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Decisione

42.2020.36

Indipendente (da 2/2019). Rettamente Cassa ha quantificato IPG Corona sulla base del reddito risultante da dec. fissaz. contributi 6/19 (c.ca fr.45'000) e non su quella, pure provvisoria, del 6/20 (c.ca fr.84'000). Infatti non è stata emessa decisione tassaz. 2019, né decisione definitiva contributi

8 marzo 2021Italiano45 min

alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.36

rs

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1985, è titolare

della ditta individuale __________ di __________ iscritta a RC il 1° febbraio

2019 e attiva in particolare nella costruzione e manutenzione di giardini,

nonché nei lavori con pietre naturali (cfr. doc. C).

Dalla decisione di

fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019 emessa

dalla Cassa CO 1 il 17 giugno 2019 si evince che gli stessi sono stati

calcolati sulla base di un reddito d’attività indipendente per il periodo

1.2.2019 - 31.12.2019 di fr. 45'833.33. Nella medesima è stato specificato: “Determinazione

dei contributi sulla base del reddito lucrativo presumibile. Seguirà un

adeguamento secondo le indicazioni dell’autorità fiscale (art. 22 e 24 OAVS)”

(cfr. doc. E).

Alla fine di marzo 2020 egli

ha richiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona (cfr. doc. 007).

1.2. Dai conteggi del 22 aprile, 5

e 16 maggio 2020 emerge che la Cassa CO 1 ha attribuito all’interessato

l’indennità di perdita di guadagno dal 17 marzo al 16 maggio 2020 di importo

pari a fr. 111.20 al giorno, per complessivi fr. 421.35 dal 17 al 20 marzo

2020, fr. 1'158.70 dal 21 al 31 marzo 2020, fr. 3'160.05 dal 1° aprile al 30

aprile 2020 e fr. 1'685.35 dal 1° al 16 maggio 2020 (cfr. doc. 2 F1-F4 =

H1-H4).

1.3. Il 22 giugno 2020 RI 1 ha

inviato all’amministrazione il bilancio patrimoniale 31.12.2019 e il conto

economico 1.1.2019-31.12.2019 (da cui emerge un risultato d’esercizio di fr.

76'535.86) della sua ditta “per rifare il ricalcolo dei contributi personali

AVS e per ricalcolare anche l’indennità per perdita di guadagno Corona”

(cfr. doc. 006)

1.4. Con decisione del 2 luglio

2020 la Cassa ha respinto la richiesta di adeguare l’importo dell’indennità

giornaliera dell’IPG Corona spettante a RI 1, motivando come segue:

" (…) Giusta

l’art. 11 cpv. 1 LIPG, applicabile per il rinvio dell'art. 5 cpv. 2

dell'Ordinanza COVID19 perdita di guadagno, e la marg. 1065 della Circolare

sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (CIC),

l'indennità per i lavoratori indipendenti è di principio calcolata sulla base

del reddito considerato per la fatturazione dei contributi d'acconto per l'anno

2019 (decisione provvisoria di fissazione dei contributi).

Se tale reddito è inferiore rispetto al reddito secondo l'ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi, l'indennità è calcolata sulla

base del reddito più alto secondo questa decisione (marg. 1065.1 CIC).

Si precisa che un successivo adeguamento del reddito dell'attività

lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di

contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli

adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa

determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (marg. 1068

CIC).

Nel suo caso, l'indennità è stata calcolata sulla base del reddito

di CHF 49'900 secondo la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per

l'anno 2019.

Ne consegue che l'IPG Corona corrisponde agli importi indicati nei

conteggi allegati. (…)” (Doc. 005)

1.5. Il 27 agosto 2020 RI 1,

rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha interposto opposizione. Alla stessa

è stata allegata la decisione di fissazione dei contributi personali per

indipendenti per l’anno 2019 del 30 giugno 2020 stabiliti su un reddito per il

periodo 1.2. – 31.12.2019 di fr. 84'700.-- con la precisazione “Nuova

fissazione dei contributi in base al reddito da attività lucrativa provvisorio,

con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale (art. 25 OAVS).

Riportato al lordo dei contributi AVS il reddito dichiarato di fr. 76'535.00.

Evade richiesta del 22.06.2020” (cfr. doc. 002; D; F).

1.6. Il 30 ottobre 2020 la Cassa

ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 2 luglio 2020, rilevando:

" (…)

2. Giusta l’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno, l'indennità giornaliera ammonta all'80% del reddito medio

dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità

(cpv. 1) rispettivamente del reddito sottoposto all'AVS nel 2019 per le persone

di cui all'articolo 2 cpv. 3ter (cpv. 4), ma al massimo a CHF 196.00

al giorno (cpv. 3). Il capoverso 2 della medesima disposizione prevede che

all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 1 della

legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), così

come che dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo

della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata

all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo

calcolo entro tale data.

Come precisato nelle CIC al marg. 1042, l'indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e di assicurazioni

secondo la LCA.

L'art. 2 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che "Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai

sensi dell'articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un

provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19.

La condizione del capoverso Ibis lettera c si applica anche a questi

lavoratori indipendenti”.

Per il calcolo dell'indennità è utilizzabile il reddito

dell'attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d'acconto) per l'anno 2019 (cfr. anche suindicato art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), con la precisazione che sono applicabili per

analogia le marg. da 1065 a 1068 CIC qui di seguito riportate per completezza

(messa in grassetto nostra):

- marg. 1065: "La base per il calcolo dell'indennità per i

lavoratori indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività

lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su

cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019.

Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di

tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima"

- marg. 1065.1: "Se per il calcolo dell'indennità è stato

considerato il reddito dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei

contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo

l'emanazione dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su

richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell'ultima decisione

definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve

basare su quest'ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di

riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al

più tardi il 16 settembre 2020'.

- marg. 1066: "Per l'accertamento del reddito medio

dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360'.

- marg. 1067: "Per contro, se il reddito è stato

conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in

reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V

431). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante

lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili)".

- marg. 1068: "Un successivo adeguamento del reddito

dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per

l'anno di contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli

adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa

determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo

il N. 1065.1)".

3. Con l'impugnativa l'opponente contesta l'importo della

prestazione, confermato con decisione del 2 luglio 2020, che ritiene sia troppo

basso, affermando di avere chiesto in data 22 giugno 2020 alla Cassa CO 1

l'adeguamento dell'importo da considerare per la fissazione dei contributi

d'acconto.

Secondo la marginale 1068 CIC, un adeguamento dei contributi

d'acconto AVS per il 2019 effettuato dopo il 17 marzo 2020 non incide in alcun

modo sull'indennità, come del resto neppure un successivo adeguamento del reddito

dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.

Ne consegue che l'importo computato come reddito e pari a CHF

49'900 è corretto e l'IPG Corona è pertanto da confermare. (…)” (Doc. B)

1.7. RI 1, sempre patrocinato dallo

Studio legale RA 1, con tempestivo ricorso del 2 dicembre 2020 inoltrato al TCA

ha chiesto di essere posto al beneficio di indennità per perdita di guadagno

IPG Corona corrispondenti a fr. 713.10 per il periodo dal 17 al 20 marzo 2020,

a fr. 1'961.-- per il periodo dal 21 al 31 marzo 2020, a fr. 5'348.20 per il

periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e fr. 2'852.35 dal 1° al 16 maggio 2020,

calcolate tenendo conto di un’indennità giornaliera di fr. 188.20 determinata

sulla base di un reddito di fr. 84'700.-- (cfr. doc. I pag. 9-11).

A sostegno delle pretese

ricorsuali l’insorgente ha addotto:

" (…) la

base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita

per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019.

Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi

AVS (contributi d'acconto) per il suddetto anno (cfr. CIC, pag. 26, n. marg.

1065; Commentario Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il Coronavirus (COVID-19), DFI, UFAS, ad art. 2 cpv. 3bis, pag.

5, nel seguito anche semplicemente Commentario COVID-19).

ln assenza di decisione definitiva, il reddito soggetto all'AVS è

determinato sulla base della decisione provvisoria (cfr. Commentario COVID-19, ad

art. 2 cpv. 3bis, pagg. 5-6).

Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato il reddito

dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto

per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve

basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi (cfr. CIC, pag. 26,

n. marg. 1065.1) (sottolineatura e grassetto della scrivente).

La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione

deve essere inviata alla Cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre

2020 (cfr. CIC, pag. 26, n. marg. 1065.1).

Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in

seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019

non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il

17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo

dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1)

(cfr. CIC, pag. 27, n. marg. 1068) (sottolineatura e grassetto della

scrivente).

Prove: documenti; richiamo incarto completo riferito al

ricorrente dalla Cassa CO 1.

15. Nel caso di specie, con decisione di data 30 giugno 2020, la

lod. Cassa di compensazione ha proceduto ad una nuova fissazione dei contributi

sulla base del reddito effettivamente conseguito dal ricorrente nel corso del

2019 (CHF 84'700.--) (cfr. doc. F). Tale reddito è superiore rispetto a

quello preso in considerazione nella decisione del 17 giugno 2019, riferito

allo stesso periodo di contribuzione e in seguito impiegato per determinare

l'ammontare dell'IPG Corona (cfr. docc. B, D - F).

Prove: documenti, in particolare docc. B, D - F;

richiamo incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1.

16. Fondandosi sul reddito presumibile fornito nel corso del 2019

per calcolare l'IPG Corona (cfr. docc. B e D), la lod. Cassa di

compensazione ha quindi erroneamente omesso di considerare la decisione

definitiva di fissazione dei contributi del 30 giugno 2020 (cfr. doc. F).

Prove: documenti, in particolare docc. B, D e F;

richiamo incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1.

17. Considerato quanto precede - e posto come entro i termini di

legge il ricorrente ha prontamente censurato l'errato calcolo effettuato

dall'autorità inferiore mediante opposizione del 27 agosto 2020 (a valere anche

quale richiesta di riforma del calcolo come espressamente indicato nella

stessa; cfr. opposizione 27 agosto 2020, pag. 4) - l'IPG Corona deve dunque

essere calcolata sulla base di un reddito di CHF 84'700.-- anziché di CHF

49'900.--, come indicato nella decisione impugnata (cfr. docc. B e F).

Del resto, non vi è chi non veda che se il ricorrente ha dovuto

provvedere a saldare il conguaglio dei contributi assicurativi conseguente

all'applicazione del nuovo reddito di CHF 84'700.-- (cfr. doc. G), l'aumento

del reddito determinante dev'essere preso in considerazione anche nell'ambito

della determinazione dell'IPG Corona.

Prove: documenti, in particolare docc. B, F, G; richiamo

incarto completo riferito al ricorrente dalla Cassa CO 1. (…)” (Doc. I)

1.8. Nella sua risposta del 30

dicembre 2020 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc.

III).

1.9. La

parte resistente, il 18 gennaio 2021, ha chiesto di sospendere la presente

procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente

davanti al Tribunale federale relativa a un ricorso interposto dall’UFAS per un

caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva

fino al 16 settembre 2020. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che in

quel caso di specie si tratta di un indipendente che ha richiesto un’indennità

più elevata sulla base della tassazione definitiva 2019, mentre l’UFAS ha

espressamente escluso un calcolo retroattivo (cfr. doc. V).

1.10. La patrocinatrice

dell’insorgente, il 25 gennaio 2021, si è opposta a tale richiesta, asserendo,

da una parte, che un’eventuale sospensione della causa causerebbe ritardi

inaccettabili e incompatibili con lo scopo stesso dell’IPG Corona introdotta

tramite l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per far fronte rapidamente

agli effetti negativi della pandemia. Dall’altra, che nello scritto del 18

gennaio 2020 non viene dettagliata la fattispecie oggetto del ricorso al TF, né

è precisata la data del ricorso lasciando spazio ad incertezza quanto alla

possibile tempistica di evasione dello stesso (cfr. doc. VII).

1.11. Il 2 febbraio 2021 la Cassa ha

comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di rimettersi al

giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. IX).

1.12. Il doc. IX è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, quantificato

l’indennità di perdita di guadagno Corona spettante al ricorrente in fr. 111.20

giornalieri sulla base di un reddito di fr. 49'900.--, invece che in fr. 188.20

sulla base di un reddito di fr. 84'700.-- come richiesto dall’insorgente.

2.2. In

relazione alla richiesta del 18 gennaio 2021 della Cassa di sospendere la presente

procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente

davanti al Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dall’UFAS per un

caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva

fino al 16 settembre 2020 (cfr. doc. V; consid. 1.9.) – nei confronti della

quale la parte ricorrente si oppone, facendo valere segnatamente che la

fattispecie oggetto del ricordo al TF non viene dettagliata (cfr. doc. VII;

consid. 1.10.) – il TCA rileva che l’emanazione della presente sentenza rende

priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8;

STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio

2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).

In

proposito è comunque utile osservare che per costante giurisprudenza federale

la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali

osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è

ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il

giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione

decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di

apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che

nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi

(cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16

ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05

del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388;

RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità

è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque

indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Giusta l’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno(LIPG),

a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). Il cpv. 3 è stato modificato ed è

stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei

provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso

1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU

2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione

del 20 gennaio 2021 RU 2021 18).

Dal 19 giugno 2020 (con

effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha

il seguente tenore:

" All’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data”.

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

Per completezza va

osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato

abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in

vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

L’art. 5 cpv. 2-2ter

dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:

" 2

All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso

1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno

già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione

vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

2.4. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 12 versioni, cfr.

CIC versione 12, stato al 29 gennaio 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.

ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.4. N.1041 della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a

indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla

chiusura di strutture:

" Hanno

diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in

seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:

" 3.2.5

Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori

indipendenti

1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il

cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000

franchi; e

– la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale.

1041.3 La

determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa

sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di

fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia

provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”

Il tenore del N. 1041.3

nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:

"

1041.3 L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.)

5/20 si basa

sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per

analogia”

Le versioni 4 (stato: 20

maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno

comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.

La Circolare valida dal 17

marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito

precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti”

(cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede:

" 1065 La

base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

indipendenti

è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente

decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base

di questa decisione sia provvisoria o definitiva.

1066 Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Per

questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a

posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.”

Il N. 1068 è stato

modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020:

" 1068 Un

successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

04/20 in seguito

alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità.

Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019

effettuati dopo il 17 marzo 2020.”

Fatti

I N. 1065 segg. nella

versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

" 1065 La

base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

05/20 dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al

momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066 Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività

lucrativa

05/20 in seguito

alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non

incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17

marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei

contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il tenore dei N. 1065-1068

è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

I N. 1065.1 e 1068 nella

CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del

nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in

particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è

notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo

richiede il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.):

"

1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

06/20 dell’attività

lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e

questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva

di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito

figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al

momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo

risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di

compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività

lucrativa

06/20 in seguito

alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide

sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo

2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei

contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

I N. 1065-1068 sono

rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

I N. 1065 segg. della

Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020

prevedono:

"

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli

aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020

continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità

secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi d’acconto.

1066 Per

l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il

reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,

questa

9/20 non può

più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Il tenore dei N. 1065-1068

risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 12), stato: 29

gennaio 2021.

2.5. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6. Giova, inoltre, rilevare che

il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro.

PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato

la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di

perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione

illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312):

"

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti

in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), che

introduce il diritto alle indennità di perdita di guadagno per i lavoratori

indipendenti colpiti dalla crisi.

Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza, l'indennità giornaliera

ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito

prima dell'inizio del diritto all'indennità, per un importo massimo pari a 196

franchi al giorno.

Tuttavia, secondo la circolare dell'UFAS, il calcolo

dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul reddito dell'attività

lucrativa indicato nella decisione di tassazione più recente per l'anno 2019

(v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia provvisoria o definitiva non è

determinante.

Questo significa che non viene preso in considerazione il reddito

medio, ma l'importo degli acconti. I lavoratori indipendenti che pagano all'AVS

contributi di acconto bassi ma un conteggio annuale elevato sono dunque

fortemente penalizzati. Molti di loro riceveranno un'indennità che non

corrisponderà nemmeno al 10 per cento del reddito medio degli anni precedenti.

In alcune decisioni sono state concesse indennità giornaliere inferiori a

cinque franchi.

L'applicazione dell'ordinanza da parte dell'UFAS viola palesemente

la decisione del Consiglio federale. I lavoratori indipendenti interessati

hanno contestato queste decisioni ingiuste e dovranno probabilmente affrontare

procedimenti lunghi e difficili in un periodo in cui dovrebbero dedicare le

loro forze alla ripresa delle loro attività, senza contare che i procedimenti

ritardano inutilmente il momento in cui potranno beneficiare delle indennità di

perdita di guadagno, di cui hanno urgentemente bisogno.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di dire che cosa pensa della

circolare dell'UFAS e se intende far rispettare il tenore, di per sé chiaro,

della sua ordinanza.”

Del medesimo tenore è

l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe

Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311).

Il 1° luglio 2020 il

Consiglio federale ha risposto:

"

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi

provvedimenti per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del

coronavirus, tra cui l'introduzione di un'apposita indennità di perdita di

guadagno per compensare le perdite causate dalla chiusura delle strutture e dal

divieto di svolgere manifestazioni. Per garantire una rapida attuazione dei

provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle prestazioni, si è deciso

di rifarsi all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per

le persone che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due

assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni

che di finanziamento.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020

sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 della

legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e

in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS

834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata in base al reddito

Considerandi

determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo la legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso di

provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno

per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo principio.

Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa assicurazione

corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei lavoratori

indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo calcolo ci si è

riferiti al reddito del 2019.

Per la maggior parte degli interessati, le decisioni definitive

per i contributi AVS per il 2019 non sono ancora state emanate. Infatti, i

contributi AVS possono essere fissati soltanto in un secondo tempo, sulla base

della decisione di tassazione fiscale definitiva, che di regola è disponibile

dopo qualche anno. Questo spiega perché per i contributi sociali del 2019 ci si

sia basati su acconti. In generale, gli stessi contributi di acconto si fondano

sugli esercizi precedenti e sulle indicazioni fornite dai lavoratori

indipendenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101),

questi ultimi devono segnalare le divergenze sostanziali dal reddito

presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di conseguenza. I contributi

di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la situazione economica più

recente. Può tuttavia succedere che non siano stati adeguati e non

corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per tener conto di

questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata, affinché le

indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione definitiva di

fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale non può fare

altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della possibilità di

prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli acconti del

2019.

non sono aggiornati.

In questo contesto va evidenziato che nessuna assicurazione

sociale federale prevede un metodo di calcolo basato su una media dei redditi

su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né all'ordinanza COVID-19

perdita di guadagno né alla LIPG.”

2.7

Nella presente evenienza,

come indicato nei fatti, il ricorrente ha avviato la propria attività

indipendente nel mese di febbraio 2019 (cfr. consid. 1.1.).

In effetti la decisione di

fissazione dei contributi personali per indipendenti per il 2019 è stata emessa

il 17 giugno 2019 sulla base di un reddito presumibile di fr. 45'833.33 per il

lasso di tempo 1° febbraio – 31 dicembre 2019. Nella stessa è stato precisato

che sarebbe seguito un adeguamento secondo le indicazioni dell’autorità fiscale

(cfr. doc. E; consid. 1.1.).

Alla fine del mese di marzo

2020.

l’insorgente ha chiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona (cfr.

doc. 007).

La Cassa gli ha

riconosciuto le IPG Corona dal 17 marzo al 16 maggio 2020 e ha calcolato il

relativo importo sulla base di un reddito di fr. 49'900 (cfr. doc. B; I p.to 2),

che corrisponde al reddito di fr. 45'833.33 considerato nella decisione provvisoria

dei contributi per il periodo febbraio – dicembre 2019 riportato su un anno.

La parte resistente, il 2

luglio 2020, ha poi respinto la domanda del ricorrente di modificare l’importo

dell’IPG Corona sulla base del risultato d’esercizio della sua ditta

individuale di fr. 76'535.86 che emerge dal bilancio patrimoniale 31 dicembre

2019.

e dal conto economico del 2019 inoltratile il 22 giugno 2020 (cfr. doc.

006; 005), benché il 30 giugno 2020 sia stata emessa una nuova decisione

concernente i contributi personali per il 2019 che ha tenuto conto di un

reddito provvisorio per il periodo febbraio-dicembre 2019 di fr. 84'700.--

(cfr. doc. 002; D; consid. 1.5.).

Il provvedimento del 2

luglio 2020 è stato confermato con la decisione su opposizione del 30 ottobre

2020.

(cfr. doc. B; consid. 1.6.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, rileva innanzitutto che è vero che

l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 rinvia

all’art. 11 cpv. 1 della LIPG il quale prevede che per l’accertamento del reddito

medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono

prelevati i contributi secondo la LAVS e che il Consiglio federale emana

prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il Consiglio federale,

tramite l’art. 7 cpv. 1 e 2 OIPG relativo ai lavoratori indipendenti, ha

sancito che l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per

l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario

giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per

l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.

Per

la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività

indipendente per un periodo più lungo, l’indennità è calcolata sulla base del

reddito che avrebbe potuto conseguire.

Al riguardo

questa Corte non ignora tra l’altro che in dottrina U. Kieser (cfr. “Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht” – in COVID-19, Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020 pag.

731.

seg.) ritiene dubbio che taluni punti della direttiva dell’UFAS siano

conformi alle disposizioni dell’Ordinanza Covid-19 nella misura in cui non

permettono di prendere in considerazione un adeguamento dei contributi

d’acconto dopo il 17 marzo 2020.

Questo

autore, in proposito, sottolinea:

" (…) Für die Bemessung des Anspruchs ist auf das durchschnittliche

Einkommen abzustellen.

Massgebend ist das Erwerbseinkommen, das vor

Beginn des Anspruchs auf die Entschädigung erzielt wurde. Für die Ermittlung

dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. Das

Kreisschreiben KS CE legt dabei fest, dass eine nachträgliche Anpassung des

Erwerbseinkommens infolge der definitiven Steuermeldung keine Änderung in der

Entschädigung bewirkt; dasselbe gilt für Änderungen der AHV-Beitragszahlungen

für das Jahr 2019, welche nach dem 17.3.2020 erfolgen. Ob die letztgenannte Regelung

des Kreisschreibens KS CE mit dem übergeordneten Recht in Übereinstimmung

steht, ist zweifelhaft. Denn nach Art. 5 Abs. 2 COVID-19-Verordnung

Erwerbsausfall ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar. In der EO wird auf

dasjenige Einkommen abgestellt, von dem die Beiträge nach dem AHVG erhoben

werden.

Dies wird durch Art. 7 Abs. 1 EOV für

Selbstständigerwerbende so konkretisiert, dass die EO-Entschädigung auf Grund

des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet wird, «das für den

letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war». In der Folge

wird ergänzend festgehalten, dass die Neuberechnung der Entschädigung verlangt

werden kann, wenn «für das Jahr der Dienstleistung später ein anderer

AHV-Beitrag verfügt» wird. Wegen der sinngemässen Anwendung der EO-Regelung auf

die COVID-19-Erwerbsausfallentschädigung ist diese nachträgliche

Anpassungsmöglichkeit ebenfalls zu berücksichtigen. Allfällige Gesichtspunkte

der vereinfachten Verwaltungsdurchführung können nicht so berücksichtigt

werden, dass Änderungen nach dem 17.3.2020 nicht mehr ins Gewicht fallen.”

Questo

Tribunale ritiene, tuttavia, determinanti per risolvere la presente vertenza le

seguenti considerazioni.

In primo luogo, che

l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 rinvia

all’art. 11 cpv. 1 LIPG soltanto per analogia.

Pertanto, considerando

che, come ricordato dal Consiglio federale il 1° luglio 2020 rispondendo alle

interpellanze “Indennità di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e

Covid-19. Applicazione illegale dell'ordinanza”, “per garantire una rapida

attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle

prestazioni (volte a compensare le perdite causate dalla chiusura delle

strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni), si è deciso di rifarsi

all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per le persone

che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due

assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni

che di finanziamento” (cfr. consid. 2.6.), va comunque tenuto conto delle

particolarità di emergenza e urgenza della situazione dettata dalla pandemia da

coronavirus.

In proposito in una

sentenza STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 133 V

431.

e SVR 2007 EO Nr. 2 pag. 5, l’Alta Corte, riguardo a un caso concernente le

IPG di maternità, ha indicato:

" 6.2.1 Posta

la premessa che il reddito determinante per il diritto all'indennità

(definitiva) dovrà essere quello conseguito prima del parto, va ancora

precisato che l'art. 32 OIPG, pur rimandando alla disciplina prevista all'art. 7 cpv. 1 OIPG per i lavoratori indipendenti che prestano

servizio, vi rinvia solo per analogia ("sinngemäss"; l'aggiunta

manca, a dire il vero nel testo francese, tuttavia, vista la diversità delle

situazioni da esaminare, può senz'altro accordarsi la precedenza alle versioni

tedesca e italiana). Il che significa che nell'interpretazione dell'art. 7 cpv.

1.

OPIG può essere tenuto conto, nella misura in cui ciò risulti necessario,

delle particolarità proprie alle madri indipendenti.”

L’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno non è un’ordinanza di applicazione della LIPG, come invece

lo è la OIPG che si fonda sull’art. 34 cpv. 3 LIPG, bensì è un’ordinanza

adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione

costituzionale (art. 185 cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo

(cfr. consid. 2.3.) attraverso la quale si sono potute riconoscere, in una

situazione eccezionale e urgente, nonché tramite una procedura celere e snella,

delle prestazioni a persone (tra le quali indipendenti) che normalmente non

avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione

all’esercizio della propria professione.

Per un esame

dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità

delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus

cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale

all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19).

In secondo luogo, è

utile osservare che dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo

2020, all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato

aggiunto che “dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo

calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è

notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo

richiede il nuovo calcolo entro tale data” (cfr. consid. 2.3.).

Nell’Ordinanza stessa è

così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo

calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una

tassazione fiscale più recente, come pure il limite temporale del 16

settembre 2020.

La critica di Kieser è,

per contro, stata formulata precedentemente alla modifica dell’art. 5 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno del 19 giugno 2020, valida retroattivamente dal 17

marzo 2020. In effetti il suo contributo che risale al giugno 2020 non ne fa

cenno.

Nelle ulteriori modifiche dell’Ordinanza

fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17 settembre 2020 è

stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo la fissazione

dell’indennità (per il cui calcolo determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente” (cfr. consid. 2.3.).

In simili condizioni e

ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione

relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi

personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5,

stato 19 giugno 2020; consid. 2.4.), contrariamente a quanto asserito nel

ricorso in riferimento alla decisione del 30 giugno 2020 (cfr. doc. I p.to 16)

che in realtà corrisponde unicamente a una “nuova fissazione dei contributi

in base al reddito da attività lucrativa provvisorio” da febbraio a

dicembre 2019 di fr. 84'700.-- (cfr. doc. F), occorre concludere che a ragione

la Cassa, nei conteggi di aprile e maggio 2020, ha stabilito l’importo dell’IPG

Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito risultante dalla

decisione di fissazione dei contributi per il 2019 del 17 giugno 2019 fondata

sul reddito d’attività indipendente da febbraio a dicembre 2019 di fr.

45'833.33 (cfr. doc. F; 005; B).

Si rileva, infine, da una

parte, che l’insorgente dal mese di giugno 2019, quando è stata emessa la decisione

provvisoria dei contributi, fino al mese di giugno 2020 mai ha richiesto un

adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali nel

reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai

sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il

reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3

luglio 2019). La decisione relativa ai contributi del 17 giugno 2019 contempla

d’altronde al p.to C che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali,

è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga

aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso” (cfr.

doc. E).

D’altra parte, l’11 maggio

2020.

il Dipartimento della sanità e della socialità ha pubblicato un Comunicato

stampa del seguente tenore:

" Indennità

per perdita di guadagno Corona per indipendenti

Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare

la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore

degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o

indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure

adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus.

In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto

per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto

all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che

figura sull’ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di

fissazione dei contributi sociali.

Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a

riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti.

La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il

reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione

dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad

emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza.

Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi

saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della

differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del

mese di giugno.

Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a

pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via

mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti.” (cfr.

la sottolineatura è della redattrice)

Alla

luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020

va conseguentemente confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti