42.2020.31
Negate IPG Corona per quarantena a lavoratore dipendente, poiché dai certificati medici 02/04 e 11/12/20 emerge che il medesimo da 17/03 a 03/04/2020 era inabile al lavoro al 100% per malattia. Non entra in considerazione l'applicazione dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
8 febbraio 2021Italiano20 min
privatamente all'Ospedale __________ di __________, del quale vi allego copia, da
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.31
dc/sc
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972,
dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile lordo
di fr. 7’630.--, il 24 aprile 2020 ha richiesto l’indennità per perdita di
guadagno Corona.
Egli ha affermato di avere
continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere
interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,
ordinata dal dr. __________ di __________, dal 17 marzo al 3 aprile 2020 (cfr.
doc. 6).
Il certificato medico del
dr. __________, specialista FMH in medicina interna, attesta che l’assicurato è
stato inabile al lavoro “per malattia” al 100% dal 17 marzo al 3 aprile 2020
(cfr. doc. 7).
1.2. Il 16 giugno 2020 la Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del
lavoro è dovuta a malattia” (doc. 3).
Nella sua opposizione del 19
giugno 2020 l’assicurato si è così espresso:
" (…) In
data 18/03 mi sono ammalato, alcuni giorni prima avevamo avuto un caso di un
collega che presentava sintomi da Covid-19, che furono confermati dal tampone.
Le mie condizioni di salute si sono protratte per circa 5 giorni,
con febbre e assenza di gusto e olfatto, da qui il timore di averlo contratto.
A più riprese chiesi al mio medico curante di fare il tampone ma mi fu negato,
in quanto - mi disse - avevo con molta probabilità contratto la malattia e
dovevo restare in quarantena 10+2 giorni una volta che non avevo più la febbre.
Prima di rientrare al lavoro, contattai anche l'Help Point del Cantone, e
parlai con un medico della __________ di __________, il quale confermò la
diagnosi del medico curante, non necessitavo del tampone e che potevo
riprendere l'attività lavorativa.
Quando vi furono i primi test sierologici, comunicati dai media,
decisi che mi sarei presentato anch'io, cosa che feci, e il 13/05/2020 presso
l'Ospedale __________ di __________ ho fatto il prelievo: risultato ho gli
anticorpi da Covid-19 IgG.” (Doc. 2)
1.3. Con decisione su opposizione del
10 novembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:
" (…) Per
quanto suesposto, il diritto all'IPG Corona è di principio dato alle persone in
buona salute che, su prescrizione (di un medico o dell'autorità), hanno dovuto
interrompere l'attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di
prevenire la diffusione dei coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone
effettivamente o potenzialmente contagiate.
In concreto, l'opponente è stato assente dal lavoro per malattia dal
17 marzo 2020 al 3 aprile 2020, come attestato dal certificato medico versato
agli atti. A seguito della diagnosi del medico curante, l’opponente si è posto
in auto-isolamento per 10+2 giorni.
In ragione dell’intervenuta malattia, l’opponente non può quindi
essere considerato in buona salute e, conseguentemente, essere stato messo in
quarantena. Inoltre, l’auto-isolamento non è un elemento sufficiente per far
nascere il diritto all’IPG Corona conformemente alle direttive in materia (CIC
marg. 1036).
Alla luce di quanto sopra esposto, il diritto all’indennità non
può essere accordato.
L’evento dovrà, se del caso, essere annunciato al competente
assicuratore malattie per la compensazione della perdita di guadagno riferita a
tale assenza dal lavoro.” (Doc. A)
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il
riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena ed
al riguardo rileva:
" (…) In
cotesto nel quale si era manifestata la malattia, quello della così detta
"prima ondata", era caratterizzato da una incertezza diffusa, sia sul
virus e le sue conseguenze sia sulla reperibilità dei tamponi diagnostici.
Questo punto è molto importante per comprendere che, personalmente, ritengo vi
sia un vizio di forma sulla terminologia usata.
L'IPG Corona, corrisponde al massimo 10 giorni per le persone
messe in quarantena da una autorità o da un medico, riporto quanto citato nello
scritto "Hanno diritto all'indennità le persone che, pur non essendo
direttamente affette dal corona virus, si trova in quarantena in quanto hanno
avuto contatti con una persona risultata positiva (…)”, il "pur non
essendo affette" fa comprendere come, chi sia venuto a contatto con il
virus, una volta guarito, non poteva riprendere l'attività lavorativa, come nel
mio caso. Ho richiesto complessivamente tre volte al medico curante di poter
effettuare il tampone, senza esito, ho provato anche con l'helpline del
Cantone, parlando con un medico della __________ di __________, il quale
confermava che non necessitavo del tampone, in quanto - sicuramente - non ero
più affetto da Covid 19, ma dovevo terminare la quarantena obbligatoria: a
marzo era di 10+2 giorni.
A questo proposito ricordo che, sia le mascherine di protezione
sia i tamponi erano utilizzati solo nei casi di una certa rilevanza
(ospedalizzazioni), in quanto non ve ne erano a sufficienza.
Parlando con il medico curante, chiesi se sul certificato medico
bisognasse indicare "quarantena Covid" o meno, e la risposta fu che,
era sufficiente "malattia". Complessivamente sono stato assente dal
lavoro per 20 giorni che, risulta, quantomeno anomalo per una normale degenza.
Per dimostrare che avessi contratto il Covid, nel mese di maggio
mi sono sottoposto a mie spese, al test sierologico presso l'Ospedale __________
di __________, del quale vi allego responso con positività agli anticorpi Covid
19.
Sulla base di quanto elencato sopra ritengo che il mio ricorso sia
documentato in quanto, in questa seconda fase, ho ricevuto - per le mie
mansioni lavorative - certificati medici dove riportano "attestazione
termine quarantena obbligatoria soggetto Covid positivo".
Il concetto di quarantena, non deve essere letto solo per le
persone che sono venute a contatto con soggetti risultati positivi, ma, come
nel mio caso, anche per coloro che - purtroppo - l'hanno contratto ed hanno
dovuto restare a casa obbligatoriamente sebbene fossero guariti, ma, la
specifica denominazione relativa alla "quarantena" non era d'uso al
momento dell'evento.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 7
novembre 2020 la Cassa si è riconfermata nelle conclusioni contenute nella
decisione del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. III).
1.6. Il 30 novembre 2020 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 12 dicembre 2020 RI 1
ha inviato al TCA uno scritto nel quale rileva:
" … vi
inoltro, a comprova della richiesta IPG Corona, la dichiarazione del mio medico
curante Dr. __________ di __________.
Come avevo già accennato, ho contratto il Covid a Marzo ma, sulla
base delle Direttive Cantonali, non venivano effettuati tamponi su larga scala
e in caso di sintomatologia non grave.
Fatti
I sintomi furono confermati dall'esame sierologico che svolsi
privatamente all'Ospedale __________ di __________, del quale vi allego copia, da
dove si evince che vi erano - all'epoca - gli anticorpi da Covid 19.
Il rischio di propagare la malattia era tangibile all'allora come
oggigiorno pertanto, compatibilmente con i sintomi, il medico mi disse di
effettuare la quarantena prima di tornare al lavoro. Consapevolmente che vi era
penuria di tamponi, telefonai comunque all'helpline del Cantone, per sincerarmi
che tutto fosse a posto. Parlai con un medico della __________ di __________,
il quale mi confermò telefonicamente che, non avendo sintomi e avendo terminato
la quarantena, potevo ritornare al lavoro.
Confido che quanto trasmesso sia sufficiente a dissipare ogni
dubbio.” (Doc. V)
Il certificato del dr. __________
dell’11 dicembre 2020 ha il seguente tenore:
" Certifico
con la presente, di aver attestato l’inabilità lavorativa del paziente a
margine, dal 17.03.2020 al 03.04.2020, causa sintomatologia
compatibile con influenza COVID-19; successivamente confermata con Test
sierologico (anticorpi COVID-19 positivo).
Secondo le direttive del momento no era effettuabile un tampone.”
(Doc. D1)
Al riguardo la Cassa il 29
dicembre 2020 ha formulato le seguenti considerazioni:
" … precisiamo
che la natura ed il tenore dei rilievi addotti dal ricorrente in data 12
dicembre 2020 non apportano nulla di significativo rispetto alle precedenti
argomentazioni.
Visto quanto precede, la Cassa ritiene di non avere ulteriori
osservazioni da formulare che non siano già state espresse nel contesto di
questa causa.” (Doc. VII)
Questo scritto è stato
trasmesso per conoscenza al ricorrente il 29 dicembre 2020 (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
L’Ordinanza sui provvedimenti
in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871)
entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2
cpv. 1 prevede che:
" hanno
diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti
e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:
a. devono
interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle
autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123
sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),
1.
in seguito alla cessazione della
custodia dei figli da parte di terzi,
o
2.
perché sono stati messi in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1.
salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2.
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono
assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre
19465.
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”
Il cpv. 4 dell’art. 2
Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria
rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni
secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai
pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a
versare il salario.
Nel suo Commento a questa
disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in
seguito: UFAS) si è così espresso:
" Cpv. 4: il
diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra
assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e
se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In
particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la
malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante
che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18
marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge
federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente
indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali o
a prestazioni secondo la LCA.”
L’art. 3 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono
adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto
si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli
articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate
al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).
Secondo l’art. 4 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità
giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due
ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
L’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus
(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS
830.31).
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 11 versioni, cfr.
pag. 2-48).
La Circolare valida dal 17
marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di
quarantena”) prevede quanto segue:
" 1035 Hanno
diritto all’indennità anche le persone che non sono
direttamente affette dal coronavirus,
ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata
positiva al test.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”
L’ultima versione della
Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), precisa che:
" 3.2.2
Diritto derivante da una prescrizione di quarantena
1035.
Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non
essendo
09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in
quarantena in quanto hanno avuto
contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,
come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono
state messe in quarantena dalle autorità.
1035.1
Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una
regione a
09/20 rischio
ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in
quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il
coronavirus.
1035.2
Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,
09/20 sussiste
il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al
momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e
delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla
base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita
nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è
disponibile sul sito Internet dell’UFSP.
1035.3
I
genitori che devono interrompere la propria attività
11/20 lucrativa
in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a
partire dall’inizio della quarantena ordinata.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.
1036.1
Se una
persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto
07/20 una
notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se
la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in
seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il
diritto all’indennità.”
Nel Bollettino
d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione
relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi
diritto si intendono:
" Le persone
che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha
imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di
guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il
COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte
dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della malattia,
l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le persone in
buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo da un
medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia
un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.
Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata
obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività
lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa
indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte
altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo
d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le
persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera
(frontaliere e frontalieri).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 24 aprile 2020 ha chiesto
l’indennità di perdita di guadagno Corona, tramite l’apposito formulario,
affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure
di quarantena dal 17 marzo al 3 aprile 2020 e che la quarantena è stata
ordinata dal dr. __________ (cfr. doc. 5).
Come già visto (cfr.
consid. 1.2), mediante certificato medico del 2 aprile 2020 il dr. __________,
specialista FMH in medicina interna, ha attestato un periodo di inabilità al
lavoro per malattia dal 17 marzo al 3 aprile 2020 (cfr. doc. 7).
Nella sua opposizione RI 1
ha affermato di essersi ammalato il 18 marzo 2020 e che “le sue condizioni di
salute si sono protratte per circa 5 giorni con febbre e assenza di gusto e
olfatto”. Il suo medico si è rifiutato di fargli il tampone da lui chiesto a
più riprese in quanto “con molta probabilità avevo contratto la malattia e
dovevo restare in quarantena 10+2 giorni una volta che non avevo più la
febbre”.
Il 13 maggio 2020 un test sierologico
ha poi dimostrato che egli ha gli anticorpi da Covid-19 (cfr. doc. 2).
In un messaggio di posta
elettronica inviata il 5 maggio 2020 in risposta ad un’esplicita richiesta
della Cassa, l’assicurato ha affermato che durante la sua malattia e successiva
quarantena prescritta dal suo medico curante non ha percepito l’indennità
perdita di guadagno per malattia (doc. 4).
L’11 dicembre 2020 il dr. __________
ha certificato di avere attestato l’inabilità lavorativa del paziente, dal 17
marzo al 3 aprile 2020, causa sintomatologia compatibile con influenza COVID-19,
che è successivamente stata confermata con test sierologico (cfr. doc. D1).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto dei
certificati medici del dr. __________.
Da questi certificati,
redatti il 2 aprile e l’11 dicembre 2020, risulta inequivocabilmente che RI 1 è
stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 17 marzo al 3
aprile 2020 e non posto in quarantena (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur
Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il
quale riprende la definizione di quarantena che figura al numero 1035 della
Circolare dell’UFAS citata in precedenza, cfr. nota 37).
Trattandosi dunque, in
realtà, di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento
del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non
entra in considerazione (cfr. K. Pärli, “Neue Situation: Arbeitsverhinderung
wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag. 23-25).
La decisione su
opposizione della Cassa CO 1 del 10 novembre 2020 deve dunque essere confermata
(per un caso analogo cfr. STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti