42.2021.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 maggio 2021Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.12
cs/DC
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2021 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 2 è amministratore unico e
socio della RI 1, attiva nel settore dell’organizzazione di eventi regionali,
nazionali ed internazionali (cfr. doc. 4 e allegati).
1.2. In seguito alla pandemia di
coronavirus, RI 1 ha chiesto per tutti i suoi dipendenti l’indennità per lavoro
ridotto ai sensi della LADI. L’indennità, in virtù delle norme adottate dal
Consiglio federale per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia, è
stata versata, fino al 31 maggio 2020, anche a RI 2, pur essendo, in qualità di
socio e direttore della società, in una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).
1.3. L’11 settembre 2020 RI 1,
visto il perdurare della situazione pandemica, ha inoltrato una richiesta per
l’ottenimento delle indennità per perdita di guadagno per coronavirus dal 1°
giugno 2020 in favore di RI 2, in applicazione degli art. 2 cpv. 3bis e 3ter e
3 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
1.4. Con decisione del 17
settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 24 dicembre 2020,
la Cassa CO 1 ha respinto la domanda. L’amministrazione ha infatti accertato
che il salario determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la
LAVS per l’anno 2019 è di fr. 123'566 e pertanto non rientra nei parametri di
cui all’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per poter
ottenere le chieste prestazioni (doc. 9).
1.5. RI 2 e RI 1, rappresentati
dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando l’accoglimento della
richiesta di indennità giornaliere Corona.
Fatti
I ricorrenti, che
richiamano l’intero incarto dalla Cassa e fanno valere una violazione del loro
diritto di essere sentiti poiché l’amministrazione non avrebbe preso posizione
in merito alle loro censure, sostengono che la decisione su opposizione, così
come gli art. 2 cpv. 3bis e ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, siano
lesivi del principio della parità di trattamento sancito dall’art. 8 della
Costituzione federale.
Essi rammentano che per
l’art. 2 cpv. 3bis e ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, a partire
dal 1° giugno 2020 e fino al 16 settembre 2020, le persone che rivestono una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore ricreativo,
hanno diritto all’IPG Corona se il loro reddito da lavoro soggetto all’AVS per
l’anno 2019 si situa tra fr. 10'000 e fr. 90'000 e il genere di attività svolta
rientra fra quelle elencate nell’Allegato I alla Circolare sull’indennità in
caso di provvedimenti per combattere il coronavirus, versione 6 (CIC). RI 2
rientra nell’ipotesi di cui all’allegato I ma ha un reddito soggetto all’AVS
pari a fr. 123'566.
Per i ricorrenti l’art. 2
cpv. 3ter Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno opera una distinzione
inammissibile in quanto concede un diritto all’IPG Corona solo alle persone che
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, attive nel
settore ricreativo, che nel 2019 hanno percepito un reddito soggetto all’AVS
compreso tra i fr. 10'000 e i fr. 90'00, senza che vi sia un motivo serio e
oggettivo a giustificazione di tale distinzione. Ciò ha come conseguenza che
coloro che nel 2019 hanno conseguito un reddito di fr. 89'999 ricevono
indennità complete, mentre coloro che hanno percepito un salario di fr. 90'001
non ricevono alcunché. Essi ritengono che gli unici criteri che dovrebbero
essere presenti nell’Ordinanza e sulla base dei quali dovrebbe essere concessa
o meno un’indennità per perdita di guadagno, dovrebbero riguardare l’interruzione
o la limitazione dell’attività e la conseguente perdita di guadagno. Non si
giustificherebbe di inserire delle condizioni di reddito. Tali valori non sarebbero
idonei ad indicare se l’azienda del dipendente in questione sia stata colpita o
meno dalla pandemia. L’ordinanza non ha quale scopo di obbligare lo Stato a
fornire prestazioni per correggere ineguaglianze economiche e sociali, ma
esclusivamente di dare un sostegno alle imprese messe in ginocchio dalla
pandemia. RI 1 avrebbe dovuto beneficiare per il suo dipendente del diritto
all’IPG Corona indipendentemente dall’ammontare del reddito conseguito da
quest’ultimo. Sarebbe stato sufficiente utilizzare il sistema previsto nella
LIPG e ripreso anche all’art. 5 dell’ordinanza Covid-19 perdita di guadagno per
cui l’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio dell’attività
lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità ma in ogni
caso al massimo a fr. 196 al giorno. Questo permette di limitare le indennità
senza escludere, e dunque senza discriminare, le persone aventi un reddito
annuo superiore a fr. 88'200. Il Consiglio federale, secondo i ricorrenti,
parrebbe aver fatto delle riflessioni analoghe poiché a partire dal 17
settembre 2020 l’Ordinanza in questione è stata modificata e il presupposto
relativo al reddito inferiore a fr. 90'000 è stato eliminato. La Cassa avrebbe
dovuto interpretare conformemente alla Costituzione tale norma e versare le
dovute indennità a RI 2.
1.6. Con risposta del 25 febbraio
2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 9 marzo 2021 i ricorrenti
hanno indicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre e di prendere
atto della risposta dell’amministrazione che non ha risposto alle censure mosse
dagli insorgenti, segnatamente circa la costituzionalità dell’ordinanza
applicata nella fattispecie (doc. V).
Considerandi
in
ordine
2.1
I
ricorrenti fanno valere la violazione del loro diritto di essere sentiti poiché
la decisione su opposizione impugnata non si confronterebbe “in alcun modo
con le importanti e pertinenti argomentazioni contenute nell’opposizione del 24
settembre 2020” (doc. I).
La
Cassa non si sarebbe espressa in merito al fatto che la situazione di crisi
vissuta da RI 1 perdura e che una conferma della decisione di diniego la
priverebbe totalmente degli aiuti economici per il proprio dipendente, RI 2,
ciò che colliderebbe con la ratio legis dell’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno che mirava proprio a sostituire la soppressione,
dal 31 maggio 2020, del diritto alle indennità per lavoro ridotto (ILR) per gli
assicurati che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro. L’amministrazione non avrebbe inoltre preso posizione in merito alla
richiesta di riconoscere alla società un’indennità IPG Corona per RI 2 perlomeno
per il reddito fino a fr. 90'000.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127.
III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4.
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126.
I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione
(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.
).
In
concreto la Cassa ha esposto le disposizioni legali applicabili al caso di
specie ed ha indicato le ragioni per le quali ha respinto la domanda tendente
al versamento delle indennità giornaliere Corona.
L’amministrazione
ha rilevato che RI 2 ha conseguito nel 2019 un reddito da attività dipendente
di fr. 123'566 che risulta superiore al salario limite di fr. 90'000 previsto
dall’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per poter
ottenere le prestazioni.
I
ricorrenti hanno potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della
richiesta e le hanno ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a
questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. III), sulla quale gli insorgenti si sono espressi brevemente il 9 marzo
2021.
(doc. V).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentiti.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione
si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe
inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del
diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132
V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del
9.
luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione, negato il diritto alle
indennità giornaliere Corona alla società ricorrente in favore del proprio
dipendente, amministratore unico e socio, RI 2, a causa del suo reddito da
lavoro conseguito nel 2019 superiore al limite di fr. 90'000 figurante
nell’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza Covid-19 per perdita di guadagno (cfr., a
proposito dei salariati con posizione analoga a quella di un datore di lavoro,
STCA 42.2021.18+19 del 10 maggio 2021).
2.3
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Per quanto d’interesse per
la causa in esame, l’art. 2 cpv. 3ter della menzionata Ordinanza, relativo agli
aventi diritto, modificato il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), prevede:
" 3ter
Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3
lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la
disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le
condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate
obbligatoriamente all’AVS.”
Per il citato art. 2 cpv.
3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore secondo la modifica
del 19 giugno 2020, (RU 2020 2223):
" 3bis
I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità se subiscono
una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per
combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei
contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000
franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per analogia
l’articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
Ai sensi dell’art. 3 cpv.
3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno adottato il 1° luglio 2020 (RU
2020.
2729):
" 3bis
Per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter il diritto all’indennità
inizia il 1° giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.”
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1),
è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla
cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi
AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai
sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU
2020.
2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739),
l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4
novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione
del 20 gennaio 2021 RU 2021 18). L’ultima versione è aggiornata al 1° maggio
2021.
[stato 3 maggio 2021]).
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
Per completezza va
osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato
abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in
vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 5 cpv. 2-2ter
dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia:
" 2
All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso
1.
della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno
già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione
vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
2.4
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.
CIC versione 15, stato al 3 maggio 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.4. N.1041 della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a
indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla
chiusura di strutture:
" Hanno
diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in
seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.”
Nella versione 2 della
CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.:
" 3.2.5
Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori
indipendenti
1041.2
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
– il
cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000
franchi; e
– la
cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2
dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente,
una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di
provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio
federale.
1041.3
La
determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa
sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di
fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia
provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)”
Il tenore del N. 1041.3
nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente:
"
1041.3
L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.)
5/20 si basa
sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi
(contributi d’acconto) per l’anno 2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per
analogia”
Le versioni 4 (stato: 20
maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno 2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno
comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3.
Nella versione 6 della
CIC, stato al 3 luglio 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.6, soppresso nella
versione 7 CIC, stato al 17 settembre 2020, che prevede.:
" 3.2.6
Diritto per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e
per i coniugi che lavorano nell’azienda
1041.4
Hanno diritto all’indennità le persone in posizione
analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5
L’estratto
dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I.”
2.5
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1
pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125.
consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131.
V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127
V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,
pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86
consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.
; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3
; 128 I 167 consid.
4.
)."
2.6
Nella presente evenienza, i
ricorrenti contestano la costituzionalità della decisione su opposizione poiché
lesiva della parità di trattamento sancita dall’art. 8 della Costituzione
federale. Essi ritengono che l’art. 2 cpv. 3ter in combinazione con il cpv.
3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno operi una distinzione
inammissibile in quanto concede un diritto all’IPG Corona solamente alle
persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,
attive nel settore ricreativo, che nel 2019 hanno percepito un reddito soggetto
all’AVS compreso tra i fr. 10'000 e i fr. 90'000 senza che vi sia un motivo
serio e oggettivo a giustificazione di tale distinzione.
Essi fanno segnatamente
valere che con un salario di fr. 89'999 si avrebbe diritto alle indennità
piene, mentre con un salario di appena due franchi superiore la persona
assicurata non avrebbe diritto ad alcunché. Gli unici criteri che dovrebbero
essere presenti nell’ordinanza e sulla base dei quali dovrebbe essere concessa
o meno un’indennità per perdita di guadagno, secondo i ricorrenti, dovrebbero
riguardare l’interruzione o la limitazione dell’attività e la conseguente
perdita di guadagno. Per gli insorgenti non si giustifica introdurre delle
condizioni di reddito. Tali valori non sono idonei ad indicare se l’azienda sia
stata colpita o meno dalla pandemia. Scopo dell’ordinanza non è quello di
obbligare lo Stato a fornire prestazioni per correggere inuguaglianze
economiche e sociali, ma esclusivamente dare sostegno alle imprese in
difficoltà a causa della pandemia.
2.7
Un atto normativo, così come una decisione, lede il principio
di uguaglianza sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se
a fronte di situazioni simili opera distinzioni giuridiche non giustificate da
motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime identico situazioni che
presentano differenze tali da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 140 I 77 consid. 5.1 pag. 80; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).
In tale contesto, il legislatore dispone di un ampio potere
di apprezzamento e il Tribunale interviene solo se, su punti importanti, la
scelta attuata risulta insostenibile (DTF 135 I 130 consid. 6.2 pag. 137; 131 I 1 consid. 4.2 pag. 6, 313 consid. 3.2
pag. 317; 127 I 185 consid. 5 pag. 192).
Non
va poi dimenticato che una violazione dell'art. 8 cpv. 1
Cost. può comunque trovare legittimazione negli obiettivi
perseguiti dal legislatore (STF 2C_428/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.1; DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con
ulteriori rinvii) e che - in generale - quest'ultimo ha ampio spazio di manovra
(DTF 143 I 1 consid. 3.3 pag. 8; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).
2.8
Il tema del limite di fr.
90'000 per percepire indennità per perdita di guadagno per i casi di rigore è
già stato affrontato in altri Cantoni.
In una sentenza 200 20 450
EO del 14 gennaio 2021 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, relativo
ad una dr.ssa che svolgeva un’attività indipendente, i giudici cantonali, dopo
un’approfondita disanima dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, hanno
confermato la costituzionalità dell’art. 2 cpv. 3 bis, stabilendo che essa non
viola il principio della parità di trattamento (consid. 9.2 e 9.3). Il limite
di reddito di fr. 90'000 prende spunto dal calcolo delle indennità di perdita
di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità (LIPG),
che prevede il versamento massimo di fr. 5'880 al mese, rispettivamente di fr.
196.
al giorno (cfr. art. 16 cpv. 4; 16a e 16f LIPG). L’idea alla base
dell’importo massimo è che gli assicurati che percepiscono un reddito annuo
superiore a fr. 90'000 possono sopportare una riduzione limitata nel tempo del
loro reddito (doc. 5.5.2).
L’art. 2 cpv. 3bis
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno costituisce pertanto una misura per
i casi di rigore, quale strumento per evitare difficoltà esistenziali alle
persone colpite dalle decisioni delle autorità in seguito alla pandemia di
coronavirus.
Con sentenza EE.2020.00046
del 14 gennaio 2021 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton
Zurigo ha dovuto giudicare il caso di un’assicurata indipendente che nel 2019
ha conseguito un reddito di fr. 92'600, ossia appena superiore al limite di fr.
90'000. Rammentato che l’art. 2 cpv. 3bis dell’ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno ha lo scopo di coprire una perdita finanziaria per i casi di rigore, i
giudici cantonali hanno rilevato che nell’ambito del diritto d’urgenza l’Esecutivo
ha un grande margine di manovra e può adottare le misure necessarie per
pervenire allo scopo prefissato, che nel caso di specie era quello di aiutare
le persone che si sono trovate in difficoltà finanziaria senza colpa e che,
conseguendo un reddito massimo di fr. 90'000, non avevano a disposizione
riserve finanziarie per far fronte alla perdita di guadagno. I giudici
zurighesi hanno affermato che secondo il Consiglio federale verosimilmente le
persone con un reddito superiore ai fr. 90'000 sarebbero state maggiormente in
grado di costituire delle riserve, rispetto alle persone che hanno conseguito
un reddito inferiore. Inoltre all’epoca della promulgazione dell’ordinanza occorreva
non solo agire d’urgenza, ma pure stabilire regole semplici per permettere ad
un gran numero di persone di far capo agli aiuti previsti senza troppe
difficoltà. Il Tribunale ha conseguentemente respinto il ricorso.
Per un altro caso simile
cfr. anche la sentenza VBE.2020.384 del 20 novembre 2020 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Argovia.
2.9
In concreto, alla luce di
quanto sopra, nella misura in cui gli insorgenti criticano il limite di fr.
90'000 posto dall’Esecutivo, va rammentato che gli art. 2 cpv. 3bis e 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non sono stati adottati in seguito
ad una procedura legislativa ordinaria, ma fondandosi sull’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale, ossia in base ad un diritto d’urgenza e che la
questione di sapere se esiste un motivo ragionevole per operare una distinzione
giuridica può ricevere risposte diverse secondo il momento in cui viene
adottata la norma ed occorre tenere conto delle condizioni esistenti al momento
della sua promulgazione (cfr. DTF 142 II 425, consid. 4.2). Il legislatore,
rispettivamente l’Esecutivo, dispongono in tal senso di un ampio margine di
manovra.
In questo contesto va
tenuto conto della circostanza che gli articoli litigiosi sono stati emanati
dal Consiglio federale in un periodo di grave crisi sanitaria che necessitava
(e necessita tuttora), per forza di cose, l’adozione di soluzioni semplici ed
immediate, così da permettere alle persone fortemente toccate da quanto
accaduto, un aiuto economico in tempi brevi.
Se è vero che il
superamento di un solo franco del reddito stabilito dall’art. 2 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 indennità giornaliere fa perdere il diritto a qualsiasi
prestazione, d’altra parte non va dimenticato che un certo schematismo è insito
nel sistema delle assicurazioni sociali ed è assai diffuso. Non è infatti
insolito trovare nelle numerose leggi che reggono le assicurazioni sociali
valori soglia da raggiungere per ottenere delle prestazioni oppure, al
contrario, dei limiti oltrepassati i quali non è più possibile ottenere alcuna
prestazione (ad esempio nelle prestazioni complementari o per i sussidi dei
premi LAMal [cfr. DTF 122 I 343 consid. 3g/dd]).
Basti qui pensare che in
una sentenza del 9 giugno 2001 pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 200,
l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nell’ambito di una richiesta
di una rendita vedovile, non ha interpretato estensivamente il termine
temporale contenuto nell'art. 24a LAVS secondo cui il coniuge divorziato è
parificato alla persona vedova se ha uno o più figli e il matrimonio è durato
almeno dieci anni (lett. a) ed ha confermato il diniego della prestazione nel
caso di una durata di matrimonio di 9 anni e 11 mesi (cfr. anche DTF 115 V 77).
Nel solco di tale sentenza
il TCA, il 29 febbraio 2012 (inc. 30.2012.4), ha negato il diritto ad una
rendita vedovile ad una donna che era stata sposata 4 anni, 10 mesi e 17
giorni, invece dei 5 anni stabiliti dall’art. 24 LAVS.
Non va poi dimenticato che
per poter ottenere una rendita AI occorre raggiungere un grado d’invalidità del
40% (art. 28 cpv. 2 LAI) e che in caso di grado d’invalidità del 39.49%, va
effettuato un arrotondamento per difetto al 39% che impedisce il versamento
della prestazione (DTF 130 V 121, consid. 3.2 in fine; cfr. la STCA 32.2016.117
del 24 aprile 2017 dove questo Tribunale ha arrotondato il grado d’invalidità
del 59.48% al 59%, attribuendo ½ rendita alla persona assicurata che se avesse
raggiunto il 60% avrebbe avuto diritto a ¾ di rendita).
Nell’ambito dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’art. 13 cpv. 1 LADI prevede che ha adempiuto il
periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha
svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Un
arrotondamento non è possibile neppure se a mancare è solo una frazione di
giorno (cfr. STF 8C_541/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 5.3.5 [periodo di
contribuzione di 11.887 mesi] e 5.3.6 con riferimento alla DTF 122 V 256).
La sicurezza del diritto
impone pertanto l’adozione di valori soglia, rigidi ed invalicabili, che
permettono tuttavia di avere certezze circa i diritti delle persone assicurate che
intendono ottenere le prestazioni sociali.
Ciò vale a maggior ragione
nel caso di specie, trattandosi di norme che sono state adottate in un regime di
estrema urgenza ed in una situazione eccezionale che non permetteva di
esaminare accuratamente e nel dettaglio se tutte le persone toccate dalle
misure adottate dal Consiglio federale per far fronte all’emergenza pandemica
avrebbero ottenuto un’indennità adeguata per la perdita di guadagno subita.
Del resto, il limite di fr.
90'000 imposto dall’art. 2 cpv. 3 bis dell’ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno, che, va ribadito, costituisce una misura per i casi di rigore, è
giustificabile anche dalla circostanza che è stato in vigore per un breve lasso
di tempo, fino al 16 settembre 2020.
Al ricorrente fino al 31
maggio 2020 sono state erogate prestazioni per il tramite delle indennità per
lavoro ridotto anche se in posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr.
ricorso, doc. I, pag. 3) e dal 17 settembre 2020 le norme ed il metodo di
calcolo sono stati modificati (cfr. consid. 2.3).
Tale limite inoltre non è
avulso dal sistema delle assicurazioni sociali, ma prende spunto da quello
previsto per il calcolo delle indennità per perdita di guadagno per chi presta
servizio e in caso di maternità o paternità (LIPG), che prevede il versamento
massimo di fr. 5'880 al mese, rispettivamente di fr. 196 al giorno (cfr. art.
16.
cpv. 4; 16a e 16f LIPG), ritenuto che di principio le persone con un reddito
annuo superiore a fr. 90'000 possono sopportare una riduzione del loro salario,
perché ritenute in grado di costituire delle riserve finanziarie.
La soluzione si giustifica
tanto più se si considera, dal profilo della parità di trattamento, che dopo il
31.
maggio 2020 hanno potuto beneficiare delle prestazioni dell’IPG Corona
soltanto le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive
nel settore delle manifestazioni ma non le altre persone che si sono trovate in
situazioni simili (STCA 38.2020.39 del 28 luglio 2020; STCA 38.2020.65 del 4
novembre 2020; STCA 38.2020.59 del 13 ottobre 2020, dichiarato irricevibile da
Tribunale federale con sentenza 8C_181/2021 del 5 marzo 2021).
Per cui l’art. 2 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, che costituisce una misura per i
casi di rigore, e che dal 17 settembre 2020 è stata sostituita da un nuovo
metodo di calcolo (consid. 2.3 in fine), unitamente all’art. 2 cpv. 3ter della
medesima Ordinanza reggono alle critiche ricorsuali e devono essere applicate
anche nel caso di specie.
Ne segue che
all’assicurato non può neppure essere riconosciuto l’importo del reddito non
conseguito nel periodo litigioso calcolato sulla base del salario massimo di fr.
90'000.
2.10
In queste condizioni la
decisione su opposizione del 24 dicembre 2020 va confermata.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 3 febbraio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti