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Decisione

42.2020.38

USSI riconosce solo fr.141 della nota del dentista di fr.975 (non gli è stato sottoposto preventivo). Rinvio per dare a ricorrente possibilità di completare le informaz. occorrenti per valutare, avvalendosi del parere Commissione periti dentisti, la necessità delle cure dentarie

8 febbraio 2021Italiano18 min

2. Non si percepisce tassa di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.38

rs

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 13 novembre 2020 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di aprile 2020 RI 1

ha trasmesso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) una

nota d’onorario del 23 marzo 2020 emessa dal Dr. __________, medico dentista di

__________, di fr. 975.-- relativi a cure dal 12 al 27 febbraio 2020 per il

relativo pagamento (cfr. doc. 5; 7).

1.2. Con sentenza 42.2020.12 del 3

agosto 2020 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata

giustizia inoltrato il 22 giugno 2020 da RI 1, poiché la sua domanda di presa a

carico della fattura del dentista era rimasta inevasa. In effetti l’USSI pendente

causa, e meglio l’8 luglio 2020, ha emesso la relativa decisione.

1.3. Con decisione dell’8 luglio

2020 l’USSI ha accolto parzialmente la richiesta della ricorrente di assumere

il costo della cura dentistica a cui si è sottoposta nel mese di febbraio 2020.

In effetti l’amministrazione a tale riguardo ha riconosciuto una prestazione

speciale di fr. 141.30.

Nel provvedimento in

questione è stato precisato:

" OSSERVAZIONI

COMMISSIONE DENTISTI:

" Paghiamo solo l'igienista al valore del punto

CHF 1.00. Se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite

fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione. Come già fatto prevenire

tramite mail, il regolamento prevede che ogni cura deve essere preventivata e ricevere

il nostro benestare”." (Doc. 29)

1.4. Il 13 novembre 2020 l’USSI ha

emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto, nella misura in cui non

era divenuto privo di oggetto a seguito del versamento dell’importo

riconosciuto di fr. 141.30, il reclamo interposto dall’interessata, in quanto

quest’ultima, che non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo,

nemmeno aveva prodotto in seguito ulteriore documentazione atta a comprovare la

necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista (cfr. doc.

A4; A1).

1.5. RI 1, con ricorso del 16

dicembre 2020 inoltrato al TCA (cfr. doc. I), ha chiesto che “l’USSI proceda

al riconoscimento della spesa di CHF 975.00 consentendo il complemento delle

presunte informazioni mancanti”.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:

" (…) la

reclamante presenta una domanda di accesso a documenti ufficiali il 5 novembre

2020 di cui l'USSl consegna il parere dei periti il 12 novembre 2020. ln

seguito alle scarse informazioni da parte dell'USSl e parere vago da parte

degli esperti chiede precise delucidazioni ad uno dei periti, il Dr. __________

il 17 novembre 2020.

Con risposta del 26 novembre 2020, l'USSl per conto della

Commissione dei periti (n.d.r. afferma) che la nota del dentista del 23

marzo 2020 presentava lacune nel dettaglio, per esempio il numero di denti

trattati. Come allegato alla missiva trasmette il formulario per il preventivo

per cure dentarie e la disposizione concernente il sussidio di cure dentarie a

persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale entrato in vigore il

1° gennaio 2020.

Ora suddetta disposizione giunge alla ricorrente del tutto nuova

(anche se pubblicato sul web), mal si comprende perché simile direttiva non

fosse inviata come circolare ai beneficiari della pubblica assistenza allo

scopo di informare le nuove procedure per il riconoscimento delle cure

dentarie.

Giova ricordare che vi è il divieto di eccesso di formalismo. Se

la nota non dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell'USSl

dall'altro canto non vi sono impedimenti di legge per adeguare il dettaglio

della nota secondo le nuove direttive.

(…)” (Doc. I)

1.6. Nella

sua risposta del 21 gennaio 2021 l’USSI ha rilevato:

"

(…)

Alla luce delle circostanze precisate dalla

ricorrente risulta opportuno permettere alla medesima di completare la documentazione

nel senso indicato per una più completa valutazione e si concorda con il rinvio

degli atti.” (Doc. III)

1.7. Il 1° febbraio 2021 la

ricorrente, preso atto della risposta di causa, ha domandato di “sospendere

la procedura al tempo massimo consentito dalla legge” (cfr. doc. V).

1.8. Il doc. V è stato inviato per

conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto

di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore

il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati

resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006 pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono

essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,

gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.4. Questa Corte, chiamata a

pronunciarsi in merito alla presente vertenza riguardante l’entità dell’importo

riconosciuto alla ricorrente per le cure dentarie effettuate nel febbraio 2020,

rileva innanzitutto che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la

possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.

Tale

disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non

è, tuttavia, esaustivo.

In

effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il

che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

Ad ogni modo le spese

dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20

Las.

Esse,

pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione -

ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;

consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.

2.5. L’art. 8g Reg.Las prevede che

le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).

Le

direttive COSAS al p.to C.1.4 valido dal dicembre 2016, relativo alle spese per

cure dentarie, enunciano che:

" Sono

riconosciuti i costi dei controlli annuali e dell’igiene dentaria. I costi per

gli interventi dentistici sono assunti se il trattamento è necessario e può

essere eseguito in forma semplice, economica e adeguata. Ad eccezione delle

urgenze, prima di ogni intervento dev’essere presentato un preventivo che

illustri anche lo scopo del trattamento. I costi da prendere a carico sono

basati sul punteggio dell’INSAI o sulla tariffa sociale dei singoli cantoni. Se

il trattamento prevede costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono

limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista

fiduciario.”

Dal canto loro le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020 del

1° gennaio 2020 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del

Cantone Ticino (BU 57/2019 del 31 dicembre 2019) ai p.ti 4 e 4.1.b, peraltro

citati nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3) prevedono:

" 4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo

l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI,

secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono

riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono

essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al

massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza

dall’importo del fabbisogno mensile.

4.1 Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

b. Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di

300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI

allegando la fattura originale.

Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il

beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo

scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In caso contrario una

partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere

carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione

concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle

prestazioni di sostegno sociale. I costi sono riconosciuti sulla base del

tariffario SUVA.

Il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta

l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI

allegando la fattura.”

Il tenore dei p.ti 4 e

4.1.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2021 del 1° gennaio 2021 (cfr. BU 1/2021 del 5 gennaio 2021 pag. 1) è il

medesimo di quello delle Direttive per il 2020.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Nella presente evenienza

l’USSI, con decisione dell’8 luglio 2020 confermata dalla decisione su reclamo

del 13 novembre 2020, fondandosi sul preavviso della Commissione dei periti

dentisti, ha riconosciuto il pagamento unicamente di fr. 141.30 relativi alle

prestazioni fornite dall’igienista nel febbraio 2020, in quanto l’insorgente

aveva inoltrato all’amministrazione la nota d’onorario di complessivi fr. 975.--

emessa dal Dr. __________ il 23 marzo 2020 senza previamente sottoporle un

preventivo allestito dal medico dentista, né fornendo in seguito della

documentazione comprovante la necessità delle ulteriori cure a cui si è

sottoposta (cfr. doc. A1; 29).

La ricorrente, il 17

novembre 2020, ha interpellato il perito Dr. __________ chiedendogli, in

particolare, quali siano le informazioni che devono figurare in un preventivo

non presenti nella nota d’onorario del Dr. __________ e se avesse potuto

ricevere un modello di preventivo dentistico (cfr. doc. A2).

Il 26 novembre 2020 l’USSI

ha comunicato all’insorgente, da un lato, che il suo scritto del 17 novembre

2020 era stato sottoposto alla Commissione dei periti dentisti il 20 novembre

2020, dall’altro, che i periti hanno osservato:

" (…) la

nota d’onorario del 23.3.2020 non è rimborsabile in quanto la disposizione

(disponibile sulla nostra pagina web) prevede che per cure non urgenti si debba

inviare un preventivo e attendere il benestare. Il preventivo deve essere

redatto sull'apposito formulario disponibile presso I'USSI, deve essere

accompagnato da una documentazione a comprova della necessità delle cure

proposte (radiografie e/o fotografie).

La nota in questione contiene oltre all'igiene anche otturazioni

che non hanno carattere d'urgenza, oltretutto sulla nota non sono indicati i

numeri dei denti curati ed è redatta con un valore del punto diverso da quello

valido per le assicurazioni sociali. Il nostro pagamento si è limitato al

rimborso dell'igiene annuale di suo diritto ma al valore del punto di fr. 1.--.

Per sua conoscenza e per eventuali futuri trattamenti dentistici

le inviamo la disposizione concernente le cure dentarie per pazienti a beneficio

di prestazioni di sostegno sociale, una copia del formulario per preventivi

(che dovrebbero essere conosciuti da tutti i medici dentisti). È importante da

parte sua informare il medico dentista che lei è beneficiaria di prestazioni di

sostegno sociale.”

Alla ricorrente sono, in

effetti, stati allegati il formulario “Preventivo per cure dentarie” allestito

dall’USSI e la “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per

persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 27 gennaio 2020

valida dal 1° gennaio 2020 da cui risulta segnatamente che “l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) si avvale di una Commissione di

medici dentisti (periti) per la valutazione tecnica dei casi riguardanti le

cure dentarie per le persone al beneficio di prestazioni di sostegno sociale”,

che “per tutti i trattamenti richiesti è necessario allestire un preventivo

ufficiale”, che “il medico dentista è tenuto ad accertarsi, se

necessario verificando presso l’USSI, che non esistano recenti

preventivi/documentazione diagnostiche eseguite presso un altro medico dentista”,

che “prima di iniziare il trattamento, il medico dentista è tenuto ad

attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una partecipazione alle

spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le eventuali cure d’urgenza

atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.-

annui” e che “se la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza

benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita” (cfr. doc.

A5; A6).

L’insorgente, nel ricorso,

ha evidenziato di non essere stata al corrente della Disposizione citata fino a

quando l’ha ricevuta a fine novembre 2020 e che, se la nota d’onorario non

dovesse ossequiare elementi essenziali per il benestare dell’USSI, la legge non

impedisce di adeguare il dettaglio della nota secondo le nuove direttive (cfr.

doc. I).

In simili condizioni, ritenuto,

da una parte, che sia le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2020 al p.to 4.1.b (cfr. consid. 2.5.), sia la

Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio

delle prestazioni di sostegno sociale non escludono in ogni caso una

partecipazione alle spese dentarie da parte dell’USSI in caso di mancata

presentazione di un preventivo, prevedendo in tale eventualità soltanto che la

presa a carico non è garantita, dall’altra, che la Commissione dei

periti dentisti, nel suo preavviso del 15 giugno 2020, ha indicato che “se

per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite fotografia o

RX), potremo valutare una partecipazione” (cfr. doc. 12), nel caso della ricorrente

- la quale è venuta a conoscenza unicamente a fine novembre 2020 della

Disposizione del 27 gennaio 2020 e del formulario relativo al preventivo da cui

emergono le indicazioni essenziali da fornire all’USSI - si impone un

complemento istruttorio.

Gli atti vanno, pertanto,

rinviati all’amministrazione, come peraltro proposto da quest’ultima (cfr. doc.

III), affinché sia conferita all’insorgente la facoltà di completare le

informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel

mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute

per fr. 141.30, siano state necessarie oppure no.

L’USSI, in seguito,

avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, determinerà nuovamente se la ricorrente ha

diritto o meno all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale

speciale per le spese dentistiche del febbraio 2020.

2.7. Con

l'emanazione del presente giudizio la richiesta di sospensione della causa

formulata dall’insorgente (cfr. doc. V) diviene priva d'oggetto (cfr. STF 9C_679/2009

del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA

42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre

2013 consid. 2.2.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 13 novembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda come

indicato al consid. 2.6.

Fatti

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

Considerandi

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti