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Decisione

42.2020.29

Negate IPG Corona per quarantena a una lavoratrice dipendente, in quanto dal certificato medico emerge che la medesima dal 16/03 al 29/03/2020 era inabile al lavoro al 100% per malattia. Non entra in considerazione l'applicazione dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

8 febbraio 2021Italiano16 min

come attestato dal certificato medico versato agli atti. Lo stesso infatti certifica

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.29

dc/sc

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 novembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1968,

dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile lordo

di fr. 4’350.--, il 24 aprile 2020 ha richiesto l’indennità per perdita di

guadagno Corona.

Ella ha affermato di avere

continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere

interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,

ordinata dal dr. __________, dal 16 al 29 marzo 2020 (cfr. doc. 7).

Il certificato medico del

dr. __________, specialista FMH in medicina interna, attesta che l’assicurata è

stata inabile al lavoro “per malattia/infortunio” al 100% dal 16 al 29 marzo

2020 (cfr. doc. 9).

1.2. Il 29 maggio 2020 la Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del

lavoro è dovuta a malattia” (doc. 4).

Nella sua opposizione del

1° luglio 2020 l’assicurata si è così espressa:

" (…) In

data 19 marzo 2020 ho contattato il mio medico curante, in quanto presentavo

sintomi influenzali, quali febbre e dolori muscolari. Ho informato il datore di

lavoro in quanto in sede eravamo venuti a contatto con un collega risultato

positivo al test.

Nei giorni successivi ho avuto anche i sintomi quali assenza di

gusto e olfatto, pertanto il rischio da Covid-19 era presente. Tenuto conto

anche della positività citata, con il medico curante si è deciso di prolungare

Fatti

i giorni di malattia.” (Doc. 3)

1.3. Con decisione su opposizione

del 6 novembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:

" (…) Per

quanto suesposto, il diritto all'IPG Corona è di principio dato alle persone in

buona salute che, su prescrizione (di un medico o dell'autorità), hanno dovuto

interrompere l'attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di

prevenire la diffusione dei coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone

effettivamente o potenzialmente contagiate.

In concreto, l'opponente è stata assente dal lavoro per malattia,

come attestato dal certificato medico versato agli atti. Lo stesso infatti certifica

chiaramente che la signora RI 1 era “inabile per malattia e sintomi

influenzali”. Non può quindi essere considerata in buona salute e,

conseguentemente, essere stata messa in quarantena. In ragione di ciò, il

diritto all'indennità non può essere accordato. L'evento dovrà, se del caso,

essere annunciato al competente assicuratore malattie per la compensazione

della perdita di guadagno riferita a tale assenza dal lavoro.” (Doc. A)

1.4. Contro questa decisione

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il

riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena

e non in malattia:

" (…) Durante

la prima fase della pandemia che ha colpito il nostro Cantone, mi riferisco ai

mesi di Marzo e Aprile quest'anno, la carenza di materiale sanitario, data

l'aggravarsi dei ricoveri nei vari nosocomi, precludeva alla maggioranza della

popolazione di poter effettuare i tamponi come avviene, ad esempio, nella

seconda fase che stiamo oggigiorno purtroppo affrontando.

Questo è importante sottolinearlo, per comprendere come mai, al

momento della mia malattia, con i sintomi che ho riportato nella mia lettera,

non era possibile ottenere un esame per verificare se si era positivi o meno al

virus. Senza entrare nel merito, il medico, mi aveva prolungato i giorni di

malattia proprio per poter ridurre al minimo i rischi di un potenziale

contagio. Il certificato medico, riporta genericamente "malattia" ma

era riferito ai giorni che il medico mi aveva prescritto per evitare il

propagarsi del virus, pertanto a tutti gli effetti una quarantena preventiva.

A comprova di questo, dopo un paio di giorni non presentavo più la

febbre, ma si è ritenuto opportuno prolungare il periodo di degenza proprio in

virtù del rischio di contagio.

Non da ultimo, il fatto che in azienda un collega nel medesimo

periodo era risultato positivo al test Covid 19, si è ritenuto di non rischiare

un eventuale contagio presso il mio datore di lavoro con la conseguenza di

chiudere i vari reparti.” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 20

novembre 2020 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc.

III).

1.6. Il 23 novembre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

L’Ordinanza sui provvedimenti

in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871),

entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2

cpv. 1 prevede che:

" hanno

diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti

e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123

sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),

1.

in seguito alla cessazione della

custodia dei figli da parte di terzi,

o

2.

perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono

assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre

19465.

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

Nel suo Commento a questa

disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in

seguito: UFAS) si è così espresso:

" Cpv. 4: il

diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra

assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e

se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In

particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la

malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante

che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18

marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge

federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente

indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali

o a prestazioni secondo la LCA.”

L’art. 3 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono

adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto

si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli

articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate

al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).

Secondo l’art. 4 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera

(cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori

indennità giornaliere (cpv. 2).

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus

(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS

830.31).

2.2

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’UFAS ricorda innanzitutto che questa

direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne

esistono 11 versioni, cfr. pag. 2-48).

La Circolare valida dal 17

marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di

quarantena”) prevede quanto segue:

" 1035 Hanno

diritto all’indennità anche le persone che non sono

direttamente affette dal coronavirus,

ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata

positiva al test.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”

L’ultima versione della

Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), precisa che:

" 3.2.2

Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035.

Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non

essendo

09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in

quarantena in quanto hanno avuto

contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,

come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono

state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1

Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una

regione a

09/20 rischio

ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico

internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in

quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus.

1035.2

Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,

09/20 sussiste

il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al

momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e

delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla

base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita

nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è

disponibile sul sito Internet dell’UFSP.

1035.3

I

genitori che devono interrompere la propria attività

11/20 lucrativa

in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a

partire dall’inizio della quarantena ordinata.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.

1036.1

Se una

persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto

07/20 una

notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se

la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in

seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il

diritto all’indennità.”

Nel Bollettino

d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione

relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi

diritto si intendono:

" Le persone

che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha

imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di

guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il

COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte

dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della

malattia, l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le

persone in buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo

da un medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia

un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.

Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata

obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività

lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa

indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte

altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo

d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le

persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera

(frontaliere e frontalieri).”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 24 aprile 2020 ha chiesto

l’indennità di perdita di guadagno Corona, tramite l’apposito formulario, affermando

di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure di

quarantena dal 16 al 29 marzo 2020 e che la quarantena è stata ordinata dal dr.

__________ (cfr. doc. 7).

Come già visto (cfr.

consid. 1.2), mediante certificato medico del 17 aprile 2020 il dr. __________,

specialista FMH in medicina interna, ha attestato un periodo di inabilità al

lavoro per malattia dal 16 al 29 marzo 2020 (cfr. doc. 9).

Nella sua opposizione RI 1

ha affermato di avere contattato il medico curante il 19 marzo 2020 in quanto

presentava “sintomi influenzali quali febbre e dolori muscolari” ed ha

precisato di avere informato il datore di lavoro “in quanto in sede eravamo

venuti in contatto con un collega risultato positivo al test”.

L’assicurata ha poi

aggiunto di avere avuto nei giorni successivi anche “i sintomi quali assenza di

gusto e olfatto, pertanto il rischio di Covid-19 era presente” ed ha concluso

affermando che “tenuto conto anche della positività citata, con il medico

curante, si è deciso di prolungare i giorni di malattia” (cfr. doc. 2).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto del

certificato medico del dr. __________, non smentito o precisato da attestazioni

successive allegate al ricorso o in sede di nuove prove (cfr. consid. 1.6).

Da questo certificato,

redatto il 17 aprile 2020, risulta inequivocabilmente che RI 1 è stata

dichiarata inabile al lavoro al 100% per malattia dal 16 marzo al 29 marzo 2020

e non posta in quarantena (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur

Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il

quale riprende la definizione di quarantena che figura al numero 1035 della

Circolare dell’UFAS citata in precedenza, cfr. nota 37).

Del resto l’assicurata

stessa ha affermato di avere presentato “sintomi influenzali, quali febbre e

dolori muscolari” e nei giorni successivi “sintomi quali assenza di gusto e

olfatto” (cfr. doc. 2).

Trattandosi dunque in

realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento

del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non

entra in considerazione (cfr. K. Pärli, “Neue Situation: Arbeitsverhinderung

wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag. 23-25).

La decisione su

opposizione della Cassa CO 1 del 6 novembre 2020 deve dunque essere confermata

(per un caso analogo cfr. STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti