Lexipedia

Decisione

42.2021.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2021Italiano23 min

I

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29

novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;

DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24

febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.5. Nella presente

evenienza la decisione su reclamo emessa il 16 dicembre 2020 è stata inviata al

ricorrente il medesimo giorno per raccomandata ed è stata recapitata al

medesimo il 17 dicembre 2020 (cfr. doc. 154).

La

decisione su reclamo del 21 dicembre 2020, anch’essa inviata all’insorgente per

raccomandata lo stesso giorno dell’emanazione, è stata ritirata allo sportello

postale di __________ il 29 dicembre 2020 (cfr. doc. 126).

In

entrambi i casi il termine di 30 giorni per impugnare i provvedimenti citati

davanti al TCA ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei

termini dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 incluso (cfr. consid. 2.4.), il

3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021.

Il

ricorso contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 e contro la

decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è, invece, stato spedito per

raccomandata il 3 febbraio 2021 ed è pervenuto a questo Tribunale il 4 febbraio

2021 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.

2.6. Occorre ora esaminare se

l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli

art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

Considerandi

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.7

In concreto l’insorgente ha

fatto valere di essere stato impossibilitato a impugnare tempestivamente le

decisioni su reclamo del 16 e del 21 dicembre 2020, in quanto dal 25 gennaio al

2.

febbraio 2021 era “costretto a letto con stato febbrile e malessere generale

e debilitazione nel gestire le faccende burocratiche alle quali si è

normalmente portati a gestire”. Egli ha aggiunto di avere potuto interporre

ricorso “appena ritrovata una situazione soddisfacente che mi permettesse di

ragionare e scrivere compiutamente” e che “purtroppo queste faccende

burocratiche le sbrigo solamente io in famiglia” (cfr. doc. XII).

Il TCA al riguardo, rileva

che effettivamente il ricorrente dal 25 gennaio al 2 febbraio 2021 era malato,

come attestato dal Dr. med. __________, medicina generale. Il 3 marzo 2021

quest’ultimo ha specificato che l’insorgente, in tale periodo, è stato in sua

cura “per stato influenzale con importante rialzo febbrile, in esito di infezione

polmonare da Covid-19 dicembre 2020, tampone positivo il 18.12.2020” (cfr.

doc. V1)

Tuttavia il 25 marzo 2020

il medico, svincolato dal segreto professionale da parte del ricorrente (cfr.

doc. VII) e interpellato da questa Corte (cfr. doc. VIII), ha dichiarato, da un

lato, che RI 1, risultato positivo al Covid-19 il 18 dicembre 2020 (cfr. doc.

V1), ha avuto un decorso della malattia favorevole senza grosse particolarità

fino al 24 gennaio 2021.

Dall’altro, che dal 25

gennaio 2021 il rialzo febbrile a 38°C si è protratto per un paio di giorni e

che, esclusi i primi due-tre giorni, le condizioni di salute del suo paziente

(in particolare tosse e catarro) non hanno avuto un effetto negativo sulla sua

capacità di trattare e comprendere le proprie questioni amministrative e/o

incaricare terzi di compiere determinati atti processuali (cfr. doc. IX).

Alla luce delle chiare

indicazioni fornite dal medico curante occorre concludere che il ricorrente,

dal profilo oggettivo, non era impedito, nel termine di ricorso, di impugnare

le decisioni su reclamo notificategli ad ogni modo il 17, rispettivamente il 29

dicembre 2020 (cfr. consid. 2.5.), tramite un breve scritto, redatto anche a mano,

e succintamente motivato con l’indicazione che una motivazione più dettagliata

sarebbe seguita (cfr. STF 9C_94/2021 del 22 febbraio 2021, STF 8C_171/2020 del

14.

aprile 2020).

Inoltre egli, in ogni

caso, era nelle condizioni di incaricare un terzo di sua fiducia - anche

esterno alla famiglia - di perlomeno spedire l’allegato di ricorso (cfr.

consid. 2.6.; STF 9C_1060/2010 del 23 febbraio 2011).

Ne discende che nel caso

di specie non sussistono validi motivi atti a giustificare il ritardo con il

quale è stato interposto ricorso contro le decisioni su reclamo emesse

dall’USSI il 16 e il 21 dicembre 2020.

Non sono, pertanto, dati i

presupposti per restituire il relativo termine.

2.8

Il ricorso inoltrato il 3

febbraio 2021 da RI 1 contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 200 e

contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è dunque irricevibile, in

quanto tardivo.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 3 febbraio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

dell’assistenza sociale pe le quali il legislatore cantonale non ha previsto di

prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la

presente procedura è esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2021.13

e 42.2021.14 sono congiunte.

2. Il ricorso contro le

decisioni su reclamo del 16 e 21 dicembre 2021 è irricevibile.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions