42.2020.38
USSI riconosce solo fr.141 della nota del dentista di fr.975 (non gli è stato sottoposto preventivo). Rinvio per dare a ricorrente possibilità di completare le informaz. occorrenti per valutare, avvalendosi del parere Commissione periti dentisti, la necessità delle cure dentarie
8 febbraio 2021Italiano18 min
2. Non si percepisce tassa di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2020.38
rs
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 novembre 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di aprile 2020 RI 1
ha trasmesso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) una
nota d’onorario del 23 marzo 2020 emessa dal Dr. __________, medico dentista di
__________, di fr. 975.-- relativi a cure dal 12 al 27 febbraio 2020 per il
relativo pagamento (cfr. doc. 5; 7).
1.2. Con sentenza 42.2020.12 del 3
agosto 2020 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata
giustizia inoltrato il 22 giugno 2020 da RI 1, poiché la sua domanda di presa a
carico della fattura del dentista era rimasta inevasa. In effetti l’USSI pendente
causa, e meglio l’8 luglio 2020, ha emesso la relativa decisione.
1.3. Con decisione dell’8 luglio
2020 l’USSI ha accolto parzialmente la richiesta della ricorrente di assumere
il costo della cura dentistica a cui si è sottoposta nel mese di febbraio 2020.
In effetti l’amministrazione a tale riguardo ha riconosciuto una prestazione
speciale di fr. 141.30.
Nel provvedimento in
questione è stato precisato:
" OSSERVAZIONI
COMMISSIONE DENTISTI:
" Paghiamo solo l'igienista al valore del punto
CHF 1.00. Se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite
fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione. Come già fatto prevenire
tramite mail, il regolamento prevede che ogni cura deve essere preventivata e ricevere
il nostro benestare”." (Doc. 29)
1.4. Il 13 novembre 2020 l’USSI ha
emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto, nella misura in cui non
era divenuto privo di oggetto a seguito del versamento dell’importo
riconosciuto di fr. 141.30, il reclamo interposto dall’interessata, in quanto
quest’ultima, che non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo,
nemmeno aveva prodotto in seguito ulteriore documentazione atta a comprovare la
necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista (cfr. doc.
A4; A1).
1.5. RI 1, con ricorso del 16
dicembre 2020 inoltrato al TCA (cfr. doc. I), ha chiesto che “l’USSI proceda
al riconoscimento della spesa di CHF 975.00 consentendo il complemento delle
presunte informazioni mancanti”.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…) la
reclamante presenta una domanda di accesso a documenti ufficiali il 5 novembre
2020 di cui l'USSl consegna il parere dei periti il 12 novembre 2020. ln
seguito alle scarse informazioni da parte dell'USSl e parere vago da parte
degli esperti chiede precise delucidazioni ad uno dei periti, il Dr. __________
il 17 novembre 2020.
Con risposta del 26 novembre 2020, l'USSl per conto della
Commissione dei periti (n.d.r. afferma) che la nota del dentista del 23
marzo 2020 presentava lacune nel dettaglio, per esempio il numero di denti
trattati. Come allegato alla missiva trasmette il formulario per il preventivo
per cure dentarie e la disposizione concernente il sussidio di cure dentarie a
persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale entrato in vigore il
1° gennaio 2020.
Ora suddetta disposizione giunge alla ricorrente del tutto nuova
(anche se pubblicato sul web), mal si comprende perché simile direttiva non
fosse inviata come circolare ai beneficiari della pubblica assistenza allo
scopo di informare le nuove procedure per il riconoscimento delle cure
dentarie.
Giova ricordare che vi è il divieto di eccesso di formalismo. Se
la nota non dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell'USSl
dall'altro canto non vi sono impedimenti di legge per adeguare il dettaglio
della nota secondo le nuove direttive.
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella
sua risposta del 21 gennaio 2021 l’USSI ha rilevato:
"
(…)
Alla luce delle circostanze precisate dalla
ricorrente risulta opportuno permettere alla medesima di completare la documentazione
nel senso indicato per una più completa valutazione e si concorda con il rinvio
degli atti.” (Doc. III)
1.7. Il 1° febbraio 2021 la
ricorrente, preso atto della risposta di causa, ha domandato di “sospendere
la procedura al tempo massimo consentito dalla legge” (cfr. doc. V).
1.8. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto
di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore
il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati
resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU
53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°
febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono,
peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre
2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono
essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,
gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.4. Questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito alla presente vertenza riguardante l’entità dell’importo
riconosciuto alla ricorrente per le cure dentarie effettuate nel febbraio 2020,
rileva innanzitutto che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la
possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.
Tale
disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non
è, tuttavia, esaustivo.
In
effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il
che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Ad ogni modo le spese
dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20
Las.
Esse,
pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione -
ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;
consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.
2.5. L’art. 8g Reg.Las prevede che
le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
Le
direttive COSAS al p.to C.1.4 valido dal dicembre 2016, relativo alle spese per
cure dentarie, enunciano che:
" Sono
riconosciuti i costi dei controlli annuali e dell’igiene dentaria. I costi per
gli interventi dentistici sono assunti se il trattamento è necessario e può
essere eseguito in forma semplice, economica e adeguata. Ad eccezione delle
urgenze, prima di ogni intervento dev’essere presentato un preventivo che
illustri anche lo scopo del trattamento. I costi da prendere a carico sono
basati sul punteggio dell’INSAI o sulla tariffa sociale dei singoli cantoni. Se
il trattamento prevede costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono
limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista
fiduciario.”
Dal canto loro le
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 del
1° gennaio 2020 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del
Cantone Ticino (BU 57/2019 del 31 dicembre 2019) ai p.ti 4 e 4.1.b, peraltro
citati nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3) prevedono:
" 4.
Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a
coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo
l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI,
secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono
riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono
essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al
massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza
dall’importo del fabbisogno mensile.
4.1 Prestazioni speciali relative alla salute
(…)
b. Cure dentarie
Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di
300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI
allegando la fattura originale.
Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il
beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo
scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In caso contrario una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere
carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione
concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle
prestazioni di sostegno sociale. I costi sono riconosciuti sulla base del
tariffario SUVA.
Il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta
l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI
allegando la fattura.”
Il tenore dei p.ti 4 e
4.1.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2021 del 1° gennaio 2021 (cfr. BU 1/2021 del 5 gennaio 2021 pag. 1) è il
medesimo di quello delle Direttive per il 2020.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del
18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144
V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella presente evenienza
l’USSI, con decisione dell’8 luglio 2020 confermata dalla decisione su reclamo
del 13 novembre 2020, fondandosi sul preavviso della Commissione dei periti
dentisti, ha riconosciuto il pagamento unicamente di fr. 141.30 relativi alle
prestazioni fornite dall’igienista nel febbraio 2020, in quanto l’insorgente
aveva inoltrato all’amministrazione la nota d’onorario di complessivi fr. 975.--
emessa dal Dr. __________ il 23 marzo 2020 senza previamente sottoporle un
preventivo allestito dal medico dentista, né fornendo in seguito della
documentazione comprovante la necessità delle ulteriori cure a cui si è
sottoposta (cfr. doc. A1; 29).
La ricorrente, il 17
novembre 2020, ha interpellato il perito Dr. __________ chiedendogli, in
particolare, quali siano le informazioni che devono figurare in un preventivo
non presenti nella nota d’onorario del Dr. __________ e se avesse potuto
ricevere un modello di preventivo dentistico (cfr. doc. A2).
Il 26 novembre 2020 l’USSI
ha comunicato all’insorgente, da un lato, che il suo scritto del 17 novembre
2020 era stato sottoposto alla Commissione dei periti dentisti il 20 novembre
2020, dall’altro, che i periti hanno osservato:
" (…) la
nota d’onorario del 23.3.2020 non è rimborsabile in quanto la disposizione
(disponibile sulla nostra pagina web) prevede che per cure non urgenti si debba
inviare un preventivo e attendere il benestare. Il preventivo deve essere
redatto sull'apposito formulario disponibile presso I'USSI, deve essere
accompagnato da una documentazione a comprova della necessità delle cure
proposte (radiografie e/o fotografie).
La nota in questione contiene oltre all'igiene anche otturazioni
che non hanno carattere d'urgenza, oltretutto sulla nota non sono indicati i
numeri dei denti curati ed è redatta con un valore del punto diverso da quello
valido per le assicurazioni sociali. Il nostro pagamento si è limitato al
rimborso dell'igiene annuale di suo diritto ma al valore del punto di fr. 1.--.
Per sua conoscenza e per eventuali futuri trattamenti dentistici
le inviamo la disposizione concernente le cure dentarie per pazienti a beneficio
di prestazioni di sostegno sociale, una copia del formulario per preventivi
(che dovrebbero essere conosciuti da tutti i medici dentisti). È importante da
parte sua informare il medico dentista che lei è beneficiaria di prestazioni di
sostegno sociale.”
Alla ricorrente sono, in
effetti, stati allegati il formulario “Preventivo per cure dentarie” allestito
dall’USSI e la “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per
persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 27 gennaio 2020
valida dal 1° gennaio 2020 da cui risulta segnatamente che “l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) si avvale di una Commissione di
medici dentisti (periti) per la valutazione tecnica dei casi riguardanti le
cure dentarie per le persone al beneficio di prestazioni di sostegno sociale”,
che “per tutti i trattamenti richiesti è necessario allestire un preventivo
ufficiale”, che “il medico dentista è tenuto ad accertarsi, se
necessario verificando presso l’USSI, che non esistano recenti
preventivi/documentazione diagnostiche eseguite presso un altro medico dentista”,
che “prima di iniziare il trattamento, il medico dentista è tenuto ad
attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una partecipazione alle
spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le eventuali cure d’urgenza
atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.-
annui” e che “se la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza
benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita” (cfr. doc.
A5; A6).
L’insorgente, nel ricorso,
ha evidenziato di non essere stata al corrente della Disposizione citata fino a
quando l’ha ricevuta a fine novembre 2020 e che, se la nota d’onorario non
dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell’USSI, la legge non
impedisce di adeguare il dettaglio della nota secondo le nuove direttive (cfr.
doc. I).
In simili condizioni, ritenuto,
da una parte, che sia le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2020 al p.to 4.1.b (cfr. consid. 2.5.), sia la
Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio
delle prestazioni di sostegno sociale non escludono in ogni caso una
partecipazione alle spese dentarie da parte dell’USSI in caso di mancata
presentazione di un preventivo, prevedendo in tale eventualità soltanto che la
presa a carico non è garantita, dall’altra, che la Commissione dei
periti dentisti, nel suo preavviso del 15 giugno 2020, ha indicato che “se
per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o
RX), potremo valutare una partecipazione” (cfr. doc. 12), nel caso della ricorrente
- la quale è venuta a conoscenza unicamente a fine novembre 2020 della
Disposizione del 27 gennaio 2020 e del formulario relativo al preventivo da cui
emergono le indicazioni essenziali da fornire all’USSI - si impone un
complemento istruttorio.
Gli atti vanno, pertanto,
rinviati all’amministrazione, come peraltro proposto da quest’ultima (cfr. doc.
III), affinché sia conferita all’insorgente la facoltà di completare le
informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel
mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute
per fr. 141.30, siano state necessarie oppure no.
L’USSI, in seguito,
avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, determinerà nuovamente se la ricorrente ha
diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale
speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020.
2.7. Con
l'emanazione del presente giudizio la richiesta di sospensione della causa
formulata dall’insorgente (cfr. doc. V) diviene priva d'oggetto (cfr. STF 9C_679/2009
del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA
42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre
2013 consid. 2.2.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 13 novembre 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come
indicato al consid. 2.6.
Fatti
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti