42.2021.16
Rettamente Cassa ha negato diritto a IPG Corona (socetà organizza e vende corsi lingue) per socio e presid. gerenza. Ex art.2 cpv.3terO-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posiz. analoga a DL e lavora nel settore manifest. diritto a IPG. Attività non rientra nel sett. manifestazioni
10 maggio 2021Italiano58 min
fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi, attività di parchi divertimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.16
rs
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2021 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 luglio 2020 alla Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) è pervenuto il formulario “Indennità di perdita di
guadagno Corona: modulo di richiesta per il settore delle manifestazioni”,
destinato alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro -
in cui è tra l’altro indicato che il diritto sussiste per il periodo dal 1°
giugno al 16 settembre 2020 - compilato dalla RI 1 di __________ a favore del
proprio socio e presidente della gerenza della società, RI 2 (cfr. doc. 005;
estratto RC).
1.2. Con decisione del 27 agosto
2020 la Cassa ha negato alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno
Corona a favore di RI 2, in quanto l’attività svolta non rientra nel settore
ricreativo (cfr. doc. 004).
1.3. Il 26 gennaio 2021 la Cassa
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 27 agosto 2020, precisando che difetta il
requisito dell’attività nel settore delle manifestazioni.
Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3. Con la
modifica del 1°
luglio 2020 della citata ordinanza (RU 2020 2729),
dal 1°
giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3 cpv. 3bis),
il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi diritto anche alle
persone con una posizione analoga a quella di datore di lavoro giusta l'art. 31
cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore ricreativo, assicurate
obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro reddito determinante per
il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra
CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv.
3ter).
Per quanto qui di
interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori delle
manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi della
successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro di
commercio funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta che "La
cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della persona
richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per
verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica
dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto
all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti
settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di
congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che
esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e tematici
e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.
(…).
5. Conformemente
alla già citata marg. 1041.5 CIC, per la determinazione del diritto all'IPG
Corona ci si deve basare sull'estratto del registro di commercio e
sull'autodichiarazione del richiedente.
Irrilevante
quindi la documentazione contabile e in particolare il Resoconto bilancio 2019=2020
allegato dall'opponente a dimostrazione della diminuzione della cifra d'affari.
Riguardo
all'estratto del registro di commercio, dallo stesso si evince che lo scopo della RI 1 è
il seguente: “l’organizzazione e la vendita di corsi di lingue ed altri
servizi correlati e di ogni attività connessa. La società può partecipare a
società analoghe e ad ogni negozio o contratto idoneo al raggiungimento e
promovimento dello scopo sociale".
Già solo
per quanto lo scopo indica, la società non opera in alcuno dei settori né
svolge nessuna delle attività che elenca l’Allegato I CIC: essa non offre
infatti, contrariamente a quanto addotto, alcun servizio nell’ambito ricreativo
e d’intrattenimento, ma propone formazione e – così come rilevato
dall’opponente medesima – percorsi di studi linguistici all’estero volti
all’apprendimento di una lingua straniera.
Relativamente
all’Allegato I CIC si evidenzia che è sì non esaustivo come osservato
dall’insorgente, ma circoscrive bene il campo delle attività che possono
entrare in considerazione – e su cui fa leva invano l’opponente per quanto
detto – e meglio quelle ricreative e d’intrattenimento, fornendo per maggiore
chiarezza degli esempi, fra i quali, per quanto attiene all’”Esercizio di
strutture culturali e d’intrattenimento”, l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altro locali per rappresentazioni artistiche, mentre, riguardo alla “Fornitura
di servizi d’intrattenimento e ricreativi”, attività di parchi divertimento
e ricreativi, esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo.” (Doc. A1)
1.4. La RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 25 febbraio 2021, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 26 gennaio 2021 e il
conseguente riconoscimento dell’IPG Corona a favore di RI 2 per il periodo dal
1° giugno 2020 al 16 settembre 2020.
Inoltre
l’insorgente ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza
giudiziaria (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno delle proprie
pretese il patrocinatore della ricorrente, per conto di quest’ultima, dopo aver
indicato che RI 2, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, ha percepito indennità per
lavoro ridotto e che, a seguito della modifica del 1° luglio 2020
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno con cui è stata estesa la cerchia
degli aventi diritto anche alle persone con posizione analoga a quella di un
datore di lavoro attive nel settore ricreativo, il 27 luglio 2020 la Sagl ha
presentato una domanda volta al versamento retroattivo dell’IPG Corona dal 1°
giugno al 16 settembre 2020, ha segnatamente addotto:
" (…)
11. È di meridiana evidenza che il
settore in cui opera la società e meglio quello dei viaggi e dei soggiorni
linguistici e culturali all'estero è stato fra quelli più colpiti e penalizzati
dal COVID-19. A causa degli annullamenti dei viaggi intervenuti a seguito
delle misure adottate, la società ha subito una diminuzione
dell'attività e un'importante riduzione della cifra d'affari e, ciò,
malgrado gli allentamenti poi concessi. Nei fatti tutte le misure adottate sia
in Svizzera sia all'estero a causa della pandemia, così come la pandemia
stessa, hanno limitato la libertà di movimento delle persone e comunque ridotto
la propensione delle persone ad intraprendere viaggi linguistici e culturali.
12. Visto il campo d'attività svolto della RI 1 e viste le condizioni
per l'ottenimento dell'IPG Corona, si è del parere che la stessa rientri nei
cosiddetti "casi di rigore" svolgendo la società un'attività
assolutamente assimilabile ad un'attività dei settori ricreativi e culturale
conforme a quelle elencate nell'Allegato I - elenco peraltro non esaustivo -
toccando l'attività in parola più aspetti e, meglio, anche e soprattutto la
cultura, l'intrattenimento, la fornitura di servizi in collaborazione con altre
strutture, anche svizzere.
13. Il rifiuto della richiesta del signor RI 2 e della società al
riconoscimento del diritto al versamento delle IPG Corona per il periodo dal 1.
giugno 2020 al 16 settembre 2020, vista l'attività svolta, va dunque
chiaramente a porsi in maniera inammissibile in contrasto con lo scopo voluto
dal legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente
toccati dalla crisi da Coronavirus per ragioni diverse e imprevisibili.
14. Contrariamente a quanto affermato dalla Cassa già lo scopo della società
indica che quest'ultima opera in quei settori e attività che elenca l'Allegato
Fatti
I CIC: infatti, essa, contrariamente a quanto addotto, offre, oltre alla
formazione e alle proposte di percorsi di studi linguistici all'estero volti
all'apprendimento di una lingua straniera, anche servizi nell'ambito ricreativo
e d'intrattenimento che purtroppo sono venuti meno a causa delle restrizioni
COVID-19.
15.Relativamente all'Allegato I CIC si evidenzia che lo stesso non
è esaustivo e che non circoscrive così chiaramente — come invece preteso dalla
Cassa - il campo delle attività che possono entrare in considerazione.
ln ogni qual modo, allorquando vengono esplicitate attività quali "l'esercizio
di sale da concerti, teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche,
fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi, attività di parchi divertimento
e ricreativi, esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere ricreative,
ecc.., contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, la ricorrente propone,
organizza e accompagna le proposte formative con svariate attività culturali
quali quelle elencate e non solo.
16. L'attività in parola è stata toccata nella carne viva! La
società ha in effetti dichiarato una perdita di cifra d'affari importantissima
a comprova di una situazione ormai cristallizzata dal mese di marzo 2020 e che
gli allentamenti non hanno permesso purtroppo di rilanciare provocando altresì
una perdita di guadagno per il signor RI 2 (cfr. bilanci).
Per quel che concerne lo svolgimento da
parte della società di attività nel settore ricreativo si allegano a titolo di
esempio diversi dépliant dei corsi/attività proposti dai quali si può
chiaramente evincere che l'attività svolta, così come già si può desumere dall'estratto
del registro di Commercio del cantone Ticino, è senza ombra di dubbio
un'attività non solo formativa ma altresì culturale e d'intrattenimento dove
sono proposti e organizzati non solo corsi di lingua, ma altresì attività
sportive, escursioni e visite culturali, concerti ecc. (cfr. cataloghi
informatici nei quali sono indicate alcune - non tutte - attività culturali
e ricreative incluse nel programma. Si noti che le informazioni sui cataloghi
sono generiche e non vanno nello specifico in quanto i programmi possono
variare in base a diversi fattori). (…)” (Doc. I pag. 4-6)
1.5. Nella sua risposta dell’11
marzo 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando
segnatamente che “l’attività della RI 1 è limitata all’organizzazione di
soggiorni di studio all’estero e non offre, contrariamente a quanto addotto,
alcun servizio nell’ambito ricreativo e d’intrattenimento” (cfr. doc. IV).
1.6. La parte ricorrente, il 18
marzo 2021, da un lato, si è riconfermata nelle richieste ricorsuali e ha
contestato integralmente la risposta di causa.
Dall’altro, ha ritirato la
domanda di ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria (cfr.
doc. VI).
1.7. Il doc. VI è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a
favore di RI 2 il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al
coronavirus.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La presente legge si
prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo
per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per
l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,
ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare
i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.”
2.2
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28.
febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Nel Canton Ticino il
Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio
cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni
di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed
estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato
di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme
igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7.
LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività
societarie.
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3.
Il capoverso 2
non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di
servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso
quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4.
Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2.
COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020.
(RU 2020 863).
Il Consiglio federale, il
27.
marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020.
1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di
apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine
industriali, ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020.
e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
L’art. 6 Ordinanza 2
COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino
al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri
commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio
e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bis Oltre al piano di protezione ai sensi
dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3
lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni,
insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.”
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2
e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):
" 1
Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
2.
Le manifestazioni con più di 300 persone sono
vietate.
3.
Alle manifestazioni e alle strutture in cui si
svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica
quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo
l’articolo 6d;
b. in caso di
contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si
applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
c. chi organizza
la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il
piano di protezione.”
Il 19 giugno 2020, visto
l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; cfr. RU 2020 2213).
L’art. 6 contempla delle
disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22
giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità
del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).
Il tenore di tale disposto
è il seguente:
" 1
Le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti
sono vietate.
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in
caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2
lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a
sedere con un massimo di 300 persone.
3.
Per le manifestazioni private, segnatamente gli
eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i
cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo
3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare
misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto
delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Alle manifestazioni politiche e della società civile
si applica unicamente quanto segue:
a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.
5.
Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si
applica unicamente l’articolo 3.”
Il 2 settembre 2020 l’art.
6.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato così modificato con
effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):
" Art. 6,
rubrica e cpv. 2–4
Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000
persone
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un
massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di
registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b
occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3.
Alle manifestazioni private con un massimo di 300
persone, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture
accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si
applica unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona
responsabile del rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e
al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato
né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati
di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Abrogato.”
Sono pure stati introdotti
gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le grandi
manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in
leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le manifestazioni
politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).
2.3
Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020.
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di
modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei
provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
2.4
Con la modifica del 1° luglio
2020.
(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno è stato aggiunto il cpv. 3ter:
" 3ter
Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3
lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la
disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le
condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate
obbligatoriamente all’AVS.”
L’art. 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),
rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA
38.2020.59
del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).
In virtù dell’art. 1a cpv.
1.
LAVS sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (art. 2 cpv. 3ter ultima
frase) le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche
che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini
svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, al servizio
di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso
un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi
dell’articolo 12 LAVS, al servizio di organizzazioni private di assistenza
sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo
11.
della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e
l’aiuto umanitario internazionale (lett. c). Ai sensi del cpv. 1bis dell’art.
1a LAVS il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1
lettera c.
All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è
stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e
3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente
che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°
giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
Secondo l’art. 5 cpv. 4,
inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso
3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
Per completezza va
osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre
2020.
entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente
la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una
perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività
un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale
per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non
è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell'attività.
L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo
il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività
effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019
devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU
2020.
4571segg.).
Il cpv. 3ter, primo
periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con
entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo
considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli
anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile
media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari
più elevate.”
L’art. 2 cpv. 3ter è stato
modificato il 31 marzo 2021 con entrata in vigore il 1° aprile 2021 (cfr. RU
2021.
183) come segue:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se
l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la
media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro
attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Inoltre all’art. 6 è stato
previsto che il diritto all’indennità si estingue il 31 dicembre 2021.
È utile rilevare
che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,
sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
2.5
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.
CIC versione 15, stato al 15 aprile 2021 pag. 2-19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.3. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto
di svolgere manifestazioni” e prevede:
" 1037 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno
dovuto
annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6
capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di
guadagno.
1038.
Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle
pubbliche
o
private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro
l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi
aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o
gli autori.
1039.
Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori
indipendenti
che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire
i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i
montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
1040.
Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione
annullata
o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la
manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del
provvedimento.”
I N. 1037-1039 segg. sono
rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).
Il N. 1040 CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) enuncia:
" 1040 Il
diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e
07/20 sussiste fino al 16 settembre
2020.”
Nella Circolare valida dal
17.
marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il
p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone
in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che
lavorano nell’azienda”:
" 1041.4 Hanno
diritto all’indennità le persone in posizione analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5
L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I
L’Allegato I enuncia:
" Allegato
I
Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno
2020.
L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire
quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle
condizioni di diritto va verificata caso per caso.
Settori potenzialmente interessati
Ditte di catering
In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un
determinato evento in un luogo indicato dal cliente.
Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e
la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,
conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale
per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.
Fornitura di servizi per le arti sceniche
In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione
e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli
di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,
macchinisti, tecnici delle luci ecc.).
Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento
In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.
Parchi di divertimento e tematici
In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,
scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.
Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi
In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il
tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e
tematici):
- esercizio di macchinette mangiasoldi;
- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza
pernottamento);
- esercizio di
mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti
turistici;
- esercizio di impianti sciistici;
- noleggio di
attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;
- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo;
- attività
balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;
- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di
bevande;
- attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le
manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di
strutture.”
I N. 1041.4 e 1041.5, come
pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17
settembre 2020 (versione 7).
2.6
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.7
Nella presente evenienza,
dalle carte processuali emerge che la RI 1, iscritta a Registro di commercio
nel febbraio 2007, è una società con sede a __________ che ha quale scopo
sociale:
" L'organizzazione
e la vendita di corsi di lingue ed altri servizi correlati e di ogni attività
connessa. La società può partecipare a società analoghe e ad ogni negozio o
contratto idoneo al raggiungimento e promovimento dello scopo sociale.”
Soci della Sagl sono RI 2
e __________ con quota sociale di fr. 12'000.-- il primo, rispettivamente di
fr. 8'000.-il secondo.
RI 2 è anche il presidente
della gerenza con diritto di firma individuale della Sagl, mentre __________ è
socio e gerente con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC; doc. 005).
RI 2 è pure alle
dipendenze della ditta. Dal rispettivo certificato di salario relativo al 2019
del 27 luglio 2020 risulta un salario lordo (comprensivo della quota privata
automobile di servizio di fr. 4'000.--) di fr. 64’000.-- (cfr. doc. 005).
La RI 1 si occupa
dell’organizzazione di soggiorni di studio all’estero in più di 120
destinazioni in tutto il mondo dove imparare fino a 10 lingue diverse per
ragazzi e adulti con formule differenti, ad esempio corsi estivi, summer camp,
corsi per professionisti, corsi a lungo termine, corsi individuali a casa
dell’insegnante, viaggi studio dedicati a gruppi di studenti accompagnati da
inseg).
Da una dichiarazione del
15.
settembre 2020 della __________ si evince che la cifra d’affari della
società relativa al periodo gennaio - luglio 2019 è di fr. 459'832.--, mentre
la cifra d’affari concernente il lasso di tempo gennaio - luglio 2020
corrisponde a fr. 177'479.-- (cfr. doc. A7).
La Sagl ha, pertanto,
inoltrato una domanda d’indennità di perdita di guadagno Corona per il settore
delle manifestazioni a favore di RI 2, pervenuta alla Cassa il 27 luglio 2020
(cfr. doc. 005; consid. 1.1.).
La Cassa, con decisione del
27.
agosto 2020, ha negato il diritto a IPG Corona alla società, poiché
l’attività svolta da RI 2 non rientrerebbe fra quelle previste dall’Allegato I
della Circolare CIC (cfr. doc. 004; consid. 1.2.).
Il 26 gennaio 2021 l’amministrazione
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente
provvedimento del 27 agosto 2020 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto
all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano
nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di
cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.
2.4.).
Nel caso concreto, come
visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività svolta
non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 004; doc. A1; consid. 1.2.;
1.3.).
La ricorrente contesta
tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza che
l’attività della RI 1, toccando più aspetti, e meglio la cultura, l’intrattenimento,
la fornitura di servizi in collaborazione con altre strutture, anche svizzere,
sia assimilabile a un’attività dei settori ricreativi e culturali conforme a
quelle indicate nell’Allegato I, elenco peraltro non esaustivo. L’insorgente ha
precisato che, in effetti, la Sagl, oltre alla formazione e alle proposte di
percorsi di studi linguistici all’estero volti all’apprendimento di una lingua
straniera, offre servizi nell’ambito ricreativo e d’intrattenimento, quali
attività sportive, escursioni e visite culturali, concerti ecc., che sono
venuti meno a causa delle restrizioni COVID-19 (cfr. doc. I pag. 4-6; consid.
1.4.).
Deve, perciò, essere
esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)
che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito
se
l’attività della RI 1 e, quindi, il lavoro svolto da RI 2 rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
2.9
Per le norme del diritto
amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi
(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo
luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004
consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e
non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del
medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma,
prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse
interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed
evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di
disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere
ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre prendere la
decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale
federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per
accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per
un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della
legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al
coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19)).
2.10
Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto
all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano
nel settore delle manifestazioni (domaine de l’événementiel; Veranstaltungsbereich;
cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/493/fr;
non fornisce particolari
elementi che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel
senso di una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente
coinvolto nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in
modo più ampio.
Per facilitare
l’applicazione dell’Ordinanza, i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC
enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano
nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni (domaine
de l’événementiel; Veranstaltungsbranche; cfr. pure N. 1037; 1038 Circolare
CIC citati al consid. 2.5.).
Dall’altro, che per
stabilire se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la
Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività,
come pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4
e 1041.5 rinviano all’Allegato I il quale, ricordando che possono esercitare il
diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni
(domaine de l’événementiel; Veranstaltungsbranche) e precisando ad ogni
modo che la sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per
caso, elenca in modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente
interessati, e meglio le ditte di catering, gli organizzatori di fiere,
esposizioni e congressi, la fornitura di servizi per le arti sceniche,
l’esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento, i parchi di divertimento
e tematici, la fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi (cfr.
consid. 2.5.).
In particolare i settori
menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la
fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono
gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato
evento.
In proposito non va, poi,
dimenticato, come d’altronde rilevato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag.
3), che il Consiglio federale, in un comunicato stampa del 1° luglio 2020, - dopo
aver indicato che dal 6 giugno 2020 non vi era più
alcuna struttura che doveva rimanere chiusa, che il divieto di svolgere
manifestazioni era stato gradualmente allentato, che a quel momento il divieto
restava in vigore a livello svizzero soltanto per le manifestazioni con oltre
1000.
persone e che, benché le restrizioni fossero state
allentate, molte strutture continuavano a subire perdite finanziarie - ha
informato in particolare che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha voluto estendere il diritto
all’indennità, per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020, anche ai titolari
di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore ricreativo
(événementiel; Veranstaltungsbereich) che dal 1° giugno 2020 non avevano
più diritto all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)
del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica
dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr.
RU 2020 877-879; RU 2020 1201; RU 2020 1777),
benché il loro settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del
coronavirus. L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone
in modo analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.htm; https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79685.html;
Il TCA rileva, inoltre,
che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal
Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.
185.
cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),
attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente
riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle
prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che
normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione
all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni
occorre concludere che
l’espressione
“le persone (…) che
lavorano nel settore delle manifestazioni” di cui all’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
si riferisce a tutti coloro
che sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni (domain del
l’événementiel; Veranstaltungsbranche) senza limitare il diritto unicamente
a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e dell’esecuzione in senso stretto
della manifestazione, bensì comprendendo anche le persone che lavorano
indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo all’organizzatore vero e
proprio di preparare al meglio l’evento, rispettivamente svolgendo attività
collaterali che forniscono valore aggiunto alla manifestazione e permettono a
chi effettua tali attività di garantirsi - per il tipo di prestazione e grazie
all’ingente numero di persone che partecipano all’evento come protagonisti o
pubblico - determinate entrate.
Per quanto concerne la
fornitura di servizi di intrattenimento e ricreativi menzionata nell’Allegato I
(cfr. consid. 2.5.) va osservato che l’attività d’intrattenimento e per il
tempo libero risulta essere lo scopo principale di questa categoria (ad esempio
l’esercizio di mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, l’esercizio
di impianti sciistici, attività balneari, attività di parchi di divertimento e
ricreativi).
2.11
Questa Corte, con sentenza
42.2021.4
del 15 marzo 2021, ha stabilito che a torto l’amministrazione aveva
negato a una ditta il diritto a indennità perdita di guadagno Corona a favore
del socio gerente. Il TCA, in proposito, ha rilevato, da un lato, che i servizi
forniti dalla società, e meglio il regolare supporto per la pianificazione,
l’organizzazione e i processi in ambito di sicurezza, la pianificazione,
l’organizzazione e i processi in relazione all’accoglienza, la pianificazione,
l’organizzazione e i processi in ambito di trasporti, l’ottimizzazione dei
processi interni di lavoro di vari settori e l’organizzazione di eventi
all’interno di una specifica grande manifestazione con la quale collabora da
anni, sono essenziali per la realizzazione di quest’ultima.
Dall’altro, che perciò,
l’attività per il grande evento in questione - che a seguito dell’annullamento
dello stesso è stata sostanzialmente nulla - doveva essere considerata al pari
di altre attività citate nell’Allegato I e rientrare conseguentemente nel
settore delle manifestazioni.
Questo Tribunale ha deciso
in maniera analoga nella STCA 42.20.21.2-3 del 22 marzo 2021 concernente una
società che si occupa della vendita di biglietti d’ingresso ad eventi sportivi,
musicali, culturali che hanno dovuto essere annullati nel 2020, ritenendo che i
servizi proposti sono essenziali per la buona riuscita di una manifestazione
con spettatori, poiché il successo della medesima dipende fra l’altro
dall’adesione del pubblico alla stessa.
Il diritto a indennità
perdita di guadagno Corona a favore della persona in posizione analoga a quella
di un datore di lavoro è stato riconosciuto di principio a una società anche
con STCA 42.2021.7 del 29 marzo 2021. Per il TCA l’attività di tale ditta che
prepara e vende, tramite un furgone apposito, una specialità gastronomica in
modo prevalente contestualmente a manifestazioni di vario genere - a cui nel
2020.
non ha potuto partecipare a seguito dell’annullamento degli stessi -
rientra nel settore delle manifestazioni.
Al riguardo questa Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Durante
gli eventi di grande portata è consuetudine, infatti, che vi siano dei punti di
ristoro allestiti dall’organizzatore o da terzi. Essi consentono ai
partecipanti, come pure ai protagonisti della manifestazione, di far capo in
loco a servizi di ristorazione che offrono piatti della tradizione, come pure
cucina esotica o innovativa.
Ciò rappresenta un valore aggiunto per l’evento in sé e dà
un’ottima visibilità a chi svolge tale impresa con la conseguente possibilità,
grazie al notevole afflusso di persone, nonché al fatto che - soprattutto in
primavera/estate - venga organizzato in Svizzera un numero notevole di
manifestazioni, di ottenere buone entrate svolgendo l’attività principalmente o
esclusivamente in relazioni ai grandi eventi, come del resto è dimostrato nel
caso della X. dagli estratti dei suoi conti contabili, in particolare dal 2016
al 2019 (cfr. doc. C; consid. 2.9.). (…)”
Con STCA 42.2021.8 del 1°
aprile 2021 il TCA ha poi stabilito che a torto erano state negate a una
società che si occupa soprattutto di effettuare fotografie professionali in
occasione di eventi e manifestazioni le IPG Corona a favore del socio e
presidente della gerenza, in quanto l’attività, importante ad esempio per il
marketing di una manifestazione, rientra nel settore delle manifestazioni.
2.12
Nel caso di specie lo scopo
sociale della RI 1 è l’organizzazione e la vendita di corsi di lingue ed altri
servizi correlati e di ogni attività connessa.
In effetti, come esposto
sopra, la Sagl si occupa dell’organizzazione di soggiorni linguistici
all’estero (cfr. consid. 2.7.).
Questa è l’attività
principale della società e conseguentemente di RI 2.
E’ vero che nel ricorso è
stato fatto valere che la società non svolge unicamente attività formativa,
bensì anche attività culturale e d’intrattenimento, proponendo e organizzando
non solo corsi di lingua ma pure attività sportive, escursioni e visite
culturali, concerti ecc. (cfr. doc. I pag. 6).
Tuttavia le proposte
culturali e d’intrattenimento risultano in ogni caso accessorie e collaterali
all’attività vera e propria che è quella relativa ai corsi linguistici
all’estero.
Chi contatta __________
(cfr. doc. 003, consid. 2.7.) è interessato ad apprendere o migliorare la
conoscenza di una lingua straniera tramite segnatamente un soggiorno
all’estero. Durante il soggiorno, tenuto conto in particolare che sono offerti anche
pacchetti per i ragazzi durante il periodo estivo (cfr. __________; consid.
2.7.), vengono poi proposte altre attività per trascorrere il tempo libero e
conoscere il Paese e la cultura del luogo. Può trattarsi segnatamente di
vacanze studio dove lo scopo principale del soggiorno resta comunque quello di
seguire corsi linguistici (al riguardo cfr. pure gli opus).
Il riferimento ricorsuale
alla libertà di commercio ed economica, nonché al principio della parità di
trattamento (cfr. doc. I pag. 7) non è, poi, di alcun ausilio all’insorgente ai
fini della risoluzione della presente vertenza.
La libertà economica è garantita
dall’art. 27 Cost. e include in particolare la libera scelta della professione,
il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
Come tutte
le libertà fondamentali, anche quella in rassegna non è assoluta, ma
può essere soggetta a restrizioni, secondo le condizioni previste dall'art. 36
Cost. (“1 Le restrizioni dei diritti
fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste
dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di
pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2 Le restrizioni dei
diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o
dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate
allo scopo. 4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza”).
La giurisprudenza ha
comunque escluso la possibilità di apportare delle limitazioni
alla libertà in parola, basate su ragioni di politica economica,
ossia di adottare delle misure che intervengono nel gioco della libera
concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere
l'attività economica secondo un piano prestabilito (cfr. STF C 204/2010 del 24
novembre 2011 consid. 5.1.; STF 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; DTF 125 I 431 consid.
4b).
Ogni attività lucrativa
che tende al conseguimento di un guadagno o di un reddito in virtù del diritto
privato è così tutelata contro le misure statali restrittive (cfr. STF
1C_443/2017 del 29 agosto 2018 consid. 5.1.; DTF 143 II 598 consid. 5.1.).
Sono in ogni caso
autorizzate misure di polizia, di politica sociale come pure misure volte alla
realizzazione di altri interessi pubblici. Sono giustificate in particolare da
un interesse pubblico le misure che tendono alla salvaguardia della sicurezza,
della salute e della morale pubblica (cfr. STF 2C_268/2010 del 18 giugno 2010
consid. 3.2.1.).
In concreto l’oggetto di
contestazione davanti al TCA non concerne misure restrittive della libertà
economica, bensì la correttezza o meno del diniego del diritto alle IPG Corona.
Inoltre la libertà
economica protegge l’esercizio di un’attività allo scopo di ottenere un
guadagno economico, tuttavia non garantisce un determinato reddito.
Infine, riguardo alla
parità di trattamento menzionata dall’insorgente, giova rilevare che la libertà
economica ingloba il principio dell’uguaglianza di trattamento ma tra persone
appartenenti allo stesso settore economico (cfr. STF 2C_394/2020 del 20
novembre 2020 consid. 7.1.).
Per il resto va ricordato
che una decisione disattende il principio della
parità di trattamento ex art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa delle
distinzioni che nessun fatto importante giustifica oppure sottopone ad un
regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze
rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr.
STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.2.; STF 8C_249/2020 del 16
luglio 2020 consid. 5.2.2.).
La Sagl ricorrente è
specializzata nell’ambito dei soggiorni di studio linguistico all’estero e la
sua attività non dipende principalmente direttamente o indirettamente dallo
svolgimento di manifestazioni di varia natura ed attività ricreative (cfr.
consid. 2.10.), come, invece, a titolo di raffronto, quelle relative alle
fattispecie su cui si è chinato questo Tribunale (cfr. consid. 2.11.).
Ne discende, esaminato
specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr. 2.5;
2.10.), che l’attività espletata dalla RI 1 e di conseguenza da RI 2 non
rientra nel settore delle manifestazioni (cfr. consid. 2.10.).
Nel caso di specie non
torna, pertanto, applicabile l’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno.
2.13
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre, di conseguenza, concludere che a ragione la Cassa ha negato
alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno Corona a favore di RI 2 a
far tempo dal 1° giugno 2020.
Abbondanzialmente
va osservato, in primo luogo, che il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordinato la
sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi fino al 30
settembre 2020. Le agenzie di viaggio non potevano essere escusse per il
mancato rimborso in seguito a un viaggio annullato a causa della crisi dovuta
al coronavirus (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-79182.html). Tale sospensione,
il 26 agosto 2020, è stata prolungata fino al 31 dicembre 2020 (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-80193.html).
In secondo luogo, che la
Confederazione ha sviluppato lo strumento dei casi di rigore per sostenere le
imprese attive nei settori più colpiti della pandemia demandandone l’attuazione e il co-finanziamento ai Cantoni.
Lo strumento dei casi di
rigore si rivolge alle imprese individuali, alle società di persone o alle
persone giuridiche con sede in Ticino (in seguito denominate imprese),
costituite prima del 1° marzo 2020, con una cifra d’affari annuale minima di
CHF 50'000 e che rispettano i
criteri per essere considerate caso di rigore. Gli aiuti consistono in
contributi a fondo perso o fideiussioni e sono stati attivati per sostenere le
imprese nella copertura dei costi fissi, tra cui rientrano ad esempio gli
affitti, i leasing e gli oneri finanziari (cfr. art. 12 Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102), Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione
all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre
2020.
(RS 951.262), Legge sullo stanziamento di un
credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi
per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza
COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai
beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla
Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 (RL 909.100); STCA 42.2021.21 del 15 marzo 2021; https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/).
Infine giova ricordare
(cfr. consid. 2.4.) che, a seguito della modifica del 4 novembre 2020 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, dal 17 settembre 2020 hanno diritto all’indennità
di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti
adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività
lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo
considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno
conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000
franchi. Per quanto concerne i presupposti per ritenere l’attività lucrativa
limitata in modo considerevole cfr. consid. 2.4.
2.14
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 25 febbraio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese (cfr.
STCA 42.2021.4 del 15 marzo 2021 consid. 2.13.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti