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Decisione

42.2020.35

Negato IPG Corona (caso di rigore) a P con attività indip.da 3/2019 e il cui reddito provvisorio x fissaz. contributi 2019 è pari a fr. 80'000. Per determinare rispetto del limite max di fr. 90'000 occorre convertire reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo. Princip. uguagl. di trattamento

8 marzo 2021Italiano36 min

i N. 1041.3 e N. 1065 CIC, citati pure dall'amministrazione, sono molto chiari

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.35

DC/sc

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 25 marzo 2020 il dott. RI

1, medico dentista, ha inoltrato una Richiesta per l’indennità di perdita di

guadagno Corona (cfr. doc. 4).

1.2. Il 6 maggio 2020 la Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda rilevando:

" (…). Nel suo

caso, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi per

l’anno 2019, la prestazione deve essere stabilita sulla base del reddito sulla

base del quale sono stati fissati gli acconti dei contributi sociali, che per

il 2019 è pari a CHF 90'000.

A fronte di un reddito superiore a CHF 90'000, non è dato diritto

all’IPG Corona; conseguentemente la sua richiesta è respinta. (…)” (Doc.

3)

1.3. Contro questa decisione

l’assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha sostenuto

di avere diritto alla prestazione in quanto il suo reddito nel 2019 ammontava a

fr. 80'000.-- e al riguardo si è così espresso:

" (…)

2. L'assicurato,

medico dentista con proprio studio odontoiatrico, è affiliato alla Cassa CO 1

nella categoria degli indipendenti dal 1° marzo 2019.

Al momento della sua affiliazione,

l’assicurato era all'inizio della sua attività professionale, perciò

nell'apposito Questionario per l'affiliazione degli indipendenti ha stimato che

il suo utile netto annuo sarebbe ammontato a Fr. 50'000.-.

Su tale base è stata infatti emanata

il 13 marzo 2019 la decisione provvisoria di fissazione dei contributi

personali per indipendenti, considerando un reddito da attività indipendente

per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 di Fr. 50’000.- e su

tale base sono stati calcolati i contributi dovuti per l'anno 2019 e i relativi

acconti trimestrali.

3. Il 14 ottobre

2019 l’assicurato ha chiesto alla Cassa CO 1 di adeguare i contributi di

acconto AVS/AI/IPG calcolandoli su un reddito determinante presunto per l’anno

2019 di Fr. 80'000.-.

Con decisione del 16 settembre 2019 il

Servizio contributi personali ha emanato una nuova decisione di fissazione dei

contributi personali per indipendenti sulla base del reddito da attività

lucrativa provvisorio di Fr. 80’000.- e su questo importo la Cassa di

compensazione ha subito adeguato gli acconti richiesti dal 1° marzo al 30

settembre 2019 e in seguito trimestralmente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.

(…).

8. Sulla scorta

di quanto precede, si deve concludere che la base per il calcolo dell'indennità

perdita di guadagno Corona è costituita dal reddito su cui la Cassa CO 1 ha

fondato il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Tale

reddito ammonta, senza alcun dubbio, a Fr. 80'000.-.

Va infatti rilevato che l'art. 2 cpv.

3b1s Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede chiaramente che hanno

diritto all'indennità gli indipendenti il cui reddito determinante per il

calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso

tra Fr. 10'000.- e Fr. 90'000.-.

Considerato che nella decisione del 16

settembre 2019 di fissazione dei contributi personali per l'anno 2019 la Cassa CO

1 si è fondata sul reddito di Fr. 80'000.- che sarebbe stato

presumibilmente conseguito nel periodo di contribuzione 1° marzo - 31

dicembre 2019, la conversione del reddito sull'anno civile come ha

effettuato la Cassa di compensazione nella decisione del 6 maggio 2020 è

contraria al succitato disposto legale.

Se da una parte l'amministrazione ha

correttamente osservato che "la prestazione deve essere stabilita sulla

base del reddito sulla base del quale sono stati fissati gli acconti dei

contributi sociali”, dall'altra parte, tuttavia, essa ha erroneamente

concluso "che per il 2019 è pari a CHF 96'000.-.", avendo

riportato il reddito indicato sull'anno.

Considerato poi che tale periodo,

portando dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, è inferiore all'anno, il

reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 deve essere

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività

lucrativa. Pertanto, il reddito di Fr. 80'000.- deve essere diviso per 300 (DTF

133V 431; N. 1067 CIC).

9. In

conclusione, ritenuto che il reddito medio dell'attività lucrativa conseguito

dall'assicurato immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa

è pari a Fr. 266,66 (Fr. 80'000 : 300) e che l'indennità ammonta all'80% di

tale reddito medio, si ha dunque un'indennità giornaliera di Fr. 213,33 che, in

virtù dell'art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, va ridotta a

Fr. 196.- (oppure [Fr. 80'000 x 80: 100] : 300). (…)” (Doc. 2)

1.4. Con decisione su opposizione

del 22 ottobre 2020 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento, con le

seguenti motivazioni:

" (…)

4. Ora, al fine

di dirimere la questione è necessario stabilire la soglia (reddito medio

giornaliero) oltre la quale non vi è diritto all'indennità. Questo limite è facilmente

ottenibile dividendo l'importo di fr. 90'000 (art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) per 360 giorni e corrisponde a fr.

250.- giornalieri.

Con questa semplice indicazione il

diritto all'IPG Corona, nel caso concreto, deve essere rifiutato; infatti con

l'opposizione si afferma testualmente che "ritenuto che il reddito

medio dell'attività lucrativa conseguito dall'assicurato immediatamente prima

dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266.66 (Fr. 80'000 :

300)".

Da parte sua la Cassa ha

semplicemente, giungendo però al medesimo risultato, eseguito il calcolo

riportandolo su base annua (12 mesi), vale a dire fr. 96'000 (80'000 : 10 x 12

mesi) : 360 giorni, per un reddito medio giornaliero sempre di fr. 266.66.

5. Nel caso concreto,

in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno

2019, l'IPG Corona è stata correttamente determinata sulla scorta del reddito

in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il

2019, che per tale anno è di CHF 96'000.

A fronte di un reddito superiore a CHF

90'000, non è dato alcun diritto all'IPG Corona.” (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede di essere posto al beneficio dell’indennità giornaliera di fr. 196.-- visto

che il suo reddito determinante ammonta a fr. 80'000.--:

" (…).

II ricorrente

dissente categoricamente da questa conclusione, visto che la predetta decisione

provvisoria di fissazione dei contributi del 16 settembre 2019 ha per l'appunto

ritenuto per il 2019 un reddito determinante di Fr. 80'000.- su cui

calcolare i contributi dovuti per il periodo di contribuzione dal 1° marzo

al 31 dicembre 2019 così come richiesto dall'assicurato.

Non va poi

dimenticato che è la medesima Cassa di compensazione che sia il 16 settembre

2019 sia il 2 dicembre 2019 ha fissato gli acconti dovuti dal ricorrente su un

reddito determinante di Fr. 80'000.- per il 2019, anno inteso dal 1°

marzo al 31 dicembre 2019.

Non si

comprende dunque il motivo per cui l'amministrazione insista nel riportare

sull'anno, e quindi a Fr. 96'000.-, il reddito che il ricorrente ha dichiarato

di presumibilmente conseguire nel suo primo anno di affiliazione, affiliazione

che però è stata inferiore a un anno essendo stata di 10 e non di 12 mesi.

D'altronde,

Fatti

i N. 1041.3 e N. 1065 CIC, citati pure dall'amministrazione, sono molto chiari

al riguardo. Essi affermano infatti che la base per il calcolo dell'indennità

per i lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito

dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 e, concretamente, ciò

significa che si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019.

In specie,

tale reddito è indiscutibilmente di Fr. 80'000.- e non di Fr. 96'000.- e

gli acconti calcolati dalla Cassa di compensazione stessa dimostrano

manifestamente questa circostanza. Inoltre, l'importo di Fr. 96'000.- non

figura in nessuna decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2019

rispettivamente in nessuna richiesta di acconto per l'anno scorso.

10. A nulla vale

l'affermazione della Cassa CO 1 secondo cui la pretesa dell'assicurato andrebbe

respinta per il solo fatto che, giusta il calcolo proposto dall'assicurato

medesimo nella sua opposizione, si otterrebbe un'indennità di Fr. 266,66 (Fr.

80'000.- : 300 giorni) e quindi un importo superiore ai Fr. 250.-giornalieri

(Fr. 90'000.- : 360 giorni) previsti dall'art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno.

A questo proposito va evidenziato che

a sostegno della propria tesi il ricorrente, rifacendosi al principio

giurisprudenziale stabilito dalla DTF 133 V 431 ricordato pure al N.

1067

CIC, ribadisce che poiché il periodo di contribuzione per il 2019 è inferiore

all'anno, portando dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, il reddito

dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019 deve essere convertito in

reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa. Pertanto,

in concreto il reddito di Fr. 80'000.- deve essere diviso per 300 giorni e non

per 360 giorni.

Ciò comporta dunque che poiché il

reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'assicurato immediatamente

prima dell'interruzione dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266,66 (Fr.

80'000.- : 300) e che l'indennità ammonta all'80% di tale reddito medio, si ha

un'indennità giornaliera di Fr. 213,33 ([Fr. 80'000 x 80: 100] : 300).

Considerato però, come previsto

dall'art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e confermato dal N.

1060 CIC, che l'indennità massima può ammontare a Fr. 196.- al giorno,

l'indennità giornaliera a cui ha diritto il ricorrente deve essere ridotta a

tale importo massimo riconosciuto. (…)” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta di causa

del 24 dicembre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Il

signor RI 1 è stato affiliato alla Cassa nella categoria indipendenti nel corso

del 2019 e meglio a partire dal mese di marzo 2019.

La base d'acconto per il periodo dal 1. gennaio 2019 al 31 dicembre

2019 è stata inizialmente fissata sulla scorta di un reddito di CHF 50'000.00 e

poi, su richiesta dell'insorgente, di CHF 80'000.00 con decisioni provvisorie

di fissazione dei contributi per l'anno 2019 rispettivamente del 13 marzo 2019

e del 16 settembre 2019.

Pertanto, l'ultimo atto amministrativo determinante ai fini della

determinazione dell'IPG Corona risulta essere la decisione provvisoria di

fissazione dei contributi emanata il

16 settembre 2019 sulla base di un reddito di CHF 80'000.00 (marg.

1065 CIC).

L'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

fissa una soglia di reddito annua massima, per quanto qui di interesse, di CHF

90'000.00.

In virtù dell'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio

dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità

(sottolineatura nostra). Il capoverso 2 della medesima disposizione stabilisce

che all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 1

LIPG, secondo il quale "Per l'accertamento del reddito medio conseguito

prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi

secondo la LAVS".

Ai sensi della marg. 1066 CIC, per l'accertamento del reddito

medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. Se

però il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno — come

nel caso di specie: 1. marzo 2019 - 31 dicembre 2019 ovvero 300 giorni esso

viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata

dell'attività lucrativa (marg. 1067 CIC; sottolineatura nostra).

In altri termini e per quanto concerne il caso in esame, il

reddito giornaliero calcolato sul periodo effettivo di affiliazione nel 2019 è

di CHF 266.66 e si ottiene come di seguito:

CHF 80'000.00

300 giorni

Applicando la stessa modalità di calcolo sull'importo di reddito

massimo soggetto all'AVS secondo l'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno pari a CHF 90'000.00 (base annua), si ottiene un

reddito giornaliero dell'ammontare di CHF 250.00 come di seguito:

CHF 90'000.00 = CHF 250.00

360 giorni

Risultando il reddito giornaliero conseguito dal ricorrente (CHF

266.66) superiore rispetto al reddito giornaliero massimo riferito a CHF

90'000.00 (CHF 250.00), contrariamente a quanto da egli sostenuto, il

riconoscimento del diritto all'IPG Corona non entra in considerazione. (…)”

(Doc. IV)

1.7. Il 28 dicembre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. V).

Il 15 gennaio 2021 il dott.

RI 1 ha inviato uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:

" (…). In

particolare, sottolineo nuovamente come la decisione di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG determinante ai fini delle indennità perdita di guadagno

Corona, nel mio particolare caso, sia quella del 18 settembre 2019, in cui i

contributi da versare come persona indipendente sono stati calcolati e fissati

sulla base di un reddito di Fr. 80'000.-reddito che, ribadisco, è stato inteso

per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 e non per l'intero anno 2019.

Il N. 1058 CIC prevede che l'indennità ammonta all'80% del reddito

medio dell'attività lucrativa conseguito dall'avente diritto immediatamente

prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. Per il calcolo dell'indennità

giornaliera, il reddito mensile soggetto all'AVS è diviso per 30, conformemente

alle prescrizioni di calcolo vigenti per le IPG/IMat.

Inoltre, l'indennità viene ridotta nella misura in cui supera

l'80% dell'importo massimo di cui all'articolo 16f LIPG (Fr. 196.- al giorno)

(N. 1060 CIC).

Ciò comporta, dunque, che poiché il reddito medio dell'attività

lucrativa che ho conseguito immediatamente prima dell'interruzione

dell'attività lucrativa è pari a Fr. 266,66 (Fr. 80'000.- : 300) e che

l'indennità ammonta all'80% di tale reddito medio, si ha un'indennità

giornaliera di Fr. 213,33 ([Fr. 80'000 x 80: 100] : 300).

Considerato però, come previsto dall'art. 5 cpv. 3 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno e confermato dal N. 1060 CIC, che l'indennità

massima può ammontare a Fr. 196.- al giorno, l'indennità giornaliera a cui ho

diritto deve essere ridotta a tale importo massimo riconosciuto.

Di conseguenza, ritengo di avere diritto a percepire

retroattivamente al 17 marzo 2020 le indennità giornaliere per perdita di

guadagno Corona.” (Doc. VII)

Il 21 gennaio 2021 la

Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare

(cfr. doc. IX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al

ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al

coronavirus.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La

presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la

propagazione di malattie trasmissibili.”

Sulla base dell’art. 6

cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio

federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o

di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi

conseguenze per l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,

ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno). All’accertamento del reddito è

applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre

19529.

sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2). L’indennità ammonta al

massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

In deroga all’articolo 24

LPGA, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la

revoca dei provvedimenti (art. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1),

mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di

compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS

prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato modificato

ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei

provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso

1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU

2020.

2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973) e il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica

dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020, entrata in vigore il 17 settembre 2020

(RU 2020 3705).

Dal 19 giugno 2020 (cfr.

RU 2020 2223) l’art. 5 dell’Ordinanza ha il seguente tenore:

" 1L’indennità

giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività

lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.

2All’accertamento del reddito è applicabile per

analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale

più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e

quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.

3L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno.

4L’indennità

giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter ammonta all’80

per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.”

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. stato 6 luglio 2020).

Il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge COVID-19 (cfr. RS 818.102) la quale all’art.

15.

(“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:

" 1Il

Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di

gua­dagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole

l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte

all’epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione

considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una

perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione

della cifra d’affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media

degli anni 2015–2019.

2Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli

indipendenti ai sensi del­l’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre

2000.

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e

le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3Il Consiglio federale può emanare disposizioni

concernenti:

a. le persone

aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità

giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4Il Consiglio federale si assicura che le indennità

siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli

interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in

particolare mediante controlli a campione.

5Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le

disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’estin­zione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1

LPGA per quanto concerne l’appli­cabilità della procedura semplificata.”

Il 4 novembre 2020 il

Consiglio federale ha modificato, con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,

l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 4571-4574) ed ha in

particolare stabilito che:

" art. 2 cpv.

3-4

3I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge

del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno

diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. devono

interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti

ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c. nel 2019

hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10

000.

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato

l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,

questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è

determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno

avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver

subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la

media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

4.

L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 19083 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni

secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.”

Il cpv. 3ter,

primo periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre

2020.

(con entrata in vigore il 19 dicembre 2020) nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 5829)

L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).

Il p.to 3.2.4. N.1041

concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to

3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture:

" Hanno

diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in

seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della CIC

(stato: 17 aprile 2020), è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.5

Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori

indipendenti

1041.2

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il

cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale.

1041.3

La

determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa

sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di

fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia

provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”

Le marginali da 1065 a

1068.

della CIC stabiliscono che:

" 5.2

Lavoratori indipendenti

1065.

La base per

il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal

reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione

dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia

provvisoria o definitiva.

1066.

Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067.

Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068.

Un

successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa in seguito alla

comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019

effettuati dopo il 17 marzo 2020. (…)”

Nella Versione 3 (stato:

13.

maggio 2020) le marginali da 1065 a 1068 prevedono che:

" 5.2 Lavoratori

indipendenti

1065.

La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1065.1

Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

05/20 dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al

momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066.

Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067.

Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068.

Un successivo adeguamento del reddito dell’attività

lucrativa

05/20 in seguito

alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non

incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17

marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei

contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

L’11 maggio 2020 il

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pubblicato un Comunicato

stampa del seguente tenore:

" Indennità

per perdita di guadagno Corona per indipendenti

Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare

la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore

degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o

indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure

adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus.

In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto

per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto

all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che

figura sull’ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di

fissazione dei contributi sociali.

Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a

riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti.

La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il

reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione

dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad

emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza.

Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi

saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della

differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del

mese di giugno.

Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a

pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via

mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti.”

La Versione 4 (stato: 20

maggio 2020) ha mantenuto la medesima formulazione, la quale è invece stata

così modificata nella Versione 5 (stato: 19 giugno 2020):

" 5.2 Lavoratori

indipendenti

1065.

La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1065.1

Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

06/20 dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al

momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo

risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di

compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

1066.

Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067.

Per contro, se il reddito è stato conseguito per un

periodo

inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona 1064 1065 05/20 1065.1 06/20

1066.

1067 27 di 31 DFI UFAS | Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti

per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus (CIC) Valida dal 17 marzo 2020 | Stato: 19 giugno 2020 | 318.713 i

esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068.

Un successivo adeguamento del reddito dell’attività

lucrativa

06/20 in seguito

alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non

incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17

marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei

contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

2.3

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

Per

costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 145 V 57 consid. 2.9. pag. 57; DTF

145.

V 2 consid. 4.1. pag. 6-7; DTF 138 V 50 consid. 4.2. pag. 54; DTF 137 V 273

consid. 4.2. pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo

procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo

non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento

(interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel

suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid.

2.2

pag. 81; DTF 135 V 153 consid.

4.1

pag. 157; DTF 131 II 249 consid.

4.1

pag. 252; DTF 134 I 184 consid.

5.1

pag. 193; DTF 134 II 249 consid.

2.3

pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non

è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo

valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in

interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di

disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere

ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid.

4.1

pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio

d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata

in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata

in DTF 145 V 354.

2.5

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che il dott. RI 1 ha iniziato un’attività

indipendente di medico dentista il 1° marzo 2019.

Con “Decisione di

fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019” del 13

marzo 2019, i contributi d’acconto sono stati fissati considerando un reddito

di fr. 50'000.-per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. B).

Con successiva decisione

formale del 16 settembre 2019 il reddito da attività lucrativa provvisorio, con

riserva di rettifica in base alla tassazione (art. 25 OAVS) relativo al

medesimo periodo (vedi anche consid. 1.3: “che sarebbe stato presumibilmente

conseguito nel periodo di contribuzione nel periodo 1° marzo – 31 dicembre

2019”), è stato elevato a fr. 80'000.-- (cfr. doc. C).

In tale contesto va

ricordato che i contributi AVS vengono fissati in base al reddito conseguito

nei mesi in cui è esercitata l’attività lucrativa indipendente (cfr. STCA

30.2002.29

del 10 giugno 2002; UFAS “Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

(DIN)”, valida dal 1° giugno 2008, stato 1° gennaio 2021, n° 1336:

" (…)

1136.

I contributi vengono fissati in base al reddito secondo il

1/09 risultato

dell’esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell’anno di

contribuzione (chiusura d’esercizio). Il reddito non viene convertito in

reddito annuo. (…)”).

Il TCA è chiamato a

stabilire secondo quali modalità va determinato il rispetto del limite massimo

di fr. 90'000.-- per poter beneficiare dell’IPG Corona (cfr. consid. 2.2) nel

caso di assicurati che hanno conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente

soltanto durante alcuni mesi del 2019 e non durante tutto l’anno.

Il ricorrente, fondandosi

sull’interpretazione letterale dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza Convid-2019

perdita di guadagno ritiene di avere diritto all’IPG Corona in quanto il suo

“reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è comunque tra 10'000 e 90'000 franchi” ed ammonta precisamente a

fr. 80'000.--.

La Cassa ha rifiutato di

accordare la prestazione ritenendo che il reddito di fr. 80'000.-- conseguito

nel periodo di 10 mesi (da marzo a dicembre) debba essere trasformato in

reddito annuo. Esso ammonta così a fr. 96'000.-- e supera il limite massimo di

fr. 90'000.--.

Chiamato ora a

pronunciarsi, visto lo scopo della norma che è quello di accordare l’IPG Corona

soltanto nei casi di rigore (cfr. consid. 2.2.) e oltretutto per fronteggiare

una situazione di economica precarietà provocata dallo scoppio improvviso della

pandemia, questo Tribunale ritiene che l’operato della Cassa sia corretto.

Per

stabilire la reale necessità di intervento (il caso di rigore) è necessario

convertire il reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo.

Questo metodo rispetta

peraltro il principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. art. 8 Cost., DTF

143.

I 1 consid. 3.3. pag. 8; DTF 141 I 153 consid. 5.1. pag. 157; DTF 137 V 334

consid. 6.2.1. pag. 348; STF 9C_52/2020 del 1° febbraio 2021).

In caso contrario si

finirebbe infatti per accordare la prestazione a coloro che hanno ottenuto un

reddito mensile elevato lavorando pochi mesi (ad esempio: reddito mensile di

fr. 10'000, inizio attività luglio 2019, reddito annuo di fr. 60'000) e negarla

invece a chi ha conseguito un reddito mensile inferiore lavorando tutto l’anno

(ad esempio fr. 7'800.-- da gennaio a dicembre 2019, pari ad un reddito annuo

di fr. 93'600.--), creando così una differenza di trattamento del tutto

ingiustificata.

Del resto questa modalità

è espressamente prevista dalle direttive dell’UFAS che stabiliscono al n° 1067

in relazione con il n° 1041.3 di trasformare in un reddito annuo il reddito

conseguito durante solo una parte dello stesso (cfr. sentenza VBE.2020.384 del

20.

novembre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, consid.

2.2

e 3.1: “Zwar sieht Rz. 1067 KS CE vor, dass bei in weniger als einem Jahr

erwirtschafteten Einkommen eine pro rata Umrechnung auf ein ganzes Jahr zu

erfolgen hat.”).

In altri termini, come ha

giustamente sottolineato la Cassa (cfr. consid. 1.6.) nel caso di un assicurato

che non ha lavorato tutto l’anno durante il 2019, occorre stabilire se

l’importo del guadagno giornaliero realizzato è o no superiore rispetto a

quello derivante dalla trasformazione di fr. 90'000 in reddito giornaliero, e

precisamente se è inferiore o superiore a fr. 250.-- (fr. 90'000 : 360 giorni).

Nel caso concreto, il

reddito giornaliero di fr. 266.66 (cfr. 80'000 : 300) è superiore a tale

importo per cui - a ragione - il diritto all’indennità di perdita di guadagno

Corona è stato negato dall’amministrazione.

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti