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Decisione

42.2020.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2021Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22

Considerandi

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

Dispositivo

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro

le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA

38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.4. Questa

Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su

reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il

29 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF

9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid.

4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF

8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).

Nel caso di specie l’USSI,

con la decisione del 9 dicembre 2019, ha riconosciuto alla ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e

dicembre 2019 (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

È vero che in tale

provvedimento l’amministrazione ha previsto che per sei mesi avrebbe tenuto in

considerazione la sua attività indipendente, ma dal 1° maggio 2020, se

l’insorgente avesse richiesto nuovamente l’assistenza, quest’ultima avrebbe

dovuto chiudere l’attività e verificare l’eventuale diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione. In caso contrario l’USSI non avrebbe elargito

alcuna prestazione (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che l’assistenza sociale è stata erogata alla ricorrente non soltanto

fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a settembre

2020 (cfr. doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299).

All’insorgente, dunque,

dall’emanazione della decisione del 9 dicembre 2019 fino alla data della

decisione su reclamo del 29 settembre 2020, sono sempre state corrisposte le

prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, come peraltro indicato nel

provvedimento impugnato davanti al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.2.

Di conseguenza la

ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della

propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).

Difettando

un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21

giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015;

STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

Per inciso questa Corte

rileva che l’USSI ha in ogni caso riconosciuto le prestazioni assistenziali

all’insorgente anche per i mesi di ottobre e di novembre 2020. In particolare

la prestazione assistenziale ordinaria del mese di ottobre 2020 ammonta a fr.

2'143.-- (cfr. doc. 361), mentre quella di novembre 2020 a fr. 2'090.-- (cfr.

doc. D1).

2.5. Il TCA, infine, ribadisce che

sia contro la decisione del 16 novembre 2020 - in cui l’USSI, oltre ad

accordare alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di

dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni

di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale

indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a

procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione

(cfr. doc. D1) -, come pure contro la decisione del 1° dicembre 2020 - con cui

l’amministrazione le ha rifiutato le prestazioni, ritenuta la sua intenzione di

continuare con la sua attività professionale indipendente, nonostante le sia

stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di

disoccupazione, rispetto alle quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. D3) -

è stato interposto reclamo (cfr. doc. D2; E1; consid. 1.5.; 1.7.; 2.1.).

Tali reclami sono pendenti

presso l’USSI.

Questo Tribunale non può, perciò,

pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.1.).

Abbondanzialmente giova,

comunque, osservare, da una parte, che in una sentenza 42.2006.12 del 15

febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che

aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto

temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.

In quel caso è stato

infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al

termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un

turnaround della stessa.

Inoltre in una sentenza

42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni

assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche

se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il

diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato

parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava

il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo

precedente.

Il ricorso interposto

contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato

dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Dall’altra, il TCA ricorda

che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà

di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

L’art. 13 Laps prevede

segnatamente che le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1. L’art. 2 cpv. 1 prevede prioritariamente alla lett. e le

indennità straordinarie di disoccupazione, mentre alla lett. h le prestazioni

assistenziali.

Con sentenza 8C_42/2013

del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto

a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto

coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private

tramite finanziamenti da terzi.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima

Istanza ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Per quanto attiene al

riferimento della ricorrente ai procedimenti penali aperti (cfr. doc. I), il

TCA si limita a rilevare che il 29 ottobre 2020 il

Procuratore Pubblico __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 27

ottobre 2020 (cfr. doc. 22), ha precisato che non gli risulta che dal Ministero

pubblico sia mai stata assunta una decisione che impediva all’insorgente di

chiudere la propria attività. Egli ha aggiunto che “nemmeno rientra tra le

competenze dell’autorità di perseguimento penale emanare una disposizione nel

senso manifestato dalla persona da voi sostenuta” (cfr. doc. 20).

Il richiamo all’art. 96 CP

(cfr. doc. I; consid. 1.3.), che enuncia che per la durata del procedimento

penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale

cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è poi ininfluente, in

quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale),

oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide

sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid.

5.4.3.).

Infine in relazione

all’asserzione dell’insorgente secondo cui la Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha emesso delle raccomandazioni

concernenti l’assistenza sociale durante le misure contro la pandemia (cfr.

doc. IX pag. 1), va evidenziato che la medesima durante la pandemia ha ricevuto

le prestazioni assistenziali.

Le raccomandazioni

menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux)

al p.to 3 prevedono d’altronde che:

" 3.

Maintien de l’aide actuelle

L’aide sociale doit être

fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il

s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de

protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.

(…).

3.2. Obligations

générales de coopération

Quiconque sollicite et

obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.

(…)

L’obligation de réduire

le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit

possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les

droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.). (…)”

2.6. Alla luce di tutto quanto

esposto, la domanda di effetto sospensivo (cfr. doc. I; IX), da interpretare in

casu quale richiesta di provvedimenti cautelari comportanti l’erogazione di

prestazioni assistenziali, è priva di oggetto.

Si rileva in ogni caso che

la ricorrente, nel reclamo contro la decisione del 1° dicembre 2020 che le ha

rifiutato le prestazioni assitenziali, ha postulato tra l’altro la “previa sospensione dell’efficacia esecutiva

della decisione impugnata” (cfr. doc. E1 pag. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti