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Decisione

42.2020.20

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8 febbraio 2021Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di

comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse

private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere

soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario

stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per

mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle

di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco

rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il

ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del

sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene

immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per

principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario

possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale

esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del

beneficiario.”

Riguardo alla funzione

delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.7. Nella presente fattispecie,

il TCA ritiene che a ragione l’USSI, nel calcolo concernente l’eventuale

diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali, abbia computato (ritenuto

che, per le altre voci non vi sono contestazioni) il valore della sostanza

immobiliare a lei appartenente e sita in Italia, in provincia di __________.

Preliminarmente

questa Corte ricorda che, come visto (cfr. supra, consid. 2.6.), la sostanza

deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle

prestazioni assistenziali.

Per questo motivo la

giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che, di regola, non esiste

il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

Ciò vale a maggiore ragione per

un immobile situato all'estero che non costituisce, dunque, l'abitazione

primaria del richiedente di prestazioni assistenziali.

Nel

caso concreto il TCA rileva, innanzitutto, che RI 1 non ha dimostrato di aver

profuso alcuno sforzo, al di là dell’essersi rivolta ad un’agenzia immobiliare

nel 2016, per vendere l’immobile di sua proprietà (che, avrebbe parzialmente

dovuto, secondo quanto risulta negli atti notarili del marzo e del giugno 2000,

costituire la sua abitazione; cfr. doc. 67). Agli atti non figurano, infatti,

elementi che dimostrino un suo particolare impegno dell’attivarsi per vendere,

Considerandi

quanto meno negli ultimi tempi, il bene di sua proprietà.

Questa Corte ritiene, poi,

che nemmeno l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’immobile sarebbe vetusto

e danneggiato in conseguenza di un ____________ giova alla posizione di RI 1.

Infatti ,se dall’attestazione del Comune di __________ allegata al ricorso

risulta che, tra gli altri, anche il patrimonio immobiliare poi acquisito da RI

1.

era stato danneggiato dagli “eventi sismici del Novembre 1980 e Febbraio

1981”, dal medesimo documento emerge, pure, che i lavori di riparazione,

limitatamente ai soli lavori strutturali e condominiali, sono stati ultimati il

20.

maggio 1999, e meglio come attestato dal “Certificato di ultimazione dei

lavori del 03/04/2003” (cfr. all. A4 a doc. I).

Dagli atti notarili di

cessione/vendita del bene immobiliare in questione risulta, inoltre e come già

evidenziato (cfr. supra consid. 2.5.), che “per i danni agli immobili

provocati dal sisma del 23/11/1980, gli stessi sono stati ristrutturati, a

seguito del rilascio della concessione edilizia (…) in data 19 febbraio 1992.

La ristrutturazione non è ancora completamente ultimata.” (cfr. doc. 64 e

88).

Come emerge, infine,

dall’estratto dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in atti, dal

2000.

non risultano essersi prodotti ____________ nella zona di __________ (cfr.

doc. 25).

In simili condizioni, non

è possibile concludere che il bene immobile sia difficilmente liquidabile e

dunque concedere alla ricorrente un’eccezione transitoria, ai sensi dell’art.

22.

lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr. STCA 42.2019.36 del 10 dicembre

2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019

consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3

del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).

2.8

Abbondanzialmente ed in

riferimento al valore (fr. 64'469.-) preso in considerazione dall’USSI nel

calcolo per il diritto alle prestazioni assistenziali in relazione all’immobile

sito a Campagna (cfr. doc. 21-23 e, per il valore degli immobili siti

all’estero, la DTF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020),

giova rilevare che lo stesso corrisponde all’equivalente in franchi svizzeri

del prezzo di cessione – pari a lire 76'400'000.- - risultante dal primo degli

atti notarili presenti nell’incarto e trova sostanzialmente riscontro sia in

quanto osservato dalla ricorrente, che ha quantificato il valore del bene in “circa

Fr. 60'000.-“ (cfr. doc. I), sia nel valore catastale complessivo

dell’immobile, pari ad euro 55'130.06 (cfr. all. A5 a doc. I).

L’importo in esame potrebbe, in

realtà, essere maggiore ritenuto che l’USSI ha preso in considerazione

unicamente il valore risultante dall’atto notarile del marzo 2000, avente

oggetto la cessione degli 88/96 dell’immobile. A questo si dovrebbe, infatti,

aggiungere l’ammontare corrisposto per la parte residua (8/96), e meglio lire

7'000'000.-, risultanti dall’atto notarile del giugno successivo (cfr. doc.

89). Così facendo, dal calcolo per stabilire se la qui ricorrente aveva, o

meno, diritto alle prestazioni assistenziali, risulterebbe addirittura

un’eccedenza maggiore rispetto a quanto stabilito dall’USSI.

Va infine sottolineato che

anche qualora si volesse considerare, invece dei fr. 64'469.-, il valore

ritenuto dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________, e meglio fr.

50'000.-, ciò non gioverebbe alla posizione della ricorrente, ritenuto come dal

calcolo per stabilire il diritto alle prestazioni assistenziali risulterebbe,

comunque, un’eccedenza.

La

decisione su reclamo deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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