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Decisione

42.2020.37

Negate a ric. (dip. e indip.) IPG Corona per quarantena (10 IG), poiché da certificati medici emerge IL al 100% per malattia. Diritto però a IPG Corona quale indip. da 17.3 a 16.9.20 (caso di rigore). Cassa riconosce IPG dopo la risposta = proposta. Importo IPG non oggetto vertenza

8 febbraio 2021Italiano37 min

certificati medici del 6, 14 e 20 aprile 2020 allestiti dalla dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.37

rs

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1980, svolge

sia un’attività dipendente presso la __________ e la __________, che

un’attività indipendente nell’ambito della consulenza e del coaching.

Il 17 aprile 2020 ha

richiesto l’indennità di perdita di guadagno Corona.

La

medesima, nel relativo formulario, ha specificato che il motivo della richiesta

era l’interruzione dell’attività lucrativa a causa di misure di quarantena dal

12 marzo al 17 aprile 2020 (con la precisazione che tale data era da confermare

definitivamente) ordinate dal medico. Alla fine del modulo l’interessata ha

indicato a mano “Richiesta per l’attività predominante come indipendente x

il momento: resto a disposizione x ulteriori informazioni” (cfr. doc. 005).

Fatti

I

certificati medici del 6, 14 e 20 aprile 2020 allestiti dalla dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, agli atti attestano che RI 1 è stata posta

in quarantena per sospetto contagio dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e che la

stessa era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 006-008).

1.2. Il

29 maggio 2020 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) ha

respinto la domanda “in quanto l’interruzione del lavoro è dovuta a

malattia” (doc. 004).

Nella

sua opposizione del 18 giugno 2020 RI 1 si è così espressa:

" (…)

Con la presente impugno la vostra decisione in quanto la mia

attività ha subito interruzioni per svariati motivi:

- su consulto del mio medico curante che mi ha posto in quarantena

come da certificati in vostro possesso. Purtroppo, seppur anche con

sintomatologia considerata lieve ma di lunga durata, a suo tempo non rientravo

tra le categorie di persone che hanno potuto essere testate con il tampone

nasofaringeo;

- sia a seguito della chiusura di attività ordinata dal Consiglio

federale sia del divieto di svolgere manifestazioni;

- le misure decise dal Consiglio federale hanno causato una

perdita di guadagno indiretta. (…)” (Doc. 002)

1.3. Con

decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 la Cassa ha confermato la

precedente decisione, rilevando:

" (…) Per

quanto suesposto, il diritto all'IPG Corona è di principio dato alle persone in

buona salute che, su prescrizione (di un medico o dell'autorità), hanno dovuto

interrompere l'attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di

prevenire la diffusione del coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone

effettivamente o potenzialmente contagiate.

ln concreto, l'opponente è stata assente dal lavoro per malattia,

come attestato dai certificati medici versati agli atti. Non può quindi essere

considerata in buona salute e, conseguentemente, essere stata messa in

quarantena. ln ragione di ciò, il diritto all'indennità non può essere

accordato. (…)” (Doc. 001=A1)

1.4. Contro

questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale domanda

“di considerare la sua richiesta d’indennità come indipendente per i 6 mesi

in cui l’ordinanza è stata in vigore”.

La medesima ha addotto:

" (…)

- Per prevenire la diffusione del virus sono stata messa in

quarantena dal mio medico il 12 marzo 2020.

- Non è stata considerata la mia richiesta d'indennità per

indipendenti per l'intero periodo in cui l'ordinanza è stata in vigore a

partire dal 17 marzo 2020. Indipendentemente dal periodo di quarantena, ho

fatto richiesta come indipendente colpita da perdita di guadagno a causa

dell'epidemia di coronavirus per i 6 mesi dell'ordinanza in questione. Come già

menzionato nella mia lettera del 18 giugno 2020, come altri professionisti del

settore della formazione, del coaching e della consulenza, che lavorano a

diretto contatto con individui, team e gruppi, anche la mia attività ha subito

interruzioni per svariati e ovvi motivi. (…)” (Doc. I)

1.5. Nella

sua risposta del 28 dicembre 2020 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

confermando quanto esposto nella decisione su opposizione in relazione al

diniego dell’indennità di perdita di guadagno Corona a causa dell’interruzione

dell’attività lucrativa a causa di misure di quarantena.

L’amministrazione

ha inoltre asserito:

" (…) Subordinatamente

l'assicurata solleva la questione di un eventuale diritto all'IPG Corona quale

indipendente, in ragione della chiusura della sua attività a seguito delle

misure decretate dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 2 cpv. 1bis

lett. b e c dell'Ordinanza COVID-19.

Di fatto, con la domanda del 17 aprile 2020, l'IPG Corona non è

stata chiaramente richiesta per questo tipo di evento; in effetti l'apposito

spazio non è stato in alcun modo compilato. È però vero che la Cassa avrebbe

potuto entrare nel merito, interpretando in questo senso la frase apposta sulla

pagina 5 del questionario '"Richiesta per l'attività predominante come

indipendente x il momento; resto a disposizione x ulteriori informazioni'.

Preso atto di quanto precede, per quanto attiene ad un eventuale

diritto all'IPG Corona secondo l'articolo 2 cpv. 1bis lett. b e c

dell'Ordinanza COVID-19, si anticipa che la Cassa provvederà ad emanare una

separata decisione, che sarà notificata alla ricorrente nel corso dei prossimi

giorni. (…)” (Doc. III)

1.6. L’11

gennaio 2021 la ricorrente ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. V+1).

1.7. La Cassa, il 15 gennaio 2021,

ha comunicato di avere nel frattempo concesso all’insorgente e versato, il 4

gennaio 2021, l’indennità di perdita di guadagno Corona per il periodo 17 marzo

- 16 settembre 2020 sulla base dell’art. 2 cpv. 1bis lett. b e c dell’Ordinanza

COVID-19.

L’amministrazione, al

riguardo, ha indicato che la controversia davanti a questo Tribunale è quindi

divenuta priva d’oggetto e deve essere stralciata (cfr. doc. VII; 7).

1.8. Con scritto del 22 gennaio

2021 la ricorrente ha, in particolare, confermato di aver ricevuto sul suo

conto le IPG Corona (cfr. doc. IX).

1.9. Il doc. IX è stato inviato

per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“ 1 L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato.

2.

Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3.

Quest’ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA

prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio

del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art.

58.

cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per

costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla

vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il

litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le

questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi

casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere

contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013

consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",

in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione

pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste

della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997

pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che

in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta

dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019

consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF

8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138

consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.3

Nel

caso di specie dagli atti risulta che la Cassa, con decisione del 29 maggio

2020.

confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2020, ha negato

alla ricorrente le indennità di perdita di guadagno Corona, in quanto nel

periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 era inabile al lavoro al 100%. La

stessa, dunque, non essendo in buona salute, non ha interrotto l'attività per

mettersi in quarantena (cfr. doc. A3-A5; consid. 1.1.-1.3.).

Il 4 gennaio 2020 la Cassa

ha poi riconosciuto all’insorgente il diritto all’IPG Corona in qualità di

indipendente che ha subito una perdita di guadagno a causa della pandemia, come

richiesto alternativamente dalla ricorrente nella domanda del 17 aprile 2020

(cfr. doc. I; III; VII; 005 consid. 1.4.; 1.5.; 1.7.).

Come

esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione

contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un

provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice

(cfr. consid. 2.2.).

Nel

caso in esame, il 10 dicembre 2020, il TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni

per presentare la risposta al ricorso dell’insorgente dell’8 dicembre 2020 (cfr.

doc. II).

Il

28.

dicembre 2020 la parte resistente ha presentato la propria risposta di

causa, postulando la reiezione dell’impugnativa e precisando che in relazione a

un eventuale diritto all’IPG Corona quale indipendente avrebbe emesso una

separata decisione (cfr. doc. III; consid. 1.5.).

La

Cassa ha poi comunicato alla ricorrente di avere stabilito l’indennità di

perdita di guadagno Corona dal 17 marzo al 16 settembre 2020 per complessivi

fr. 4'880.20 il 4 gennaio 2020 (cfr. doc. 7), ossia successivamente all’inoltro

della risposta di causa.

Di

conseguenza la causa, già a prescindere dalla questione di sapere se la

comunicazione del 4 gennaio 2020 costituisca una decisione o meno, non va

stralciata dai ruoli.

Ne

discende che nella presente fattispecie oggetto del ricorso resta, in ogni

caso, la decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 che ha confermato la

decisione del 29 maggio 2020 con la quale la Cassa aveva negato all’insorgente

il diritto a IPG Corona (cfr. STCA 38.2014.39 del 4 dicembre 2014 consid. 2.3.).

2.4

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 della menzionata

Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede

" 1 Hanno

diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti

e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della

legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di

coronavirus (COVID-19),

1.

in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di

terzi, o

2.

perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale

del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS).

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa

per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante

le vacanze scolastiche.

3.

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6

capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19

del 13 marzo 20206 subiscono una perdita di guadagno.

4.

L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di

assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 19087 sul

contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro

in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

5.

Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella

dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole

dell’infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono

particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di coronavirus ai sensi

dell’ordinanza 2 COVID-19.

6.

Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa

della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può

tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno

di lavoro.

7.

I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono

assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione

dell’affiliato.

8.

Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più

provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

In relazione all’art. 2

cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel suo Commento a questa

disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in

seguito: UFAS) si è così espresso:

" Cpv. 4: il

diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra

assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e

se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In

particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la

malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante

che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18

marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge

federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente

indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali

o a prestazioni secondo la LCA.”

L’art. 3 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono

adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto

si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli

articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate

al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).

Secondo l’art. 4 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità

giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due

ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto retroattivamente

dal 17 marzo (RU 2020 1257) come segue:

" Art. 2

cpv. 1, 1bis, 2, 3, 3bis e 5

1.

Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno

diritto a un’indennità:

a. i genitori di figli di età inferiore a

12.

anni compiuti;

b. i genitori di figli minorenni che hanno

diritto a un supplemento per cure intensive secondo l’articolo 42ter capoverso

3.

della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità

(LAI); c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che

frequentano una scuola speciale;

d. altre persone.

1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno

diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012

sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19):

1.

in seguito alla

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o

2.

perché sono state

messe in quarantena;

b. al momento

dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariate ai sensi dell’articolo

10.

LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA;

c. sono

assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa

per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante

le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da

una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13

marzo 20206 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.

3.

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un

provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19.

La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori

indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti

del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante

per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso

tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si

applica anche a questi lavoratori indipendenti.

5.

Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso

1bis lettera a numero 1 s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia

collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni

ai sensi dell’articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente

esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’ordinanza 2

COVID-19.

Il nuovo tenore dell’art.

3.

è invece il seguente:

" Art. 3

cpv. 2, 4 e 5

2.

Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoversi 3 e 3bis il diritto inizia quando sono adempiute tutte

le condizioni di cui all’articolo 2.

4.

Ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che

hanno diritto all’indennità in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a

sono versate al massimo 30 indennità giornaliere.

5.

Alle persone in quarantena sono versate al massimo dieci

indennità giornaliere per caso di quarantena.”

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19) è stata in seguito modificata in particolare il 19 giugno 2020 (RU

2020.

2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),

l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4

novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829),

Per completezza va

osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato

abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in

vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono

interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività

lucrativa è limitata in odo considerevole, e subiscono una perdita di guadagno

o salariale (art. 2 cpv. 3 e 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU

2020.

4571segg.).

Attualmente l’art. 2 cpv.

1, 1bis, 2, 2bis, 3 e 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS

830.31) enuncia:

" 1 Se adempiono le condizioni di cui

al capoverso 1bis, hanno

diritto a un’indennità:

a. i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti;

b. i genitori di figli minorenni che hanno diritto a un

supplemento per cure intensive secondo

l’articolo 42ter capoverso 3 della legge federale del

19.

giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);

c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti

che frequentano una scuola speciale;

d. altre persone.

1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto

all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all’articolo 6

capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del

28.

settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con il

coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:

1.

perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a

causa di:

–una chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla

scuola dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola

oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l’arti­colo 27

capoverso 1 LAI, o

–di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia

dei figli, o

2.

perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata

ordinata una quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariate ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale

del 20 di­cembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (LAVS).

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività

lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche

hanno diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è

stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in

quarantena.

2bis In caso di quarantena ai sensi dell’articolo 2

dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale

viaggiatori del 2 luglio 2020 non sussiste alcun diritto all’indennità.

3.

I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e

c della legge del 25 giugno 1982 sull’assi­cu­razione contro la

disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al

capoverso 1bis lettera c, se:

a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e

c LADI che non rientrano nel campo d’appli­ca­zione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, alla condizione di cui al capo­verso 1bis lettera c,

se:

a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a

causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di

COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività.”

2.5

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020

(stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata

costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 11 versioni, cfr. pag.

2-48).

La Circolare valida dal 17

marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di

quarantena”) prevede quanto segue:

" 1035 Hanno

diritto all’indennità anche le persone che non sono

direttamente affette dal coronavirus,

ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata

positiva al test.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”

L’ultima versione della

Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), precisa che:

" 3.2.2

Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035.

Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non

essendo

09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in

quarantena in quanto hanno avuto

contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,

come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono

state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1

Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una

regione a

09/20 rischio

ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico

internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in

quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus.

1035.2

Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,

09/20 sussiste

il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al

momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e

delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla

base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita

nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è

disponibile sul sito Internet dell’UFSP.

1035.3

I

genitori che devono interrompere la propria attività

11/20 lucrativa

in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a

partire dall’inizio della quarantena ordinata.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.

1036.1

Se una

persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto

07/20 una

notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se

la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in

seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il

diritto all’indennità.”

Nel Bollettino

d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione

relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi

diritto si intendono:

" Le persone

che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha

imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di

guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il

COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte

dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della malattia,

l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le persone in

buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo da un

medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia

un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.

Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata

obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività

lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa

indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte

altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo

d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le

persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera

(frontaliere e frontalieri).”

2.6

La Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) valida dal 17 marzo 2020, per quanto

attiene al diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.),

al p.to 3.2.4. N.1041 prevede:

" 3.2.4

Diritto derivante dalla chiusura di strutture

Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita

di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6

capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, il p.to 3.2.4. è stato modificato ed è stato introdotto

il p.to 3.2.5.:

" 3.2.4

Diritto derivante dalla chiusura di strutture

1041.

Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno subìto una perdita di

guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6

capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.

1041.1

Questa

disposizione è applicabile per analogia ai lavoratori indipendenti che hanno

subìto una perdita di guadagno in seguito a una deroga di cui all’articolo 7e

dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello cantonale e approvata dal

Consiglio federale per la limitazione o la cessazione delle attività di

determinati settori dell’economia.

3.2.5

Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di

rigore di lavoratori indipendenti

1041.2

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

– il

cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– la

cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2

dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di

provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio

federale. (…)”

Il tenore dei p.ti 3.2.4.

e 3.2.5. sopra riprodotto è stato mantenuto anche nelle versioni 3, 4, 5 e 6

della Circolare CIC (stato al 13 maggio 2020, 20 maggio 2020, 19 giugno 2020,

rispettivamente 3 luglio 2020 (cfr. https://sozialversicherungen.admin. ch/it/d/12721).

Secondo la Circolare CIC,

versione 7, stato al 17 settembre 2020:

" 3.2.4

Diritto derivante dalla chiusura di strutture

1041.

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che

hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture

secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di

strutture ordinata a livello cantonale nonché le persone che a seguito di tali provvedimenti

hanno dovuto ridurre in modo significativo la loro attività.

1041.1

Non hanno diritto i lavoratori indipendenti la cui

struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della mancanza di un piano

di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.

3.2.5

Soppresso”

2.7

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.8

Nella presente evenienza risulta

dagli atti dell’incarto che la ricorrente, il 17 aprile 2020, ha chiesto

l’indennità di perdita di guadagno Corona, tramite l’apposito formulario,

affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure

di quarantena dal 12 marzo al 17 aprile 2020. La medesima ha precisato che

quest’ultima data sarebbe stata da confermare definitivamente, e che la

quarantena è stata ordinata dal medico (cfr. doc. 005).

Come già visto (cfr.

consid. 1.1.), la dr. med. C__________, specialista FMH in medicina interna,

nei certificati medici del 6, 14 e 20 aprile 2020, ha attestato che

l’insorgente è stata posta in quarantena per sospetto contagio dal 12 marzo al

30.

aprile 2020 e che la stessa era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 006-008).

Nella sua opposizione la

ricorrente ha in effetti precisato che “seppur anche con

sintomatologia considerata lieve ma di lunga durata, a suo tempo non rientravo

tra le categorie di persone che hanno potuto essere testate con il tampone

nasofaringeo” (cfr. doc. 002).

Dai certificati medici

agli atti, come pure da quanto affermato dall’insorgente stessa, risulta dunque

che la medesima è stata dichiarata incapace al lavoro al 100% per malattia dal 12

marzo al 30 aprile 2020 e non posta in quarantena, bensì piuttosto in

isolamento (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il quale riprende la definizione di

quarantena che figura al numero 1035 della Circolare dell’UFAS citata in

precedenza, cfr. nota 37;

Trattandosi pertanto, in

realtà, di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento

del diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona per quarantena giusta

l’art. 2 cpv. 1bis lett. a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno - di al

massimo 10 indennità giornaliere (cfr. consid. 2.4.) - non entra in

considerazione (cfr. K. Pärli, “Neue Situation: Arbeitsverhinderung wegen

Covid-19” in Penso 3/2020 pag. 23-25; STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020),

come stabilito dalla Cassa.

2.9

Nel

formulario “Richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona” la

ricorrente ha, tuttavia, pure indicato di svolgere, parallelamente a due

attività lavorative dipendenti, un’attività indipendente nel settore della

consulenza e del coaching. La medesima, a mano, ha peraltro aggiunto “Richiesta

per l’attività predominante come indipendente x il momento: resto a

disposizione x ulteriori informazioni” (cfr. doc. 005).

Nell’opposizione

l’insorgente ha specificato che la sua attività aveva subito interruzioni, tra

l’altro, a seguito della chiusura di attività ordinata dal Consiglio federale,

nonché del divieto di svolgere manifestazioni e che le misure decise dal

Consiglio federale hanno causato una perdita di guadagno indiretta (cfr. doc.

002).

Nel ricorso è stata poi

censurata la mancata considerazione della richiesta d’indennità per

indipendenti, evidenziando, da un lato, che la richiesta, indipendentemente dal

periodo di quarantena, era stata inoltrata come indipendente colpita da perdita

di guadagno a causa dell’epidemia di coronavirus per i sei mesi di validità

della relativa Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Dall’altro, che come altri

professionisti del settore della formazione, del coaching e della consulenza,

che lavorano a diretto contatto con individui, team e gruppi, anche la sua

attività ha subito interruzioni per svariati e ovvi motivi (cfr. doc. I).

Al riguardo va osservato,

in primo luogo, che il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso

l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2

COVID-19; RU 2020 773) con la quale agli art. 5 e 6 ha stabilito ulteriori

misure rispetto al 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 COVID-19; RU 2020 573), in

particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di

trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività presenziali in

scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è

stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano

presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai ristoranti e ai bar, nonché

alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di

50.

persone contemporaneamente, incluso il personale).

L’art. 6 dell’Ordinanza 2

COVID-19 è stato modificato il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU

2020.

783). È stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private,

incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie, come pure sono

state chiuse le strutture accessibili al pubblico.

In secondo luogo, il TCA

rileva che l’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20

marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di

sei mesi (RU 2020 871), ha contemplato il diritto all’indennità di perdita di

guadagno Corona per i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA

che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.

Il diritto alle indennità

è stato successivamente esteso ai casi di rigore - e meglio il 16 aprile 2020

con l’introduzione dell’art. 3 cpv. 2bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, seppur valido retroattivamente al 17 marzo 2020 - per far beneficiare

dell’indennità anche quei lavoratori indipendenti che erano colpiti solo

indirettamente dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la

pandemia, come ad esempio i tassisti, i quali, pur non avendo fatto oggetto di

alcuna limitazione, hanno avuto meno lavoro o non ne hanno più avuto (cfr. consid.

2.6.; www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78813.html).

In questa categoria

rientrano pure, ad esempio, gli operatori delle professioni sanitarie in

relazione ai quali non vigeva alcun divieto di esercitare la professione (cfr.

Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1570 del 20 marzo 2020 p.to 4; consid.

2.2.), ma che sono stati invitati ad astenersi da trattamenti non urgenti o

strettamente necessari (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/ DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/COVID_Chiropratici_osteopati_fisio_psi_odonto_podologi_16.03.202.pdf).

In simili condizioni,

tutto ben considerato, occorre concludere che l’esercizio della professione della

ricorrente, attiva quale indipendente nell’ambito della consulenza e del

coaching, è stato perlomeno limitato indirettamente a causa delle misure

adottate a seguito della pandemia connessa al coronavirus.

Di conseguenza alla

medesima, in virtù della sua domanda del 17 aprile 2020 e conformemente a

quanto indicato dalla Cassa il 15 gennaio 2021 (cfr. doc. VII), va accordata

l’indennità perdita di guadagno Corona per il periodo 17 marzo – 16 settembre

2020.

Tale riconoscimento, però,

contrariamente a quanto menzionato dalla Cassa (cfr. doc. III; VII), non si

fonda sull’art. 2 cpv. 1bis lett. b e c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

bensì sull’art. 2 cpv. 3bis (valido dal 17 marzo al 16 settembre 2020; consid.

2.4.) concernente i casi di rigore il cui reddito determinante per il calcolo

dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10'000 e

90'000 franchi (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2020.23 del 1° febbraio 2021).

Dalla concessione da parte

della Cassa, posteriormente alla risposta di causa (cfr. consid. 2.3.), delle

IPG Corona all’insorgente, va dedotto che in quest’ultima eventualità

(applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis) il reddito determinante della medesima si

attesta effettivamente tra 10'000 e 90'000 franchi.

Per completezza è utile

osservare che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, modifica dell’11

settembre 2020 in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 3705), all’art. 10b

cpv. 2 (disposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 2020) prevede

che in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute

in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre

2020.

(differenti da quelle dovute ex art. 2 cpv. 1bis lett. a n. 2 menzionate

al cpv. 1 dell’art. 10b) è estinto. Le persone che, all’entrata in vigore della

modifica dell’11 settembre 2020, avevano diritto a tali indennità e che

intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza

nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova

richiesta.

La

decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata che ha confermato il

diniego delle indennità di perdita di guadagno Corona del 29 maggio 2020 deve,

quindi, essere annullata.

Per inciso va, infine, rilevato

che la questione relativa all’entità dell’importo dell’indennità, come sottolineato

dalla parte resistente, non è oggetto della presente vertenza.

La Cassa, in proposito, ha

specificato che spetterà alla ricorrente “chiedere le necessarie

delucidazioni in merito e, se del caso, esigere la notifica di una decisione

impugnabile con opposizione” (cfr. doc. VII).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione dell’11 novembre 2020 impugnata è annullata.

§§ Alla

ricorrente è riconosciuta l’indennità perdita di guadagno Corona conformemente

a quanto indicato al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti