AI ed

ediz. 2005 p.to AI). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un

minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio

di Stato Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica della

legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

L'assistenza quindi non deve soltanto procurare alla persona quei

beni materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma deve anche

permetterle di provvedere a una sua vita più degna nel contesto sociale,

assicurandole prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi,

per far si che la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 5).

Se una persona rientra nel mondo del lavoro è tenuta a rimborsare

le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento

rilevante nella sua situazione economica. Se rientra nel mondo del

lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e

conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato

rinuncia al rimborso (Rapporto 28 giugno 2017 SANITÀ E SOCIALITÀ della

Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare

la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni

assistenziali).

Ed è proprio in tale contesto che trova applicazione l'art. 43

della LAS che permette all'Autorità cantonale di rinunciare totalmente o

parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

Ebbene, nel caso del Signor RI 1. tutte le circostanze che

giustificano una rinuncia al rimborso ex art. 43 LAS sono date, e alla

luce della documentazione qui pro-dotta è la stessa motivazione della decisione

impugnata, e contrario, a confermarlo. Ricordiamo:

"Egli (il qui ricorrente,

n.d.r.) deve in realtà far capo anche a un possibile lavoro dipendente sul

mercato del lavoro, quindi senza iniziale investimento, che non rappresenta

pertanto una necessità ma una sua propria scelta. La decisione impugnata non

viola pertanto lo scopo di non ostacolare il raggiungimento

dell'autonomia."

La mole impressionante di candidature del Signor RI 1 per una sua

assunzione quale dipendente e quella, non meno importante, di risposte negative

dimostra l'esatto contrario di quanto si afferma nella decisione impugnata: il

qui ricorrente non ha più alcuna, realistica probabilità di essere assunto

quale dipendente sul mercato del lavoro, e investire il denaro ricevuto in

donazione dal padre rappresenta l'unica opportunità di poter ancora sperare nel

raggiungimento di una seppur modesta, ma dignitosa autosufficienza economica. Una

necessità quindi, non certo una libera scelta; l'unica alternativa possibile a

un nuovo ricorso, a brevissimo termine, all'aiuto sociale.

Pertanto, nella misura in cui nega arbitrariamente, i.e. con

motivi che contrastano in modo inconciliabile con le tavole processuali,

l'applicazione dell'art. 43 LAS, la decisione su reclamo del 16 gennaio 2020

del lodevole Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento concernente la

richiesta di rimborso delle prestazioni sociali versate a favore del Signor RI

1 nel periodo gennaio 2010 - giugno 2019 per complessivi CHF 260'184.75 deve

essere annullata, con protesta di tassa, spese e congrue ripetibili. (…)”

(Doc. VII+1)

Al riguardo, il 12 maggio

2020, l’USSI si è così espresso:

" (…) con

riferimento al vostro scritto 6 maggio 2020, pervenuto il 7 maggio 2020,

relativo alle osservazioni 5 maggio 2020 del ricorrente, inoltriamo le presenti

osservazioni.

Il ricorrente in sostanza conferma le

proprie precedenti allegazioni e non adduce argomenti o prove idonei a cambiare

la valutazione del caso in oggetto da parte dell’USSI.

Il signor RI 1, con il versamento di CHF

320'000.- a suo favore, ha beneficiamo di un aumento decisamente rilevante

della propria sostanza e in base alla Las è tenuto a rimborsare all’USSI le

prestazioni assistenziali percepite.

Il ricorrente ribadisce che gli verrebbe

così ingiustamente impedito di avviare un’attività economica indipendente,

avendo già inutilmente cercato un lavoro dipendente con impegno ma purtroppo

senza risultati.

Come già chiarito, l’importo richiesto come

rimborso per le prestazioni assistenziali percepite rispetta chiaramente la

raccomandazione di lasciare a disposizione una somma adeguata di CHF 25'000.-

prevista dalle norme COSAS. Non è a carico dell’assistenza il finanziamento,

anche cospicuo, di un’attività indipendente. La decisione di rimborso era

quindi corretta.

Si conferma la risposta al ricorso. (…)”

(Doc. IX)

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1, il

rimborso di prestazioni assistenziali ottenute da gennaio 2010 a giugno 2019

per un importo complessivo di fr. 260'184.75 a seguito del versamento a suo

favore, di un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo di eredità.

2.2

L'art.

33.

Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno

rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps);

b)

in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)

in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

A

proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002

relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di

Stato si era così espresso:

"

Il nuovo art. 33, rispetto a

quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste

un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla

prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste

nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le

prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni

assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non

scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con

la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali

(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel

suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze

aveva al riguardo rilevato:

"

II nuovo art. 33 limita e precisa

le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni

assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve

avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente

percepite;

- versamenti a titolo di anticipo su

prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

- acquisizione di una sostanza

rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di

sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto

dalla legislazione cantonale."

Nel

rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione

sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da

Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di

chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare

le seguenti considerazioni:

" (…) Il

Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni

sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni

è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le

richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,

previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito

un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone

tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto

sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale

(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino

sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che

possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria

situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle

prestazioni speciali per far fronte a bisogni

particolari o puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve

collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire

il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di

inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non

conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni

pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è

prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a

garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento

sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto

statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale:

per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo

del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale:

per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma

che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che

necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto

prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione

economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano

sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua

indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo

di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad

es. stipendio in nero – art. 36 LAS)

- le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni

assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal

beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione

assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso

l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale

sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6

milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli

assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno

dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella

misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione

economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso

implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a

domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al

rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente

al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”

2.3

Nelle

Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, al punto E.3.1

(“Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto”) figurano le seguenti

indicazioni:

"

Il ritorno all'autonomia economica

delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario

del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

■ Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui

redditi prove­nienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del

sostegno.

■ Laddove le basi legali prevedono un rimborso

obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di

applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi,

per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à

H.9).

■ Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute

allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale

(franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali

dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).

■ Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr.

25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr. 15000.- per

ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni

importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno

materiale.

Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero

essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo

di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le presta­zioni ottenute, a causa

dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di

prescrizione definito dal diritto cantonale."

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi

(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums

definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde

mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein

Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte

beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses

Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter,

die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_331/2019 del

18.

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

Con

sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la

richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria

dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a

prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il

rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la

ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere

ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta

nel reclamo a Euro 290'000.

In

proposito cfr. pure STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF

8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6

giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton

Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.

Con sentenza 42.2018.18

del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la

richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da

una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di

vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a

suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

Secondo

il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale

capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al

nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a

quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

Questi principi sono stati

confermati dal TCA in una sentenza 42.2019.26 del 24 febbraio 2020, attualmente

contestata davanti al Tribunale federale (cfr. inc. 8C_222/2020), relativa ad

un’assicurata che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a

seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata.

L’USSI aveva considerato

l’importo di capitale che supera la somma di fr. 250'000.--.

In quell’occasione il TCA

ha anche rilevato che:

" (…) Alla

luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’art. 35 cpv. 1 lett. c Las

vada interpretato nel senso che sono escluse dal rimborso soltanto le

prestazioni ricevute e concordate nei contratti di inserimento sociale o

professionale strettamente legate a quest’ultimo (in concreto un incentivo

finanziario inizialmente di fr. 200, poi aumentato a fr. 300, nonché il

rimborso delle spese di trasferta e di doppia economia domestica; cfr. consid.

2.4.).

Includere nell’esclusione anche le altre prestazioni assistenziali

(ordinarie e speciali) che vengono erogate a un assistito, a prescindere dalla

conclusione di un contratto di inserimento sociale / professionale sarebbe, del

resto, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. STF

8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1) tra coloro

che hanno svolto una misura di inserimento sociale o professionale e coloro che

invece non l’hanno effettuata perché non ne adempivano - indipendentemente

dalla loro volontà - i presupposti, i quali in caso, ad esempio, di

acquisizione di sostanza rilevante, sono tenuti a rimborsare le prestazioni

assistenziali. In tale contesto va ricordato che secondo l’art. 8 Reg.Las l’USSI,

nella valutazione volta a stabilire se l’assistito adempie le condizioni per

sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale, tiene conto della

sua età, della sua formazione lavorativa ed esamina se non vi siano dei

problemi di salute o una situazione famigliare o personale, che compromettano

in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa (cfr. consid.

2.8.).

Per quanto attiene al caso di specie, va oltretutto evidenziato

che l’insorgente nel periodo in cui è stata al beneficio dell’assistenza

sociale dal novembre 2014 al giugno 2018 (tre anni e mezzo circa) non è sempre

stata occupata con attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di

inserimento sociale sottoscritti in tale lasso di tempo, bensì per due anni e

tre mesi complessivi, e meglio da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre

e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr.

consid. 2.4.).

Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che l’USSI ha

comunque lasciato a disposizione della ricorrente l’ammontare di fr. 25'000.--

come previsto dalle Norme COSAS (cfr. consid. 2.2.; doc. 19; A; III), a ragione

la parte resistente ha tenuto conto del capitale LPP e le ha chiesto, in virtù

dell’art. 33 Las (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), il rimborso della somma di fr.

34'643.-- corrispondente a prestazioni assistenziali ordinarie e speciali

connesse ai contributi minimi AVS, nonché alla franchigia e alle partecipazioni

dell’assicurazione malattie (cfr. consid. 2.4.; A). (…)”

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STFA C 25/00 del

20.

ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per

quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede

oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona

fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese;

STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

2.4

Nel caso in esame dagli atti

risulta che Il 12 giugno 2019 RI 1 ha ricevuto un anticipo ereditario di fr.

320'000.--.

Questa circostanza

(acquisizione di una sostanza rilevante) è una di quelle a seguito delle quali

le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr.

art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.1).

D’altra parte

l’amministrazione ha lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma

adeguata di fr. 25’000.-- conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid.

2.3).

A proposito dell’art. 43

Las, secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente

al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio

1651.

del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il

relativo rapporto della Commissione della legislazione) il TCA rileva che la

competenza per rinunciare al rimborso o al regresso giusta l’art. 43 spetta al

Consiglio di Stato (cfr. art. 47 lett. c Las) e che nulla è stato previsto nel

Regolamento a questo proposito.

A

prescindere da ogni considerazione riguardo all’importo necessario per

intraprendere un’attività indipendente e del fatto che l’anticipo di eredità

sia avvenuto dopo che il ricorrente aveva beneficiato di prestazioni

assistenziali per nove anni e mezzo, questo Tribunale sottolinea che il

legislatore ha scelto di non richiedere il rimborso a coloro che beneficiano

nuovamente di un salario (per evitare che ricadano nel bisogno, cfr.

consid.2.2). A coloro che ricevono sostanza rilevante o un’eredità viene invece

chiesta la restituzione ma possono beneficiare liberamente di un determinato

importo, conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid.2.3).

La decisione su reclamo

del 16 gennaio 2020 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti