42.2020.26
Ricorso irricevibile poiché la ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all'accoglimento della propria impugnativa. Nel periodo determinante (delimitato dalla data della decisione) ella ha sempre ricevuto le prestazioni. Ricordato inoltre che aiuto per attività indipend. è temporaneo
25 gennaio 2021Italiano22 min
marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.26
rs
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 settembre 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 dicembre
2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha assegnato a RI 1 una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- mensili per i mesi di
novembre e dicembre 2019.
Nel provvedimento
l’amministrazione ha, inoltre, indicato:
" (…) La
informiamo che provvediamo a tenere in considerazione la sua attività
indipendente per ulteriori sei mesi nei quali dovrà rendersi autosufficiente.
Dal 01.05.2020, se richiederà nuovamente le prestazioni assistenziali, dovrà
provvedere alla chiusura dell’attività e alla verifica dell’eventuale diritto
alle indennità straordinarie di disoccupazione. In caso contrario il nostro
Ufficio non elargirà alcuna prestazione assistenziale.
Le comunichiamo inoltre che non provvediamo
a tenere in considerazione la sostanza all’estero in quanto per ora non risulta
agibile. Entro sei mesi dovrà realizzare il terreno citato tenendoci aggiornati
in merito, in caso contrario dal 01.05.2020 provvederemo ad inserire la
sostanza nel calcolo della prestazione assistenziale. (…)” (Doc. 36)
1.2. L’USSI, il 29 settembre 2020,
ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 10
gennaio 2020 interposto da RI 1 (cfr. doc. 30; A), rilevando:
" (…) La
decisione in oggetto non ha riconosciuto o negato il diritto dell'assicurata
alle sue prestazioni dal 10 maggio 2020, ma la informa sulla possibile decisione,
che sarà presa in futuro e a quel momento impugnabile.
Si rileva, comunque, che l'assistenza fornisce l'aiuto economico
al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il
possibile per raggiungere la propria autonomia.
La continuazione di un'attività indipendente che continua a non
garantire un guadagno e quindi risulta in contrasto con tale requisito, non
giustifica la concessione dell'assistenza che non è intesa a sostituire il
reddito di un'attività indipendente non redditizia.
La giurisprudenza ha chiarito che vi è diritto a un sostegno
temporaneo in caso di attività indipendente già in atto, che le prestazioni
finanziarie dell'Ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al
beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata
limitata e che questo periodo può essere prolungato se è imminente un «turnaround»
della situazione. Ha poi precisato che l'assistenza sociale ha carattere
sussidiario e le indennità straordinarie di disoccupazione sono quindi
prioritarie (cfr. Sentenza TCA del 15.02.2007 inc. 42.2006.12).
Nel caso concreto, la reclamante riconosce che l'attività svolta
contemporaneamente all'assistenza non crea guadagno, non attesta un relativo
cambiamento, ma chiarisce che non intende interromperla.
L'informazione della decisione impugnata era quindi corretta.
La decisione impugnata è corretta e il reclamo è respinto.
Si osserva che successivamente la prestazione assistenziale è
stata comunque riconosciuta anche per il mese di maggio 2020.” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto, da un
lato, la concessione dell’effetto sospensivo a tale provvedimento,
rispettivamente al verbale del 6 ottobre 2020 da dove si rivela la volontà
dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della prestazione assistenziale dal
mese di novembre 2020. Dall’altro, l’annullamento della decisione impugnata
(cfr. doc. I pag. 11).
L’insorgente a sostegno
delle proprie pretese ricorsuali ha segnatamente addotto:
" (…)
1. La ricorrente è titolare di una ditta individuale (__________)
a partire dal 1 marzo 2018 e si occupa di assistenza e consulenza giuridica
nelle procedure di diritto pubblico, di consulenza senza rappresentanza in
giudizio in ambito civile e penale, con particolare riguardo alla tutela dei
diritti umani.
2. In seguito ad una serie di procedimenti penali aperti dalla
Procura di __________, la ricorrente è stata sottoposta ad una serie di
attacchi mediatici che hanno bandito pubblicamente tali procedimenti penali con
evidente discriminazione, senza alcun tipo di protezione della personalità e
tutela della sfera privata della ricorrente. Ciò è stato fatto di proposito,
solo per soddisfare gli interessi di determinati gruppi di potere e tali azioni
di boicottaggio all'integrità dell'impresa e della ricorrente sono stati
appositamente posti in essere proprio per eliminare con facilità l'impresa
della ricorrente dal mercato del lavoro per poi procedere con il suo
allontanamento illegale dal territorio. Tali fatti sono stati opportunatamente
denunciati e vi sono anche delle cause civili intraprese sul quale si sta già
eccependo il danno economico causato (caduta in assistenza).
3. Questi decreti d'accusa che concernono l'attività lavorativa
della ricorrente e che oltretutto sono stati anche resi pubblici in netta
violazione alla non pubblicità d'inchiesta, hanno comportato una grave perdita
di guadagno e conseguentemente un grave stato di indigenza economica, tale. da
dover richiedere un aiuto immediato all'assistenza sociale per compensare il
reddito mancante. Pertanto, le prestazioni assistenziali richieste e che sono
state riconosciute a partire dal mese di novembre 2019, sono strettamente connesse
ai procedimenti penali aperti nei riguardi della ricorrente (…)
(…)
La ricorrente è rimasta disoccupata dal mese di agosto 2014 sino
al mese di febbraio 2018 e che in Canton Ticino non è stata mai integrata ed
assistita in tutti questi anni. Pertanto, l'apertura di questa ditta individuale
è stata la conseguenza del durevole stato di disoccupazione involontaria, non
avendo mai trovato un altro impiego retribuito. È ovvio che la chiusura
dell'attività, senza che l'USSl garantisca una nuova attività lavorativa
sostitutiva, causerà per la ricorrente un nuovo lungo periodo di
disoccupazione. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attuale attività
lavorativa da indipendente, la ricorrente intende proprio evitare un nuovo ed
inevitabile periodo di disoccupazione.
(…) La ricorrente manifestava, altresì,
la sua intenzione e volontà di non voler chiudere la ditta individuale se non
solo dopo che avrà trovato un altro posto di lavoro, anche da dipendente, che
le garantirà un’autosufficienza economica. (…)” (Doc. I pag. 3, 4 e 5)
La ricorrente ha poi
osservato che durante l’incontro del 6 ottobre 2020 aveva autorizzato l’USSI,
visto che le aveva comunicato che avrebbe versato ancora la prestazione di
ottobre 2020, dopodiché la medesima avrebbe dovuto chiudere immediatamente la
sua attività e domandare l’indennità straordinaria di disoccupazione come ex
indipendente, a prendere contatto con la Procura, ritenuto che il ricorso
all’assistenza era strettamente collegabile a dei procedimenti penali, e aveva
chiesto l’applicazione dell’art. 96 CP.
Al riguardo l’insorgente
ha precisato che pertanto il ricorso è a titolo cautelativo non solo contro la
decisione su reclamo del 29 settembre 2020, bensì anche contro il verbale del 6
ottobre 2020, per evitare un pregiudizio irreparabile, ossia la sospensione
delle prestazioni ordinarie da parte dell’USSI a partire dal mese di novembre
2020.
Per quanto attiene alla
richiesta di chiudere l’attività indipendente nell’impugnativa è stato fatto
valere che:
" (…)
16. La richiesta dell'USSl di chiudere
immediatamente l'attività da indipendente e procedere con l'inoltro della
domanda di indennità straordinarie come ex indipendente (ISD), non risulta
essere proporzionale e viola il divieto d'arbitrio, non solo perché c'è la
possibilità che alla ricorrente nemmeno le riconoscono tali indennità per via
del fatto che è attualmente sprovvista di un permesso di soggiorno, ma
soprattutto perché la ricorrente, a fronte di un lungo periodo di
disoccupazione, si è dovuta inevitabilmente aprire questa piccola ditta individuale
per lavorare. Pertanto, pur ammesso e concesso che la ricorrente avrebbe
diritto - a dire dell'Ufficio - a tale indennità straordinarie, tali indennità
sarebbero erogate solo per sei mesi, oltre il quale la ricorrente rimarrà
nuovamente disoccupata. Per questo motivo, con la prosecuzione dell'attività
lavorativa da indipendente, si intende proprio evitare un nuovo ed inevitabile
periodo di disoccupazione. (…)
20. Si rileva anche che la richiesta
dell’USSI di chiudere immediatamente l’attività da indipendente, risulta essere
sproporzionata e arbitraria, in relazione anche al fatto che l’attività
lavorativa della ricorrente, non può essere sospesa da un mese all’altro,
giacché – seppur con pochi clienti – la ricorrente ha comunque ancora delle
pratiche lavorative attualmente in corso con i suoi utenti. Pertanto, un
eventuale chiusura dell’attività cagionerebbe conseguenze negative nei riguardi
dei clienti, dal momento che la ricorrente non sarà più in grado di portare a
termine i mandati conferitigli (…).” (Doc. I pag. 8, 9 e 10)
1.4. L’USSI, in risposta, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto. L’amministrazione ha in ogni caso
puntualizzato che non vi è stata la soppressione delle prestazioni
assistenziali ma le stesse sono state riconosciute alla ricorrente con relative
decisioni anche per i mesi da maggio 2020 fino a novembre 2020 compreso (cfr. doc.
III).
1.5. L’insorgente si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 10 dicembre 2020, chiedendo
il ripristino immediato dell’assistenza dal mese di dicembre 2020, in quanto la
decisione di rifiuto del 1° dicembre 2020 allegata (cfr. doc. D3) è
strettamente dipendente e consequenziale alla decisione del 29 settembre 2020
(cfr. doc. V).
La medesima ha altresì
allegato la decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, da una parte, le ha
riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il
mese di novembre 2020, dall’altra, ha comunicato che dal mese di dicembre 2020
non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni di sostegno
sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale indipendente, a
provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a procedere con la
richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. D1), come
pure il relativo reclamo del 25 novembre 2020 (cfr. doc. D2).
1.6. Il 17 dicembre 2020 l’USSI ha
presentato le proprie osservazioni, evidenziando in particolare che, non volendo
chiedere l’indennità straordinaria di disoccupazione, la ricorrente disattende
il principio di sussidiarietà (cfr. doc. VII).
1.7. L’insorgente, il 22 dicembre
2020, ha inviato un nuovo scritto al quale ha annesso dei documenti (cfr. doc.
IX; E1-3), segnatamente il reclamo del 15 dicembre 2020 contro la decisione
emessa dall’USSI il 1° dicembre 2020 (doc. E1).
1.8. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente ha specificato
che il ricorso del 30 ottobre 2020 è stato inoltrato a titolo cautelativo anche
contro il verbale relativo all’incontro del 6 ottobre 2020, in quanto dallo
stesso emerge l’intenzione dell’USSI di voler sospendere l’erogazione della
prestazione assistenziale a partire dal mese di novembre 2020 (cfr. doc. I pag.
5).
In effetti nel verbale
menzionato è stato indicato che le prestazioni assistenziali sarebbero state
erogate anche per ottobre 2020, mentre da novembre 2020 soltanto se la Procura,
che sarebbe stata contattata dall’amministrazione su autorizzazione della
ricorrente, avesse confermato che la chiusura dell’attività indipendente è
impossibile a causa di un procedimento penale in corso (cfr. doc. 52=C).
La questione di sapere se
il verbale del 6 ottobre 2020 costituisca una decisione, e quindi sia
impugnabile, o meno non merita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, in primo
luogo, che l’insorgente, il 25 novembre 2020, ha interposto reclamo contro la
decisione del 16 novembre 2020 con cui l’USSI, oltre a riconoscerle una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'090.-- per il mese di novembre
2020, le ha comunicato che dal mese di dicembre 2020 non sarebbe più entrato
nel merito del versamento di prestazioni, invitandola a chiudere l’attività
quale indipendente e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione
(cfr. doc. D1; D2; consid. 1.5.).
In secondo luogo,
considerato che la medesima, il 15 dicembre 2020, ha inoltrato reclamo anche
contro la decisione del 1° dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni
assistenziali a seguito della continuazione della sua attività indipendente
nonostante l’intimazione di chiuderla e di postulare la concessione di
indennità straordinarie di disoccupazione (doc. E1; D3; consid. 1.5.; 1.7.).
In effetti, in simili
condizioni, anche volendo considerare il verbale del 6 ottobre 2020 quale
decisione informale (al riguardo cfr. STCA 42.2019.27 dell’11 novembre 2019;
STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012), il
ricorso contro il medesimo sarebbe comunque irricevibile.
In proposito è utile
evidenziare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su
opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse
(cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019;
STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA
42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA
42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA
42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Inoltre si prescinderebbe,
in ogni caso, per motivi di economia processuale (cfr. STF
9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67),
dal rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame del reclamo contro il
verbale considerato quale decisione, essendo già pendenti presso l’USSI due
reclami riguardanti il rifiuto di prestazioni assistenziali a decorrere dal
mese di dicembre 2020.
nel merito
2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù
del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del
rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione
ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non
viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF
130 V 560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag.
190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133
II 409 consid. 1.3 pag. 413
con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere
soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata
la sentenza (DTF 136
II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in
Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,
nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca
su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136
Fatti
I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3. In una sentenza I 239/05 del 22
marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del
dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui
il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro
le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non
chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In
questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA
38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid.
2.2.
2.4. Questa
Corte osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione o su
reclamo impugnata (nel presente caso la decisione su reclamo è stata emanata il
29 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_435/2020 del 23 ottobre consid. 4.3.1; STF
9C_38/2020 del 20 ottobre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 144 V 210 consid.
4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF
8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio
2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).
Nel caso di specie l’USSI,
con la decisione del 9 dicembre 2019, ha riconosciuto alla ricorrente una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e
dicembre 2019 (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).
È vero che in tale
provvedimento l’amministrazione ha previsto che per sei mesi avrebbe tenuto in
considerazione la sua attività indipendente, ma dal 1° maggio 2020, se
l’insorgente avesse richiesto nuovamente l’assistenza, quest’ultima avrebbe
dovuto chiudere l’attività e verificare l’eventuale diritto alle indennità
straordinarie di disoccupazione. In caso contrario l’USSI non avrebbe elargito
alcuna prestazione (cfr. doc. 36; consid. 1.1.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che l’assistenza sociale è stata erogata alla ricorrente non soltanto
fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a settembre
2020 (cfr. doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299).
All’insorgente, dunque,
dall’emanazione della decisione del 9 dicembre 2019 fino alla data della
decisione su reclamo del 29 settembre 2020, sono sempre state corrisposte le
prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, come peraltro indicato nel
provvedimento impugnato davanti al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.2.
Di conseguenza la
ricorrente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della
propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).
Difettando
un interesse degno di protezione, il ricorso risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21
giugno2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015;
STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013).
Per inciso questa Corte
rileva che l’USSI ha in ogni caso riconosciuto le prestazioni assistenziali
all’insorgente anche per i mesi di ottobre e di novembre 2020. In particolare
la prestazione assistenziale ordinaria del mese di ottobre 2020 ammonta a fr.
2'143.-- (cfr. doc. 361), mentre quella di novembre 2020 a fr. 2'090.-- (cfr.
doc. D1).
2.5. Il TCA, infine, ribadisce che
sia contro la decisione del 16 novembre 2020 - in cui l’USSI, oltre ad
accordare alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
2'090.-- per il mese di novembre 2020, le ha comunicato che dal mese di
dicembre 2020 non sarebbe più entrato nel merito del versamento di prestazioni
di sostegno sociale a suo favore, invitandola a chiudere l’attività quale
indipendente, a provvedere allo stralcio dall’AVS quale indipendente e a
procedere con la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione
(cfr. doc. D1) -, come pure contro la decisione del 1° dicembre 2020 - con cui
l’amministrazione le ha rifiutato le prestazioni, ritenuta la sua intenzione di
Considerandi
continuare con la sua attività professionale indipendente, nonostante le sia
stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di
disoccupazione, rispetto alle quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. D3) -
è stato interposto reclamo (cfr. doc. D2; E1; consid. 1.5.; 1.7.; 2.1.).
Tali reclami sono pendenti
presso l’USSI.
Questo Tribunale non può, perciò,
pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.1.).
Abbondanzialmente giova,
comunque, osservare, da una parte, che in una sentenza 42.2006.12 del 15
febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che
aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto
temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.
In quel caso è stato
infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al
termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un
turnaround della stessa.
Inoltre in una sentenza
42.2010.1
del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni
assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche
se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il
diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato
parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava
il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo
precedente.
Il ricorso interposto
contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato
dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Dall’altra, il TCA ricorda
che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà
di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
L’art. 13 Laps prevede
segnatamente che le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1. L’art. 2 cpv. 1 prevede prioritariamente alla lett. e le
indennità straordinarie di disoccupazione, mentre alla lett. h le prestazioni
assistenziali.
Con sentenza 8C_42/2013
del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto
a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto
coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private
tramite finanziamenti da terzi.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima
Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Per quanto attiene al
riferimento della ricorrente ai procedimenti penali aperti (cfr. doc. I), il
TCA si limita a rilevare che il 29 ottobre 2020 il
Procuratore Pubblico __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 27
ottobre 2020 (cfr. doc. 22), ha precisato che non gli risulta che dal Ministero
pubblico sia mai stata assunta una decisione che impediva all’insorgente di
chiudere la propria attività. Egli ha aggiunto che “nemmeno rientra tra le
competenze dell’autorità di perseguimento penale emanare una disposizione nel
senso manifestato dalla persona da voi sostenuta” (cfr. doc. 20).
Il richiamo all’art. 96 CP
(cfr. doc. I; consid. 1.3.), che enuncia che per la durata del procedimento
penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale
cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è poi ininfluente, in
quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale),
oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide
sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid.
5.4.3.).
Infine in relazione
all’asserzione dell’insorgente secondo cui la Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha emesso delle raccomandazioni
concernenti l’assistenza sociale durante le misure contro la pandemia (cfr.
doc. IX pag. 1), va evidenziato che la medesima durante la pandemia ha ricevuto
le prestazioni assistenziali.
Le raccomandazioni
menzionate (cfr. https://skos.ch/fr/themes/ aidesociale-et-coronavirus/recommandations-pour-des-servicessociaux)
al p.to 3 prevedono d’altronde che:
" 3.
Maintien de l’aide actuelle
L’aide sociale doit être
fournie sur une base individualisée, y compris en situation d’épidemie. Il
s’agit de prendre en compte aussi bien le contexte général que les besoins de
protection des personnes particulièrement exposées au coronavirus.
(…).
3.2
Obligations
générales de coopération
Quiconque sollicite et
obtient l’aide sociale est tenu de coopérer.
(…)
L’obligation de réduire
le besoin d’aide continue aussi à s’appliquer pour autant que cela soit
possible pendant les mesures de lutte contre l’épidémie (faire valoir les
droits envers des tiers ou réduire des frais fixes excessifs p.ex.). (…)”
2.6
Alla luce di tutto quanto
esposto, la domanda di effetto sospensivo (cfr. doc. I; IX), da interpretare in
casu quale richiesta di provvedimenti cautelari comportanti l’erogazione di
prestazioni assistenziali, è priva di oggetto.
Si rileva in ogni caso che
la ricorrente, nel reclamo contro la decisione del 1° dicembre 2020 che le ha
rifiutato le prestazioni assitenziali, ha postulato tra l’altro la “previa sospensione dell’efficacia esecutiva
della decisione impugnata” (cfr. doc. E1 pag. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti