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Decisione

42.2021.17

Ricorso contro decisione su reclamo (conferma irricevibilità domanda condono) accolto. Dopo che vertenza c.ca restituzione tramite deduzione da prestazioni assistenziali ordinarie conclusa con STCA (e STF inammiss.) USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di condono del 11/'19. Rinvio

16 giugno 2021Italiano26 min

i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.17

rs

Lugano

16 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2021 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 luglio 2019 l’USSI ha

emesso un ordine di restituzione relativo alla somma di fr. 550.-- percepita

indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre e ottobre 2018, in quanto

dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenuta

all’amministrazione in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali del 20 dicembre 2018 ha constatato di aver erroneamente calcolato

la spesa relativa all’alloggio per i mesi di settembre e ottobre 2018 tenuto

conto che la prima mensilità di affitto – dal 15 settembre al 14 ottobre 2018 –

era gratuita e dovevano essere pagate unicamente le spese accessorie (cfr. doc.

86).

1.2. Il 5 agosto 2019

l’interessata, in relazione alla restituzione di fr. 550.--, ha proposto:

" 1) la

restituzione è accordata su base mensile quando la beneficiaria torna a miglior

condizione economica;

2) per compensazione dagli importi (trasloco, Swisscaution)

detratti illegalmente. (…)” (Doc. 85)

1.3. L’USSI, il 23 ottobre 2019,

ha comunicato:

" (…)

1) Come da prassi

d’ufficio gli importi indebitamente percepiti vengono recuperati con delle

trattenute mensili di CHF 150.00 dalla prestazione assistenziale, dopo la

crescita in giudicato della decisione.

2) Non è possibile

compensare l’importo da restituire con gli importi recuperati per il trasloco e

Swisscaution, in quanto tali questioni sono già oggetto di un reclamo presso il

nostro servizio giuridico.

L’ordine di restituzione del 17 luglio 2019 di CHF 550.00 è

regolarmente cresciuto in giudicato in data 3 ottobre 2019. Dal mese di

novembre 2019 verranno pertanto effettuate delle trattenute di CHF 150.00 dalla

sua prestazione assistenziale a parziale recupero dell’indebito percepito.”

(Doc. 84)

1.4. Con decisione del 28 ottobre

2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha riconosciuto a

RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'095.-- mensili per i mesi

di novembre e dicembre 2019.

Nel dettaglio della

prestazione è stato indicato sia per il mese di novembre che per il mese di

dicembre 2019 che la somma di fr. 1'945.-- mensile sarebbe stata versata alla

beneficiaria dell’assistenza sociale, mentre l’importo di fr. 150.-- mensili

sarebbe stato corrisposto all’USSI stesso, motivando come segue:

" (…)

VISTA LA CRESCITA IN GIUDICATO DELL’ORDINE

DI RESTITUZIONE DEL 17.07.2019, DAL MESE DI NOVEMBRE 2019 VENGONO TRATTENUTI

CHF 150.00 A PARZIALE RECUPERO DELL’INDEBITO PERCEPITO” (Doc. 72)

1.5. L’11 novembre 2019 RI 1 ha

interposto reclamo contro il provvedimento del 28 ottobre 2019, chiedendo di

rivedere quest’ultimo, in quanto, da un lato, non è stata considerata la sua

proposta 5 agosto 2019 di “restituzione a miglior condizione economica”,

dall’altro, la trattenuta sarebbe lesiva del suo fabbisogno esistenziale. La

medesima ha aggiunto che “nel caso che la proposta fosse improponibile che

venga concesso il condono offerto dalla legge” (cfr. doc. 71).

1.6. L’USSI, il 30 luglio 2020, ha

emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento

del 28 ottobre 2019 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria è stato

dedotto l’importo di fr. 150.-- al mese a parziale recupero della somma di fr.

550.-- chiesta in restituzione (cfr. consid. 1.1.; 1.4.), rilevando:

" (…) Come

chiarito nell’ambito delle Direttive SKOS/CSIAS/COSAS le prestazioni di

sostegno vanno rimborsate (recte: restituite), se ottenute in modo illegale

perché le informazioni fornite sulla propria situazione erano inesatte (COSAS

n. E.3.3.). In ogni caso deve essere rispettato il minimo vitale assoluto, con

una riduzione del forfait del 30% al massimo (cfr. COSAS n. A.6).

Nel caso in esame la riduzione mensile di CHF 150.- non raggiunge

il 30% del forfait e non lede il minimo vitale.

La restituzione solo in caso di ritorno a miglior fortuna non è

conforme alla funzione e alla necessità della restituzione, che di fatto porta

alla corretta assegnazione di quanto effettivamente di diritto, recuperando

quanto versato in eccesso. La proposta compensazione del 5 agosto 2019 si

riferisce ad un credito dell’assistita non accertato. (…)” (Doc. 66)

1.7. Con sentenza 42.2020.17 del

28 settembre 2020 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro

la decisione su reclamo del 30 luglio 2020. Da tale giudizio si evince:

" (…) Quando

il beneficiario dell’assistenza sociale ha ricevuto a torto degli importi, come

nel caso concreto (poiché era stato computato un importo della spesa alloggio

maggiore di quello effettivo, visto che il primo periodo di locazione era

gratuito), la restituzione deve avvenire senza indugio. Se questi percepisce

ancora prestazioni assistenziali, la restituzione può avvenire pro rata

temporis in deduzione di queste (cfr. consid. 2.6.). Tale soluzione rateale,

con trattenuta da prestazioni in corso, si rivela del resto più favorevole per

il beneficiario rispetto alla restituzione tramite un unico versamento.

Attendere l’eventuale ottenimento di migliore fortuna per

restituire quanto ricevuto indebitamente, come auspicato dall’insorgente (cfr.

doc. I; consid. 2.8.) non entra in considerazione, in quanto questa possibilità

riguarda prestazioni assistenziali ricevute a pieno diritto in un determinato

periodo della propria vita adempiendo le condizioni per la relativa erogazione

(cfr. art. 33 Las; STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020).

La deduzione dalla prestazione assistenziale di fr. 150.-- al mese

va, pertanto, considerata corretta ritenuto, d’altronde, che essa è inferiore

al 30% del forfait di mantenimento, di fr. 995.-- per una persona sola nel 2019

(cfr. consid. 2.6.) e pure in ragione di motivi di economia processuale (cfr.

STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10

febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67).

In effetti, da una parte, alla ricorrente nei mesi di novembre e

dicembre 2019 sono stati corrisposti fr. 1'945.-- al mese su fr. 2'095.-- di

prestazione assistenziale ordinaria mensile riconosciutale (cfr. doc. 7).

D’altra parte, in caso di concessione del condono dell’obbligo di

restituire la somma di fr. 550.-- (cfr. doc. 6; A1), all’insorgente andrebbe ad

ogni modo corrisposto l’importo complessivo di fr. 300.-- trattenuto a novembre

e dicembre 2019. (…)”

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_668/2020 del 16 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile il

ricorso di RI 1 contro il giudizio del TCA, poiché l’insorgente non ha dato

seguito alla richiesta di anticipo spese. A carico della medesima sono peraltro

state poste le spese giudiziarie di fr. 300.--.

1.8. Il 15 gennaio 2021 l’USSI ha

emanato una decisione con cui ha dichiarato irricevibile la domanda di condono

della somma di fr. 550.-- interposta da RI 1 l’11 novembre 2019 (cfr. consid.

1.5.), osservando:

" (…) La

restituzione è stata decisa con ordine di restituzione 17 luglio 2019, il quale

è cresciuto in giudicato (cfr. sentenza TCA del 28.9.2020 consid. 2.9.). La

richiesta di condono doveva essere inoltrata relativamente alla citata decisone

di restituzione. In concreto non è stata fatta.

Con la decisone 28 ottobre 2019 l’USSI non

ha deciso la restituzione dell’importo di CHF 150.- oggetto della trattenuta,

ma ha semplicemente applicato una trattenuta mensile, a recupero dell’indebito

percepito. La domanda di condono relativa alla trattenuta in oggetto è quindi

irricevibile.

Si rileva che, in ogni caso, l’interessata,

che aveva tardivamente informato l’amministrazione delle circostanze determinanti

per la corretta determinazione delle prestazioni, non ha addotto e dimostrato

l’adempimento delle condizioni del condono, segnatamente la buona fede. (…)”

(Doc. 9-12)

1.9. A seguito del reclamo

interposto da RI 1 il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 6), l’USSI, il 29 gennaio 2021,

ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato la decisione di irricevibilità

della domanda di condono (cfr. doc. A).

1.10. Contro la decisione su reclamo

l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto

il rinvio della causa all’amministrazione per un nuovo giudizio nel senso di

concederle il condono dell’importo di fr. 550.-- in virtù dell’art. 26 cpv. 3

Laps, nonché la restituzione di fr. 300.—trattenuti.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali la medesima ha addotto:

" (…) La presente

decisione qui impugnata in merito al reclamo del 21 gennaio 2021 sulla

decisione di condono del 15 gennaio 2021, afferma che l'ordine di restituzione

del 17 luglio 2019 sarebbe cresciuto in giudicato. A torto. L'USSI

semplicemente non ha reagito al suggerimento che la ricorrente aveva espresso.

Questo silenzio è rimasto nell'incertezza. Con domanda di rinnovo delle

prestazioni assistenziale del 22 agosto 2019, accolta il 30 agosto 2019,

appariva alla ricorrente che la proposta del 5 agosto 2019 fosse implicitamente

accettata in quanto priva di trattenute. Al contrario invece se l'USSl avesse

almeno declinato la proposta soffermandosi nelle sue pretese entro il termine

di 30 giorni dell'ordinazione di restituzione del 17 luglio 2019 (notificato il

19.07.2019), la ricorrente avrebbe potuto formalmente contestare la decisione

evocando l'art. 26 cpv. 3 Laps. Il diritto, la legge non vietano, non

impediscono che durante una controversia giudiziaria le parti possono accordare

una sospensione della procedura onde cercare un comune accordo extra

giudiziario.

Il 23 ottobre 2019 l'USSl dichiara che dal mese di novembre 2019

verrà trattenuta l'importo di CHF 150.00 dalle prestazioni assistenziale poiché

la decisione era cresciuta in giudicato "regolarmente" il 3 ottobre

2019. Non è dato a sapere il numero di giorni sospesi dalle ferie giudiziarie

che l'USSl ha calcolato. Il 28 ottobre 2019 l'USSl emette la decisione sulla

prestazione assistenziale (annullando e sostituendo quella del 30 agosto 2019

senza base legale e unilateralmente) trattenendo l'importo di CHF 150.00. Con

reclamo dell'Il novembre 2019, la ricorrente contestava la decisione e chiedeva

il condono della somma in questione di CHF 550.00. Da notare come le decisioni

USSI (del 30 luglio 2020 e 15 gennaio 2021) omettono ogni giudizio sulla

contestazione e proposta della ricorrente del 5 agosto 2019, esprimendosi per

la prima volta il 29 gennaio 2021. Dicasi la stessa sorte per la sentenza di

questo Tribunale 422020.17 del 28 settembre 2020 e del Tribunale federale 8C

668/2020 del 16 dicembre 2020. Tutte le istanze peccano non di poche chiare

motivazioni sugli aspetti che la ricorrente ha ripetutamente sollecitato nei

suoi ricorsi. Le decisioni ricevute sono meramente formali, acritiche fino a sé

stessi.

Per quanto concerne il presunto "indebito percepito", va

ricordato che l'USSl ha sempre ricevuto e ottenuto i documenti, le informazioni

richieste corrette (art. 67 cpv. 1 Las). Ora che la funzionaria indubbiamente

abbia commesso la negligenza di non aver prestato attenzione nel contenuto del

contratto di locazione (prima mensilità gratuita) e di conseguenze avrebbe

versato CHF 550.00 di "troppo" (l'apostrofo è d'obbligo in quanto

come prevede COSAS 2016, B.3 Spesa alloggio, pag. 59 ritenuta eccessiva vanno

comunque sostenute reclamo del 14.02.2019 e sentenza TCA 42.2019.15-16 del 10.07.2019)

è di sua responsabilità (art. 61 CO) come evocato dalla ricorrente a più

ripresa di cui questo Tribunale è rimasto silente. Arbitrario invece è

considerare unicamente l'indebito alla parte considerata priva di cognizione di

causa escludendo in assoluto la responsabilità da parte dall'autorità

qualificata. Dicasi oltretutto che nelle decisioni citate in questo

ricorso dalle autorità di prima e di seconda istanza, viene omessa la base

legale per cui una decisione formale (accoglimento della prestazione ordinaria

del 30 agosto 2019 passata in giudicato è stata annullata e sostituita

unilateralmente con decisione del 28 ottobre 2019). Le conclusioni

dell'autorità amministrativa e giudiziaria sono univoche nel respingere la

domanda di condono della ricorrente è altrettanto ambigua: 1) la domanda

sarebbe tardiva; 2) l'indebito percepito sarebbe conseguito in mala fede,

malgrado nessun accertamento attendibile è stato effettuato da entrambi le

istanze.

Le decisioni sono basate su insinuazioni prive di fondamento. Vi è

il divieto di giudizi pregiudizievoli e l'obbligo di garantire equa procedura

con chiare motivazioni. (…)” (Doc. I)

1.11. Nella sua risposta del 22

marzo 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui di

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.12. Il 25 marzo 2021 la ricorrente

si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha prodotto della

documentazione (cfr. doc. V + B1-5).

1.13. Il doc. V + B1-5 è stato

trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia considerato irricevibile

la domanda di condono dell’11 novembre 2019, poiché inoltrata in relazione alla

decisione del 28 ottobre 2019 (che ha stabilito la trattenuta mensile di fr.

150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre 2019 a

parziale recupero di quanto percepito indebitamente; cfr. consid. 1.5.), quando

invece avrebbe dovuto essere interposta relativamente all’ordine di

restituzione di fr. 550.-- del 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.8.; 1.9.).

2.2. Per quanto attiene alle

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps."

Giusta

l'art. 26 Laps:

"

La prestazione sociale

indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo

un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se

il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e

se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge

speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle

domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di

rimborso è l’USSI.

2.3. Il tenore dell’art. 26 cpv. 1

e 3 Laps corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), secondo cui “le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà”.

Pertanto al condono di

prestazioni regolate dalla Laps e dalla Las tornano applicabili, per analogia,

Fatti

i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(OPGA) che precisano, in particolare, la condizione delle gravi difficoltà e le

modalità di inoltro della domanda di condono (al riguardo, in relazione

all’applicazione per analogia dell’art. 25 cpv. 2 LPGA nel caso di una restituzione

in virtù dell’art. 26 Laps di assegni integrativi e di prima infanzia, cfr. STF

8C_421/2020 del 7 ottobre 2020).

L'art.

4 cpv. 1 OPGA enuncia che se il beneficiario era in buona fede e si trova in

gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla

restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Ai

sensi del cpv. 2 determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è

il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

Il

cpv. 4 prevede, poi, che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4

cpv. 4 OPGA).

Secondo

il cpv. 5 sul condono è pronunciata una decisione.

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1La

grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le

spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le

persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo

secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese

personali, 4800 franchi l'anno;

c. per tutti:

quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali

dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari3.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un

ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza

netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel

caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo

ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12000 franchi;

c. per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può, quindi, essere

accordato.

2.4. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato

può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno 2019 consid. 2.1.; STF

8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF

8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260;

DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162;

DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c,

pag. 180).

2.5. In concreto l’USSI, con

decisione del 15 gennaio 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 29

gennaio 2021, ha dichiarato la domanda di condono interposta dalla ricorrente

l’11 novembre 2019 irricevibile, poiché inoltrata in relazione alla decisione

del 28 ottobre 2019, con la quale l’amministrazione ha stabilito una trattenuta

mensile di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e

dicembre 2019 a parziale recupero di quanto percepito a torto. A mente

dell’amministrazione “la richiesta di condono doveva essere relativa alla

decisione restituzione del 17 luglio 2019, mentre nel caso in oggetto non è

stata fatta” (cfr. doc. A; consid. 1.8.; 1.9.).

In proposito giova

osservare che giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è

passata in giudicato.

In

effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid.

3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per

quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però evidenziato

che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione

(cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF

8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Ne discende che nel caso

di specie la richiesta di condono formulata dalla ricorrente l’11 novembre 2019

in relazione all’importo di fr. 550.-- la cui restituzione le è stata ordinata

il 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.5.) non va ritenuta tardiva.

È vero che la stessa è

stata inoltrata contestualmente al reclamo contro la decisione del 28 ottobre

2020 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre

2019 è stato trattenuto l’importo di fr. 150.-- mensili a parziale recupero

dell’indebito percepito (di complessivi fr. 550.--; cfr. consid. 1.4.).

È altrettanto vero, tuttavia,

che l’insorgente, l’11 novembre 2019, dopo aver menzionato la decisione di

restituzione del 17 luglio 2019, ha precisato di postulare il condono nel caso

in cui non fosse accettata la sua contestazione contro la decisione del 28

ottobre 2019, e meglio avverso la deduzione di fr. 150.-- mensili. La medesima

ha pure fatto riferimento al suo scritto del 5 agosto 2019 in cui aveva

proposto che la restituzione fosse richiesta su base mensile quando sarebbe

Considerandi

tornata a miglior condizione economica (cfr. doc. 71; consid. 1.2.).

La ricorrente ha,

pertanto, inteso chiedere il condono della restituzione di fr. 550.-- qualora

non fosse accolta la sua censura relativa all’applicazione della deduzione di

fr. 150.-- quale parziale recupero di quanto percepito a torto nei mesi di

settembre e ottobre 2018 al mese senza attendere un miglioramento della sua

situazione finanziaria.

Di conseguenza, dopo che

la vertenza afferente alla restituzione tramite deduzioni mensili dalle

prestazioni assistenziali ordinarie si è conclusa con l’emanazione da parte di

questo Tribunale della sentenza 42.2020.17 del 28 settembre 2020 che ha

respinto il ricorso di RI 1, rispettivamente con il giudizio 8C_668/2020 del 16

dicembre 2020 del Tribunale federale che ha ritenuto inammissibile

l’impugnativa della medesima a causa del mancato versamento dell’anticipo spese

(cfr. consid. 1.7.), l’USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di

condono, verificando l’adempimento o meno dei relativi presupposti (cfr. STF

9C_795/2020 del 10 marzo 2021).

In

simili condizioni gli atti vanno rinviati all’USSI perché si pronunci sulla

domanda di condono dell’11 novembre 2019 concernente la somma di fr. 550.-- nel

senso appena esposto.

2.6

Riguardo

al condono, come già osservato nella STCA 42.2020.17 del 28 settembre 2020, è

utile rilevare, in primo luogo, che in una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003,

pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la

cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di

indennità di disoccupazione, il Tribunale federale ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede (condizione da adempiere, unitamente

all’onere troppo grave, per ottenere il condono; cfr. consid. 2.2.-2.4.), a

causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di

attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva

incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza

informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

In

un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel

caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente

l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli

avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza

titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato

il diniego del condono della restituzione di

prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato

la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito

all’autorità competente

Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26

aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha

deciso che la buona fede doveva essere negata nel

caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per

vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, anche

qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile

fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui

che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una

rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di

compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se

l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno

comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al

quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era

legato.

Al

riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8

maggio 2015; STF 9C_43/2020 del 13 ottobre 2020; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre

2015.

In secondo luogo, il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza federale, quando a una persona può

essere imputata soltanto una negligenza lieve, quest’ultima non è sufficiente

per negarle la buona fede (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4;

STF 8C_711/2019 del 2 aprile 2020 consid. 3.1.; STF 9C_16/2019 del 25 aprile

2019.

consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.).

2.7

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 26 febbraio 2021 per cui si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della

procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non

si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di

prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,

4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In casu l’oggetto della

lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono e non

prestazioni.

Tuttavia, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, si prescinde dal carico di spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 29 gennaio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’USSI perché emani una decisione nel merito in relazione alla

richiesta di condono dell’ammontare di fr. 550.--.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti