42.2021.17
Ricorso contro decisione su reclamo (conferma irricevibilità domanda condono) accolto. Dopo che vertenza c.ca restituzione tramite deduzione da prestazioni assistenziali ordinarie conclusa con STCA (e STF inammiss.) USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di condono del 11/'19. Rinvio
16 giugno 2021Italiano26 min
i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.17
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Lugano
16 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio 2021 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 luglio 2019 l’USSI ha
emesso un ordine di restituzione relativo alla somma di fr. 550.-- percepita
indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre e ottobre 2018, in quanto
dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenuta
all’amministrazione in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali del 20 dicembre 2018 ha constatato di aver erroneamente calcolato
la spesa relativa all’alloggio per i mesi di settembre e ottobre 2018 tenuto
conto che la prima mensilità di affitto – dal 15 settembre al 14 ottobre 2018 –
era gratuita e dovevano essere pagate unicamente le spese accessorie (cfr. doc.
86).
1.2. Il 5 agosto 2019
l’interessata, in relazione alla restituzione di fr. 550.--, ha proposto:
" 1) la
restituzione è accordata su base mensile quando la beneficiaria torna a miglior
condizione economica;
2) per compensazione dagli importi (trasloco, Swisscaution)
detratti illegalmente. (…)” (Doc. 85)
1.3. L’USSI, il 23 ottobre 2019,
ha comunicato:
" (…)
1) Come da prassi
d’ufficio gli importi indebitamente percepiti vengono recuperati con delle
trattenute mensili di CHF 150.00 dalla prestazione assistenziale, dopo la
crescita in giudicato della decisione.
2) Non è possibile
compensare l’importo da restituire con gli importi recuperati per il trasloco e
Swisscaution, in quanto tali questioni sono già oggetto di un reclamo presso il
nostro servizio giuridico.
L’ordine di restituzione del 17 luglio 2019 di CHF 550.00 è
regolarmente cresciuto in giudicato in data 3 ottobre 2019. Dal mese di
novembre 2019 verranno pertanto effettuate delle trattenute di CHF 150.00 dalla
sua prestazione assistenziale a parziale recupero dell’indebito percepito.”
(Doc. 84)
1.4. Con decisione del 28 ottobre
2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha riconosciuto a
RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'095.-- mensili per i mesi
di novembre e dicembre 2019.
Nel dettaglio della
prestazione è stato indicato sia per il mese di novembre che per il mese di
dicembre 2019 che la somma di fr. 1'945.-- mensile sarebbe stata versata alla
beneficiaria dell’assistenza sociale, mentre l’importo di fr. 150.-- mensili
sarebbe stato corrisposto all’USSI stesso, motivando come segue:
" (…)
VISTA LA CRESCITA IN GIUDICATO DELL’ORDINE
DI RESTITUZIONE DEL 17.07.2019, DAL MESE DI NOVEMBRE 2019 VENGONO TRATTENUTI
CHF 150.00 A PARZIALE RECUPERO DELL’INDEBITO PERCEPITO” (Doc. 72)
1.5. L’11 novembre 2019 RI 1 ha
interposto reclamo contro il provvedimento del 28 ottobre 2019, chiedendo di
rivedere quest’ultimo, in quanto, da un lato, non è stata considerata la sua
proposta 5 agosto 2019 di “restituzione a miglior condizione economica”,
dall’altro, la trattenuta sarebbe lesiva del suo fabbisogno esistenziale. La
medesima ha aggiunto che “nel caso che la proposta fosse improponibile che
venga concesso il condono offerto dalla legge” (cfr. doc. 71).
1.6. L’USSI, il 30 luglio 2020, ha
emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento
del 28 ottobre 2019 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria è stato
dedotto l’importo di fr. 150.-- al mese a parziale recupero della somma di fr.
550.-- chiesta in restituzione (cfr. consid. 1.1.; 1.4.), rilevando:
" (…) Come
chiarito nell’ambito delle Direttive SKOS/CSIAS/COSAS le prestazioni di
sostegno vanno rimborsate (recte: restituite), se ottenute in modo illegale
perché le informazioni fornite sulla propria situazione erano inesatte (COSAS
n. E.3.3.). In ogni caso deve essere rispettato il minimo vitale assoluto, con
una riduzione del forfait del 30% al massimo (cfr. COSAS n. A.6).
Nel caso in esame la riduzione mensile di CHF 150.- non raggiunge
il 30% del forfait e non lede il minimo vitale.
La restituzione solo in caso di ritorno a miglior fortuna non è
conforme alla funzione e alla necessità della restituzione, che di fatto porta
alla corretta assegnazione di quanto effettivamente di diritto, recuperando
quanto versato in eccesso. La proposta compensazione del 5 agosto 2019 si
riferisce ad un credito dell’assistita non accertato. (…)” (Doc. 66)
1.7. Con sentenza 42.2020.17 del
28 settembre 2020 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro
la decisione su reclamo del 30 luglio 2020. Da tale giudizio si evince:
" (…) Quando
il beneficiario dell’assistenza sociale ha ricevuto a torto degli importi, come
nel caso concreto (poiché era stato computato un importo della spesa alloggio
maggiore di quello effettivo, visto che il primo periodo di locazione era
gratuito), la restituzione deve avvenire senza indugio. Se questi percepisce
ancora prestazioni assistenziali, la restituzione può avvenire pro rata
temporis in deduzione di queste (cfr. consid. 2.6.). Tale soluzione rateale,
con trattenuta da prestazioni in corso, si rivela del resto più favorevole per
il beneficiario rispetto alla restituzione tramite un unico versamento.
Attendere l’eventuale ottenimento di migliore fortuna per
restituire quanto ricevuto indebitamente, come auspicato dall’insorgente (cfr.
doc. I; consid. 2.8.) non entra in considerazione, in quanto questa possibilità
riguarda prestazioni assistenziali ricevute a pieno diritto in un determinato
periodo della propria vita adempiendo le condizioni per la relativa erogazione
(cfr. art. 33 Las; STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020).
La deduzione dalla prestazione assistenziale di fr. 150.-- al mese
va, pertanto, considerata corretta ritenuto, d’altronde, che essa è inferiore
al 30% del forfait di mantenimento, di fr. 995.-- per una persona sola nel 2019
(cfr. consid. 2.6.) e pure in ragione di motivi di economia processuale (cfr.
STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10
febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67).
In effetti, da una parte, alla ricorrente nei mesi di novembre e
dicembre 2019 sono stati corrisposti fr. 1'945.-- al mese su fr. 2'095.-- di
prestazione assistenziale ordinaria mensile riconosciutale (cfr. doc. 7).
D’altra parte, in caso di concessione del condono dell’obbligo di
restituire la somma di fr. 550.-- (cfr. doc. 6; A1), all’insorgente andrebbe ad
ogni modo corrisposto l’importo complessivo di fr. 300.-- trattenuto a novembre
e dicembre 2019. (…)”
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_668/2020 del 16 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile il
ricorso di RI 1 contro il giudizio del TCA, poiché l’insorgente non ha dato
seguito alla richiesta di anticipo spese. A carico della medesima sono peraltro
state poste le spese giudiziarie di fr. 300.--.
1.8. Il 15 gennaio 2021 l’USSI ha
emanato una decisione con cui ha dichiarato irricevibile la domanda di condono
della somma di fr. 550.-- interposta da RI 1 l’11 novembre 2019 (cfr. consid.
1.5.), osservando:
" (…) La
restituzione è stata decisa con ordine di restituzione 17 luglio 2019, il quale
è cresciuto in giudicato (cfr. sentenza TCA del 28.9.2020 consid. 2.9.). La
richiesta di condono doveva essere inoltrata relativamente alla citata decisone
di restituzione. In concreto non è stata fatta.
Con la decisone 28 ottobre 2019 l’USSI non
ha deciso la restituzione dell’importo di CHF 150.- oggetto della trattenuta,
ma ha semplicemente applicato una trattenuta mensile, a recupero dell’indebito
percepito. La domanda di condono relativa alla trattenuta in oggetto è quindi
irricevibile.
Si rileva che, in ogni caso, l’interessata,
che aveva tardivamente informato l’amministrazione delle circostanze determinanti
per la corretta determinazione delle prestazioni, non ha addotto e dimostrato
l’adempimento delle condizioni del condono, segnatamente la buona fede. (…)”
(Doc. 9-12)
1.9. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 6), l’USSI, il 29 gennaio 2021,
ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato la decisione di irricevibilità
della domanda di condono (cfr. doc. A).
1.10. Contro la decisione su reclamo
l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
il rinvio della causa all’amministrazione per un nuovo giudizio nel senso di
concederle il condono dell’importo di fr. 550.-- in virtù dell’art. 26 cpv. 3
Laps, nonché la restituzione di fr. 300.—trattenuti.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali la medesima ha addotto:
" (…) La presente
decisione qui impugnata in merito al reclamo del 21 gennaio 2021 sulla
decisione di condono del 15 gennaio 2021, afferma che l'ordine di restituzione
del 17 luglio 2019 sarebbe cresciuto in giudicato. A torto. L'USSI
semplicemente non ha reagito al suggerimento che la ricorrente aveva espresso.
Questo silenzio è rimasto nell'incertezza. Con domanda di rinnovo delle
prestazioni assistenziale del 22 agosto 2019, accolta il 30 agosto 2019,
appariva alla ricorrente che la proposta del 5 agosto 2019 fosse implicitamente
accettata in quanto priva di trattenute. Al contrario invece se l'USSl avesse
almeno declinato la proposta soffermandosi nelle sue pretese entro il termine
di 30 giorni dell'ordinazione di restituzione del 17 luglio 2019 (notificato il
19.07.2019), la ricorrente avrebbe potuto formalmente contestare la decisione
evocando l'art. 26 cpv. 3 Laps. Il diritto, la legge non vietano, non
impediscono che durante una controversia giudiziaria le parti possono accordare
una sospensione della procedura onde cercare un comune accordo extra
giudiziario.
Il 23 ottobre 2019 l'USSl dichiara che dal mese di novembre 2019
verrà trattenuta l'importo di CHF 150.00 dalle prestazioni assistenziale poiché
la decisione era cresciuta in giudicato "regolarmente" il 3 ottobre
2019. Non è dato a sapere il numero di giorni sospesi dalle ferie giudiziarie
che l'USSl ha calcolato. Il 28 ottobre 2019 l'USSl emette la decisione sulla
prestazione assistenziale (annullando e sostituendo quella del 30 agosto 2019
senza base legale e unilateralmente) trattenendo l'importo di CHF 150.00. Con
reclamo dell'Il novembre 2019, la ricorrente contestava la decisione e chiedeva
il condono della somma in questione di CHF 550.00. Da notare come le decisioni
USSI (del 30 luglio 2020 e 15 gennaio 2021) omettono ogni giudizio sulla
contestazione e proposta della ricorrente del 5 agosto 2019, esprimendosi per
la prima volta il 29 gennaio 2021. Dicasi la stessa sorte per la sentenza di
questo Tribunale 422020.17 del 28 settembre 2020 e del Tribunale federale 8C
668/2020 del 16 dicembre 2020. Tutte le istanze peccano non di poche chiare
motivazioni sugli aspetti che la ricorrente ha ripetutamente sollecitato nei
suoi ricorsi. Le decisioni ricevute sono meramente formali, acritiche fino a sé
stessi.
Per quanto concerne il presunto "indebito percepito", va
ricordato che l'USSl ha sempre ricevuto e ottenuto i documenti, le informazioni
richieste corrette (art. 67 cpv. 1 Las). Ora che la funzionaria indubbiamente
abbia commesso la negligenza di non aver prestato attenzione nel contenuto del
contratto di locazione (prima mensilità gratuita) e di conseguenze avrebbe
versato CHF 550.00 di "troppo" (l'apostrofo è d'obbligo in quanto
come prevede COSAS 2016, B.3 Spesa alloggio, pag. 59 ritenuta eccessiva vanno
comunque sostenute reclamo del 14.02.2019 e sentenza TCA 42.2019.15-16 del 10.07.2019)
è di sua responsabilità (art. 61 CO) come evocato dalla ricorrente a più
ripresa di cui questo Tribunale è rimasto silente. Arbitrario invece è
considerare unicamente l'indebito alla parte considerata priva di cognizione di
causa escludendo in assoluto la responsabilità da parte dall'autorità
qualificata. Dicasi oltretutto che nelle decisioni citate in questo
ricorso dalle autorità di prima e di seconda istanza, viene omessa la base
legale per cui una decisione formale (accoglimento della prestazione ordinaria
del 30 agosto 2019 passata in giudicato è stata annullata e sostituita
unilateralmente con decisione del 28 ottobre 2019). Le conclusioni
dell'autorità amministrativa e giudiziaria sono univoche nel respingere la
domanda di condono della ricorrente è altrettanto ambigua: 1) la domanda
sarebbe tardiva; 2) l'indebito percepito sarebbe conseguito in mala fede,
malgrado nessun accertamento attendibile è stato effettuato da entrambi le
istanze.
Le decisioni sono basate su insinuazioni prive di fondamento. Vi è
il divieto di giudizi pregiudizievoli e l'obbligo di garantire equa procedura
con chiare motivazioni. (…)” (Doc. I)
1.11. Nella sua risposta del 22
marzo 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui di
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.12. Il 25 marzo 2021 la ricorrente
si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha prodotto della
documentazione (cfr. doc. V + B1-5).
1.13. Il doc. V + B1-5 è stato
trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia considerato irricevibile
la domanda di condono dell’11 novembre 2019, poiché inoltrata in relazione alla
decisione del 28 ottobre 2019 (che ha stabilito la trattenuta mensile di fr.
150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre 2019 a
parziale recupero di quanto percepito indebitamente; cfr. consid. 1.5.), quando
invece avrebbe dovuto essere interposta relativamente all’ordine di
restituzione di fr. 550.-- del 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.8.; 1.9.).
2.2. Per quanto attiene alle
prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni
indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps."
Giusta
l'art. 26 Laps:
"
La prestazione sociale
indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo
un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se
il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge
speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle
domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di
rimborso è l’USSI.
2.3. Il tenore dell’art. 26 cpv. 1
e 3 Laps corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), secondo cui “le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà”.
Pertanto al condono di
prestazioni regolate dalla Laps e dalla Las tornano applicabili, per analogia,
Fatti
i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(OPGA) che precisano, in particolare, la condizione delle gravi difficoltà e le
modalità di inoltro della domanda di condono (al riguardo, in relazione
all’applicazione per analogia dell’art. 25 cpv. 2 LPGA nel caso di una restituzione
in virtù dell’art. 26 Laps di assegni integrativi e di prima infanzia, cfr. STF
8C_421/2020 del 7 ottobre 2020).
L'art.
4 cpv. 1 OPGA enuncia che se il beneficiario era in buona fede e si trova in
gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla
restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Ai
sensi del cpv. 2 determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è
il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
Il
cpv. 4 prevede, poi, che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4
cpv. 4 OPGA).
Secondo
il cpv. 5 sul condono è pronunciata una decisione.
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1La
grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le
persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo
secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese
personali, 4800 franchi l'anno;
c. per tutti:
quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari3.
3Per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza
netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel
caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo
ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale
limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12000 franchi;
c. per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può, quindi, essere
accordato.
2.4. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato
può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno 2019 consid. 2.1.; STF
8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016
del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF
8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260;
DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162;
DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,
pag. 180).
2.5. In concreto l’USSI, con
decisione del 15 gennaio 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 29
gennaio 2021, ha dichiarato la domanda di condono interposta dalla ricorrente
l’11 novembre 2019 irricevibile, poiché inoltrata in relazione alla decisione
del 28 ottobre 2019, con la quale l’amministrazione ha stabilito una trattenuta
mensile di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e
dicembre 2019 a parziale recupero di quanto percepito a torto. A mente
dell’amministrazione “la richiesta di condono doveva essere relativa alla
decisione restituzione del 17 luglio 2019, mentre nel caso in oggetto non è
stata fatta” (cfr. doc. A; consid. 1.8.; 1.9.).
In proposito giova
osservare che giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere
inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è
passata in giudicato.
In
effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid.
3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Per
quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però evidenziato
che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione
(cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF
8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).
Ne discende che nel caso
di specie la richiesta di condono formulata dalla ricorrente l’11 novembre 2019
in relazione all’importo di fr. 550.-- la cui restituzione le è stata ordinata
il 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.5.) non va ritenuta tardiva.
È vero che la stessa è
stata inoltrata contestualmente al reclamo contro la decisione del 28 ottobre
2020 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre
2019 è stato trattenuto l’importo di fr. 150.-- mensili a parziale recupero
dell’indebito percepito (di complessivi fr. 550.--; cfr. consid. 1.4.).
È altrettanto vero, tuttavia,
che l’insorgente, l’11 novembre 2019, dopo aver menzionato la decisione di
restituzione del 17 luglio 2019, ha precisato di postulare il condono nel caso
in cui non fosse accettata la sua contestazione contro la decisione del 28
ottobre 2019, e meglio avverso la deduzione di fr. 150.-- mensili. La medesima
ha pure fatto riferimento al suo scritto del 5 agosto 2019 in cui aveva
proposto che la restituzione fosse richiesta su base mensile quando sarebbe
Considerandi
tornata a miglior condizione economica (cfr. doc. 71; consid. 1.2.).
La ricorrente ha,
pertanto, inteso chiedere il condono della restituzione di fr. 550.-- qualora
non fosse accolta la sua censura relativa all’applicazione della deduzione di
fr. 150.-- quale parziale recupero di quanto percepito a torto nei mesi di
settembre e ottobre 2018 al mese senza attendere un miglioramento della sua
situazione finanziaria.
Di conseguenza, dopo che
la vertenza afferente alla restituzione tramite deduzioni mensili dalle
prestazioni assistenziali ordinarie si è conclusa con l’emanazione da parte di
questo Tribunale della sentenza 42.2020.17 del 28 settembre 2020 che ha
respinto il ricorso di RI 1, rispettivamente con il giudizio 8C_668/2020 del 16
dicembre 2020 del Tribunale federale che ha ritenuto inammissibile
l’impugnativa della medesima a causa del mancato versamento dell’anticipo spese
(cfr. consid. 1.7.), l’USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di
condono, verificando l’adempimento o meno dei relativi presupposti (cfr. STF
9C_795/2020 del 10 marzo 2021).
In
simili condizioni gli atti vanno rinviati all’USSI perché si pronunci sulla
domanda di condono dell’11 novembre 2019 concernente la somma di fr. 550.-- nel
senso appena esposto.
2.6
Riguardo
al condono, come già osservato nella STCA 42.2020.17 del 28 settembre 2020, è
utile rilevare, in primo luogo, che in una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003,
pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la
cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di
indennità di disoccupazione, il Tribunale federale ha stabilito che egli non
poteva invocare la sua buona fede (condizione da adempiere, unitamente
all’onere troppo grave, per ottenere il condono; cfr. consid. 2.2.-2.4.), a
causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di
attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva
incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza
informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
In
un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel
caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente
l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli
avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza
titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato
il diniego del condono della restituzione di
prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato
la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito
all’autorità competente
Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26
aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha
deciso che la buona fede doveva essere negata nel
caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per
vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, anche
qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile
fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui
che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una
rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di
compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se
l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno
comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al
quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era
legato.
Al
riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8
maggio 2015; STF 9C_43/2020 del 13 ottobre 2020; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre
2015.
In secondo luogo, il TCA
ricorda che, per costante giurisprudenza federale, quando a una persona può
essere imputata soltanto una negligenza lieve, quest’ultima non è sufficiente
per negarle la buona fede (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4;
STF 8C_711/2019 del 2 aprile 2020 consid. 3.1.; STF 9C_16/2019 del 25 aprile
2019.
consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF
8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;
STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.).
2.7
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33
cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è del 26 febbraio 2021 per cui si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della
procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non
si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di
prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).
In casu l’oggetto della
lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono e non
prestazioni.
Tuttavia, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, si prescinde dal carico di spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 29 gennaio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’USSI perché emani una decisione nel merito in relazione alla
richiesta di condono dell’ammontare di fr. 550.--.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti