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Decisione

42.2020.4

Iscriz. a RF di un'ipoteca leg. su propr. immob. del ric. a garanzia del rimborso AS.USSI non ha però emesso dec.al riguardo contr.ad art.183d LAC. Rinvio atti x emanare dec.dopo aver approfondito come si concilia 44 Las con 836 CC valido da 1/2012(dt a cost.pegni imm.x cred.dirett.connessi a fondo)

16 settembre 2020Italiano39 min

sono venuto a conoscenza del fatto che, in data 20 maggio 2019 - USSI a firma __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2020.4

rs

Lugano

16 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 16 gennaio 2020 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 (__________ 1958), dal

mese di marzo 2019, è al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 85;

242).

Con decisione del 10

ottobre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) gli ha,

in particolare, riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

1'197.-- mensili per il periodo dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019.

Nel provvedimento è stato

precisato:

" Ipoteca

legale:

La informiamo che il nostro Sevizio rette,

anticipi e recuperi ha confermato l’iscrizione dell’ipoteca legale sulla

proprietà” (cfr. doc. 51)

L’interessato è, in

effetti, proprietario dei fondi __________ e __________ siti nel Comune di __________.

Sulla prima particella di 390 mq e il cui valore di stima calcolato nel 2016 è

di fr. 85'889.-- sorge l’edificio della sua abitazione (cfr. doc. 102, 103). La

seconda di 2'314 mq e con valore di fr. 231.-- corrisponde a una superficie

boschiva non edificata (cfr. doc. 111, 112).

Il valore complessivo dei

fondi è di fr. 86'120.--, come risulta dalla decisione di tassazione per l’anno

2017 (cfr. doc. 100).

Nel calcolo della

prestazione assistenziale non è stato conteggiato alcunché a titolo di sostanza

computabile Las, in quanto l’ammontare di fr. 86'120.-- è inferiore alla quota

esente dell’abitazione primaria di fr. 100'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2

Las “la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

(…)”).

1.2. Il 26 ottobre 2019 RI 1 ha

interposto reclamo contro la decisione del 10 ottobre 2019, chiedendo la

cancellazione dell’ipoteca legale e facendo valere quanto segue:

" Nei

fatti

Fatti

Nella decisione citata, per la prima volta

sono venuto a conoscenza del fatto che, in data 20 maggio 2019 - USSI a firma __________

– Vanza, ha depositato presso l’Ufficio registri di __________, una Richiesta

di iscrizione per ipoteca legale. (Iscrizione RFD __________)

In diritto

Considerandi

Quale richiamo di legge è stata menzionata

LAS art. 44 e 45. Gli articoli hanno ragione d’essere nel capitolo III LAS

Finanziamento, Rimborso e regresso. Sono pertanto da considerarsi correlati

dall’art. 32 al 45 e il loro uso estrapolato da un preciso contesto non ha

ragione d’essere.

Pretendere la validità degli stessi senza

tenere conto dell’art. 41 non è ammissibile poiché senza decisione di richiesta

rimborso (LAS art. 33 voce b e c non sono date) non può agirsi pretesa di

garanzia di rimborso alcuna (LAS art. 44) e tanto meno iscrizione a Registro

fondiario della stessa (LAS art. 45).

È menzionato anche RA LAS art. 17 che

richiama a CCS art. 836. Non essendo ad oggi versati – crediti direttamente

connessi con il fondo gravato – lo stesso non trova ragione d’essere

nell’importo iscritto considerato che, anche in una futura corrispondenza la

stessa non supererebbe la metà della somma iscritta.

Crediti direttamente connessi al fondo

gravato, significa: manutenzione e/o costruzione a nuovo non prestazioni

speciali relative all’alloggio. Nella fattispecie, non c’è connessione alcuna

tra l’alloggiare e la struttura del fabbricato tale da giustificare ipoteca. (…)”

(Doc. 38)

1.3

Con decisione su reclamo del

16.

gennaio 2020 l’USSI, da una parte, ha ritenuto il reclamo irricevibile,

poiché il provvedimento del 10 ottobre 2019 non ha deciso l’ipoteca legale, che

nasce in base alla legge con l’iscrizione a registro fondiario a seguito della

richiesta dell’USSI. Dall’altra, l’ha respinto, rilevando:

" (…)

Si osserva che secondo l'art. art. 824 cpv. 1

CC qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere

garantito con ipoteca.

Come si evince dalle norme citate l'ipoteca legale di cui all'art. 44 Las:

- è iscritta a richiesta dell’USSI

- garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 836 CCS

- non dovrà di regola

superare l'importo assistenziale preventivabile su due anni e potrà comunque

essere adeguata

Essa si

riferisce quindi ad un possibile futuro

debito di rimborso

delle prestazioni assistenziali non ancora definito e quantificato, come nel caso di

vendita del fondo e ottenimento della relativa sostanza.

A differenza dell'ipoteca legale

diretta, la quale nasce non appena si verificano le condizioni previste dalla

legge, l'ipoteca legale indiretta nasce solo con l'iscrizione nel registro

fondiario. È il caso dell'ipoteca legale secondo la Las.

L'ipoteca legale dell'art. 44 Las può

essere iscritta sulla proprietà immobiliare dell'assistito o delle persone

obbligate secondo gli art. 33 Las. L'ipoteca legale nei confronti dell'assistito,

contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non presuppone l'esistenza di

una richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 33 lett. b e c Las.

L’USSI ha quindi legittimamente

iscritto sul fondo dell’assistito, che è stato informato in proposito con

colloquio 24 aprile 2019 e scritto del 15 maggio 2019, l’ipoteca legale secondo

l’art. 44 Las. (…)” (Doc. A pag. 4-5)

1.4

Contro la decisione su

reclamo l’interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

postulato:

" La

decisione su reclamo (irricevibile e respinto) sia invalidata perché incompleta

e non conforme al diritto. Che il reclamo RI 1 sia dichiarato ammissibile e sia

fatto ordine di cancellazione dell’ipoteca indiretta perché priva di

presupposto legale e ottenuta con frode o presunta tale all’insaputa

dell’interessato.” (Doc. I pag. 4)

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…) Nella

propria Decisione su Reclamo __________ dichiara il reclamo Irricevibile

perché: "la decisone 10 ottobre non ha deciso l'ipoteca legale"

Verissimo nessuno ha mai sostenuto simile tesi, Inventandosi simile scappatoia __________

cade in un errore formale e di vizio di forma. La ricevibilità o meno di un

Reclamo non muove da affermazioni in esso contenute ma da inadempienza ai

requisiti di legge, dal fatto di essere illeggibili o sconvenienti. (LPAmm art.

12).

__________ inoltre dichiara il Reclamo respinto, sulla base di

un'affermazione mai comprovata con richiami di legge. " L'ipoteca

legale nei confronti dell’assistito, contrariamente a quanto sostiene il

reclamante non presuppone l'esistenza di una richiesta di rimborso ai sensi

dell'art.33 LAS c e c."

Premesso che, il reclamante non sostiene ma comprova tramite

richiami di legge, (cosa non agita da __________) quanto sostenuto nella

decisione è inficiato proprio dalle scelte fatte in LAS dal Gran Consiglio.

In primo luogo gli articoli LAS 44 - 45 fanno parte del capitolo 3

e non posso venir agiti a prescindere dagli articoli di legge che li precedono

e a cui essi sono correlati. A seguire si dica che nella Richiesta di

iscrizione è detto" Ipoteca legale per rimborso spese assistenza".

Ma rimborso di che spese di assistenza?

Perché il Regolamento di applicazione LAS all'articolo 17 richiama

CCS 836 e questo chiaramente definisce solo "crediti direttamente

connessi al fondo gravato". Ammesso e non concesso che una

“prestazione

assistenziale" possa venir paragonata a un credito

(Nel rapporto obbligatorio, la prestazione dovuta dal debitore obbligato al

beneficiario) in simile frangente la stessa dovrebbe muovere da accordo

bilaterale con reciproca accettazione e non da decisioni "di pancia".

A tutt'oggi USSI non ha ancora elargito prestito connesso

direttamente al fondo gravato alcuno. Le prestazioni ordinarie e le prestazioni

speciali richiedono per Rimborso l'applicazione di LAS 41 - 42-43 non perché lo

dice RI 1 ma perché lo dice chiaramente il Gran consiglio.

USSI - Servizio rette, anticipi e recuperi muove il proprio agire

(Richiesta di iscrizione) dallo scritto __________ 19.05.2019. Simile procedere

è palesemente illegale poiché in alcun modo lo scritto __________ può venir

paragonato ad una Istanza formale- Decisione a richiesta di iscrizione. Come

citato in LAS

art. 41. "il diritto di rimborso viene fatto valere

mediante decisione nei confronti del beneficiario della

prestazione” (…)” (Doc. I pag. 2-3)

1.5

Nella sua risposta del 23 marzo

2020.

l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.6

Dopo

la scadenza al 19 aprile 2020 della sospensione dei termini decretata in tempo

di emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. Decreto esecutivo concernente

l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e

delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza

epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della

Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei

procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia

(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20

marzo 2020 dal Consiglio federale), il 27 aprile 2020 il TCA ha assegnato alle

parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova

(cfr. doc. VII).

Il

29.

aprile 2020 il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie

(cfr. doc. VIII).

1.7

L’11

maggio 2020 l’amministrazione, precisando che il ricorrente non ha addotto

ulteriori argomenti o prove idonei a cambiare la valutazione del caso in

oggetto, ha richiamato e riconfermato la risposta di causa (cfr. doc. IV).

1.8

Pendente causa questa Corte

ha interpellato l’USSI come segue:

“(…) vogliate per

cortesia indicarci come si concilia l’art. 44 Las con l’art. 836 cpv. 1 CC, in

vigore dal 1° gennaio 2012 (“Se il diritto

cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno

immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale

pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario”). (…)” (Doc. XII)

Il 6 luglio 2020 la parte

resistente ha risposto:

" (…) si

osserva che con l’art. 44 Las, da sempre inserito nella Las dell’8 marzo 1971,

è stato stabilito “il principio dell’ipoteca legale e formulato un

disciplinamento analogo a quello già sancito dall’art. 40 cpv. 4 e 5 della vigente

legge sull’assistenza pubblica” (Messaggio n. 1651 del 5.6.1970, ad art. 44 e

45.

Las pag. 9). Si evidenzia che il beneficiario può conservare e mantenere il

fondo grazie al versamento delle prestazioni di assistenza.” (Doc. XIII)

1.9

Il ricorrente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 20 luglio 2020 (cfr. doc. XV).

1.10

L’USSI, il 25 agosto 2020, si

è riconfermato nella propria risposta di causa (cfr. doc. XIX).

1.11

Il doc. XIX è stato trasmesso

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XX).

1.12

L’8 settembre 2020 il

ricorrente ha inviato un nuovo scritto (cfr. doc. XXI) che è stato inviato per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XXII).

in diritto

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il modo di procedere dell’USSI che ha fatto iscrivere a

Registro fondiario un’ipoteca legale sulla proprietà immobiliare del ricorrente

sita a __________ a garanzia del rimborso delle prestazioni assistenziali

assegnategli sia corretto oppure no (cfr. consid. 1.1.).

2.2

Riguardo alle ipoteche legali

il Codice civile svizzero all’art. 836, nel suo tenore valido fino al 31

dicembre 2011, sanciva:

" Le

ipoteche legali stabilite dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto

pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i

proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l’iscrizione nel

registro fondiario, salvo contraria disposizione.”

L’art. 836 CC costituisce

un caso di applicazione dell’art. 6 CC secondo cui il diritto federale lascia

sussistere le competenze dei cantoni in materia di diritto pubblico (“1Il diritto civile federale non limita le competenze

di diritto pubblico dei Cantoni”; DTF 106 II 81).

La

competenza dei Cantoni per quanto concerne le ipoteche legali di diritto pubblico

cantonale esiste soltanto nei limiti fissati dall’art. 836 CC. Pertanto il

credito garantito deve presentare le seguenti due caratteristiche:

- deve

derivare dal diritto pubblico cantonale;

- deve

essere in relazione con il fondo in questione (ad esempio crediti risultanti da

imposta fondiaria, da imposta sugli utili immobiliari, da tasse per la

manutenzione di strade, marciapiedi, fognatura, per la fornitura di acqua, dai

premi delle assicurazioni obbligatorie contro gli incendi o da contributi di

miglioria; DTF 122 I 351 consid. 2; DTF 112 II 322 consid. 3; DTF 110 II 237

consid. 1; JdT 1961 I pag. 501; P.H. Steinauer, Les droit réels, Vol. III,

Berna 1992, n. 2830a - 2830c).

Il diritto

di pegno istituito dal Cantone deve necessariamente essere previsto in una

legge e può essere soltanto un’ipoteca (cfr. P.H. Steinauer, op. cit., n.

2830d).

Nei casi in cui il diritto

cantonale non esigeva l’iscrizione nel registro fondiario, l’ipoteca legale

presentava l’inconveniente di essere totalmente occulta. La stessa era, però,

comunque opponibile all’acquirente di buona fede dell’immobile (cfr.

P.H. Steinauer, op. cit., n. 2830e).

Il 1°

gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo art. 836 CC relativo alle ipoteche

legali di diritto cantonale:

"

1Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla

costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il

fondo gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.

2Scaduti

i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore

a 1000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non

sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario

se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito

su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.

3Sono fatte salve

le normative cantonali più restrittive.”

Dal Messaggio concernente

la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre

modifiche della disciplina dei diritti reali) del 27 giugno 2007 p.to 2.2.2.2.

si evince:

" Art. 836

Secondo il diritto vigente, le ipoteche legali destinate a

garantire crediti di diritto pubblico o privato cantonale nascono direttamente

in virtù della legge, ossia senza iscrizione nel registro fondiario. I Cantoni

hanno fatto ampio uso, soprattutto nel diritto fiscale, della possibilità di

garantire i loro crediti mediante siffatti pegni immobiliari. Questo modo di

procedere comporta tuttavia una deroga al principio di pubblicità. Nei casi in

cui il diritto cantonale non esige l’iscrizione nel registro fondiario, la

buona fede dei terzi non è tutelata. I terzi che intendono acquistare diritti

su fondi hanno un grande interesse a potersi informare sull’esistenza di tali

pegni, che prevalgono di regola su tutti i pegni contrattuali. Una nutrita

maggioranza di partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto

favorevolmente la proposta di migliorare l’effetto di pubblicità del registro fondiario,

segnatamente anche al fine di tutelare gli acquirenti di buona fede. La nuova

normativa consente soprattutto di risolvere il problema delle ipoteche legali

destinate a garantire crediti fiscali, attualmente non iscritte nel registro

fondiario.

Il capoverso

1.

sancisce ora il principio secondo cui le ipoteche legali di

diritto cantonale nascono con l’iscrizione nel registro fondiario se la legge

accorda al creditore soltanto il diritto alla costituzione di un pegno

immobiliare. Poiché l’iscrizione ha effetto costitutivo, l’esigenza di

pubblicità dei terzi è pienamente soddisfatta.

La disposizione precisa inoltre espressamente che il credito da

garantire dev’essere direttamente connesso con il fondo gravato. Tale è per

esempio il caso dell’imposta sulla sostanza immobiliare, dell’imposta sugli

utili da sostanza immobiliare, delle tasse di mutazione e delle tasse

d’allacciamento, ma non dell’imposta sul reddito. (…)”

2.3

L’art. 183 della Legge di

applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) relativo alle

ipoteche legali, fino al 31 dicembre 2011, prevedeva:

" Sono riconosciute le seguenti ipoteche legali senza l’obbligo

d’iscrizione nel registro fondiario (836):

1.

allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili

situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali

che hanno una relazione particolare con l’immobile;

2.

abrogato con effetto dal 5 agosto 1988

3.

ai consorzi di arginatura, miglioramento del

suolo, raggruppamento di terreni e simili per i rispettivi contributi sopra

tutti i beni situati nel comprensorio.

Tutte queste ipoteche legali hanno il medesimo

ordine e prevalgono agli altri pegni immobiliari.”

L’adozione del nuovo art.

836.

CC (cfr. consid. 2.2.) ha reso necessario l’adeguamento dell’art. 183 LAC.

Nel Messaggio 6547

concernente l’adeguamento della legislazione cantonale alla modifica dell’11

dicembre 2009 del Codice civile svizzero in tema di diritti reali del 12

ottobre 2011, riguardo all’ipoteca legale di diritto pubblico, alle pag. 3, 5,

15.

e 16 è stato in particolare indicato:

" (…) Dal

profilo formale questo istituto poggia su una riserva dichiarativa di carattere

improprio, l’articolo 6 CC, non scevro di implicazioni di natura sostanziale.

In effetti, la disposizione, aprendo al diritto pubblico l’accesso a istituti

propri del diritto privato, viene in pari tempo a limitare la sovranità

cantonale, prevedendo una garanzia reale a favore di pretese di diritto

pubblico circoscritta alla tipologia dell’ipoteca del CC, subordinata alla

presenza di una relazione particolare con l’immobile gravato6.

Tale esigenza, esorbitante dal campo proprio del diritto civile,

si giustifica con la preoccupazione di assicurare un’applicazione uniforme,

evitando il rischio di collisione fra diritti reali limitati del diritto civile

con diritti pubblici di natura immobiliare.

(…).

L’ipoteca legale senza iscrizione assicura la più efficace

protezione al creditore, in quanto la garanzia sorge in modo immediato senza

particolari formalità e con la massima tempestività (e quindi con possibili

effetti anche sul rango), ed è opponibile a chiunque.

D’altro lato, l’assenza della pubblicità assicurata dal registro

fondiario si rivela essere una carenza per la sicurezza del diritto. La nuova

formulazione dell’articolo 836 CC intende ovviare a tale svantaggio, enunciando

al capoverso 1 il principio che l’IL è di natura costitutiva; e specificando al

capoverso 2 che per le IL che nascono senza iscrizione a RF, è garantita,

trascorso un determinato termine, la protezione dell’acquirente in buona fede.

2.

Regolamentazione cantonale

Una materia di tale densità non risulta esaustivamente regolata

nella legislazione cantonale complementare; si rende pertanto ora

indispensabile adattare quest’ultima alle nuove prescrizioni del CC in materia,

preoccupandosi inoltre di migliorare l’attuale sistematica. A livello

cantonale, l’ipoteca legale di diritto pubblico è evocata in primis

dall’articolo 183 della legge di applicazione e complemento del Codice civile

svizzero (LAC), già modificato alcuni anni fa a seguito di una sentenza del

Tribunale federale formulata in senso restrittivo, volta a riservare l’istituto

dell’IL esclusivamente a garanzia di crediti di natura pubblica di diritto

cantonale o comunale, aventi una relazione particolare con l’immobile, nonché a

favore di consorzi di varia natura, a garanzia dei contributi loro spettanti,

eventualmente dotati di un rango privilegiato rispetto ad altri diritti di

pegno. Per queste IL non vige attualmente l’obbligo d’iscrizione a registro

fondiario.

(…).

Articoli 183-183e

La modifica legislativa del CC impone innanzitutto di adattare

l’attuale articolo 183 LAC alle esigenze poste dal diritto federale,

migliorando nel contempo la sistematica vigente, nel senso di introdurre alcuni

principi di base validi per le ipoteche legali dirette di diritto cantonale e

rinviando per il resto alle regolamentazioni delle singole leggi, nell’intento

di garantire un quadro più omogeneo ed uniforme, concepito per le ipoteche

legali di natura occulta, con o senza iscrizione. La nuova formulazione

dell’articolo 836 CC ha per scopo di instaurare oltre che maggior chiarezza, da

un lato un’accresciuta sicurezza nelle transazioni e di conferire affidabilità

alle risultanze del registro fondiario, per vocazione destinato a risultare

esaustivo nell’enunciazione dei diritti reali, data la protezione istituita nei

confronti di terzi in buona fede (art. 973 CC). Dall’altro poi, si pone a

carico dell’ente pubblico l’onere di dar prova di diligenza nel far valere e

notificare i propri diritti, anche se ciò comporta un onere supplementare non

indifferente di carattere amministrativo.

(…).

Per il resto, agli articoli 183 e seguenti LAC, si precisa meglio

la portata dell’IL (innanzitutto il campo di applicazione; il momento della

nascita e l’oggetto dell’IL; gli effetti dell’iscrizione a RF per importi

superiori a 1'000 franchi, nonché il rango ordinariamente detenuto; le premesse

per l’iscrivibilità; la facoltà di iscrizione provvisoria tramite annotazione

[art. 183d cpv. 2 LAC]), alfine di permettere all’ente titolare del credito di

salvaguardare i propri diritti nel rispetto dei termini invero ristretti

stabiliti dalla legge. Si tratta di una misura già da tempo presente, sia pure

in modalità diverse, nei Cantoni di Vaud e dei Grigioni. In pratica, ciò potrà

avvenire producendo a registro fondiario un conteggio dell’imposta con gli

estremi della tassazione, e specificando il credito assistito dall’IL, anche se

non ancora cresciuto in giudicato. Inoltre, si definiscono le condizioni di

radiazione dal registro fondiario (art. 183e LAC). (…)”

La seguente modifica

dell’art. 183 LAC del 27 giugno 2012 è entrata in vigore con effetto

retroattivo il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 45/2012 del 5 ottobre 2012 pag. 467):

" 1. Principio

Art. 183 I crediti di diritto

pubblico cantonale a favore dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, dei

consorzi e di altri enti di diritto pubblico cantonale aventi una relazione

particolare con immobili siti nel Cantone, sono assistiti da ipoteca legale di

diritto pubblico solo se il diritto cantonale lo prevede; a meno che esso

disponga diversamente, valgono le disposizioni che seguono.”

Sono inoltre stati

introdotti gli art. 183a - 183eLAC:

" 2.

Oggetto e iscrizione dell’ipoteca legale

Art. 183a 1L’ipoteca legale sorge unitamente

al credito da essa garantito, indipendentemente dall’iscrizione nel registro

fondiario, e grava l’immobile al quale essa si riferisce. In presenza di più

immobili, il pegno è collettivo.

2L’ipoteca

legale a garanzia di importi superiori a 1’000 franchi in capitale non è

opponibile a terzi in buona fede se non è iscritta a registro fondiario entro

quattro mesi dall’esigibilità del credito garantito, rispettivamente entro due

anni dalla sua nascita, conformemente all’articolo 836 capoverso 2 CC.

3Per

crediti d’imposta garantiti inferiori o pari a 1’000 franchi, non è richiesta

l’iscrizione nel registro fondiario.

4L’ipoteca

legale prevale sugli altri pegni solamente nei casi previsti espressamente

dalla legge. I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano il

medesimo rango. Le altre ipoteche legali ottengono il grado a dipendenza della

loro costituzione; esse avanzano di grado a dipendenza dell’estinzione di un

diritto reale anteriore.

3.

Effetti

Art. 183b 1L’iscrizione dell’ipoteca legale di

diritto pubblico non rende imprescrittibile il credito garantito. Per il resto

valgono le disposizioni del CC.

2Qualora

il debitore non si identifichi con il proprietario del pegno, egli non potrà

invocare l’articolo 41 capoverso 1bis della legge federale

dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

4.

Estinzione

Art. 183c Se il credito si

estingue mediante ammortamento, prescrizione condono o in altro modo, decade in

ogni caso anche la relativa ipoteca.

5.

Costituzione

Art. 183d 1Chi fa valere un’ipoteca legale,

oppure vuole impedirne l’estinzione mediante iscrizione a registro fondiario,

deve emanare una decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi

per la sua costituzione, salvo i casi previsti dalla legge. Vale la procedura

prevista dalla legge che la prevede.

2L’ipoteca

legale può essere iscritta nel registro fondiario in via provvisoria mediante

annotazione. In caso di ricorso, essa può essere comunque iscritta nel registro

fondiario, indipendentemente dall’effetto sospensivo dello stesso.

6.

Radiazione

Art. 183e 1L’annotazione e l’iscrizione

dell’ipoteca legale vengono radiate su autorizzazione dell’avente diritto,

rispettivamente del giudice competente. L’autorità è tenuta a chiedere la

radiazione di ipoteche legali divenute prive di oggetto.

2Chi

fa valere un interesse legittimo, può esigere di cancellare l’ipoteca legale.

In caso di rifiuto, l’autorità competente deve emanare una decisione

suscettibile di ricorso entro il termine di 30 giorni.

2.4

Per quanto attiene

all’assistenza sociale, l’art. 44 della Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971 (Las) che regola nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica

assistenza prevede che a garanzia del rimborso o del regresso compete allo

Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare

dell’assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.

In virtù dell’art. 45 Las:

" Perché sia

valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di

applicazione ne fissa le modalità.”

L’art. 17 del Regolamento

sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003 (Reg.Las), concernente le ipoteche

sui beni degli assistititi, enuncia:

" 1L’ipoteca sui beni

dell’assistito, che garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi

dell’art. 836 CCS, è iscritta, a richiesta dell’USSI, con l’indicazione della somma

massima da garantire, tenuto conto che la stessa non dovrà di regola superare

l’importo assistenziale preventivabile su due anni.

2Scaduto

tale periodo l’USSI può chiedere che l’ipoteca sia adeguata ad un ulteriore

periodo biennale; se le prestazioni assistenziali concesse superano l’importo

garantito da ipoteca legale, la stessa potrà comunque essere adeguata prima di

tale scadenza.

3Dovendosi

procedere alla realizzazione dell’immobile, l’USSI esercita l’azione di

ricupero fino a concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le spese

sostenute.

Il

tenore degli art. 44 e 45 Las non ha subito modifiche dal 1° gennaio 1972,

quando è entrata in vigore la Las dell’8 marzo 1971, e risulta essere in buona

sostanza il medesimo di quello previsto dall’art. 40 della precedente legge

sull’assistenza pubblica.

In effetti, da un lato,

nel Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza

sociale pag. 9, peraltro menzionato dall’USSI nello scritto del 6 luglio 2020

(cfr. doc. XIII; consid. 1.8.), è stato indicato:

" Art. 44 e

45.

Viene ribadito in questi due articoli il principio dell’ipoteca legale e

formulato un disciplinamento analogo a quello già sancito dall'art. 40, cpv. 4

e 5, della vigente legge sull'assistenza pubblica.”

Dall’altro, in particolare

nel Messaggio 5250 dell’8 maggio 2002 riguardante la modifica della legge

sull’assistenza sociale a seguito dell’adozione, il 5 giugno 2000, da parte del

Gran Consiglio, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio

2003), non è stato contemplato alcunché in merito all’istituto dell’ipoteca

legale. Nemmeno in seguito sono stati apportati cambiamenti agli art. 44 e 45

Las.

Dal Rapporto della

Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare

la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni

assistenziali del 28 giugno 2017, pag. 3, emerge peraltro che:

" (…) i

principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso

sono:

- le prestazioni

indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art.36

LAS)

- le prestazioni

anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione

di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art. 33 c)

LAS).

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione

assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso

l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale

sull’immobile. (…)”

Per inciso va rilevato che

l’iniziativa parlamentare citata ha condotto alla modifica dell’art. 42 Las,

entrata in vigore il 1° gennaio 2018, nel senso che il termine assoluto di

prescrizione del diritto di rimborso e dell’azione di regresso è passato da 5 a

10.

anni (cfr. BU 56/2017 del 24 novembre 2017 pag. 407).

2.5

Nella presente evenienza il

ricorrente, il 7 febbraio 2019, si è annunciato presso il proprio Comune di

domicilio - __________ - richiedendo l’assegnazione di una prestazione

assistenziale. In quell’occasione gli è stato fissato l’appuntamento con lo

sportello Laps di __________ per il 1° marzo 2019 (cfr. doc. 85; 87).

L’USSI ha riconosciuto

all’insorgente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie e speciali

(cfr. doc. 242; 221; 217; 208; 197; 183; 178; 160; 147; 137; 135; 130; 128).

Nella decisione dell’11

marzo 2019 relativa alla prestazione assistenziale ordinaria del mese di marzo

2019.

è stato indicato:

" La invitiamo

a voler prendere nota che nel mese di aprile 2019 riceverà una convocazione

presso il nostro Ufficio per l’iscrizione dell’ipoteca legale” (Doc. 243)

Il ricorrente, il 18

aprile 2019, ha scritto all’amministrazione, tra l’altro, “prendere atto

della motivazione e riceverne informazione cartacea, sull’ipoteca legale da Voi

menzionata” (cfr. doc. 258).

Il 24 aprile 2019 ha avuto

luogo a __________ un incontro tra l’USSI e l’insorgente. Dal relativo verbale

risulta:

" (…) Incontriamo

il signor RI 1 per spiegargli che il nostro ufficio, per i beneficiari di

prestazioni assistenziali titolari di sostanza immobiliare, a garanzia del

rimborso delle prestazioni loro assegnate, provvede all’iscrizione di

un’ipoteca legale sulla loro proprietà.

Comune __________Fondo __________

Quota proprietà 1/1

Considerato che secondo l’art. 44 Legge

sull’assistenza sociale (Las), a garanzia del rimborso o del regresso, compete

allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare

dell’assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti e

ritenuto che secondo l’art. 45 Las perché l’ipoteca sia valida dev’essere

iscritta a registro fondiario, lo Stato del Canton Ticino, rappresentato

dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento provvederà ad iscrivere

un’ipoteca legale sulla proprietà fondiaria del signor RI 1.

Il signor RI 1 ne prende atto.” (Doc. 72)

Con scritto del 15 maggio

2019.

l’USSI, in riferimento alla sua lettera del 18 aprile 2019, ha comunicato al

ricorrente:

" (…) secondo

l’art. 44 Las, a garanzia del rimborso o del regresso, compete allo Stato il

diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell’assistito o delle

persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti e ritenuto che secondo l’art.

45.

Las affinché l’ipoteca sia valida dev’essere iscritta a registro fondiario,

lo Stato del Canton Ticino, rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento provvederà ad iscrivere un’ipoteca legale sulla sua proprietà

fondiaria.

Comune __________

Fondo __________

Quota proprietà 1/1

Nel caso della vendita della proprietà

fondiaria sopracitata, il nostro Ufficio incamererà le prestazioni erogate sino

a quel momento, in base all’art. 17cpv. 3 Regolamento Las. (…)” (Doc. 70)

Dal verbale relativo a un

successivo incontro tra l’amministrazione e l’insorgente del 26 agosto 2019 si

evince segnatamente:

(…) L’iscrizione dell’ipoteca legale a

Registro fondiario non è subordinata alla sottoscrizione di un’autorizzazione

da parte della persona al beneficio di prestazioni di sostegno sociale.

Dovendosi procedere alla realizzazione dell’immobile, l’USSI esercita l’azione

di ricupero fino a concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le

spese sostenute (art. 17 cpv. 3 Regolamento sull’assistenza sociale) (…)” (Doc.

48)

Il 26 settembre 2019 il

ricorrente ha scritto all’USSI tra l’altro:

" (…)

Ipoteca Legale:

Prendo atto di quanto previsto e precisato

nelle basi legali. Non disponendo sin qui di una decisione formale non mi è

dato pronunciarmi su un’accettazione, rifiuto o controproposta assicurante il

vostro diritto. (…)” (Doc. 172)

Nella decisione del 10

ottobre 2019 con cui è stata riconosciuta all’insorgente una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1'197.-- al mese da ottobre a dicembre 2019, l’USSI

l’ha informato che il Sevizio rette, anticipi e recuperi ha confermato

l’iscrizione dell’ipoteca legale sulla proprietà (cfr. doc. 51; consid. 1.1.).

Con decisione su reclamo

del 16 gennaio 2020 la parte resistente, da un lato, ha ritenuto il reclamo del

ricorrente contro il provvedimento del 10 ottobre 2019 irricevibile, poiché lo

stesso non ha deciso l’ipoteca legale che nasce in base alla legge con

l’iscrizione a registro fondiario a seguito della richiesta dell’USSI.

Dall’altro, l’ha respinto, rilevando, in particolare, di avere legittimamente

iscritto sul fondo dell’assistito, che è stato informato in proposito con

colloquio 24 aprile 2019 e scritto del 15 maggio 2019, l’ipoteca legale di cui

all’art. 44 Las. L’amministrazione ha puntualizzato che l’ipoteca legale si

riferisce a un possibile futuro debito di rimborso delle prestazioni

assistenziali non ancora definito e quantificato, come nel caso di vendita del

fondo e ottenimento della relativa sostanza (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’ipoteca legale di cui

all’art. 44 Las è un’applicazione dell’art. 836 CC, relativo alle ipoteche di

diritto cantonale (cfr. consid. 2.2.).

Nel Cantone Ticino l’art.

183.

LAC (“I crediti di diritto pubblico

cantonale a favore dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, dei consorzi e

di altri enti di diritto pubblico cantonale aventi una relazione particolare

con immobili siti nel Cantone, sono assistiti da ipoteca legale di diritto

pubblico solo se il diritto cantonale lo prevede; a meno che esso

disponga diversamente, valgono le disposizioni che seguono”; cfr.

consid. 2.3.) è stato modificato a seguito dell’adozione del nuovo testo

dell’art. 836 CC e sono stati introdotti gli art. 183a LAC segg.

L’art. 183d LAC prevede,

in particolare, che chi fa valere un’ipoteca legale, oppure vuole impedirne

l’estinzione mediante iscrizione a registro fondiario, deve emanare una

decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua

costituzione, salvo i casi previsti dalla legge (a quest’ultimo riguardo si

rileva che in alcune leggi cantonali, come ad esempio la legge del 21 aprile

1998.

sulle foreste all’art. 9, la legge sulla conservazione del territorio

agricolo del 19 dicembre 1989 all’art. 11 cpv. 2 e la legge sull’edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 all’art. 43 cpv. 4, è stato mantenuto il sistema

previgente, ossia l’iscrizione a RF ha valenza soltanto dichiarativa e non

costitutiva; cfr. Messaggio 6547 concernente l’adeguamento della legislazione

cantonale alla modifica dell’11 dicembre 2009 del Codice civile svizzero in

tema di diritti reali del 12 ottobre 2011, pag. 29). Vale la procedura prevista

dalla legge che la prevede (cpv. 1). L’ipoteca legale può essere iscritta nel

registro fondiario in via provvisoria mediante annotazione. In caso di ricorso,

essa può essere comunque iscritta nel registro fondiario, indipendentemente

dall’effetto sospensivo dello stesso (cpv. 2; cfr. consid. 2.3.).

In concreto l’USSI, prima

di far iscrivere l’ipoteca legale a RF (nell’ambito dell’assistenza sociale

l’iscrizione a RF ha valenza costitutiva; cfr. art. 45 Las) sul fondo di

proprietà del ricorrente ha sì convocato quest’ultimo per informarlo di tale

procedura (cfr. doc. 72), come previsto dalla Direttiva Servizio prestazioni

del dicembre 2011 (cfr. doc. 113). Tuttavia tale direttiva risulta essere

precedente alla modifica dell’art. 836 CC e dell’art. 183 LAC, in vigore dal 1°

gennaio 2012, e non tiene pertanto conto dell’art.183d LAC secondo cui chi fa

valere un’ipoteca legale, oppure vuole impedirne l’estinzione mediante

iscrizione a registro fondiario, deve emanare una decisione di diritto

impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua costituzione.

In effetti la parte

resistente non ha emesso alcuna decisione di diritto impugnabile relativa

all’ipoteca legale, come d’altronde indicato dall’USSI stesso nella decisione

su reclamo del 16 gennaio 2020 (cfr. doc. A p.to H; consid. 1.3.).

In proposito va osservato

che l’insorgente, nel settembre 2019, ha evidenziato il fatto che mancasse una

decisione formale (cfr. doc. 172; consid. 2.5.).

Nonostante ciò, l’amministrazione,

invece di emettere una decisione concernente l’ipoteca legale, ha emanato, il

10.

ottobre 2019, una decisione relativa alla prestazione assistenziale

ordinaria con unicamente l’informazione dell’iscrizione dell’ipoteca legale

(cfr. doc. 51) e in seguito una decisione su reclamo nella quale in prima

battuta ha considerato irricevibile il reclamo del ricorrente in assenza di un

provvedimento specifico circa l’ipoteca legale (cfr. doc. A p.to H; consid.

1.3.).

In simili condizioni, il

ricorso va accolto e gli atti devono essere rinviati alla parte resistente

perché emani una decisione impugnabile (in proposito cfr. STF 9C_222/2020 del

18.

giugno 2020) relativa all’ipoteca legale con l’indicazione di tutti gli

estremi per la sua costituzione, segnatamente l’importo del credito da

garantire pro futuro, il fondo da gravare tramite il pegno immobiliare, ecc.

In relazione all’asserzione

ricorsuale secondo cui per poter iscrivere un’ipoteca legale sarebbe comunque

necessaria una decisione di rimborso (cfr. doc. I), è utile rilevare che

l’ipoteca legale ex art. 44 Las vale quale garanzia per il rimborso futuro di

prestazioni assistenziali. In effetti l’USSI può chiedere a titolo

cautelativo la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile nel caso di

proprietari di immobili che richiedono l’assistenza sociale (cfr. Rapporto

della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno

2016.

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per

prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle

prestazioni assistenziali del 28 giugno 2017 pag. 3; art. 824 cpv. 1 CC

“Qualsiasi credito, presente,

futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca”; consid. 2.4.).

Per quanto attiene,

infine, alla richiesta di cancellazione dell’ipoteca legale (cfr. doc. I;

consid. 1.4.), il TCA osserva che l’art. 183d cpv. 2 LAC sancisce che in caso

di ricorso l’ipoteca legale può essere comunque iscritta nel registro

fondiario, indipendentemente dall’effetto sospensivo dello stesso (cfr. consid.

2.3.).

2.7

Il TCA evidenzia, poi, che le

disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS) al p.to

E.2.2, dopo l’indicazione secondo cui “non esiste, per principio, il diritto

a conservare una sostanza immobiliare” enunciano che “se l’autorità

competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile,

si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione

dell’immobile o del decesso del beneficiario”.

Al riguardo giova, ad ogni

modo, osservare che la Commissione delle questioni giuridiche della COSAS, nel

2012, ha elaborato delle raccomandazioni riguardanti i “Beni immobiliari in

Svizzera e all’estero” (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2012_Empfehlungen_Liegenschaften-f.pdf)

da cui si evince:

" (…) l'hypothèque

de sûreté est comparable à l'hypothèque bancaire. La différence réside dans le

fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais l'aide sociale.

(…).

Il est souhaitable que l'autorité d'aide sociale prépare

l'hypothèque et demande au client de la faire authentifier par un notaire. Une

alternative consiste à demander au client une procuration avec mention d'un

notaire de son choix qui autorise l'aide sociale à prendre contact avec

celui-ci et de lui faire parvenir l'hypothèque directement. L'annexe 2 donne un

exemple d'une hypothèque et d'une procuration. Cela ne signifie toutefois pas

que le client soit déchargé de l'affaire. Au contraire, il doit suivre toute la

procédure devant le notaire jusqu'à la signature. (…)”

Secondo l’Annesso 2 di

tale raccomandazione:

" Annexe

2: Constitution d'une hypothèque de sûreté

Aspects juridiques de l'hypothèque

L'hypothèque a pour but de d'assurer par le bien engagé la créance

de l'organe d'aide sociale prestataire qui est à la base de l'obligation de

remboursement. Il peut s'agir d'une créance quelconque, actuelle, future ou

simplement éventuelle (voir art. 824 CCS). L'obligation de remboursement

contractée par la personne bénéficiaire en faveur de l'organe d'aide sociale

constitue le soi-disant rapport fondamental qui est à la base de la mise en

gage. Pour assurer ce rapport fondamental, on conclut un contrat qui doit être

passé en la forme authentique (art. 799, al. 2 CCS). Par le contrat de

constitution d'un gage, la personne bénéficiaire (metteur en gage) s'engage

vis-à-vis de l'autorité sociale (créancière du gage) à constituer une

hypothèque sur un terrain donné pour assurer la créance de remboursement. Pour

tenir cette promesse de mise en gage, la personne bénéficiaire doit remettre

par la suite la demande d'hypothèque pour inscription au registre foncier (voir

art. 799, al. 1 CCS). Après l'inscription du droit de gage, l'organe d'aide

sociale, pour avoir une preuve, peut soit demander un extrait du registre

foncier, soit faire attester l'inscription dans le contrat de constitution du

gage (art. 825 CCS). Lorsque la créance assurée par un gage est payée,

l'inscription au registre foncier est radiée (art. 801 CCS). La radiation doit

être demandée au bureau du registre foncier par l'organe d'aide sociale.

Il Tribunale federale,

inoltre, nella sentenza 8C_444/2019 del 6 febbraio 2020, pubblicata in DTF 146

I 1, nella quale ha esaminato sotto il profilo dell’art. 12 Cost. e della

disciplina cantonale in materia di aiuto sociale, il rifiuto deciso dal

Servizio delle prestazioni complementari del Canton Ginevra di accordare un

aiuto finanziario nell'attesa di una liquidazione di una successione

comprendente un immobile (cfr. STCA 42.2020.7 del 16 giugno 2020 consid. 2.7.),

ha citato la normativa del Cantone Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale

individuale (LIASI) che contempla l’ipoteca legale quale garanzia delle

prestazioni assistenziali senza peraltro sollevare alcuna critica in merito:

" (…)

6.4

Dès

lors que la valeur d'un immeuble dépasse pratiquement toujours les limites de

fortune fixées à l'art. 1 al. 1 RIASI, une personne propriétaire d'un immeuble

n'aura pratiquement jamais droit à des prestations d'aide financière. L'art. 12

al. 2 LIASI prévoit toutefois qu'exceptionnellement, une aide financière peut

être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier si ce bien lui

sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est

remboursable et l'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de

l'Hospice général. L'Hospice général demande le remboursement de ces

prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin

(art. 39 al. 2 LIASI). (…)”

In proposito cfr. pure STF

8C_634/2014 del 17 febbraio 2015.

In uno scritto del 6

luglio 2012 il Servizio dell’azione sociale del Canton Friborgo ha comunicato

ai servizi sociali regionali e alle commissioni sociali:

" Le nouvel

article 31 al. 1 LASoc, qui garantit par l'inscription d'une hypothèque légale

le remboursement de l'aide matérielle accordée à des personnes propriétaires

d'un bien immobilier, est entré en vigueur le I er janvier 2011.

Parallèlement, le code civil suisse a également été modifié en

matière de droits réels, avec effet au I janvier 2012, notamment sur la forme

des gages immobiliers et sur les hypothèques légales cantonales.

Le 21 décembre 2011, le Département fédéral de justice et police a

approuvé la législation cantonale en matière de droits réels, y compris

l'hypothèque légale prévue à l'article 31 al. 1 LASoc, dans les limites du

droit fédéral et en particulier du nouvel article 836 al. 1 CC. Ainsi, seules

les créances en rapport direct avec l'immeuble, soit notamment les dépenses

relatives aux intérêts hypothécaires ou à d'autres frais (amortissement

obligatoire, assurance incendie, etc.), peuvent faire l'objet d'une inscription

d'hypothèque légale au registre foncier en faveur du Service social concerné,

dans la mesure où ces frais ont été assumés par l'aide sociale à partir du 1 er

janvier 2011.

Pour les autres dépenses d'aide sociale, ainsi que pour toutes les

dépenses d'aide sociales antérieures au Ier janvier 2011, soit en particulier

les dépenses correspondant au budget d'entretien mensuel, le remboursement de

l'aide matérielle y relative peut toujours être garanti par une cédule

hypothécaire.

(…)”(cfr.https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf94/hypotheque_et_gage_immobiliers_f1.pdf)

La Direzione della salute

pubblica e della previdenza sociale del Canton Berna, il 9 dicembre 2015, ha

indicato:

" Remboursement des prestations d'aide sociale en cas de réalisation

de fortune

Le droit de gage immobilier dans l'aide

sociale: information aux services sociaux

Selon le droit en vigueur, les personnes dans le

besoin peuvent bénéficier de l'aide sociale bien qu'elles disposent de valeurs

(en particulier des biens immobiliers), dont la réalisation n'est pas possible

ou ne peut pas être exigée au moment de la demande (art. 34, al.1 Soc).

Cependant, elles sont tenues de la rembourser dès que leurs biens ont été

réalisés ou sont réalisables (art. 40, al. 2 LASoc). L'organisme responsable du

service social fera valoir son droit au remboursement auprès des personnes en

question. Selon l’article 109b, lettre b de la loi du 28 mai 1911 sur

l'introduction du Code civil suisse (LiCCS), il existe une hypothèque légale

sur les immeubles des propriétaires fonciers ayant bénéficié de l'aide matérielle

octroyée en vertu de l'article 34, alinéa 1 LASoc, en faveur de l'organisme

responsable du service social pour garantir le remboursement dû à la

réalisation de la valeur d'un immeuble ou au moment où une telle réalisation

devient possible.

Or, le 14 octobre 2014, le Tribunal régional de

l'Emmental-Haute-Argovie a rendu deux jugements qui considèrent les hypothèques

légales pour garantir le remboursement de l'aide sociale comme contraires au

droit fédéral et donc inadmissibles, car l’aide matérielle est un soutien à la

personne alors que l’hypothèque doit avoir un lien direct avec le bien gagé. Il

en ressort que de telles hypothèques n'auraient jamais dû être inscrites au

registre foncier. Il aurait fallu pour cela conclure une hypothèque contractuelle

devant notaire.

Nous recommandons donc aux organismes responsables des services

sociaux de s'assurer désormais que leur droit au remboursement est constitué et

authentifié avant d’être inscrit au registre foncier. Une telle constitution

juridique présuppose l'établissement d'un acte constitutif de gage immobilier

entre l'organisme responsable et la personne dans le besoin. Un tel acte n'est

valable que s'il est passé en la forme authentique (art. 799, al. 2 CC). La

personne bénéficiant de l'aide sociale (constituant gagé) s'engage envers

l'organisme responsable du service social (créancier gagiste) à établir une

hypothèque sur un bien donné à titre de garantie du remboursement. Pour tenir

cette promesse, elle doit requérir l'inscription du droit de gage dans le

registre foncier (art. 799, al. 1 CC). Pour en avoir la preuve, l'organisme

responsable du service social peut demander un extrait du registre foncier ou

un certificat d'inscription sur le contrat pour remplacer l'extrait (art. 825

CC). Lorsque que la créance gagée est payée, son inscription est radiée du

registre (art. 801 CC). C'est l'organisme responsable de l'aide sociale qui

doit demander la radiation. Les frais de notaire sont à imputer à la rubrique

coûts particuliers de l'aide matérielle et non pas dans le dossier individuel

du bénéficiaire de l'aide sociale, comme indiqué dans l'ISCB 8/869.1/6.1,

annexe 2d.

(…)”(cfr.Handbuch.bernerkonferenz.ch/fileadmin/user_upload/dateien/Grundlagendokumente/2016_3_Rundmail_SD_Grundpfand_fr.pdf)

Infine si

osserva che l’USSI, a precisa domanda del TCA di indicare come si

concilia l’art. 44 Las con l’art. 836 cpv. 1 CC, in vigore dal 1° gennaio 2012

(cfr. doc. XII; consid. 1.8.), ha risposto laconicamente che “con l’art. 44

Las, da sempre inserito nella Las dell’8 marzo 1971, è stato stabilito “il

principio dell’ipoteca legale e formulato un disciplinamento analogo a quello

già sancito dall’art. 40 cpv. 4 e 5 della vigente legge sull’assistenza

pubblica” (Messaggio n. 1651 del 5.6.1970, ad art. 44 e 45 Las pag. 9). Si

evidenzia che il beneficiario può conservare e mantenere il fondo grazie al

versamento delle prestazioni di assistenza” (cfr. doc. XIII; consid. 1.8.).

In simili condizioni

l’amministrazione emanerà la decisione di cui al consid. 2.6. dopo aver

proceduto a un approfondimento in merito a tale questione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 16 gennaio 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’USSI affinché proceda come indicato ai consid. 2.6. e 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti