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Decisione

42.2020.31

Negate IPG Corona per quarantena a lavoratore dipendente, poiché dai certificati medici 02/04 e 11/12/20 emerge che il medesimo da 17/03 a 03/04/2020 era inabile al lavoro al 100% per malattia. Non entra in considerazione l'applicazione dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

8 febbraio 2021Italiano20 min

privatamente all'Ospedale __________ di __________, del quale vi allego copia, da

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.31

dc/sc

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972,

dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile lordo

di fr. 7’630.--, il 24 aprile 2020 ha richiesto l’indennità per perdita di

guadagno Corona.

Egli ha affermato di avere

continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere

interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,

ordinata dal dr. __________ di __________, dal 17 marzo al 3 aprile 2020 (cfr.

doc. 6).

Il certificato medico del

dr. __________, specialista FMH in medicina interna, attesta che l’assicurato è

stato inabile al lavoro “per malattia” al 100% dal 17 marzo al 3 aprile 2020

(cfr. doc. 7).

1.2. Il 16 giugno 2020 la Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del

lavoro è dovuta a malattia” (doc. 3).

Nella sua opposizione del 19

giugno 2020 l’assicurato si è così espresso:

" (…) In

data 18/03 mi sono ammalato, alcuni giorni prima avevamo avuto un caso di un

collega che presentava sintomi da Covid-19, che furono confermati dal tampone.

Le mie condizioni di salute si sono protratte per circa 5 giorni,

con febbre e assenza di gusto e olfatto, da qui il timore di averlo contratto.

A più riprese chiesi al mio medico curante di fare il tampone ma mi fu negato,

in quanto - mi disse - avevo con molta probabilità contratto la malattia e

dovevo restare in quarantena 10+2 giorni una volta che non avevo più la febbre.

Prima di rientrare al lavoro, contattai anche l'Help Point del Cantone, e

parlai con un medico della __________ di __________, il quale confermò la

diagnosi del medico curante, non necessitavo del tampone e che potevo

riprendere l'attività lavorativa.

Quando vi furono i primi test sierologici, comunicati dai media,

decisi che mi sarei presentato anch'io, cosa che feci, e il 13/05/2020 presso

l'Ospedale __________ di __________ ho fatto il prelievo: risultato ho gli

anticorpi da Covid-19 IgG.” (Doc. 2)

1.3. Con decisione su opposizione del

10 novembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:

" (…) Per

quanto suesposto, il diritto all'IPG Corona è di principio dato alle persone in

buona salute che, su prescrizione (di un medico o dell'autorità), hanno dovuto

interrompere l'attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di

prevenire la diffusione dei coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone

effettivamente o potenzialmente contagiate.

In concreto, l'opponente è stato assente dal lavoro per malattia dal

17 marzo 2020 al 3 aprile 2020, come attestato dal certificato medico versato

agli atti. A seguito della diagnosi del medico curante, l’opponente si è posto

in auto-isolamento per 10+2 giorni.

In ragione dell’intervenuta malattia, l’opponente non può quindi

essere considerato in buona salute e, conseguentemente, essere stato messo in

quarantena. Inoltre, l’auto-isolamento non è un elemento sufficiente per far

nascere il diritto all’IPG Corona conformemente alle direttive in materia (CIC

marg. 1036).

Alla luce di quanto sopra esposto, il diritto all’indennità non

può essere accordato.

L’evento dovrà, se del caso, essere annunciato al competente

assicuratore malattie per la compensazione della perdita di guadagno riferita a

tale assenza dal lavoro.” (Doc. A)

1.4. Contro questa decisione

l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il

riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena ed

al riguardo rileva:

" (…) In

cotesto nel quale si era manifestata la malattia, quello della così detta

"prima ondata", era caratterizzato da una incertezza diffusa, sia sul

virus e le sue conseguenze sia sulla reperibilità dei tamponi diagnostici.

Questo punto è molto importante per comprendere che, personalmente, ritengo vi

sia un vizio di forma sulla terminologia usata.

L'IPG Corona, corrisponde al massimo 10 giorni per le persone

messe in quarantena da una autorità o da un medico, riporto quanto citato nello

scritto "Hanno diritto all'indennità le persone che, pur non essendo

direttamente affette dal corona virus, si trova in quarantena in quanto hanno

avuto contatti con una persona risultata positiva (…)”, il "pur non

essendo affette" fa comprendere come, chi sia venuto a contatto con il

virus, una volta guarito, non poteva riprendere l'attività lavorativa, come nel

mio caso. Ho richiesto complessivamente tre volte al medico curante di poter

effettuare il tampone, senza esito, ho provato anche con l'helpline del

Cantone, parlando con un medico della __________ di __________, il quale

confermava che non necessitavo del tampone, in quanto - sicuramente - non ero

più affetto da Covid 19, ma dovevo terminare la quarantena obbligatoria: a

marzo era di 10+2 giorni.

A questo proposito ricordo che, sia le mascherine di protezione

sia i tamponi erano utilizzati solo nei casi di una certa rilevanza

(ospedalizzazioni), in quanto non ve ne erano a sufficienza.

Parlando con il medico curante, chiesi se sul certificato medico

bisognasse indicare "quarantena Covid" o meno, e la risposta fu che,

era sufficiente "malattia". Complessivamente sono stato assente dal

lavoro per 20 giorni che, risulta, quantomeno anomalo per una normale degenza.

Per dimostrare che avessi contratto il Covid, nel mese di maggio

mi sono sottoposto a mie spese, al test sierologico presso l'Ospedale __________

di __________, del quale vi allego responso con positività agli anticorpi Covid

19.

Sulla base di quanto elencato sopra ritengo che il mio ricorso sia

documentato in quanto, in questa seconda fase, ho ricevuto - per le mie

mansioni lavorative - certificati medici dove riportano "attestazione

termine quarantena obbligatoria soggetto Covid positivo".

Il concetto di quarantena, non deve essere letto solo per le

persone che sono venute a contatto con soggetti risultati positivi, ma, come

nel mio caso, anche per coloro che - purtroppo - l'hanno contratto ed hanno

dovuto restare a casa obbligatoriamente sebbene fossero guariti, ma, la

specifica denominazione relativa alla "quarantena" non era d'uso al

momento dell'evento.” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 7

novembre 2020 la Cassa si è riconfermata nelle conclusioni contenute nella

decisione del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. III).

1.6. Il 30 novembre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 12 dicembre 2020 RI 1

ha inviato al TCA uno scritto nel quale rileva:

" … vi

inoltro, a comprova della richiesta IPG Corona, la dichiarazione del mio medico

curante Dr. __________ di __________.

Come avevo già accennato, ho contratto il Covid a Marzo ma, sulla

base delle Direttive Cantonali, non venivano effettuati tamponi su larga scala

e in caso di sintomatologia non grave.

Fatti

I sintomi furono confermati dall'esame sierologico che svolsi

privatamente all'Ospedale __________ di __________, del quale vi allego copia, da

dove si evince che vi erano - all'epoca - gli anticorpi da Covid 19.

Il rischio di propagare la malattia era tangibile all'allora come

oggigiorno pertanto, compatibilmente con i sintomi, il medico mi disse di

effettuare la quarantena prima di tornare al lavoro. Consapevolmente che vi era

penuria di tamponi, telefonai comunque all'helpline del Cantone, per sincerarmi

che tutto fosse a posto. Parlai con un medico della __________ di __________,

il quale mi confermò telefonicamente che, non avendo sintomi e avendo terminato

la quarantena, potevo ritornare al lavoro.

Confido che quanto trasmesso sia sufficiente a dissipare ogni

dubbio.” (Doc. V)

Il certificato del dr. __________

dell’11 dicembre 2020 ha il seguente tenore:

" Certifico

con la presente, di aver attestato l’inabilità lavorativa del paziente a

margine, dal 17.03.2020 al 03.04.2020, causa sintomatologia

compatibile con influenza COVID-19; successivamente confermata con Test

sierologico (anticorpi COVID-19 positivo).

Secondo le direttive del momento no era effettuabile un tampone.”

(Doc. D1)

Al riguardo la Cassa il 29

dicembre 2020 ha formulato le seguenti considerazioni:

" … precisiamo

che la natura ed il tenore dei rilievi addotti dal ricorrente in data 12

dicembre 2020 non apportano nulla di significativo rispetto alle precedenti

argomentazioni.

Visto quanto precede, la Cassa ritiene di non avere ulteriori

osservazioni da formulare che non siano già state espresse nel contesto di

questa causa.” (Doc. VII)

Questo scritto è stato

trasmesso per conoscenza al ricorrente il 29 dicembre 2020 (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

L’Ordinanza sui provvedimenti

in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871)

entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2

cpv. 1 prevede che:

" hanno

diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti

e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123

sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),

1.

in seguito alla cessazione della

custodia dei figli da parte di terzi,

o

2.

perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono

assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre

19465.

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

Nel suo Commento a questa

disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in

seguito: UFAS) si è così espresso:

" Cpv. 4: il

diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra

assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e

se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In

particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la

malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante

che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18

marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge

federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente

indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali o

a prestazioni secondo la LCA.”

L’art. 3 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono

adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto

si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli

articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate

al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).

Secondo l’art. 4 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità

giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due

ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus

(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS

830.31).

2.2

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 11 versioni, cfr.

pag. 2-48).

La Circolare valida dal 17

marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di

quarantena”) prevede quanto segue:

" 1035 Hanno

diritto all’indennità anche le persone che non sono

direttamente affette dal coronavirus,

ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata

positiva al test.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”

L’ultima versione della

Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), precisa che:

" 3.2.2

Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035.

Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non

essendo

09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in

quarantena in quanto hanno avuto

contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,

come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono

state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1

Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una

regione a

09/20 rischio

ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico

internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in

quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus.

1035.2

Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,

09/20 sussiste

il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al

momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e

delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla

base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita

nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è

disponibile sul sito Internet dell’UFSP.

1035.3

I

genitori che devono interrompere la propria attività

11/20 lucrativa

in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a

partire dall’inizio della quarantena ordinata.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.

1036.1

Se una

persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto

07/20 una

notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se

la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in

seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il

diritto all’indennità.”

Nel Bollettino

d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione

relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi

diritto si intendono:

" Le persone

che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha

imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di

guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il

COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte

dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della malattia,

l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le persone in

buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo da un

medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia

un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.

Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata

obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività

lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa

indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte

altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo

d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le

persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera

(frontaliere e frontalieri).”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 24 aprile 2020 ha chiesto

l’indennità di perdita di guadagno Corona, tramite l’apposito formulario,

affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure

di quarantena dal 17 marzo al 3 aprile 2020 e che la quarantena è stata

ordinata dal dr. __________ (cfr. doc. 5).

Come già visto (cfr.

consid. 1.2), mediante certificato medico del 2 aprile 2020 il dr. __________,

specialista FMH in medicina interna, ha attestato un periodo di inabilità al

lavoro per malattia dal 17 marzo al 3 aprile 2020 (cfr. doc. 7).

Nella sua opposizione RI 1

ha affermato di essersi ammalato il 18 marzo 2020 e che “le sue condizioni di

salute si sono protratte per circa 5 giorni con febbre e assenza di gusto e

olfatto”. Il suo medico si è rifiutato di fargli il tampone da lui chiesto a

più riprese in quanto “con molta probabilità avevo contratto la malattia e

dovevo restare in quarantena 10+2 giorni una volta che non avevo più la

febbre”.

Il 13 maggio 2020 un test sierologico

ha poi dimostrato che egli ha gli anticorpi da Covid-19 (cfr. doc. 2).

In un messaggio di posta

elettronica inviata il 5 maggio 2020 in risposta ad un’esplicita richiesta

della Cassa, l’assicurato ha affermato che durante la sua malattia e successiva

quarantena prescritta dal suo medico curante non ha percepito l’indennità

perdita di guadagno per malattia (doc. 4).

L’11 dicembre 2020 il dr. __________

ha certificato di avere attestato l’inabilità lavorativa del paziente, dal 17

marzo al 3 aprile 2020, causa sintomatologia compatibile con influenza COVID-19,

che è successivamente stata confermata con test sierologico (cfr. doc. D1).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto dei

certificati medici del dr. __________.

Da questi certificati,

redatti il 2 aprile e l’11 dicembre 2020, risulta inequivocabilmente che RI 1 è

stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 17 marzo al 3

aprile 2020 e non posto in quarantena (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur

Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il

quale riprende la definizione di quarantena che figura al numero 1035 della

Circolare dell’UFAS citata in precedenza, cfr. nota 37).

Trattandosi dunque, in

realtà, di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento

del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non

entra in considerazione (cfr. K. Pärli, “Neue Situation: Arbeitsverhinderung

wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag. 23-25).

La decisione su

opposizione della Cassa CO 1 del 10 novembre 2020 deve dunque essere confermata

(per un caso analogo cfr. STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti