42.2020.34
Ricorso 23.11.2020 contro decisione su reclamo 26.8.2020 relativa a restituzione prestazioni. Irricevibile. Questione tempestività non merita approfondimento: irricevibile già per altro motivo (considerato reclamo contro dec. di rifiuto condono). Trasmisione atti a USSI
22 febbraio 2021Italiano12 min
1.6. Il ricorrente ha presentato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.34
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Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 agosto 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione del 24 ottobre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(in seguito: USSI) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 3'348.60
corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente nei mesi di
luglio, agosto e settembre 2019, in quanto è emerso che il medesimo in quel
periodo ha ricevuto degli aiuti finanziari da parte dei genitori (cfr. doc.
37).
1.2. A seguito del reclamo
interposto il 25 novembre 2019 dall’interessato in cui ha fatto riferimento
anche alla propria buona fede e a condizioni finanziarie difficili (cfr. doc.
34), l’USSI, il 26 agosto 2020 ha emanato una decisione su reclamo con la quale
ha confermato il proprio precedente provvedimento.
L’amministrazione ha
precisato che le censure riguardanti la buona fede e il fatto che la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave concernono le condizioni del
condono che verranno esaminate in una procedura successiva con separata
decisione dopo che la crescita in giudicato della decisione su reclamo. L’USSI
ha aggiunto che la procedura di condono sarebbe stata attivata d’ufficio (cfr.
doc. A).
1.3. Con
decisione del 27 ottobre 2020 l’USSI ha respinto la domanda di condono del 25
novembre 2019, non essendo dato il presupposto della buona fede (cfr. doc. 2).
1.4. RI
1, il 20 novembre 2020, ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale ha fatto
riferimento al “rigetto del ricorso” notificato il 24 ottobre 2020.
L’insorgente ha fatto valere la propria buona fede e che non vi è stato dolo da
parte sua ma piuttosto una scarsa informazione e ignoranza in materia. Egli ha
chiesto in caso di esito negativo del ricorso “di dilazionare il più
possibile il rientro magari iniziando tra qualche mese” (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 14 dicembre 2020 l’USSI, riguardo
alla tempestività, ha asserito:
" (…) La
decisione impugnata, inviata il 26 agosto 2020 per lettera raccomandata, non è
stata ritirata dal destinatario ricorrente (doc. 26, 271 inc. USSI). L’USSI ha
proceduto quindi ad un secondo invio con posta semplice il 7 settembre 2020
(doc. 25 inc. USSI). Essendo il ricorso datato 20 novembre 2020 e pervenuto al
TCA il 23 novembre 2020 (doc. I inc. TCA). Lo si può giudicare intempestivo. Si
rileva infatti che l’USSI ha ritenuto la decisione impugnata 26 agosto 2020
allegata dal reclamante al suo ricorso (doc. A inc. TCA) cresciuta in giudicato
(doc.- 8-13 inc. USSI), come pure la decisione di restituzione del 24 ottobre
2019 (doc. 37-38 inc. USSI) e, come si dirà al punto 5 della presente risposta,
ha dunque emesso il 27 ottobre 2020 una decisione in merito alla domanda di
condono del ricorrente. Ci si rimette comunque al giudizio di codesto
tribunale.”
L’amministrazione
ritiene, inoltre, che il ricorso sia infondato ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Il ricorrente ha presentato
alcune osservazioni il 25 gennaio 2021 (cfr. doc. VII).
1.7. Il 29 gennaio 2021 l’USSI ha
richiamato integralmente la risposta di causa, postulando nel contempo la
reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. IX).
1.8. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente.
in diritto
Considerandi
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
L'art.
65.
cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971
stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la
restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui
all'art. 33 Laps.
Giusta
l'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000:
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
L’art.
11.
della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede:
" I termini
stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Ai
sensi dell’art. 12 Lptca, relativo all’osservanza dei termini:
" 1Se la parte si
rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità
che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
L’art.
13.
cpv. 1 Lptca enuncia che il termine legale non può essere prorogato.
L’art.
38.
cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2.
bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario
o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più
tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del
tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza
di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020
consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
L’invio si considera notificato il settimo
giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un
giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo invio e la susseguente
ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti
(cfr. STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti).
Eccezione va fatta
nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione
contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il
termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a
partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni
relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della
buona fede (cfr. STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
La finzione di notifica vale, tuttavia,
nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,
secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V
52).
Pertanto chi si assenta, pendente una
procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
2.3
In
concreto la decisione su reclamo con la quale è stato confermato l’ordine di
restituzione del 24 ottobre 2019 è stata emessa dall’USSI il 26 agosto 2020 e
spedita al ricorrente al suo domicilio di __________ per plico raccomandato il
medesimo giorno (cfr. doc. IV; 271).
La
raccomandata non è stata ritirata, per cui è stata rinviata all’USSI il 4
settembre 2020 (cfr. doc. 271).
L’amministrazione,
il 7 settembre 2020, ha poi rispedito la decisione su reclamo del 26 agosto
2020.
all’insorgente con la seguente lettera accompagnatoria:
" (…) le trasmettiamo per posta “A” la nostra decisione su reclamo del 26
agosto 2020 inviata per posta raccomandata e non ritirata.” (Doc. 25)
Il
ricorso contro la decisione su reclamo del 26 agosto 2020 è stato inoltrato il
20.
novembre 2020 (cfr. doc. I e busta d’intimazione) ed è pervenuto al TCA il 23
novembre 2020 (cfr. doc. I).
Come visto sopra, da una
parte, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Questa
finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un
procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti
giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. STF I
36604.
del 27 aprile 2005; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Dall’altra, se, tuttavia, l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del
rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine
ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (cfr. STF I 36604 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Nel caso di specie la
questione di sapere quando sia iniziato a decorrere il termine per interporre ricorso
contro la decisione su reclamo del 26 agosto 2020, se al momento della notifica
della raccomandata del 26 agosto 2020 oppure del successivo invio del 7
settembre 2020, come pure, quindi, i quesiti volti a stabilire, in particolare,
se l'autorità abbia o meno rispedito, senza riserve, la decisione su
reclamo (ovvero se la lettera accompagnatoria del 7 settembre 2020 costituisca
o no una riserva) e quando il nuovo plico sia stato notificato all’insorgente,
possono restare insolute.
In effetti in casu la
questione della tempestività del ricorso non deve comunque essere esaminata
oltre.
In effetti
il ricorso, come verrà dettagliatamente
esposto in seguito si rivela irricevibile già per un altro
motivo.
2.4
Con il ricorso del 20
novembre 2020 l’insorgente, da un lato, si è riferito al “rigetto del
ricorso” notificato il 24 ottobre 2020, dall’altro, ha fatto valere
circostanze connesse alla propria pretesa buona fede (cfr. doc. I).
In simili condizioni,
ritenuto che il 27 ottobre 2020 l’USSI ha respinto la sua domanda di condono
del 25 novembre 2019, non essendo dato il presupposto della buona fede (cfr.
consid. 1.3.), l’impugnativa inoltrata al TCA deve in realtà essere considerata
quale reclamo contro il provvedimento di diniego del condono.
Questo
Tribunale può, tuttavia, pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo
emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr.
STCA 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018; 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA
42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA
42.2010.19
del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA
42.2008.5
del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6
del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Un
ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la
decisione su reclamo dell’USSI.
Gli
atti sono, pertanto, trasmessi all’USSI affinché statuisca sul reclamo di RI 1 mediante
l’emissione di una decisione su reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
affinché decida sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 27 ottobre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti