Lexipedia

Decisione

42.2020.26

Ricorso irricevibile poiché la ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all'accoglimento della propria impugnativa. Nel periodo determinante (delimitato dalla data della decisione) ella ha sempre ricevuto le prestazioni. Ricordato inoltre che aiuto per attività indipend. è temporaneo

25 gennaio 2021Italiano22 min

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.26

rs

Lugano

25 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 settembre 2020 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 9 dicembre

2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha assegnato a RI 1 una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- mensili per i mesi di

novembre e dicembre 2019.

Nel provvedimento

l’amministrazione ha, inoltre, indicato:

" (…) La

informiamo che provvediamo a tenere in considerazione la sua attività

indipendente per ulteriori sei mesi nei quali dovrà rendersi autosufficiente.

Dal 01.05.2020, se richiederà nuovamente le prestazioni assistenziali, dovrà

provvedere alla chiusura dell’attività e alla verifica dell’eventuale diritto

alle indennità straordinarie di disoccupazione. In caso contrario il nostro

Ufficio non elargirà alcuna prestazione assistenziale.

Le comunichiamo inoltre che non provvediamo

a tenere in considerazione la sostanza all’estero in quanto per ora non risulta

agibile. Entro sei mesi dovrà realizzare il terreno citato tenendoci aggiornati

in merito, in caso contrario dal 01.05.2020 provvederemo ad inserire la

sostanza nel calcolo della prestazione assistenziale. (…)” (Doc. 36)

1.2. L’USSI, il 29 settembre 2020,

ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 10

gennaio 2020 interposto da RI 1 (cfr. doc. 30; A), rilevando:

" (…) La

decisione in oggetto non ha riconosciuto o negato il diritto dell'assicurata

alle sue prestazioni dal 10 maggio 2020, ma la informa sulla possibile decisione,

che sarà presa in futuro e a quel momento impugnabile.

Si rileva, comunque, che l'assistenza fornisce l'aiuto economico

al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il

possibile per raggiungere la propria autonomia.

La continuazione di un'attività indipendente che continua a non

garantire un guadagno e quindi risulta in contrasto con tale requisito, non

giustifica la concessione dell'assistenza che non è intesa a sostituire il

reddito di un'attività indipendente non redditizia.

La giurisprudenza ha chiarito che vi è diritto a un sostegno

temporaneo in caso di attività indipendente già in atto, che le prestazioni

finanziarie dell'Ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al

beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata

limitata e che questo periodo può essere prolungato se è imminente un «turnaround»

della situazione. Ha poi precisato che l'assistenza sociale ha carattere

sussidiario e le indennità straordinarie di disoccupazione sono quindi

prioritarie (cfr. Sentenza TCA del 15.02.2007 inc. 42.2006.12).

Nel caso concreto, la reclamante riconosce che l'attività svolta

contemporaneamente all'assistenza non crea guadagno, non attesta un relativo

cambiamento, ma chiarisce che non intende interromperla.

L'informazione della decisione impugnata era quindi corretta.

La decisione impugnata è corretta e il reclamo è respinto.

Si osserva che successivamente la prestazione assistenziale è

stata comunque riconosciuta anche per il mese di maggio 2020.” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto, da un

lato, la concessione dell’effetto sospensivo a tale provvedimento,

rispettivamente al verbale del 6 ottobre 2020 da dove si rivela la volontà

dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della prestazione assistenziale dal

mese di novembre 2020. Dall’altro, l’annullamento della decisione impugnata

(cfr. doc. I pag. 11).

L’insorgente a sostegno

delle proprie pretese ricorsuali ha segnatamente addotto:

" (…)

1. La ricorrente è titolare di una ditta individuale (__________)

a partire dal 1 marzo 2018 e si occupa di assistenza e consulenza giuridica

nelle procedure di diritto pubblico, di consulenza senza rappresentanza in

giudizio in ambito civile e penale, con particolare riguardo alla tutela dei

diritti umani.

2. In seguito ad una serie di procedimenti penali aperti dalla

Procura di __________, la ricorrente è stata sottoposta ad una serie di

attacchi mediatici che hanno bandito pubblicamente tali procedimenti penali con

evidente discriminazione, senza alcun tipo di protezione della personalità e

tutela della sfera privata della ricorrente. Ciò è stato fatto di proposito,

solo per soddisfare gli interessi di determinati gruppi di potere e tali azioni

di boicottaggio all'integrità dell'impresa e della ricorrente sono stati

appositamente posti in essere proprio per eliminare con facilità l'impresa

della ricorrente dal mercato del lavoro per poi procedere con il suo

allontanamento illegale dal territorio. Tali fatti sono stati opportunatamente

denunciati e vi sono anche delle cause civili intraprese sul quale si sta già

eccependo il danno economico causato (caduta in assistenza).

3. Questi decreti d'accusa che concernono l'attività lavorativa

della ricorrente e che oltretutto sono stati anche resi pubblici in netta

violazione alla non pubblicità d'inchiesta, hanno comportato una grave perdita

di guadagno e conseguentemente un grave stato di indigenza economica, tale. da

dover richiedere un aiuto immediato all'assistenza sociale per compensare il

reddito mancante. Pertanto, le prestazioni assistenziali richieste e che sono

state riconosciute a partire dal mese di novembre 2019, sono strettamente connesse

ai procedimenti penali aperti nei riguardi della ricorrente (…)

(…)

La ricorrente è rimasta disoccupata dal mese di agosto 2014 sino

al mese di febbraio 2018 e che in Canton Ticino non è stata mai integrata ed

assistita in tutti questi anni. Pertanto, l'apertura di questa ditta individuale

è stata la conseguenza del durevole stato di disoccupazione involontaria, non

avendo mai trovato un altro impiego retribuito. È ovvio che la chiusura

dell'attività, senza che l'USSl garantisca una nuova attività lavorativa

sostitutiva, causerà per la ricorrente un nuovo lungo periodo di

disoccupazione. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attuale attività

lavorativa da indipendente, la ricorrente intende proprio evitare un nuovo ed

inevitabile periodo di disoccupazione.

(…) La ricorrente manifestava, altresì,

la sua intenzione e volontà di non voler chiudere la ditta individuale se non

solo dopo che avrà trovato un altro posto di lavoro, anche da dipendente, che

le garantirà un’autosufficienza economica. (…)” (Doc. I pag. 3, 4 e 5)

La ricorrente ha poi

osservato che durante l’incontro del 6 ottobre 2020 aveva autorizzato l’USSI,

visto che le aveva comunicato che avrebbe versato ancora la prestazione di

ottobre 2020, dopodiché la medesima avrebbe dovuto chiudere immediatamente la

sua attività e domandare l’indennità straordinaria di disoccupazione come ex

indipendente, a prendere contatto con la Procura, ritenuto che il ricorso

all’assistenza era strettamente collegabile a dei procedimenti penali, e aveva

chiesto l’applicazione dell’art. 96 CP.

Al riguardo l’insorgente

ha precisato che pertanto il ricorso è a titolo cautelativo non solo contro la

decisione su reclamo del 29 settembre 2020, bensì anche contro il verbale del 6

ottobre 2020, per evitare un pregiudizio irreparabile, ossia la sospensione

delle prestazioni ordinarie da parte dell’USSI a partire dal mese di novembre

2020.

Per quanto attiene alla

richiesta di chiudere l’attività indipendente nell’impugnativa è stato fatto

valere che:

" (…)

16. La richiesta dell'USSl di chiudere

immediatamente l'attività da indipendente e procedere con l'inoltro della

domanda di indennità straordinarie come ex indipendente (ISD), non risulta

essere proporzionale e viola il divieto d'arbitrio, non solo perché c'è la

possibilità che alla ricorrente nemmeno le riconoscono tali indennità per via

del fatto che è attualmente sprovvista di un permesso di soggiorno, ma

soprattutto perché la ricorrente, a fronte di un lungo periodo di

disoccupazione, si è dovuta inevitabilmente aprire questa piccola ditta individuale

per lavorare. Pertanto, pur ammesso e concesso che la ricorrente avrebbe

diritto - a dire dell'Ufficio - a tale indennità straordinarie, tali indennità

sarebbero erogate solo per sei mesi, oltre il quale la ricorrente rimarrà

nuovamente disoccupata. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attività

lavorativa da indipendente, si intende proprio evitare un nuovo ed inevitabile

periodo di disoccupazione. (…)

20. Si rileva anche che la richiesta

dell’USSI di chiudere immediatamente l’attività da indipendente, risulta essere

sproporzionata e arbitraria, in relazione anche al fatto che l’attività

lavorativa della ricorrente, non può essere sospesa da un mese all’altro,

giacché – seppur con pochi clienti – la ricorrente ha comunque ancora delle

pratiche lavorative attualmente in corso con i suoi utenti. Pertanto, un

eventuale chiusura dell’attività cagionerebbe conseguenze negative nei riguardi

dei clienti, dal momento che la ricorrente non sarà più in grado di portare a

termine i mandati conferitigli (…).” (Doc. I pag. 8, 9 e 10)

1.4. L’USSI, in risposta, ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto. L’amministrazione ha in ogni caso

puntualizzato che non vi è stata la soppressione delle prestazioni

assistenziali ma le stesse sono state riconosciute alla ricorrente con relative

decisioni anche per i mesi da maggio 2020 fino a novembre 2020 compreso (cfr. doc.

III).

1.5. L’insorgente si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie con scritto del 10 dicembre 2020, chiedendo

il ripristino immediato dell’assistenza dal mese di dicembre 2020, in quanto la

decisione di rifiuto del 1° dicembre 2020 allegata (cfr. doc. D3) è

strettamente dipendente e consequenziale alla decisione del 29 settembre 2020

(cfr. doc. V).

La medesima ha altresì

allegato la decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, da una parte, le ha

riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il

mese di novembre 2020, dall’altra, ha comunicato che dal mese di dicembre 2020

non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni di sostegno

sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente, a

provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a procedere con la

richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1), come

pure il relativo reclamo del 25 novembre 2020 (cfr. doc. D2).

1.6. Il 17 dicembre 2020 l’USSI ha

presentato le proprie osservazioni, evidenziando in particolare che, non volendo

chiedere l’indennità straordinaria di disoccupazione, la ricorrente disattende

il principio di sussidiarietà (cfr. doc. VII).

1.7. L’insorgente, il 22 dicembre

2020, ha inviato un nuovo scritto al quale ha annesso dei documenti (cfr. doc.

IX; E1-3), segnatamente il reclamo del 15 dicembre 2020 contro la decisione

emessa dall’USSI il 1° dicembre 2020 (doc. E1).

1.8. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente ha specificato

che il ricorso del 30 ottobre 2020 è stato inoltrato a titolo cautelativo anche

contro il verbale relativo all’incontro del 6 ottobre 2020, in quanto dallo

stesso emerge l’intenzione dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della

prestazione assistenziale a partire dal mese di novembre 2020 (cfr. doc. I pag.

5).

In effetti nel verbale

menzionato è stato indicato che le prestazioni assistenziali sarebbero state

erogate anche per ottobre 2020, mentre da novembre 2020 soltanto se la Procura,

che sarebbe stata contattata dall’amministrazione su autorizzazione della

ricorrente, avesse confermato che la chiusura dell’attività indipendente è

impossibile a causa di un procedimento penale in corso (cfr. doc. 52=C).

La questione di sapere se

il verbale del 6 ottobre 2020 costituisca una decisione, e quindi sia

impugnabile, o meno non merita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, in primo

luogo, che l’insorgente, il 25 novembre 2020, ha interposto reclamo contro la

decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, oltre a riconoscerle una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre

2020, le ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato

nel merito del versamento di prestazioni, invitandola a chiudere l’attività

quale indipendente e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione

(cfr. doc. D1; D2; consid. 1.5.).

In secondo luogo,

considerato che la medesima, il 15 dicembre 2020, ha inoltrato reclamo anche

contro la decisione del 1° dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni

assistenziali a seguito della continuazione della sua attività indipendente

nonostante l’intimazione di chiuderla e di postulare la concessione di

indennità straordinarie di disoccupazione (doc. E1; D3; consid. 1.5.; 1.7.).

In effetti, in simili

condizioni, anche volendo considerare il verbale del 6 ottobre 2020 quale

decisione informale (al riguardo cfr. STCA 42.2019.27 dell’11 novembre 2019;

STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012), il

ricorso contro il medesimo sarebbe comunque irricevibile.

In proposito è utile

evidenziare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su

opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse

(cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019;

STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA

42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA

42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA

42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

Inoltre si prescinderebbe,

in ogni caso, per motivi di economia processuale (cfr. STF

9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67),

dal rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame del reclamo contro il

verbale considerato quale decisione, essendo già pendenti presso l’USSI due

reclami riguardanti il rifiuto di prestazioni assistenziali a decorrere dal

mese di dicembre 2020.

nel merito

2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù

del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del

rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione

ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130 V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag.

190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,

nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca

su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro

le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA

38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.

2.2.

2.4. Questa

Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su

reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il

29 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF

9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid.

4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF

8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio

2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).

Nel caso di specie l’USSI,

con la decisione del 9 dicembre 2019, ha riconosciuto alla ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e

dicembre 2019 (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

È vero che in tale

provvedimento l’amministrazione ha previsto che per sei mesi avrebbe tenuto in

considerazione la sua attività indipendente, ma dal 1° maggio 2020, se

l’insorgente avesse richiesto nuovamente l’assistenza, quest’ultima avrebbe

dovuto chiudere l’attività e verificare l’eventuale diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione. In caso contrario l’USSI non avrebbe elargito

alcuna prestazione (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che l’assistenza sociale è stata erogata alla ricorrente non soltanto

fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a settembre

2020 (cfr. doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299).

All’insorgente, dunque,

dall’emanazione della decisione del 9 dicembre 2019 fino alla data della

decisione su reclamo del 29 settembre 2020, sono sempre state corrisposte le

prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, come peraltro indicato nel

provvedimento impugnato davanti al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.2.

Di conseguenza la

ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della

propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).

Difettando

un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21

giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015;

STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).

Per inciso questa Corte

rileva che l’USSI ha in ogni caso riconosciuto le prestazioni assistenziali

all’insorgente anche per i mesi di ottobre e di novembre 2020. In particolare

la prestazione assistenziale ordinaria del mese di ottobre 2020 ammonta a fr.

2'143.-- (cfr. doc. 361), mentre quella di novembre 2020 a fr. 2'090.-- (cfr.

doc. D1).

2.5. Il TCA, infine, ribadisce che

sia contro la decisione del 16 novembre 2020 - in cui l’USSI, oltre ad

accordare alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di

dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni

di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale

indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a

procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione

(cfr. doc. D1) -, come pure contro la decisione del 1° dicembre 2020 - con cui

l’amministrazione le ha rifiutato le prestazioni, ritenuta la sua intenzione di

Considerandi

continuare con la sua attività professionale indipendente, nonostante le sia

stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di

disoccupazione, rispetto alle quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. D3) -

è stato interposto reclamo (cfr. doc. D2; E1; consid. 1.5.; 1.7.; 2.1.).

Tali reclami sono pendenti

presso l’USSI.

Questo Tribunale non può, perciò,

pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.1.).

Abbondanzialmente giova,

comunque, osservare, da una parte, che in una sentenza 42.2006.12 del 15

febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che

aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto

temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.

In quel caso è stato

infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al

termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un

turnaround della stessa.

Inoltre in una sentenza

42.2010.1

del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni

assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche

se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il

diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato

parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava

il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo

precedente.

Il ricorso interposto

contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato

dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Dall’altra, il TCA ricorda

che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà

di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

L’art. 13 Laps prevede

segnatamente che le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1. L’art. 2 cpv. 1 prevede prioritariamente alla lett. e le

indennità straordinarie di disoccupazione, mentre alla lett. h le prestazioni

assistenziali.

Con sentenza 8C_42/2013

del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto

a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto

coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private

tramite finanziamenti da terzi.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima

Istanza ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Per quanto attiene al

riferimento della ricorrente ai procedimenti penali aperti (cfr. doc. I), il

TCA si limita a rilevare che il 29 ottobre 2020 il

Procuratore Pubblico __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 27

ottobre 2020 (cfr. doc. 22), ha precisato che non gli risulta che dal Ministero

pubblico sia mai stata assunta una decisione che impediva all’insorgente di

chiudere la propria attività. Egli ha aggiunto che “nemmeno rientra tra le

competenze dell’autorità di perseguimento penale emanare una disposizione nel

senso manifestato dalla persona da voi sostenuta” (cfr. doc. 20).

Il richiamo all’art. 96 CP

(cfr. doc. I; consid. 1.3.), che enuncia che per la durata del procedimento

penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale

cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è poi ininfluente, in

quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale),

oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide

sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid.

5.4.3.).

Infine in relazione

all’asserzione dell’insorgente secondo cui la Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha emesso delle raccomandazioni

concernenti l’assistenza sociale durante le misure contro la pandemia (cfr.

doc. IX pag. 1), va evidenziato che la medesima durante la pandemia ha ricevuto

le prestazioni assistenziali.

Le raccomandazioni

menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux)

al p.to 3 prevedono d’altronde che:

" 3.

Maintien de l’aide actuelle

L’aide sociale doit être

fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il

s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de

protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.

(…).

3.2

Obligations

générales de coopération

Quiconque sollicite et

obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.

(…)

L’obligation de réduire

le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit

possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les

droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.). (…)”

2.6

Alla luce di tutto quanto

esposto, la domanda di effetto sospensivo (cfr. doc. I; IX), da interpretare in

casu quale richiesta di provvedimenti cautelari comportanti l’erogazione di

prestazioni assistenziali, è priva di oggetto.

Si rileva in ogni caso che

la ricorrente, nel reclamo contro la decisione del 1° dicembre 2020 che le ha

rifiutato le prestazioni assitenziali, ha postulato tra l’altro la “previa sospensione dell’efficacia esecutiva

della decisione impugnata” (cfr. doc. E1 pag. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti