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Decisione

42.2021.15

A ragione la Cassa ha negato il diritto a IPG Corona richieste il 9.11.2020, in quanto la ricorrente, come attestato dal medico, è stata assente dal lavoro dal 29 ottobre 2020 per malattia da COVID-19 e non per quarantena. Si tratta in realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia

12 aprile 2021Italiano18 min

agli atti. Non può quindi essere considerata in buona salute e, conseguentemente,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2021.15

dc/sc

Lugano

12

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1988,

dipendente della ditta __________ di __________, con uno stipendio mensile

lordo di fr. 4’000.--, il 9 novembre 2020 ha richiesto l’indennità per perdita

di guadagno Corona.

Ella ha affermato di avere

continuato a percepire il salario dal suo datore di lavoro e di avere

interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,

ordinata dalla Dr.ssa med. __________, dal 29 ottobre al 15 novembre 2020 (cfr.

doc. 4).

Il certificato medico del

29 ottobre 2020 della Dr.ssa med. __________, medico chirurgo, attesta che

l’assicurata “è ammalata sospetto covid, in attesa di tampone naso faringeo.

Assente dal 29.10.2020 all’08.11.2020” (allegato al doc. 4).

Il 4 novembre 2020 è stato

attestato l’esito positivo del tampone (allegato al doc. 4).

1.2. Il 3 dicembre 2020 la Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del

lavoro è dovuta a malattia” (doc. 3).

Nella sua opposizione del 28

dicembre 2020 l’assicurata si è così espressa:

" (…) Mi

oppongo per il semplice fatto che purtroppo la sottoscritta è stata a contatto

con ben due persone positive al Coronavirus sul posto di lavoro.

Di conseguenza ha contratto il Coronavirus risultando con forti

sintomi e messa in quarantena obbligatoria dal medico di famiglia (che sarà

disponibile spiegare meglio il caso se fosse necessario) e dalla Regione

Lombardia stessa.

Allego tutti i documenti necessari e essenziali per fare meglio

chiarezza.

Mi rendo disponibile per qualsiasi cosa.” (Doc. 2)

1.3. Con decisione su opposizione

del 20 gennaio 2021 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:

" (…)

Con

l’impugnativa la signora RI 1 afferma testualmente “Di conseguenza ho

contratto il Corona virus risultando positiva con forti sintomi e messa in

quarantena obbligatoria dal medico di famiglia (che sarà disponibile spiegare

meglio il caso se fosse necessario) e dalla Regione Lombardia stessa”.

5. Per quanto

suesposto, il diritto all’IPG Corona è di principio dato alle persone in buona

salute che, su prescrizione (di un medico o dell’autorità) hanno dovuto

interrompere l’attività per mettersi in quarantena, ovvero allo scopo di

prevenire la diffusione del coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone

effettivamente o potenzialmente contagiate.

In concreto, l’opponente è stata

assente dal lavoro per malattia, come attestato dal certificato medico versato

agli atti. Non può quindi essere considerata in buona salute e, conseguentemente,

essere stata messa in quarantena. In ragione di ciò, il diritto all’indennità

non può essere accordato. L’evento dovrà, se del caso, essere annunciato al

competente assicuratore malattie per la compensazione della perdita di guadagno

riferita a tale assenza del lavoro.” (Doc. III/1).

1.4. Contro questa decisione

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il

riconoscimento del diritto alle prestazioni in quanto si trovava in quarantena

e non in malattia:

" … impugno

la presente in forma scritta per comunicare che visti dettagliatamente i

documenti da voi forniti, ora la situazione è sicuramente chiara. Aggiungo che

essendo stata un’esperienza nuova, vissuta in prima persona e vivendo in Italia

la Legge è differente, ragion per cui ci sono state svariate lacune.

Il Consiglio Federale ha introdotto una nuova indennità di perdita

di guadagno per COVID-19 che copre la persona in quarantena per soli dieci

giorni.

Gli altri giorni di mia assenza sul posto di lavoro sono stati

considerati malattia con perdita di guadagno (IG 80%).

Allego i documenti da parte della mia dottoressa di famiglia che

attestano e riassumono in breve il mio caso.” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 16

febbraio 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. V).

1.6. Il 17 febbraio 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

L’Ordinanza sui provvedimenti

in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871),

entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2

cpv. 1 prevede che:

" hanno

diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti

e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità

conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123 sulle

epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),

1.

in seguito alla cessazione della

custodia dei figli da parte di terzi,

o

2.

perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono

assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre

19465.

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”

Il cpv. 4 dell’art. 2

Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria

rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni

secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai

pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a

versare il salario.

Nel suo Commento a questa

disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in

seguito: UFAS) si è così espresso:

" Cpv. 4: il

diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra

assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e

se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In

particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la

malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante

che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18

marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge

federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente

indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali

o a prestazioni secondo la LCA.”

L’art. 3 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono

adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto

si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli

articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate

al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).

Secondo l’art. 4 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità

giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due

ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

L’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus

(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS

830.31).

2.2

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 19 marzo 2021), l’UFAS ricorda innanzitutto che questa

direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne

esistono 14 versioni, cfr. pag. 2-48).

La Circolare valida dal 17

marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di

quarantena”) prevede quanto segue:

" 1035 Hanno

diritto all’indennità anche le persone che non sono

direttamente affette dal coronavirus,

ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata

positiva al test.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”

L’ultima versione della

Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 19 marzo 2021), precisa che:

" 3.2.2

Diritto derivante da una prescrizione di quarantena

1035.

Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non

essendo

09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in

quarantena in quanto hanno avuto

contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,

come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono

state messe in quarantena dalle autorità.

1035.1

Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una

regione a

09/20 rischio

ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico

internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in

quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus.

1035.2

Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,

09/20 sussiste

il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al

momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e

delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla

base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita

nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è

disponibile sul sito Internet dell’UFSP.

1035.3

I

genitori che devono interrompere la propria attività

11/20 lucrativa

in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a

partire dall’inizio della quarantena ordinata.

1036.

La

quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.

L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.

1036.1

Se una

persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto

07/20 una

notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se

la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in

seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il

diritto all’indennità.”

Nel Bollettino

d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione

relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi

diritto si intendono:

" Le persone

che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha

imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di

guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il

COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte

dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della

malattia, l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le

persone in buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo

da un medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia

un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.

Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata

obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività

lucrativa salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa

indipendente (ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte

altre condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo

d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le persone

domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera

(frontaliere e frontalieri).”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables

aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 9 novembre 2020, ha chiesto

l’indennità di perdita di guadagno Corona tramite l’apposito formulario,

affermando di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure

di quarantena dal 29 ottobre al 15 novembre 2020 e che la quarantena è stata

ordinata dalla Dr.ssa med. __________ (cfr. doc. 4).

Come già visto (cfr.

consid. 1.2), mediante certificato medico del 29 ottobre 2020 la Dr.ssa med. __________,

ha attestato che l’assicurata “è ammalata, sospetto COVID”.

Il tampone naso-faringeo

effettuato il 4 novembre 2020 è risultato positivo (cfr. III6) mentre quello

del 20 novembre 2020 è risultato negativo (cfr. doc. III5).

In sede ricorsuale

l’assicurata ha allegato un certificato del 26 gennaio 2021 della Dr.ssa med. __________

del seguente tenore:

" si

conferma che la sig.ra RI 1, nata a __________ il 18.03.1988 e residente a __________,

è stata assente dal lavoro dal 29.10.2020 al 29.11.2020. Diagnosi: Malattia da

COVID 19 dimostrata dal tampone molecolare effettuato in data il 02.11.2020 con

riscontro positivo il 04.11.2020.

Per la legge italiana il malato, oltre a rimanere in quarantena

per 21 gg, è stato sottoposto a cure mediche da parte della sottoscritta.

La malattia COVID 19 in alcuni casi è a lenta risoluzione, per cui

il malato è monitorato quotidianamente dal proprio medico in tele assistenza.

Il motivo per cui la paziente è rimasta a casa è che per l’Italia il paziente

deve avere il tampone negativo e asintomatico, non ritengo opportuno penalizzare

la mia Assistita in quanto sono state presentate tute le documentazioni al

riguardo. Mi attendo un riconoscimento economico adeguato conforme alle

veritiere condizioni dichiarate: MALATO COVID 19 a tutti gli effetti.” (Doc. A)

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto dei

certificati medici della Dr.ssa med. __________.

Da questi certificati,

risulta inequivocabilmente che RI 1 è stata assente dal lavoro per malattia da

COVID-19 e non posta in quarantena (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19.

Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea 2020, pag. 731 seg. (743) il quale riprende la definizione di

quarantena che figura al numero 1035 della Circolare dell’UFAS citata in

precedenza, cfr. nota 37).

Trattandosi dunque in

realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento

del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non

entra in considerazione (cfr. K. Pärli,

“Neue Situation: Arbeitsverhinderung wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag.

23-25).

La decisione su

opposizione della Cassa CO 1 del 20 gennaio 2021 deve dunque essere confermata

(per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA

42.2020.31

dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.32 dell’8 febbraio 2021; STCA

42.2020.37

dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 27 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti