42.2020.36
Indipendente (da 2/2019). Rettamente Cassa ha quantificato IPG Corona sulla base del reddito risultante da dec. fissaz. contributi 6/19 (c.ca fr.45'000) e non su quella, pure provvisoria, del 6/20 (c.ca fr.84'000). Infatti non è stata emessa decisione tassaz. 2019, né decisione definitiva contributi
8 marzo 2021Italiano45 min
alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.36
rs
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1985, è titolare
della ditta individuale __________ di __________ iscritta a RC il 1° febbraio
2019 e attiva in particolare nella costruzione e manutenzione di giardini,
nonché nei lavori con pietre naturali (cfr. doc. C).
Dalla decisione di
fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019 emessa
dalla Cassa CO 1 il 17 giugno 2019 si evince che gli stessi sono stati
calcolati sulla base di un reddito d’attività indipendente per il periodo
1.2.2019 - 31.12.2019 di fr. 45'833.33. Nella medesima è stato specificato: “Determinazione
dei contributi sulla base del reddito lucrativo presumibile. Seguirà un
adeguamento secondo le indicazioni dell’autorità fiscale (art. 22 e 24 OAVS)”
(cfr. doc. E).
Alla fine di marzo 2020 egli
ha richiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona (cfr. doc. 007).
1.2. Dai conteggi del 22 aprile, 5
e 16 maggio 2020 emerge che la Cassa CO 1 ha attribuito all’interessato
l’indennità di perdita di guadagno dal 17 marzo al 16 maggio 2020 di importo
pari a fr. 111.20 al giorno, per complessivi fr. 421.35 dal 17 al 20 marzo
2020, fr. 1'158.70 dal 21 al 31 marzo 2020, fr. 3'160.05 dal 1° aprile al 30
aprile 2020 e fr. 1'685.35 dal 1° al 16 maggio 2020 (cfr. doc. 2 F1-F4 =
H1-H4).
1.3. Il 22 giugno 2020 RI 1 ha
inviato all’amministrazione il bilancio patrimoniale 31.12.2019 e il conto
economico 1.1.2019-31.12.2019 (da cui emerge un risultato d’esercizio di fr.
76'535.86) della sua ditta “per rifare il ricalcolo dei contributi personali
AVS e per ricalcolare anche l’indennità per perdita di guadagno Corona”
(cfr. doc. 006)
1.4. Con decisione del 2 luglio
2020 la Cassa ha respinto la richiesta di adeguare l’importo dell’indennità
giornaliera dell’IPG Corona spettante a RI 1, motivando come segue:
" (…) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 LIPG, applicabile per il rinvio dell'art. 5 cpv. 2
dell'Ordinanza COVID19 perdita di guadagno, e la marg. 1065 della Circolare
sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (CIC),
l'indennità per i lavoratori indipendenti è di principio calcolata sulla base
del reddito considerato per la fatturazione dei contributi d'acconto per l'anno
2019 (decisione provvisoria di fissazione dei contributi).
Se tale reddito è inferiore rispetto al reddito secondo l'ultima
decisione definitiva di fissazione dei contributi, l'indennità è calcolata sulla
base del reddito più alto secondo questa decisione (marg. 1065.1 CIC).
Si precisa che un successivo adeguamento del reddito dell'attività
lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di
contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli
adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa
determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (marg. 1068
CIC).
Nel suo caso, l'indennità è stata calcolata sulla base del reddito
di CHF 49'900 secondo la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per
l'anno 2019.
Ne consegue che l'IPG Corona corrisponde agli importi indicati nei
conteggi allegati. (…)” (Doc. 005)
1.5. Il 27 agosto 2020 RI 1,
rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha interposto opposizione. Alla stessa
è stata allegata la decisione di fissazione dei contributi personali per
indipendenti per l’anno 2019 del 30 giugno 2020 stabiliti su un reddito per il
periodo 1.2. – 31.12.2019 di fr. 84'700.-- con la precisazione “Nuova
fissazione dei contributi in base al reddito da attività lucrativa provvisorio,
con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale (art. 25 OAVS).
Riportato al lordo dei contributi AVS il reddito dichiarato di fr. 76'535.00.
Evade richiesta del 22.06.2020” (cfr. doc. 002; D; F).
1.6. Il 30 ottobre 2020 la Cassa
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 2 luglio 2020, rilevando:
" (…)
2. Giusta l’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno, l'indennità giornaliera ammonta all'80% del reddito medio
dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità
(cpv. 1) rispettivamente del reddito sottoposto all'AVS nel 2019 per le persone
di cui all'articolo 2 cpv. 3ter (cpv. 4), ma al massimo a CHF 196.00
al giorno (cpv. 3). Il capoverso 2 della medesima disposizione prevede che
all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 1 della
legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), così
come che dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo
della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata
all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo
calcolo entro tale data.
Come precisato nelle CIC al marg. 1042, l'indennità è sussidiaria
rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e di assicurazioni
secondo la LCA.
L'art. 2 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
prevede che "Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai
sensi dell'articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un
provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19.
La condizione del capoverso Ibis lettera c si applica anche a questi
lavoratori indipendenti”.
Per il calcolo dell'indennità è utilizzabile il reddito
dell'attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi
d'acconto) per l'anno 2019 (cfr. anche suindicato art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno), con la precisazione che sono applicabili per
analogia le marg. da 1065 a 1068 CIC qui di seguito riportate per completezza
(messa in grassetto nostra):
- marg. 1065: "La base per il calcolo dell'indennità per i
lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività
lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su
cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019.
Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di
tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima"
- marg. 1065.1: "Se per il calcolo dell'indennità è stato
considerato il reddito dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei
contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo
l'emanazione dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su
richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell'ultima decisione
definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già
disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve
basare su quest'ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di
riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al
più tardi il 16 settembre 2020'.
- marg. 1066: "Per l'accertamento del reddito medio
dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360'.
- marg. 1067: "Per contro, se il reddito è stato
conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in
reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V
431). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante
lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o
giustificativi contabili)".
- marg. 1068: "Un successivo adeguamento del reddito
dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per
l'anno di contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli
adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa
determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo
il N. 1065.1)".
3. Con l'impugnativa l'opponente contesta l'importo della
prestazione, confermato con decisione del 2 luglio 2020, che ritiene sia troppo
basso, affermando di avere chiesto in data 22 giugno 2020 alla Cassa CO 1
l'adeguamento dell'importo da considerare per la fissazione dei contributi
d'acconto.
Secondo la marginale 1068 CIC, un adeguamento dei contributi
d'acconto AVS per il 2019 effettuato dopo il 17 marzo 2020 non incide in alcun
modo sull'indennità, come del resto neppure un successivo adeguamento del reddito
dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.
Ne consegue che l'importo computato come reddito e pari a CHF
49'900 è corretto e l'IPG Corona è pertanto da confermare. (…)” (Doc. B)
1.7. RI 1, sempre patrocinato dallo
Studio legale RA 1, con tempestivo ricorso del 2 dicembre 2020 inoltrato al TCA
ha chiesto di essere posto al beneficio di indennità per perdita di guadagno
IPG Corona corrispondenti a fr. 713.10 per il periodo dal 17 al 20 marzo 2020,
a fr. 1'961.-- per il periodo dal 21 al 31 marzo 2020, a fr. 5'348.20 per il
periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e fr. 2'852.35 dal 1° al 16 maggio 2020,
calcolate tenendo conto di un’indennità giornaliera di fr. 188.20 determinata
sulla base di un reddito di fr. 84'700.-- (cfr. doc. I pag. 9-11).
A sostegno delle pretese
ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…) la
base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita
per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019.
Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi
AVS (contributi d'acconto) per il suddetto anno (cfr. CIC, pag. 26, n. marg.
1065; Commentario Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il Coronavirus (COVID-19), DFI, UFAS, ad art. 2 cpv. 3bis, pag.
5, nel seguito anche semplicemente Commentario COVID-19).
ln assenza di decisione definitiva, il reddito soggetto all'AVS è
determinato sulla base della decisione provvisoria (cfr. Commentario COVID-19, ad
art. 2 cpv. 3bis, pagg. 5-6).
Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato il reddito
dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto
per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima
decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve
basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei
contributi (cfr. CIC, pag. 26,
n. marg. 1065.1) (sottolineatura e grassetto della scrivente).
La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione
deve essere inviata alla Cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre
2020 (cfr. CIC, pag. 26, n. marg. 1065.1).
Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in
seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019
non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il
17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo
dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1)
(cfr. CIC, pag. 27, n. marg. 1068) (sottolineatura e grassetto della
scrivente).
Prove: documenti; richiamo incarto completo riferito al
ricorrente dalla Cassa CO 1.
15. Nel caso di specie, con decisione di data 30 giugno 2020, la
lod. Cassa di compensazione ha proceduto ad una nuova fissazione dei contributi
sulla base del reddito effettivamente conseguito dal ricorrente nel corso del
2019 (CHF 84'700.--) (cfr. doc. F). Tale reddito è superiore rispetto a
quello preso in considerazione nella decisione del 17 giugno 2019, riferito
allo stesso periodo di contribuzione e in seguito impiegato per determinare
l'ammontare dell'IPG Corona (cfr. docc. B, D - F).
Prove: documenti, in particolare docc. B, D - F;
richiamo incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1.
16. Fondandosi sul reddito presumibile fornito nel corso del 2019
per calcolare l'IPG Corona (cfr. docc. B e D), la lod. Cassa di
compensazione ha quindi erroneamente omesso di considerare la decisione
definitiva di fissazione dei contributi del 30 giugno 2020 (cfr. doc. F).
Prove: documenti, in particolare docc. B, D e F;
richiamo incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1.
17. Considerato quanto precede - e posto come entro i termini di
legge il ricorrente ha prontamente censurato l'errato calcolo effettuato
dall'autorità inferiore mediante opposizione del 27 agosto 2020 (a valere anche
quale richiesta di riforma del calcolo come espressamente indicato nella
stessa; cfr. opposizione 27 agosto 2020, pag. 4) - l'IPG Corona deve dunque
essere calcolata sulla base di un reddito di CHF 84'700.-- anziché di CHF
49'900.--, come indicato nella decisione impugnata (cfr. docc. B e F).
Del resto, non vi è chi non veda che se il ricorrente ha dovuto
provvedere a saldare il conguaglio dei contributi assicurativi conseguente
all'applicazione del nuovo reddito di CHF 84'700.-- (cfr. doc. G), l'aumento
del reddito determinante dev'essere preso in considerazione anche nell'ambito
della determinazione dell'IPG Corona.
Prove: documenti, in particolare docc. B, F, G; richiamo
incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1. (…)” (Doc. I)
1.8. Nella sua risposta del 30
dicembre 2020 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc.
III).
1.9. La
parte resistente, il 18 gennaio 2021, ha chiesto di sospendere la presente
procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente
davanti al Tribunale federale relativa a un ricorso interposto dall’UFAS per un
caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva
fino al 16 settembre 2020. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che in
quel caso di specie si tratta di un indipendente che ha richiesto un’indennità
più elevata sulla base della tassazione definitiva 2019, mentre l’UFAS ha
espressamente escluso un calcolo retroattivo (cfr. doc. V).
1.10. La patrocinatrice
dell’insorgente, il 25 gennaio 2021, si è opposta a tale richiesta, asserendo,
da una parte, che un’eventuale sospensione della causa causerebbe ritardi
inaccettabili e incompatibili con lo scopo stesso dell’IPG Corona introdotta
tramite l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per far fronte rapidamente
agli effetti negativi della pandemia. Dall’altra, che nello scritto del 18
gennaio 2020 non viene dettagliata la fattispecie oggetto del ricorso al TF, né
è precisata la data del ricorso lasciando spazio ad incertezza quanto alla
possibile tempistica di evasione dello stesso (cfr. doc. VII).
1.11. Il 2 febbraio 2021 la Cassa ha
comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di rimettersi al
giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. IX).
1.12. Il doc. IX è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, quantificato
l’indennità di perdita di guadagno Corona spettante al ricorrente in fr. 111.20
giornalieri sulla base di un reddito di fr. 49'900.--, invece che in fr. 188.20
sulla base di un reddito di fr. 84'700.-- come richiesto dall’insorgente.
2.2. In
relazione alla richiesta del 18 gennaio 2021 della Cassa di sospendere la presente
procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente
davanti al Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dall’UFAS per un
caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva
fino al 16 settembre 2020 (cfr. doc. V; consid. 1.9.) – nei confronti della
quale la parte ricorrente si oppone, facendo valere segnatamente che la
fattispecie oggetto del ricordo al TF non viene dettagliata (cfr. doc. VII;
consid. 1.10.) – il TCA rileva che l’emanazione della presente sentenza rende
priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8;
STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio
2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).
In
proposito è comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale
la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali
osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è
ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il
giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione
decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di
apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che
nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi
(cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16
ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05
del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388;
RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità
è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque
indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno(LIPG),
a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che
per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). Il cpv. 3 è stato modificato ed è
stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei
provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU
2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),
l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4
novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione
del 20 gennaio 2021 RU 2021 18).
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
Per completezza va
osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato
abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in
vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
L’art. 5 cpv. 2-2ter
dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:
" 2
All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso
1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.
2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno
già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione
vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
2.4. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 12 versioni, cfr.
CIC versione 12, stato al 29 gennaio 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.
ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.4. N.1041 della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a
indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla
chiusura di strutture:
" Hanno
diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in
seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”
Nella versione 2 della
CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:
" 3.2.5
Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori
indipendenti
1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
– il
cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000
franchi; e
– la
cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,
una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di
provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio
federale.
1041.3 La
determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa
sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di
fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia
provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”
Il tenore del N. 1041.3
nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:
"
1041.3 L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.)
5/20 si basa
sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi
(contributi d’acconto) per l’anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per
analogia”
Le versioni 4 (stato: 20
maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno
comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.
La Circolare valida dal 17
marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito
precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti”
(cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede:
" 1065 La
base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
indipendenti
è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente
decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base
di questa decisione sia provvisoria o definitiva.
1066 Per
l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il
reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Per
questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a
posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.”
Il N. 1068 è stato
modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020:
" 1068 Un
successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa
04/20 in seguito
alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità.
Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019
effettuati dopo il 17 marzo 2020.”
Fatti
I N. 1065 segg. nella
versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:
" 1065 La
base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
05/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il
reddito
05/20 dell’attività
lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e
questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva
di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito
figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al
momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
1066 Per
l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il
reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività
lucrativa
05/20 in seguito
alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non
incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17
marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei
contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”
Il tenore dei N. 1065-1068
è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.
I N. 1065.1 e 1068 nella
CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del
nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in
particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo
calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è
notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo
richiede il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.):
"
1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito
06/20 dell’attività
lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e
questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva
di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito
figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al
momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo
risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di
compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.
1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività
lucrativa
06/20 in seguito
alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide
sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo
2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei
contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”
I N. 1065-1068 sono
rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.
I N. 1065 segg. della
Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020
prevedono:
"
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli
aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020
continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità
secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei
contributi d’acconto.
1066 Per
l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il
reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,
questa
9/20 non può
più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”
Il tenore dei N. 1065-1068
risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 12), stato: 29
gennaio 2021.
2.5. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.6. Giova, inoltre, rilevare che
il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro.
PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato
la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di
perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione
illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312):
"
Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti
in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), che
introduce il diritto alle indennità di perdita di guadagno per i lavoratori
indipendenti colpiti dalla crisi.
Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza, l'indennità giornaliera
ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito
prima dell'inizio del diritto all'indennità, per un importo massimo pari a 196
franchi al giorno.
Tuttavia, secondo la circolare dell'UFAS, il calcolo
dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul reddito dell'attività
lucrativa indicato nella decisione di tassazione più recente per l'anno 2019
(v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia provvisoria o definitiva non è
determinante.
Questo significa che non viene preso in considerazione il reddito
medio, ma l'importo degli acconti. I lavoratori indipendenti che pagano all'AVS
contributi di acconto bassi ma un conteggio annuale elevato sono dunque
fortemente penalizzati. Molti di loro riceveranno un'indennità che non
corrisponderà nemmeno al 10 per cento del reddito medio degli anni precedenti.
In alcune decisioni sono state concesse indennità giornaliere inferiori a
cinque franchi.
L'applicazione dell'ordinanza da parte dell'UFAS viola palesemente
la decisione del Consiglio federale. I lavoratori indipendenti interessati
hanno contestato queste decisioni ingiuste e dovranno probabilmente affrontare
procedimenti lunghi e difficili in un periodo in cui dovrebbero dedicare le
loro forze alla ripresa delle loro attività, senza contare che i procedimenti
ritardano inutilmente il momento in cui potranno beneficiare delle indennità di
perdita di guadagno, di cui hanno urgentemente bisogno.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di dire che cosa pensa della
circolare dell'UFAS e se intende far rispettare il tenore, di per sé chiaro,
della sua ordinanza.”
Del medesimo tenore è
l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe
Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311).
Il 1° luglio 2020 il
Consiglio federale ha risposto:
"
Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi
provvedimenti per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del
coronavirus, tra cui l'introduzione di un'apposita indennità di perdita di
guadagno per compensare le perdite causate dalla chiusura delle strutture e dal
divieto di svolgere manifestazioni. Per garantire una rapida attuazione dei
provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle prestazioni, si è deciso
di rifarsi all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per
le persone che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due
assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni
che di finanziamento.
Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020
sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 della
legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e
in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS
834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata in base al reddito
Considerandi
determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo la legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)
conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso di
provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno
per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo principio.
Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa assicurazione
corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei lavoratori
indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo calcolo ci si è
riferiti al reddito del 2019.
Per la maggior parte degli interessati, le decisioni definitive
per i contributi AVS per il 2019 non sono ancora state emanate. Infatti, i
contributi AVS possono essere fissati soltanto in un secondo tempo, sulla base
della decisione di tassazione fiscale definitiva, che di regola è disponibile
dopo qualche anno. Questo spiega perché per i contributi sociali del 2019 ci si
sia basati su acconti. In generale, gli stessi contributi di acconto si fondano
sugli esercizi precedenti e sulle indicazioni fornite dai lavoratori
indipendenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101),
questi ultimi devono segnalare le divergenze sostanziali dal reddito
presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di conseguenza. I contributi
di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la situazione economica più
recente. Può tuttavia succedere che non siano stati adeguati e non
corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per tener conto di
questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata, affinché le
indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione definitiva di
fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale non può fare
altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della possibilità di
prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli acconti del
2019.
non sono aggiornati.
In questo contesto va evidenziato che nessuna assicurazione
sociale federale prevede un metodo di calcolo basato su una media dei redditi
su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né all'ordinanza COVID-19
perdita di guadagno né alla LIPG.”
2.7
Nella presente evenienza,
come indicato nei fatti, il ricorrente ha avviato la propria attività
indipendente nel mese di febbraio 2019 (cfr. consid. 1.1.).
In effetti la decisione di
fissazione dei contributi personali per indipendenti per il 2019 è stata emessa
il 17 giugno 2019 sulla base di un reddito presumibile di fr. 45'833.33 per il
lasso di tempo 1° febbraio – 31 dicembre 2019. Nella stessa è stato precisato
che sarebbe seguito un adeguamento secondo le indicazioni dell’autorità fiscale
(cfr. doc. E; consid. 1.1.).
Alla fine del mese di marzo
2020.
l’insorgente ha chiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona (cfr.
doc. 007).
La Cassa gli ha
riconosciuto le IPG Corona dal 17 marzo al 16 maggio 2020 e ha calcolato il
relativo importo sulla base di un reddito di fr. 49'900 (cfr. doc. B; I p.to 2),
che corrisponde al reddito di fr. 45'833.33 considerato nella decisione provvisoria
dei contributi per il periodo febbraio – dicembre 2019 riportato su un anno.
La parte resistente, il 2
luglio 2020, ha poi respinto la domanda del ricorrente di modificare l’importo
dell’IPG Corona sulla base del risultato d’esercizio della sua ditta
individuale di fr. 76'535.86 che emerge dal bilancio patrimoniale 31 dicembre
2019.
e dal conto economico del 2019 inoltratile il 22 giugno 2020 (cfr. doc.
006; 005), benché il 30 giugno 2020 sia stata emessa una nuova decisione
concernente i contributi personali per il 2019 che ha tenuto conto di un
reddito provvisorio per il periodo febbraio-dicembre 2019 di fr. 84'700.--
(cfr. doc. 002; D; consid. 1.5.).
Il provvedimento del 2
luglio 2020 è stato confermato con la decisione su opposizione del 30 ottobre
2020.
(cfr. doc. B; consid. 1.6.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, rileva innanzitutto che è vero che
l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 rinvia
all’art. 11 cpv. 1 della LIPG il quale prevede che per l’accertamento del reddito
medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono
prelevati i contributi secondo la LAVS e che il Consiglio federale emana
prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il Consiglio federale,
tramite l’art. 7 cpv. 1 e 2 OIPG relativo ai lavoratori indipendenti, ha
sancito che l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per
l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario
giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per
l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.
Per
la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività
indipendente per un periodo più lungo, l’indennità è calcolata sulla base del
reddito che avrebbe potuto conseguire.
Al riguardo
questa Corte non ignora tra l’altro che in dottrina U. Kieser (cfr. “Covid-19 –
Erlasse und Sozialversicherungsrecht” – in COVID-19, Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020 pag.
731.
seg.) ritiene dubbio che taluni punti della direttiva dell’UFAS siano
conformi alle disposizioni dell’Ordinanza Covid-19 nella misura in cui non
permettono di prendere in considerazione un adeguamento dei contributi
d’acconto dopo il 17 marzo 2020.
Questo
autore, in proposito, sottolinea:
" (…) Für die Bemessung des Anspruchs ist auf das durchschnittliche
Einkommen abzustellen.
Massgebend ist das Erwerbseinkommen, das vor
Beginn des Anspruchs auf die Entschädigung erzielt wurde. Für die Ermittlung
dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. Das
Kreisschreiben KS CE legt dabei fest, dass eine nachträgliche Anpassung des
Erwerbseinkommens infolge der definitiven Steuermeldung keine Änderung in der
Entschädigung bewirkt; dasselbe gilt für Änderungen der AHV-Beitragszahlungen
für das Jahr 2019, welche nach dem 17.3.2020 erfolgen. Ob die letztgenannte Regelung
des Kreisschreibens KS CE mit dem übergeordneten Recht in Übereinstimmung
steht, ist zweifelhaft. Denn nach Art. 5 Abs. 2 COVID-19-Verordnung
Erwerbsausfall ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. In der EO wird auf
dasjenige Einkommen abgestellt, von dem die Beiträge nach dem AHVG erhoben
werden.
Dies wird durch Art. 7 Abs. 1 EOV für
Selbstständigerwerbende so konkretisiert, dass die EO-Entschädigung auf Grund
des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet wird, «das für den
letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war». In der Folge
wird ergänzend festgehalten, dass die Neuberechnung der Entschädigung verlangt
werden kann, wenn «für das Jahr der Dienstleistung später ein anderer
AHV-Beitrag verfügt» wird. Wegen der sinngemässen Anwendung der EO-Regelung auf
die COVID-19-Erwerbsausfallentschädigung ist diese nachträgliche
Anpassungsmöglichkeit ebenfalls zu berücksichtigen. Allfällige Gesichtspunkte
der vereinfachten Verwaltungsdurchführung können nicht so berücksichtigt
werden, dass Änderungen nach dem 17.3.2020 nicht mehr ins Gewicht fallen.”
Questo
Tribunale ritiene, tuttavia, determinanti per risolvere la presente vertenza le
seguenti considerazioni.
In primo luogo, che
l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 rinvia
all’art. 11 cpv. 1 LIPG soltanto per analogia.
Pertanto, considerando
che, come ricordato dal Consiglio federale il 1° luglio 2020 rispondendo alle
interpellanze “Indennità di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e
Covid-19. Applicazione illegale dell'ordinanza”, “per garantire una rapida
attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle
prestazioni (volte a compensare le perdite causate dalla chiusura delle
strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni), si è deciso di rifarsi
all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per le persone
che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due
assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni
che di finanziamento” (cfr. consid. 2.6.), va comunque tenuto conto delle
particolarità di emergenza e urgenza della situazione dettata dalla pandemia da
coronavirus.
In proposito in una
sentenza STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 133 V
431.
e SVR 2007 EO Nr. 2 pag. 5, l’Alta Corte, riguardo a un caso concernente le
IPG di maternità, ha indicato:
" 6.2.1 Posta
la premessa che il reddito determinante per il diritto all'indennità
(definitiva) dovrà essere quello conseguito prima del parto, va ancora
precisato che l'art. 32 OIPG, pur rimandando alla disciplina prevista all'art. 7 cpv. 1 OIPG per i lavoratori indipendenti che prestano
servizio, vi rinvia solo per analogia ("sinngemäss"; l'aggiunta
manca, a dire il vero nel testo francese, tuttavia, vista la diversità delle
situazioni da esaminare, può senz'altro accordarsi la precedenza alle versioni
tedesca e italiana). Il che significa che nell'interpretazione dell'art. 7 cpv.
1.
OPIG può essere tenuto conto, nella misura in cui ciò risulti necessario,
delle particolarità proprie alle madri indipendenti.”
L’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno non è un’ordinanza di applicazione della LIPG, come invece
lo è la OIPG che si fonda sull’art. 34 cpv. 3 LIPG, bensì è un’ordinanza
adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione
costituzionale (art. 185 cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo
(cfr. consid. 2.3.) attraverso la quale si sono potute riconoscere, in una
situazione eccezionale e urgente, nonché tramite una procedura celere e snella,
delle prestazioni a persone (tra le quali indipendenti) che normalmente non
avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione
all’esercizio della propria professione.
Per un esame
dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità
delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus
cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19).
In secondo luogo, è
utile osservare che dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo
2020, all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato
aggiunto che “dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo
calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è
notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo
richiede il nuovo calcolo entro tale data” (cfr. consid. 2.3.).
Nell’Ordinanza stessa è
così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo
calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una
tassazione fiscale più recente, come pure il limite temporale del 16
settembre 2020.
La critica di Kieser è,
per contro, stata formulata precedentemente alla modifica dell’art. 5 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno del 19 giugno 2020, valida retroattivamente dal 17
marzo 2020. In effetti il suo contributo che risale al giugno 2020 non ne fa
cenno.
Nelle ulteriori modifiche dell’Ordinanza
fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17 settembre 2020 è
stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo la fissazione
dell’indennità (per il cui calcolo determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente” (cfr. consid. 2.3.).
In simili condizioni e
ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione
relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi
personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5,
stato 19 giugno 2020; consid. 2.4.), contrariamente a quanto asserito nel
ricorso in riferimento alla decisione del 30 giugno 2020 (cfr. doc. I p.to 16)
che in realtà corrisponde unicamente a una “nuova fissazione dei contributi
in base al reddito da attività lucrativa provvisorio” da febbraio a
dicembre 2019 di fr. 84'700.-- (cfr. doc. F), occorre concludere che a ragione
la Cassa, nei conteggi di aprile e maggio 2020, ha stabilito l’importo dell’IPG
Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito risultante dalla
decisione di fissazione dei contributi per il 2019 del 17 giugno 2019 fondata
sul reddito d’attività indipendente da febbraio a dicembre 2019 di fr.
45'833.33 (cfr. doc. F; 005; B).
Si rileva, infine, da una
parte, che l’insorgente dal mese di giugno 2019, quando è stata emessa la decisione
provvisoria dei contributi, fino al mese di giugno 2020 mai ha richiesto un
adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali nel
reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai
sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG
DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il
reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3
luglio 2019). La decisione relativa ai contributi del 17 giugno 2019 contempla
d’altronde al p.to C che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali,
è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga
aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso” (cfr.
doc. E).
D’altra parte, l’11 maggio
2020.
il Dipartimento della sanità e della socialità ha pubblicato un Comunicato
stampa del seguente tenore:
" Indennità
per perdita di guadagno Corona per indipendenti
Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare
la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore
degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o
indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure
adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus.
In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto
per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto
all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che
figura sull’ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di
fissazione dei contributi sociali.
Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a
riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti.
La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il
reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione
dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad
emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza.
Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi
saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della
differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del
mese di giugno.
Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a
pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via
mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti.” (cfr.
la sottolineatura è della redattrice)
Alla
luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020
va conseguentemente confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti