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Decisione

42.2020.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 maggio 2021Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I N. 1065 segg. nella

versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

"

1065 La base per il calcolo

dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il calcolo

dell’indennità è stato considerato il reddito

05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

05/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il tenore dei N. 1065-1068

è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

I N. 1065.1 e 1068 nella

CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del

nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in

particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è

notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede

il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.):

" 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di

revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione

al più tardi il 16 settembre 2020.

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

06/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

I N. 1065-1068 sono

rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

I N. 1065 segg. della

Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020

prevedono:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori

indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si

basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo

dell’indennità è stato fissato, questa

9/20 non può più essere ricalcolata applicando

una base di calcolo più aggiornata.”

Il tenore dei N. 1065-1068

risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 27

aprile 2021.

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber, "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6. Giova, inoltre, rilevare che

il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro.

PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato

la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di

perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione

illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312):

"

Il Consiglio federale ha adottato

l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19), che introduce il diritto alle indennità di perdita

di guadagno per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi.

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza,

Considerandi

l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio

dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità,

per un importo massimo pari a 196 franchi al giorno.

Tuttavia, secondo la circolare

dell'UFAS, il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul

reddito dell'attività lucrativa indicato nella decisione di tassazione più

recente per l'anno 2019 (v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia

provvisoria o definitiva non è determinante.

Questo significa che non viene

preso in considerazione il reddito medio, ma l'importo degli acconti. I

lavoratori indipendenti che pagano all'AVS contributi di acconto bassi ma un

conteggio annuale elevato sono dunque fortemente penalizzati. Molti di loro

riceveranno un'indennità che non corrisponderà nemmeno al 10 per cento del

reddito medio degli anni precedenti. In alcune decisioni sono state concesse

indennità giornaliere inferiori a cinque franchi.

L'applicazione dell'ordinanza da

parte dell'UFAS viola palesemente la decisione del Consiglio federale. I

lavoratori indipendenti interessati hanno contestato queste decisioni ingiuste

e dovranno probabilmente affrontare procedimenti lunghi e difficili in un

periodo in cui dovrebbero dedicare le loro forze alla ripresa delle loro

attività, senza contare che i procedimenti ritardano inutilmente il momento in

cui potranno beneficiare delle indennità di perdita di guadagno, di cui hanno

urgentemente bisogno.

Chiedo pertanto al Consiglio

federale di dire che cosa pensa della circolare dell'UFAS e se intende far

rispettare il tenore, di per sé chiaro, della sua ordinanza.”

Del medesimo tenore è

l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe

Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311).

Il 1° luglio 2020 il

Consiglio federale ha risposto:

"

Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le conseguenze

economiche della diffusione del coronavirus, tra cui l'introduzione di

un'apposita indennità di perdita di guadagno per compensare le perdite causate

dalla chiusura delle strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni. Per

garantire una rapida attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido

versamento delle prestazioni, si è deciso di rifarsi all'ordinamento federale

delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e

in caso di maternità. Tuttavia, queste due assicurazioni rimangono

completamente separate in termini sia di prestazioni che di finanziamento.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2

dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di

guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno; RS 830.31), all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo

11.

capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per

chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di

guadagno, LIPG; RS 834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata

in base al reddito determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo

la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS;

RS 831.10) conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso

di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo

principio. Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa

assicurazione corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei

lavoratori indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo

calcolo ci si è riferiti al reddito del 2019.

Per la maggior parte degli

interessati, le decisioni definitive per i contributi AVS per il 2019 non sono

ancora state emanate. Infatti, i contributi AVS possono essere fissati soltanto

in un secondo tempo, sulla base della decisione di tassazione fiscale

definitiva, che di regola è disponibile dopo qualche anno. Questo spiega perché

per i contributi sociali del 2019 ci si sia basati su acconti. In generale, gli

stessi contributi di acconto si fondano sugli esercizi precedenti e sulle

indicazioni fornite dai lavoratori indipendenti. Conformemente all'articolo 24

capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (OAVS; RS 831.101), questi ultimi devono segnalare le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di

conseguenza. I contributi di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la

situazione economica più recente. Può tuttavia succedere che non siano stati

adeguati e non corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per

tener conto di questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata,

affinché le indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione

definitiva di fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale

non può fare altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della

possibilità di prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli

acconti del 2019 non sono aggiornati.

In questo contesto va evidenziato

che nessuna assicurazione sociale federale prevede un metodo di calcolo basato

su una media dei redditi su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né

all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né alla LIPG.”

2.7

Nella presente evenienza,

come indicato nei fatti, la ricorrente ha iscritto a registro di commercio la

sua ditta individuale nel 2018 (cfr. consid. 1.1).

Il 19 febbraio 2018 (per

il 2018) ed il 22 gennaio 2019 (per il 2019), la Cassa di compensazione ha

chiesto all’assicurata il versamento di acconti calcolati sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 30’000 (doc. B1 e B2).

Il 13 settembre 2019 la Cassa

ha aumentato l’importo dell’acconto dei contributi dovuti nel 2018 e nel 2019, in

seguito alla ricezione della tassazione fiscale 2018 (cfr. osservazioni della

ricorrente del 12 marzo 2021, doc. XVIII), calcolandolo su fr. 65'000 (doc.

B4).

Il 15 settembre 2019

l’insorgente si è detta d’accordo con l’acconto per il 2018, ma ha chiesto di

diminuire a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per l’anno 2019, a

causa della riduzione del fatturato della sua società in seguito alla nascita

del secondo figlio che ha comportato un periodo di maternità (doc. B6 e XVIII).

La Cassa il 17 settembre 2019 ha dato seguito alla domanda dell’insorgente

(doc. B7).

Il 7 gennaio 2020 l’amministrazione

ha poi emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla

base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività

indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali [cfr. art. 9 cpv. 4 LAVS]),

evinto dalla tassazione fiscale di quell’anno (doc. A6).

La ricorrente chiede che in

applicazione di quanto figura nel marginale 1065.1 della Circolare CIC

(versione 6, stato: 3 luglio 2020), sia preso in considerazione per il calcolo

delle indennità giornaliere Corona, invece dell’importo figurante nella

richiesta dei contributi di acconto per il 2019 (fr. 40'000) il reddito

indicato nella decisione di fissazione dei contributi del 2018, poiché emessa

posteriormente a quella relativa alla richiesta dei contributi di acconto per il

2019.

La richiesta della

ricorrente non può essere accolta.

Infatti nel caso di specie

se è vero che la decisione di fissazione dei contributi del 2018 del 7 gennaio

2020.

comporta un reddito più elevato ed è successiva rispetto alla richiesta

dei contributi d’acconto per il 2019 del 17 settembre 2019, d’altra parte non

va dimenticato che è stata la stessa ricorrente il 15 settembre 2019, dopo che

la Cassa aveva appena aumentato il reddito soggetto ai contributi d’acconto, a

chiedere esplicitamente una modifica dei contributi d’acconto, facendo valere

una riduzione della sua cifra d’affari in seguito alla nascita del suo secondo

figlio ed al periodo di maternità.

In concreto non ci si

trova pertanto nella costellazione prevista dalla direttiva e del comunicato

stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della sanità e della socialità

(DSS), e meglio nell’ipotesi in cui i contributi d’acconto del 2019 non

sono stati adeguati (verso l’alto) malgrado l’emanazione successiva di una

decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa agli anni

precedenti.

Nel caso di specie la

decisione definitiva di fissazione dei contributi del 2018 è stata emessa nel 2020.

L’assicurata stessa aveva tuttavia chiesto un adeguamento verso il basso del

reddito soggetto a contribuzione per il calcolo dell’acconto 2019.

Ciò, come emerge dalle

osservazioni del 12 marzo 2021 della medesima insorgente (doc. XVIII), dopo che

la Cassa di compensazione aveva aumentato da fr. 30'000 a fr. 65'000 il reddito

da attività indipendente per il calcolo dei contributi d’acconto in seguito

alla ricezione della tassazione fiscale per l’anno 2018.

In altre parole, la

marginale citata dalla ricorrente, e segnalatole dal Direttore dell’__________,

__________, va applicata laddove l’adeguamento dell’acconto del 2019 non è

stato eseguito dalla Cassa, malgrado nel corso di quell’anno sia stata emanata

una decisione di fissazione dei contributi sulla base di un reddito maggiore

rispetto a quello utilizzato ad inizio anno per la fissazione degli acconti (“Se

per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi”).

Essa non trova invece di

principio applicazione quando è la stessa persona assicurata a chiedere

l’adeguamento verso il basso del reddito alla base del calcolo dell’acconto per

il 2019.

Va inoltre osservato che

dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo 2020, all’art. 5 cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato aggiunto che “dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data”.

Nell’Ordinanza stessa è

così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo

calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una

tassazione fiscale più recente, come pure il limite temporale del 16 settembre

2020.

(cfr. anche STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8).

Ciò non è il caso nella

fattispecie, poiché l’insorgente non ha prodotto nessuna tassazione entro tale

termine.

Nelle ulteriori modifiche

dell’Ordinanza fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17

settembre 2020 è stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo

la fissazione dell’indennità (per il cui calcolo determinante è il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente”.

In simili condizioni e

ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione

relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi

personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5,

stato 19 giugno 2020), occorre concludere che a ragione la Cassa ha fissato

l’importo dell’IPG Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito

risultante dalla decisione di fissazione dell’acconto per il 2019 e pari a fr.

40'000.

In queste condizioni la

decisione su opposizione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti