42.2021.11
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21 giugno 2021Italiano63 min
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che la situazione
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.11
rs
Lugano
21 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 dicembre 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 settembre
2020 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (di seguito: USSI) ha assegnato
a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2020 di
fr. 3'108.--, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima,
del marito, __________, dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________,
nati il __________ 2004, nonché del figlio di RI 1, __________, nato il __________
2005.
Dalla
prestazione assistenziale ordinaria è stato trattenuto l’importo di fr. 474.--
mensili a titolo di contributo per la retta del centro educativo dove sono
collocati __________ e __________ (cfr. doc. C).
1.2. A
seguito del reclamo interposto il 29 settembre 2020 da RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 53), l’USSI, il 29 dicembre 2020, ha emesso una
decisione su reclamo con cui, da un lato, ha confermato il proprio
provvedimento del 2 settembre 2020. Dall’altro, ha negato il riconoscimento del
gratuito patrocinio, poiché “al presente stadio amministrativo della
vertenza non risulta indispensabile avvalersi di un legale e d’altra parte il
reclamo non aveva parvenza di buon fondamento” (cfr. doc. B p.to M).
L’amministrazione,
riguardo alla censura relativa alla composizione dell’unità di riferimento, ha
rilevato:
" (…) la
ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale, sostiene che i figli
del marito, __________ e __________, non devono essere considerati come parte
dell'unità di riferimento, alla quale sono da ritenere estranei, siccome
collocati in istituto, non sottoposti all'autorità parentale del padre, non
condividono l'economia domestica con il medesimo, non beneficiano di un
mantenimento da parte sua e non contribuiscono con i loro redditi al
mantenimento della famiglia.
Tale argomentazione non può essere accolta.
È vero che in una precedente situazione in cui la madre non aveva
la custodia né l'autorità parentale sui due figli in affidamento a terzi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva valutato che, dato il caso
eccezionale, si giustificava un calcolo dell'assistenza separato dai figli
(STCA 19.122012 inc. 42.2012.13).
ln quel caso i figli potevano far fronte al proprio mantenimento
grazie alle rendite loro spettanti, ciò che invece non si verifica nel caso qui
in esame, dove i figli non hanno tali entrate. Non si giustifica quindi nel
presente caso un calcolo dell'assistenza separato dai figli __________ e __________.
Essi vanno considerati nell'unità di riferimento.
Tale valutazione corrisponde pure a quanto stabilito dal lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza 30.11.2020 inc. 42.2020.14,
inerente alle indennità straordinarie di disoccupazione, per la medesima unità
di riferimento. (…)” (Doc. B p.to H))
In merito alla contestata
deduzione dell’ammontare di fr. 474.-- l’USSI ha precisato:
" (…)
L.
La reclamante contesta poi, in via subordinata,
la trattenuta sulla prestazione di assistenza come contributo alla retta RECEM,
che non è ancora stato stabilito in sede civile e che dovrebbe essere coperto
facendo capo in primo luogo ai mezzi vincolati al mantenimento (AF, alimenti
ecc.) ma anche al reddito del figlio (in misura del 60%). Indica che i minori
coprono integralmente il mantenimento e non si giustifica alcuna trattenuta.
Chiede di escludere la trattenuta RECEM.
La trattenuta pari a CHF 474.- mensili è confermata e corrisponde
a una minima partecipazione al costo del collocamento dei figli prevista dalla
relativa normativa (Direttive concernenti l'ammontare della retta
uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento,
874.154). (…)” (Doc. B p.to L)
1.3. RI
1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione
su reclamo dinanzi al TCA, postulando:
“ In
via principale
Fatti
I. Il ricorso è accolto, di
conseguenza la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è annullata e riformata
nel senso di escludere i minori __________ e __________ dall’Unità di
Riferimento.
(…).
In via subordinata
I. Il reclamo (recte: ricorso)
è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è
annullata e riformata nel senso di:
I.I. rettificare il reddito
computabile in CHF 12'677.00;
I.2.annullare la trattenuta a favore
del settore rette dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020.
(…).
In via ancora più subordinata
I. Il reclamo (recte: ricorso)
è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è
annullata e riformata nel senso di annullare la trattenuta “RECEM” a favore del
settore rette dell’USSI. (…)” (Doc. I pag. 11-12)
L’insorgente
ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera
dell’avv. RA 1 sia per quanto riguarda la procedura di reclamo sia per quanto
concerne la procedura ricorsuale (cfr. doc. I pag. 12).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che la situazione
economica dei figli del marito sarebbe mutata in modo importante, tanto da
rendere esigibile l’esclusione dei due minori dall’unità di riferimento,
rilevando:
" (…) essi
sono ora in grado di fare fronte al proprio mantenimento con le proprie entrate
(rendite, AF e reddito da lavoro dipendente), ciò che, a mente della
ricorrente, renderebbe esigibile l'inserimento di __________ e __________ in
un'UR a sé, proprio in ossequio a quanto richiamato da codesto Tribunale in
42.2020.14 (e, di riflesso, in 42.2012.13).
4.2. Si rileva come __________, a far tempo dal mese di settembre
2020, abbia intrapreso un apprendistato, per il quale percepisce l'importo
mensile di CHF 798.16 a titolo di salario, per un totale di CHF 9'578.00 annui.
Tolta la franchigia di CHF 2'400.00 (ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 5 LAS),
ne discende un reddito computabile mensile di CHF 598.16.
ln aggiunta, il minore __________ percepisce AF per CHF 250.00
mensili, ciò che porta il suo reddito mensile a CHF 848.16.
La minore __________ percepisce unicamente CHF 250.00 a titolo di
AF di formazione, non disponendo ella - per ora - di un reddito proprio da
lavoro dipendente.
Gli AF - come noto a codesto Lodevole Tribunale - sono versati
direttamente a favore dei minori.
4.3. Nel caso qui in esame, __________ e __________ sono collocati
presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i costi
dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun
modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i minori (i
quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come suesposto. Come
sancito da codesto Tribunale nella decisione 42.2012.13, "il fatto di
considerare nell'unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso
terzi sia legato all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei
confronti dei figli sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid. 2.13,
grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa, appare
evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub iudice
e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di mantenimento,
visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Visto quanto premesso quo
ai redditi propri dei __________ e __________, il fabbisogno dei figli viene —
perlomeno parzialmente — coperto "facendo capo ai mezzi finanziari
vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,
assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed il padre non provvede
in alcun modo al mantenimento degli stessi" (cfr. TCA 42.2012.13, consid.
2.13).
4.4. Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei
figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo
giustificata e giustificabile alla luce dell'indipendenza economica
dei figli __________ __________ dal padre, ancor più in considerazione del
reddito personale che __________ percepisce a seguito dell'inizio
dell'apprendistato. Infatti, appare assurdo che nel computo del reddito della
UR venga tenuto conto del reddito da attività dipendente di __________, visto
come egli nemmeno viva con la famiglia: il suo reddito non contribuisce in
alcun modo a sopportare le spese correnti della UR, tanto più che
addirittura, come vedremo in seguito, l'USSl non ha nemmeno tenuto conto del
reddito del minore nella quantificazione della trattenuta operata a titolo di
regresso per il mantenimento dei minori!
L'Ufficio resistente, nella sua decisione qui avversata, giunge
alla seguente, aberrante conclusione: i minori __________ e __________ vengono
inseriti nella UR, nel reddito computabile si tiene integralmente conto dei
loro redditi (reddito da lavoro dipendente di __________ e AF per __________ e __________),
i quali tuttavia non contribuiscono in alcun modo al sostentamento della
famiglia, dato il collocamento dei minori presso un istituto. Ma v'è di più! Nemmeno
si tiene conto del reddito proprio dei figli (da lavoro dipendente e da AF)
nella quantificazione della trattenuta a favore del Settore rette dell'USSI:
infatti, la trattenuta operata (della quale si dirà in seguito) è una
trattenuta "piena" ai sensi delle "Direttive" (BU 6712009,
560), la quale non tiene conto degli AF versati direttamente ai minori così
come non tiene conto del reddito di __________. E ciò nonostante nella
decisione 42.2020.14 del 30 novembre 2020, codesto Tribunale abbia infine
riconosciuto e computato gli AF (quale reddito proprio dei minori) nella
trattenuta.
4.5. Visto quanto sopra, non solo l'Ufficio resistente ha tenuto
in considerazione redditi del tutto "esterni" alla famiglia nella
quantificazione del reddito computabile, ciò che ha evidentemente e
sostanzialmente ridotto le prestazioni a favore della reclamante ma addirittura
ha operato una trattenuta aggiuntiva a tali redditi dei minori, dei quali non
si è in alcun modo tenuto conto! Con tutta evidenza siamo di fronte ad
un'insensatezza giuridica, in alcun modo giustificabile. (…)” (Doc. I pag. 5-7)
Nel ricorso è poi stata
conseguentemente censurata la quantificazione del reddito computabile,
indicando che “è del tutto insensato considerare il reddito da attività dipendente
di __________ nonché gli AF di __________ e __________ quale reddito
computabile della UR, stante la totale indipendenza economica dei minori dal
padre (…) tale reddito non entra nella “sfera di disposizione” del nucleo
famigliare” (cfr. doc. I pag. 8).
Infine
la parte ricorrente ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 474.--,
affermando:
" 6.1. In
primo luogo, l'USSl ha omesso completamente di tenere conto dei redditi propri
dei minori. Infatti, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam, "il contributo
dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari
vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,
assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSl".
Ciononostante, codesto Ufficio non ha affatto tenuto conto degli
AF e del reddito da attività dipendente di __________ nella quantificazione
della trattenuta, contrariamente a quanto infine fatto dall'Ufficio misure
attive nell'ambito della procedura ricorsuale sub inc. 42.2020.14, il quale ha
correttamente dedotto gli AF dalla trattenuta (all'epoca, __________ non
disponeva infatti ancora del reddito da attività dipendente).
Si ricorda che, nella decisione summenzionata, codesto lod.
Tribunale ha riconosciuto che il reddito proprio dei minori (a loro versato
direttamente) debba essere computato nella trattenuta effettuata dall'USSl a
titolo di regresso nei confronti del padre, tanto è vero che l'Ufficio misure
attive è poi stato chiamato a riversare la differenza a favore della
ricorrente.
6.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 276 cpv. 3 e 285 cpv. I CC, nel
quantificare il contributo di mantenimento a favore del figlio vanno tenuti in
considerazione anche i redditi da quest'ultimo conseguiti: secondo dottrina e
giurisprudenza, i redditi propri vanno considerati in ragione del 60% al
massimo (FamKomm., SCHEIDUNG-ZGB, SCHWEIGHAUSER, ad art. 285 N 34; BSK-ZGB,
BREITSCHMID, ad art. 276, N 34 e ss.). Di conseguenza, non è corretto sostenere
- come fa l'USSl nella decisione qui impugnata - che il reddito proprio del
minore non debba essere considerato nella quantificazione della trattenuta, ciò
che, per assurdo, avvantaggerebbe un minore collocato rispetto ad un minore
convivente con la famiglia.
6.3. Visto quanto precede, si chiede pertanto che, in via
subordinata all'esclusione di __________ e __________ dall'UR, il reddito dei
minori venga considerato nella quantificazione della trattenuta a favore del
settore rette. Per __________, si dovrà considerare l'importo di CHF 250.00 a
titolo di AF, mentre per __________ si dovrà considerare l'importo di CHF
250.00 a titolo di AF oltre all'importo di almeno CHF 290.00 a titolo di
reddito da attività dipendente (importo eccedente la franchigia di CHF 500.00),
per CHF 540.00 complessivi.
Di conseguenza, il reddito mensile proprio dei minori (ai sensi
dell'art. 70 cpv. 2 RLFam) ammonta complessivamente (per __________ e __________)
a CHF 790.00 mensili (CHF 250.00 per __________ e CHF 540.00 per __________), ciò
che copre integralmente l'importo destinato al pagamento delle rette per il
collocamento.
Ne consegue che la trattenuta "RECEM" non sia più
giustificata, essendo le rette per il collocamento coperte dai mezzi finanziari
diretti dei due minori, come emerge in modo chiaro da quanto precede.” (Doc. I
pag. 9-10)
1.4. L’USSI,
nella propria risposta di causa del 23 febbraio 2021, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa, precisando:
" (…)
5.
Si rileva che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, nel caso di figli che potevano far fronte al proprio
mantenimento grazie alle rendite loro spettanti, dato il caso eccezionale,
aveva valutato che si giustificava un calcolo dell'assistenza separato (STCA
19.122012 inc. 42.2012.13).
Nel caso qui in esame, come indica la stessa ricorrente i figli
minorenni del marito solo in misura parziale sono in grado di far fronte al
proprio fabbisogno e quindi non si possono ritenere economicamente
indipendenti. Pertanto non vanno esclusi dall'unità di riferimento. (…)” (Doc.
IV pag. 3)
1.5. Il
25 febbraio 2021 al TCA è pervenuto da parte dell’avv. RA 1 il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria per RI 1 vidimato dalla cancelleria
comunale di __________, al quale è stata annessa la documentazione
giustificativa (cfr. doc. VIII + 1).
1.6. Il
3 marzo 2021 il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, si è
nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).
1.7. L’USSI ha preso posizione al
riguardo con scritto del 15 marzo 2021 (cfr., doc. XI).
1.8. Il doc. XI è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’USSI ha rettamente o meno riconosciuto alla ricorrente una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 3'108.-- per il mese di settembre 2020.
Al
riguardo andrà esaminato dapprima se a ragione oppure no l’amministrazione,
nell’unità di riferimento della ricorrente, abbia considerato anche __________
e __________, figli nati dal primo matrimonio di suo marito __________ e
conseguentemente la correttezza della quantificazione del reddito computabile
dell’UR, comprensivo del salario di __________, nonché degli assegni familiari
suoi e di __________.
In
seguito il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha giustamente trattenuto dalla
prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2020 la somma di fr. 474.--
versata direttamente all’”Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento Rette”
a titolo di partecipazione al costo del collocamento di __________ e __________
(cfr. doc. C; B).
2.2
Preliminarmente
occorre rilevare che l’insorgente ha fatto valere la violazione
dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 29 dicembre 2020, e quindi
una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione,
sostenendo che l’USSI non si confronterebbe con gli argomenti sollevati nel
reclamo. La parte ricorrente ha segnatamente indicato che il semplice
riferimento a quanto riportato dal TCA in una sua sentenza non è sufficiente
per motivare la decisione dell’amministrazione in relazione alla composizione
dell’UR, comprensiva di __________ e __________ (cfr. doc. I pag. 3-4).
Il diritto di essere sentito,
di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 4A_536/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; STF
8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011.
consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
reclamo del 29 dicembre 2020, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente, in
particolare, il motivo per cui l’USSI ha considerato __________ e __________
nell’unità di riferimento della ricorrente, e meglio perché, a differenza del
caso giudicato dal TCA con sentenza 42.2012.13 del 19 dicembre 2012 dove i
figli in affidamento presso terzi di cui la madre non aveva la custodia né
l’autorità parentale facevano fronte al loro mantenimento grazie alle rendite
loro spettanti, i figli del marito non hanno entrate sufficienti per provvedere
al loro fabbisogno (cfr. doc. B p.to H; consid. 1.2.).
Del
resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di reclamo, ha
potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi
confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della
decisione su reclamo non risulta, dunque, fondata.
2.3
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4
L'art. 1 Las stabilisce
che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale
dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
995.--
2.
persone 1'523.--
3.
persone 1'851.--
4.
persone 2'129.--
5.
persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag.
478-479).
Dal
1° gennaio 2020 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come
segue:
“Persone dell’unità di riferimento - Forfait
globale per il
mantenimento
(raccomandato
dalla
COSAS)
(fr/mese)
1.
persona
997.--
2.
persone 1'525.--
3.
persone 1'854.--
4.
persone 2'134.--
5.
persone 2'413.--
Per ogni persona +
202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag.
455-456)
A
decorrere dal 1° gennaio 2021 il fabbisogno è così stabilito:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
1’006.--
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.
2).
2.6
Nella presente evenienza la
ricorrente, dopo aver usufruito fino al 17 luglio 2020 di 120 indennità
straordinarie cantonali di disoccupazione concessele con decisione del 5 marzo
2020, ha inoltrato domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 206; 93,
97-98; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020).
L’USSI, con decisione del 2
settembre 2020, confermata con decisione su reclamo
del 29 dicembre 2020, le ha accordato per il mese di settembre 2020 una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'108.--, tenendo
conto di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________,
del marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc.
C; B; consid. 1.1.; 1.2.).
Come
già evidenziato, è in discussione avantutto la composizione dell’unità di
riferimento dell’insorgente.
In effetti la medesima ha contestato
l’inserimento di __________ e __________ nella sua unità di riferimento, in
quanto, i ragazzi, sui quali il marito, ossia il padre - come del resto la
madre - non ha più l’autorità parentale, sono collocati presso un istituto e non
condividono i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non
provvede in alcun modo al loro mantenimento e non riceve gli assegni familiari
per i minori che sono versati direttamente a questi ultimi. A mente della
ricorrente l'inclusione dei figli di primo letto del marito nella sua UR non è
in alcun modo giustificata e giustificabile alla luce della loro indipendenza
economica, ancor più in considerazione del reddito personale che __________
percepisce dall'apprendistato e che, non vivendo con l’insorgente,
non è
utilizzato per far fronte alle spese correnti della UR (cfr. doc. I; consid.
1.3.).
2.7
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
Giusta
l’art. 4b Laps:
"
Se entrambi i genitori
sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”
L’art.
1a Reg.Laps prevede che:
"
Se l’autorità parentale sui figli
minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art.
4.
cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di
riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Nel Messaggio n. 5221 del 13
marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla
prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era
costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto
aveva la custodia, ha indicato che:
"
D’altra parte, perché
l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei
genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato
a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di
riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento
per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento
del figlio, anche se privati della custodia.”
(Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)
Il
concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità
parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati
dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento
della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d
Laps; art. 4b Laps).
2.8
Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1
CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
Il cpv. 2 enuncia che
finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del
padre e della madre.
L’art. 298 CC relativo al
divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:
" 1 Nell’ambito di una procedura di
divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce
l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare
il bene del figlio.
2.
Può anche
limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la
partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono
prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
2bis Per
decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla
cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente
relazioni personali con entrambi i genitori.
2ter In caso
di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori
o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno
disporre la custodia alternata.
3.
Invita
l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il
padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
Secondo l’art. 311 CC
relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:
" 1.
D’ufficio
1.
Se altre misure per la protezione del figlio
sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di
protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
1.
quando per
inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono
in grado di esercitarla debitamente;
2.
quando non si
sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei
suoi confronti.
2.
Quando l’autorità parentale sia tolta ad
entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3.
Salvo esplicita disposizione contraria, la
privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”
L’art. 312 CC si riferisce
per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei
genitori:
" 2. Col
consenso dei genitori
L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità
parentale:
1.
quando ne facciano richiesta per motivi gravi;
2.
quando
abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non
designati.”
L’art. 327a CC sancisce
del resto che l’autorità di protezione dei
minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.
Secondo
l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
2.9
L’art. 276 CC, concernente il
mantenimento da parte dei genitori, prevede:
" 1Il
mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2.
I genitori
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3.
I genitori
sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi.”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali
con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto
ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF
120.
II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.
311.
N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.
Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art.
293.
CC prevede che:
"
Il diritto pubblico stabilisce chi
debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei
genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento
di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di
mantenimento del figlio. (cpv. 2)”
L’art. 20 della Legge sul
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per
le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso
terzi, sancisce:
" 1Sono affidamenti
di minorenni presso terzi i collocamenti:
a) presso famiglie affidatarie;
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati
senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.
2Non
sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità
pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione
scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di
vacanza.”
Giusta l’art. 21 Legge per
le famiglie:
" 1Il minorenne può
essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il
suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non
costituiscono motivo per un affidamento.
2Se
le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente
presso famiglie affidatarie.
3L’affidamento
in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso
famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni
educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento
familiare.
4In
caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni
compiuti.”
L’art. 29 Legge per le
famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:
" 1Il finanziamento
degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una
prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le
entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale
composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.
2In
casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo
Stato, che può esercitare eventuali regressi.
3Il
contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti
all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività
e nel rispetto delle disposizioni legali.
4Il
contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene
versato a rate.
5Qualora
l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.
20.
cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.
6La
determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di
prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
7Le
ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di
acconti, sono stabilite dal regolamento.”
Secondo l’art. 60
Reg.Legge per le famiglie:
" 1Un collocamento di
minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del
minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione
del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I
minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della
legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3Su
richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del
rappresentante legale l’UAP valuta il
bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica
l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto
dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”
Ex
art. 62 Reg.Legge per le famiglie:
" 1L’affidamento di
minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata
preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di
protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro
educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni
compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata
dall’interessato stesso.
2Tale
convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in
particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare
del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro
educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità
finanziarie dei genitori;
c) chi si assume
gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli
importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita
scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla
frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando
l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve
avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP
elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti
interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”
Per quanto attiene alle
spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso,
l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:
" 1L’USSI fa valere
le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di
famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede
le capacità finanziarie dei genitori.
2L’USSI
può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo
giustificano.
3Restano
riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”
Giusta l’art. 70 Reg.Legge
per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:
" 1L’ammontare del
contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri
utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il
contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi
finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di
base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”
Le Direttive concernenti
l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai
fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:
" 1. La
retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo
riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per
l’internato e fr. 300.– per l’esternato.
2.
L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori
del minorenne è stabilito in:
Condizioni
di reddito familiare
Ammontare
del contributo mensile
Internato
Esternato
Famiglia
senza prestazioni LAPS
da
CHF. 220 da CHF 110
a
CHF 480.- a CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS,
senza
prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS
di
cui prestazioni di assistenza
CHF.
220.
CHF 110
3.
A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la
propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4.
Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia
affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a
partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza
prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di
assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per
le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
5.
Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di
cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute
e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni
ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”
2.10
Con sentenza 42.2008.15 del 18
marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale,
in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in
affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla
quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese,
di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato
l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di
riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in
applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è
costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità
parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha
derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla
Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare
continuano a fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha
l’autorità parentale.
Il
TCA, al riguardo, ha precisato che:
"
(…) Tale soluzione si giustifica
tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in
affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.
2.7.; Basler Kommentar, ad art.
276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n.
06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio
di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle
Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid.
2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi
affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di
prestazioni assistenziali.
L’intervento dello Stato ha come scopo quello
di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non
hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento
(cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15
del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)
Con sentenza 42.2012.13
del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa
Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due
figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della
custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun
modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i
redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto
eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per
l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di
verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto
non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né
le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto
inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due
tutori.
È stato del resto
precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe
dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse
diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che
a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza
tra parenti.
Il caso della sentenza
42.2012.13
si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in
quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata
privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come
del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento
(come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il
primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a
terzi), ma erano pure sotto tutela.
In secondo luogo, i figli
facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.
2.11
Nel
caso di specie dalle carte processuali risulta che __________, attuale marito
della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con __________ e che dalla
loro unione, il __________ 2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________
(cfr. doc. 157).
Il
21.
novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo
scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 157).
Dalla
Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore
emerge segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al
padre che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più
ampie relazioni personali (cfr. doc. 166 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di
divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini
istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 164).
Nel
febbraio 2011 il padre di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno
dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo
(CEM)” con il centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e
rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i
figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il
domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta
e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive
concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi
riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.;
doc. 145; 151).
Inoltre
è stato precisato:
"
(…)
3.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il
versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM
responsabile della fatturazione e dell’incasso.
Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito
in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso.
(…).
14.
CESSIONE
La famiglia naturale autorizza il versamento di
eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di
affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico
direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal
suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)
Il
28.
aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha
accolto la richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto
segue:
"
§ si autorizzano le relazioni
personali tra il padre __________ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica
sera;
§ i minori __________ e __________ potranno recarsi
dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora
quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato
naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 144)
L’Autorità
Regionale di Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________
dell’autorità parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato
e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale
tutrice è stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr.
doc. 124; consid. 2.8.).
In proposito cfr. pure
STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.11.
2.12
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda di avere,
con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12., confermato il modo
di operare dell’Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo
dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione assegnata alla
ricorrente con decisione del 5 marzo 2020 aveva considerato un’unità di
riferimento composta, oltre che da RI 1, del figlio __________ e di suo marito __________,
anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________, rilevando:
" (…) l’art.
4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità
parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr.
consid. 2.7.).
È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È
altrettanto vero, però, che in casu la madre di __________ e __________ risiede
all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6).
Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver
avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al
febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la
custodia di __________ e __________ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua
richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i
figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.).
La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella
giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava
un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto
dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre
dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia
della custodia che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il
marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite
le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto.
In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava
di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.).
Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile
dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi
degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un
minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di
mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente
dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.)
anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di
assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di
prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)
Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell’imponibile annesso
alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all’imposta cantonale
2018.
si evince che quale “deduzione per ogni figlio a carico” il dato
dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr.
documentazione allegata a doc. IV).
L’art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo
di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede.
Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel
luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato
che la condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è
obbligatoriamente collegata all’autorità parentale (cfr.
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).
Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3)
che corrisponde a quanto indicato dai coniugi __________ nella dichiarazione
d’imposta per l’anno 2018.”
2.13
In concreto __________, nel
settembre 2020, era in formazione, frequentando la scuola di sartoria (cfr.
doc. 188).
La
medesima non percepiva alcun reddito, se non il versamento diretto degli
assegni familiari di fr. 250.-- al mese. In effetti con decisioni del 27 maggio
2020.
e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari ha deciso il versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________
con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192;
STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).
Pertanto, come stabilito
dall’USSI, la medesima, benché sia collocata presso un istituto, va considerata
nell’unità di riferimento della ricorrente sulla base delle stesse
considerazioni sviluppate nella sentenza 42.2020.14 al consid. 2.12. esposte
sopra.
In proposito è ad ogni
modo utile ribadire che l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie
forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o
della custodia; cfr. consid. 2.9.).
Ritenuto
che __________ fa parte dell’unità di riferimento dell’insorgente, nel calcolo della
prestazione assistenziale ordinaria, oltre alle sue spese (in particolare
fabbisogno di base e premio dell’assicurazione malattia; cfr. doc. C), vanno
pure computati gli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a suo favore
(cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam), indipendentemente dal fatto che con decisioni
del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa __________ abbia deciso il
versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________ con effetto
retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14
del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).
2.14
__________, per contro, nel
mese di settembre 2020 svolgeva un apprendistato quale impiegato in logistica,
percependo un salario di fr. 750.-- lordi mensili per tredici mensilità, pari a
fr. 736.80 netti e a fr. 9'578.-- annui (cfr. doc. C), con aumento nel corso
del mese di settembre 2020 a fr. 950.-- al mese lordi, corrispondenti a fr.
933.30
netti, (cfr. doc. 195; 189; 197) e a fr. 12’133.-- lordi all’anno.
L’art. 323 CC relativo al
provento del lavoro del figlio prevede:
" 1 Il figlio ha l’amministrazione e il
godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i
genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.
2.
I genitori
possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato
contributo per il suo mantenimento.”
__________ può, dunque,
amministrare autonomamente il proprio stipendio e goderne, ciò che significa
anche far fronte alle proprie spese.
Come
visto (cfr. consid. 2.11.), a favore del figlio del marito della ricorrente,
essendo il padre stato privato dell’autorità parentale, è peraltro stata
istituita una tutela da tempo dal febbraio 2017.
Inoltre
__________, come sua sorella, vive in un istituto e non con il padre, per cui quest’ultimo
nemmeno può esigere un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323
cpv. 2 CC).
In
proposito giova evidenziare che il fatto di considerare giusta l’art. 4b Laps, al
quale la Las rinvia senza deroga alcuna, nell’unità di riferimento della madre i
figli in affidamento presso terzi di cui entrambi i genitori sono privati
dell’autorità parentale è proprio legato all’obbligo di mantenimento che
comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell’art. 276 CC
(cfr. consid. 2.9.).
In effetti dal Messaggio del
13.
marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che se dell’unità di
riferimento dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui
essi hanno la custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio
1998, un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe
parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della
soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a
provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr.
consid. 2.7.).
Nel
caso di specie, però, __________ beneficia del versamento diretto degli assegni
di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.), nonché del reddito
mensile di fr. 736.80, aumentato a fr. 933.30 nel corso del mese di settembre
2020, conseguito svolgendo l’apprendistato per complessivi fr. 986.80,
rispettivamente 1'183.30.
Tali
importi sono superiori rispetto all’ammontare di fr. 394.40, ottenuto sommando
all’importo relativo al suo fabbisogno di fr. 280.-- (fr. 2'134 – fr. 1'854;
cfr. consid. 2.5.) il premio della cassa malati computato nel calcolo della
prestazione assistenziale di fr. 114.40 (da cui va ancora dedotto il sussidio;
cfr. doc. C).
L’eccedenza
di reddito computata nel conteggio della prestazione assistenziale andrebbe
così a vantaggio di suo padre, della moglie e del figlio di quest’ultima,
quando invece non risulta che il padre di __________ provveda in qualche modo
al mantenimento suo e di __________ (cfr. doc. I; 129). In effetti l’Ufficio
sostegno sociale e dell’inserimento - Settore rette ha promosso una causa
civile contro il marito dell’insorgente in merito al suo obbligo contributivo
che è ancora pendente presso la Pretura di __________ (cfr. doc. I pag. 6; B;
STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12.).
Questa
Corte, tutto ben considerato, ritiene perciò che, alla luce delle specifiche
particolarità della presente evenienza (marito della ricorrente privato dal
2017.
dell’autorità parentale sul figlio __________ - collocato presso un
istituto dal 2011, sotto tutela dl 2017 e al beneficio di un reddito da attività
lavorativa, apprendistato - al cui mantenimento non provvede), si giustifichi di
non tenere conto di __________ nell’unità di riferimento della ricorrente (cfr.
STCA 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77
segg. citata al consid. 2.10.).
Pertanto i redditi e le
spese a lui attribuibili non vanno computati nel calcolo della prestazione
assistenziale ordinaria spettante all’insorgente nel mese di settembre 2020.
2.15
Per quanto attiene alla
deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 474.-- versati
direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento – Settore rette
a titolo di partecipazione al costo per il collocamento di __________ e __________
presso il centro educativo (cfr. consid. 1.1., doc. C), va osservato che la
Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni
presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da
parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le
famiglie).
Le
Convenzioni ufficiali per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________
sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla
retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti
l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai
fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia
con prestazioni LAPS (fra le quali figurano tra l’altro le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione
malattie - cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Laps - di cui beneficia la
famiglia __________; cfr. doc. C) di cui prestazioni di assistenza il contributo
alle rette per l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 220.--
mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).
Ne
discende che il conteggio di un contributo alle rette per __________ e __________
non presta il fianco a critiche.
Tuttavia
deve essere tenuto conto del fatto che __________, che non va considerato
nell’UR della ricorrente, percepisce un reddito dall’apprendistato che sta
svolgendo e riceve direttamente sul suo conto gli assegni di formazione per
complessivi fr. 848.16 mensili (cfr. consid. 2.13.; 2.14.).
Anche __________, del
resto, beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr.
250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.).
Inoltre l’art. 70 cpv. 2
Reg.Legge per le famiglie enuncia in ogni caso che il contributo dei genitori
viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al
mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno
integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il
versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cfr. consid. 2.9.), rispettivamente
ai sensi dell’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall’obbligo di
mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr.
consid. 2.9.).
Visto
che la partecipazione al costo del collocamento dei minori viene coperta in
primo luogo utilizzando segnatamente gli assegni familiari mensili che in
concreto vengono corrisposti direttamente a __________ e __________ su conti a
loro intestati e il cui importo globale di fr. 500.-- (fr. 250 x 2) è maggiore
della trattenuta RECEM di fr. 474.-- (cfr. doc. C), dall’ammontare della
prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2020, che sarà da
calcolare nuovamente omettendo dall’unità di riferimento __________, non va dedotto
alcun importo a titolo di contributo per il collocamento in istituto dei figli
del marito dell’insorgente.
2.16
Alla
luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione,
affinché, effettui un nuovo conteggio della prestazione assistenziale ordinaria
spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020, tenendo conto di un’unità
di riferimento composta di quattro persone, e meglio dell’insorgente, del
marito, di __________ e di __________, a esclusione di __________, e non
applicando alcuna trattenuta RECEM.
2.17
La
ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha
diritto all'importo di fr. 1’600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett.
g LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è
vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27
marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U
164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27
maggio 2019 consid. 2.9.).
2.18
Per
la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di
principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui
adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF
9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I
446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA
1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del
9.
agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto
2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della Las, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch e della sentenza 42.2020.14 del 30 novembre
2020.
la presente vertenza - relativamente al principio del computo di __________
nell’unità di riferimento della ricorrente - appariva, dopo un esame
forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la figlia del marito
dell’insorgente, nel mese di settembre 2020, non percepiva alcun reddito ad
eccezione degli AF versatile direttamente. Pertanto per la medesima continuava
a valere quanto stabilito nel giudizio del TCA 42.2020.14 dove, in relazione
all’unità di riferimento, tornava applicabile, come in casu, l’art. 4 Laps.
Inoltre
gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di
apprezzamento del TCA.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto
riguardava la presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento,
non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo
2013.
consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017;
STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA
35.2002.32
del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per
quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto,
per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito
patrocinio cfr. STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11
giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2
aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della
mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato
respinto nel merito.
2.19
La ricorrente ha chiesto,
inoltre, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per quanto
concerne la procedura di reclamo (cfr. doc. I).
Nella procedura di reclamo
dinanzi all’USSI la medesima era già rappresentata dall’avv. RA 1.
La decisione su reclamo
avrebbe dovuto altresì accogliere parzialmente le censure dell’insorgente (cfr.
consid. 2.14.-2.16.).
L'art. 52 cpv. 3 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), applicabile nell’ambito
dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e
65.
cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione non
sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe
potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se
risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata
in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile
2015.
consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
4.
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA
38.2009.62
del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre
2004.
consid. 2.17.).
La
nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di
sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre
situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione
può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di
dispendio o di difficoltà particolari.
Con
sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il
Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che
l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione
non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali
conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di
procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di
opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate
unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di
soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,
n. 85).
Al riguardo cfr. STCA
38.2020.67
del 26 aprile 2021.
2.20
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione
delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri
applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015
del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 38).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente
è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in
cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche
difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente
stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich
alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di
rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel
settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1
con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di
un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo
di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF
8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.
161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del
7.
aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In casu, tutto ben
considerato, la questione di sapere se i figli del marito della ricorrente su
cui quest’ultimo, nonché la madre, non hanno l’autorità parentale, che vivono
in istituto e che beneficiano di redditi facciano parte o meno dell’unità di
riferimento, costituisce un difficile tema giuridico da chiarire. Si giustifica,
quindi, l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.
Differentemente
va concluso, invece, per la problematica relativa alla trattenuta di un importo
a titolo di contributo per il collocamento di __________ e __________, visto
che i medesimi ricevono gli AF direttamente.
Del
resto l’assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa
deve restare l’eccezione (cfr.9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).
Ne discende che le
condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute ossequiate
(l’indigenza deve essere ammessa siccome l’insorgente è al beneficio
dell’assistenza sociale dal settembre 2020) solamente per quanto riguarda la
questione di sapere se nell’UR andava oppure no tenuto conto anche di __________
e __________.
A proposito del
presupposto della probabilità di esito favorevole va evidenziato che il reclamo
è stato interposto il 29 settembre 2020, mentre la sentenza del TCA 42.2020.14
- con la quale in ambito di ISD è stata confermata la composizione dell’UR
comprensiva di __________ - le cui argomentazioni sono valide per __________
anche per il mese di settembre 2020 - è stata emessa successivamente, ovvero il
30.
novembre 2020.
Alla ricorrente vanno,
dunque, accordate ripetibili - che l’USSI quantificherà debitamente - nella
misura in cui in relazione a __________ il reclamo andava accolto e deve essere
riconosciuto il gratuito patrocinio per quanto attiene alla contestazione della
presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento.
Sono, per contro, escluse
le ripetibili per la procedura di reclamo nella misura in cui il reclamo andava
accolto circa la contestazione della trattenuta RECEM (cfr. doc. 60), non
essendo necessaria l’assistenza di un avvocato.
2.21
In ambito di
assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è
del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni dell’assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale
non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, la presente procedura è esente da spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 29 dicembre 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché calcoli nuovamente l’importo della
prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di
settembre 2020 - la cui unità di riferimento è composta della medesima, di suo
figlio, del marito e di __________ - ed emetta una nuova decisione in merito
senza applicare la trattenuta RECEM.
§§§ L’USSI
riconoscerà all’insorgente le ripetibili e l’ammetterà al beneficio del
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo come indicato al consid. 2.20.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili per la procedura davanti al TCA.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non
divenuta priva di oggetto, è respinta.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti