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Decisione

42.2021.16

Rettamente Cassa ha negato diritto a IPG Corona (socetà organizza e vende corsi lingue) per socio e presid. gerenza. Ex art.2 cpv.3terO-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posiz. analoga a DL e lavora nel settore manifest. diritto a IPG. Attività non rientra nel sett. manifestazioni

10 maggio 2021Italiano58 min

fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi, attività di parchi divertimento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.16

rs

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2021 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 27 luglio 2020 alla Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) è pervenuto il formulario “Indennità di perdita di

guadagno Corona: modulo di richiesta per il settore delle manifestazioni”,

destinato alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro -

in cui è tra l’altro indicato che il diritto sussiste per il periodo dal 1°

giugno al 16 settembre 2020 - compilato dalla RI 1 di __________ a favore del

proprio socio e presidente della gerenza della società, RI 2 (cfr. doc. 005;

estratto RC).

1.2. Con decisione del 27 agosto

2020 la Cassa ha negato alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno

Corona a favore di RI 2, in quanto l’attività svolta non rientra nel settore

ricreativo (cfr. doc. 004).

1.3. Il 26 gennaio 2021 la Cassa

ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 27 agosto 2020, precisando che difetta il

requisito dell’attività nel settore delle manifestazioni.

Al riguardo

l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

3. Con la

modifica del 1°

luglio 2020 della citata ordinanza (RU 2020 2729),

dal 1°

giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3 cpv. 3bis),

il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi diritto anche alle

persone con una posizione analoga a quella di datore di lavoro giusta l'art. 31

cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore ricreativo, assicurate

obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro reddito determinante per

il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra

CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv.

3ter).

Per quanto qui di

interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC stato al 3

luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori delle

manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi della

successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro di

commercio funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta che "La

cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della persona

richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per

verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica

dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto

all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti

settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di

congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che

esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e tematici

e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.

(…).

5. Conformemente

alla già citata marg. 1041.5 CIC, per la determinazione del diritto all'IPG

Corona ci si deve basare sull'estratto del registro di commercio e

sull'autodichiarazione del richiedente.

Irrilevante

quindi la documentazione contabile e in particolare il Resoconto bilancio 2019=2020

allegato dall'opponente a dimostrazione della diminuzione della cifra d'affari.

Riguardo

all'estratto del registro di commercio, dallo stesso si evince che lo scopo della RI 1 è

il seguente: “l’organizzazione e la vendita di corsi di lingue ed altri

servizi correlati e di ogni attività connessa. La società può partecipare a

società analoghe e ad ogni negozio o contratto idoneo al raggiungimento e

promovimento dello scopo sociale".

Già solo

per quanto lo scopo indica, la società non opera in alcuno dei settori né

svolge nessuna delle attività che elenca l’Allegato I CIC: essa non offre

infatti, contrariamente a quanto addotto, alcun servizio nell’ambito ricreativo

e d’intrattenimento, ma propone formazione e – così come rilevato

dall’opponente medesima – percorsi di studi linguistici all’estero volti

all’apprendimento di una lingua straniera.

Relativamente

all’Allegato I CIC si evidenzia che è sì non esaustivo come osservato

dall’insorgente, ma circoscrive bene il campo delle attività che possono

entrare in considerazione – e su cui fa leva invano l’opponente per quanto

detto – e meglio quelle ricreative e d’intrattenimento, fornendo per maggiore

chiarezza degli esempi, fra i quali, per quanto attiene all’”Esercizio di

strutture culturali e d’intrattenimento”, l’esercizio di sale da concerti,

teatri e altro locali per rappresentazioni artistiche, mentre, riguardo alla “Fornitura

di servizi d’intrattenimento e ricreativi”, attività di parchi divertimento

e ricreativi, esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere

ricreativo.” (Doc. A1)

1.4. La RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 25 febbraio 2021, ha

chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 26 gennaio 2021 e il

conseguente riconoscimento dell’IPG Corona a favore di RI 2 per il periodo dal

1° giugno 2020 al 16 settembre 2020.

Inoltre

l’insorgente ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno delle proprie

pretese il patrocinatore della ricorrente, per conto di quest’ultima, dopo aver

indicato che RI 2, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, ha percepito indennità per

lavoro ridotto e che, a seguito della modifica del 1° luglio 2020

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno con cui è stata estesa la cerchia

degli aventi diritto anche alle persone con posizione analoga a quella di un

datore di lavoro attive nel settore ricreativo, il 27 luglio 2020 la Sagl ha

presentato una domanda volta al versamento retroattivo dell’IPG Corona dal 1°

giugno al 16 settembre 2020, ha segnatamente addotto:

" (…)

11. È di meridiana evidenza che il

settore in cui opera la società e meglio quello dei viaggi e dei soggiorni

linguistici e culturali all'estero è stato fra quelli più colpiti e penalizzati

dal COVID-19. A causa degli annullamenti dei viaggi intervenuti a seguito

delle misure adottate, la società ha subito una diminuzione

dell'attività e un'importante riduzione della cifra d'affari e, ciò,

malgrado gli allentamenti poi concessi. Nei fatti tutte le misure adottate sia

in Svizzera sia all'estero a causa della pandemia, così come la pandemia

stessa, hanno limitato la libertà di movimento delle persone e comunque ridotto

la propensione delle persone ad intraprendere viaggi linguistici e culturali.

12. Visto il campo d'attività svolto della RI 1 e viste le condizioni

per l'ottenimento dell'IPG Corona, si è del parere che la stessa rientri nei

cosiddetti "casi di rigore" svolgendo la società un'attività

assolutamente assimilabile ad un'attività dei settori ricreativi e culturale

conforme a quelle elencate nell'Allegato I - elenco peraltro non esaustivo -

toccando l'attività in parola più aspetti e, meglio, anche e soprattutto la

cultura, l'intrattenimento, la fornitura di servizi in collaborazione con altre

strutture, anche svizzere.

13. Il rifiuto della richiesta del signor RI 2 e della società al

riconoscimento del diritto al versamento delle IPG Corona per il periodo dal 1.

giugno 2020 al 16 settembre 2020, vista l'attività svolta, va dunque

chiaramente a porsi in maniera inammissibile in contrasto con lo scopo voluto

dal legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente

toccati dalla crisi da Coronavirus per ragioni diverse e imprevisibili.

14. Contrariamente a quanto affermato dalla Cassa già lo scopo della società

indica che quest'ultima opera in quei settori e attività che elenca l'Allegato

Fatti

I CIC: infatti, essa, contrariamente a quanto addotto, offre, oltre alla

formazione e alle proposte di percorsi di studi linguistici all'estero volti

all'apprendimento di una lingua straniera, anche servizi nell'ambito ricreativo

e d'intrattenimento che purtroppo sono venuti meno a causa delle restrizioni

COVID-19.

15.Relativamente all'Allegato I CIC si evidenzia che lo stesso non

è esaustivo e che non circoscrive così chiaramente — come invece preteso dalla

Cassa - il campo delle attività che possono entrare in considerazione.

ln ogni qual modo, allorquando vengono esplicitate attività quali "l'esercizio

di sale da concerti, teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche,

fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi, attività di parchi divertimento

e ricreativi, esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere ricreative,

ecc.., contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, la ricorrente propone,

organizza e accompagna le proposte formative con svariate attività culturali

quali quelle elencate e non solo.

16. L'attività in parola è stata toccata nella carne viva! La

società ha in effetti dichiarato una perdita di cifra d'affari importantissima

a comprova di una situazione ormai cristallizzata dal mese di marzo 2020 e che

gli allentamenti non hanno permesso purtroppo di rilanciare provocando altresì

una perdita di guadagno per il signor RI 2 (cfr. bilanci).

Per quel che concerne lo svolgimento da

parte della società di attività nel settore ricreativo si allegano a titolo di

esempio diversi dépliant dei corsi/attività proposti dai quali si può

chiaramente evincere che l'attività svolta, così come già si può desumere dall'estratto

del registro di Commercio del cantone Ticino, è senza ombra di dubbio

un'attività non solo formativa ma altresì culturale e d'intrattenimento dove

sono proposti e organizzati non solo corsi di lingua, ma altresì attività

sportive, escursioni e visite culturali, concerti ecc. (cfr. cataloghi

informatici nei quali sono indicate alcune - non tutte - attività culturali

e ricreative incluse nel programma. Si noti che le informazioni sui cataloghi

sono generiche e non vanno nello specifico in quanto i programmi possono

variare in base a diversi fattori). (…)” (Doc. I pag. 4-6)

1.5. Nella sua risposta dell’11

marzo 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando

segnatamente che “l’attività della RI 1 è limitata all’organizzazione di

soggiorni di studio all’estero e non offre, contrariamente a quanto addotto,

alcun servizio nell’ambito ricreativo e d’intrattenimento” (cfr. doc. IV).

1.6. La parte ricorrente, il 18

marzo 2021, da un lato, si è riconfermata nelle richieste ricorsuali e ha

contestato integralmente la risposta di causa.

Dall’altro, ha ritirato la

domanda di ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria (cfr.

doc. VI).

1.7. Il doc. VI è stato trasmesso

per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a

favore di RI 2 il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al

coronavirus.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La presente legge si

prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili.”

Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.

a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a

fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo

per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per

l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,

ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare

i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.”

2.2

Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28.

febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura

di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i

punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni

di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed

estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato

di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme

igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7.

LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare giusta

l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività

societarie.

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3.

Il capoverso 2

non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a. negozi di

generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di

servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso

quotidiano;

b. negozi di

cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e

strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c. farmacie,

drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi

acustici);

d. uffici e

agenzie postali;

e. punti di

vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f. banche;

g. stazioni di

servizio;

h. stazioni

ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i. officine

di mezzi di trasporto;

j. pubblica

amministrazione;

k. strutture

sociali (p. es. centri di consulenza);

l. funerali

nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche

e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale;

n. alberghi.

4.

Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3

devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità

pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone

presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli

assembramenti di persone.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2.

COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della

posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti

di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile

2020.

(RU 2020 863).

Il Consiglio federale, il

27.

marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU

2020.

1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

Ai sensi di questo

disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,

autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste

un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un

periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle

attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere

accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone

richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è

altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione

sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno

acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione

resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e

compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

L’art. 7e cpv. 1-3

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo

2020.

Con Risoluzione n. 1649

del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento

agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte

le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi

interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,

situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze

e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di

apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine

industriali, ecc.).”

Tali misure sono state

prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile

2020.

e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

L’art. 6 Ordinanza 2

COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino

al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6

cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse

quelle in locali privati;

e. Abrogato

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a:

l. funerali nella cerchia familiare;

o. centri

commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio

e i fiorai;

p. strutture che

offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni

di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q. strutture

servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

Tale disposizione è stata

oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7

giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

b. Abrogata

c. discoteche,

locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in

locali privati;

3.

I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura

di pasti;

bbis strutture

di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e

mense scolastiche);

3bis Oltre al piano di protezione ai sensi

dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3

lettera bbis si applica quanto segue:

a. la dimensione

dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle

scuole dell’obbligo;

b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c. nelle mense

aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni,

insegnanti e dipendenti scolastici;

d. le strutture

di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.

le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;

ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.”

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2

e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):

" 1

Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.

2.

Le manifestazioni con più di 300 persone sono

vietate.

3.

Alle manifestazioni e alle strutture in cui si

svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica

quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo

l’articolo 6d;

b. in caso di

contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si

applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;

c. chi organizza

la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il

piano di protezione.”

Il 19 giugno 2020, visto

l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di

COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; cfr. RU 2020 2213).

L’art. 6 contempla delle

disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22

giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità

del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).

Il tenore di tale disposto

è il seguente:

" 1

Le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti

sono vietate.

2.

Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in

caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2

lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a

sedere con un massimo di 300 persone.

3.

Per le manifestazioni private, segnatamente gli

eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i

cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo

3.

Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare

misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto

delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4.

Alle manifestazioni politiche e della società civile

si applica unicamente quanto segue:

a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;

b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.

5.

Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si

applica unicamente l’articolo 3.”

Il 2 settembre 2020 l’art.

6.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato così modificato con

effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):

" Art. 6,

rubrica e cpv. 2–4

Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000

persone

2.

Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un

massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di

registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b

occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.

3.

Alle manifestazioni private con un massimo di 300

persone, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture

accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si

applica unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona

responsabile del rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e

al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato

né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati

di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4.

Abrogato.”

Sono pure stati introdotti

gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le grandi

manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in

leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le manifestazioni

politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).

2.3

Per frenare le conseguenze

economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,

inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno

in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il

17.

marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Giusta l’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).

L’art. 11 cpv. 1

della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del

servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo

la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e

incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle

vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di

modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12.

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei

provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso

1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

Dal 19 giugno 2020 (con

effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha

il seguente tenore:

" All’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data”.

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

2.4

Con la modifica del 1° luglio

2020.

(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno è stato aggiunto il cpv. 3ter:

" 3ter

Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3

lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la

disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le

condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate

obbligatoriamente all’AVS.”

L’art. 31 cpv. 3 lett. b e

c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),

rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di

un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda

rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA

38.2020.59

del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).

In virtù dell’art. 1a cpv.

1.

LAVS sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (art. 2 cpv. 3ter ultima

frase) le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche

che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini

svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, al servizio

di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso

un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi

dell’articolo 12 LAVS, al servizio di organizzazioni private di assistenza

sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo

11.

della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e

l’aiuto umanitario internazionale (lett. c). Ai sensi del cpv. 1bis dell’art.

1a LAVS il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1

lettera c.

All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è

stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e

3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente

che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°

giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.

Secondo l’art. 5 cpv. 4,

inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso

3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.

Per completezza va

osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre

2020.

entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021.

i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente

la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una

perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività

un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale

per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non

è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in

proporzione alla durata dell'attività.

L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo

il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività

effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019

devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di

almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU

2020.

4571segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile

media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari

più elevate.”

L’art. 2 cpv. 3ter è stato

modificato il 31 marzo 2021 con entrata in vigore il 1° aprile 2021 (cfr. RU

2021.

183) come segue:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se

l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la

media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro

attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Inoltre all’art. 6 è stato

previsto che il diritto all’indennità si estingue il 31 dicembre 2021.

È utile rilevare

che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,

sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/

pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa

del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).

2.5

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.

CIC versione 15, stato al 15 aprile 2021 pag. 2-19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.3. della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto

di svolgere manifestazioni” e prevede:

" 1037 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno

dovuto

annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6

capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di

guadagno.

1038.

Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle

pubbliche

o

private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro

l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi

aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o

gli autori.

1039.

Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori

indipendenti

che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire

i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i

montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.

1040.

Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione

annullata

o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la

manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del

provvedimento.”

I N. 1037-1039 segg. sono

rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).

Il N. 1040 CIC stato al 3

luglio 2020 (versione 6) enuncia:

" 1040 Il

diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e

07/20 sussiste fino al 16 settembre

2020.”

Nella Circolare valida dal

17.

marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il

p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone

in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che

lavorano nell’azienda”:

" 1041.4 Hanno

diritto all’indennità le persone in posizione analoga a

07/20 quella di

un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la

definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito

da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– sono

attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).

1041.5

L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da

07/20 prova del

settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della

persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività

si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I

L’Allegato I enuncia:

" Allegato

I

Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro

attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno

2020.

L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire

quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle

condizioni di diritto va verificata caso per caso.

Settori potenzialmente interessati

Ditte di catering

In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un

determinato evento in un luogo indicato dal cliente.

Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e

la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,

conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale

per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.

Fornitura di servizi per le arti sceniche

In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione

e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli

di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,

macchinisti, tecnici delle luci ecc.).

Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento

In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,

teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.

Parchi di divertimento e tematici

In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,

scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.

Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi

In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il

tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e

tematici):

- esercizio di macchinette mangiasoldi;

- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza

pernottamento);

- esercizio di

mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti

turistici;

- esercizio di impianti sciistici;

- noleggio di

attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;

- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere

ricreativo;

- attività

balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;

- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di

bevande;

- attività di

produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le

manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di

strutture.”

I N. 1041.4 e 1041.5, come

pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17

settembre 2020 (versione 7).

2.6

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.7

Nella presente evenienza,

dalle carte processuali emerge che la RI 1, iscritta a Registro di commercio

nel febbraio 2007, è una società con sede a __________ che ha quale scopo

sociale:

" L'organizzazione

e la vendita di corsi di lingue ed altri servizi correlati e di ogni attività

connessa. La società può partecipare a società analoghe e ad ogni negozio o

contratto idoneo al raggiungimento e promovimento dello scopo sociale.”

Soci della Sagl sono RI 2

e __________ con quota sociale di fr. 12'000.-- il primo, rispettivamente di

fr. 8'000.-il secondo.

RI 2 è anche il presidente

della gerenza con diritto di firma individuale della Sagl, mentre __________ è

socio e gerente con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC; doc. 005).

RI 2 è pure alle

dipendenze della ditta. Dal rispettivo certificato di salario relativo al 2019

del 27 luglio 2020 risulta un salario lordo (comprensivo della quota privata

automobile di servizio di fr. 4'000.--) di fr. 64’000.-- (cfr. doc. 005).

La RI 1 si occupa

dell’organizzazione di soggiorni di studio all’estero in più di 120

destinazioni in tutto il mondo dove imparare fino a 10 lingue diverse per

ragazzi e adulti con formule differenti, ad esempio corsi estivi, summer camp,

corsi per professionisti, corsi a lungo termine, corsi individuali a casa

dell’insegnante, viaggi studio dedicati a gruppi di studenti accompagnati da

inseg).

Da una dichiarazione del

15.

settembre 2020 della __________ si evince che la cifra d’affari della

società relativa al periodo gennaio - luglio 2019 è di fr. 459'832.--, mentre

la cifra d’affari concernente il lasso di tempo gennaio - luglio 2020

corrisponde a fr. 177'479.-- (cfr. doc. A7).

La Sagl ha, pertanto,

inoltrato una domanda d’indennità di perdita di guadagno Corona per il settore

delle manifestazioni a favore di RI 2, pervenuta alla Cassa il 27 luglio 2020

(cfr. doc. 005; consid. 1.1.).

La Cassa, con decisione del

27.

agosto 2020, ha negato il diritto a IPG Corona alla società, poiché

l’attività svolta da RI 2 non rientrerebbe fra quelle previste dall’Allegato I

della Circolare CIC (cfr. doc. 004; consid. 1.2.).

Il 26 gennaio 2021 l’amministrazione

ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente

provvedimento del 27 agosto 2020 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che

il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto

all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della

legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano

nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di

cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.

2.4.).

Nel caso concreto, come

visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività svolta

non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 004; doc. A1; consid. 1.2.;

1.3.).

La ricorrente contesta

tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza che

l’attività della RI 1, toccando più aspetti, e meglio la cultura, l’intrattenimento,

la fornitura di servizi in collaborazione con altre strutture, anche svizzere,

sia assimilabile a un’attività dei settori ricreativi e culturali conforme a

quelle indicate nell’Allegato I, elenco peraltro non esaustivo. L’insorgente ha

precisato che, in effetti, la Sagl, oltre alla formazione e alle proposte di

percorsi di studi linguistici all’estero volti all’apprendimento di una lingua

straniera, offre servizi nell’ambito ricreativo e d’intrattenimento, quali

attività sportive, escursioni e visite culturali, concerti ecc., che sono

venuti meno a causa delle restrizioni COVID-19 (cfr. doc. I pag. 4-6; consid.

1.4.).

Deve, perciò, essere

esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)

che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito

se

l’attività della RI 1 e, quindi, il lavoro svolto da RI 2 rientrano nel campo

di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

2.9

Per le norme del diritto

amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi

(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo

luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004

consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e

non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di

appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora

conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.

Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del

medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma,

prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in

particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui

essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo

contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.

3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse

interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed

evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di

disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere

ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.

3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con

riferimenti).

Occorre prendere la

decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un

risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale

federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per

accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un

pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per

un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della

legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al

coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale

all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19)).

2.10

Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto

all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano

nel settore delle manifestazioni (domaine de l’événementiel; Veranstaltungsbereich;

cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/493/fr;

non fornisce particolari

elementi che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel

senso di una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente

coinvolto nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in

modo più ampio.

Per facilitare

l’applicazione dell’Ordinanza, i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC

enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano

nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni (domaine

de l’événementiel; Veranstaltungsbranche; cfr. pure N. 1037; 1038 Circolare

CIC citati al consid. 2.5.).

Dall’altro, che per

stabilire se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la

Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività,

come pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4

e 1041.5 rinviano all’Allegato I il quale, ricordando che possono esercitare il

diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni

(domaine de l’événementiel; Veranstaltungsbranche) e precisando ad ogni

modo che la sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per

caso, elenca in modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente

interessati, e meglio le ditte di catering, gli organizzatori di fiere,

esposizioni e congressi, la fornitura di servizi per le arti sceniche,

l’esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento, i parchi di divertimento

e tematici, la fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi (cfr.

consid. 2.5.).

In particolare i settori

menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la

fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono

gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato

evento.

In proposito non va, poi,

dimenticato, come d’altronde rilevato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag.

3), che il Consiglio federale, in un comunicato stampa del 1° luglio 2020, - dopo

aver indicato che dal 6 giugno 2020 non vi era più

alcuna struttura che doveva rimanere chiusa, che il divieto di svolgere

manifestazioni era stato gradualmente allentato, che a quel momento il divieto

restava in vigore a livello svizzero soltanto per le manifestazioni con oltre

1000.

persone e che, benché le restrizioni fossero state

allentate, molte strutture continuavano a subire perdite finanziarie - ha

informato in particolare che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha voluto estendere il diritto

all’indennità, per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020, anche ai titolari

di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore ricreativo

(événementiel; Veranstaltungsbereich) che dal 1° giugno 2020 non avevano

più diritto all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica

dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr.

RU 2020 877-879; RU 2020 1201; RU 2020 1777),

benché il loro settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del

coronavirus. L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone

in modo analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.htm; https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79685.html;

Il TCA rileva, inoltre,

che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal

Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.

185.

cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),

attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente

riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle

prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella

di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che

normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione

all’esercizio della propria professione.

In simili condizioni

occorre concludere che

l’espressione

“le persone (…) che

lavorano nel settore delle manifestazioni” di cui all’art. 2 cpv. 3ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

si riferisce a tutti coloro

che sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni (domain del

l’événementiel; Veranstaltungsbranche) senza limitare il diritto unicamente

a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e dell’esecuzione in senso stretto

della manifestazione, bensì comprendendo anche le persone che lavorano

indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo all’organizzatore vero e

proprio di preparare al meglio l’evento, rispettivamente svolgendo attività

collaterali che forniscono valore aggiunto alla manifestazione e permettono a

chi effettua tali attività di garantirsi - per il tipo di prestazione e grazie

all’ingente numero di persone che partecipano all’evento come protagonisti o

pubblico - determinate entrate.

Per quanto concerne la

fornitura di servizi di intrattenimento e ricreativi menzionata nell’Allegato I

(cfr. consid. 2.5.) va osservato che l’attività d’intrattenimento e per il

tempo libero risulta essere lo scopo principale di questa categoria (ad esempio

l’esercizio di mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, l’esercizio

di impianti sciistici, attività balneari, attività di parchi di divertimento e

ricreativi).

2.11

Questa Corte, con sentenza

42.2021.4

del 15 marzo 2021, ha stabilito che a torto l’amministrazione aveva

negato a una ditta il diritto a indennità perdita di guadagno Corona a favore

del socio gerente. Il TCA, in proposito, ha rilevato, da un lato, che i servizi

forniti dalla società, e meglio il regolare supporto per la pianificazione,

l’organizzazione e i processi in ambito di sicurezza, la pianificazione,

l’organizzazione e i processi in relazione all’accoglienza, la pianificazione,

l’organizzazione e i processi in ambito di trasporti, l’ottimizzazione dei

processi interni di lavoro di vari settori e l’organizzazione di eventi

all’interno di una specifica grande manifestazione con la quale collabora da

anni, sono essenziali per la realizzazione di quest’ultima.

Dall’altro, che perciò,

l’attività per il grande evento in questione - che a seguito dell’annullamento

dello stesso è stata sostanzialmente nulla - doveva essere considerata al pari

di altre attività citate nell’Allegato I e rientrare conseguentemente nel

settore delle manifestazioni.

Questo Tribunale ha deciso

in maniera analoga nella STCA 42.20.21.2-3 del 22 marzo 2021 concernente una

società che si occupa della vendita di biglietti d’ingresso ad eventi sportivi,

musicali, culturali che hanno dovuto essere annullati nel 2020, ritenendo che i

servizi proposti sono essenziali per la buona riuscita di una manifestazione

con spettatori, poiché il successo della medesima dipende fra l’altro

dall’adesione del pubblico alla stessa.

Il diritto a indennità

perdita di guadagno Corona a favore della persona in posizione analoga a quella

di un datore di lavoro è stato riconosciuto di principio a una società anche

con STCA 42.2021.7 del 29 marzo 2021. Per il TCA l’attività di tale ditta che

prepara e vende, tramite un furgone apposito, una specialità gastronomica in

modo prevalente contestualmente a manifestazioni di vario genere - a cui nel

2020.

non ha potuto partecipare a seguito dell’annullamento degli stessi -

rientra nel settore delle manifestazioni.

Al riguardo questa Corte ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Durante

gli eventi di grande portata è consuetudine, infatti, che vi siano dei punti di

ristoro allestiti dall’organizzatore o da terzi. Essi consentono ai

partecipanti, come pure ai protagonisti della manifestazione, di far capo in

loco a servizi di ristorazione che offrono piatti della tradizione, come pure

cucina esotica o innovativa.

Ciò rappresenta un valore aggiunto per l’evento in sé e dà

un’ottima visibilità a chi svolge tale impresa con la conseguente possibilità,

grazie al notevole afflusso di persone, nonché al fatto che - soprattutto in

primavera/estate - venga organizzato in Svizzera un numero notevole di

manifestazioni, di ottenere buone entrate svolgendo l’attività principalmente o

esclusivamente in relazioni ai grandi eventi, come del resto è dimostrato nel

caso della X. dagli estratti dei suoi conti contabili, in particolare dal 2016

al 2019 (cfr. doc. C; consid. 2.9.). (…)”

Con STCA 42.2021.8 del 1°

aprile 2021 il TCA ha poi stabilito che a torto erano state negate a una

società che si occupa soprattutto di effettuare fotografie professionali in

occasione di eventi e manifestazioni le IPG Corona a favore del socio e

presidente della gerenza, in quanto l’attività, importante ad esempio per il

marketing di una manifestazione, rientra nel settore delle manifestazioni.

2.12

Nel caso di specie lo scopo

sociale della RI 1 è l’organizzazione e la vendita di corsi di lingue ed altri

servizi correlati e di ogni attività connessa.

In effetti, come esposto

sopra, la Sagl si occupa dell’organizzazione di soggiorni linguistici

all’estero (cfr. consid. 2.7.).

Questa è l’attività

principale della società e conseguentemente di RI 2.

E’ vero che nel ricorso è

stato fatto valere che la società non svolge unicamente attività formativa,

bensì anche attività culturale e d’intrattenimento, proponendo e organizzando

non solo corsi di lingua ma pure attività sportive, escursioni e visite

culturali, concerti ecc. (cfr. doc. I pag. 6).

Tuttavia le proposte

culturali e d’intrattenimento risultano in ogni caso accessorie e collaterali

all’attività vera e propria che è quella relativa ai corsi linguistici

all’estero.

Chi contatta __________

(cfr. doc. 003, consid. 2.7.) è interessato ad apprendere o migliorare la

conoscenza di una lingua straniera tramite segnatamente un soggiorno

all’estero. Durante il soggiorno, tenuto conto in particolare che sono offerti anche

pacchetti per i ragazzi durante il periodo estivo (cfr. __________; consid.

2.7.), vengono poi proposte altre attività per trascorrere il tempo libero e

conoscere il Paese e la cultura del luogo. Può trattarsi segnatamente di

vacanze studio dove lo scopo principale del soggiorno resta comunque quello di

seguire corsi linguistici (al riguardo cfr. pure gli opus).

Il riferimento ricorsuale

alla libertà di commercio ed economica, nonché al principio della parità di

trattamento (cfr. doc. I pag. 7) non è, poi, di alcun ausilio all’insorgente ai

fini della risoluzione della presente vertenza.

La libertà economica è garantita

dall’art. 27 Cost. e include in particolare la libera scelta della professione,

il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

Come tutte

le libertà fondamentali, anche quella in rassegna non è assoluta, ma

può essere soggetta a restrizioni, secondo le condizioni previste dall'art. 36

Cost. (“1 Le restrizioni dei diritti

fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste

dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di

pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2 Le restrizioni dei

diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o

dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate

allo scopo. 4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza”).

La giurisprudenza ha

comunque escluso la possibilità di apportare delle limitazioni

alla libertà in parola, basate su ragioni di politica economica,

ossia di adottare delle misure che intervengono nel gioco della libera

concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere

l'attività economica secondo un piano prestabilito (cfr. STF C 204/2010 del 24

novembre 2011 consid. 5.1.; STF 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; DTF 125 I 431 consid.

4b).

Ogni attività lucrativa

che tende al conseguimento di un guadagno o di un reddito in virtù del diritto

privato è così tutelata contro le misure statali restrittive (cfr. STF

1C_443/2017 del 29 agosto 2018 consid. 5.1.; DTF 143 II 598 consid. 5.1.).

Sono in ogni caso

autorizzate misure di polizia, di politica sociale come pure misure volte alla

realizzazione di altri interessi pubblici. Sono giustificate in particolare da

un interesse pubblico le misure che tendono alla salvaguardia della sicurezza,

della salute e della morale pubblica (cfr. STF 2C_268/2010 del 18 giugno 2010

consid. 3.2.1.).

In concreto l’oggetto di

contestazione davanti al TCA non concerne misure restrittive della libertà

economica, bensì la correttezza o meno del diniego del diritto alle IPG Corona.

Inoltre la libertà

economica protegge l’esercizio di un’attività allo scopo di ottenere un

guadagno economico, tuttavia non garantisce un determinato reddito.

Infine, riguardo alla

parità di trattamento menzionata dall’insorgente, giova rilevare che la libertà

economica ingloba il principio dell’uguaglianza di trattamento ma tra persone

appartenenti allo stesso settore economico (cfr. STF 2C_394/2020 del 20

novembre 2020 consid. 7.1.).

Per il resto va ricordato

che una decisione disattende il principio della

parità di trattamento ex art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa delle

distinzioni che nessun fatto importante giustifica oppure sottopone ad un

regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze

rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr.

STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.2.; STF 8C_249/2020 del 16

luglio 2020 consid. 5.2.2.).

La Sagl ricorrente è

specializzata nell’ambito dei soggiorni di studio linguistico all’estero e la

sua attività non dipende principalmente direttamente o indirettamente dallo

svolgimento di manifestazioni di varia natura ed attività ricreative (cfr.

consid. 2.10.), come, invece, a titolo di raffronto, quelle relative alle

fattispecie su cui si è chinato questo Tribunale (cfr. consid. 2.11.).

Ne discende, esaminato

specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr. 2.5;

2.10.), che l’attività espletata dalla RI 1 e di conseguenza da RI 2 non

rientra nel settore delle manifestazioni (cfr. consid. 2.10.).

Nel caso di specie non

torna, pertanto, applicabile l’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno.

2.13

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre, di conseguenza, concludere che a ragione la Cassa ha negato

alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno Corona a favore di RI 2 a

far tempo dal 1° giugno 2020.

Abbondanzialmente

va osservato, in primo luogo, che il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordinato la

sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi fino al 30

settembre 2020. Le agenzie di viaggio non potevano essere escusse per il

mancato rimborso in seguito a un viaggio annullato a causa della crisi dovuta

al coronavirus (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-79182.html). Tale sospensione,

il 26 agosto 2020, è stata prolungata fino al 31 dicembre 2020 (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news.msg-id-80193.html).

In secondo luogo, che la

Confederazione ha sviluppato lo strumento dei casi di rigore per sostenere le

imprese attive nei settori più colpiti della pandemia demandandone l’attuazione e il co-finanziamento ai Cantoni.

Lo strumento dei casi di

rigore si rivolge alle imprese individuali, alle società di persone o alle

persone giuridiche con sede in Ticino (in seguito denominate imprese),

costituite prima del 1° marzo 2020, con una cifra d’affari annuale minima di

CHF 50'000 e che rispettano i

criteri per essere considerate caso di rigore. Gli aiuti consistono in

contributi a fondo perso o fideiussioni e sono stati attivati per sostenere le

imprese nella copertura dei costi fissi, tra cui rientrano ad esempio gli

affitti, i leasing e gli oneri finanziari (cfr. art. 12 Legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102), Ordinanza

sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione

all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre

2020.

(RS 951.262), Legge sullo stanziamento di un

credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi

per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza

COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai

beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla

Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 (RL 909.100); STCA 42.2021.21 del 15 marzo 2021; https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/).

Infine giova ricordare

(cfr. consid. 2.4.) che, a seguito della modifica del 4 novembre 2020 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, dal 17 settembre 2020 hanno diritto all’indennità

di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti

adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività

lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo

considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi. Per quanto concerne i presupposti per ritenere l’attività lucrativa

limitata in modo considerevole cfr. consid. 2.4.

2.14

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 25 febbraio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese (cfr.

STCA 42.2021.4 del 15 marzo 2021 consid. 2.13.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti