42.2021.15
A ragione la Cassa ha negato il diritto a IPG Corona richieste il 9.11.2020, in quanto la ricorrente, come attestato dal medico, è stata assente dal lavoro dal 29 ottobre 2020 per malattia da COVID-19 e non per quarantena. Si tratta in realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia
12 aprile 2021Italiano18 min
agli atti. Non può quindi essere considerata in buona salute e, conseguentemente,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
42.2021.15
dc/sc
Lugano
12
aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1988,
dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile
lordo di fr. 4’000.--, il 9 novembre 2020 ha richiesto l’indennità per perdita
di guadagno Corona.
Ella ha affermato di avere
continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere
interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,
ordinata dalla Dr.ssa med. __________, dal 29 ottobre al 15 novembre 2020 (cfr.
doc. 4).
Il certificato medico del
29 ottobre 2020 della Dr.ssa med. __________, medico chirurgo, attesta che
l’assicurata “è ammalata sospetto covid, in attesa di tampone naso faringeo.
Assente dal 29.10.2020 all’08.11.2020” (allegato al doc. 4).
Il 4 novembre 2020 è stato
attestato l’esito positivo del tampone (allegato al doc. 4).
1.2. Il 3 dicembre 2020 la Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del
lavoro è dovuta a malattia” (doc. 3).
Nella sua opposizione del 28
dicembre 2020 l’assicurata si è così espressa:
" (…) Mi
oppongo per il semplice fatto che purtroppo la sottoscritta è stata a contatto
con ben due persone positive al Coronavirus sul posto di lavoro.
Di conseguenza ha contratto il Coronavirus risultando con forti
sintomi e messa in quarantena obbligatoria dal medico di famiglia (che sarà
disponibile spiegare meglio il caso se fosse necessario) e dalla Regione
Lombardia stessa.
Allego tutti i documenti necessari e essenziali per fare meglio
chiarezza.
Mi rendo disponibile per qualsiasi cosa.” (Doc. 2)
1.3. Con decisione su opposizione
del 20 gennaio 2021 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:
" (…)
Con
l’impugnativa la signora RI 1 afferma testualmente “Di conseguenza ho
contratto il Corona virus risultando positiva con forti sintomi e messa in
quarantena obbligatoria dal medico di famiglia (che sarà disponibile spiegare
meglio il caso se fosse necessario) e dalla Regione Lombardia stessa”.
5. Per quanto
suesposto, il diritto all’IPG Corona è di principio dato alle persone in buona
salute che, su prescrizione (di un medico o dell’autorità) hanno dovuto
interrompere l’attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di
prevenire la diffusione del coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone
effettivamente o potenzialmente contagiate.
In concreto, l’opponente è stata
assente dal lavoro per malattia, come attestato dal certificato medico versato
agli atti. Non può quindi essere considerata in buona salute e, conseguentemente,
essere stata messa in quarantena. In ragione di ciò, il diritto all’indennità
non può essere accordato. L’evento dovrà, se del caso, essere annunciato al
competente assicuratore malattie per la compensazione della perdita di guadagno
riferita a tale assenza del lavoro.” (Doc. III/1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il
riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena
e non in malattia:
" … impugno
la presente in forma scritta per comunicare che visti dettagliatamente i
documenti da voi forniti, ora la situazione è sicuramente chiara. Aggiungo che
essendo stata un’esperienza nuova, vissuta in prima persona e vivendo in Italia
la Legge è differente, ragion per cui ci sono state svariate lacune.
Il Consiglio Federale ha introdotto una nuova indennità di perdita
di guadagno per COVID-19 che copre la persona in quarantena per soli dieci
giorni.
Gli altri giorni di mia assenza sul posto di lavoro sono stati
considerati malattia con perdita di guadagno (IG 80%).
Allego i documenti da parte della mia dottoressa di famiglia che
attestano e riassumono in breve il mio caso.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 16
febbraio 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. V).
1.6. Il 17 febbraio 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
L’Ordinanza sui provvedimenti
in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871),
entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2
cpv. 1 prevede che:
" hanno
diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti
e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:
a. devono
interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità
conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123 sulle
epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),
1.
in seguito alla cessazione della
custodia dei figli da parte di terzi,
o
2.
perché sono stati messi in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1.
salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2.
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono
assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre
19465.
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”
Il cpv. 4 dell’art. 2
Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria
rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni
secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai
pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a
versare il salario.
Nel suo Commento a questa
disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in
seguito: UFAS) si è così espresso:
" Cpv. 4: il
diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra
assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e
se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In
particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la
malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante
che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18
marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge
federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente
indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali
o a prestazioni secondo la LCA.”
L’art. 3 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono
adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto
si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli
articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate
al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).
Secondo l’art. 4 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità
giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due
ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
L’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus
(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS
830.31).
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 19 marzo 2021), l’UFAS ricorda innanzitutto che questa
direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne
esistono 14 versioni, cfr. pag. 2-48).
La Circolare valida dal 17
marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di
quarantena”) prevede quanto segue:
" 1035 Hanno
diritto all’indennità anche le persone che non sono
direttamente affette dal coronavirus,
ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata
positiva al test.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”
L’ultima versione della
Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 19 marzo 2021), precisa che:
" 3.2.2
Diritto derivante da una prescrizione di quarantena
1035.
Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non
essendo
09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in
quarantena in quanto hanno avuto
contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,
come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono
state messe in quarantena dalle autorità.
1035.1
Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una
regione a
09/20 rischio
ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in
quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il
coronavirus.
1035.2
Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,
09/20 sussiste
il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al
momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e
delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla
base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita
nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è
disponibile sul sito Internet dell’UFSP.
1035.3
I
genitori che devono interrompere la propria attività
11/20 lucrativa
in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a
partire dall’inizio della quarantena ordinata.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.
1036.1
Se una
persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto
07/20 una
notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se
la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in
seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il
diritto all’indennità.”
Nel Bollettino
d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione
relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi
diritto si intendono:
" Le persone
che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha
imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di
guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il
COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte
dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della
malattia, l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le
persone in buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo
da un medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia
un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.
Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata
obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività
lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa
indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte
altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo
d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le persone
domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera
(frontaliere e frontalieri).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 9 novembre 2020, ha chiesto
l’indennità di perdita di guadagno Corona tramite l’apposito formulario,
affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure
di quarantena dal 29 ottobre al 15 novembre 2020 e che la quarantena è stata
ordinata dalla Dr.ssa med. __________ (cfr. doc. 4).
Come già visto (cfr.
consid. 1.2), mediante certificato medico del 29 ottobre 2020 la Dr.ssa med. __________,
ha attestato che l’assicurata “è ammalata, sospetto COVID”.
Il tampone naso-faringeo
effettuato il 4 novembre 2020 è risultato positivo (cfr. III6) mentre quello
del 20 novembre 2020 è risultato negativo (cfr. doc. III5).
In sede ricorsuale
l’assicurata ha allegato un certificato del 26 gennaio 2021 della Dr.ssa med. __________
del seguente tenore:
" si
conferma che la sig.ra RI 1, nata a __________ il 18.03.1988 e residente a __________,
è stata assente dal lavoro dal 29.10.2020 al 29.11.2020. Diagnosi: Malattia da
COVID 19 dimostrata dal tampone molecolare effettuato in data il 02.11.2020 con
riscontro positivo il 04.11.2020.
Per la legge italiana il malato, oltre a rimanere in quarantena
per 21 gg, è stato sottoposto a cure mediche da parte della sottoscritta.
La malattia COVID 19 in alcuni casi è a lenta risoluzione, per cui
il malato è monitorato quotidianamente dal proprio medico in tele assistenza.
Il motivo per cui la paziente è rimasta a casa è che per l’Italia il paziente
deve avere il tampone negativo e asintomatico, non ritengo opportuno penalizzare
la mia Assistita in quanto sono state presentate tute le documentazioni al
riguardo. Mi attendo un riconoscimento economico adeguato conforme alle
veritiere condizioni dichiarate: MALATO COVID 19 a tutti gli effetti.” (Doc. A)
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto dei
certificati medici della Dr.ssa med. __________.
Da questi certificati,
risulta inequivocabilmente che RI 1 è stata assente dal lavoro per malattia da
COVID-19 e non posta in quarantena (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19.
Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il quale riprende la definizione di
quarantena che figura al numero 1035 della Circolare dell’UFAS citata in
precedenza, cfr. nota 37).
Trattandosi dunque in
realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento
del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non
entra in considerazione (cfr. K. Pärli,
“Neue Situation: Arbeitsverhinderung wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag.
23-25).
La decisione su
opposizione della Cassa CO 1 del 20 gennaio 2021 deve dunque essere confermata
(per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA
42.2020.31
dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.32 dell’8 febbraio 2021; STCA
42.2020.37
dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).
2.4
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 27 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti