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Decisione

42.2020.23

A indipendente da 1/20 negato diritto a IPG Corona (caso di rigore) chieste a 6/20 dal 17.3.20, poiché reddito su cui fissato contrib. d'acconto '20 > fr. 10'000. Nelle versioni 8-9 Circolare UFAS CIC figura esplic. riferimento a come determ. limite infer. x chi ha iniziato att. nel '20. Rinvio atti

1 febbraio 2021Italiano31 min

i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.23

DC/gm

Lugano

1° febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962, si è

iscritta presso la CO 1 (in seguito: Cassa) come indipendente dal gennaio 2020

in qualità di impiegata di commercio e lavori amministrativi.

In

precedenza ha lavorato come dipendente presso la ditta __________ in misura del

20% - 40% mensile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 (cfr. Doc. 44-47, vedi

pure il certificato del 20 dicembre 2019 che attesta un salario lordo di fr.

4'758.60 per il 2019).

Nel

2018 e 2019 l’assicurata ha beneficiato di indennità di disoccupazione di fr.

707.--, rispettivamente fr. 27'866.-- lordi (cfr. Doc. 49).

II

reddito imponibile per l’imposta cantonale, e per l’imposta federale, per

l’anno 2018 è di fr. 59'400, rispettivamente fr. 61'800 ed è stato fissato, in

particolare, tenendo conto di un’attività dipendente principale e di

un’attività dipendente accessoria (cfr. Doc. 52-55).

1.2. Il 3 marzo 2020 la Cassa ha

fissato i contributi su un reddito da attività indipendente presumibile di fr.

6'000.- per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La decisione è

cresciuta in giudicato (cfr. Doc. 22).

1.3. Il 3 giugno 2020 RI 1 ha

inoltrato una richiesta di indennità per perdita di guadagno per coronavirus

per il periodo 17 marzo - 16 maggio 2020 (cfr. Doc. 32 - 38).

1.4. L’8 giugno 2020 la Cassa ha

respinto la domanda in quanto il reddito sul quale sono stati fissati i

contributi di acconto nel 2020 è di fr. 6'000.- e quindi inferiore all’importo

minimo di fr. 10'000.- (cfr. Doc. 31)

1.5. Il 12 giugno 2020

l’assicurata ha richiesto un adeguamento dei contributi personali per

indipendenti per l’anno 2020.

Con decisione del 22

giugno 2020 la Cassa ha emesso una decisione con la quale ha fissato in fr.

25'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente nel 2020 sulla quale

fissare i contributi sociali (cfr. Doc. 21). La citata decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.6. Contro la decisione dell’8

giugno 2020 l’assicurata ha inoltrato un’opposizione del seguente tenore:

" (…)

desidero rendervi attenti sul fatto che mi ero iscritta come indipendente a

inizio anno 2020 avendo esaurito il diritto alla disoccupazione in settembre

2019 e non avendo trovato alcuna impresa disposta ad assumermi con contratto a

tempo indeterminato.

Ho quindi notificato un guadagno minimo (Chf 500.-- mensili)

"non potendo sapere quanto lavoro avrei potuto trovare durante tutto

l'anno" e non avendo alcuna liquidità a disposizione per pagare acconti

troppo elevati. Mi trovavo in una situazione estremamente precaria.

Di fatto sono poi riuscita ad ottenere un incarico di alcuni mesi

per lavori di controllo e riorganizzazione, come pure per coprire

saltuariamente, durante le assenze della responsabile finanze della ditta __________,

il negozio di materiale elettrico, apparecchi e elettrodomestici. Dalle allegate

fatture potete costatare che avevo già effettuato 30 ore in febbraio e 20 ore

fino a metà marzo, momento della chiusura per covid.

Ritengo perciò di aver perso l'opportunità di lavorare nella

misura che va dalle 12 alle 16 ore settimanali alla tariffa di Chf 40.--

all'ora.

Ho nel frattempo adeguato l'importo ai fini degli acconti a Chf

25'000.- avendo ora la possibilità di far fronte a questa spesa (allego

decisione). (…)” (Doc. 23)

L’assicurata ha allegato

una fattura di fr. 800.-- datata 17 marzo 2020 per lavori amministrativi effettuati

in marzo 2020 (cfr. Doc. 24) e due fatture relative al mese di febbraio di fr.

800.--, rispettivamente, di fr. 400.-- (cfr. Doc. 25-26).

1.7. Il 1° ottobre 2020 la Cassa

ha respinto l’opposizione dell’assicurata, rilevando:

" (…)

1. In data 20

marzo 2020 il Consiglio federale, al fine di attenuare le conseguenze

economiche derivanti dalle misure adottate a livello federale per la lotta

contro l'attuale epidemia di coronavirus (COVID-19), ha introdotto una nuova indennità,

emanando l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

L'ordinanza

e la sua successiva modifica del 16 aprile 2020, con la quale è stata estesa la

cerchia degli aventi diritto (e per quanto qui di interesse, cfr. art. 2 cpv. 3bis

relativo ai cosiddetti "casi di rigore"), sono entrate

retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020 e per la durata di sei mesi; essa è

applicabile anche alle persone colpite da una misura straordinaria ordinata dal

Cantone Ticino per determinate attività in virtù dell'autorizzazione concessa

dal Consiglio federale giusta l'art. 7e dell'Ordinanza 2 COVID-19 (deroga per

Cantoni in particolari situazioni di pericolo).

Per l'applicazione

della nuova normativa, fondata sull'ordinamento delle indennità perdita di

guadagno, rispettivamente il riconoscimento della nuova indennità (denominata

in seguito: IPG Corona), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha

emanato la Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il

coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) valida

dal 17 marzo 2020, che, adeguata a seguito delle modifiche dell'Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno (l'ultima è del 3 luglio 2020), è vincolante per

le Casse di compensazione AVS cui compete l'esecuzione della prestazione.

2. Giusta

l’art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità giornaliera

ammonta all’80% del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima

dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1) rispettivamente del reddito

sottoposto all'AVS nel 2019 per le persone di cui all'articolo 2 cpv. 3ter

(cpv. 4), ma al massimo a CHF 196.00 al giorno (cpv. 3). Il capoverso 2 della

medesima disposizione prevede che all'accertamento del reddito è applicabile

per analogia l'art. 11 cpv. 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità

di perdita di guadagno (LIPG), così come che dopo la fissazione dell'indennità

si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione

fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020

e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.

Come

precisato nelle CIC al marg. 1042, l'indennità è sussidiaria rispetto a tutte

le prestazioni di assicurazioni sociali e di assicurazioni secondo la LCA.

L'art. 2

cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che "Hanno

diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA

che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso Ibis lettera c si applica anche a questi lavoratori

indipendenti".

L'art. 2

cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che

"I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che non

rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità,

se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio

federale per combattere il corona virus e il loro reddito determinante per il

calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra 10

000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si

applica anche a questi lavoratori indipendenti".

In altri

termini, affinché la regolamentazione si applichi soltanto ai "casi di

rigore" conformemente all'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, hanno diritto all'indennità i lavoratori

indipendenti (marg. 1041.2):

- il

cui reddito annuo soggetto all'AVS è compreso tra CHF 10'000.00 e CHF

90'000.00; e

- la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all'articolo 6 capoverso 2

dell'ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subito, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale.

Scopo

dell'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è

quello di attenuare, con l'introduzione di una condizione supplementare, gli

effetti della regolamentazione di cui al capoverso 3 della medesima

disposizione e poter così tenere conto della perdita di guadagno subita da

lavoratori indipendenti non colpiti da alcun ordine di chiusura.

Secondo la

marg. 1041.3 CIC, l'esame del rispetto dei limiti di reddito (CHF 10'000.00 e

CHF 90'000.00) si basa sul reddito dell'attività lucrativa su cui si fonda il

calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019 (cfr. anche

suindicato art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), con la

precisazione che sono applicabili per analogia le marg. da 1065 a 1068 CIC qui

di seguito riportate per completezza (messa in grassetto nostra):

- marg.

1065: "La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti

costituita per principio dal reddito dell'attività lucrative conseguito

nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il

calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l’anno 2019. Se al

momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di

tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima".

- marg.

1065.1: "Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato ii reddito

dell'attività lucrative su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto

per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve

basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di

tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La

domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere

inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020".

- marg.

1066: "Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360".

- marg.

1067: "Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore

a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione

della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività

lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi

contabili)".

- marg.

1068: "Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in

seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019

non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il

17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo

dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1)".

Su

indicazione dell'ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS), per gli

indipendenti che hanno iniziato l'attività unicamente nel 2020, fa stato per il

calcolo e la valutazione del diritto, la base sulla quale sono stati fatturati

Fatti

i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020

3. In data 4

giugno 2020 è stata presentata per mezzo dell'apposito formulario la domanda

volta all'ottenimento dell'IPG Corona, che è stata rifiutata con decisione

dell'8 giugno 2020, in quanto il reddito di CHF 6'000 in base al quale sono

stati fatturati i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020 era

inferiore al limite di reddito di CHF 10'000.00 stabilito dall'art. 2 cpv. 3bis

dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Tale

decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 7 luglio 2020.

Con

l'impugnativa si chiede di rivedere la decisione considerando la sua nuova

situazione lavorativa e l'adeguamento degli acconti 2020 da lei richiesto in

data 12 giugno 2020 al servizio dei contributi personali, per un ammontare di

CHF 25'000.

4. Per quanto

suesposto, per la determinazione dell'IPG Corona fa stato il reddito riferito

al 2019 oppure, in assenza di tale dato in quanto l'attività è iniziata

unicamente il 1° gennaio 2020, fa stato il reddito provvisorio riferito alla

fatturazione del 1° trimestre 2020 e meglio quello in base al quale sono stati

fatturati i contributi d'acconto oppure, se già emanata entro il 16 settembre

2020, quello stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi

rispettivamente con la decisione di tassazione fiscale.

Nel caso

concreto, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi

per l'anno 2020, l'IPG Corona è stata correttamente determinata sulla scorta

del reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi

sociali per il 2020 prima del 17 marzo 2020, che per tale anno è di CHF 6'000.

Inoltre,

la sua richiesta del 12 giugno 2020 tesa ad ottenere un adeguamento degli

acconti AVS su un utile aziendale per l'anno 2020 pari a CHF 25'000, non può

essere considerata per la rivalutazione del diritto in quanto depositata dopo

il 17 marzo 2020 (cfr. marginale CIC 1068 citata in precedenza).

A fronte

quindi di un reddito inferiore a CHF 10'000, non è dato alcun diritto all’IPG

Corona.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata. (…)” (Doc. D)

1.8. Il 16 ottobre 2020 RI 1 ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha innanzitutto sottolineato

che i motivi addotti dall’amministrazione sono i medesimi di quelli indicati

nella prima decisione dell’8 giugno 2020, ciò che dimostrerebbe che le

osservazioni contenute nell’opposizione “non sono state capite o recepite”.

L’assicurata chiede di rivedere la decisione e al riguardo rileva:

" (…) Io mi

sento discriminata a confronto di altri indipendenti solamente perché avevo

appena iniziato la mia attività. Da settembre 2019, avendo terminato il diritto

alla disoccupazione, ho tirato avanti perseverando nella ricerca. Ho dedicato

alcuni mesi a cercare ditte disposte a darmi la possibilità di riorganizzare

loro l'amministrazione. Avevo avuto diversi preavvisi positivi e avevo già

iniziato. Con la chiusura tutto ciò è andato perso, tant'è che le medesime

ditte si sono poi tirate indietro non potendo, in questo periodo di incertezze,

fare investimenti.

Tanto per fare un esempio un mio amico terapista ha continuato poi

a lavorare e guadagnare con il suo lavoro, continuando a percepire comunque

l'indennità covid, come tutti gli altri indipendenti che hanno ricevuto gli

aiuti. Queste persone ci hanno persino guadagnato mentre io che mi sono

impegnata per non andare in assistenza non ho visto un centesimo. (…)” (Doc. I)

1.9. Nella sua risposta di causa

del 2 novembre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in

particolare:

" (…) la

ricorrente non apporta nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata

decisione.

Per completezza e chiarezza di informazione si fa osservare che

nella decisione dell'8 giugno 2020 è stato indicato erroneamente il 2019,

invece del 2020, quale anno base di riferimento per la fissazione degli acconti

dei contributi sociali. (…)” (Doc. III)

1.10. Il 9 novembre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al

ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus

richiesta dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La

presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la

propagazione di malattie trasmissibili.”

Sulla base dell’art. 6

cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio

federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o

di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi

conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,

ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2

Il Consiglio federale ha in particolare

adottato delle misure per frenare le conseguenze economiche connesse alla

diffusione del coronavirus.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del 20 marzo

2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei

mesi (RU 2020 871), all’art. 2 cpv. 3 prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno). All’accertamento del reddito è

applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre

19529.

sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità ammonta al

massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

In deroga all’articolo 24

LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la

revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1),

mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di

compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS

prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato ed è

stato introdotto il cpv. 3bis (in vigore retroattivamente dal 17 marzo al 16

maggio 2020; RU 2020 1257):

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti

del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito

determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno

2019.

è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis

lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU

2020.

2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica

dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020

(RU 2020 3705).

Il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge COVID-19 (cfr. RS 818-102) la quale all’art.

15.

(“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:

" 1Il

Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di

gua­dagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole

l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte

all’epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019.

2Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli

indipendenti ai sensi del­l’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre

2000.

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e

le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3Il Consiglio federale può emanare disposizioni

concernenti:

a. le persone

aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità

giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4Il Consiglio federale si assicura che le indennità

siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati.

La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante

controlli a campione.

5Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le

disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’estin­zione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1

LPGA per quanto concerne l’appli­cabilità della procedura semplificata.”

Il 4 novembre 2020 il

Consiglio federale ha modificato, con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,

l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 4571-4574) ed ha in

particolare stabilito che:

" art. 2

cpv. 3-4

3I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge

del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno

diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. devono

interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti

ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c. nel 2019

hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10

000.

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato

l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,

questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è

determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno

avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver

subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la

media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

4.

L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 19083 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni

secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.”

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata

una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU

2020.

pag. 5829)

2.3

L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).

Il p.to 3.2.4. N.1041

concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to

3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

" Hanno

diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in

seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.5

Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori

indipendenti

1041.2

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il

cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale.

1041.3

La

determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa

sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di

fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia

provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”

Le marginali da 1065 a

1068.

della CIC stabiliscono che:

" 5.2

Lavoratori indipendenti

1065.

La base per

il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal

reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione

dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia

provvisoria o definitiva.

1066.

Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067.

Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068.

Un

successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa in seguito alla

comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019

effettuati dopo il 17 marzo 2020. (…)”

Il n. 1068 è stato ripreso

invariato anche nella versione 3 (stato 13 maggio 2020), nella versione 4

(stato 20 maggio 2020), nella versione 5 (stato 19 giugno 2020) e nella

versione 6 (stato 3 luglio 2020).

Nella versione 7 (stato 17

settembre 2020) il n. 1068 prevede che “non appena l’importo dell’indennità è

stato fissato, questo non può più essere ricalcolato applicando una base di

calcolo più aggiornata”.

Questa marginale è stata

mantenuta pure nella versione 8 valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre

2020), adottata al momento dell’entrata 4 marzo 2020, in vigore dalla modifica

dell’Ordinanza del 4 novembre 2020.

I numeri 1041.5 e 1041.6

prevedono che:

" Le persone

che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver

registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della

diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate.

Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza

oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).”

La versione 9 valida dal

17.

settembre 2020 (stato 27 novembre 2020) ha poi aggiornato un nuovo n. 1041.7

che recita:

" Nel caso

dei lavoratori indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.2

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

U. Kieser (cfr.

“Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht” – in COVID-19, Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020

pag. 731 seg.) ritiene dubbio che taluni punti della direttiva dell’UFAS siano

conformi alle disposizioni dell’Ordinanza Covid-19 nella misura in cui non

permettono di prendere in considerazione un adeguamento dei contributi

d’acconto dopo il 17 marzo 2020.

Questo

autore al riguardo sottolinea quanto segue:

" (…) Für die Bemessung des Anspruchs ist auf das durchschnittliche

Einkommen abzustellen.

Massgebend ist das Erwerbseinkommen, das vor

Beginn des Anspruchs auf die Entschädigung erzielt wurde. Für die Ermittlung

dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. Das

Kreisschreiben KS CE legt dabei fest, dass eine nachträgliche Anpassung des

Erwerbseinkommens infolge der definitiven Steuermeldung keine Änderung in der

Entschädigung bewirkt; dasselbe gilt für Änderungen der AHV-Beitragszahlungen

für das Jahr 2019, welche nach dem 17.3.2020 erfolgen. Ob die letztgenannte

Regelung des Kreisschreibens KS CE mit dem übergeordneten Recht in

Übereinstimmung steht, ist zweifelhaft. Denn nach Art. 5 Abs. 2

COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar.

In der EO wird auf dasjenige Einkommen abgestellt, von dem die Beiträge nach

dem AHVG erhoben werden.

Dies wird durch Art. 7 Abs. 1 EOV für

Selbstständigerwerbende so konkretisiert, dass die EO-Entschädigung auf Grund

des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet wird, «das für den

letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war». In der Folge

wird ergänzend festgehalten, dass die Neuberechnung der Entschädigung verlangt

werden kann, wenn «für das Jahr der Dienstleistung später ein anderer

AHV-Beitrag verfügt» wird. Wegen der sinngemässen Anwendung der EO-Regelung auf

die COVID-19-Erwerbsausfallentschädigung ist diese nachträgliche

Anpassungsmöglichkeit ebenfalls zu berücksichtigen. Allfällige Gesichtspunkte

der vereinfachten Verwaltungsdurchführung können nicht so berücksichtigt werden,

dass Änderungen nach dem 17.3.2020 nicht mehr ins Gewicht fallen.”

2.6

Nella

presente fattispecie, come visto, i contributi d’acconto di fr. 6'000.- per il

2020.

sono stati fissati dalla Cassa con decisone formale del 3 marzo 2020, la

quale si è fondata sui dati comunicati dall’assicurata (cfr. consid. 1.2.).

D’altra parte il 22 giugno

2020.

la Cassa ha emesso una decisione con la quale ha fissato in fr. 25'000.--

il reddito da attività lucrativa indipendente determinante per fissare i

contributi sociali (cfr. consid. 1.5).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA constata che se è vero che il n. 1068 delle prime sei

versioni della Circolare dell’UFAS impedisce di tenere conto degli adeguamenti

dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020 è

altrettanto vero che nelle versioni 8 e 9 figura un esplicito riferimento alle

modalità per determinare il limite inferiore per poter beneficiare del diritto

alla prestazione per gli assicurati che hanno iniziato la loro attività

lucrativa nel 2020 e dunque non potevano avere pagato contributi d’acconto nel

2019.

(“il limite di reddito di 10'000 franchi va ridotto di conseguenza oppure

il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. n. 1067))”.

Nel caso concreto RI 1 ha

iniziato la propria attività lucrativa indipendente il 1° gennaio 2020 ed ha

allegato delle fatture per complessivi fr. 2'000.-- per lavori amministrativi

effettuati nei mesi di febbraio e marzo dello scorso anno (cfr. consid. 1.6).

Non è dunque escluso che

l’assicurata sia in grado di dimostrare che avrebbe potuto conseguire nel 2020

un reddito superiore al minimo di fr. 10'000.-- richiesto per poter beneficiare

dell’indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2) anche se tale reddito

è molto verosimilmente inferiore all’importo di fr. 25'000.-- sui quali, in un

secondo tempo, RI 1 ha deciso di pagare i contributi di acconto.

Alla luce di questa

situazione particolare (inizio dell’attività indipendente nel 2020) si

giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 e il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché, dopo avere sentito l’assicurata

e, se del caso, interpellato anche l’autorità di vigilanza, si pronunci

nuovamente sul diritto di RI 1 ad ottenere la prestazione da lei richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 è

annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 per nuovi accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti