42.2020.23
A indipendente da 1/20 negato diritto a IPG Corona (caso di rigore) chieste a 6/20 dal 17.3.20, poiché reddito su cui fissato contrib. d'acconto '20 > fr. 10'000. Nelle versioni 8-9 Circolare UFAS CIC figura esplic. riferimento a come determ. limite infer. x chi ha iniziato att. nel '20. Rinvio atti
1 febbraio 2021Italiano31 min
i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.23
DC/gm
Lugano
1° febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, si è
iscritta presso la CO 1 (in seguito: Cassa) come indipendente dal gennaio 2020
in qualità di impiegata di commercio e lavori amministrativi.
In
precedenza ha lavorato come dipendente presso la ditta __________ in misura del
20% - 40% mensile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 (cfr. Doc. 44-47, vedi
pure il certificato del 20 dicembre 2019 che attesta un salario lordo di fr.
4'758.60 per il 2019).
Nel
2018 e 2019 l’assicurata ha beneficiato di indennità di disoccupazione di fr.
707.--, rispettivamente fr. 27'866.-- lordi (cfr. Doc. 49).
II
reddito imponibile per l’imposta cantonale, e per l’imposta federale, per
l’anno 2018 è di fr. 59'400, rispettivamente fr. 61'800 ed è stato fissato, in
particolare, tenendo conto di un’attività dipendente principale e di
un’attività dipendente accessoria (cfr. Doc. 52-55).
1.2. Il 3 marzo 2020 la Cassa ha
fissato i contributi su un reddito da attività indipendente presumibile di fr.
6'000.- per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La decisione è
cresciuta in giudicato (cfr. Doc. 22).
1.3. Il 3 giugno 2020 RI 1 ha
inoltrato una richiesta di indennità per perdita di guadagno per coronavirus
per il periodo 17 marzo - 16 maggio 2020 (cfr. Doc. 32 - 38).
1.4. L’8 giugno 2020 la Cassa ha
respinto la domanda in quanto il reddito sul quale sono stati fissati i
contributi di acconto nel 2020 è di fr. 6'000.- e quindi inferiore all’importo
minimo di fr. 10'000.- (cfr. Doc. 31)
1.5. Il 12 giugno 2020
l’assicurata ha richiesto un adeguamento dei contributi personali per
indipendenti per l’anno 2020.
Con decisione del 22
giugno 2020 la Cassa ha emesso una decisione con la quale ha fissato in fr.
25'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente nel 2020 sulla quale
fissare i contributi sociali (cfr. Doc. 21). La citata decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.6. Contro la decisione dell’8
giugno 2020 l’assicurata ha inoltrato un’opposizione del seguente tenore:
" (…)
desidero rendervi attenti sul fatto che mi ero iscritta come indipendente a
inizio anno 2020 avendo esaurito il diritto alla disoccupazione in settembre
2019 e non avendo trovato alcuna impresa disposta ad assumermi con contratto a
tempo indeterminato.
Ho quindi notificato un guadagno minimo (Chf 500.-- mensili)
"non potendo sapere quanto lavoro avrei potuto trovare durante tutto
l'anno" e non avendo alcuna liquidità a disposizione per pagare acconti
troppo elevati. Mi trovavo in una situazione estremamente precaria.
Di fatto sono poi riuscita ad ottenere un incarico di alcuni mesi
per lavori di controllo e riorganizzazione, come pure per coprire
saltuariamente, durante le assenze della responsabile finanze della ditta __________,
il negozio di materiale elettrico, apparecchi e elettrodomestici. Dalle allegate
fatture potete costatare che avevo già effettuato 30 ore in febbraio e 20 ore
fino a metà marzo, momento della chiusura per covid.
Ritengo perciò di aver perso l'opportunità di lavorare nella
misura che va dalle 12 alle 16 ore settimanali alla tariffa di Chf 40.--
all'ora.
Ho nel frattempo adeguato l'importo ai fini degli acconti a Chf
25'000.- avendo ora la possibilità di far fronte a questa spesa (allego
decisione). (…)” (Doc. 23)
L’assicurata ha allegato
una fattura di fr. 800.-- datata 17 marzo 2020 per lavori amministrativi effettuati
in marzo 2020 (cfr. Doc. 24) e due fatture relative al mese di febbraio di fr.
800.--, rispettivamente, di fr. 400.-- (cfr. Doc. 25-26).
1.7. Il 1° ottobre 2020 la Cassa
ha respinto l’opposizione dell’assicurata, rilevando:
" (…)
1. In data 20
marzo 2020 il Consiglio federale, al fine di attenuare le conseguenze
economiche derivanti dalle misure adottate a livello federale per la lotta
contro l'attuale epidemia di coronavirus (COVID-19), ha introdotto una nuova indennità,
emanando l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
L'ordinanza
e la sua successiva modifica del 16 aprile 2020, con la quale è stata estesa la
cerchia degli aventi diritto (e per quanto qui di interesse, cfr. art. 2 cpv. 3bis
relativo ai cosiddetti "casi di rigore"), sono entrate
retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020 e per la durata di sei mesi; essa è
applicabile anche alle persone colpite da una misura straordinaria ordinata dal
Cantone Ticino per determinate attività in virtù dell'autorizzazione concessa
dal Consiglio federale giusta l'art. 7e dell'Ordinanza 2 COVID-19 (deroga per
Cantoni in particolari situazioni di pericolo).
Per l'applicazione
della nuova normativa, fondata sull'ordinamento delle indennità perdita di
guadagno, rispettivamente il riconoscimento della nuova indennità (denominata
in seguito: IPG Corona), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
emanato la Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il
coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) valida
dal 17 marzo 2020, che, adeguata a seguito delle modifiche dell'Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno (l'ultima è del 3 luglio 2020), è vincolante per
le Casse di compensazione AVS cui compete l'esecuzione della prestazione.
2. Giusta
l’art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità giornaliera
ammonta all’80% del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima
dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1) rispettivamente del reddito
sottoposto all'AVS nel 2019 per le persone di cui all'articolo 2 cpv. 3ter
(cpv. 4), ma al massimo a CHF 196.00 al giorno (cpv. 3). Il capoverso 2 della
medesima disposizione prevede che all'accertamento del reddito è applicabile
per analogia l'art. 11 cpv. 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità
di perdita di guadagno (LIPG), così come che dopo la fissazione dell'indennità
si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione
fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020
e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.
Come
precisato nelle CIC al marg. 1042, l'indennità è sussidiaria rispetto a tutte
le prestazioni di assicurazioni sociali e di assicurazioni secondo la LCA.
L'art. 2
cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che "Hanno
diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA
che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso Ibis lettera c si applica anche a questi lavoratori
indipendenti".
L'art. 2
cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che
"I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che non
rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità,
se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio
federale per combattere il corona virus e il loro reddito determinante per il
calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra 10
000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si
applica anche a questi lavoratori indipendenti".
In altri
termini, affinché la regolamentazione si applichi soltanto ai "casi di
rigore" conformemente all'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, hanno diritto all'indennità i lavoratori
indipendenti (marg. 1041.2):
- il
cui reddito annuo soggetto all'AVS è compreso tra CHF 10'000.00 e CHF
90'000.00; e
- la
cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all'articolo 6 capoverso 2
dell'ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subito, direttamente o indirettamente,
una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di
provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio
federale.
Scopo
dell'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è
quello di attenuare, con l'introduzione di una condizione supplementare, gli
effetti della regolamentazione di cui al capoverso 3 della medesima
disposizione e poter così tenere conto della perdita di guadagno subita da
lavoratori indipendenti non colpiti da alcun ordine di chiusura.
Secondo la
marg. 1041.3 CIC, l'esame del rispetto dei limiti di reddito (CHF 10'000.00 e
CHF 90'000.00) si basa sul reddito dell'attività lucrativa su cui si fonda il
calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019 (cfr. anche
suindicato art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), con la
precisazione che sono applicabili per analogia le marg. da 1065 a 1068 CIC qui
di seguito riportate per completezza (messa in grassetto nostra):
- marg.
1065: "La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti
costituita per principio dal reddito dell'attività lucrative conseguito
nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il
calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l’anno 2019. Se al
momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di
tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima".
- marg.
1065.1: "Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato ii reddito
dell'attività lucrative su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto
per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima
decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve
basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei
contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di
tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La
domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere
inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020".
- marg.
1066: "Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360".
- marg.
1067: "Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore
a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione
della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività
lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi
contabili)".
- marg.
1068: "Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in
seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019
non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il
17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo
dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1)".
Su
indicazione dell'ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS), per gli
indipendenti che hanno iniziato l'attività unicamente nel 2020, fa stato per il
calcolo e la valutazione del diritto, la base sulla quale sono stati fatturati
Fatti
i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020
3. In data 4
giugno 2020 è stata presentata per mezzo dell'apposito formulario la domanda
volta all'ottenimento dell'IPG Corona, che è stata rifiutata con decisione
dell'8 giugno 2020, in quanto il reddito di CHF 6'000 in base al quale sono
stati fatturati i contributi d'acconto del 1° trimestre per l'anno 2020 era
inferiore al limite di reddito di CHF 10'000.00 stabilito dall'art. 2 cpv. 3bis
dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Tale
decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 7 luglio 2020.
Con
l'impugnativa si chiede di rivedere la decisione considerando la sua nuova
situazione lavorativa e l'adeguamento degli acconti 2020 da lei richiesto in
data 12 giugno 2020 al servizio dei contributi personali, per un ammontare di
CHF 25'000.
4. Per quanto
suesposto, per la determinazione dell'IPG Corona fa stato il reddito riferito
al 2019 oppure, in assenza di tale dato in quanto l'attività è iniziata
unicamente il 1° gennaio 2020, fa stato il reddito provvisorio riferito alla
fatturazione del 1° trimestre 2020 e meglio quello in base al quale sono stati
fatturati i contributi d'acconto oppure, se già emanata entro il 16 settembre
2020, quello stabilito con la decisione definitiva di fissazione dei contributi
rispettivamente con la decisione di tassazione fiscale.
Nel caso
concreto, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi
per l'anno 2020, l'IPG Corona è stata correttamente determinata sulla scorta
del reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi
sociali per il 2020 prima del 17 marzo 2020, che per tale anno è di CHF 6'000.
Inoltre,
la sua richiesta del 12 giugno 2020 tesa ad ottenere un adeguamento degli
acconti AVS su un utile aziendale per l'anno 2020 pari a CHF 25'000, non può
essere considerata per la rivalutazione del diritto in quanto depositata dopo
il 17 marzo 2020 (cfr. marginale CIC 1068 citata in precedenza).
A fronte
quindi di un reddito inferiore a CHF 10'000, non è dato alcun diritto all’IPG
Corona.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata. (…)” (Doc. D)
1.8. Il 16 ottobre 2020 RI 1 ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha innanzitutto sottolineato
che i motivi addotti dall’amministrazione sono i medesimi di quelli indicati
nella prima decisione dell’8 giugno 2020, ciò che dimostrerebbe che le
osservazioni contenute nell’opposizione “non sono state capite o recepite”.
L’assicurata chiede di rivedere la decisione e al riguardo rileva:
" (…) Io mi
sento discriminata a confronto di altri indipendenti solamente perché avevo
appena iniziato la mia attività. Da settembre 2019, avendo terminato il diritto
alla disoccupazione, ho tirato avanti perseverando nella ricerca. Ho dedicato
alcuni mesi a cercare ditte disposte a darmi la possibilità di riorganizzare
loro l'amministrazione. Avevo avuto diversi preavvisi positivi e avevo già
iniziato. Con la chiusura tutto ciò è andato perso, tant'è che le medesime
ditte si sono poi tirate indietro non potendo, in questo periodo di incertezze,
fare investimenti.
Tanto per fare un esempio un mio amico terapista ha continuato poi
a lavorare e guadagnare con il suo lavoro, continuando a percepire comunque
l'indennità covid, come tutti gli altri indipendenti che hanno ricevuto gli
aiuti. Queste persone ci hanno persino guadagnato mentre io che mi sono
impegnata per non andare in assistenza non ho visto un centesimo. (…)” (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta di causa
del 2 novembre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
" (…) la
ricorrente non apporta nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata
decisione.
Per completezza e chiarezza di informazione si fa osservare che
nella decisione dell'8 giugno 2020 è stato indicato erroneamente il 2019,
invece del 2020, quale anno base di riferimento per la fissazione degli acconti
dei contributi sociali. (…)” (Doc. III)
1.10. Il 9 novembre 2020 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al
ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus
richiesta dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La
presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la
propagazione di malattie trasmissibili.”
Sulla base dell’art. 6
cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio
federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o
di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi
conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,
ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.2
Il Consiglio federale ha in particolare
adottato delle misure per frenare le conseguenze economiche connesse alla
diffusione del coronavirus.
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del 20 marzo
2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei
mesi (RU 2020 871), all’art. 2 cpv. 3 prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020.
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
Il cpv. 4 dell’art. 2
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria
rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni
secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai
pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a
versare il salario.
L’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno). All’accertamento del reddito è
applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre
19529.
sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità ammonta al
massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
In deroga all’articolo 24
LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la
revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il diritto all’indennità deve
essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1),
mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di
compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS
prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato ed è
stato introdotto il cpv. 3bis (in vigore retroattivamente dal 17 marzo al 16
maggio 2020; RU 2020 1257):
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti
del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito
determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno
2019.
è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis
lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU
2020.
2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),
l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4
novembre 2020 (RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica
dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020
(RU 2020 3705).
Il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha approvato la Legge COVID-19 (cfr. RS 818-102) la quale all’art.
15.
(“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:
" 1Il
Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di
guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole
l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte
all’epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019.
2Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre
2000.
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e
le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3Il Consiglio federale può emanare disposizioni
concernenti:
a. le persone
aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità
giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4Il Consiglio federale si assicura che le indennità
siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati.
La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante
controlli a campione.
5Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le
disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA
per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1
LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
Il 4 novembre 2020 il
Consiglio federale ha modificato, con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,
l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 4571-4574) ed ha in
particolare stabilito che:
" art. 2
cpv. 3-4
3I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge
del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno
diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. devono
interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle
autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che
non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto
all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti
ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
c. nel 2019
hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10
000.
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato
l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,
questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo
considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli
anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è
determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno
avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver
subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la
media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4.
L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le
prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2
aprile 19083 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni
secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.”
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata
una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU
2020.
pag. 5829)
2.3
L’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).
Il p.to 3.2.4. N.1041
concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to
3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:
" Hanno
diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in
seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”
Nella versione 2 della
CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:
" 3.2.5
Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori
indipendenti
1041.2
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
– il
cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– la
cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,
una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di
provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio
federale.
1041.3
La
determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa
sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di
fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia
provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”
Le marginali da 1065 a
1068.
della CIC stabiliscono che:
" 5.2
Lavoratori indipendenti
1065.
La base per
il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal
reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione
dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia
provvisoria o definitiva.
1066.
Per
l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il
reddito annuo per 360.
1067.
Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068.
Un
successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa in seguito alla
comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo
stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019
effettuati dopo il 17 marzo 2020. (…)”
Il n. 1068 è stato ripreso
invariato anche nella versione 3 (stato 13 maggio 2020), nella versione 4
(stato 20 maggio 2020), nella versione 5 (stato 19 giugno 2020) e nella
versione 6 (stato 3 luglio 2020).
Nella versione 7 (stato 17
settembre 2020) il n. 1068 prevede che “non appena l’importo dell’indennità è
stato fissato, questo non può più essere ricalcolato applicando una base di
calcolo più aggiornata”.
Questa marginale è stata
mantenuta pure nella versione 8 valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre
2020), adottata al momento dell’entrata 4 marzo 2020, in vigore dalla modifica
dell’Ordinanza del 4 novembre 2020.
I numeri 1041.5 e 1041.6
prevedono che:
" Le persone
che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver
registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della
diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate.
Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo
il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza
oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).”
La versione 9 valida dal
17.
settembre 2020 (stato 27 novembre 2020) ha poi aggiornato un nuovo n. 1041.7
che recita:
" Nel caso
dei lavoratori indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.2
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
U. Kieser (cfr.
“Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht” – in COVID-19, Ein Panorama
der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020
pag. 731 seg.) ritiene dubbio che taluni punti della direttiva dell’UFAS siano
conformi alle disposizioni dell’Ordinanza Covid-19 nella misura in cui non
permettono di prendere in considerazione un adeguamento dei contributi
d’acconto dopo il 17 marzo 2020.
Questo
autore al riguardo sottolinea quanto segue:
" (…) Für die Bemessung des Anspruchs ist auf das durchschnittliche
Einkommen abzustellen.
Massgebend ist das Erwerbseinkommen, das vor
Beginn des Anspruchs auf die Entschädigung erzielt wurde. Für die Ermittlung
dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. Das
Kreisschreiben KS CE legt dabei fest, dass eine nachträgliche Anpassung des
Erwerbseinkommens infolge der definitiven Steuermeldung keine Änderung in der
Entschädigung bewirkt; dasselbe gilt für Änderungen der AHV-Beitragszahlungen
für das Jahr 2019, welche nach dem 17.3.2020 erfolgen. Ob die letztgenannte
Regelung des Kreisschreibens KS CE mit dem übergeordneten Recht in
Übereinstimmung steht, ist zweifelhaft. Denn nach Art. 5 Abs. 2
COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar.
In der EO wird auf dasjenige Einkommen abgestellt, von dem die Beiträge nach
dem AHVG erhoben werden.
Dies wird durch Art. 7 Abs. 1 EOV für
Selbstständigerwerbende so konkretisiert, dass die EO-Entschädigung auf Grund
des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet wird, «das für den
letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war». In der Folge
wird ergänzend festgehalten, dass die Neuberechnung der Entschädigung verlangt
werden kann, wenn «für das Jahr der Dienstleistung später ein anderer
AHV-Beitrag verfügt» wird. Wegen der sinngemässen Anwendung der EO-Regelung auf
die COVID-19-Erwerbsausfallentschädigung ist diese nachträgliche
Anpassungsmöglichkeit ebenfalls zu berücksichtigen. Allfällige Gesichtspunkte
der vereinfachten Verwaltungsdurchführung können nicht so berücksichtigt werden,
dass Änderungen nach dem 17.3.2020 nicht mehr ins Gewicht fallen.”
2.6
Nella
presente fattispecie, come visto, i contributi d’acconto di fr. 6'000.- per il
2020.
sono stati fissati dalla Cassa con decisone formale del 3 marzo 2020, la
quale si è fondata sui dati comunicati dall’assicurata (cfr. consid. 1.2.).
D’altra parte il 22 giugno
2020.
la Cassa ha emesso una decisione con la quale ha fissato in fr. 25'000.--
il reddito da attività lucrativa indipendente determinante per fissare i
contributi sociali (cfr. consid. 1.5).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA constata che se è vero che il n. 1068 delle prime sei
versioni della Circolare dell’UFAS impedisce di tenere conto degli adeguamenti
dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020 è
altrettanto vero che nelle versioni 8 e 9 figura un esplicito riferimento alle
modalità per determinare il limite inferiore per poter beneficiare del diritto
alla prestazione per gli assicurati che hanno iniziato la loro attività
lucrativa nel 2020 e dunque non potevano avere pagato contributi d’acconto nel
2019.
(“il limite di reddito di 10'000 franchi va ridotto di conseguenza oppure
il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. n. 1067))”.
Nel caso concreto RI 1 ha
iniziato la propria attività lucrativa indipendente il 1° gennaio 2020 ed ha
allegato delle fatture per complessivi fr. 2'000.-- per lavori amministrativi
effettuati nei mesi di febbraio e marzo dello scorso anno (cfr. consid. 1.6).
Non è dunque escluso che
l’assicurata sia in grado di dimostrare che avrebbe potuto conseguire nel 2020
un reddito superiore al minimo di fr. 10'000.-- richiesto per poter beneficiare
dell’indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2) anche se tale reddito
è molto verosimilmente inferiore all’importo di fr. 25'000.-- sui quali, in un
secondo tempo, RI 1 ha deciso di pagare i contributi di acconto.
Alla luce di questa
situazione particolare (inizio dell’attività indipendente nel 2020) si
giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 e il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché, dopo avere sentito l’assicurata
e, se del caso, interpellato anche l’autorità di vigilanza, si pronunci
nuovamente sul diritto di RI 1 ad ottenere la prestazione da lei richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 è
annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti