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Decisione

42.2021.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2021Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(OPGA) che precisano, in particolare, la condizione delle gravi difficoltà e le

modalità di inoltro della domanda di condono (al riguardo, in relazione

all’applicazione per analogia dell’art. 25 cpv. 2 LPGA nel caso di una restituzione

in virtù dell’art. 26 Laps di assegni integrativi e di prima infanzia, cfr. STF

8C_421/2020 del 7 ottobre 2020).

L'art.

4 cpv. 1 OPGA enuncia che se il beneficiario era in buona fede e si trova in

gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla

restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Ai

sensi del cpv. 2 determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è

il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

Il

cpv. 4 prevede, poi, che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4

cpv. 4 OPGA).

Secondo

il cpv. 5 sul condono è pronunciata una decisione.

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1La

grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le

spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le

persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo

secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese

personali, 4800 franchi l'anno;

c. per tutti:

quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali

dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari3.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un

ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza

netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel

caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo

ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12000 franchi;

c. per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può, quindi, essere

accordato.

2.4. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato

può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno 2019 consid. 2.1.; STF

8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF

8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260;

DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162;

DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,

pag. 180).

2.5. In concreto l’USSI, con

decisione del 15 gennaio 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 29

gennaio 2021, ha dichiarato la domanda di condono interposta dalla ricorrente

l’11 novembre 2019 irricevibile, poiché inoltrata in relazione alla decisione

del 28 ottobre 2019, con la quale l’amministrazione ha stabilito una trattenuta

mensile di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e

dicembre 2019 a parziale recupero di quanto percepito a torto. A mente

dell’amministrazione “la richiesta di condono doveva essere relativa alla

decisione restituzione del 17 luglio 2019, mentre nel caso in oggetto non è

stata fatta” (cfr. doc. A; consid. 1.8.; 1.9.).

In proposito giova

osservare che giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è

passata in giudicato.

In

effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid.

3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per

quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però evidenziato

che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione

(cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF

8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Ne discende che nel caso

di specie la richiesta di condono formulata dalla ricorrente l’11 novembre 2019

in relazione all’importo di fr. 550.-- la cui restituzione le è stata ordinata

il 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.5.) non va ritenuta tardiva.

È vero che la stessa è

stata inoltrata contestualmente al reclamo contro la decisione del 28 ottobre

2020 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre

2019 è stato trattenuto l’importo di fr. 150.-- mensili a parziale recupero

dell’indebito percepito (di complessivi fr. 550.--; cfr. consid. 1.4.).

È altrettanto vero, tuttavia,

che l’insorgente, l’11 novembre 2019, dopo aver menzionato la decisione di

restituzione del 17 luglio 2019, ha precisato di postulare il condono nel caso

in cui non fosse accettata la sua contestazione contro la decisione del 28

ottobre 2019, e meglio avverso la deduzione di fr. 150.-- mensili. La medesima

ha pure fatto riferimento al suo scritto del 5 agosto 2019 in cui aveva

proposto che la restituzione fosse richiesta su base mensile quando sarebbe

tornata a miglior condizione economica (cfr. doc. 71; consid. 1.2.).

Considerandi

La ricorrente ha,

pertanto, inteso chiedere il condono della restituzione di fr. 550.-- qualora

non fosse accolta la sua censura relativa all’applicazione della deduzione di

fr. 150.-- quale parziale recupero di quanto percepito a torto nei mesi di

settembre e ottobre 2018 al mese senza attendere un miglioramento della sua

situazione finanziaria.

Di conseguenza, dopo che

la vertenza afferente alla restituzione tramite deduzioni mensili dalle

prestazioni assistenziali ordinarie si è conclusa con l’emanazione da parte di

questo Tribunale della sentenza 42.2020.17 del 28 settembre 2020 che ha

respinto il ricorso di RI 1, rispettivamente con il giudizio 8C_668/2020 del 16

dicembre 2020 del Tribunale federale che ha ritenuto inammissibile

l’impugnativa della medesima a causa del mancato versamento dell’anticipo spese

(cfr. consid. 1.7.), l’USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di

condono, verificando l’adempimento o meno dei relativi presupposti (cfr. STF

9C_795/2020 del 10 marzo 2021).

In

simili condizioni gli atti vanno rinviati all’USSI perché si pronunci sulla

domanda di condono dell’11 novembre 2019 concernente la somma di fr. 550.-- nel

senso appena esposto.

2.6

Riguardo

al condono, come già osservato nella STCA 42.2020.17 del 28 settembre 2020, è

utile rilevare, in primo luogo, che in una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003,

pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la

cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di

indennità di disoccupazione, il Tribunale federale ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede (condizione da adempiere, unitamente

all’onere troppo grave, per ottenere il condono; cfr. consid. 2.2.-2.4.), a

causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di

attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva

incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza

informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

In

un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel

caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente

l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli

avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza

titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato

il diniego del condono della restituzione di

prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato

la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito

all’autorità competente

Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26

aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha

deciso che la buona fede doveva essere negata nel

caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, anche

qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile

fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui

che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una

rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di

compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se

l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno

comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al

quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era

legato.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8

maggio 2015; STF 9C_43/2020 del 13 ottobre 2020; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre

2015.

In secondo luogo, il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza federale, quando a una persona può

essere imputata soltanto una negligenza lieve, quest’ultima non è sufficiente

per negarle la buona fede (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4;

STF 8C_711/2019 del 2 aprile 2020 consid. 3.1.; STF 9C_16/2019 del 25 aprile

2019.

consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P

4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.).

2.7

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 26 febbraio 2021 per cui si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della

procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non

si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di

prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,

4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In casu l’oggetto della

lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono e non

prestazioni.

Tuttavia, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, si prescinde dal carico di spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 29 gennaio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’USSI perché emani una decisione nel merito in relazione alla

richiesta di condono dell’ammontare di fr. 550.--.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti