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Decisione

42.2021.11

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21 giugno 2021Italiano63 min

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che la situazione

Source ti.ch

Fatti

I. Il ricorso è accolto, di

conseguenza la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è annullata e riformata

nel senso di escludere i minori __________ e __________ dall’Unità di

Riferimento.

(…).

In via subordinata

I. Il reclamo (recte: ricorso)

è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è

annullata e riformata nel senso di:

I.I. rettificare il reddito

computabile in CHF 12'677.00;

I.2.annullare la trattenuta a favore

del settore rette dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020.

(…).

In via ancora più subordinata

I. Il reclamo (recte: ricorso)

è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è

annullata e riformata nel senso di annullare la trattenuta “RECEM” a favore del

settore rette dell’USSI. (…)” (Doc. I pag. 11-12)

L’insorgente

ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera

dell’avv. RA 1 sia per quanto riguarda la procedura di reclamo sia per quanto

concerne la procedura ricorsuale (cfr. doc. I pag. 12).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che la situazione

economica dei figli del marito sarebbe mutata in modo importante, tanto da

rendere esigibile l’esclusione dei due minori dall’unità di riferimento,

rilevando:

" (…) essi

sono ora in grado di fare fronte al proprio mantenimento con le proprie entrate

(rendite, AF e reddito da lavoro dipendente), ciò che, a mente della

ricorrente, renderebbe esigibile l'inserimento di __________ e __________ in

un'UR a sé, proprio in ossequio a quanto richiamato da codesto Tribunale in

42.2020.14 (e, di riflesso, in 42.2012.13).

4.2. Si rileva come __________, a far tempo dal mese di settembre

2020, abbia intrapreso un apprendistato, per il quale percepisce l'importo

mensile di CHF 798.16 a titolo di salario, per un totale di CHF 9'578.00 annui.

Tolta la franchigia di CHF 2'400.00 (ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 5 LAS),

ne discende un reddito computabile mensile di CHF 598.16.

ln aggiunta, il minore __________ percepisce AF per CHF 250.00

mensili, ciò che porta il suo reddito mensile a CHF 848.16.

La minore __________ percepisce unicamente CHF 250.00 a titolo di

AF di formazione, non disponendo ella - per ora - di un reddito proprio da

lavoro dipendente.

Gli AF - come noto a codesto Lodevole Tribunale - sono versati

direttamente a favore dei minori.

4.3. Nel caso qui in esame, __________ e __________ sono collocati

presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i costi

dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun

modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i minori (i

quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come suesposto. Come

sancito da codesto Tribunale nella decisione 42.2012.13, "il fatto di

considerare nell'unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso

terzi sia legato all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei

confronti dei figli sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid. 2.13,

grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa, appare

evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub iudice

e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di mantenimento,

visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Visto quanto premesso quo

ai redditi propri dei __________ e __________, il fabbisogno dei figli viene —

perlomeno parzialmente — coperto "facendo capo ai mezzi finanziari

vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,

assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed il padre non provvede

in alcun modo al mantenimento degli stessi" (cfr. TCA 42.2012.13, consid.

2.13).

4.4. Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei

figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo

giustificata e giustificabile alla luce dell'indipendenza economica

dei figli __________ __________ dal padre, ancor più in considerazione del

reddito personale che __________ percepisce a seguito dell'inizio

dell'apprendistato. Infatti, appare assurdo che nel computo del reddito della

UR venga tenuto conto del reddito da attività dipendente di __________, visto

come egli nemmeno viva con la famiglia: il suo reddito non contribuisce in

alcun modo a sopportare le spese correnti della UR, tanto più che

addirittura, come vedremo in seguito, l'USSl non ha nemmeno tenuto conto del

reddito del minore nella quantificazione della trattenuta operata a titolo di

regresso per il mantenimento dei minori!

L'Ufficio resistente, nella sua decisione qui avversata, giunge

alla seguente, aberrante conclusione: i minori __________ e __________ vengono

inseriti nella UR, nel reddito computabile si tiene integralmente conto dei

loro redditi (reddito da lavoro dipendente di __________ e AF per __________ e __________),

i quali tuttavia non contribuiscono in alcun modo al sostentamento della

famiglia, dato il collocamento dei minori presso un istituto. Ma v'è di più! Nemmeno

si tiene conto del reddito proprio dei figli (da lavoro dipendente e da AF)

nella quantificazione della trattenuta a favore del Settore rette dell'USSI:

infatti, la trattenuta operata (della quale si dirà in seguito) è una

trattenuta "piena" ai sensi delle "Direttive" (BU 6712009,

560), la quale non tiene conto degli AF versati direttamente ai minori così

come non tiene conto del reddito di __________. E ciò nonostante nella

decisione 42.2020.14 del 30 novembre 2020, codesto Tribunale abbia infine

riconosciuto e computato gli AF (quale reddito proprio dei minori) nella

trattenuta.

4.5. Visto quanto sopra, non solo l'Ufficio resistente ha tenuto

in considerazione redditi del tutto "esterni" alla famiglia nella

quantificazione del reddito computabile, ciò che ha evidentemente e

sostanzialmente ridotto le prestazioni a favore della reclamante ma addirittura

ha operato una trattenuta aggiuntiva a tali redditi dei minori, dei quali non

si è in alcun modo tenuto conto! Con tutta evidenza siamo di fronte ad

un'insensatezza giuridica, in alcun modo giustificabile. (…)” (Doc. I pag. 5-7)

Nel ricorso è poi stata

conseguentemente censurata la quantificazione del reddito computabile,

indicando che “è del tutto insensato considerare il reddito da attività dipendente

di __________ nonché gli AF di __________ e __________ quale reddito

computabile della UR, stante la totale indipendenza economica dei minori dal

padre (…) tale reddito non entra nella “sfera di disposizione” del nucleo

famigliare” (cfr. doc. I pag. 8).

Infine

la parte ricorrente ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 474.--,

affermando:

" 6.1. In

primo luogo, l'USSl ha omesso completamente di tenere conto dei redditi propri

dei minori. Infatti, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam, "il contributo

dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari

vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base,

assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSl".

Ciononostante, codesto Ufficio non ha affatto tenuto conto degli

AF e del reddito da attività dipendente di __________ nella quantificazione

della trattenuta, contrariamente a quanto infine fatto dall'Ufficio misure

attive nell'ambito della procedura ricorsuale sub inc. 42.2020.14, il quale ha

correttamente dedotto gli AF dalla trattenuta (all'epoca, __________ non

disponeva infatti ancora del reddito da attività dipendente).

Si ricorda che, nella decisione summenzionata, codesto lod.

Tribunale ha riconosciuto che il reddito proprio dei minori (a loro versato

direttamente) debba essere computato nella trattenuta effettuata dall'USSl a

titolo di regresso nei confronti del padre, tanto è vero che l'Ufficio misure

attive è poi stato chiamato a riversare la differenza a favore della

ricorrente.

6.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 276 cpv. 3 e 285 cpv. I CC, nel

quantificare il contributo di mantenimento a favore del figlio vanno tenuti in

considerazione anche i redditi da quest'ultimo conseguiti: secondo dottrina e

giurisprudenza, i redditi propri vanno considerati in ragione del 60% al

massimo (FamKomm., SCHEIDUNG-ZGB, SCHWEIGHAUSER, ad art. 285 N 34; BSK-ZGB,

BREITSCHMID, ad art. 276, N 34 e ss.). Di conseguenza, non è corretto sostenere

- come fa l'USSl nella decisione qui impugnata - che il reddito proprio del

minore non debba essere considerato nella quantificazione della trattenuta, ciò

che, per assurdo, avvantaggerebbe un minore collocato rispetto ad un minore

convivente con la famiglia.

6.3. Visto quanto precede, si chiede pertanto che, in via

subordinata all'esclusione di __________ e __________ dall'UR, il reddito dei

minori venga considerato nella quantificazione della trattenuta a favore del

settore rette. Per __________, si dovrà considerare l'importo di CHF 250.00 a

titolo di AF, mentre per __________ si dovrà considerare l'importo di CHF

250.00 a titolo di AF oltre all'importo di almeno CHF 290.00 a titolo di

reddito da attività dipendente (importo eccedente la franchigia di CHF 500.00),

per CHF 540.00 complessivi.

Di conseguenza, il reddito mensile proprio dei minori (ai sensi

dell'art. 70 cpv. 2 RLFam) ammonta complessivamente (per __________ e __________)

a CHF 790.00 mensili (CHF 250.00 per __________ e CHF 540.00 per __________), ciò

che copre integralmente l'importo destinato al pagamento delle rette per il

collocamento.

Ne consegue che la trattenuta "RECEM" non sia più

giustificata, essendo le rette per il collocamento coperte dai mezzi finanziari

diretti dei due minori, come emerge in modo chiaro da quanto precede.” (Doc. I

pag. 9-10)

1.4. L’USSI,

nella propria risposta di causa del 23 febbraio 2021, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, precisando:

" (…)

5.

Si rileva che il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, nel caso di figli che potevano far fronte al proprio

mantenimento grazie alle rendite loro spettanti, dato il caso eccezionale,

aveva valutato che si giustificava un calcolo dell'assistenza separato (STCA

19.122012 inc. 42.2012.13).

Nel caso qui in esame, come indica la stessa ricorrente i figli

minorenni del marito solo in misura parziale sono in grado di far fronte al

proprio fabbisogno e quindi non si possono ritenere economicamente

indipendenti. Pertanto non vanno esclusi dall'unità di riferimento. (…)” (Doc.

IV pag. 3)

1.5. Il

25 febbraio 2021 al TCA è pervenuto da parte dell’avv. RA 1 il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria per RI 1 vidimato dalla cancelleria

comunale di __________, al quale è stata annessa la documentazione

giustificativa (cfr. doc. VIII + 1).

1.6. Il

3 marzo 2021 il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, si è

nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).

1.7. L’USSI ha preso posizione al

riguardo con scritto del 15 marzo 2021 (cfr., doc. XI).

1.8. Il doc. XI è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’USSI ha rettamente o meno riconosciuto alla ricorrente una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 3'108.-- per il mese di settembre 2020.

Al

riguardo andrà esaminato dapprima se a ragione oppure no l’amministrazione,

nell’unità di riferimento della ricorrente, abbia considerato anche __________

e __________, figli nati dal primo matrimonio di suo marito __________ e

conseguentemente la correttezza della quantificazione del reddito computabile

dell’UR, comprensivo del salario di __________, nonché degli assegni familiari

suoi e di __________.

In

seguito il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha giustamente trattenuto dalla

prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2020 la somma di fr. 474.--

versata direttamente all’”Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento Rette”

a titolo di partecipazione al costo del collocamento di __________ e __________

(cfr. doc. C; B).

2.2

Preliminarmente

occorre rilevare che l’insorgente ha fatto valere la violazione

dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 29 dicembre 2020, e quindi

una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione,

sostenendo che l’USSI non si confronterebbe con gli argomenti sollevati nel

reclamo. La parte ricorrente ha segnatamente indicato che il semplice

riferimento a quanto riportato dal TCA in una sua sentenza non è sufficiente

per motivare la decisione dell’amministrazione in relazione alla composizione

dell’UR, comprensiva di __________ e __________ (cfr. doc. I pag. 3-4).

Il diritto di essere sentito,

di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere

una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 4A_536/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011.

consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

reclamo del 29 dicembre 2020, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente, in

particolare, il motivo per cui l’USSI ha considerato __________ e __________

nell’unità di riferimento della ricorrente, e meglio perché, a differenza del

caso giudicato dal TCA con sentenza 42.2012.13 del 19 dicembre 2012 dove i

figli in affidamento presso terzi di cui la madre non aveva la custodia né

l’autorità parentale facevano fronte al loro mantenimento grazie alle rendite

loro spettanti, i figli del marito non hanno entrate sufficienti per provvedere

al loro fabbisogno (cfr. doc. B p.to H; consid. 1.2.).

Del

resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di reclamo, ha

potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi

confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La

censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della

decisione su reclamo non risulta, dunque, fondata.

2.3

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4

L'art. 1 Las stabilisce

che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale

dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

995.--

2.

persone 1'523.--

3.

persone 1'851.--

4.

persone 2'129.--

5.

persone 2'407.--

Per ogni persona +

202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag.

478-479).

Dal

1° gennaio 2020 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come

segue:

“Persone dell’unità di riferimento - Forfait

globale per il

mantenimento

(raccomandato

dalla

COSAS)

(fr/mese)

1.

persona

997.--

2.

persone 1'525.--

3.

persone 1'854.--

4.

persone 2'134.--

5.

persone 2'413.--

Per ogni persona +

202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag.

455-456)

A

decorrere dal 1° gennaio 2021 il fabbisogno è così stabilito:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

1’006.--

2.

persone

1'539.--

3.

persone

1'871.--

4.

persone

2'153.--

5.

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.

2).

2.6

Nella presente evenienza la

ricorrente, dopo aver usufruito fino al 17 luglio 2020 di 120 indennità

straordinarie cantonali di disoccupazione concessele con decisione del 5 marzo

2020, ha inoltrato domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 206; 93,

97-98; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020).

L’USSI, con decisione del 2

settembre 2020, confermata con decisione su reclamo

del 29 dicembre 2020, le ha accordato per il mese di settembre 2020 una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'108.--, tenendo

conto di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________,

del marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc.

C; B; consid. 1.1.; 1.2.).

Come

già evidenziato, è in discussione avantutto la composizione dell’unità di

riferimento dell’insorgente.

In effetti la medesima ha contestato

l’inserimento di __________ e __________ nella sua unità di riferimento, in

quanto, i ragazzi, sui quali il marito, ossia il padre - come del resto la

madre - non ha più l’autorità parentale, sono collocati presso un istituto e non

condividono i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non

provvede in alcun modo al loro mantenimento e non riceve gli assegni familiari

per i minori che sono versati direttamente a questi ultimi. A mente della

ricorrente l'inclusione dei figli di primo letto del marito nella sua UR non è

in alcun modo giustificata e giustificabile alla luce della loro indipendenza

economica, ancor più in considerazione del reddito personale che __________

percepisce dall'apprendistato e che, non vivendo con l’insorgente,

non è

utilizzato per far fronte alle spese correnti della UR (cfr. doc. I; consid.

1.3.).

2.7

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

Giusta

l’art. 4b Laps:

"

Se entrambi i genitori

sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”

L’art.

1a Reg.Laps prevede che:

"

Se l’autorità parentale sui figli

minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art.

4.

cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di

riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Nel Messaggio n. 5221 del 13

marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla

prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era

costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto

aveva la custodia, ha indicato che:

"

D’altra parte, perché

l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei

genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato

a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di

riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento

per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento

del figlio, anche se privati della custodia.”

(Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)

Il

concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità

parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati

dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento

della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d

Laps; art. 4b Laps).

2.8

Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1

CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

Il cpv. 2 enuncia che

finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del

padre e della madre.

L’art. 298 CC relativo al

divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:

" 1 Nell’ambito di una procedura di

divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce

l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare

il bene del figlio.

2.

Può anche

limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono

prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

2bis Per

decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla

cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente

relazioni personali con entrambi i genitori.

2ter In caso

di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori

o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno

disporre la custodia alternata.

3.

Invita

l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il

padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.

Secondo l’art. 311 CC

relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:

" 1.

D’ufficio

1.

Se altre misure per la protezione del figlio

sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di

protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:

1.

quando per

inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono

in grado di esercitarla debitamente;

2.

quando non si

sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei

suoi confronti.

2.

Quando l’autorità parentale sia tolta ad

entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

3.

Salvo esplicita disposizione contraria, la

privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”

L’art. 312 CC si riferisce

per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei

genitori:

" 2. Col

consenso dei genitori

L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità

parentale:

1.

quando ne facciano richiesta per motivi gravi;

2.

quando

abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non

designati.”

L’art. 327a CC sancisce

del resto che l’autorità di protezione dei

minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

Secondo

l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

2.9

L’art. 276 CC, concernente il

mantenimento da parte dei genitori, prevede:

" 1Il

mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2.

I genitori

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3.

I genitori

sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi.”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali

con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto

ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF

120.

II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.

311.

N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.

Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.

Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art.

293.

CC prevede che:

"

Il diritto pubblico stabilisce chi

debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei

genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento

di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di

mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

L’art. 20 della Legge sul

sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per

le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso

terzi, sancisce:

" 1Sono affidamenti

di minorenni presso terzi i collocamenti:

a) presso famiglie affidatarie;

b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati

senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.

2Non

sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità

pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione

scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di

vacanza.”

Giusta l’art. 21 Legge per

le famiglie:

" 1Il minorenne può

essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il

suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non

costituiscono motivo per un affidamento.

2Se

le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente

presso famiglie affidatarie.

3L’affidamento

in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso

famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni

educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento

familiare.

4In

caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni

compiuti.”

L’art. 29 Legge per le

famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:

" 1Il finanziamento

degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una

prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le

entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale

composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.

2In

casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo

Stato, che può esercitare eventuali regressi.

3Il

contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti

all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività

e nel rispetto delle disposizioni legali.

4Il

contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene

versato a rate.

5Qualora

l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.

20.

cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.

6La

determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di

prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

7Le

ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di

acconti, sono stabilite dal regolamento.”

Secondo l’art. 60

Reg.Legge per le famiglie:

" 1Un collocamento di

minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del

minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione

del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.

2I

minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della

legislazione federale, della legge e del presente regolamento.

3Su

richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del

rappresentante legale l’UAP valuta il

bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica

l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto

dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”

Ex

art. 62 Reg.Legge per le famiglie:

" 1L’affidamento di

minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata

preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di

protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro

educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni

compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata

dall’interessato stesso.

2Tale

convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in

particolare:

a) il progetto educativo di affidamento;

b) l’ammontare

del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro

educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità

finanziarie dei genitori;

c) chi si assume

gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli

importi necessari per le vacanze ecc.;

d) chi prende le decisioni relative alla vita

scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla

frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;

e) il disciplinamento delle relazioni personali;

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

3Quando

l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve

avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.

4L’UAP

elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti

interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”

Per quanto attiene alle

spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso,

l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:

" 1L’USSI fa valere

le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di

famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede

le capacità finanziarie dei genitori.

2L’USSI

può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo

giustificano.

3Restano

riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977

sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”

Giusta l’art. 70 Reg.Legge

per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:

" 1L’ammontare del

contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri

utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.

2Il

contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi

finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di

base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”

Le Direttive concernenti

l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai

fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:

" 1. La

retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo

riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per

l’internato e fr. 300.– per l’esternato.

2.

L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori

del minorenne è stabilito in:

Condizioni

di reddito familiare

Ammontare

del contributo mensile

Internato

Esternato

Famiglia

senza prestazioni LAPS

da

CHF. 220 da CHF 110

a

CHF 480.- a CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS,

senza

prestazioni di assistenza

CHF. 400 da CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS

di

cui prestazioni di assistenza

CHF.

220.

CHF 110

3.

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la

propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.

4.

Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia

affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a

partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza

prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di

assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per

le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.

5.

Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di

cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute

e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni

ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”

2.10

Con sentenza 42.2008.15 del 18

marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale,

in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in

affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla

quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese,

di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato

l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di

riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in

applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è

costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità

parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha

derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla

Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare

continuano a fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha

l’autorità parentale.

Il

TCA, al riguardo, ha precisato che:

"

(…) Tale soluzione si giustifica

tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in

affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.

2.7.; Basler Kommentar, ad art.

276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n.

06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio

di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).

In effetti ciò risulta anche dalle

Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid.

2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi

affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di

prestazioni assistenziali.

L’intervento dello Stato ha come scopo quello

di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non

hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento

(cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15

del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)

Con sentenza 42.2012.13

del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa

Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due

figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della

custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun

modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i

redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto

eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per

l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di

verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto

non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né

le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto

inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due

tutori.

È stato del resto

precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe

dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse

diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che

a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza

tra parenti.

Il caso della sentenza

42.2012.13

si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in

quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata

privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come

del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento

(come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il

primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a

terzi), ma erano pure sotto tutela.

In secondo luogo, i figli

facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.

2.11

Nel

caso di specie dalle carte processuali risulta che __________, attuale marito

della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con __________ e che dalla

loro unione, il __________ 2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________

(cfr. doc. 157).

Il

21.

novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo

scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 157).

Dalla

Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore

emerge segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al

padre che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più

ampie relazioni personali (cfr. doc. 166 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di

divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini

istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 164).

Nel

febbraio 2011 il padre di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno

dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo

(CEM)” con il centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e

rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i

figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il

domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta

e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive

concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi

riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.;

doc. 145; 151).

Inoltre

è stato precisato:

"

(…)

3.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il

versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM

responsabile della fatturazione e dell’incasso.

Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito

in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso.

(…).

14.

CESSIONE

La famiglia naturale autorizza il versamento di

eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di

affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico

direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal

suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)

Il

28.

aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha

accolto la richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto

segue:

"

§ si autorizzano le relazioni

personali tra il padre __________ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica

sera;

§ i minori __________ e __________ potranno recarsi

dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora

quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato

naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 144)

L’Autorità

Regionale di Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________

dell’autorità parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato

e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale

tutrice è stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr.

doc. 124; consid. 2.8.).

In proposito cfr. pure

STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.11.

2.12

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda di avere,

con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12., confermato il modo

di operare dell’Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo

dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione assegnata alla

ricorrente con decisione del 5 marzo 2020 aveva considerato un’unità di

riferimento composta, oltre che da RI 1, del figlio __________ e di suo marito __________,

anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________, rilevando:

" (…) l’art.

4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità

parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr.

consid. 2.7.).

È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È

altrettanto vero, però, che in casu la madre di __________ e __________ risiede

all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6).

Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver

avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al

febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la

custodia di __________ e __________ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua

richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i

figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.).

La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella

giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava

un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto

dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre

dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia

della custodia che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il

marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite

le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto.

In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava

di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.).

Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile

dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi

degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un

minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di

mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente

dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.)

anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di

assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di

prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)

Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell’imponibile annesso

alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all’imposta cantonale

2018.

si evince che quale “deduzione per ogni figlio a carico” il dato

dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr.

documentazione allegata a doc. IV).

L’art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo

di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede.

Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel

luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato

che la condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è

obbligatoriamente collegata all’autorità parentale (cfr.

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).

Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3)

che corrisponde a quanto indicato dai coniugi __________ nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2018.”

2.13

In concreto __________, nel

settembre 2020, era in formazione, frequentando la scuola di sartoria (cfr.

doc. 188).

La

medesima non percepiva alcun reddito, se non il versamento diretto degli

assegni familiari di fr. 250.-- al mese. In effetti con decisioni del 27 maggio

2020.

e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari ha deciso il versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________

con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192;

STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).

Pertanto, come stabilito

dall’USSI, la medesima, benché sia collocata presso un istituto, va considerata

nell’unità di riferimento della ricorrente sulla base delle stesse

considerazioni sviluppate nella sentenza 42.2020.14 al consid. 2.12. esposte

sopra.

In proposito è ad ogni

modo utile ribadire che l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie

forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o

della custodia; cfr. consid. 2.9.).

Ritenuto

che __________ fa parte dell’unità di riferimento dell’insorgente, nel calcolo della

prestazione assistenziale ordinaria, oltre alle sue spese (in particolare

fabbisogno di base e premio dell’assicurazione malattia; cfr. doc. C), vanno

pure computati gli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a suo favore

(cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam), indipendentemente dal fatto che con decisioni

del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa __________ abbia deciso il

versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________ con effetto

retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14

del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).

2.14

__________, per contro, nel

mese di settembre 2020 svolgeva un apprendistato quale impiegato in logistica,

percependo un salario di fr. 750.-- lordi mensili per tredici mensilità, pari a

fr. 736.80 netti e a fr. 9'578.-- annui (cfr. doc. C), con aumento nel corso

del mese di settembre 2020 a fr. 950.-- al mese lordi, corrispondenti a fr.

933.30

netti, (cfr. doc. 195; 189; 197) e a fr. 12’133.-- lordi all’anno.

L’art. 323 CC relativo al

provento del lavoro del figlio prevede:

" 1 Il figlio ha l’amministrazione e il

godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i

genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.

2.

I genitori

possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato

contributo per il suo mantenimento.”

__________ può, dunque,

amministrare autonomamente il proprio stipendio e goderne, ciò che significa

anche far fronte alle proprie spese.

Come

visto (cfr. consid. 2.11.), a favore del figlio del marito della ricorrente,

essendo il padre stato privato dell’autorità parentale, è peraltro stata

istituita una tutela da tempo dal febbraio 2017.

Inoltre

__________, come sua sorella, vive in un istituto e non con il padre, per cui quest’ultimo

nemmeno può esigere un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323

cpv. 2 CC).

In

proposito giova evidenziare che il fatto di considerare giusta l’art. 4b Laps, al

quale la Las rinvia senza deroga alcuna, nell’unità di riferimento della madre i

figli in affidamento presso terzi di cui entrambi i genitori sono privati

dell’autorità parentale è proprio legato all’obbligo di mantenimento che

comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell’art. 276 CC

(cfr. consid. 2.9.).

In effetti dal Messaggio del

13.

marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che se dell’unità di

riferimento dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui

essi hanno la custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio

1998, un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe

parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della

soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a

provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr.

consid. 2.7.).

Nel

caso di specie, però, __________ beneficia del versamento diretto degli assegni

di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.), nonché del reddito

mensile di fr. 736.80, aumentato a fr. 933.30 nel corso del mese di settembre

2020, conseguito svolgendo l’apprendistato per complessivi fr. 986.80,

rispettivamente 1'183.30.

Tali

importi sono superiori rispetto all’ammontare di fr. 394.40, ottenuto sommando

all’importo relativo al suo fabbisogno di fr. 280.-- (fr. 2'134 – fr. 1'854;

cfr. consid. 2.5.) il premio della cassa malati computato nel calcolo della

prestazione assistenziale di fr. 114.40 (da cui va ancora dedotto il sussidio;

cfr. doc. C).

L’eccedenza

di reddito computata nel conteggio della prestazione assistenziale andrebbe

così a vantaggio di suo padre, della moglie e del figlio di quest’ultima,

quando invece non risulta che il padre di __________ provveda in qualche modo

al mantenimento suo e di __________ (cfr. doc. I; 129). In effetti l’Ufficio

sostegno sociale e dell’inserimento - Settore rette ha promosso una causa

civile contro il marito dell’insorgente in merito al suo obbligo contributivo

che è ancora pendente presso la Pretura di __________ (cfr. doc. I pag. 6; B;

STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12.).

Questa

Corte, tutto ben considerato, ritiene perciò che, alla luce delle specifiche

particolarità della presente evenienza (marito della ricorrente privato dal

2017.

dell’autorità parentale sul figlio __________ - collocato presso un

istituto dal 2011, sotto tutela dl 2017 e al beneficio di un reddito da attività

lavorativa, apprendistato - al cui mantenimento non provvede), si giustifichi di

non tenere conto di __________ nell’unità di riferimento della ricorrente (cfr.

STCA 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77

segg. citata al consid. 2.10.).

Pertanto i redditi e le

spese a lui attribuibili non vanno computati nel calcolo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante all’insorgente nel mese di settembre 2020.

2.15

Per quanto attiene alla

deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 474.-- versati

direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento – Settore rette

a titolo di partecipazione al costo per il collocamento di __________ e __________

presso il centro educativo (cfr. consid. 1.1., doc. C), va osservato che la

Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni

presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da

parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le

famiglie).

Le

Convenzioni ufficiali per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________

sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla

retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti

l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai

fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia

con prestazioni LAPS (fra le quali figurano tra l’altro le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione

malattie - cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Laps - di cui beneficia la

famiglia __________; cfr. doc. C) di cui prestazioni di assistenza il contributo

alle rette per l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 220.--

mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).

Ne

discende che il conteggio di un contributo alle rette per __________ e __________

non presta il fianco a critiche.

Tuttavia

deve essere tenuto conto del fatto che __________, che non va considerato

nell’UR della ricorrente, percepisce un reddito dall’apprendistato che sta

svolgendo e riceve direttamente sul suo conto gli assegni di formazione per

complessivi fr. 848.16 mensili (cfr. consid. 2.13.; 2.14.).

Anche __________, del

resto, beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr.

250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.).

Inoltre l’art. 70 cpv. 2

Reg.Legge per le famiglie enuncia in ogni caso che il contributo dei genitori

viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al

mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno

integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il

versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cfr. consid. 2.9.), rispettivamente

ai sensi dell’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall’obbligo di

mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr.

consid. 2.9.).

Visto

che la partecipazione al costo del collocamento dei minori viene coperta in

primo luogo utilizzando segnatamente gli assegni familiari mensili che in

concreto vengono corrisposti direttamente a __________ e __________ su conti a

loro intestati e il cui importo globale di fr. 500.-- (fr. 250 x 2) è maggiore

della trattenuta RECEM di fr. 474.-- (cfr. doc. C), dall’ammontare della

prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2020, che sarà da

calcolare nuovamente omettendo dall’unità di riferimento __________, non va dedotto

alcun importo a titolo di contributo per il collocamento in istituto dei figli

del marito dell’insorgente.

2.16

Alla

luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione,

affinché, effettui un nuovo conteggio della prestazione assistenziale ordinaria

spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020, tenendo conto di un’unità

di riferimento composta di quattro persone, e meglio dell’insorgente, del

marito, di __________ e di __________, a esclusione di __________, e non

applicando alcuna trattenuta RECEM.

2.17

La

ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha

diritto all'importo di fr. 1’600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett.

g LPGA; 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è

vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27

marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27

maggio 2019 consid. 2.9.).

2.18

Per

la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di

principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui

adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF

9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I

446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA

1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della Las, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch e della sentenza 42.2020.14 del 30 novembre

2020.

la presente vertenza - relativamente al principio del computo di __________

nell’unità di riferimento della ricorrente - appariva, dopo un esame

forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la figlia del marito

dell’insorgente, nel mese di settembre 2020, non percepiva alcun reddito ad

eccezione degli AF versatile direttamente. Pertanto per la medesima continuava

a valere quanto stabilito nel giudizio del TCA 42.2020.14 dove, in relazione

all’unità di riferimento, tornava applicabile, come in casu, l’art. 4 Laps.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto

riguardava la presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento,

non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo

2013.

consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017;

STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per

quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto,

per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito

patrocinio cfr. STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11

giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2

aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della

mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato

respinto nel merito.

2.19

La ricorrente ha chiesto,

inoltre, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per quanto

concerne la procedura di reclamo (cfr. doc. I).

Nella procedura di reclamo

dinanzi all’USSI la medesima era già rappresentata dall’avv. RA 1.

La decisione su reclamo

avrebbe dovuto altresì accogliere parzialmente le censure dell’insorgente (cfr.

consid. 2.14.-2.16.).

L'art. 52 cpv. 3 della

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA), applicabile nell’ambito

dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e

65.

cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione non

sono accordate ripetibili.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe

potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se

risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata

in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile

2015.

consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

4.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA

38.2009.62

del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre

2004.

consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il

Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che

l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione

non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali

conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di

procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate

unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di

soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,

n. 85).

Al riguardo cfr. STCA

38.2020.67

del 26 aprile 2021.

2.20

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione

delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015

del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 38).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente

è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in

cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo

di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del

7.

aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

In casu, tutto ben

considerato, la questione di sapere se i figli del marito della ricorrente su

cui quest’ultimo, nonché la madre, non hanno l’autorità parentale, che vivono

in istituto e che beneficiano di redditi facciano parte o meno dell’unità di

riferimento, costituisce un difficile tema giuridico da chiarire. Si giustifica,

quindi, l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.

Differentemente

va concluso, invece, per la problematica relativa alla trattenuta di un importo

a titolo di contributo per il collocamento di __________ e __________, visto

che i medesimi ricevono gli AF direttamente.

Del

resto l’assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa

deve restare l’eccezione (cfr.9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

Ne discende che le

condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute ossequiate

(l’indigenza deve essere ammessa siccome l’insorgente è al beneficio

dell’assistenza sociale dal settembre 2020) solamente per quanto riguarda la

questione di sapere se nell’UR andava oppure no tenuto conto anche di __________

e __________.

A proposito del

presupposto della probabilità di esito favorevole va evidenziato che il reclamo

è stato interposto il 29 settembre 2020, mentre la sentenza del TCA 42.2020.14

- con la quale in ambito di ISD è stata confermata la composizione dell’UR

comprensiva di __________ - le cui argomentazioni sono valide per __________

anche per il mese di settembre 2020 - è stata emessa successivamente, ovvero il

30.

novembre 2020.

Alla ricorrente vanno,

dunque, accordate ripetibili - che l’USSI quantificherà debitamente - nella

misura in cui in relazione a __________ il reclamo andava accolto e deve essere

riconosciuto il gratuito patrocinio per quanto attiene alla contestazione della

presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento.

Sono, per contro, escluse

le ripetibili per la procedura di reclamo nella misura in cui il reclamo andava

accolto circa la contestazione della trattenuta RECEM (cfr. doc. 60), non

essendo necessaria l’assistenza di un avvocato.

2.21

In ambito di

assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è

del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni dell’assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale

non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, la presente procedura è esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 29 dicembre 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché calcoli nuovamente l’importo della

prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di

settembre 2020 - la cui unità di riferimento è composta della medesima, di suo

figlio, del marito e di __________ - ed emetta una nuova decisione in merito

senza applicare la trattenuta RECEM.

§§§ L’USSI

riconoscerà all’insorgente le ripetibili e l’ammetterà al beneficio del

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo come indicato al consid. 2.20.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili per la procedura davanti al TCA.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non

divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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