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Decisione

42.2020.33

IPG Corona calcolate in base acconto contributi AVS '19. Assicurata chiede che venga utilizzata decisione fissazione contributi '18 più recente. Richiesta respinta. Lei stessa aveva chiesto di ridurre acconti '19 dopo che la Cassa li aveva aumentati sulla base della tassazione fiscale '18

3 maggio 2021Italiano40 min

notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.33

cs/DC

Lugano

3 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1991, è

titolare della ditta individuale __________, iscritta nel registro di commercio

del Canton Ticino dal __________. La società è attiva nel settore delle

manifestazioni e degli eventi (pasticceria, aperitivi e catering).

1.2. In data 17 settembre 2019, in

seguito ad una richiesta del 16 settembre 2019 dell’assicurata, la Cassa CO 1

ha ridotto da fr. 65'000 a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per

il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (doc. 5). RI 1 ha giustificato

la domanda con la circostanza che, a causa della nascita del secondo figlio e

dall’assenza dal lavoro per maternità, il fatturato del 2019 è diminuito ed a

fine anno non avrebbe superato la cifra indicata (cfr. doc. 4 e doc. IX).

1.3. Il 7 gennaio 2020 la Cassa CO

1 ha emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla

base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività

indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali), evinto dalla tassazione

fiscale di quell’anno (doc. A6).

1.4. Con decisione su opposizione

del 30 ottobre 2020 (doc. 11), la Cassa CO 1 ha confermato le decisioni formali

dell’8 maggio 2020,

del 18 maggio 2020, del 18 agosto 2020 e del 17

settembre 2020 (plico doc. 6),

con le quali ha calcolato, per il periodo

dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, le indennità per perdita di guadagno indiretta

a causa delle misure decretate dal Consiglio federale per il coronavirus sulla

base di un reddito annuo di fr. 40'000 (doc. 5). L’importo è stato calcolato in

base al reddito utilizzato il 17 settembre 2019 per l’acconto dei contributi

personali per il 2019.

1.5. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendo che le indennità contro la

perdita di guadagno siano ricalcolate “valutando l’ultima decisione

definitiva di fissazione dei contributi sociali, che nel mio caso (…) sarebbe

quella del 2018” (doc. I)

La ricorrente fa

riferimento alla circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per

combattere il Coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus

(CIC 6), pagina 29, paragrafo 5.2, marginale 1065.1 06/20, la quale, secondo

l’insorgente, prevede che, su richiesta, ci si deve basare sul reddito

riportato nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi.

Con riferimento ad un

comunicato stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della Sanità e della

Socialità, l’interessata sostiene che l’autorità federale ha deciso di

modificare la base di calcolo dell’IPG Corona in favore degli indipendenti che

hanno subito, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a seguito

delle misure adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia del

Coronavirus. In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi

d’acconto per il 2019 (in concreto: fr. 40'000), l’autorità federale avrebbe

stabilito che, se più elevato, per il diritto alle IPG Corona deve essere

utilizzato il reddito da attività indipendente figurante sull’ultima decisione

definitiva (cresciuta in giudicato) di fissazione dei contributi sociali (in

concreto: fr. 71'900).

1.6. Dopo aver domandato (doc.

IIII), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, la Cassa CO 1 ha chiesto la

sospensione della causa poiché è pendente presso il Tribunale federale un

ricorso inoltrato dall’UFAS contro una sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo in merito ad una fattispecie simile a quella in

esame. Chiamata ad esprimersi in merito l’insorgente si è detta contraria alla

sospensione della causa (doc. VII).

1.7. In data 26 gennaio 2021 la

Cassa CO 1 ha preso posizione circa le osservazioni della ricorrente,

sostenendo:

"

(…) In data 23 giugno 2020, la

signora RI 1 ha contestato per iscritto alla cassa CO 1 la base di calcolo

dell’indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus, chiedendo che

venga preso in considerazione un reddito determinante superiore pari a CHF

71'900.00 al posto del reddito determinante di CHF 40'000.00

Sulla base

del tuttora sussistente diritto a un’indennità per perdita di guadagno dovuta

al coronavirus e di una nuova domanda presentata, alla signora RI 1 verrà

corrisposta anche a partire dal 17 settembre un’indennità secondo quanto

previsto dalle disposizioni modificate, la quale si baserà a sua volta sul

reddito determinante di CHF 40'000.00. In data 26 gennaio 2021, il conteggio

dell’indennità per il periodo dal 17 settembre al 31 dicembre 2020 (uscita

dalla cassa CO 1) è stato inviato alla signora RI 1 a causa di sostanziali

restrizioni.

La domanda

concernente l’indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus per il

coniuge della signora RI 1 verrà esaminata e valutata, indipendentemente dai

fatti qui descritti, non appena saranno disponibili tutti i documenti.

La ricorrente

cita la circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il

coronavirus (CIC), stato 3 luglio 2020, che serve come ausilio per

l’interpretazione ma non ha carattere normativo. Ai sensi del numero marginale

1065.1, se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi d’acconto e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si può basare sull’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi.

L’art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede tuttavia solo la

possibilità che la base per il calcolo dell’indennità possa essere adeguata se,

entro il 16 settembre 2020, è disponibile una tassazione più recente e viene

presentata la relativa domanda di ricalcolo. Come indicato nella richiesta di

sospensione, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ha approvato un

ricorso riguardo a questa disposizione. Il tribunale ha criticato il fatto che

gli aventi diritto non hanno modo di influire sul rispetto del termine del 16

settembre 2020 e che ciò viola pertanto il principio dell’uguaglianza di

trattamento. La sentenza è stata impugnata davanti al Tribunale federale ed è

per il momento in sospeso.

L’ultima

decisione definitiva di tassazione dei contributi del 2018 è stata inviata alla

signora RI 1 in data 07 gennaio 2020. Dato che non è stata presentata alcuna

domanda di adeguamento della base per il calcolo dei contributi di acconto,

essi sono stati calcolati anche per il 2019 su un reddito di CHF 40'000.00.

Inoltre, con e-mail del 19 giugno 2020, la signora RI 1 ha comunicato un

reddito di CHF 20'000.00 per l’anno attuale e la base per il calcolo dei

contributi di acconto è stata modificata di conseguenza.

Ai sensi

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, dal momento che non è disponibile

una tassazione più recente, come fondamento per il calcolo è stata utilizzata

la base per il calcolo dei contributi di acconto 2019 di CHF 40'000.00.

Come

precedentemente indicato, su tale situazione giuridica pende attualmente una

sentenza del tribunale federale che può riguardare anche il presente caso.

Per la cassa

CO 1 è importante che la signora RI 1 venga indennizzata secondo quanto prevede

la legislazione vigente. Per questo motivo riteniamo la sentenza pendente del

Tribunale federale estremamente importante e chiediamo che venga concessa la

sospensione” (doc. IX)

1.8. Il 18 febbraio 2021 la

ricorrente ha nuovamente preso posizione in merito (doc. XII).

1.9. Con risposta del 26 febbraio

2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XIII).

1.10. In data 12 marzo 2021

l’insorgente si è espressa in merito alla risposta dell’amministrazione,

contestandola:

"

(…) Per quanto concerne il

documento di modifica del 17.09.19 dell’acconto provvisorio del 2019 da parte

mia con la email del 15.09.19, sussiste solo successiva modifica

dell’acconto 2019 da parte della cassa CO 1 datato 13.09.19, la quale ha

modificato dall’attuale acconto di 30000 franchi a 65000, dopo ricezione delle

tassazioni 2018, senza essere mai stata interpellata, infatti come

riportato sul documento del 03.09.19 pagavo un acconto di 30000 fino a quel

momento.

CO 1 nei

suoi documenti non fa riferimento alla sua modifica precedente avvenuta, ma

soltanto alla mia successiva.

L’acconto di

40000.- per l’anno 2019 sarebbe provvisorio, infatti all’arrivo delle tassazioni

passate in giudicato si paga un conguaglio, nel mio caso ho stabilito una cifra

provvisoria contenuta per l’acconto a settembre 2019, poiché nel mio settore

lavorando su commissione per eventi e manifestazioni non posso sapere

esattamente quanto mi potrà rimanere a fine anno, è complesso fare delle

previsioni visto che siamo molto flessibili e accettiamo commissioni anche con

preavvisi molto brevi.

Da poco

tornata dalla maternità, valutando la mia situazione famigliare e lavorativa ho

richiesto alla cassa di portarlo a 40000, poiché a settembre 2019, 65000 mi

sembrava eccessivo come acconto, infatti in marzo 2019 ho dato alla luce il mio

secondo figlio e di conseguenza sono rimasta inabile al lavoro per 98 giorni in

maternità.

Di fatto

avendo già effettuato una modifica, a fine anno non ho ritenuto opportuno

eseguirne un'altra, bensì attendevo il responso delle tassazioni 2019.

Infatti

nel 2018 ero partita bassa con un calcolo provvisorio di 30000, poi il 13.09.19

era stato portato a 65000 come tassazione appena arrivata, infine in data

07.01.20 a 71900 come decisione di contributi fiscali da parte della cassa.

Come scritto

alla cassa per email in data 19.06.2020 riguardo all’acconto AVS 2020 i conti

della mia attività in quel momento erano in rosso a causa del Covid-19, infatti

al 31.12.20 nella mia cassa aziendale erano rimasti solamente 4800.- di

introiti.

(…).

In data

23.06.20, ho richiesto alla cassa per email il ricalcolo con le ultime

tassazioni passate in giudicato che ancora oggi rimangono quelle del 2018,

oltretutto io non mi sono mai riferita alla cifra di 71900 come ricalcolo a

parte nella raccomandata del 24.07.20, che comunque era anticipato dalla

richiesta delle ultime tassazioni a cui poi ho indicato la cifra esatta come da

documento di decisione contributi 2018 inviatomi dalla cassa in data 07.01.20.

In data

23.06.20 come lettura per quanto concerne il ricalcolo esisteva soltanto la

“Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il

coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)” stato

19 giugno (V5), che come riportato nel paragrafo “lavoratori indipendenti”

numero 1065.1 (riportato anche nella versione precedente del CIC stato del

20.05.20).

Se per il

calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa

su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non

è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di

fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante

nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento

della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per

l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp.

di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di

compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

Oltretutto il

documento mi era anche stato inviato da parte del Signor __________ Direttore

dell’__________, se come dice la cassa tale documento è inutilizzabile dubito

fortemente che proprio il Direttore in persona me lo avrebbe inviato per

utilizzarlo come prova per la richiesta del ricalcolo, inoltre come scritto da __________,

tutte le casse AVS sono chiamate a seguire le direttive della suddetta

Circolare redatta dall’UFAS.

Trovo

ingiusto il fatto che per gli indipendenti in quel momento iscritti alla cassa

cantonale questo ricalcolo in loro favore era eseguito in automatico, mentre

gli indipendenti come me iscritti a una cassa privata dovessero richiedere il

ricalcolo.

Come da

Circolare io ho fatto richiesta entro il 16 settembre con più email e lettere,

chiedendo l’ultima tassazione passata in giudicato come ricalcolo delle mie

indennità da indipendente, se fosse pervenuta entro tempo quella del 2019 si

sarebbe tranquillamente usata quella, ma ciò non è stato e rimane quella del

2018.

Successivamente

alle mie prime email è arrivata “L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19) (Stato 6

luglio)”

Art. 5

paragrafo 2

All’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data.

Per quanto

riguarda l’ordinanza, nei termini elencati da CO 1 non leggo un riferimento che

si debba usare necessariamente la tassazione 2019, ma leggo che si debba

utilizzare la più recente che nel mio caso rimane ancora oggi solo quella del

2018 e si debba fare richiesta entro il 16 settembre.” (doc. XVIII)

1.11. In data 23 marzo 2021 l’avv. __________

ha trasmesso al TCA una procura in suo favore della Cassa CO 1, circoscritta

alla questione della sospensione della causa (doc. XXII).

1.12. Con osservazioni del 12 aprile

2021, trasmesse alla ricorrente per conoscenza (doc. XXIV), la Cassa di

compensazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. XXIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, quantificato

l’indennità di perdita di guadagno Corona spettante alla ricorrente in fr.

89.60 giornalieri sulla base di un reddito annuo di fr. 40’000.--, invece che

sulla base di un reddito annuo di fr. 71’900.--.

2.2. In

relazione alla richiesta della Cassa di sospendere la presente procedura fino a

che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente davanti al

Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dall’UFAS per un caso di

IPG Corona simile al presente il TCA rileva che l’emanazione della presente sentenza

rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010

consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021; STCA 38.2014.24 del 28 maggio

2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA

38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).

In

proposito è comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale

la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali

osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è

ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il

giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione

decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di

apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che

nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi

(cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16

ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05

del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; SZS/RSAS

2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

Va

peraltro rilevato che nel frattempo il Tribunale federale ha evaso il ricorso

dell’UFAS dichiarandolo irricevibile (STF 9C_752/2020 del 9 marzo 2021).

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

"

3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

ai sensi dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

L’art. 11 cpv. 1

della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del

servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo

la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e

incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle

vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). Il cpv. 3 è stato modificato ed è

stato introdotto il cpv. 3bis:

"

3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di

un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2

COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi

lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti

del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito

determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno

2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis

lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai

sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU

2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione

del 20 gennaio 2021 RU 2021 18). L’ultima versione è aggiornata al 1° aprile

2021 [stato 27 aprile 2021]).

Dal 19 giugno 2020 (con

effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha

il seguente tenore:

"

All’accertamento del reddito è

applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre

1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità

si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione

fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020

e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”.

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

Per completezza va

osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato

abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in

vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

"

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

"

Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo

periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il

2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari

mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media

di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate.”

L’art. 5 cpv. 2-2ter

dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:

"

2 All’accertamento del reddito è applicabile per

analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità

di perdita di guadagno.

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno

già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione

vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

2.4. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.

CIC versione 15, stato al 27 aprile 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.4. N.1041 della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a

indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla

chiusura di strutture:

"

Hanno diritto all’indennità le

persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle

strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata

a livello federale.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

"

3.2.5 Diritto derivante dal

disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti

1041.2 Hanno diritto

all’indennità i lavoratori indipendenti

– il cui reddito annuo soggetto

all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la cui struttura non ha dovuto chiudere

conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che

hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa

dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a

livello cantonale e approvati dal Consiglio federale.

1041.3 La determinazione del rispetto dei limiti di

reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell’attività lucrativa

secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È

irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è

applicabile per analogia). (…)”

Il tenore del N. 1041.3

nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:

" 1041.3 L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000

fr.)

5/20 si basa sul reddito dell’attività lucrativa

su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno

2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per analogia”

Le versioni 4 (stato: 20

maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno

comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.

La Circolare valida dal 17

marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito

precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti”

(cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede:

"

1065 La base per il calcolo

dell’indennità per i lavoratori

indipendenti è costituita dal reddito dell’attività

lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi

dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o

definitiva.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Per questioni di semplificazione

amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a posteriori in seguito alla

comunicazione fiscale definitiva.”

Il N. 1068 è stato

modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020:

"

1068 Un successivo

adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

04/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo stesso vale per gli

adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17

marzo 2020.”

Fatti

I N. 1065 segg. nella

versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

"

1065 La base per il calcolo

dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il calcolo

dell’indennità è stato considerato il reddito

05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

05/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il tenore dei N. 1065-1068

è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

I N. 1065.1 e 1068 nella

CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del

nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in

particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è

notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede

il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.):

" 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di

revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione

al più tardi il 16 settembre 2020.

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

06/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

I N. 1065-1068 sono

rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

I N. 1065 segg. della

Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020

prevedono:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori

indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si

basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo

dell’indennità è stato fissato, questa

9/20 non può più essere ricalcolata applicando

una base di calcolo più aggiornata.”

Il tenore dei N. 1065-1068

risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 27

aprile 2021.

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber, "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6. Giova, inoltre, rilevare che

il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro.

PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato

la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di

perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione

illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312):

"

Il Consiglio federale ha adottato

l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19), che introduce il diritto alle indennità di perdita

di guadagno per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi.

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza,

Considerandi

l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio

dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità,

per un importo massimo pari a 196 franchi al giorno.

Tuttavia, secondo la circolare

dell'UFAS, il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul

reddito dell'attività lucrativa indicato nella decisione di tassazione più

recente per l'anno 2019 (v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia

provvisoria o definitiva non è determinante.

Questo significa che non viene

preso in considerazione il reddito medio, ma l'importo degli acconti. I

lavoratori indipendenti che pagano all'AVS contributi di acconto bassi ma un

conteggio annuale elevato sono dunque fortemente penalizzati. Molti di loro

riceveranno un'indennità che non corrisponderà nemmeno al 10 per cento del

reddito medio degli anni precedenti. In alcune decisioni sono state concesse

indennità giornaliere inferiori a cinque franchi.

L'applicazione dell'ordinanza da

parte dell'UFAS viola palesemente la decisione del Consiglio federale. I

lavoratori indipendenti interessati hanno contestato queste decisioni ingiuste

e dovranno probabilmente affrontare procedimenti lunghi e difficili in un

periodo in cui dovrebbero dedicare le loro forze alla ripresa delle loro

attività, senza contare che i procedimenti ritardano inutilmente il momento in

cui potranno beneficiare delle indennità di perdita di guadagno, di cui hanno

urgentemente bisogno.

Chiedo pertanto al Consiglio

federale di dire che cosa pensa della circolare dell'UFAS e se intende far

rispettare il tenore, di per sé chiaro, della sua ordinanza.”

Del medesimo tenore è

l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe

Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311).

Il 1° luglio 2020 il

Consiglio federale ha risposto:

"

Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le conseguenze

economiche della diffusione del coronavirus, tra cui l'introduzione di

un'apposita indennità di perdita di guadagno per compensare le perdite causate

dalla chiusura delle strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni. Per

garantire una rapida attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido

versamento delle prestazioni, si è deciso di rifarsi all'ordinamento federale

delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e

in caso di maternità. Tuttavia, queste due assicurazioni rimangono

completamente separate in termini sia di prestazioni che di finanziamento.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2

dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di

guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno; RS 830.31), all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo

11.

capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per

chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di

guadagno, LIPG; RS 834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata

in base al reddito determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo

la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS;

RS 831.10) conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso

di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo

principio. Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa

assicurazione corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei

lavoratori indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo

calcolo ci si è riferiti al reddito del 2019.

Per la maggior parte degli

interessati, le decisioni definitive per i contributi AVS per il 2019 non sono

ancora state emanate. Infatti, i contributi AVS possono essere fissati soltanto

in un secondo tempo, sulla base della decisione di tassazione fiscale

definitiva, che di regola è disponibile dopo qualche anno. Questo spiega perché

per i contributi sociali del 2019 ci si sia basati su acconti. In generale, gli

stessi contributi di acconto si fondano sugli esercizi precedenti e sulle

indicazioni fornite dai lavoratori indipendenti. Conformemente all'articolo 24

capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (OAVS; RS 831.101), questi ultimi devono segnalare le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di

conseguenza. I contributi di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la

situazione economica più recente. Può tuttavia succedere che non siano stati

adeguati e non corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per

tener conto di questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata,

affinché le indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione

definitiva di fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale

non può fare altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della

possibilità di prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli

acconti del 2019 non sono aggiornati.

In questo contesto va evidenziato

che nessuna assicurazione sociale federale prevede un metodo di calcolo basato

su una media dei redditi su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né

all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né alla LIPG.”

2.7

Nella presente evenienza,

come indicato nei fatti, la ricorrente ha iscritto a registro di commercio la

sua ditta individuale nel 2018 (cfr. consid. 1.1).

Il 19 febbraio 2018 (per

il 2018) ed il 22 gennaio 2019 (per il 2019), la Cassa di compensazione ha

chiesto all’assicurata il versamento di acconti calcolati sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 30’000 (doc. B1 e B2).

Il 13 settembre 2019 la Cassa

ha aumentato l’importo dell’acconto dei contributi dovuti nel 2018 e nel 2019, in

seguito alla ricezione della tassazione fiscale 2018 (cfr. osservazioni della

ricorrente del 12 marzo 2021, doc. XVIII), calcolandolo su fr. 65'000 (doc.

B4).

Il 15 settembre 2019

l’insorgente si è detta d’accordo con l’acconto per il 2018, ma ha chiesto di

diminuire a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per l’anno 2019, a

causa della riduzione del fatturato della sua società in seguito alla nascita

del secondo figlio che ha comportato un periodo di maternità (doc. B6 e XVIII).

La Cassa il 17 settembre 2019 ha dato seguito alla domanda dell’insorgente

(doc. B7).

Il 7 gennaio 2020 l’amministrazione

ha poi emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla

base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività

indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali [cfr. art. 9 cpv. 4 LAVS]),

evinto dalla tassazione fiscale di quell’anno (doc. A6).

La ricorrente chiede che in

applicazione di quanto figura nel marginale 1065.1 della Circolare CIC

(versione 6, stato: 3 luglio 2020), sia preso in considerazione per il calcolo

delle indennità giornaliere Corona, invece dell’importo figurante nella

richiesta dei contributi di acconto per il 2019 (fr. 40'000) il reddito

indicato nella decisione di fissazione dei contributi del 2018, poiché emessa

posteriormente a quella relativa alla richiesta dei contributi di acconto per il

2019.

La richiesta della

ricorrente non può essere accolta.

Infatti nel caso di specie

se è vero che la decisione di fissazione dei contributi del 2018 del 7 gennaio

2020.

comporta un reddito più elevato ed è successiva rispetto alla richiesta

dei contributi d’acconto per il 2019 del 17 settembre 2019, d’altra parte non

va dimenticato che è stata la stessa ricorrente il 15 settembre 2019, dopo che

la Cassa aveva appena aumentato il reddito soggetto ai contributi d’acconto, a

chiedere esplicitamente una modifica dei contributi d’acconto, facendo valere

una riduzione della sua cifra d’affari in seguito alla nascita del suo secondo

figlio ed al periodo di maternità.

In concreto non ci si

trova pertanto nella costellazione prevista dalla direttiva e del comunicato

stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della sanità e della socialità

(DSS), e meglio nell’ipotesi in cui i contributi d’acconto del 2019 non

sono stati adeguati (verso l’alto) malgrado l’emanazione successiva di una

decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa agli anni

precedenti.

Nel caso di specie la

decisione definitiva di fissazione dei contributi del 2018 è stata emessa nel 2020.

L’assicurata stessa aveva tuttavia chiesto un adeguamento verso il basso del

reddito soggetto a contribuzione per il calcolo dell’acconto 2019.

Ciò, come emerge dalle

osservazioni del 12 marzo 2021 della medesima insorgente (doc. XVIII), dopo che

la Cassa di compensazione aveva aumentato da fr. 30'000 a fr. 65'000 il reddito

da attività indipendente per il calcolo dei contributi d’acconto in seguito

alla ricezione della tassazione fiscale per l’anno 2018.

In altre parole, la

marginale citata dalla ricorrente, e segnalatole dal Direttore dell’__________,

__________, va applicata laddove l’adeguamento dell’acconto del 2019 non è

stato eseguito dalla Cassa, malgrado nel corso di quell’anno sia stata emanata

una decisione di fissazione dei contributi sulla base di un reddito maggiore

rispetto a quello utilizzato ad inizio anno per la fissazione degli acconti (“Se

per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi”).

Essa non trova invece di

principio applicazione quando è la stessa persona assicurata a chiedere

l’adeguamento verso il basso del reddito alla base del calcolo dell’acconto per

il 2019.

Va inoltre osservato che

dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo 2020, all’art. 5 cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato aggiunto che “dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data”.

Nell’Ordinanza stessa è

così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo

calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una

tassazione fiscale più recente, come pure il limite temporale del 16 settembre

2020.

(cfr. anche STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8).

Ciò non è il caso nella

fattispecie, poiché l’insorgente non ha prodotto nessuna tassazione entro tale

termine.

Nelle ulteriori modifiche

dell’Ordinanza fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17

settembre 2020 è stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo

la fissazione dell’indennità (per il cui calcolo determinante è il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente”.

In simili condizioni e

ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione

relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi

personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5,

stato 19 giugno 2020), occorre concludere che a ragione la Cassa ha fissato

l’importo dell’IPG Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito

risultante dalla decisione di fissazione dell’acconto per il 2019 e pari a fr.

40'000.

In queste condizioni la

decisione su opposizione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti